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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/05/2024, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di MO, ZA ON IL, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Marinella Laudani Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1944/2019 R.G. avente a oggetto revocazione della sentenza n. 1549/2019 del 30 giugno-2 luglio 2019 di questa Corte
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), quivi residente, in via Trentacoste n. 89, nonché elettivamente domi-
[...]
ciliato, presso lo studio dell'avv. Giandolfo Redini che lo rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata alla citazione per revocazione
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
) e quivi residente in [...], e nato a [...]
[...] Controparte_2
il 7 marzo 1955 (C.F.: e quivi residente in [...]
vanni Castellucci, elettivamente domiciliati in MO presso lo studio degli avv.ti Giorgio Ganci e Laura Asaro che li rappresentano e difendono per man-
dato conferito con procura allegata alla comparsa di risposta;
(P.I. e C.F.: ), già in persona Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, in via Livio
1 Cambi n. 5, e ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Giancarlo
Catavello che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura alle-
gata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore
Ritenere e dichiarare sussistente il vizio revocatorio da cui è affetta, ai sensi dell'art. 395, n. 4, Cpc, la sentenza n. 1549/2019 emessa fra le parti dalla
Corte di Appello di MO - ON ZA IL nei giorni 30 giugno-22
luglio 2019;
in conseguenza revocare la sentenza medesima e, quindi, in parziale ac-
coglimento dell'appello proposto da con atto notificato in Parte_1
data 11 dicembre 2014 ed in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di
MO n. 3242 dei 6-12 giugno 2014 ridurre, in misura conforme ai parametri di cui al Dm 141/2012, l'importo delle spese relative al giudizio di primo grado liquidate in favore degli appellanti ed a carico di;
Parte_1
conseguentemente, attesa la reciproca soccombenza, compensare, al-
meno in parte, fra e gli appellati le spese relative al giudizio Parte_1
di appello.
Con vittoria di spese e compensi e con salvezza di ogni altro diritto.
Per e Controparte_1 Controparte_5
e dichiarare inammissibile la domanda revocatoria formulata dal
[...]
sig. per le eccezioni e difese esposte in comparsa di risposta Parte_1
e, in via subordinata, dichiarare infondate le domande formulate e per l'effetto rigettare la domanda revocatoria, in quanto infondata in fatto e diritto, e per
Corte di Appello di MO
2 ZA ON IL l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
vinte le spese, competenze ed ono-
rari del giudizio, da distrarre in favore della sottoscritta dichiaratasi antistataria.
Per Controparte_3
Rigettare, in quanto inammissibile ed infondata, l'impugnazione per re-
vocazione proposta dal sig. e, per l'effetto, confermare la Parte_1
sentenza n. 3242/2014 emessa dal Tribunale di MO in data 6 giugno 2014
nonché quella della Corte di Appello di MO in data 30 giugno 2019.
Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 1549/2019 del 30 giugno-2 luglio 2019, questa
Corte di Appello respinse l'impugnazione proposta da Parte_2
verso la sentenza n. 3242/2014 del 6-12 giugno 2014 del locale Tribunale, di-
chiarando assorbita, per quel che interessa in questa sede, la doglianza con la quale lo stesso deduceva che il primo giudice, nel porre a suo carico le Pt_1
spese di lite, aveva violato il principio tempus regit actum.
1.1. Per la revocazione della sentenza n. 1549/2019 ex art. 395, 1°
comma, n. 4, Cpc ha agito;
dal canto loro, , Parte_1 Controparte_1
e hanno eccepito l'inammissibilità e Controparte_2 Controparte_3
l'infondatezza dell'impugnazione.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 22 marzo 2024 sono stati concessi termini di quaranta giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispet-
tivamente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti ter-
mini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. sostiene che ha errato questa Corte nel ritenere che Parte_1
le spese del primo grado del giudizio dovessero liquidarsi in base ai parametri
Corte di Appello di MO
3 ZA ON IL contenuti nel Dm 55/2014; ciò perché quest'ultimo era entrato in vigore il 3
aprile 2014, e invece i Legali di e , nonché di Controparte_1 Controparte_2
, avevano completato la propria opera professionale, de- Controparte_3
positando le proprie conclusionali, in epoca precedente.
