Articolo 12 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898
Articolo 11Articolo 12 bis
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18 dicembre 1970
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12 marzo 1987
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7 febbraio 2014
Art. 12. 1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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