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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1190/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1190/2020, avente ad oggetto Opposizione a precetto, promossa da:
con sede in VIALE REGINA ELENA 95 98121 MESSINA ITALIA, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE DOMENICO GIANPIERO, c.f. P.IVA_1
, domiciliato in VIALE BOCCETTA IS. 350 N. 179 98122 MESSINA C.F._1
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]9 Controparte_1
98057 MILAZZO ITALIA, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
ITALIANO SERENA, c.f. , domiciliato in Via Giorgio Rizzo, 115 98057 C.F._3
Milazzo
, C.F. , in proprio e nella qualità di socio della cessata CP_2 C.F._4
NI s.r.l., domiciliato in BARCELLONA POZZO DI GOTTO, via Roma n.7, presso lo studio dell'avv. PIERO LUIGI FIUMARA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2/9/2020, proponeva opposizione avverso il Parte_1
precetto notificatole in data 4/8/2020, con il quale le intimava, in uno ad Controparte_1 in solido, il pagamento della somma di € 9.515,47, oltre interessi, in forza del D.I. n. CP_2
275/2009, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di Controparte_3
(cedente del ramo d'azienda alla per l'importo di € 7.258,28, a titolo di
[...] Parte_1 canoni di locazione maturati e non pagati relativamente all'immobile sito in Milazzo, via G. Medici n. 71, oltre interessi e spese. L'opponente dava atto che successivamente all'emissione del D.I. n.
275/2009 e, precisamente, nel maggio 2010 aveva acquistato un ramo dell'azienda di Controparte_3
e non l'intera azienda, come erroneamente dichiarato dal nell'atto di precetto;
[...] CP_1
in particolare, specificava di essere divenuta cessionaria del solo ramo d'azienda sito in Milazzo, via San Paolino nn. 56/58, cioè di un ramo d'azienda diverso da quello esercitato nell'immobile di proprietà del sito in via G. Medici. Eccepiva, quindi, la propria carenza di legittimazione CP_1
passiva, essendo il debito portato dal precetto afferente ad un ramo d'azienda diverso da quello acquistato, come reso evidente dalla diversità della sede. Adduceva, inoltre, l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2560 c.c., non vertendosi in ipotesi di cessione d'azienda, ma di cessione di semplice ramo d'azienda, con conseguente limitazione della responsabilità solidale del cessionario, ai soli dediti strettamente connessi al ramo d'azienda acquistato e sempreché risultanti dai libri contabili obbligatori, requisito carente nel caso di specie, in assenza di alcuna annotazione relativa al debito della NI s.r.l. nei confronti dell'opposto nelle scritture contabili allegate all'atto di cessione. Chiedeva, pertanto, accogliersi l'opposizione con vittoria di spese e compensi di lite o, in subordine, di essere manlevata da di quanto eventualmente condannata a rifondere al CP_2
giusta fideiussione personale assunta dal convenuto in seno al contratto di cessione per gli CP_1
importi eventualmente dovuti dalla ex art. 2560 c.c.. Parte_1
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza del CP_2
tribunale adito in merito alla domanda di manleva avanzata dalla nei suoi confronti, Parte_1 giusta clausola compromissoria contenuta nel contratto di cessione di ramo d'azienda del
04.05.2010, in base alla quale le eventuali controversie tra le parti avrebbero dovuto essere deferite a collegio arbitrale con sede in Messina. Nel merito, rilevava l'infondatezza della chiamata in garanzia dal momento che il credito precettato dal riguardava canoni locativi relativi CP_1 all'immobile sito in via G. Medici n. 71 Milazzo, quindi ad altra attività nella quale a far data dal
2008 (ossia anteriormente alla cessione del ramo d'azienda effettuata nel maggio del 2010) era subentrato , giusta comunicazione al comune di Milazzo del 6.11.2008 versata in Persona_1
atti. Infine, in merito alla propria chiamata anche in qualità di socio della cessata NI s.r.l., deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo ricevuto alcuna somma dalla società in seno al bilancio finale di liquidazione. Chiedeva, pertanto, dichiararsi improcedibile la domanda per incompetenza o, in subordine, infondata la propria chiamata in garanzia, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa dell'11/03/2021 si costituiva in giudizio il quale rappresentava Controparte_1
di avere concesso in locazione alla NI s.r.l. a far data dal 23/3/1998 l'immobile sito in Milazzo in via G. Medici n. 71 e che, a seguito della morosità registrata da gennaio a maggio 2009 per un importo pari ad € 6.931,00, oltre € 327,28 a titolo di aumento Istat da aprile a dicembre 2008, si era rivolto all'intestato Tribunale per recuperare in via monitoria il credito maturato. Ottenuto il D.I. n.
275/2009, non opposto, in data 5/10/2009 aveva notificato in forza del suddetto titolo alla
[...]
atto di precetto, anch'esso non opposto, cui aveva fatto seguito pignoramento Controparte_3
mobiliare presso la sede della società, allorché presenziava anche in qualità di CP_2
liquidatore della società. Evidenziava, dunque, l'inammissibilità di ogni censura mossa avverso il titolo giudiziale. Inoltre, rilevava che il contratto di locazione dallo stesso stipulato con la NI
s.r.l., avente ad oggetto l'immobile sito in via Medici, conteneva espresso divieto di sublocazione e di avere appreso solo in questa sede, in assenza di qualsivoglia comunicazione in tal senso, del
“subentro” del alla NI s.r.l. nell'anno 2008. Contestava, poi, l'eccepito difetto di Per_1
legittimazione passiva del NI, invero responsabile in qualità di liquidatore della NI s.r.l. di avere omesso di indicare tra i debiti sociali quello della odierna opposta, pur essendo a conoscenza dell'intrapresa azione esecutiva mobiliare ad opera del ai danni della NI s.r.l., ciò da cui CP_1
desumere la violazione da parte dello stesso del disposto di cui all'art. 2495, co. 2, c.c.. In merito alle difese spiegate dalla specificava che dalla visura camerale storica della NI Parte_1
s.r.l., versata in atti, si evinceva che era intercorsa tra la NI s.r.l e la una Parte_1
compravendita, datata 4/5/2010, e non una semplice cessione di ramo d'azienda e che, pertanto,
l'opponente era chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2560 c.c., quale cessionaria dell'azienda ceduta, mentre il NI era chiamato a rispondere in virtù della fideiussione prestata a titolo personale in favore della (cfr. pagg.
9-10 comparsa di costituzione, ove si legge che Parte_1
“l'opponente e il Signor nei propri scritti difensivi si addossano vicendevolmente la CP_2
responsabilità in merito ad una vicenda che - in ragione della cessione del ramo d'azienda e vista la indeterminatezza della cessione anche alla luce della registrazione nel registro delle imprese si insiste nell'agire anche contro di loro”). Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la condanna ex art. 2495, co. 3, c.c., del liquidatore al risarcimento del danno in proprio favore, CP_2 quantificato in € 9.515,47 o in quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi di lite.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Giova, in diritto, ricordare che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “In caso di cessione di ramo d'azienda, l'acquirente, pur in presenza di una contabilità unitaria, risponde, a norma dell'art. 2560 cod. civ., dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione, però, che siano inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto” (Cass. civ., sez. III, n. 13319/2015). Nel caso di specie, l'odierna opponente ha documentato il contratto di cessione di ramo d'azienda del 4/5/2010, registrato a Milazzo il 17/5/2010, stipulato con NI s.r.l. innanzi al Notaio dott.
. Come si evince dalla disamina del predetto documento, il contratto de quo ha avuto Persona_2
ad oggetto la cessione del ramo d'azienda “sito in Milazzo in via San Paolino nn. 56/58 […]” (cfr. pag. 1), senza alcun riferimento all'immobile (né al rapporto di locazione intercorso con
[...]
) di Milazzo, via G. Medici n. 71, in ordine al quale è maturato il credito consolidato nel CP_1
decreto ingiuntivo n. 275/2009 e oggetto del precetto opposto in questa sede. La detta conclusione è ulteriormente avvalorata dalla lettura dell'allegato A (che reca l'elenco delle attrezzatture ricomprese nel ramo d'azienda ceduto) e dell'allegato B (che reca lo stato patrimoniale del ramo ceduto) del contratto di cessione sopra indicato, nei quali non risulta l'indicazione del debito controverso tra i beni o i rapporti oggetto di cessione.
A ciò si aggiunga, poi, che quanto sopra esposto ha trovato conferma, da un lato, nelle difese di
(cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta del 22/2/2021, ove si legge che “nella CP_2 cessione del ramo di azienda del 2010, non era ricompresa l'attività commerciale già esercitata nei locali di via G. Medici 71, Milazzo, che dal 2008 era stata acquisita da ”) e, Persona_3
dall'altro lato, nella non specifica contestazione sotto tale profilo sollevata da , Controparte_1
secondo cui “nella visura camerale storica della versata in atti, si da atto di una Parte_2
generica "compravendita" intercorsa in data 04.05.2010 tra quest'ultima e la e non Parte_1 piuttosto di una espressa "cessione del ramo d'azienda"” (pag. 9 comparsa dell'11/3/2021), posto che la generica indicazione contenuta nella visura camerale allegata dal convenuto (cfr. all. 7) ha un valore probatorio recessivo rispetto al contratto stipulato e ivi pubblicato.
