Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00741/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2024, proposto da
IZ NO & Figli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo PA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Dolo, via Garibaldi 45;
contro
Comune di Malo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio RE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento in parte qua
- dei permessi di costruire n. Cod. 00691140248-22112022-1747 Pratica: 22P0510337 del 9 giugno 2023; Cod. 00691140248-17032022 Pratica: 22P0121944 del 23 novembre 2022; Cod. 00691140248-24022023-0805 Pratica: 23P0086909 del 6 giugno 2023; Cod. 00691140248-03102022-1730 Pratica: 22P0496601 del 14 giugno 2023; Cod. 00691140248-04072022-1045 Pratica: 22P0321797 del 21 aprile 2023; Id. SUAP: 00691140248-22112022-1724 Pratica 22P0510269 del 7 giugno 2023; riguardanti la realizzazione di edifici ad uso residenziale rispettivamente sui lotti 1, 2, 3, 4, 6, 8 del piano di lottizzazione “ Braglio 1 ” limitatamente alla parte di essi in cui viene determinato il contributo di costruzione per complessivi euro 171.177,88;
- della determinazione Cod. 00691140248-22112022-1747 Pratica: 22P0510337 datata 30 ottobre 2023 adottata dal Responsabile SUE SUAP del Comune di Malo (VI) notificata in pari data nella parte in cui è stato espresso il parziale diniego dell’istanza di ricalcolo del contributo di costruzione originariamente determinato dalle suddette domande di permesso di costruire;
- per quanto occorrer possa, dell’art. 4, punto 2, regolamento edilizio comunale nella parte in cui prevede l’esonero dal conteggio del volume edificabile del “[…] volume relativo agli spazi adibiti ad autorimesse, ai sensi dell’art. 9 della L. 122/89, sino ad un massimo di 1,0mq/10mc e comunque non superiore a mc 45 per singola unità immobiliare (alloggio, ufficio, laboratorio, ecc) purché assoggettate a vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto ”, la cui applicazione sembra abbia costituito il presupposto del parziale diniego delle istanze di rideterminazione del contributo di costruzione formulate dalla ricorrente;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguente allo stato non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Malo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. AN IZ e uditi per le parti i difensori PA e RE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente, proprietaria delle aree ricomprese nel piano di lottizzazione denominato “ Braglio 1 ” nel Comune di Malo – lotti 1, 2, 3, 4, 6 e 8, catastalmente individuati al foglio 16, mappali n.703, 701, 702, 704, 706, 712, 714 –, ha presentato, negli anni 2022 e 2023, delle domande ai fini del rilascio di altrettanti permessi di costruire.
Per ciascun progetto sono stati previsti i posti auto coperti, uno per ogni unità abitativa, tutti collocati al piano interrato dei rispettivi fabbricati.
Per gli edifici realizzati sui lotti 1, 4 e 8, sempre a livello progettuale, è stata prevista la presenza, al piano terra, di alcune superfici, denominate “portici”, che il Comune ha considerato ai fini del calcolo del contributo di costruzione.
Sulla scorta di tali premesse, in data 4 settembre 2023, la ricorrente ha formulato all’amministrazione comunale una dettagliata richiesta di revisione del conteggio dei contributi di costruzione riguardante tutti i lotti in argomento, a seguito dei dubbi sorti in ordine alla loro correttezza.
Il Comune, avviato il procedimento, ha inviato alla società la nota del 4 ottobre 2023 con la quale ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto condivisibili solo in parte le argomentazioni addotte a sostegno dell’istanza.
La ricorrente, in data 13 ottobre 2023, ha ravvisato la necessità di presentare delle controdeduzioni che tuttavia hanno inciso solo marginalmente sul provvedimento finale adottato dal Comune, con il quale è stata rigettata l’istanza in parola sul dichiarato presupposto dell’applicabilità alla fattispecie delle disposizioni dell’art. 4, punto 2, del vigente regolamento edilizio comunale.
La ricorrente ha quindi commesso incarico a un professionista per la verifica dei conteggi che avrebbe condotto a rilevare alcune anomalie:
- mancato riconoscimento dell’integrale gratuità dei parcheggi pertinenziali in base al combinato disposto degli artt. 2 e 11 legge 122/1989 (riferito alle nuove costruzioni) con conseguente calcolo delle superfici e dei volumi ai fini della determinazione del contributo di costruzione; parziale riconoscimento di una misura limitata del volume di detti parcheggi pertinenziali in applicazione dell’art. 4, punto 2, del regolamento edilizio;
- attribuzione ingiustificata di consistenza volumetrica e di superficie agli spazi denominati “portici” posti al piano terra degli edifici di cui ai lotti 1, 4 e 8, che non avrebbero dovuto essere considerati tali e che comunque non avrebbero dovuto essere conteggiati ai fini del calcolo del contributo di costruzione.
In sintesi, a mezzo atto introduttivo notificato in data 29 dicembre 2023 e depositato in data 17 gennaio 2024, la società ricorrente, ritenendo il contributo di costruzione ricalcolato dall’amministrazione (complessivamente quantificato in euro 171.177,88) errato per eccesso, ha impugnato i singoli titoli edilizi – limitatamente alla parte contenente la quantificazione del contributo di costruzione determinato per il fabbricato concessionato – e la successiva determinazione del 30 ottobre 2023 adottata dal Comune a seguito dell’istanza di rideterminazione dei suddetti contributi.
Con il medesimo ricorso è stato impugnato anche l’art. 4, punto 2, del regolamento edilizio comunale, limitatamente a quella specifica disposizione, di cui al settimo alinea, secondo cui non concorre al calcolo del volume edificabile il “ volume relativo agli spazi adibiti ad autorimesse, ai sensi dell’art. 9 della L. 122/89, sino ad un massimo di 1,0mq/10mc e comunque non superiore a mc 45 per singola unità immobiliare (alloggio, ufficio, laboratorio, ecc) purché assoggettate a vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto ”.
Nel chiedere l’annullamento degli atti impugnati, nei limiti sopra evidenziati, provvedendo all’accertamento del contributo di costruzione legittimamente dovuto per gli interventi edilizi sopra illustrati, sono state formulate le seguenti doglianze:
(i) Violazione di legge; mancata applicazione degli artt. 41-sexies legge 1150/1942 e 11, comma 1, legge 122/1989; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Le superfici e i volumi destinati a parcheggio pertinenziale non dovrebbero essere computati ai fini del contributo di costruzione in ragione del combinato disposto dell’art. 41- sexies legge 1150/1942 e dell’art. 11, comma 1, legge 122/1989.
Tale ultima disposizione – ora trasfusa nell’art. 17 d.P.R. 380/2001 – ricomprende i parcheggi di cui all’art. 41- sexies stabilendo che “ il contributo di concessione non è dovuto: per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici ”.
Pertanto, la realizzazione dei parcheggi obbligatori, nella misura minima di 1mq/10mc imposta dalla legge, non sconterebbe il pagamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione).
Infatti, gli spazi destinati a parcheggio costituiscono aree gravate da vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 41- sexies legge 1150/1942, sulla base del solo titolo edificatorio, senza la necessità che detto vincolo urbanistico debba essere, a sua volta, costituito attraverso un apposito atto.
Ne è riprova il fatto che il rapporto tra superficie delle aree destinate a parcheggio e volumetria del fabbricato, così come richiesto dal citato art. 41- sexies , è verificato dall’amministrazione e costituisce condizione essenziale per il rilascio del permesso di costruire.