Dunque – prosegue l' –, la sentenza sarebbe «l'effetto di un er- Pt_1
rore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa», essendo «fondata sulla supposizione di un fatto (che i difensori degli appellati alla data del 3
aprile 2014 non avessero ancora completato la propria prestazione professio-
nale) la cui verità è incontrastabilmente esclusa e sulla supposizione della ine-
sistenza di un fatto (che i difensori degli appellati avessero completato la pro-
pria prestazione professionale in data anteriore al 2 aprile 2014) la cui verità è,
invece, positivamente stabilita».
2.1. Ciò posto, questa Corte è chiamata, innanzi tutto, al vaglio della stessa ammissibilità del rimedio impugnatorio al quale ha fatto ricorso l'Allotta,
ovvero la revocazione prevista dal n. 4 del 1° comma dell'art. 395 Cpc, ai sensi del quale le sentenze pronunciate in grado d'appello possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa;
con la precisazione, contenuta in quello stesso n. 4, che «vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
2.2. Dunque, in base al contenuto della previsione normativa appena trascritta, deve trattarsi non di un errore di valutazione, ma di un errore nella
Corte di Appello di MO
4 ZA ON IL percezione: non errore di giudizio, ma errore su un fatto non controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure errore su un fatto supposto inesistente, la cui verità invece, è
positivamente stabilita e accertata.
Come ribadito dalla Corte Suprema nell'ordinanza 31032/2019 pronun-
ciata a Sezioni unite (che richiama Cass. 2425/2006, 16003/2011, 4605/2013,
25560/16, 3760/2018 e 10184/2018), va esclusa la ricorrenza del vizio de quo
allorché la pronuncia sul motivo di impugnazione «vi sia effettivamente stata,
sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso
è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ri-
corso e, quindi, un errore di giudizio».
Di conseguenza, «l'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, Cpc,
non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio,
senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni indut-
tive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa de-
gli atti medesimi» (così Cass. 2236/2022).
2.3. Ciò posto, si osserva che, nella sentenza di cui si è chiesta la par-
ziale revocazione, questa Corte ha ritenuto che la pronuncia allora impugnata avesse correttamente disposto relativamente alle spese processuali, alla luce della giurisprudenza della Corte Suprema secondo cui i nuovi parametri
Corte di Appello di MO
5 ZA ON IL (all'epoca della pronuncia della Cassazione, quelli del Dm 141/2012) sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del relativo decreto e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale (Cass. 17405/2012).
L sostiene, come si è visto, che la Corte sarebbe incorsa in errore Pt_1
sussumibile nell'alveo del n. 4 dell'art. 395 nel ritenere che le spese del primo grado del giudizio dovessero liquidarsi in base ai parametri contenuti nel Dm
55/2014; l'errore consisterebbe nell'aver supposto che, al 3 aprile 2014, i Le-
gali degli appellati non avessero ancora completato la propria prestazione pro-
fessionale, quand'invece questa asserita verità sarebbe stata inconfutabilmente esclusa dal fatto che detta prestazione si era esaurita prima di quella data con il deposito delle comparse conclusionali.
2.4. Ciò posto, ritiene questa Corte che nel caso di specie non si rientri nell'ipotesi prevista dal richiamato n. 4: infatti, quanto dedotto non attiene a una mera svista, ma a un profilo strettamente valutativo, concernente l'indivi-
duazione della normativa di riferimento.
In altri termini: il fatto che, secondo l' , giustificherebbe la revo- Pt_1
cazione – il fatto, cioè, che la prestazione professionale dei Legali degli allora appellati si fosse esaurita prima dell'entrata in vigore del Dm 55/2014 – non costituiva in alcun modo circostanza la cui verità era stata (dapprima) positiva-
mente accertata e (successivamente) supposta come inesistente da questa Corte.
