Articolo 33 della Legge 1 dicembre 1986, n. 879
Articolo 32Articolo 34
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21 dicembre 1986
Art. 33. 1. Ai fini della realizzazione dell'asse attrezzato previsto dal piano regolatore generale di Ancona, e per l'acquisizione o la costruzione in altra sede degli immobili che insistono sulle aree interessate dall'opera stradale, e' autorizzato uno stanziamento di lire 10 miliardi per il periodo 1987-1989 di cui lire 2 miliardi per il 1987 e lire 2 miliardi per il 1988.
2. I proprietari degli immobili da demolire che intendono ricostruire in altra zona del comune di Ancona possono usufruire, in alternativa all'indennita' di espropriazione, di un contributo determinato ai sensi e con le modalita' della legge 2 maggio 1983, n. 156 , e successive integrazioni e modificazioni.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1986
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