In sintesi, tutta la superficie ed il collegato volume afferente allo standard a parcheggio pertinenziale, sino al raggiungimento di 1/10 del volume (unico limite legislativamente vincolante), ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 11 legge 122/1989, dovrebbero essere scomputati dal contributo di costruzione (oneri e costo);
(ii) Violazione di legge; erronea applicazione dell’art. 16, comma 1, d.P.R. 380/2001, dell’art. 82, comma 4, l.r. Veneto 61/1985 e degli artt. 2 e 3 d.m. 801/77; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di presupposto.
L’allegato A del regolamento edilizio comunale contiene la definizione di “portico” e lo identifica come “ Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio ”.
In base a questa definizione normativa, i progetti approvati con riferimento ai lotti 1, 4 e 8 hanno delle superfici che non avrebbero dovuto essere qualificate come “portici” e quindi non avrebbero dovuto essere considerate ai fini del calcolo del contributo di costruzione.
Inoltre, nella Regione Veneto, l’elenco delle superfici soggette a contributo per oneri di urbanizzazione deve fare strettamente riferimento alla superficie complessiva di cui all’art. 2 d.m. 801/1977, in virtù del richiamo eseguito dall’art. 82, comma 4, l.r. 61/1985. In altri termini, la superficie complessiva deve includere anche i portici le cui relative consistenze debbono essere conteggiate al 60%.
Nel caso di specie, tuttavia, le porzioni di edificio considerate non rientrerebbero nella cennata definizione normativa e regolamentare;
(iii) Violazione di legge; violazione dell’art. 41-sexies legge 1150/1942; eccesso di poter per manifesta illogicità.
Il Comune ha sostenuto di poter di addivenire alla restituzione/compensazione del contributo di costruzione (previa individuazione del vincolo di pertinenzialità, registrato e trascritto, tra unità abitativa e spazio destinato a parcheggio) nel limite di massimo di 45 mc per unità abitativa componente il condominio come previsto dall’art. 4, punto 2, del regolamento edilizio vigente.
Il richiamo alla suddetta norma regolamentare sarebbe errato, posto che essa, rinviando alle disposizioni dell’art. 9 legge 112/1981, detta la definizione di volume delle autorimesse non rientrante negli indici di edificabilità per gli edifici esistenti. In altri termini, la fattispecie sarebbe diversa da quella oggetto della controversia che attiene agli spazi a parcheggio ricavati in edifici di nuova edificazione.
In ogni caso, la succitata norma sarebbe illegittima sotto il profilo della violazione dell’art. 41- sexies legge 1150/1942.
La norma introdotta nella legge urbanistica nazionale, nell’imporre la realizzazione nelle nuove edificazioni di spazi minimi adibiti a parcheggio, prevede degli indici minimi di superficie in rapporto al volume costruito ma non prevede alcun vincolo volumetrico attinente allo spazio da destinare a posto auto.
Nella fattispecie, l’applicazione di una limitazione con scomputo degli oneri solo sino al limite di 45 mc a parcheggio pertinenziale previsto nei singoli progetti approvati (considerando anche gli spazi di manovra), comporterebbe che nei progetti edilizi predisposti dalla società ricorrente andrebbe esente dal calcolo del contributo meno del 50% della superficie complessiva destinata a posti auto e relativi spazi di manovra, in palese contrasto con le disposizioni introdotte dalla legge 112/1989 e con l’interpretazione che ne ha dato in questi anni la giurisprudenza amministrativa.
2. Il Comune si è costituito con atto di mera forma in data 21 febbraio 2024 per poi depositare in data 14 febbraio 2026 un’articolata memoria ove ha contraddetto le doglianze della ricorrente sollevando l’eccezione di inammissibilità del ricorso del quale ha comunque chiesto il rigetto per infondatezza nel merito.
3. All’udienza pubblica del 19 marzo 2026, prima della quale le parti hanno scambiato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione in rito sollevata dall’amministrazione resistente espressamente qualificata come inammissibilità del ricorso e declinata sotto due differenti profili.
La trasmissione da parte della ricorrente dell’atto notarile con il quale la stessa ha costituito il vincolo di pertinenzialità dei parcheggi, in data successiva alla proposizione del gravame, comporterebbe l’acquiescenza agli atti adottati dal Comune che sono stati impugnati e in relazione ai quali si sarebbe determinata una sopravvenuta carenza di interesse.
Inoltre, per effetto dei rimborsi e delle rideterminazioni, originate sempre dalla produzione del menzionato atto notarile, l’amministrazione avrebbe sostanzialmente soddisfatto la pretesa della ricorrente in termini economici, facendo venire meno, anche sotto questo punto di vista, l’interesse al ricorso.
1.1. L’eccezione è infondata sotto entrambi i profili prospettati.
La costituzione del vincolo pertinenziale, che peraltro trova origine in un impegno assunto dalla ricorrente nelle osservazioni al preavviso del rigetto dell’istanza di rivalutazione del contributo di costruzione, non può ritenersi una forma di acquiescenza alle determinazioni comunali.
Come rileva con estrema puntualità la ricorrente, la circostanza che il Comune abbia effettuato il ricalcolo del contributo dovuto per i singoli permessi di costruire, in conseguenza della presentazione dell’atto di vincolo, non comporta il venir meno dell’interesse al ricorso.
2. Possono ora esaminarsi le questioni afferenti al merito.
3. Con il primo motivo di gravame la ricorrente deduce la violazione degli artt. 41- sexies legge 1150/1942 e 11, comma 1, legge 122/1989 che avrebbe portato a computare ai fini del contributo di costruzione le superfici e i volumi destinati a parcheggi pertinenziali.
A detta della ricorrente, i parcheggi obbligatori – nella misura minima di 1 mq ogni 10 mc – rientrerebbero tra le opere esenti dal contributo, in quanto assimilabili a opere di urbanizzazione o comunque di interesse generale.
3.1. Il motivo è infondato.
Coglie nel segno l’amministrazione quando osserva che l’esonero non è incondizionato e assoluto, venendo correlato dal legislatore o ad un intervento previsto dall’art. 9, comma 1, legge 122/1989, per gli edifici esistenti, ovvero a quello disciplinato dall’art. 41– sexies legge 1150/1942 per le nuove costruzioni; l’esenzione va messa in relazione unicamente alle strette previsioni delle disposizioni predette quando riferite solo a quelli che sono definiti come “parcheggi pertinenziali” e non indiscriminatamente estesa a tutti i parcheggi realizzati in occasione di una nuova costruzione, in quanto opera di urbanizzazione.
Sul punto, è pertinente il richiamo alla giurisprudenza amministrativa secondo cui, “ in occasione della realizzazione di un nuovo fabbricato [,] l’esonero dall’obbligo di pagare il contributo di costruzione può essere invocato solo con riferimento alle aree pertinenziali realizzate in attuazione dell’art. 41 sexies della L. n. 1150/42 – come modificato dall’art. 2 della L. n. 122/89 –, indipendentemente dal fatto che tali aree siano realizzate al piano terreno dell’edificio, nel sottosuolo o in superficie: non è, invece, possibile, invocare l’esonero dall’obbligo di pagare il contributo di costruzione – ex art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 – sia con riferimento a parcheggi interrati, sia con riferimento ad aree esterne ove siano stati idealmente collocati i parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art. 41 sexies” (Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 2024, n. 6261)
Infatti, “ la deroga dal contributo è dalla legge riferita solo alle opere previste dalla L. n. 122/89, e quindi: solo alle aree di parcheggio pertinenziali ex art. 41 sexies, nella superficie ivi indicata, oppure solo per le autorimesse interrate realizzate ai sensi dell’art. 9 della L. 122/89, quale pertinenza di fabbricati precedentemente realizzati; non possono quindi fruire dall’esonero dal contributo di costruzione i parcheggi realizzati quale aree standard in base a norme che non siano quelle della L. 122/1989, a meno che non si tratti della realizzazione di opere di urbanizzazione previste in strumenti urbanistici attuativi” (Cons. Stato n. 6261/2024 cit.).
In detta prospettiva, è “ chiaramente infondata la pretesa […] all’esonero dal contributo di costruzione per tutte le aree di parcheggio pertinenziali, che sono state realizzate nella estensione effettiva in ottemperanza a norme non contenute nella L. 122/89 e che non costituiscono, di per sé, opere di urbanizzazione previste in strumenti urbanistici ” (Cons. Stato n. 6261/2024 cit.).
In estrema sintesi, occorre distinguere tra parcheggi pertinenziali obbligatori – qualificabili alla stregua di opere di urbanizzazione ex art. 11, comma 1, legge 122/1989 – e parcheggi pertinenziali realizzati in eccesso rispetto alla misura minima obbligatoria: i primi sono gratuiti, i secondi sono onerosi.
4. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta che i progetti approvati con riferimento ai lotti 1, 4 e 8 hanno delle superfici che non avrebbero dovuto essere qualificate come “portici” e, conseguentemente, non avrebbero dovuto essere considerate ai fini del calcolo del contributo di costruzione.
4.1. Il motivo è infondato
Gli spazi che l’amministrazione, nella propria attività istruttoria, ha qualificato come “portici” hanno una loro incidenza sul territorio contribuendo alla sua trasformazione.
Tanto basta affinché possa essere predicata l’esigibilità del contributo di costruzione previsto dall’art. 16 d.P.R. 380/2001 che è dovuto in conseguenza di un titolo edilizio destinato ad impattare sul territorio.
Il tema della produzione di una nuova volumetria, pertanto, rimane sullo sfondo in quanto il carico urbanistico si aggrava anche senza realizzare la stessa.
Nel caso di specie, in disparte la corretta qualificazione e financo la denominazione delle strutture previste a livello progettuale, è fuor di dubbio che le stesse, per via della loro larghezza (1,5 metri) e il loro inserimento nella sagoma dell’edificio, sono tutt’altro che irrilevanti ai fini del menzionato aggravamento del carico urbanistico.
5. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente deduce l’errata applicazione e, in subordine, l’illegittimità della norma regolamentare (art. 4, punto 2, settimo alinea) che ha fissato il limite di 45 mc per unità abitativa ai fini della restituzione/compensazione del contributo di costruzione, comunque subordinato a un vincolo di pertinenzialità, registrato e trascritto, tra unità abitativa e spazio destinato a parcheggio.
La disposizione, nel richiamare l’art. 9 legge 112/1981, fornirebbe la definizione di volume delle autorimesse non rientrante negli indici di edificabilità solo per gli edifici esistenti.
5.1. Il motivo è infondato.
Innanzitutto, la formulazione della disposizione regolamentare consente di inferire che essa trova applicazione anche per le nuove costruzioni quali quelle in argomento.
In secondo luogo, la stessa formulazione lascia intendere che il fine ultimo della norma è la ulteriore perimetrazione dell’area di esenzione prevista per la determinazione del contributo di costruzione.
In sostanza, il volume relativo agli spazi adibiti ad autorimesse (questi ultimi da intendere in senso lato come spazi adibiti a parcheggi) non concorre al calcolo del volume per il quale deve essere computato il citato contributo; esso incide sino a un massimo di un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione ed ha quale ulteriore soglia quella dei 45 metri cubi per unità abitativa.
Letta in questi termini, la disposizione non risulta affetta da vizi di sorta in quanto fissa un parametro ancorato a criteri logici e ragionevoli diretti a calibrare le esigenze dell’ente locale rispetto alla specifica realtà territoriale.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere respinto.
7. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA AI, Presidente
Elena Garbari, Consigliere
AN IZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IZ | RA AI |
IL SEGRETARIO