E, sotto questo profilo, non ci si esime dall'evidenziare che l'art. 4, 5°
comma, lett. d) del Dm 55 include nella fase decisionale (non solo, com'è ov-
vio, le precisazioni delle conclusioni e le conclusionali anche in replica, ma)
Corte di Appello di MO
6 ZA ON IL anche l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo: ovvero,
una serie di attività successive al deposito della sentenza, deposito che, nel caso in esame, intervenne il 12 giugno 2014, e dunque dopo oltre due mesi dall'en-
trata in vigore dello stesso Dm 55/2014.
2.5. In definitiva, quanto dedotto dall' , più che un errore di fatto Pt_1
[id est, una svista chiaramente percepibile (anche) dal giudice della revoca-
zione], denuncia un errore di diritto, e cioè una non corretta applicazione delle regole relative alla normativa sulle spese processuali.
3. Per quanto sin qui esposto, la domanda deve quindi essere dichiarata inammissibile.
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell' al rimborso, Pt_1
ai convenuti, delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Laura Asaro, che ne ha fatto richiesta, quanto a quelle dovute a e;
inoltre, tenuto conto dell'esito del gra- Controparte_1 Controparte_2
vame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13,
comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dello stesso , Pt_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulla domanda di revocazione della sentenza n. 1549/2019 del 30 giugno-2 lu-
glio 2019 di questa Corte proposta da , così provvede: Parte_1
1) dichiara inammissibile l'impugnazione;
2) condanna al rimborso, a e Parte_1 Controparte_1
Corte di Appello di MO
7 ZA ON IL , delle spese di lite, che liquida in complessivi €3.777,00, oltre Controparte_2
spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Laura
Asaro;
3) condanna lo stesso al rimborso, a , delle Pt_1 Controparte_3
spese di lite, che liquida in complessivi €3.777,00, oltre spese generali e acces-
sori di legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma
1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte di , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la pre-
sente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della ZA ON IL della
Corte di Appello di MO, il 30 maggio 2024.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di MO
8 ZA ON IL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di MO, ZA ON IL, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Marinella Laudani Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1944/2019 R.G. avente a oggetto revocazione della sentenza n. 1549/2019 del 30 giugno-2 luglio 2019 di questa Corte
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), quivi residente, in via Trentacoste n. 89, nonché elettivamente domi-
[...]
ciliato, presso lo studio dell'avv. Giandolfo Redini che lo rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata alla citazione per revocazione
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
) e quivi residente in [...], e nato a [...]
[...] Controparte_2
il 7 marzo 1955 (C.F.: e quivi residente in [...]
vanni Castellucci, elettivamente domiciliati in MO presso lo studio degli avv.ti Giorgio Ganci e Laura Asaro che li rappresentano e difendono per man-
dato conferito con procura allegata alla comparsa di risposta;
(P.I. e C.F.: ), già in persona Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, in via Livio
1 Cambi n. 5, e ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Giancarlo
Catavello che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura alle-
gata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore
Ritenere e dichiarare sussistente il vizio revocatorio da cui è affetta, ai sensi dell'art. 395, n. 4, Cpc, la sentenza n. 1549/2019 emessa fra le parti dalla
Corte di Appello di MO - ON ZA IL nei giorni 30 giugno-22
luglio 2019;
in conseguenza revocare la sentenza medesima e, quindi, in parziale ac-
coglimento dell'appello proposto da con atto notificato in Parte_1
data 11 dicembre 2014 ed in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di
MO n. 3242 dei 6-12 giugno 2014 ridurre, in misura conforme ai parametri di cui al Dm 141/2012, l'importo delle spese relative al giudizio di primo grado liquidate in favore degli appellanti ed a carico di;
Parte_1
conseguentemente, attesa la reciproca soccombenza, compensare, al-
meno in parte, fra e gli appellati le spese relative al giudizio Parte_1
di appello.
Con vittoria di spese e compensi e con salvezza di ogni altro diritto.
Per e Controparte_1 Controparte_5
e dichiarare inammissibile la domanda revocatoria formulata dal
[...]
sig. per le eccezioni e difese esposte in comparsa di risposta Parte_1
e, in via subordinata, dichiarare infondate le domande formulate e per l'effetto rigettare la domanda revocatoria, in quanto infondata in fatto e diritto, e per
Corte di Appello di MO
2 ZA ON IL l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
vinte le spese, competenze ed ono-
rari del giudizio, da distrarre in favore della sottoscritta dichiaratasi antistataria.
Per Controparte_3
Rigettare, in quanto inammissibile ed infondata, l'impugnazione per re-
vocazione proposta dal sig. e, per l'effetto, confermare la Parte_1
sentenza n. 3242/2014 emessa dal Tribunale di MO in data 6 giugno 2014
nonché quella della Corte di Appello di MO in data 30 giugno 2019.
Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 1549/2019 del 30 giugno-2 luglio 2019, questa
Corte di Appello respinse l'impugnazione proposta da Parte_2
verso la sentenza n. 3242/2014 del 6-12 giugno 2014 del locale Tribunale, di-
chiarando assorbita, per quel che interessa in questa sede, la doglianza con la quale lo stesso deduceva che il primo giudice, nel porre a suo carico le Pt_1
spese di lite, aveva violato il principio tempus regit actum.
1.1. Per la revocazione della sentenza n. 1549/2019 ex art. 395, 1°
comma, n. 4, Cpc ha agito;
dal canto loro, , Parte_1 Controparte_1
e hanno eccepito l'inammissibilità e Controparte_2 Controparte_3
l'infondatezza dell'impugnazione.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 22 marzo 2024 sono stati concessi termini di quaranta giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispet-
tivamente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti ter-
mini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. sostiene che ha errato questa Corte nel ritenere che Parte_1
le spese del primo grado del giudizio dovessero liquidarsi in base ai parametri
Corte di Appello di MO
3 ZA ON IL contenuti nel Dm 55/2014; ciò perché quest'ultimo era entrato in vigore il 3
aprile 2014, e invece i Legali di e , nonché di Controparte_1 Controparte_2
, avevano completato la propria opera professionale, de- Controparte_3
positando le proprie conclusionali, in epoca precedente.
Dunque – prosegue l' –, la sentenza sarebbe «l'effetto di un er- Pt_1
rore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa», essendo «fondata sulla supposizione di un fatto (che i difensori degli appellati alla data del 3
aprile 2014 non avessero ancora completato la propria prestazione professio-
nale) la cui verità è incontrastabilmente esclusa e sulla supposizione della ine-
sistenza di un fatto (che i difensori degli appellati avessero completato la pro-
pria prestazione professionale in data anteriore al 2 aprile 2014) la cui verità è,
invece, positivamente stabilita».
2.1. Ciò posto, questa Corte è chiamata, innanzi tutto, al vaglio della stessa ammissibilità del rimedio impugnatorio al quale ha fatto ricorso l'Allotta,
ovvero la revocazione prevista dal n. 4 del 1° comma dell'art. 395 Cpc, ai sensi del quale le sentenze pronunciate in grado d'appello possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa;
con la precisazione, contenuta in quello stesso n. 4, che «vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
2.2. Dunque, in base al contenuto della previsione normativa appena trascritta, deve trattarsi non di un errore di valutazione, ma di un errore nella
Corte di Appello di MO
4 ZA ON IL percezione: non errore di giudizio, ma errore su un fatto non controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure errore su un fatto supposto inesistente, la cui verità invece, è
positivamente stabilita e accertata.
Come ribadito dalla Corte Suprema nell'ordinanza 31032/2019 pronun-
ciata a Sezioni unite (che richiama Cass. 2425/2006, 16003/2011, 4605/2013,
25560/16, 3760/2018 e 10184/2018), va esclusa la ricorrenza del vizio de quo
allorché la pronuncia sul motivo di impugnazione «vi sia effettivamente stata,
sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso
è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ri-
corso e, quindi, un errore di giudizio».
Di conseguenza, «l'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, Cpc,
non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio,
senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni indut-
tive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa de-
gli atti medesimi» (così Cass. 2236/2022).
2.3. Ciò posto, si osserva che, nella sentenza di cui si è chiesta la par-
ziale revocazione, questa Corte ha ritenuto che la pronuncia allora impugnata avesse correttamente disposto relativamente alle spese processuali, alla luce della giurisprudenza della Corte Suprema secondo cui i nuovi parametri
Corte di Appello di MO
5 ZA ON IL (all'epoca della pronuncia della Cassazione, quelli del Dm 141/2012) sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del relativo decreto e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale (Cass. 17405/2012).
L sostiene, come si è visto, che la Corte sarebbe incorsa in errore Pt_1
sussumibile nell'alveo del n. 4 dell'art. 395 nel ritenere che le spese del primo grado del giudizio dovessero liquidarsi in base ai parametri contenuti nel Dm
55/2014; l'errore consisterebbe nell'aver supposto che, al 3 aprile 2014, i Le-
gali degli appellati non avessero ancora completato la propria prestazione pro-
fessionale, quand'invece questa asserita verità sarebbe stata inconfutabilmente esclusa dal fatto che detta prestazione si era esaurita prima di quella data con il deposito delle comparse conclusionali.
2.4. Ciò posto, ritiene questa Corte che nel caso di specie non si rientri nell'ipotesi prevista dal richiamato n. 4: infatti, quanto dedotto non attiene a una mera svista, ma a un profilo strettamente valutativo, concernente l'indivi-
duazione della normativa di riferimento.
In altri termini: il fatto che, secondo l' , giustificherebbe la revo- Pt_1
cazione – il fatto, cioè, che la prestazione professionale dei Legali degli allora appellati si fosse esaurita prima dell'entrata in vigore del Dm 55/2014 – non costituiva in alcun modo circostanza la cui verità era stata (dapprima) positiva-
mente accertata e (successivamente) supposta come inesistente da questa Corte.
E, sotto questo profilo, non ci si esime dall'evidenziare che l'art. 4, 5°
comma, lett. d) del Dm 55 include nella fase decisionale (non solo, com'è ov-
vio, le precisazioni delle conclusioni e le conclusionali anche in replica, ma)
Corte di Appello di MO
6 ZA ON IL anche l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo: ovvero,
una serie di attività successive al deposito della sentenza, deposito che, nel caso in esame, intervenne il 12 giugno 2014, e dunque dopo oltre due mesi dall'en-
trata in vigore dello stesso Dm 55/2014.
2.5. In definitiva, quanto dedotto dall' , più che un errore di fatto Pt_1
[id est, una svista chiaramente percepibile (anche) dal giudice della revoca-
zione], denuncia un errore di diritto, e cioè una non corretta applicazione delle regole relative alla normativa sulle spese processuali.
3. Per quanto sin qui esposto, la domanda deve quindi essere dichiarata inammissibile.
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell' al rimborso, Pt_1
ai convenuti, delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Laura Asaro, che ne ha fatto richiesta, quanto a quelle dovute a e;
inoltre, tenuto conto dell'esito del gra- Controparte_1 Controparte_2
vame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13,
comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dello stesso , Pt_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulla domanda di revocazione della sentenza n. 1549/2019 del 30 giugno-2 lu-
glio 2019 di questa Corte proposta da , così provvede: Parte_1
1) dichiara inammissibile l'impugnazione;
2) condanna al rimborso, a e Parte_1 Controparte_1
Corte di Appello di MO
7 ZA ON IL , delle spese di lite, che liquida in complessivi €3.777,00, oltre Controparte_2
spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Laura
Asaro;
3) condanna lo stesso al rimborso, a , delle Pt_1 Controparte_3
spese di lite, che liquida in complessivi €3.777,00, oltre spese generali e acces-
sori di legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma
1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte di , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la pre-
sente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della ZA ON IL della
Corte di Appello di MO, il 30 maggio 2024.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di MO
8 ZA ON IL