TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 741
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge; mancata applicazione degli artt. 41-sexies legge 1150/1942 e 11, comma 1, legge 122/1989; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti

    L'esonero dal contributo di costruzione per i parcheggi pertinenziali è correlato alle specifiche previsioni degli artt. 9 L. 122/1989 e 41-sexies L. 1150/1942. I parcheggi obbligatori nella misura minima sono esenti, mentre quelli realizzati in eccesso sono onerosi. La giurisprudenza citata (Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 2024, n. 6261) conferma che l'esonero non è incondizionato e non si estende indiscriminatamente a tutti i parcheggi realizzati in occasione di una nuova costruzione.

  • Rigettato
    Violazione di legge; erronea applicazione dell’art. 16, comma 1, d.P.R. 380/2001, dell’art. 82, comma 4, l.r. Veneto 61/1985 e degli artt. 2 e 3 d.m. 801/77; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di presupposto

    Gli spazi qualificati come "portici" hanno un'incidenza sul territorio e contribuiscono alla sua trasformazione, giustificando l'esigibilità del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16 d.P.R. 380/2001. Anche senza la produzione di nuova volumetria, il carico urbanistico si aggrava. Le strutture, per la loro larghezza e inserimento nella sagoma dell'edificio, non sono irrilevanti ai fini dell'aggravamento del carico urbanistico.

  • Rigettato
    Violazione di legge; violazione dell’art. 41-sexies legge 1150/1942; eccesso di poter per manifesta illogicità

    La norma regolamentare trova applicazione anche per le nuove costruzioni e perimetra ulteriormente l'area di esenzione per la determinazione del contributo di costruzione. Fissa un parametro logico e ragionevole per calibrare le esigenze dell'ente locale, stabilendo che il volume relativo agli spazi adibiti ad autorimesse (o parcheggi) non concorre al calcolo del contributo fino a un massimo di 1 mq ogni 10 mc di costruzione e comunque non superiore a 45 mc per unità abitativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 741
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 741
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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