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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1699/2023 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...], codice fiscale rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Giorgio Terranova, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]alla CP_1
Via Stoccolma n. 5 (C.F.: , rappresentata e difesa C.F._2
dall'Avv. Alessandra Figura, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1 collegiale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dallo stesso contratto in data 07/09/2013, a Pozzallo, con - CP_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pozzallo al n. 38, Parte
II, Serie A, anno 2013 -, e dall'unione con la quale era nato il figlio (il Per_1
04.08.2015).
In particolare, riferiva il ricorrente di essersi separato dalla moglie, giusta sentenza di separazione personale n. 44/2022 del 14.01.2022, resa inter partes dal Tribunale di Ragusa, in seno alla quale i due coniugi avevano concordato disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi, con suo collocamento presso la madre, nella casa coniugale assegnata alla stessa, e un'ampia regolamentazione del diritto di visita del padre, con obbligo in capo a quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio e della moglie, versando alla la somma mensile di euro 600,00 (euro CP_1
300,00 per il minore ed euro 300,00 per il coniuge), oltre al 70% delle spese straordinarie per il figlio.
Chiedeva, pertanto, il ricorrente, fermo restando quanto già stabilito in sede di separazione relativamente all'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio , con assegnazione della casa coniugale alla Per_1 madre, disporsi una regolamentazione del diritto di visita paterno maggiormente confacente, stante l'attività di marittimo fuori sede svolta 4
dallo stesso, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione in favore della moglie, e la non debenza di alcun assegno divorzile, stante una presunta intervenuta contrazione del reddito dal suddetto percepito, successivamente alla separazione, e l'esistenza di ulteriori oneri a carico del medesimo.
Si costituiva la resistente, la quale, mentre aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendosi verificata alcuna riconciliazione tra i coniugi, nonchè alla richiesta di affidamento condiviso e di collocamento del figlio minore , contestava quanto eccepito dal Per_1
ricorrente circa la reale condizione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, specie relativamente al presunto peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del , chiedendo riconoscersi, in favore del _1
figlio minore , un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 Per_1 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, attese le accresciute esigenze dello stesso, oltre ad un assegno divorzile per la medesima, disoccupata, nella misura di euro 300,00.
Eccepita, inoltre, la percezione, da parte del , delle quote di TFR, _1
maturate dallo stesso, durante i periodi di imbarco coincidenti con la pendenza del presente giudizio, e da lui incassate con l'ultima busta paga relativa al medesimo ingaggio – svolgendo il ricorrente attività di marittimo non in regime di continuità – chiedeva riconoscersi il diritto in proprio favore alla corresponsione della quota di TFR, versato dalla società datrice di lavoro al , sin dalla pendenza del giudizio de quo. _1
All'udienza di comparizione dei coniugi, ex art. 473-bis.21 c.p.c., dinnanzi al Giudice Relatore, il giorno 21.09.2025, sentiti personalmente i coniugi, veniva esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, mentre con separata ordinanza del 28.09.2025, confermando parzialmente quanto già stabilito in sede di separazione, veniva disposta una più adeguata regolamentazione del diritto di visita paterno, come in parte pure richiesto 5
dal ricorrente, oltre alla determinazione nella misura di euro 400,00 dell'assegno di mantenimento da versarsi in favore del figlio minore , Per_1 tenuto conto delle accresciute esigenze di quest'ultimo rispetto all'epoca dell'accordo raggiunto in sede di separazione, anche in relazione alle cospicue capacità reddituali del padre;
veniva altresì onerato l'INPS di
Ragusa di riferire e documentare in merito all'eventuale percezione da parte del di quote di TFR, e/o di altri emolumenti, corrisposti allo stesso, _1 negli ultimi tre anni.
Acquisiti i documenti offerti in comunicazione dalle parti, relativi alle rispettive condizioni economico-patrimoniali, nonché le informative dell'Inps, copia del contratto di lavoro del ricorrente e delle buste-paga degli ultimi tre anni, la causa veniva rinviata all'udienza di decisione del
02.12.2024, con concessione dei termini di cui all'473-bis 28 cpc, ed ivi posta in decisione, con rimessione al Collegio.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa del 24.10.2019, in sede di separazione consensuale definitasi giusta sentenza n. 44/2022, pubblicata il 14/01/2022, passata in giudicato, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
È evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, dalle argomentazioni addotte dalle parti nei propri scritti difensivi, nonché dalla condotta processuale delle medesime, e tenuto conto del lasso di tempo trascorso dall'epoca della loro separazione, avendo, peraltro, il ricorrente 6
instaurato altra relazione sentimentale, per come emerso nel corso del giudizio e mai contestato.
