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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/11/2024, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Michele Milani Presidente
Dott. ssa Patrizia Visaggi Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 402/2022 R.G.L. promossa da:
con sede in Borgo Vercelli (VC), alla Zona Bivio Sesia (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore,
[...]
, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dagli avv.ti Gianpaolo Parte_2
Alice e Pierpaolo Chiorazzo e con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Torino, al civico 29 di Via Susa
Appellante
CONTRO
, con sede in Roma, in persona Controparte_1
del presidente e legale rappresentante pro tempore che agisce in proprio e quale mandatario della ai sensi dell'art. 13 della L. 448/1998, nonché della Controparte_2
procura a rogito della dott.ssa notaio in Tivoli, in data 3.7.2014 (rep. Persona_1
37521 e racc. 5762, rappresentato e difeso, in via congiunta e disgiunta dagli avv.ti
Fernando Bagnasco e Tommaso Parisi come da procura generale alle liti del
21.7.2015, a rogito del dott. notaio in Roma, con domicilio eletto in Persona_2
Vercelli, al civico 10 di Piazza Zumaglini, presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell' CP_1
Appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 9.8.2022.
Per l'appellato: come da memoria depositata il giorno 8.11.2023.
1 Fatti di causa
Con ricorso depositato il 22.7.2019 la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha adìto il Tribunale di Vercelli in funzione di giudice del lavoro proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 421 2019 CP_1
00001220 15000, notificato il 13.6.2019, a mezzo del quale le era stato richiesto il pagamento degli importi ivi indicati (€ 4.060,78) a titolo di contributi previdenziali omessi e dovuti all'Istituto per i lavoratori dipendenti, per i periodi relativi alle mensilità indicate in dettaglio (giugno 2017-novembre 2017) in sede di avviso di addebito (d'ora in poi, abbr. AVA), oltre alle ulteriori somme aggiuntive, alle sanzioni ex lege e alle spese di notifica.
La società ha fondato l'opposizione sostenendo la tesi dell'infondatezza della pretesa che, oltre a basarsi sull'inesistenza di violazioni sostanziali e su un immotivato frazionamento dei crediti, non troverebbe riscontro in alcun accertamento notificato a per il periodo luglio/novembre 2017; in ogni caso gli addebiti notificati sarebbero Pt_1
riferiti in via esclusiva al disconoscimento di agevolazioni contributive riferite a periodi anteriori a quelli di accertata irregolarità contributiva: in sintesi, essi riguarderebbero una vicenda retroattiva della pretesa previdenziale.
L' ha resistito in giudizio chiedendo, nel merito, la reiezione del ricorso in CP_1 opposizione proposto dal , assumendo che l'accertamento compiuto dai servizi Pt_1
di vigilanza aveva evidenziato irregolarità per il pagamento di contributi dei CP_1
modelli DM 10 insoluti, relativi alle mensilità di marzo e giugno 2017, in assenza di regolarizzazione nel termine indicato nelle note di rettifica di cui in atti.
La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti da parte dell' in data CP_1
14.10.2021.
Il Tribunale, con sentenza in data 10.2.2022 (n. 41/2022), ha rigettato l'opposizione all'avviso di addebito e condannato la società alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.900,00, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello la società , al quale ha resistito l . Pt_1 CP_1
In sede istruttoria è stato escusso un funzionario . CP_1
All'udienza del 28.6.2023, dato atto del deposito della ricevuta di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del legale rappresentante della in Pt_1 data 27.6.2023, ex art. 1, commi da 231 a 252 della L. 197/2022 (c.d. “Rottamazione- quater”), su istanza di parte opponente e non opposizione dell' , è stato disposto CP_1
2 rinvio ai fini della verifica del versamento delle somme dovute secondo la prevista rateizzazione.
All'udienza del 24 ottobre 2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni di diritto
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale ha deciso la causa osservando quanto segue.
L'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' è infondata;
infatti, CP_1
l'opposizione, proposta il 13.6.2019 (alle ore 17.03, doc.
