CA
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta: dott.ssa Adele Foresta Presidente rel. dott.ssa Anna Maria Torchia Consigliere avv. Damiano Comito Giudice Ausiliario ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 314/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, relativa a giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. avente ad oggetto protezione internazionale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Crotone al Vico Municipio 8, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Piero Lucà, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla citazione;
Attore in riassunzione- Appellante
Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro tempore, domiciliati ope legis in Catanzaro, via G. da Fiore, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale delle Stato che li rappresenta e difende ex lege,
Convenuti in riassunzione- Appellati con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Catanzaro
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : “…in ossequio alle statuizioni della Suprema Corte, respinta Parte_1
ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al
1 riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 del D. lgs.
251/07, od subordine di quella umanitaria. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nonché quello del giudizio di Cassazione sulla quale la Corte si è riservata di decidere all'esito di questo procedimento.”.
Per il e : “chiedono la Controparte_1 Controparte_2
reiezione di ogni avversa pretesa, sulla scorta dei motivi già indicati nella relazione delle
Amministrazioni allegate al fascicolo di parte di primo grado”.
Per il P.G.: “disporre audizione del richiedente, al fine di acquisire notizie aggiornate sulla sua condizione personale e lavorativa. Si riserva, all'esito, di esprimere parere in merito alla domanda”
RILEVATO IN FATTO
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro e quello di appello.
Con ricorso ex art. 35 D.lgs 25/2008, cittadino del Mali, impugnava, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la decisione della
[...]
di Crotone con la quale era stata Controparte_2
rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Chiedeva al Tribunale di Catanzaro di riconoscergli lo status di rifugiato ed in subordine la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria.
Lamentava l'ingiustizia della decisione di rigetto delle sue domande di protezione internazionale.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa in data 26.06.2017, rigettava il ricorso, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'invocata protezione.
Avverso tale decisione proponeva appello sull'assunto che vi fossero, Parte_1
nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e in particolare, dello status di rifugiato e/o della protezione sussidiaria, o, in via ancor più gradata, della protezione per ragioni umanitarie, evidenziando la situazione di criticità delle condizioni economico- sociali del suo Paese.
Chiedeva, in riforma dell'ordinanza impugnata, in via principale, il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria ed, in via subordinata, il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2 Nel giudizio di appello si costituiva il chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 91/2019 depositata il 22.1.2019, ritenuta inattendibile la vicenda narrata dal richiedente protezione e non ravvisate situazioni che giustificassero la misura della protezione sussidiaria e umanitaria, rigettava l'impugnazione, con compensazione delle spese del giudizio.
2. Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e la sentenza di annullamento con rinvio.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro proponeva Parte_1 ricorso per cassazione denunciando, con il primo motivo, “violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
violazione artt. 2 –
14 comma 1 lett. c) d.lgs. 251/07: situazione di violenza indiscriminata in mali violazione art. 360 cpc comma 1”.
In particolare, lamentava che la Corte d'Appello di Catanzaro aveva erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza tener conto della situazione esistente in Mali.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciava “violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
violazione art. 3 del d.lgs. 251/07 con riferimento ai profili di credibilità; violazione art. 5 d.lgs. 286/1998 e s.m.i., violazione art. 32 d.lgs. 25/08”.
Lamentava, in particolare, l'erroneità della valutazione della Corte relativamente alla credibilità del dichiarante.
Il Supremo Collegio accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso.
In particolare, poneva in rilievo che “L'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 2�:; del 2008 impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale "... alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla
Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal
Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla
Commissione stessa. ... ". ... Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha violato tale disposizione, poiché ha escluso la sussistenza, in Mali, di una condizione di violenza generalizzata, facendo riferimento a rapporti e note delle Nazioni Unite risalenti al
2015 e 2016 (cfr. pagg. 10 ed 11 della sentenza impugnata). Il ricorrente contesta in
3 modo specifico l'aggiornamento di dette fonti, indicando, nel motivo in esame, fonti alternative provenienti da Amnesty International, dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite e da altre istituzioni ed organizzazioni, dalle quali emerge che lo stato di emergenza, già esistente in Mali nel 2015 e 2016, è stato prorogato almeno sino alla fine del 2018, unitamente alle missioni internazionali in essere nell'area. ...
Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere al riesame della condizione esistente in
Mali, attingendo a fonti informative idonee, specifiche ed aggiornate, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 8, terzo comma, del D. Lgs. n. 25 del 2008, avendo cura di verificare, anche alla luce delle più recenti informazioni disponibili, l'effettiva situazione esistente in quel Paese, dando conto nella motivazione della propria decisione delle fonti consultate e delle specifiche notizie da esse tratte”.
Cassava, quindi, la sentenza impugnata e rinviava, per nuovo esame, alla Corte di
Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
3.Il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c..
A seguito della decisione della Corte di Cassazione la causa veniva riassunta da Pt_1
con atto di citazione ritualmente notificato al .
[...] Controparte_1
L'attore in riassunzione chiedeva che la Corte di Appello si uniformasse alle statuizioni della sentenza di legittimità e, per l'effetto, gli riconoscesse la protezione sussidiaria o, in subordine, la protezione umanitaria.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1
Il P.G. concludeva nei termini in epigrafe trascritti.
All'udienza del 15.10.2024, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 c.p.c., depositate note di conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Appare, innanti tutto, opportuno evidenziare che - a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello n. 91/2019 depositata il 22.1.2019 e dell'atto di riassunzione della causa da parte di - Parte_1
l'oggetto del presente giudizio di rinvio concerne l'esame della domanda di protezione internazionale sotto il profilo esclusivamente della protezione sussidiaria e , in via
4 subordinata, di quella umanitaria, non essendo stato impugnato per cassazione il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
2. la storia personale del richiedente
nel corso della sua audizione innanzi alla di Parte_1 Controparte_2
Crotone, ha riferito di essere nato a [...], regione del Kayes, nell'est dello Stato del
Mali, ove ha vissuto fino al 10.05.2012 e di avere fatto ingresso in Italia il 7.6.2014.
Nello specifico, suo nonno era capo del villaggio, avendolo fondato. Alla sua morte il padre prese il suo posto ma, a seguito dell'ostilità di alcune famiglie, venne ucciso.
Pertanto, poiché, per successione dinastica, il ricorrente avrebbe avuto titolo per aspirare a prendere il posto del padre, venne anch'egli preso di mira dalle famiglie ostili e, quindi, per paura di essere anch'egli ucciso, scappò a Gao.
A Gao iniziò a lavorare come pastore di pecore, fino a quando non scoppiò la guerra che impedì il pascolo libero del bestiame. Sicché, il ricorrente, nel condurre il gregge al pascolo nelle foreste, più nascoste, venne rapito dai ribelli e portato in un campo di prigionia nel deserto, dove venne nominato Imam per via dei suoi pregressi studi sul
Corano.
A causa di un furto commesso da un prigioniero, il capo dei ribelli gli ordinò, in quanto
, di tagliare la mano al reo;
dinanzi al suo rifiuto, il capo dei ribelli gli diede un Pt_2 limite di tempo entro cui compiere l'esecuzione, minacciandolo che, altrimenti, lo avrebbe ucciso.
quindi, temendo per la sua vita, grazie ad una scusante, riuscì prima ad Pt_1
allontanarsi dal campo e successivamente a scappare nella foresta, recandosi in CP_3
3. La protezione sussidiaria
L'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251/07 («Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta») dispone che è persona ammissibile alla protezione sussidiaria il «cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di
5 tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese». Fermo restando che i soggetti responsabili del danno grave (lo Stato;
i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
soggetti non statuali, se i detti responsabili, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione) coincidono, nella previsione di cui all'art. 5, con gli stessi indicati come responsabili della persecuzione (rilevante ai fini dello status di rifugiato),
l'art. 14 dello stesso decreto stabilisce che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, è considerato danno grave, a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Nel “considerando” n. 26) della direttiva n. 83/04 e nel “considerando” n. 35) della direttiva n. 95/11 – da assumere quali criteri direttivi di interpretazione – è precisato che
«i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave». Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza pronunciata nella causa C-465/07): − «l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;
− l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia».
La Corte ha affermato ulteriormente, con la sentenza pronunciata nella causa C 285/12 che la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata
6 particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della medesima sentenza dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona. Al paragrafo 30 è precisato che «l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della direttiva a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia».
In sostanza, deve trattarsi pur sempre di una situazione di conflitto interno particolarmente qualificato dal grado di violenza, in senso tale da determinare un rischio effettivo per la vita o la persona del civile richiedente. La giurisprudenza di legittimità ha fatto propri i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affermando in recenti pronunce: «Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma dell'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia» (Cass. n. 18306/19).
4. La situazione del Mali sulla base di fonti aggiornate
7 Stando alle fonti aggiornate al 2021 risulta che il Mali sia tutt'ora caratterizzato da una situazione di forte instabilità, soprattutto per ciò che concerne le regioni settentrionali e centrali. Tuttavia, come riportato anche nel documento UNHCR sulla posizione dell'Alto Commissariato rispetto ai rimpatri in Mali, il cui ultimo aggiornamento risale a luglio 2019, “i confini del conflitto non risultano ben definiti e vi sono stati problemi di sicurezza nelle regioni settentrionali ( Gao, e , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
centrali ( ), in alcune parti delle regioni meridionali ( e ), Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 nonché nelle zone al confine con e Burkina Faso” (v. RFI, Mali: deux localités CP_3
attaquées dans le sud-est du pays, 20 maggio 2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190520- mali-localites-attaquees-sud-est-pays-koury-boura; UN Security Council, Secourity
Council Press Statement on Attack Against United Nations Multidimensional Integrated
Stabilization Mission in Mali, 22 aprile 2019, http://www.un.org/press/en/2019/sc13789.doc.htm; FRANCE 24, Au Mali, au moins 10 militaires tués dans une attaque de présumés jihadistes, 21 aprile 2019, http://www.france24.com/fr/20190421-mali-attaque-armee-jihadistes-aqmi.
Anche il report EASO sulla situazione in Mali, risalente al 2018, affermava che: “Non esiste una linea stabile e definita del fronte e non vi sono attori identificati” (v. EASO
Informazioni sui paesi di origine Mali Notizie sul paese, dicembre 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/201812EASO Mali COI report
IT.pdf).
Inoltre, a seguito di più visite nel Paese avvenute tra fine 2019 ed inizio 2020, Per_9
esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Mali,
[...]
ha dichiarato che la situazione della sicurezza ha raggiunto un livello critico, con una presenza limitata di istituzioni statali in alcune aree, incidenti, violenza senza precedenti
Per_ ed attacchi terroristici contro le forze di sicurezza e civili. ha altresì riferito che la situazione di sicurezza sta gradualmente peggiorando anche nelle regioni centrali e meridionali di , e , e che al contempo sembra esservi un Per_10 Per_11 Per_7
miglioramento nella zona di DA (v. HRC- UN Human Rights Council, Situation of human rights in Mali;
Report of the Indipendent Expert on the situation of human rights in Mali, A/HRC/43/76, 15 gennaio 2020, p. 3, https://undocs.org/en/A/HRC/43/76).
La situazione di sicurezza e dei diritti umani, in particolare, si è ulteriormente deteriorata nel corso 2019, anno in cui, secondo il report di Human Rights Watch, vi
8 sono state centinaia di vittime civili, decedute in attacchi portati a termine da gruppi etnici di autodifesa, principalmente perché ritenuti sostenitori di gruppi Islamisti.
Inoltre, i jihadisti hanno intensificato i propri attacchi nelle zone settentrionali e centrali del Paese, colpendo le forze di sicurezza Maliane, membri delle operazioni di pace delle
Nazioni Unite (peacekeepers), forze armate internazionali e civili (v.Human Rights
Watch, World Report, 2020, Events Of 2019, http://www.hrw.org/world- report/2020/country-chapters/mali).
In un nuovo report pubblicato nel mese di aprile 2022 Amnesty International ha evidenziato che il Mali ha assistito ad un aumento dei crimini di guerra e delle violenze contro i civili dal 2018, in particolare nelle regioni centrali del Paese, e . Per_5 Per_6
Amnesty precisa come in alcune zone del Paese ad ostacolare le indagini giudiziarie siano sicuramente i conflitti e l'insicurezza. Ma il rapporto mette anche in luce che per favorire il processo di giustizia sono necessarie nel Paese “riforme legislative e istituzionali, risorse tecniche e finanziarie aggiuntive per il sistema giudiziario e una maggiore volontà politica, se si vogliono compiere progressi significativi nelle indagini e nel perseguimento dei crimini di diritto internazionale, conformemente agli standard internazionali sui diritti umani”.
Secondo Amnesty, uno dei fattori che contribuisce all'impunità in Mali per i crimini legati al conflitto armato è infatti la debolezza del quadro giuridico. La legge sulla concordia nazionale, approvata sulla scia dell'accordo di pace del 2015, stabilisce amnistie per “atti che possono essere qualificati come crimini o reati”, ma è ambigua riguardo all'esatta portata temporale o materiale di tali amnistie, nota l'organizzazione aggiungendo che queste ambiguità devono essere chiarite per garantire, tra l'altro, che le amnistie non siano concesse per gravi violazioni dei diritti umani commesse nel contesto del conflitto armato (http://www.africarivista.it/mali-amnesty-sempre-più- abusi-a-civili-e-giustizia-zoppicante/200276).
Ed ancora. Secondo il report 2024 di Human Rights Watch (http://www. Em_1
[...
.translate.goog/world-report/2024/country-chapters/mali), la situazione dei diritti umani in Mali si è notevolmente deteriorata nel 2023, con l'aumento degli attacchi contro i civili da parte di gruppi armati islamisti legati ad e allo Stato islamico Per_12
nel Grand Sahara (ISGS) e delle operazioni antiterrorismo abusive su larga scala da parte delle forze armate maliane e dei combattenti stranieri associati. Gli scontri tra le
9 forze armate maliane e una coalizione di gruppi armati chiamata Coordination del mouvements de l'Azawad (CMA), un'alleanza di gruppi ribelli per lo più di etnia
Tuareg che hanno cercato l'indipendenza per la regione desertica settentrionale del Mali che chiamano hanno messo a rischio un accordo di pace del 2015 tra le due Per_13
parti. La violenza ha esacerbato una crisi umanitaria già grave, con 8,8 milioni di persone che necessitavano di assistenza e oltre 575.000 persone costrette ad abbandonare le proprie case, tra cui 375.000 sfollati interni e 205.000 rifugiati nei paesi vicini ad agosto 2023. Il governo ha inferto un duro colpo al monitoraggio dei diritti umani e alla protezione dei civili chiedendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite di ritirare la missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Mali, la
Missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali
(MINUSMA). La partenza della , prevista per dicembre, ha sollevato Pt_3 preoccupazioni circa l'esposizione a un rischio elevato di violenza per le comunità nel
Mali settentrionale e centrale. Le autorità hanno represso i media e le voci dell'opposizione, riducendo lo spazio civico. Ed ancora, si legge nel report “I crescenti abusi si sono verificati sullo sfondo di una crisi politica in corso. Un referendum a giugno ha approvato emendamenti alla costituzione, tra cui cambiamenti che conferiscono maggiori poteri al presidente. Le autorità militari di transizione hanno affermato che il referendum aprirà la strada alle elezioni del 2024 e al ritorno del governo civile, ma solo il 39 percento degli elettori aventi diritto ha espresso il proprio voto, con alcune regioni, tra cui il che non hanno affatto tenuto il referendum, CP_4
sollevando preoccupazioni sulla sua equità e validità. A settembre, il portavoce del governo ha annunciato che le elezioni presidenziali previste per Persona_14 febbraio 2024 sarebbero state rinviate per “ragioni tecniche”, tra cui l'adozione di una nuova costituzione e una revisione delle liste elettorali. Il governo di transizione, salito al potere con un colpo di Stato nel 2021, ha minato gli sforzi per indagare sulle crescenti accuse di atrocità da parte di attori statali. L'impunità per gli abusi passati e in corso da parte di tutti i gruppi armati è persistita. L'impegno del legato alla CP_5
Russia, e le crescenti accuse di esecuzioni sommarie e altri abusi da parte loro, hanno intensificato le tensioni tra il Mali e i suoi partner regionali e internazionali, tra cui la
, l'ONU e i paesi limitrofi dell'Africa occidentale, aumentando l'isolamento CP_6
politico del Mali.
10 Atrocità dei gruppi armati islamici: Nel corso del 2023, gruppi armati islamisti affiliati all'ISGS e ad hanno compiuto numerosi attacchi illegali che hanno Per_12
ucciso centinaia di civili nonché decine di membri delle forze di sicurezza governative.
Nelle aree sotto il loro controllo, i gruppi armati islamisti hanno violentato donne e ragazze, imposto zakat (tassa religiosa) e implementato la Sharia (legge islamica) e punizioni tramite tribunali che non rispettavano gli standard del giusto processo. Questi gruppi hanno anche contribuito all'insicurezza alimentare attaccando coloro che non si conformavano alla loro visione della legge islamica, anche saccheggiando il bestiame e assediando città e villaggi. Da gennaio ad aprile nelle regioni di Ménaka e Gao, gli scontri tra l'ISGS e il rivale e ai musulmani ( Parte_4 CP_7
al-Islam , ), legato ad entrambi impegnati a
[...] Controparte_8 CP_9 Per_12
controllare le rotte di rifornimento e ad aumentare le proprie aree di influenza, hanno portato a un brusco deterioramento della situazione della sicurezza, con centinaia di civili uccisi. A gennaio, uno scontro armato tra combattenti ISGS e IM nei pressi del villaggio di Teguerert, nella regione di Ménaka, in gran parte popolato da persone di etnia ha causato l'incendio di case e lo sfollamento di massa della Per_15
popolazione locale. Più di 40 combattenti di entrambi i gruppi sono stati uccisi e decine di civili sono rimasti feriti. A febbraio, i combattenti dell'ISGS sono arrivati a Konga, un insediamento nel villaggio di Kounsoum, nella regione di Gao, alla ricerca di un uomo che accusavano di collaborare con l'esercito maliano. Non lo hanno trovato e per rappresaglia hanno ucciso le sue due mogli. A marzo, i combattenti dell'ISGS hanno minacciato la popolazione di nella regione di Ménaka, lanciando un ultimatum Per_16
alla gente affinché abbandonasse la zona entro tre giorni. La maggior parte dei residenti di è poi fuggita per cercare rifugio nella città di Ménaka. Il 21 aprile, ha Per_16 CP_9
rivendicato la responsabilità di un attaccodel18 aprile a Nara, nella regione di
, durante il quale è stato ucciso il capo dello staff del presidente ad interim del Per_7
Mali, Sono stati uccisi anche altri tre uomini, tra cui una guardia di Persona_17
sicurezza, un appaltatore e un autista. Il 23 aprile, un attacco a Sevaré, nella regione di rivendicato anch'esso da , ha causato almeno 10 morti e 60 feriti tra i civili, Per_5 CP_9
oltre alla distruzione di oltre 20 edifici. Il 23 aprile, i combattenti dell'ISGS sono entrati nel villaggio di NA AT , nella regione di Gao, hanno ucciso due uomini anziani, ne hanno feriti almeno sette e hanno saccheggiato cibo e bestiame. All'inizio di
11 maggio, i combattenti dell'ISGS hanno condotto due attacchi consecutivi al villaggio di
Labezzanga, un villaggio costiero lungo il fiume nella regione di Gao, dove CP_3
hanno ucciso quattro uomini, ferito un altro e saccheggiato il bestiame. Il 20 e 23 maggio, i combattenti dell'ISGS hanno attaccato il villaggio di NA UR , nella regione di Gao. Il 20 maggio, hanno saccheggiato il bestiame. Tre giorni dopo, sono andati porta a porta, hanno perquisito le case, picchiato gli abitanti del villaggio e di nuovo hanno saccheggiato il bestiame.Il 27 giugno, decine di combattenti dell'ISGS
Per_1 hanno attaccato e altri villaggi nel comune di Gabero, nella regione di Per_18
Per_1 Gao, uccidendo almeno nove uomini e due ragazzi a quattro uomini a Per_18
e saccheggiando il bestiame. Il 6 agosto, i combattenti IM hanno condotto un attacco mortale a Bodio, uccidendo 15 persone, tra cui 4 uomini, tra cui un diciottenne. Hanno anche saccheggiato bestiame e proprietà civili e bruciato almeno 10 case. Il 7 settembre,
i combattenti islamici hanno attaccato un'imbarcazione che viaggiava sul fiume da CP_3
Gao a Human Rights Watch ha scoperto che oltre 120 persone sono morte Per_5
nell'attacco all'imbarcazione.
Abusi da parte delle Forze di sicurezza dello Stato: Combattenti stranieri maliani e alleati, apparentemente associati al gruppo legato alla Russia, sono stati CP_5
implicati in centinaia di uccisioni illegali di civili, per lo più durante vaste operazioni antiterrorismo nel Mali centrale. Il 3 febbraio, decine di combattenti "bianchi" in uniforme militare e almeno un soldato maliano hanno condotto un'operazione nel villaggio di Séguéla, nella regione di , alla ricerca di combattenti islamici. Per_10
Durante l'operazione, hanno saccheggiato case e negozi, picchiato persone e arrestato 17 uomini. Il 21 febbraio, vicino a Doura, nella regione di , gli abitanti del villaggio Per_10
hanno trovato i corpi di otto degli uomini arrestati. Il luogo in cui si trovano i restanti nove rimane sconosciuto. Il 6 marzo, membri delle forze armate maliane insieme a combattenti "bianchi" hanno condotto un'operazione aerea nel villaggio di Sossobé, nella regione di durante la quale hanno ucciso cinque civili, picchiato gli abitanti Per_5
del villaggio e saccheggiato proprietà. Hanno anche arrestato 21 uomini e li hanno portati via in elicottero. Il luogo in cui si trovano le persone rapite rimane sconosciuto.
Il 23 e 24 marzo, decine di soldati maliani e stranieri "bianchi" accompagnati da miliziani filo-governativi hanno condotto un'operazione nel villaggio di Ouenkoro, nella regione di in cui hanno ucciso almeno 20 civili, tra cui una donna e un bambino Per_5
12 di 6 anni. Hanno anche picchiato persone, saccheggiato proprietà e arrestato 12 uomini, che hanno portato in un campo militare nella città di Sofara, nella regione di Per_5
torturandoli per estorcergli confessioni sulla loro affiliazione o complicità con gruppi armati islamisti. Il 22 aprile, decine di soldati maliani hanno condotto un'operazione nel villaggio di Trabakoro , nella regione di Nara, alla ricerca di combattenti islamici, durante la quale hanno ucciso 18 persone: 14 bambini e 4 donne. I media hanno riferito che il 15 giugno un convoglio di combattenti “bianchi” ha colpito un ordigno esplosivo improvvisato vicino al villaggio di Keibané , nella regione di Nara, uccidendo 2 persone e ferendone 11. I combattenti hanno effettuato un attacco di rappresaglia contro gli abitanti del villaggio, uccidendone almeno cinque. Il 27 luglio, i soldati maliani hanno giustiziato quattro uomini e un bambino a un insediamento etnico Fulani Per_20
nella regione di Nara. Testimoni hanno detto che i soldati stavano cercando combattenti islamici. Il 6 agosto, soldati maliani e combattenti “bianchi” associati hanno arrestato 16 uomini e un ragazzo a Sambani, nella regione di Timbuktu, sospettandoli di collaborare con gruppi islamisti. Il giorno seguente, gli abitanti del villaggio hanno trovato i corpi degli arrestati a circa un chilometro da Sambani.
Violazione dei diritti civili e politici: Sono continuate le minacce, le molestie, le intimidazioni e le sparizioni forzate di giornalisti, blogger e attivisti della società civile.
Il 20 febbraio, a Bamako, la capitale del Mali, dei teppisti hanno fatto irruzione nell'ufficio della un'organizzazione che riunisce diversi gruppi Parte_5
mediatici, l'hanno saccheggiato e hanno interrotto una conferenza stampa tenuta da membri di una piattaforma politica di opposizione che si era opposta al referendum sulla riforma costituzionale. Il 13 marzo, le forze di sicurezza hanno arrestato
[...]
, conduttore radiofonico e televisivo, meglio conosciuto con lo Persona_21
pseudonimo , a Bamako per aver affermato che l'ex primo ministro Pt_6 [...]
morto in detenzione nel 2022, era stato assassinato. Il 13 giugno, un Persona_22
Tribunale di Bamako lo ha condannato a tre anni di prigione. Il 15 marzo, le forze di sicurezza di Bamako hanno arrestato l'influencer maliana dei social media
[...]
nota come RO ", per aver denunciato il "fallimento" del governo Pt_7 CP_10
di transizione nell'affrontare l'inflazione e l'insicurezza in un video di TikTok. Accusata di "incitamento alla rivolta" e "disturbo dell'ordine pubblico", è stata condannata a un anno di carcere il 2 agosto. Il 6 aprile, uomini armati e mascherati hanno rapito il
13 giornalista a Bamako dopo che aveva partecipato a una conferenza stampa Per_23
in cui si chiedeva la liberazione di . È stato ritrovato illeso quattro giorni dopo. Pt_6
Responsabilità per gli abusi: Ci sono stati pochi progressi nelle indagini governative su diversi episodi di abusi segnalati. Il 26 giugno, Human Rights Watch ha inviato lettere ai ministri della giustizia e della difesa del Mali, descrivendo in dettaglio le sue conclusioni sugli abusi da parte di membri delle forze armate maliane durante le operazioni militari nei villaggi di Ouenkoro, Séguéla, Sossobé e nelle regioni Per_24
di e , tra dicembre 2022 e marzo 2023. Nella sua risposta del 20 luglio, Per_5 Per_10
tramite il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il governo ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna violazione dei diritti umani, ma "il pubblico ministero responsabile dell'Unità giudiziaria specializzata, su istruzione del ministro della Giustizia e dei diritti umani, ha avviato un'indagine giudiziaria per crimini di guerra e crimini contro l'umanità
contro
X" e "i risultati di varie indagini saranno portati all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e internazionale a tempo debito”.
A settembre 2023, Human Rights Watch non era a conoscenza di alcun progresso in nessuna delle indagini promesse. Il 19 giugno, le autorità maliane hanno annunciato che avrebbero aperto un procedimento per spionaggio contro i responsabili di un rapporto
ONU del 12 maggio che accusava le truppe maliane e i combattenti del CP_5
di aver ucciso oltre 500 persone, la maggior parte delle quali è stata sommariamente giustiziata durante un'operazione militare a Moura, nel Mali centrale, nel marzo 2022. Il pubblico ministero, , ha affermato in una dichiarazione che coloro che stanno Tes_1
dietro al rapporto sono "tutti co-autori o complici dei crimini di spionaggio, che minano il morale dell'esercito o dell'aeronautica”. Il 21 giugno 2023, la Federazione
Internazionale di Pallacanestro (FIBA) ha emesso un divieto a vita per Persona_25
ex allenatore della nazionale femminile di pallacanestro del Mali, e sanzioni per altri quattro alti dirigenti. Tra i dirigenti sanzionati c'è l'ex presidente della federazione nazionale, A giugno 2021, Human Rights Watch ha pubblicato un Persona_26
rapporto sull'estorsione sessuale di bambini e sulle coperture di abusi nella Federazione di Pallacanestro del Mali. A luglio 2021, le autorità maliane hanno arrestato e incriminato allora capo allenatore della nazionale femminile di pallacanestro Per_25
under 18 del Mali, che è in attesa di processo per "pedofilia, tentato stupro e molestie".
Tuttavia, più di due anni dopo che i diffusi abusi sessuali sono venuti alla luce, i
14 sopravvissuti e i whistleblower vivono ancora sotto minaccia e non possono giocare in sicurezza. Una whistleblower adolescente ha subito minacce e perso opportunità di carriera dopo aver denunciato i suoi abusi sessuali e successivamente ha citato in giudizio la federazione per non averla protetta da ritorsioni. La Corte penale internazionale ha concluso il processo ad Parte_8
MO, ex comandante di un gruppo islamista, per accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, tra cui stupro e schiavitù sessuale, commessi nel 2012-2013.
Al momento della stesura di questo articolo, si è in attesa di un verdetto.
Attori internazionali chiave: L'impiego alla fine del 2021 del gruppo russo Wagner, descritto dal governo maliano come "addestratori militari", e le successive accuse di atrocità contro di loro e le forze di sicurezza maliane, hanno suscitato una dura condanna da parte dei partner bilaterali e multilaterali del Mali, tra cui Stati Uniti,
, Unione Europea, ONU e Comunità economica degli Stati dell'Africa CP_6
occidentale. A febbraio, l'UE ha sanzionato il capo del gruppo in Mali. Sempre CP_5
a febbraio, le autorità maliane hanno ordinato al responsabile dei diritti umani della
, di lasciare il Paese, accusandolo di Pt_3 Persona_27
“azioni destabilizzanti e sovversive”. Il 16 giugno, il ministro degli esteri, Per_28
, ha detto al Consiglio di sicurezza dell'ONU di ritirare la "senza
[...] Pt_3
indugio" e ha respinto il rapporto dell'ONU sul massacro di Moura. Il governo ha denunciato quella che considerava la "strumentalizzazione e politicizzazione della questione dei diritti umani". Il 30 agosto, la Russia ha posto il veto a una risoluzione del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che avrebbe esteso le sanzioni contro otto persone sospettate di aver sabotato l'accordo di pace del 2015 e il lavoro di un gruppo di esperti che monitora gli abusi da parte di gruppi armati e forze di sicurezza maliane. La cessazione delle attività del gruppo potrebbe danneggiare gli sforzi verso l'assunzione di responsabilità per gli abusi legati al conflitto in un paese già segnato da una riduzione dello spazio civico e da una crescente repressione del dissenso e dei media indipendenti.
Attualmente anche il Ministero degli Affari Esteri italiano, tramite il portale
“viaggiaresicuri.it”, gestito dall'Unità di crisi, segnala
(https://www.viaggiaresicuri.it/schede_paese/pdf/MLI.pdf) che su gran parte del territorio maliano, continuano a verificarsi azioni terroristiche: finora, la sola capitale
Bamako ne resta esente (dal 2017); di particolare intensità, gli attacchi nell'area detta del
15 Liptako- UR, al confine con e Burkina Faso. Nel vasto nord del Paese, resta CP_3
molto alta la tensione, per via degli scontri che oppongono le Forze Armate Maliane
( ) a gruppi Tuareg e loro alleati, in particolare, dopo la riconquista della città di Per_29
da parte delle nel novembre 2023. Al contempo, i Gruppi Jihadisti (Daesh Per_2 Per_29
e continuano ad assediare diversi centri urbani al Nord (Gao, , CP_11 Per_30
, nonché nella stessa zona, nota come "Liptako-UR". Non sono escludibili Per_4
attentati terroristici ovvero malumori espressi tramite manifestazioni improvvise e non necessariamente pacifiche, anche nei più grandi centri urbani del Paese, Bamako inclusa. Alla luce dell'elevato rischio terroristico e di un quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako, è da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni settentrionali del paese (regioni di , Gao e , mentre Per_2 Per_1 Per_5
l'instabilità si estende anche alle regioni centrali di e e intorno alla Per_6 Per_11
Capitale.
Attacchi mirati ed episodi di criminalità risultano anche a carico di gruppi legati alla galassia jihadista, anche nella regione meridionale di . Si segnala altresì, in data Per_8
22 luglio 2022, un attacco al campo militare di Kati, a soli 15 chilometri da Bamako. Si registra, in particolare, un aumentato rischio di attacchi e di rapimenti in zone di interesse pubblico. Il Ministero ricorda che, a seguito dei colpi di Stato del luglio 2020 e del maggio 2021, il Mali é soggetto ad un regime misto di Autorità Civili e Militari.
Nella fonte in esame si segnala anche che lo stato di emergenza, dichiarato nel 2016, è stato prorogato sino al 5 aprile 2025.
5. La domanda di protezione sussidiaria.
Come già sopra anticipato, è persona ammissibile alla protezione sussidiaria il “cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”.
Più precisamente, secondo il citato art. 14 “sono considerati danni gravi: a) la condanna
16 a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Ai sensi dell'art. 5, lett. c), del d.lgs. n. 251/07, in correlazione con il comma 2 dell'art. 6, i responsabili del danno grave possono essere anche soggetti non statuali, se lo stato o i partiti che ne hanno il controllo, comprese le organizzazioni internazionali, non possono fornire protezione tramite < inflitti… danni gravi>>.
In particolare, quanto ai presupposti della misura di cui all'art. 14 lett. c), la Suprema
Corte ha chiarito che “In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, l'art 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 non richiede la personalizzazione del rischio e, cioè, che si alleghi una situazione individuale per la quale il conflitto armato riguardi il richiedente, giacché la norma si riferisce all'ipotesi in cui, nella zona di provenienza, vi sia un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, di un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, ove rientrasse nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona” (Cass. n. 7273 del 19/03/2024). Ha, inoltre, precisato che “In tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n.
251 del 2007, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili;
della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche;
della generalizzazione
o, invece, localizzazione del combattimento;
del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento.” (Cass. n. 5675 del 02/03/2021; cfr. anche Cass. n. 7273 del
17 19/03/2024: “In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, l'art 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 non richiede la personalizzazione del rischio e, cioè, che si alleghi una situazione individuale per la quale il conflitto armato riguardi il richiedente, giacché la norma si riferisce all'ipotesi in cui, nella zona di provenienza, vi sia un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, di un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, ove rientrasse nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona”).
Ebbene, considerata la situazione del Mali, desumibile dalle richiamate fonti informative aggiornate, ritiene il Collegio che a deve essere Parte_1 riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell'art. 14 del d.lgs n.
251/2007, poiché alla luce dell'attuale situazione esistente in Mali, con particolare riferimento alla sicurezza, secondo quanto poc'anzi evidenziato, non vi è dubbio che in
Mali sussista un conflitto armato tale da generare una grave e rilevante condizione di violenza indiscriminata, tale per cui, qualora il richiedente facesse rientro nel paese d'origine, andrebbe incontro ad una concreta situazione di pericolo per la propria incolumità personale, senza che lo Stato sia in grado di offrirgli adeguata tutela.
Ogni altra questione - relativa alla domanda, riproposta in via subordinata, di riconoscimento della protezione umanitaria, rimane assorbita nella decisione.
6. Le spese processuali
Quanto alle spese di lite la soccombenza in relazione alla domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e complessità delle valutazioni da rapportare sempre all'attualità e i mutamenti della giurisprudenza nella materia della protezione internazionale, inducono la Corte a compensare tra le parti le spese di ogni fase e grado di giudizio.
P.Q.M.
La Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
18 - riconosce a nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
), la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs n. C.F._1
251/2007.
- compensa tra le parti le spese di ogni fase e grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi in collegamento da remoto il 14.3.2025
Il Presidente est. dott.ssa Adele Foresta
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta: dott.ssa Adele Foresta Presidente rel. dott.ssa Anna Maria Torchia Consigliere avv. Damiano Comito Giudice Ausiliario ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 314/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, relativa a giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. avente ad oggetto protezione internazionale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Crotone al Vico Municipio 8, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Piero Lucà, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla citazione;
Attore in riassunzione- Appellante
Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro tempore, domiciliati ope legis in Catanzaro, via G. da Fiore, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale delle Stato che li rappresenta e difende ex lege,
Convenuti in riassunzione- Appellati con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Catanzaro
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : “…in ossequio alle statuizioni della Suprema Corte, respinta Parte_1
ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al
1 riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 del D. lgs.
251/07, od subordine di quella umanitaria. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nonché quello del giudizio di Cassazione sulla quale la Corte si è riservata di decidere all'esito di questo procedimento.”.
Per il e : “chiedono la Controparte_1 Controparte_2
reiezione di ogni avversa pretesa, sulla scorta dei motivi già indicati nella relazione delle
Amministrazioni allegate al fascicolo di parte di primo grado”.
Per il P.G.: “disporre audizione del richiedente, al fine di acquisire notizie aggiornate sulla sua condizione personale e lavorativa. Si riserva, all'esito, di esprimere parere in merito alla domanda”
RILEVATO IN FATTO
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro e quello di appello.
Con ricorso ex art. 35 D.lgs 25/2008, cittadino del Mali, impugnava, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la decisione della
[...]
di Crotone con la quale era stata Controparte_2
rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Chiedeva al Tribunale di Catanzaro di riconoscergli lo status di rifugiato ed in subordine la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria.
Lamentava l'ingiustizia della decisione di rigetto delle sue domande di protezione internazionale.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa in data 26.06.2017, rigettava il ricorso, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'invocata protezione.
Avverso tale decisione proponeva appello sull'assunto che vi fossero, Parte_1
nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e in particolare, dello status di rifugiato e/o della protezione sussidiaria, o, in via ancor più gradata, della protezione per ragioni umanitarie, evidenziando la situazione di criticità delle condizioni economico- sociali del suo Paese.
Chiedeva, in riforma dell'ordinanza impugnata, in via principale, il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria ed, in via subordinata, il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2 Nel giudizio di appello si costituiva il chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 91/2019 depositata il 22.1.2019, ritenuta inattendibile la vicenda narrata dal richiedente protezione e non ravvisate situazioni che giustificassero la misura della protezione sussidiaria e umanitaria, rigettava l'impugnazione, con compensazione delle spese del giudizio.
2. Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e la sentenza di annullamento con rinvio.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro proponeva Parte_1 ricorso per cassazione denunciando, con il primo motivo, “violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
violazione artt. 2 –
14 comma 1 lett. c) d.lgs. 251/07: situazione di violenza indiscriminata in mali violazione art. 360 cpc comma 1”.
In particolare, lamentava che la Corte d'Appello di Catanzaro aveva erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza tener conto della situazione esistente in Mali.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciava “violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
violazione art. 3 del d.lgs. 251/07 con riferimento ai profili di credibilità; violazione art. 5 d.lgs. 286/1998 e s.m.i., violazione art. 32 d.lgs. 25/08”.
Lamentava, in particolare, l'erroneità della valutazione della Corte relativamente alla credibilità del dichiarante.
Il Supremo Collegio accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso.
In particolare, poneva in rilievo che “L'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 2�:; del 2008 impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale "... alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla
Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal
Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla
Commissione stessa. ... ". ... Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha violato tale disposizione, poiché ha escluso la sussistenza, in Mali, di una condizione di violenza generalizzata, facendo riferimento a rapporti e note delle Nazioni Unite risalenti al
2015 e 2016 (cfr. pagg. 10 ed 11 della sentenza impugnata). Il ricorrente contesta in
3 modo specifico l'aggiornamento di dette fonti, indicando, nel motivo in esame, fonti alternative provenienti da Amnesty International, dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite e da altre istituzioni ed organizzazioni, dalle quali emerge che lo stato di emergenza, già esistente in Mali nel 2015 e 2016, è stato prorogato almeno sino alla fine del 2018, unitamente alle missioni internazionali in essere nell'area. ...
Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere al riesame della condizione esistente in
Mali, attingendo a fonti informative idonee, specifiche ed aggiornate, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 8, terzo comma, del D. Lgs. n. 25 del 2008, avendo cura di verificare, anche alla luce delle più recenti informazioni disponibili, l'effettiva situazione esistente in quel Paese, dando conto nella motivazione della propria decisione delle fonti consultate e delle specifiche notizie da esse tratte”.
Cassava, quindi, la sentenza impugnata e rinviava, per nuovo esame, alla Corte di
Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
3.Il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c..
A seguito della decisione della Corte di Cassazione la causa veniva riassunta da Pt_1
con atto di citazione ritualmente notificato al .
[...] Controparte_1
L'attore in riassunzione chiedeva che la Corte di Appello si uniformasse alle statuizioni della sentenza di legittimità e, per l'effetto, gli riconoscesse la protezione sussidiaria o, in subordine, la protezione umanitaria.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1
Il P.G. concludeva nei termini in epigrafe trascritti.
All'udienza del 15.10.2024, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 c.p.c., depositate note di conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Appare, innanti tutto, opportuno evidenziare che - a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello n. 91/2019 depositata il 22.1.2019 e dell'atto di riassunzione della causa da parte di - Parte_1
l'oggetto del presente giudizio di rinvio concerne l'esame della domanda di protezione internazionale sotto il profilo esclusivamente della protezione sussidiaria e , in via
4 subordinata, di quella umanitaria, non essendo stato impugnato per cassazione il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
2. la storia personale del richiedente
nel corso della sua audizione innanzi alla di Parte_1 Controparte_2
Crotone, ha riferito di essere nato a [...], regione del Kayes, nell'est dello Stato del
Mali, ove ha vissuto fino al 10.05.2012 e di avere fatto ingresso in Italia il 7.6.2014.
Nello specifico, suo nonno era capo del villaggio, avendolo fondato. Alla sua morte il padre prese il suo posto ma, a seguito dell'ostilità di alcune famiglie, venne ucciso.
Pertanto, poiché, per successione dinastica, il ricorrente avrebbe avuto titolo per aspirare a prendere il posto del padre, venne anch'egli preso di mira dalle famiglie ostili e, quindi, per paura di essere anch'egli ucciso, scappò a Gao.
A Gao iniziò a lavorare come pastore di pecore, fino a quando non scoppiò la guerra che impedì il pascolo libero del bestiame. Sicché, il ricorrente, nel condurre il gregge al pascolo nelle foreste, più nascoste, venne rapito dai ribelli e portato in un campo di prigionia nel deserto, dove venne nominato Imam per via dei suoi pregressi studi sul
Corano.
A causa di un furto commesso da un prigioniero, il capo dei ribelli gli ordinò, in quanto
, di tagliare la mano al reo;
dinanzi al suo rifiuto, il capo dei ribelli gli diede un Pt_2 limite di tempo entro cui compiere l'esecuzione, minacciandolo che, altrimenti, lo avrebbe ucciso.
quindi, temendo per la sua vita, grazie ad una scusante, riuscì prima ad Pt_1
allontanarsi dal campo e successivamente a scappare nella foresta, recandosi in CP_3
3. La protezione sussidiaria
L'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251/07 («Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta») dispone che è persona ammissibile alla protezione sussidiaria il «cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di
5 tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese». Fermo restando che i soggetti responsabili del danno grave (lo Stato;
i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
soggetti non statuali, se i detti responsabili, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione) coincidono, nella previsione di cui all'art. 5, con gli stessi indicati come responsabili della persecuzione (rilevante ai fini dello status di rifugiato),
l'art. 14 dello stesso decreto stabilisce che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, è considerato danno grave, a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Nel “considerando” n. 26) della direttiva n. 83/04 e nel “considerando” n. 35) della direttiva n. 95/11 – da assumere quali criteri direttivi di interpretazione – è precisato che
«i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave». Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza pronunciata nella causa C-465/07): − «l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;
− l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia».
La Corte ha affermato ulteriormente, con la sentenza pronunciata nella causa C 285/12 che la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata
6 particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della medesima sentenza dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona. Al paragrafo 30 è precisato che «l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della direttiva a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia».
In sostanza, deve trattarsi pur sempre di una situazione di conflitto interno particolarmente qualificato dal grado di violenza, in senso tale da determinare un rischio effettivo per la vita o la persona del civile richiedente. La giurisprudenza di legittimità ha fatto propri i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affermando in recenti pronunce: «Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma dell'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia» (Cass. n. 18306/19).
4. La situazione del Mali sulla base di fonti aggiornate
7 Stando alle fonti aggiornate al 2021 risulta che il Mali sia tutt'ora caratterizzato da una situazione di forte instabilità, soprattutto per ciò che concerne le regioni settentrionali e centrali. Tuttavia, come riportato anche nel documento UNHCR sulla posizione dell'Alto Commissariato rispetto ai rimpatri in Mali, il cui ultimo aggiornamento risale a luglio 2019, “i confini del conflitto non risultano ben definiti e vi sono stati problemi di sicurezza nelle regioni settentrionali ( Gao, e , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
centrali ( ), in alcune parti delle regioni meridionali ( e ), Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 nonché nelle zone al confine con e Burkina Faso” (v. RFI, Mali: deux localités CP_3
attaquées dans le sud-est du pays, 20 maggio 2019, http://www.rfi.fr/afrique/20190520- mali-localites-attaquees-sud-est-pays-koury-boura; UN Security Council, Secourity
Council Press Statement on Attack Against United Nations Multidimensional Integrated
Stabilization Mission in Mali, 22 aprile 2019, http://www.un.org/press/en/2019/sc13789.doc.htm; FRANCE 24, Au Mali, au moins 10 militaires tués dans une attaque de présumés jihadistes, 21 aprile 2019, http://www.france24.com/fr/20190421-mali-attaque-armee-jihadistes-aqmi.
Anche il report EASO sulla situazione in Mali, risalente al 2018, affermava che: “Non esiste una linea stabile e definita del fronte e non vi sono attori identificati” (v. EASO
Informazioni sui paesi di origine Mali Notizie sul paese, dicembre 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/201812EASO Mali COI report
IT.pdf).
Inoltre, a seguito di più visite nel Paese avvenute tra fine 2019 ed inizio 2020, Per_9
esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Mali,
[...]
ha dichiarato che la situazione della sicurezza ha raggiunto un livello critico, con una presenza limitata di istituzioni statali in alcune aree, incidenti, violenza senza precedenti
Per_ ed attacchi terroristici contro le forze di sicurezza e civili. ha altresì riferito che la situazione di sicurezza sta gradualmente peggiorando anche nelle regioni centrali e meridionali di , e , e che al contempo sembra esservi un Per_10 Per_11 Per_7
miglioramento nella zona di DA (v. HRC- UN Human Rights Council, Situation of human rights in Mali;
Report of the Indipendent Expert on the situation of human rights in Mali, A/HRC/43/76, 15 gennaio 2020, p. 3, https://undocs.org/en/A/HRC/43/76).
La situazione di sicurezza e dei diritti umani, in particolare, si è ulteriormente deteriorata nel corso 2019, anno in cui, secondo il report di Human Rights Watch, vi
8 sono state centinaia di vittime civili, decedute in attacchi portati a termine da gruppi etnici di autodifesa, principalmente perché ritenuti sostenitori di gruppi Islamisti.
Inoltre, i jihadisti hanno intensificato i propri attacchi nelle zone settentrionali e centrali del Paese, colpendo le forze di sicurezza Maliane, membri delle operazioni di pace delle
Nazioni Unite (peacekeepers), forze armate internazionali e civili (v.Human Rights
Watch, World Report, 2020, Events Of 2019, http://www.hrw.org/world- report/2020/country-chapters/mali).
In un nuovo report pubblicato nel mese di aprile 2022 Amnesty International ha evidenziato che il Mali ha assistito ad un aumento dei crimini di guerra e delle violenze contro i civili dal 2018, in particolare nelle regioni centrali del Paese, e . Per_5 Per_6
Amnesty precisa come in alcune zone del Paese ad ostacolare le indagini giudiziarie siano sicuramente i conflitti e l'insicurezza. Ma il rapporto mette anche in luce che per favorire il processo di giustizia sono necessarie nel Paese “riforme legislative e istituzionali, risorse tecniche e finanziarie aggiuntive per il sistema giudiziario e una maggiore volontà politica, se si vogliono compiere progressi significativi nelle indagini e nel perseguimento dei crimini di diritto internazionale, conformemente agli standard internazionali sui diritti umani”.
Secondo Amnesty, uno dei fattori che contribuisce all'impunità in Mali per i crimini legati al conflitto armato è infatti la debolezza del quadro giuridico. La legge sulla concordia nazionale, approvata sulla scia dell'accordo di pace del 2015, stabilisce amnistie per “atti che possono essere qualificati come crimini o reati”, ma è ambigua riguardo all'esatta portata temporale o materiale di tali amnistie, nota l'organizzazione aggiungendo che queste ambiguità devono essere chiarite per garantire, tra l'altro, che le amnistie non siano concesse per gravi violazioni dei diritti umani commesse nel contesto del conflitto armato (http://www.africarivista.it/mali-amnesty-sempre-più- abusi-a-civili-e-giustizia-zoppicante/200276).
Ed ancora. Secondo il report 2024 di Human Rights Watch (http://www. Em_1
[...
.translate.goog/world-report/2024/country-chapters/mali), la situazione dei diritti umani in Mali si è notevolmente deteriorata nel 2023, con l'aumento degli attacchi contro i civili da parte di gruppi armati islamisti legati ad e allo Stato islamico Per_12
nel Grand Sahara (ISGS) e delle operazioni antiterrorismo abusive su larga scala da parte delle forze armate maliane e dei combattenti stranieri associati. Gli scontri tra le
9 forze armate maliane e una coalizione di gruppi armati chiamata Coordination del mouvements de l'Azawad (CMA), un'alleanza di gruppi ribelli per lo più di etnia
Tuareg che hanno cercato l'indipendenza per la regione desertica settentrionale del Mali che chiamano hanno messo a rischio un accordo di pace del 2015 tra le due Per_13
parti. La violenza ha esacerbato una crisi umanitaria già grave, con 8,8 milioni di persone che necessitavano di assistenza e oltre 575.000 persone costrette ad abbandonare le proprie case, tra cui 375.000 sfollati interni e 205.000 rifugiati nei paesi vicini ad agosto 2023. Il governo ha inferto un duro colpo al monitoraggio dei diritti umani e alla protezione dei civili chiedendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite di ritirare la missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Mali, la
Missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali
(MINUSMA). La partenza della , prevista per dicembre, ha sollevato Pt_3 preoccupazioni circa l'esposizione a un rischio elevato di violenza per le comunità nel
Mali settentrionale e centrale. Le autorità hanno represso i media e le voci dell'opposizione, riducendo lo spazio civico. Ed ancora, si legge nel report “I crescenti abusi si sono verificati sullo sfondo di una crisi politica in corso. Un referendum a giugno ha approvato emendamenti alla costituzione, tra cui cambiamenti che conferiscono maggiori poteri al presidente. Le autorità militari di transizione hanno affermato che il referendum aprirà la strada alle elezioni del 2024 e al ritorno del governo civile, ma solo il 39 percento degli elettori aventi diritto ha espresso il proprio voto, con alcune regioni, tra cui il che non hanno affatto tenuto il referendum, CP_4
sollevando preoccupazioni sulla sua equità e validità. A settembre, il portavoce del governo ha annunciato che le elezioni presidenziali previste per Persona_14 febbraio 2024 sarebbero state rinviate per “ragioni tecniche”, tra cui l'adozione di una nuova costituzione e una revisione delle liste elettorali. Il governo di transizione, salito al potere con un colpo di Stato nel 2021, ha minato gli sforzi per indagare sulle crescenti accuse di atrocità da parte di attori statali. L'impunità per gli abusi passati e in corso da parte di tutti i gruppi armati è persistita. L'impegno del legato alla CP_5
Russia, e le crescenti accuse di esecuzioni sommarie e altri abusi da parte loro, hanno intensificato le tensioni tra il Mali e i suoi partner regionali e internazionali, tra cui la
, l'ONU e i paesi limitrofi dell'Africa occidentale, aumentando l'isolamento CP_6
politico del Mali.
10 Atrocità dei gruppi armati islamici: Nel corso del 2023, gruppi armati islamisti affiliati all'ISGS e ad hanno compiuto numerosi attacchi illegali che hanno Per_12
ucciso centinaia di civili nonché decine di membri delle forze di sicurezza governative.
Nelle aree sotto il loro controllo, i gruppi armati islamisti hanno violentato donne e ragazze, imposto zakat (tassa religiosa) e implementato la Sharia (legge islamica) e punizioni tramite tribunali che non rispettavano gli standard del giusto processo. Questi gruppi hanno anche contribuito all'insicurezza alimentare attaccando coloro che non si conformavano alla loro visione della legge islamica, anche saccheggiando il bestiame e assediando città e villaggi. Da gennaio ad aprile nelle regioni di Ménaka e Gao, gli scontri tra l'ISGS e il rivale e ai musulmani ( Parte_4 CP_7
al-Islam , ), legato ad entrambi impegnati a
[...] Controparte_8 CP_9 Per_12
controllare le rotte di rifornimento e ad aumentare le proprie aree di influenza, hanno portato a un brusco deterioramento della situazione della sicurezza, con centinaia di civili uccisi. A gennaio, uno scontro armato tra combattenti ISGS e IM nei pressi del villaggio di Teguerert, nella regione di Ménaka, in gran parte popolato da persone di etnia ha causato l'incendio di case e lo sfollamento di massa della Per_15
popolazione locale. Più di 40 combattenti di entrambi i gruppi sono stati uccisi e decine di civili sono rimasti feriti. A febbraio, i combattenti dell'ISGS sono arrivati a Konga, un insediamento nel villaggio di Kounsoum, nella regione di Gao, alla ricerca di un uomo che accusavano di collaborare con l'esercito maliano. Non lo hanno trovato e per rappresaglia hanno ucciso le sue due mogli. A marzo, i combattenti dell'ISGS hanno minacciato la popolazione di nella regione di Ménaka, lanciando un ultimatum Per_16
alla gente affinché abbandonasse la zona entro tre giorni. La maggior parte dei residenti di è poi fuggita per cercare rifugio nella città di Ménaka. Il 21 aprile, ha Per_16 CP_9
rivendicato la responsabilità di un attaccodel18 aprile a Nara, nella regione di
, durante il quale è stato ucciso il capo dello staff del presidente ad interim del Per_7
Mali, Sono stati uccisi anche altri tre uomini, tra cui una guardia di Persona_17
sicurezza, un appaltatore e un autista. Il 23 aprile, un attacco a Sevaré, nella regione di rivendicato anch'esso da , ha causato almeno 10 morti e 60 feriti tra i civili, Per_5 CP_9
oltre alla distruzione di oltre 20 edifici. Il 23 aprile, i combattenti dell'ISGS sono entrati nel villaggio di NA AT , nella regione di Gao, hanno ucciso due uomini anziani, ne hanno feriti almeno sette e hanno saccheggiato cibo e bestiame. All'inizio di
11 maggio, i combattenti dell'ISGS hanno condotto due attacchi consecutivi al villaggio di
Labezzanga, un villaggio costiero lungo il fiume nella regione di Gao, dove CP_3
hanno ucciso quattro uomini, ferito un altro e saccheggiato il bestiame. Il 20 e 23 maggio, i combattenti dell'ISGS hanno attaccato il villaggio di NA UR , nella regione di Gao. Il 20 maggio, hanno saccheggiato il bestiame. Tre giorni dopo, sono andati porta a porta, hanno perquisito le case, picchiato gli abitanti del villaggio e di nuovo hanno saccheggiato il bestiame.Il 27 giugno, decine di combattenti dell'ISGS
Per_1 hanno attaccato e altri villaggi nel comune di Gabero, nella regione di Per_18
Per_1 Gao, uccidendo almeno nove uomini e due ragazzi a quattro uomini a Per_18
e saccheggiando il bestiame. Il 6 agosto, i combattenti IM hanno condotto un attacco mortale a Bodio, uccidendo 15 persone, tra cui 4 uomini, tra cui un diciottenne. Hanno anche saccheggiato bestiame e proprietà civili e bruciato almeno 10 case. Il 7 settembre,
i combattenti islamici hanno attaccato un'imbarcazione che viaggiava sul fiume da CP_3
Gao a Human Rights Watch ha scoperto che oltre 120 persone sono morte Per_5
nell'attacco all'imbarcazione.
Abusi da parte delle Forze di sicurezza dello Stato: Combattenti stranieri maliani e alleati, apparentemente associati al gruppo legato alla Russia, sono stati CP_5
implicati in centinaia di uccisioni illegali di civili, per lo più durante vaste operazioni antiterrorismo nel Mali centrale. Il 3 febbraio, decine di combattenti "bianchi" in uniforme militare e almeno un soldato maliano hanno condotto un'operazione nel villaggio di Séguéla, nella regione di , alla ricerca di combattenti islamici. Per_10
Durante l'operazione, hanno saccheggiato case e negozi, picchiato persone e arrestato 17 uomini. Il 21 febbraio, vicino a Doura, nella regione di , gli abitanti del villaggio Per_10
hanno trovato i corpi di otto degli uomini arrestati. Il luogo in cui si trovano i restanti nove rimane sconosciuto. Il 6 marzo, membri delle forze armate maliane insieme a combattenti "bianchi" hanno condotto un'operazione aerea nel villaggio di Sossobé, nella regione di durante la quale hanno ucciso cinque civili, picchiato gli abitanti Per_5
del villaggio e saccheggiato proprietà. Hanno anche arrestato 21 uomini e li hanno portati via in elicottero. Il luogo in cui si trovano le persone rapite rimane sconosciuto.
Il 23 e 24 marzo, decine di soldati maliani e stranieri "bianchi" accompagnati da miliziani filo-governativi hanno condotto un'operazione nel villaggio di Ouenkoro, nella regione di in cui hanno ucciso almeno 20 civili, tra cui una donna e un bambino Per_5
12 di 6 anni. Hanno anche picchiato persone, saccheggiato proprietà e arrestato 12 uomini, che hanno portato in un campo militare nella città di Sofara, nella regione di Per_5
torturandoli per estorcergli confessioni sulla loro affiliazione o complicità con gruppi armati islamisti. Il 22 aprile, decine di soldati maliani hanno condotto un'operazione nel villaggio di Trabakoro , nella regione di Nara, alla ricerca di combattenti islamici, durante la quale hanno ucciso 18 persone: 14 bambini e 4 donne. I media hanno riferito che il 15 giugno un convoglio di combattenti “bianchi” ha colpito un ordigno esplosivo improvvisato vicino al villaggio di Keibané , nella regione di Nara, uccidendo 2 persone e ferendone 11. I combattenti hanno effettuato un attacco di rappresaglia contro gli abitanti del villaggio, uccidendone almeno cinque. Il 27 luglio, i soldati maliani hanno giustiziato quattro uomini e un bambino a un insediamento etnico Fulani Per_20
nella regione di Nara. Testimoni hanno detto che i soldati stavano cercando combattenti islamici. Il 6 agosto, soldati maliani e combattenti “bianchi” associati hanno arrestato 16 uomini e un ragazzo a Sambani, nella regione di Timbuktu, sospettandoli di collaborare con gruppi islamisti. Il giorno seguente, gli abitanti del villaggio hanno trovato i corpi degli arrestati a circa un chilometro da Sambani.
Violazione dei diritti civili e politici: Sono continuate le minacce, le molestie, le intimidazioni e le sparizioni forzate di giornalisti, blogger e attivisti della società civile.
Il 20 febbraio, a Bamako, la capitale del Mali, dei teppisti hanno fatto irruzione nell'ufficio della un'organizzazione che riunisce diversi gruppi Parte_5
mediatici, l'hanno saccheggiato e hanno interrotto una conferenza stampa tenuta da membri di una piattaforma politica di opposizione che si era opposta al referendum sulla riforma costituzionale. Il 13 marzo, le forze di sicurezza hanno arrestato
[...]
, conduttore radiofonico e televisivo, meglio conosciuto con lo Persona_21
pseudonimo , a Bamako per aver affermato che l'ex primo ministro Pt_6 [...]
morto in detenzione nel 2022, era stato assassinato. Il 13 giugno, un Persona_22
Tribunale di Bamako lo ha condannato a tre anni di prigione. Il 15 marzo, le forze di sicurezza di Bamako hanno arrestato l'influencer maliana dei social media
[...]
nota come RO ", per aver denunciato il "fallimento" del governo Pt_7 CP_10
di transizione nell'affrontare l'inflazione e l'insicurezza in un video di TikTok. Accusata di "incitamento alla rivolta" e "disturbo dell'ordine pubblico", è stata condannata a un anno di carcere il 2 agosto. Il 6 aprile, uomini armati e mascherati hanno rapito il
13 giornalista a Bamako dopo che aveva partecipato a una conferenza stampa Per_23
in cui si chiedeva la liberazione di . È stato ritrovato illeso quattro giorni dopo. Pt_6
Responsabilità per gli abusi: Ci sono stati pochi progressi nelle indagini governative su diversi episodi di abusi segnalati. Il 26 giugno, Human Rights Watch ha inviato lettere ai ministri della giustizia e della difesa del Mali, descrivendo in dettaglio le sue conclusioni sugli abusi da parte di membri delle forze armate maliane durante le operazioni militari nei villaggi di Ouenkoro, Séguéla, Sossobé e nelle regioni Per_24
di e , tra dicembre 2022 e marzo 2023. Nella sua risposta del 20 luglio, Per_5 Per_10
tramite il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il governo ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna violazione dei diritti umani, ma "il pubblico ministero responsabile dell'Unità giudiziaria specializzata, su istruzione del ministro della Giustizia e dei diritti umani, ha avviato un'indagine giudiziaria per crimini di guerra e crimini contro l'umanità
contro
X" e "i risultati di varie indagini saranno portati all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e internazionale a tempo debito”.
A settembre 2023, Human Rights Watch non era a conoscenza di alcun progresso in nessuna delle indagini promesse. Il 19 giugno, le autorità maliane hanno annunciato che avrebbero aperto un procedimento per spionaggio contro i responsabili di un rapporto
ONU del 12 maggio che accusava le truppe maliane e i combattenti del CP_5
di aver ucciso oltre 500 persone, la maggior parte delle quali è stata sommariamente giustiziata durante un'operazione militare a Moura, nel Mali centrale, nel marzo 2022. Il pubblico ministero, , ha affermato in una dichiarazione che coloro che stanno Tes_1
dietro al rapporto sono "tutti co-autori o complici dei crimini di spionaggio, che minano il morale dell'esercito o dell'aeronautica”. Il 21 giugno 2023, la Federazione
Internazionale di Pallacanestro (FIBA) ha emesso un divieto a vita per Persona_25
ex allenatore della nazionale femminile di pallacanestro del Mali, e sanzioni per altri quattro alti dirigenti. Tra i dirigenti sanzionati c'è l'ex presidente della federazione nazionale, A giugno 2021, Human Rights Watch ha pubblicato un Persona_26
rapporto sull'estorsione sessuale di bambini e sulle coperture di abusi nella Federazione di Pallacanestro del Mali. A luglio 2021, le autorità maliane hanno arrestato e incriminato allora capo allenatore della nazionale femminile di pallacanestro Per_25
under 18 del Mali, che è in attesa di processo per "pedofilia, tentato stupro e molestie".
Tuttavia, più di due anni dopo che i diffusi abusi sessuali sono venuti alla luce, i
14 sopravvissuti e i whistleblower vivono ancora sotto minaccia e non possono giocare in sicurezza. Una whistleblower adolescente ha subito minacce e perso opportunità di carriera dopo aver denunciato i suoi abusi sessuali e successivamente ha citato in giudizio la federazione per non averla protetta da ritorsioni. La Corte penale internazionale ha concluso il processo ad Parte_8
MO, ex comandante di un gruppo islamista, per accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, tra cui stupro e schiavitù sessuale, commessi nel 2012-2013.
Al momento della stesura di questo articolo, si è in attesa di un verdetto.
Attori internazionali chiave: L'impiego alla fine del 2021 del gruppo russo Wagner, descritto dal governo maliano come "addestratori militari", e le successive accuse di atrocità contro di loro e le forze di sicurezza maliane, hanno suscitato una dura condanna da parte dei partner bilaterali e multilaterali del Mali, tra cui Stati Uniti,
, Unione Europea, ONU e Comunità economica degli Stati dell'Africa CP_6
occidentale. A febbraio, l'UE ha sanzionato il capo del gruppo in Mali. Sempre CP_5
a febbraio, le autorità maliane hanno ordinato al responsabile dei diritti umani della
, di lasciare il Paese, accusandolo di Pt_3 Persona_27
“azioni destabilizzanti e sovversive”. Il 16 giugno, il ministro degli esteri, Per_28
, ha detto al Consiglio di sicurezza dell'ONU di ritirare la "senza
[...] Pt_3
indugio" e ha respinto il rapporto dell'ONU sul massacro di Moura. Il governo ha denunciato quella che considerava la "strumentalizzazione e politicizzazione della questione dei diritti umani". Il 30 agosto, la Russia ha posto il veto a una risoluzione del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che avrebbe esteso le sanzioni contro otto persone sospettate di aver sabotato l'accordo di pace del 2015 e il lavoro di un gruppo di esperti che monitora gli abusi da parte di gruppi armati e forze di sicurezza maliane. La cessazione delle attività del gruppo potrebbe danneggiare gli sforzi verso l'assunzione di responsabilità per gli abusi legati al conflitto in un paese già segnato da una riduzione dello spazio civico e da una crescente repressione del dissenso e dei media indipendenti.
Attualmente anche il Ministero degli Affari Esteri italiano, tramite il portale
“viaggiaresicuri.it”, gestito dall'Unità di crisi, segnala
(https://www.viaggiaresicuri.it/schede_paese/pdf/MLI.pdf) che su gran parte del territorio maliano, continuano a verificarsi azioni terroristiche: finora, la sola capitale
Bamako ne resta esente (dal 2017); di particolare intensità, gli attacchi nell'area detta del
15 Liptako- UR, al confine con e Burkina Faso. Nel vasto nord del Paese, resta CP_3
molto alta la tensione, per via degli scontri che oppongono le Forze Armate Maliane
( ) a gruppi Tuareg e loro alleati, in particolare, dopo la riconquista della città di Per_29
da parte delle nel novembre 2023. Al contempo, i Gruppi Jihadisti (Daesh Per_2 Per_29
e continuano ad assediare diversi centri urbani al Nord (Gao, , CP_11 Per_30
, nonché nella stessa zona, nota come "Liptako-UR". Non sono escludibili Per_4
attentati terroristici ovvero malumori espressi tramite manifestazioni improvvise e non necessariamente pacifiche, anche nei più grandi centri urbani del Paese, Bamako inclusa. Alla luce dell'elevato rischio terroristico e di un quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako, è da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni settentrionali del paese (regioni di , Gao e , mentre Per_2 Per_1 Per_5
l'instabilità si estende anche alle regioni centrali di e e intorno alla Per_6 Per_11
Capitale.
Attacchi mirati ed episodi di criminalità risultano anche a carico di gruppi legati alla galassia jihadista, anche nella regione meridionale di . Si segnala altresì, in data Per_8
22 luglio 2022, un attacco al campo militare di Kati, a soli 15 chilometri da Bamako. Si registra, in particolare, un aumentato rischio di attacchi e di rapimenti in zone di interesse pubblico. Il Ministero ricorda che, a seguito dei colpi di Stato del luglio 2020 e del maggio 2021, il Mali é soggetto ad un regime misto di Autorità Civili e Militari.
Nella fonte in esame si segnala anche che lo stato di emergenza, dichiarato nel 2016, è stato prorogato sino al 5 aprile 2025.
5. La domanda di protezione sussidiaria.
Come già sopra anticipato, è persona ammissibile alla protezione sussidiaria il “cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”.
Più precisamente, secondo il citato art. 14 “sono considerati danni gravi: a) la condanna
16 a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Ai sensi dell'art. 5, lett. c), del d.lgs. n. 251/07, in correlazione con il comma 2 dell'art. 6, i responsabili del danno grave possono essere anche soggetti non statuali, se lo stato o i partiti che ne hanno il controllo, comprese le organizzazioni internazionali, non possono fornire protezione tramite < inflitti… danni gravi>>.
In particolare, quanto ai presupposti della misura di cui all'art. 14 lett. c), la Suprema
Corte ha chiarito che “In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, l'art 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 non richiede la personalizzazione del rischio e, cioè, che si alleghi una situazione individuale per la quale il conflitto armato riguardi il richiedente, giacché la norma si riferisce all'ipotesi in cui, nella zona di provenienza, vi sia un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, di un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, ove rientrasse nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona” (Cass. n. 7273 del 19/03/2024). Ha, inoltre, precisato che “In tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n.
251 del 2007, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili;
della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche;
della generalizzazione
o, invece, localizzazione del combattimento;
del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento.” (Cass. n. 5675 del 02/03/2021; cfr. anche Cass. n. 7273 del
17 19/03/2024: “In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, l'art 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 non richiede la personalizzazione del rischio e, cioè, che si alleghi una situazione individuale per la quale il conflitto armato riguardi il richiedente, giacché la norma si riferisce all'ipotesi in cui, nella zona di provenienza, vi sia un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, di un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, ove rientrasse nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona”).
Ebbene, considerata la situazione del Mali, desumibile dalle richiamate fonti informative aggiornate, ritiene il Collegio che a deve essere Parte_1 riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell'art. 14 del d.lgs n.
251/2007, poiché alla luce dell'attuale situazione esistente in Mali, con particolare riferimento alla sicurezza, secondo quanto poc'anzi evidenziato, non vi è dubbio che in
Mali sussista un conflitto armato tale da generare una grave e rilevante condizione di violenza indiscriminata, tale per cui, qualora il richiedente facesse rientro nel paese d'origine, andrebbe incontro ad una concreta situazione di pericolo per la propria incolumità personale, senza che lo Stato sia in grado di offrirgli adeguata tutela.
Ogni altra questione - relativa alla domanda, riproposta in via subordinata, di riconoscimento della protezione umanitaria, rimane assorbita nella decisione.
6. Le spese processuali
Quanto alle spese di lite la soccombenza in relazione alla domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e complessità delle valutazioni da rapportare sempre all'attualità e i mutamenti della giurisprudenza nella materia della protezione internazionale, inducono la Corte a compensare tra le parti le spese di ogni fase e grado di giudizio.
P.Q.M.
La Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
18 - riconosce a nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1
), la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs n. C.F._1
251/2007.
- compensa tra le parti le spese di ogni fase e grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi in collegamento da remoto il 14.3.2025
Il Presidente est. dott.ssa Adele Foresta
19