In coerenza a ciò, non essendovi prova (e, anzi, evincendosi dalle risultanze acquisite nel corso del giudizio elementi di segno contrario) della riconducibilità del credito precettato ai rapporti obbligatori ceduti a da NI s.r.l. e, dunque, alle obbligazioni delle quali la prima è Parte_1
chiamata a rispondere ex art. 2560, co. 2, c.c., l'opposizione risulta fondata, non essendo stato il credito vantato da nei confronti di NI s.r.l. validamente intimato nei Controparte_1
confronti della Parte_1
A ciò si aggiunga che è rimasta circostanza non specificamente contestata – vieppiù alla luce della documentazione supra richiamata e delle considerazioni esposte dallo stesso (cfr. infra) – CP_1
quella per cui il credito de quo non risultava dai libri contabili obbligatori della società cedente (cfr. art. 2560, co. 1, c.c.), donde l'infondatezza anche sotto tale profilo della pretesa azionata nei confronti dell'odierna opponente, quale cessionaria – e quindi responsabile in solido dei debiti acquistati – del ramo d'azienda proveniente da NI s.r.l. (cfr., a questo proposito, tra le altre,
Cass. civ., sez. VI, 26/9/2017, n. 22418, secondo cui “L'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto, chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro
l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione, e il giudice, se non può effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata”).
L'opposizione va, dunque, accolta e per l'effetto va accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della per il Controparte_1 Parte_1 credito di cui all'atto di precetto opposto.
Dall'accoglimento dell'opposizione deriva l'assorbimento della domanda di manleva avanzata dalla nei confronti di così come l'eccezione di incompetenza da questi Parte_1 CP_2
sollevata.
Rimane, infine, da esaminare la domanda proposta da nel corpo della propria Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta e avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità di CP_2
ex art. 2495, co. 2, c.c., “con conseguente riconoscimento del risarcimento del danno in
[...] favore del Signor che si quantifica in € 9.515,47, o quella somma minore o Controparte_1 maggiore che verrà valutata di giustizia” (pag. 8).
A fronte della ridetta domanda si è difeso unicamente deducendo “di non accettare il CP_2
contraddittorio sulle irrituali e nuove domande avanzate dal sig. nei confronti Controparte_1 del concludente NI, nella diversa qualità , atteso che nel presente giudizio quest'ultimo è stato evocato in proprio e quale socio della cessata ditta NI e non quale ex liquidatore , a tacere dalla maturata prescrizione del preteso diritto e, sempre in via preliminare, nella eccezione di arbitrato come meglio esplicitato e dedotto nella comparsa di costituzione, nonché in tutte le altre ivi contenute” (pag. 1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. del 27/5/2021), aggiungendo che al contratto di locazione controverso sarebbe subentrato , “tant'è che per un Persona_1
decennio il preteso locatore nulla ha richiesto . Per altro non è stata proposta alcuna opposizione al d.i. perché la somma è stata pagata da col quale il ha proseguito il Persona_1 CP_1 rapporto sin dal 2008” (pag. 2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. del 27/5/2021). Le suddette difese sono state reiterate da ultimo nella nota del 17/3/2025.
Ritiene questo decidente che la domanda (in via riconvenzionale) proposta da Controparte_1
sia fondata e meriti accoglimento.
Anzitutto in diritto occorre premettere che “Nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria” (Cass. civ., sez. III, 11/5/2021, n. 12436; cfr. anche Cass. civ., sez. III,
29/3/2006, n. 7225, secondo cui “In sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (nella specie, per il rilascio di un immobile), è ammissibile una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si sostituisca per un'esecuzione diversa da quella iniziata. La predicata "diversità dell'esecuzione" quale presupposto di diritto necessario affinché possa dirsi consentito premunirsi di un titolo in sede di giudizio di opposizione trova fondamento nella circostanza che, in presenza di un titolo esecutivo valido, tale domanda costituirebbe una inutile duplicazione se proposta con riferimento alla stessa esecuzione già iniziata;
il principio è, viceversa, inapplicabile tutte le volte in cui le parti stesse concordino sulla inesistenza di un efficace titulus procedendi, sì che evidenti ragioni di economia processuale inducono a ritenere ammissibile la relativa domanda svolta dall'opposto in via riconvenzionale per ottenere proprio quel titolo mancante”).
Orbene, il fatto che il presente giudizio origini dall'opposizione all'atto di precetto intimato da sulla base del decreto ingiuntivo n. 275/2009 (e, dunque, avente ad oggetto il Controparte_1
credito derivante dal contratto di locazione ivi richiamato) non preclude al creditore opposto (che, peraltro, l'ha tempestivamente sollevata nella prima difesa utile, ovvero la comparsa di costituzione e risposta) la possibilità di azionare un credito diverso – e fondato su un rapporto diverso – nei confronti del debitore, dal momento che la domanda de qua ha lo scopo di costituire un titolo per l'esecuzione minacciata, alla luce delle difese sollevate dall'opponente volte a contestare la fondatezza di quello già posto a supporto del pagamento intimato.
Né rileva a questo proposito il fatto che il NI “è stato evocato in proprio e quale socio della cessata ditta NI e non quale ex liquidatore” (cfr. nota del 17/3/2025), atteso che egli risulta essere destinatario dell'atto di precetto “in proprio e nella qualità di socio” (cfr. atto di precetto) e che nella medesima qualità (quindi, per quanto qui di interesse, in proprio) egli ha partecipato al presente giudizio, sicché il contraddittorio appare correttamente instaurato nei confronti del predetto.
Passando, dunque, all'esame nel merito della domanda proposta da si osserva Controparte_1
che le difese esposte dalle parti e la documentazione raccolta nel corso del processo hanno rivelato la sussistenza dell'invocata responsabilità ex art. 2495, co. 2, c.c. in capo al NI e ciò in ossequio al principio affermato in giurisprudenza secondo cui “In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495, comma 2, c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi I'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art.
2741, secondo comma, c.c. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento ai dovere di svolgere un' ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali, ha l'onere di allegare e dimostrare che l' intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c.” (Cass. civ., sez. III, 15/1/2020, n. 521).
Orbene, nella specie è anzitutto circostanza non contestata – oltre che riscontrata dalla documentazione in atti – quella per cui il debito della NI s.r.l. nei confronti di CP_1
non è stato indicato nel bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio allegato e nella
[...]
relazione redatta dal liquidatore, non si dà atto del debito in questione (cfr. doc. 6 CP_2
allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 22/2/2021) né ciò è stato dedotto o altrimenti provato dal NI nel presente giudizio, che sul punto – come già anticipato – si è difeso rilevando che “Per altro non è stata proposta alcuna opposizione al d.i. perché la somma è stata pagata da
col quale il ha proseguito il rapporto sin dal 2008” (pag. 2 memoria del Persona_1 CP_1
26/4/2021). La detta difesa, tuttavia, non ha trovato riscontro nel corso del giudizio (non sono state acquisite prove costituende in parte qua) né la documentazione prodotta è risultata utile allo scopo: in particolare, la dichiarazione del 6/11/2008 di apertura di un nuovo esercizio allegata (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione e risposta del 22/2/2021) non è apparsa sufficiente, sia perché non reca una sottoscrizione riferibile a tale sia perché, in ogni caso, non reca la Persona_1
sottoscrizione del sicché non è possibile inferirne la prova del rapporto di locazione tra il CP_1
primo e il secondo. A ciò, poi, si aggiunga che il credito maturato per canoni di locazione da nei confronti di NI s.r.l. per i canoni insoluti da gennaio a maggio 2009, Controparte_1
oltre che per l'aumento Istat da aprile a dicembre 2008, è cristallizzato in un titolo monitorio divenuto definitivo, donde l'irrilevanza delle difese e delle prove volte a dedurne l'insussistenza, tanto più ove si consideri che nella veste di rappresentante legale della società CP_2
debitrice, pur a fronte di quanto eccepito in questa sede non ha inteso proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Deve, dunque, concludersi che il credito oggetto dell'intimazione in questa sede impugnata esisteva
(non essendovi prova della sua estinzione) alla data dell'avvenuta liquidazione e cancellazione della società e inoltre, da un lato, che di tale credito il liquidatore della società, era a CP_2
conoscenza (come si desume, in via dirimente, dal verbale di pignoramento del 29/12/2009 (all. 5 comparsa di costituzione e risposta di ), da cui se ne ricava la presenza attestata Controparte_1
dall'ufficiale giudiziario;
dall'altro lato, che della sussistenza del credito de quo non è stato dato atto nel bilancio di liquidazione (cfr. supra).
A ciò si aggiunge, a riprova e a fondamento dell'addebito mosso nei confronti di ai CP_2
sensi dell'art. 2495, co. 2, c.c., che, come si ricava dalla relazione allegata al bilancio di liquidazione del 20/12/2018, se l'indicazione non ne fosse stata ivi omessa, il debito in questione avrebbe ragionevolmente trovato soddisfacimento all'esito della liquidazione dell'attivo societario.