1.2. prod. ) risulta Pt_1 effettuata nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (13.6.2019, erroneamente indicato in sentenza 13.6.2010). Contr Instaurato il giudizio di opposizione ad , ogni eventuale declaratoria di nullità del ruolo o del p.v. ispettivo impone comunque la disamina del fondamento della pretesa contributiva dell' . CP_1
Il Tribunale ha rilevato che l'AVA opposto origina dalle note di rettifica del Mod. DM10, redatte a seguito di accertamento d'ufficio dei servizi di vigilanza dell'Istituto e notificate alla in data 25.10.2017, con invito a regolarizzare l'omessa contribuzione nei Pt_1
mesi di marzo e giugno 2017; -che, a seguito della mancata regolarizzazione nel termine concesso, l'Istituto ha quantificato la contribuzione previdenziale dovuta a favore dei lavoratori dipendenti, con maggiorazione di sanzioni e interessi di mora (cfr. prospetti sub 1); -che la società ha lamentato -in sintesi- l'illegittimità del Pt_1
recupero delle agevolazioni contributive fruite dalla stessa perché eseguito retroattivamente;
-che, dalla documentazione prodotta è emerso che il problema della eventuale “retroattività” del disconoscimento delle agevolazioni contributive non si pone perché le note di rettifica dell'avviso di addebito si riferiscono a periodi successivi al marzo 2017; -che quindi il disconoscimento delle agevolazioni contributive non si è esteso retroattivamente a periodi anteriori a quelli dell'accertata irregolarità contributiva.
Ha precisato che l'addebito ha ad oggetto somme derivanti dal disconoscimento delle
“agevolazioni Add. Art. 1 co. 1175 L. del 27.12.96 (…)”, conseguente a “(…) irregolarità relative a denunce mancanti/provvisorie da 3/2017 a 6/20217 (…)”; -che l ha CP_1 prodotto la documentazione attestante l'irregolarità del DURC generatrice dell'addebito (24.10.2017, n. 8316351, v. note 14.10.2021); -che il termine di 15 giorni,
3 fissato dal D.M. 20.1.2015, art. 4, per la regolarizzazione della posizione da parte della società debitrice non è stato dalla stessa onorato.
Di qui la reiezione del ricorso e la condanna alle spese di lite.
2. I motivi di doglianza.
La società ha criticato la sentenza sotto vari profili, lamentando, con il primo Pt_1
l'illegittima retroattività del recupero delle agevolazioni contributive fruite dalla società; con il secondo e il terzo si è doluta della mancata considerazione dell'inesistenza di violazioni sostanziali e di violazioni formali imputabili alla società appellante;
con altro motivo ha lamentato la carenza di motivazione del frazionamento delle pretese dell' e quindi l'illegittimità delle stesse anche sotto tal profilo;
con ulteriore motivo CP_1
ha censurato la (pretesa) genericità e indeterminatezza delle pretese azionate dall' , che di per sé, secondo , dovrebbero portare all'accoglimento CP_1 Pt_1 dell'opposizione.
L' ha resistito sollevando eccezione di inammissibilità, dovuta a novità della CP_1
domanda in appello, avendo sollevato la questione del frazionamento solo in Pt_1 sede di gravame;
ha rilevato inoltre come alcun accertamento svolto dall' CP_1 avrebbe potuto essere oggetto di contestazioni da parte di , essendo l'irregolarità Pt_1
contributiva contestata determinata dai Modelli DM 10, rimasti insoluti, per il periodo marzo-giugno 2017; ha poi rilevato come tutte le note di rettifica siano riferite a periodi successivi a quello di marzo-giugno 2017.
3. Disamina dei motivi.
Così come già accennato, all'udienza del 28 giugno 2023, i difensori di hanno Pt_1 chiesto il differimento dell'udienza, con riserva di dedurre e produrre atti e documenti relativi all'istanza di definizione agevolata, previa produzione (in atti) di ricevuta di deposito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata
Cont all'Agenzia delle Entrate in data 27 giugno 2023, diretta all' n. 421 201900001220
15000, formato dall' in data 8.6.2019 e notificato il 13.6.2019, oggetto di causa. CP_1
A seguito di vari differimenti di udienza, la società ha depositato e quindi offerto Pt_1 prova del versamento, non solo della prima rata (di € 1.532,36) in data 26.10.2023, ma anche delle rate (di € 1.532,74 e di € 766,31), pagate, rispettivamente, in data
28.11.2023 e in data 23.5.2024 (cfr. docc. in atti).
Così come indicato dal Supremo Collegio, ricorrono in questo caso le condizioni per ritenere perfezionato il procedimento di definizione agevolata, avendo la Pt_1 depositato, oltre alla dichiarazione di adesione alla c.d. “Rottamazione quater” dei
4 carichi pendenti, anche idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento della prima, della seconda e della terza rata delle somme dovute.
Il Supremo Collegio ha ritenuto che in tal caso, avendo la società eseguito il versamento delle somme relative alle rate sopra indicate, ricorrano i presupposti di cui all'art. 1, comma 198 della L. 29.12.2022, n. 197 per far luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio.
La disposizione in esame, infatti, richiama espressamente l'art. 1, co. 197 della stessa
L. 197/22, che prevede quanto segue: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre
2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
La Cassazione ha rilevato come «dalle disposizioni sopra richiamate emerga in tutta evidenza che la sola presentazione della dichiarazione di adesione non è idonea al perfezionamento della definizione agevolata e all'estinzione del giudizio, dovendo piuttosto il contribuente offrire la prova documentale dell'avvenuto versamento [come effettuato nel caso di specie] quanto meno della prima rata dell'importo dovuto» (Cass.
2799/2024 cit.).
La soluzione giuridica imposta dal perfezionamento della procedura di definizione agevolata assume portata assorbente rispetto a tutti i motivi di doglianza dedotti con il ricorso in appello.
4. Le spese.
In presenza di dichiarazione del debitore di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata e di rinuncia all'appello, previo versamento della prima rata, si esplicita quale riconoscimento del debito e, quindi, per una scelta di una delle parti e non per un fatto estraneo al processo medesimo1.
Per tali ragioni, le spese non possono essere compensate tout court, ma devono seguire la regola della soccombenza virtuale.
Le spese fanno quindi carico a e si liquidano, in applicazione dei parametri medi Pt_1
(scaglione da 1.100,01 a € 5.200,00) di cui al D.M. 55/2014, come integrati dal D.M.
147/2022, come da dispositivo.
5 In relazione allo sviluppo e all'esito del processo, si ritengono integrati i presupposti per la compensazione delle spese in ragione della metà.
Ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 437 c.p.c. e 1 co. 198, L.197/20222, dichiara l'estinzione del processo;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellato metà delle spese del presente grado liquidate in euro 2.915,00, oltre accessori, compensata l'altra metà; dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 24.10.2024
Il Cons. Estensore Il Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott. Michele Milani
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Civ., Sez. III;
Ord. 30.1.2024, n. 2828.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Michele Milani Presidente
Dott. ssa Patrizia Visaggi Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 402/2022 R.G.L. promossa da:
con sede in Borgo Vercelli (VC), alla Zona Bivio Sesia (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore,
[...]
, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dagli avv.ti Gianpaolo Parte_2
Alice e Pierpaolo Chiorazzo e con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Torino, al civico 29 di Via Susa
Appellante
CONTRO
, con sede in Roma, in persona Controparte_1
del presidente e legale rappresentante pro tempore che agisce in proprio e quale mandatario della ai sensi dell'art. 13 della L. 448/1998, nonché della Controparte_2
procura a rogito della dott.ssa notaio in Tivoli, in data 3.7.2014 (rep. Persona_1
37521 e racc. 5762, rappresentato e difeso, in via congiunta e disgiunta dagli avv.ti
Fernando Bagnasco e Tommaso Parisi come da procura generale alle liti del
21.7.2015, a rogito del dott. notaio in Roma, con domicilio eletto in Persona_2
Vercelli, al civico 10 di Piazza Zumaglini, presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell' CP_1
Appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 9.8.2022.
Per l'appellato: come da memoria depositata il giorno 8.11.2023.
1 Fatti di causa
Con ricorso depositato il 22.7.2019 la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, ha adìto il Tribunale di Vercelli in funzione di giudice del lavoro proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 421 2019 CP_1
00001220 15000, notificato il 13.6.2019, a mezzo del quale le era stato richiesto il pagamento degli importi ivi indicati (€ 4.060,78) a titolo di contributi previdenziali omessi e dovuti all'Istituto per i lavoratori dipendenti, per i periodi relativi alle mensilità indicate in dettaglio (giugno 2017-novembre 2017) in sede di avviso di addebito (d'ora in poi, abbr. AVA), oltre alle ulteriori somme aggiuntive, alle sanzioni ex lege e alle spese di notifica.