Il P.M., cui sono stati inviati gli atti in data 16.12.2024, nulla opponeva.
Relativamente all'affidamento e collocamento del figlio minore
, di anni 9, anche in questa definitiva sede vanno confermate, in Per_1 quanto conformi all'interesse del medesimo, e stante la concorde volontà manifestata in tal senso da entrambe le parti, le condizioni già in atto tra i coniugi quanto all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, ed al suo collocamento presso la madre, nella casa familiare sita in
Pozzallo, via Stoccolma n. 5, che va conseguentemente assegnata a CP_1
.
[...]
Analoga conferma, in assenza di ulteriori deduzioni ed eccezioni sollevate sul punto, può trovare la regolamentazione già dettata in seno al provvedimento del 28.09.2023, relativa alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno - tenuto conto tanto delle esigenze lavorative di quest'ultimo, che lo portano ad assentarsi per diversi mesi consecutivi dal luogo di residenza, quanto di quelle di stabilità ed organizzazione quotidiana del figlio minore e del genitore collocatario –, stabilendosi, relativamente al periodo invernale, conformemente a quanto richiesto dal ricorrente, e non opposto dalla resistente, in seno al capo A del piano genitoriale, allegato al ricorso introduttivo, che il padre possa tenere con sé il figlio: il lunedì, martedì e venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, ed a settimane alterne il sabato o la domenica dalle ore 11.00 alle ore 17.00; per il periodo estivo potrà stare con il padre per trenta giorni, anche non consecutivi, Per_1 dalle ore 10,00 alle ore 21,00, nel mese di luglio o di agosto, previo accordo tra le parti;
le festività natalizie, pasquali e le altre di calendario verranno 7
trascorse dal minore con ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza; ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno, previo accordo sugli orari con l'altro genitore;
Per_1 potrà trascorrere il giorno del suo compleanno alternativamente con ognuno dei genitori a pranzo o a cena.
L'esclusione del pernotto presso il padre trova la propria giustificazione nella circostanza rappresentata dal ricorrente medesimo, e non avversata dalla controparte, secondo cui il suddetto non avrebbe un domicilio proprio, presso il quale accogliere adeguatamente il figlio per la notte, durante i periodi di sbarco, essendo il suo unico punto d'appoggio costituito dalla casa dei nonni paterni.
Passando ad analizzare l'ulteriore questione oggetto di contrasto tra le parti, relativa alla quantificazione dell'assegno da porsi a carico del padre e da corrispondersi a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
, oggi di anni 9, e quindi con maggiori ed accresciute esigenze, Per_1 incontestato l'obbligo del di provvedere al mantenimento dello _1 stesso, collocato in prevalenza presso la madre, specie nei periodi di consecutiva assenza del ricorrente, ovvero per quattro mesi, alternati ad un solo mese di riposo, nel luogo di residenza, nonché rilevata, a fronte dei maggiori oneri di accudimento gravanti sulla madre, allo stato disoccupata,
l'importante capacità reddituale del , peraltro in alcun modo _1 peggiorata, a seguito dell'intervenuta separazione dei coniugi, per come emerso nel corso dell'istruttoria espletata, seppur ancora onerato del rateo di mutuo pari ad euro 850,00 mensili, contratto in costanza di matrimonio per l'acquisto della casa coniugale assegnata alla moglie, si ritiene congruo, come già provvisoriamente disposto, stabilirsi nella misura di euro 400,00 mensili il contributo da porsi a carico del padre, e da corrispondersi in favore della madre, oltre al 70% delle spese straordinarie nell'interesse del minore.
Ed invero, dalla documentazione prodotta in atti (cfr. dichiarazione dei redditi del ricorrente, copia buste paga, copia estratti conto correnti 8
bancari, copia dichiarazione resa dall' Inps circa emolumenti corrisposti negli ultimi tre anni, copia contratti di arruolamento anno 2022 e 2023) è emerso che il , di professione marittimo, in regime di non continuità, con _1 incarichi a tempo determinato, ha sempre goduto tanto in costanza di matrimonio, quanto successivamente all'intervenuta separazione, di importanti introiti mensili, percependo somme per circa 3.000,00 euro mensili, cui vanno aggiunti gli emolumenti erogati annualmente dall'INPS, a titolo di disoccupazione, indennità di malattia e trattamento integrativo
L.21/2020 (cfr. dichiarazione resa dall'INPS).