Si legge, infatti, nella relazione ai soci a firma di dell'avvenuta estinzione di tutti i CP_2
debiti societari, difatti ivi concludendosi che “Alla fine della liquidazione il bilancio si presenta con il solo debito nei confronti delle anticipazioni effettuate dai soci per €. 137.807,27. Stante così le cose si chiede ai soci di rinunciare a dette anticipazioni cosicché non vi siano più né debiti né crediti e si possa terminare la liquidazione senza alcun riparto”. L'attività liquidatoria effettuata in vista della cancellazione ha, dunque, consentito alla società – e al liquidatore – di estinguere l'intera massa passiva e, secondo quanto si ricava dallo stato patrimoniale allegato, di realizzare altresì un utile di esercizio di € 19.658 (cfr. pag. 7 bilancio allegato quale doc. 6 fascicolo di CP_2
cfr. anche il conto economico, a pag. 8), poi assorbito dalle perdite portate a nuovo (€ 167.865) e dal capitale (€ 10.400), così da giungere al risultato economico finale di - € 137.807, quale perdita ascritta dal liquidatore (e dall'assemblea che ha approvato il bilancio finale di liquidazione) alle anticipazioni dei soci. Il bilancio di liquidazione si è, dunque, concluso con un utile di € 19.658, sicché, in mancanza di ulteriori elementi di prova e di ulteriori specificazioni in merito, deve concludersi che anche il credito dell'odierno opposto avrebbe ricevuto un utile ed integrale soddisfacimento all'esito della liquidazione societaria, ciò che supporta non solo l'addebito mosso nei confronti di ma anche l'allegazione del pregiudizio conseguente alla condotta a CP_2
lui ascritta, quindi la pretesa risarcitoria azionata in questa sede nella misura del credito rimasto insoluto.
In coerenza a ciò, la domanda proposta da è fondata e va accolta, con Controparte_1
conseguente condanna di al pagamento in favore del primo della somma di € CP_2
7.258,28, quale importo descritto in seno al precetto come “sorte capitale”, non essendovi ivi la specifica degli interessi maturati e rimanendo estraneo al credito risarcitorio in questione (e, quindi, al credito che sarebbe stato soddisfatto ove il liquidatore lo avesse correttamente considerato nel bilancio di liquidazione) l'importo preteso a titolo di spese giudiziali maturate successivamente.
Le spese del giudizio vanno regolamentate in conformità al principio ex art. 91 c.p.c. e quindi: quanto al rapporto tra e , vanno poste a carico di quest'ultimo, Parte_1 Controparte_1
rimasto soccombente rispetto alla pretesa intimata ai danni della prima;
quanto al rapporto tra CP_2
e , le spese vanno poste a carico del primo, rimasto soccombente
[...] Controparte_1
rispetto al credito azionato nei suoi confronti.
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1190/2020, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza Parte_1
del diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Controparte_1 Parte_1 per il credito di cui all'atto di precetto opposto.
[...]
Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 CP_2 pagamento nei confronti del primo della somma di € 7.258,28.
Condanna a rifondere alla le spese del giudizio che si Controparte_1 Controparte_4 liquidano in € 264,00 per spese e in € 2.540,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite, che si CP_2 Controparte_1
liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 26/03/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1190/2020, avente ad oggetto Opposizione a precetto, promossa da:
con sede in VIALE REGINA ELENA 95 98121 MESSINA ITALIA, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE DOMENICO GIANPIERO, c.f. P.IVA_1
, domiciliato in VIALE BOCCETTA IS. 350 N. 179 98122 MESSINA C.F._1
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]9 Controparte_1
98057 MILAZZO ITALIA, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
ITALIANO SERENA, c.f. , domiciliato in Via Giorgio Rizzo, 115 98057 C.F._3
Milazzo
, C.F. , in proprio e nella qualità di socio della cessata CP_2 C.F._4
NI s.r.l., domiciliato in BARCELLONA POZZO DI GOTTO, via Roma n.7, presso lo studio dell'avv. PIERO LUIGI FIUMARA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2/9/2020, proponeva opposizione avverso il Parte_1
precetto notificatole in data 4/8/2020, con il quale le intimava, in uno ad Controparte_1 in solido, il pagamento della somma di € 9.515,47, oltre interessi, in forza del D.I. n. CP_2
275/2009, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di Controparte_3
(cedente del ramo d'azienda alla per l'importo di € 7.258,28, a titolo di
[...] Parte_1 canoni di locazione maturati e non pagati relativamente all'immobile sito in Milazzo, via G. Medici n. 71, oltre interessi e spese. L'opponente dava atto che successivamente all'emissione del D.I. n.
275/2009 e, precisamente, nel maggio 2010 aveva acquistato un ramo dell'azienda di Controparte_3
e non l'intera azienda, come erroneamente dichiarato dal nell'atto di precetto;
[...] CP_1
in particolare, specificava di essere divenuta cessionaria del solo ramo d'azienda sito in Milazzo, via San Paolino nn. 56/58, cioè di un ramo d'azienda diverso da quello esercitato nell'immobile di proprietà del sito in via G. Medici. Eccepiva, quindi, la propria carenza di legittimazione CP_1
passiva, essendo il debito portato dal precetto afferente ad un ramo d'azienda diverso da quello acquistato, come reso evidente dalla diversità della sede. Adduceva, inoltre, l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2560 c.c., non vertendosi in ipotesi di cessione d'azienda, ma di cessione di semplice ramo d'azienda, con conseguente limitazione della responsabilità solidale del cessionario, ai soli dediti strettamente connessi al ramo d'azienda acquistato e sempreché risultanti dai libri contabili obbligatori, requisito carente nel caso di specie, in assenza di alcuna annotazione relativa al debito della NI s.r.l. nei confronti dell'opposto nelle scritture contabili allegate all'atto di cessione. Chiedeva, pertanto, accogliersi l'opposizione con vittoria di spese e compensi di lite o, in subordine, di essere manlevata da di quanto eventualmente condannata a rifondere al CP_2
giusta fideiussione personale assunta dal convenuto in seno al contratto di cessione per gli CP_1
importi eventualmente dovuti dalla ex art. 2560 c.c.. Parte_1
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza del CP_2
tribunale adito in merito alla domanda di manleva avanzata dalla nei suoi confronti, Parte_1 giusta clausola compromissoria contenuta nel contratto di cessione di ramo d'azienda del
04.05.2010, in base alla quale le eventuali controversie tra le parti avrebbero dovuto essere deferite a collegio arbitrale con sede in Messina. Nel merito, rilevava l'infondatezza della chiamata in garanzia dal momento che il credito precettato dal riguardava canoni locativi relativi CP_1 all'immobile sito in via G. Medici n. 71 Milazzo, quindi ad altra attività nella quale a far data dal
2008 (ossia anteriormente alla cessione del ramo d'azienda effettuata nel maggio del 2010) era subentrato , giusta comunicazione al comune di Milazzo del 6.11.2008 versata in Persona_1
atti. Infine, in merito alla propria chiamata anche in qualità di socio della cessata NI s.r.l., deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo ricevuto alcuna somma dalla società in seno al bilancio finale di liquidazione. Chiedeva, pertanto, dichiararsi improcedibile la domanda per incompetenza o, in subordine, infondata la propria chiamata in garanzia, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa dell'11/03/2021 si costituiva in giudizio il quale rappresentava Controparte_1
di avere concesso in locazione alla NI s.r.l. a far data dal 23/3/1998 l'immobile sito in Milazzo in via G. Medici n. 71 e che, a seguito della morosità registrata da gennaio a maggio 2009 per un importo pari ad € 6.931,00, oltre € 327,28 a titolo di aumento Istat da aprile a dicembre 2008, si era rivolto all'intestato Tribunale per recuperare in via monitoria il credito maturato. Ottenuto il D.I. n.
275/2009, non opposto, in data 5/10/2009 aveva notificato in forza del suddetto titolo alla
[...]
atto di precetto, anch'esso non opposto, cui aveva fatto seguito pignoramento Controparte_3
mobiliare presso la sede della società, allorché presenziava anche in qualità di CP_2
liquidatore della società. Evidenziava, dunque, l'inammissibilità di ogni censura mossa avverso il titolo giudiziale. Inoltre, rilevava che il contratto di locazione dallo stesso stipulato con la NI
s.r.l., avente ad oggetto l'immobile sito in via Medici, conteneva espresso divieto di sublocazione e di avere appreso solo in questa sede, in assenza di qualsivoglia comunicazione in tal senso, del
“subentro” del alla NI s.r.l. nell'anno 2008. Contestava, poi, l'eccepito difetto di Per_1
legittimazione passiva del NI, invero responsabile in qualità di liquidatore della NI s.r.l. di avere omesso di indicare tra i debiti sociali quello della odierna opposta, pur essendo a conoscenza dell'intrapresa azione esecutiva mobiliare ad opera del ai danni della NI s.r.l., ciò da cui CP_1
desumere la violazione da parte dello stesso del disposto di cui all'art. 2495, co. 2, c.c.. In merito alle difese spiegate dalla specificava che dalla visura camerale storica della NI Parte_1
s.r.l., versata in atti, si evinceva che era intercorsa tra la NI s.r.l e la una Parte_1
compravendita, datata 4/5/2010, e non una semplice cessione di ramo d'azienda e che, pertanto,
l'opponente era chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2560 c.c., quale cessionaria dell'azienda ceduta, mentre il NI era chiamato a rispondere in virtù della fideiussione prestata a titolo personale in favore della (cfr. pagg.
9-10 comparsa di costituzione, ove si legge che Parte_1
“l'opponente e il Signor nei propri scritti difensivi si addossano vicendevolmente la CP_2
responsabilità in merito ad una vicenda che - in ragione della cessione del ramo d'azienda e vista la indeterminatezza della cessione anche alla luce della registrazione nel registro delle imprese si insiste nell'agire anche contro di loro”). Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la condanna ex art. 2495, co. 3, c.c., del liquidatore al risarcimento del danno in proprio favore, CP_2 quantificato in € 9.515,47 o in quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi di lite.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Giova, in diritto, ricordare che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “In caso di cessione di ramo d'azienda, l'acquirente, pur in presenza di una contabilità unitaria, risponde, a norma dell'art. 2560 cod. civ., dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione, però, che siano inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto” (Cass. civ., sez. III, n. 13319/2015). Nel caso di specie, l'odierna opponente ha documentato il contratto di cessione di ramo d'azienda del 4/5/2010, registrato a Milazzo il 17/5/2010, stipulato con NI s.r.l. innanzi al Notaio dott.
. Come si evince dalla disamina del predetto documento, il contratto de quo ha avuto Persona_2
ad oggetto la cessione del ramo d'azienda “sito in Milazzo in via San Paolino nn. 56/58 […]” (cfr. pag. 1), senza alcun riferimento all'immobile (né al rapporto di locazione intercorso con
[...]
) di Milazzo, via G. Medici n. 71, in ordine al quale è maturato il credito consolidato nel CP_1
decreto ingiuntivo n. 275/2009 e oggetto del precetto opposto in questa sede. La detta conclusione è ulteriormente avvalorata dalla lettura dell'allegato A (che reca l'elenco delle attrezzatture ricomprese nel ramo d'azienda ceduto) e dell'allegato B (che reca lo stato patrimoniale del ramo ceduto) del contratto di cessione sopra indicato, nei quali non risulta l'indicazione del debito controverso tra i beni o i rapporti oggetto di cessione.
A ciò si aggiunga, poi, che quanto sopra esposto ha trovato conferma, da un lato, nelle difese di
(cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta del 22/2/2021, ove si legge che “nella CP_2 cessione del ramo di azienda del 2010, non era ricompresa l'attività commerciale già esercitata nei locali di via G. Medici 71, Milazzo, che dal 2008 era stata acquisita da ”) e, Persona_3
dall'altro lato, nella non specifica contestazione sotto tale profilo sollevata da , Controparte_1
secondo cui “nella visura camerale storica della versata in atti, si da atto di una Parte_2
generica "compravendita" intercorsa in data 04.05.2010 tra quest'ultima e la e non Parte_1 piuttosto di una espressa "cessione del ramo d'azienda"” (pag. 9 comparsa dell'11/3/2021), posto che la generica indicazione contenuta nella visura camerale allegata dal convenuto (cfr. all. 7) ha un valore probatorio recessivo rispetto al contratto stipulato e ivi pubblicato.
In coerenza a ciò, non essendovi prova (e, anzi, evincendosi dalle risultanze acquisite nel corso del giudizio elementi di segno contrario) della riconducibilità del credito precettato ai rapporti obbligatori ceduti a da NI s.r.l. e, dunque, alle obbligazioni delle quali la prima è Parte_1
chiamata a rispondere ex art. 2560, co. 2, c.c., l'opposizione risulta fondata, non essendo stato il credito vantato da nei confronti di NI s.r.l. validamente intimato nei Controparte_1
confronti della Parte_1
A ciò si aggiunga che è rimasta circostanza non specificamente contestata – vieppiù alla luce della documentazione supra richiamata e delle considerazioni esposte dallo stesso (cfr. infra) – CP_1
quella per cui il credito de quo non risultava dai libri contabili obbligatori della società cedente (cfr. art. 2560, co. 1, c.c.), donde l'infondatezza anche sotto tale profilo della pretesa azionata nei confronti dell'odierna opponente, quale cessionaria – e quindi responsabile in solido dei debiti acquistati – del ramo d'azienda proveniente da NI s.r.l. (cfr., a questo proposito, tra le altre,
Cass. civ., sez. VI, 26/9/2017, n. 22418, secondo cui “L'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto, chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro
l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione, e il giudice, se non può effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata”).