La società ha fondato l'opposizione sostenendo la tesi dell'infondatezza della pretesa che, oltre a basarsi sull'inesistenza di violazioni sostanziali e su un immotivato frazionamento dei crediti, non troverebbe riscontro in alcun accertamento notificato a per il periodo luglio/novembre 2017; in ogni caso gli addebiti notificati sarebbero Pt_1
riferiti in via esclusiva al disconoscimento di agevolazioni contributive riferite a periodi anteriori a quelli di accertata irregolarità contributiva: in sintesi, essi riguarderebbero una vicenda retroattiva della pretesa previdenziale.
L' ha resistito in giudizio chiedendo, nel merito, la reiezione del ricorso in CP_1 opposizione proposto dal , assumendo che l'accertamento compiuto dai servizi Pt_1
di vigilanza aveva evidenziato irregolarità per il pagamento di contributi dei CP_1
modelli DM 10 insoluti, relativi alle mensilità di marzo e giugno 2017, in assenza di regolarizzazione nel termine indicato nelle note di rettifica di cui in atti.
La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti da parte dell' in data CP_1
14.10.2021.
Il Tribunale, con sentenza in data 10.2.2022 (n. 41/2022), ha rigettato l'opposizione all'avviso di addebito e condannato la società alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.900,00, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello la società , al quale ha resistito l . Pt_1 CP_1
In sede istruttoria è stato escusso un funzionario . CP_1
All'udienza del 28.6.2023, dato atto del deposito della ricevuta di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del legale rappresentante della in Pt_1 data 27.6.2023, ex art. 1, commi da 231 a 252 della L. 197/2022 (c.d. “Rottamazione- quater”), su istanza di parte opponente e non opposizione dell' , è stato disposto CP_1
2 rinvio ai fini della verifica del versamento delle somme dovute secondo la prevista rateizzazione.
All'udienza del 24 ottobre 2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni di diritto
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale ha deciso la causa osservando quanto segue.
L'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' è infondata;
infatti, CP_1
l'opposizione, proposta il 13.6.2019 (alle ore 17.03, doc.
1.2. prod. ) risulta Pt_1 effettuata nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (13.6.2019, erroneamente indicato in sentenza 13.6.2010). Contr Instaurato il giudizio di opposizione ad , ogni eventuale declaratoria di nullità del ruolo o del p.v. ispettivo impone comunque la disamina del fondamento della pretesa contributiva dell' . CP_1
Il Tribunale ha rilevato che l'AVA opposto origina dalle note di rettifica del Mod. DM10, redatte a seguito di accertamento d'ufficio dei servizi di vigilanza dell'Istituto e notificate alla in data 25.10.2017, con invito a regolarizzare l'omessa contribuzione nei Pt_1
mesi di marzo e giugno 2017; -che, a seguito della mancata regolarizzazione nel termine concesso, l'Istituto ha quantificato la contribuzione previdenziale dovuta a favore dei lavoratori dipendenti, con maggiorazione di sanzioni e interessi di mora (cfr. prospetti sub 1); -che la società ha lamentato -in sintesi- l'illegittimità del Pt_1
recupero delle agevolazioni contributive fruite dalla stessa perché eseguito retroattivamente;
-che, dalla documentazione prodotta è emerso che il problema della eventuale “retroattività” del disconoscimento delle agevolazioni contributive non si pone perché le note di rettifica dell'avviso di addebito si riferiscono a periodi successivi al marzo 2017; -che quindi il disconoscimento delle agevolazioni contributive non si è esteso retroattivamente a periodi anteriori a quelli dell'accertata irregolarità contributiva.
Ha precisato che l'addebito ha ad oggetto somme derivanti dal disconoscimento delle
“agevolazioni Add. Art. 1 co. 1175 L. del 27.12.96 (…)”, conseguente a “(…) irregolarità relative a denunce mancanti/provvisorie da 3/2017 a 6/20217 (…)”; -che l ha CP_1 prodotto la documentazione attestante l'irregolarità del DURC generatrice dell'addebito (24.10.2017, n. 8316351, v. note 14.10.2021); -che il termine di 15 giorni,
3 fissato dal D.M. 20.1.2015, art. 4, per la regolarizzazione della posizione da parte della società debitrice non è stato dalla stessa onorato.
Di qui la reiezione del ricorso e la condanna alle spese di lite.