A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto solo genericamente dedotto e non provato dal ricorrente, nessun peggioramento della propria condizione economica e reddituale può dirsi intervenuto, ritenendosi piuttosto il contrario.
A decorrere dal luglio del 2022, infatti, il , acquisita l'ulteriore _1 qualifica di 1° ufficiale di coperta, come da convenzione di arruolamento a tempo determinato presso la società marittima Del Mare S.p.a., con sede in
Livorno, e successivamente con convezione di arruolamento a tempo indeterminato, ha visto nel tempo, progressivamente, migliorare la propria condizione lavorativa e reddituale, con un imponibile INPS, anno 2023, di euro 63.356,00, ed imponibile IRPEF netto, anno 2023, per euro 57.682,65, come evincibile dalla copia dell'ultima busta paga relativa all'anno 2023, prodotta in atti, e uno stipendio mensile per circa 4.000,00 euro al mese
(cfr. buste paga dell'anno 2023, netto erogato in busta più gli anticipi di somme versate a bordo); somme mensili cui vanno aggiunte sempre le prestazioni erogate nell'anno 2023 dall' INPS, pari ad euro 9.697,45 per indennità di malattia, euro 516,16 per trattamento integrativo L.21/2020, ed euro 3.244,69 a titolo di Naspi;
Indennità ed emolumenti pure percepiti dal per l'anno 2024. _1
Analogamente, il ricorrente, sebbene abbia dedotto di avere assunto diversi ed ulteriori oneri a proprio carico successivamente all'intervenuta separazione, alcuna prova ha dato, in tal senso, nel corso del giudizio, limitandosi ad eccepire l'esistenza a suo carico del pregresso debito, 9
contratto in costanza di matrimonio e relativo al pagamento della rata di mutuo, pari ad euro 850,00 circa mensili, per l'acquisto della casa coniugale, oggi assegnata alla moglie, genitore collocatario del figlio minore.
E' rimasto pure incontestato in giudizio che lo stesso non sopporta alcun costo di locazione, né di utenze, in quanto convivente insieme ai propri genitori, nei brevi periodi di soggiorno presso Pozzallo, a seguito della cessazione della convenzione di arruolamento.
Ciò accertato, va pure confermato quanto già stabilito, in via provvisoria ed urgente, circa la debenza dell'assegno di mantenimento alla
, in capo al marito, nella misura di euro 300,00 mensili - attesa la CP_1
natura di assegno di mantenimento, giacché lo status di divorziato si acquista soltanto con il passaggio in giudicato della relativa sentenza -, non potendo, quindi, nell'immutato quadro probatorio in atti, trovare accoglimento la domanda di revoca dell'assegno di separazione, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso de quo, come avanzata dal ricorrente, rilevato, come già detto, che il non ha in alcun modo _1 provato il mutamento in peggio delle proprie condizioni economiche, essendo piuttosto emerso il contrario all'esito dell'attività istruttoria espletata.
Sprovvisto di prova è rimasto pure l'assunto dell'esistenza di ulteriori e diversi oneri a carico del ricorrente, differenti da quelli già esistenti in costanza di matrimonio, ed in sede di separazione.
Passando ad esaminare la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, ritiene il Tribunale che sia dovuto tale assegno, in ragione della valutazione coordinata dei seguenti elementi di fatto.
In primo luogo, quanto alle condizioni economico-patrimoniali, preso atto della copiosa documentazione acquisita in atti (cfr. dichiarazioni fiscali, copie buste paga degli ultimi tre anni, e riepilogo emolumenti corrisposti dall' Inps al negli ultimi tre anni, copia estratti conto bancari;
_1 10
dichiarazione di disoccupazione , copia disponibilità centro per CP_1
l'impiego, copia diploma alberghiero , può dirsi certamente CP_1 sussistente tra le parti un importante squilibrio reddituale.
Invero, a fronte delle importanti, come sopra già indicate, somme percepite dal , I° Ufficiale di coperta, con contratto di arruolamento a _1 tempo indeterminato, in regime di non continuità, presso la società marittima Del Mare S.p.a., con sede in Livorno, la , in possesso di CP_1
diploma conseguito presso l'istituto alberghiero (cfr. all.n. 2, e non già come maestra, secondo quanto sostenuto dal ricorrente), è, ad oggi, disoccupata,
(cfr. allegato n. 5 e 6 comparsa di costituzione e risposta), non percependo, peraltro, in assenza dei requisiti stabiliti dalla legge, come dalla stessa dedotto, alcun emolumento di natura assistenziale, eccezion fatta per l'assegno di mantenimento erogato dal , nella misura di euro 300,00 _1 mensili, e non avendo, in costanza di matrimonio, mai svolto alcuna attività lavorativa, circostanza, quest'ultima, confermata dal marito medesimo, nel corso del giudizio de quo.
Appare evidente come la , per tutto il periodo di durata del CP_1 matrimonio, sino ad oggi, abbia rinunciato alla propria crescita individuale e professionale in ragione della realizzazione di un progetto comune di vita, occupandosi a tempo pieno dell'accudimento del figlio e della cura Per_1 della casa, specie per la particolare attività lavorativa svolta dal marito, che lo ha indotto a delegare in via prevalente, e quasi esclusiva, tali adempimenti alla moglie, rimanendo lo stesso, infatti, lontano dalla casa coniugale per periodi di imbarco di quattro mesi consecutivi, a fronte di un solo mese di permanenza a Pozzallo.
In base alla valutazione congiunta degli elementi di fatto esposti, appare, dunque, equo determinare l'assegno divorzile che il dovrà _1
corrispondere alla nella misura di € 300,00 mensili. CP_1
Va poi valutata la domanda della resistente di accertamento del diritto all'attribuzione della percentuale spettantele ex lege sull'indennità di 11
fine rapporto corrisposta a , secondo i criteri di cui all'art. 12 Parte_1
bis L. 898/70, domanda rispetto alla quale il resistente nulla ha dedotto, limitandosi a chiedere il preliminare rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie.
L'art. 12 bis, comma 1, L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
La Suprema Corte ha precisato che “il diritto dell'ex coniuge, titolare di assegno di divorzio, ad ottenere salvo che non sia passato a nuove nozze - una percentuale dell'indennità "percepita" dall'altro coniuge "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro" (L. 1 dicembre 1970, n. 898, art.12 bis, aggiunto dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 16), diviene attuale, ed è quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento” (Cass. 23 marzo 2004 n. 5719).
Inoltre la Cassazione, nell'interpretare la norma contenuta nell'art. 12 bis, ha affermato il principio secondo il quale essa, attribuendo al coniuge, cui sia stato riconosciuto l'assegno citato ex art. 5 (e che non sia passato a nuove nozze), il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, "anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza", deve essere interpretata nel senso che il diritto alla quota sorge quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio, implicando ogni diversa interpretazione profili di incostituzionalità della norma stessa (cfr.
Cass. 10 novembre 2006, n. 24057; Cass. 29 settembre 2005, n. 19046; Cass.
18 dicembre 2003, n. 19427; Cass. 17 dicembre 2003, n. 19309; Cass. 7 giugno 1999, n. 5553).
In particolare, è stato sottolineato (Cass. 24057/06 cit.) che la ratio dell'art. 12 bis è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non 12
ancora percepita dal coniuge che ne abbia diritto, al diritto all'assegno divorzile, il quale in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché - di regola - esso venga costituito in concreto e divenga esigibile solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, con la conseguenza che, ove l'indennità di fine rapporto sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda singola o congiunta di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno deve ritenersi riconnessa dall'art. 12 bis l'attribuzione del diritto alla quota dell'indennità suddetta, la quale potrà essere liquidata con la stessa sentenza di divorzio (in tal senso anche, da ultimo, Cass. 01 agosto 2008 n. 21002), ovvero in un distinto, successivo procedimento.
L'evidente connessione (vedi anche Cass. 30 agosto 2004 n. 17404) tra la domanda di attribuzione di una quota del TFR, fondata sul citato art. 12 bis, e quella di assegno divorzile, il cui riconoscimento condiziona l'accoglimento della prima domanda, giustifica la proposizione della domanda riguardante il TFR nell'ambito del procedimento di divorzio - nelle forme per esso previste dalla L. n.898 del 1970, art. 4, e succ. modif., norma speciale e completa, volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie od ostative del convenuto (Cass. 16 novembre 2005 n. 23070) -, mentre sarebbe contrario al principio di economia processuale esigere che nella situazione di fatto verificatasi (liquidazione del TFR durante il procedimento di divorzio) la domanda di attribuzione di una quota del TFR sia proposta attraverso l'instaurazione di un separato giudizio tra le stesse parti.
Ciò premesso, va ancora rilevato che per determinare la quota di indennità spettante all'altro coniuge – pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, giusta il disposto dell'art. 12 bis comma 2 L. 898/70 –, bisogna dividere l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicare il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di 13
lavoro ha coinciso con il rapporto matrimoniale, e calcolare il 40 per cento su tale ultimo importo (cfr. Cass. n. 15299/07).
Ai fini della determinazione della durata del rapporto matrimoniale non rileva la cessazione della convivenza a seguito della separazione, dovendo essere considerata la durata del matrimonio, che cessa con la sentenza costitutiva di divorzio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, la quale non implica in modo automatico il totale venire meno della comunione di vita tra i coniugi, escludendo, pertanto, anche qualsiasi rilevanza della convivenza di fatto che abbia preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del trattamento di fine rapporto” (Cass. n. 1348/12).
Nella specie, dalle buste - paga versate in atti dal ricorrente, relative all'anno 2023, e dalle copie dei contratti di arruolamento (cfr. allegato a note di trattazione scritta del 26/09/2024 del ) risulta che il , _1 _1 arruolato in regime di non continuità, con contratti a tempo determinato, dalla compagnia marittima Del Mare s.p.a., ha percepito, nella pendenza del presente giudizio, la quota di TFR (cfr. busta paga di maggio 2023), per l'importo pari ad € 797,49, relativa al rapporto di lavoro durato dal
20.01.2023 al maggio 2023, nonché la quota di TFR pari ad euro € 996,44 (v. busta paga del mese di febbraio 2024), relativa al rapporto di lavoro durato dal 07.08.2023 al febbraio 2024 (circostanze pure dedotte dalla resistente, e mai contestate dal ricorrente).
Il primo rapporto di lavoro del ricorrente si è svolto, dunque, dal gennaio al maggio 2023, periodo interamente coincidente con la durata del matrimonio, e l'ammontare del T.F.R. che il convenuto ha percepito è pari, 14
al netto, ad €. 797,49, per cui la percentuale di indennità di TFR spettante alla sig.ra , sulla base del calcolo aritmetico, deve intendersi pari ad € CP_1
318,99 (€ 797,49: 1 = 797,49 x 1 = 797,49, somma sulla quale va calcolato il
40% = €318,99).
Analogamente, il secondo rapporto di lavoro del ricorrente è durato, come detto, dall'agosto 2023 al febbraio 2024, periodo anch'esso interamente coincidente con la durata del matrimonio, con un ammontare di TFR percepito pari ad euro 996,44, per cui spetterà alla la CP_1 percentuale di euro 398,57 (€ 996,44: 1 = 996,44 x 1 = 996,44, somma sulla quale va calcolato il 40% = € 398,57).
Conseguentemente la somma spettante alla a titolo di CP_1 percentuale di indennità di TFR, percepita dal , successivamente alla _1 pendenza del presente giudizio, e coincidente con la durata del matrimonio,
è pari a complessivi euro 717,56.
Il ricorrente va dunque condannato a pagare alla resistente il suindicato importo, condizionato tuttavia al passaggio in giudicato della statuizione che riconosce alla suddetta il diritto all'assegno divorzile.
Si reputa congruo, attesa la natura del giudizio e l'esito complessivo del medesimo, porre le spese di lite a carico del ricorrente per la metà, mentre per la restante quota esse andranno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe udito il P.M. 15
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Pozzallo, in data 07.09.2013, tra e Parte_1
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
Ragusa al n. 38, parte II, serie A, anno 2013);
Affida in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore , di Per_1 anni 9, con suo collocamento prevalente presso la madre, ; CP_1
Assegna la casa familiare sita in Pozzallo, in via Stoccolma n. 5, a
, genitore collocatario del figlio minore;
CP_1
Regolamenta i tempi di permanenza del minore presso il padre come in parte motiva;
Dispone in capo a l'obbligo di corrispondere all'ex Parte_1 moglie, , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1 minore, la somma di euro 400,00, entro il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio;
pone a carico di l'obbligo di versare a la Parte_1 CP_1 somma di euro 300,00 mensili, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno
05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
16
Dichiara il diritto di a percepire il 40% del trattamento CP_1
di fine servizio corrisposto dalla società a Parte_2 _1
, nella misura sopra determinata di € 717,56, e per l'effetto
[...] condanna quest'ultimo al pagamento della somma predetta in favore dell'ex coniuge -fermo restando che l'importo citato diverrà tuttavia liquido ed esigibile solo in seguito al passaggio in giudicato della statuizione che riconosce alla resistente il diritto all'assegno divorzile -.
Condanna il ricorrente alla rifusione della metà delle spese processuali sostenute dalla controparte, che si liquidano in euro 1.250,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R.n. 115/2002, stante l'avvenuta ammissione di al Gratuito Patrocinio. CP_1
Compensa tra le parti le spese citate per la restante quota.
Così deciso, in Ragusa il 10.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti