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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2858/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) , Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana codice fiscale . C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Banfi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano codice fiscale . C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Banfi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Milano il 4 dicembre 1998 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1439, Serie 1, P 03. In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1)La signora rimarrà a vivere presso la casa di viale Teodorico 13 di sua esclusiva Parte_1
proprietà, e il signor si impegna a lasciare la casa entro due mesi dal deposito del Parte_2
presente ricorso, e comunque non oltre il deposito della sentenza di separazione.
2)La signora si impegna a contribuire ai costi dell'affitto dell'appartamento del signor Parte_1
per l'importo di euro 200,00; importo che dal 1° gennaio 2027 passerà ad € 250,00: Parte_2
contributo che verrà automaticamente a decadere qualora il signor avrà un reddito annuo Pt_2
superiore ai 16.000 euro annui.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio Milano il 4 dicembre 1998;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) , Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana codice fiscale . C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Banfi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano codice fiscale . C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Banfi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Milano il 4 dicembre 1998 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1439, Serie 1, P 03. In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1)La signora rimarrà a vivere presso la casa di viale Teodorico 13 di sua esclusiva Parte_1
proprietà, e il signor si impegna a lasciare la casa entro due mesi dal deposito del Parte_2
presente ricorso, e comunque non oltre il deposito della sentenza di separazione.
2)La signora si impegna a contribuire ai costi dell'affitto dell'appartamento del signor Parte_1
per l'importo di euro 200,00; importo che dal 1° gennaio 2027 passerà ad € 250,00: Parte_2
contributo che verrà automaticamente a decadere qualora il signor avrà un reddito annuo Pt_2
superiore ai 16.000 euro annui.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio Milano il 4 dicembre 1998;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. ssa M.Laura Amato Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG