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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 137/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
22.1.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CAVINATO CARLO MARIA ed ANGONESE FILIPPO,
come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Cittadella
(PD), Via John Fitzgerald Kennedy n. 1,
con tro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
– resistente -
rappresentato e difeso in proprio ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott.ri CP_2
, , e , con
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
domicilio eletto in Via Forte Marghera 191 - Venezia - Mestre
O G G ETTO : Al tre i po tesi .
CONCLUS IONI
1 Per parte ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE:
- Accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi di cui in narrativa, il diritto soggettivo del ricorrente,
Sig. , al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1
formazione del docente istituita dall' art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, dunque, dell'importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese, CPA di legge, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..
Per parte resistente:
- In via preliminare: dichiararsi, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti al punto 1);
- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp.
att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ed agiva in giudizio nei confronti del lamentando la Controparte_6
mancata corresponsione a suo favore, proprio in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co.
121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo,
sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
2 formazione del personale docente, con conseguente condanna del
[...]
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore Controparte_6
corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
2. Il costituendosi in giudizio eccepiva in via Controparte_6
preliminare la prescrizione relativamente agli aa.ss. 2018/19 e 2019/20; nel merito negava la spettanza al personale assunto a tempo determinato della Carta Docente, e che ciò violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
in subordine contestava che a parte ricorrente spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente. Concludeva
dunque come riportato in epigrafe.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica”
del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:
a.s. 2018/19: supplenza fino al termine delle attività didattiche;
a.s. 201/20: supplenza annuale;
a.s. 2020/21: supplenza annuale;
a.s. 2021/22: supplenza annuale;
a.s. 2022/23 /23: supplenza fino al termine delle attività didattiche.
5. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd.
“circuito scolastico”, in ragione di immissione in ruolo.
6. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli
3 aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -.
7. La prescrizione, tempestivamente eccepita dalla difesa del in relazione agli CP_6
aa.ss. 2018/19 e 2019/20, è effettivamente decorsa dovendo applicarsi il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. – si tratta infatti di obbligazione pecuniaria riferita a crediti da pagarsi annualmente – con decorrenza dalla maturazione del diritto, cioè dal momento in cui sarebbe stato possibile l'inserimento della richiesta nel portale attivato a questo fine dall'Amministrazione o dalla successiva stipulazione del relativo contratto di supplenza utile ai fini di causa (si conviene sul punto con Cass.,
29961/23). Si rileva infatti che per l'a.s. 2019/20 il ricorrente ha ottenuto l'incarico di supplenza il 27.9.2019 ed il primo atto interruttivo della prescrizione è la diffida del
29.10.2024, oltre il quinquennio.
8. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno di essi, con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a favore del ricorrente per € CP_6
1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
9. Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura di un terzo in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, e per il residuo - da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta
-, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
4 Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 1.500,00, e conseguentemente condanna il a CP_6
provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti, e condanna il convenuto a rifondere CP_6
ai procuratori di parte ricorrente – che si sono dichiarati antistatari - le residue spese di lite, per importo di € 800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Venezia, 11/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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