2. I motivi di doglianza.
La società ha criticato la sentenza sotto vari profili, lamentando, con il primo Pt_1
l'illegittima retroattività del recupero delle agevolazioni contributive fruite dalla società; con il secondo e il terzo si è doluta della mancata considerazione dell'inesistenza di violazioni sostanziali e di violazioni formali imputabili alla società appellante;
con altro motivo ha lamentato la carenza di motivazione del frazionamento delle pretese dell' e quindi l'illegittimità delle stesse anche sotto tal profilo;
con ulteriore motivo CP_1
ha censurato la (pretesa) genericità e indeterminatezza delle pretese azionate dall' , che di per sé, secondo , dovrebbero portare all'accoglimento CP_1 Pt_1 dell'opposizione.
L' ha resistito sollevando eccezione di inammissibilità, dovuta a novità della CP_1
domanda in appello, avendo sollevato la questione del frazionamento solo in Pt_1 sede di gravame;
ha rilevato inoltre come alcun accertamento svolto dall' CP_1 avrebbe potuto essere oggetto di contestazioni da parte di , essendo l'irregolarità Pt_1
contributiva contestata determinata dai Modelli DM 10, rimasti insoluti, per il periodo marzo-giugno 2017; ha poi rilevato come tutte le note di rettifica siano riferite a periodi successivi a quello di marzo-giugno 2017.
3. Disamina dei motivi.
Così come già accennato, all'udienza del 28 giugno 2023, i difensori di hanno Pt_1 chiesto il differimento dell'udienza, con riserva di dedurre e produrre atti e documenti relativi all'istanza di definizione agevolata, previa produzione (in atti) di ricevuta di deposito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata
Cont all'Agenzia delle Entrate in data 27 giugno 2023, diretta all' n. 421 201900001220
15000, formato dall' in data 8.6.2019 e notificato il 13.6.2019, oggetto di causa. CP_1
A seguito di vari differimenti di udienza, la società ha depositato e quindi offerto Pt_1 prova del versamento, non solo della prima rata (di € 1.532,36) in data 26.10.2023, ma anche delle rate (di € 1.532,74 e di € 766,31), pagate, rispettivamente, in data
28.11.2023 e in data 23.5.2024 (cfr. docc. in atti).
Così come indicato dal Supremo Collegio, ricorrono in questo caso le condizioni per ritenere perfezionato il procedimento di definizione agevolata, avendo la Pt_1 depositato, oltre alla dichiarazione di adesione alla c.d. “Rottamazione quater” dei
4 carichi pendenti, anche idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento della prima, della seconda e della terza rata delle somme dovute.
Il Supremo Collegio ha ritenuto che in tal caso, avendo la società eseguito il versamento delle somme relative alle rate sopra indicate, ricorrano i presupposti di cui all'art. 1, comma 198 della L. 29.12.2022, n. 197 per far luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio.
La disposizione in esame, infatti, richiama espressamente l'art. 1, co. 197 della stessa
L. 197/22, che prevede quanto segue: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre
2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
La Cassazione ha rilevato come «dalle disposizioni sopra richiamate emerga in tutta evidenza che la sola presentazione della dichiarazione di adesione non è idonea al perfezionamento della definizione agevolata e all'estinzione del giudizio, dovendo piuttosto il contribuente offrire la prova documentale dell'avvenuto versamento [come effettuato nel caso di specie] quanto meno della prima rata dell'importo dovuto» (Cass.
2799/2024 cit.).
La soluzione giuridica imposta dal perfezionamento della procedura di definizione agevolata assume portata assorbente rispetto a tutti i motivi di doglianza dedotti con il ricorso in appello.
4. Le spese.
In presenza di dichiarazione del debitore di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata e di rinuncia all'appello, previo versamento della prima rata, si esplicita quale riconoscimento del debito e, quindi, per una scelta di una delle parti e non per un fatto estraneo al processo medesimo1.
Per tali ragioni, le spese non possono essere compensate tout court, ma devono seguire la regola della soccombenza virtuale.
Le spese fanno quindi carico a e si liquidano, in applicazione dei parametri medi Pt_1
(scaglione da 1.100,01 a € 5.200,00) di cui al D.M. 55/2014, come integrati dal D.M.
147/2022, come da dispositivo.
5 In relazione allo sviluppo e all'esito del processo, si ritengono integrati i presupposti per la compensazione delle spese in ragione della metà.
Ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 437 c.p.c. e 1 co. 198, L.197/20222, dichiara l'estinzione del processo;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellato metà delle spese del presente grado liquidate in euro 2.915,00, oltre accessori, compensata l'altra metà; dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 24.10.2024
Il Cons. Estensore Il Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott. Michele Milani
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Civ., Sez. III;
Ord. 30.1.2024, n. 2828.