L'opposizione va, dunque, accolta e per l'effetto va accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della per il Controparte_1 Parte_1 credito di cui all'atto di precetto opposto.
Dall'accoglimento dell'opposizione deriva l'assorbimento della domanda di manleva avanzata dalla nei confronti di così come l'eccezione di incompetenza da questi Parte_1 CP_2
sollevata.
Rimane, infine, da esaminare la domanda proposta da nel corpo della propria Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta e avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità di CP_2
ex art. 2495, co. 2, c.c., “con conseguente riconoscimento del risarcimento del danno in
[...] favore del Signor che si quantifica in € 9.515,47, o quella somma minore o Controparte_1 maggiore che verrà valutata di giustizia” (pag. 8).
A fronte della ridetta domanda si è difeso unicamente deducendo “di non accettare il CP_2
contraddittorio sulle irrituali e nuove domande avanzate dal sig. nei confronti Controparte_1 del concludente NI, nella diversa qualità , atteso che nel presente giudizio quest'ultimo è stato evocato in proprio e quale socio della cessata ditta NI e non quale ex liquidatore , a tacere dalla maturata prescrizione del preteso diritto e, sempre in via preliminare, nella eccezione di arbitrato come meglio esplicitato e dedotto nella comparsa di costituzione, nonché in tutte le altre ivi contenute” (pag. 1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. del 27/5/2021), aggiungendo che al contratto di locazione controverso sarebbe subentrato , “tant'è che per un Persona_1
decennio il preteso locatore nulla ha richiesto . Per altro non è stata proposta alcuna opposizione al d.i. perché la somma è stata pagata da col quale il ha proseguito il Persona_1 CP_1 rapporto sin dal 2008” (pag. 2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. del 27/5/2021). Le suddette difese sono state reiterate da ultimo nella nota del 17/3/2025.
Ritiene questo decidente che la domanda (in via riconvenzionale) proposta da Controparte_1
sia fondata e meriti accoglimento.
Anzitutto in diritto occorre premettere che “Nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria” (Cass. civ., sez. III, 11/5/2021, n. 12436; cfr. anche Cass. civ., sez. III,
29/3/2006, n. 7225, secondo cui “In sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (nella specie, per il rilascio di un immobile), è ammissibile una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si sostituisca per un'esecuzione diversa da quella iniziata. La predicata "diversità dell'esecuzione" quale presupposto di diritto necessario affinché possa dirsi consentito premunirsi di un titolo in sede di giudizio di opposizione trova fondamento nella circostanza che, in presenza di un titolo esecutivo valido, tale domanda costituirebbe una inutile duplicazione se proposta con riferimento alla stessa esecuzione già iniziata;
il principio è, viceversa, inapplicabile tutte le volte in cui le parti stesse concordino sulla inesistenza di un efficace titulus procedendi, sì che evidenti ragioni di economia processuale inducono a ritenere ammissibile la relativa domanda svolta dall'opposto in via riconvenzionale per ottenere proprio quel titolo mancante”).
Orbene, il fatto che il presente giudizio origini dall'opposizione all'atto di precetto intimato da sulla base del decreto ingiuntivo n. 275/2009 (e, dunque, avente ad oggetto il Controparte_1
credito derivante dal contratto di locazione ivi richiamato) non preclude al creditore opposto (che, peraltro, l'ha tempestivamente sollevata nella prima difesa utile, ovvero la comparsa di costituzione e risposta) la possibilità di azionare un credito diverso – e fondato su un rapporto diverso – nei confronti del debitore, dal momento che la domanda de qua ha lo scopo di costituire un titolo per l'esecuzione minacciata, alla luce delle difese sollevate dall'opponente volte a contestare la fondatezza di quello già posto a supporto del pagamento intimato.
Né rileva a questo proposito il fatto che il NI “è stato evocato in proprio e quale socio della cessata ditta NI e non quale ex liquidatore” (cfr. nota del 17/3/2025), atteso che egli risulta essere destinatario dell'atto di precetto “in proprio e nella qualità di socio” (cfr. atto di precetto) e che nella medesima qualità (quindi, per quanto qui di interesse, in proprio) egli ha partecipato al presente giudizio, sicché il contraddittorio appare correttamente instaurato nei confronti del predetto.
Passando, dunque, all'esame nel merito della domanda proposta da si osserva Controparte_1
che le difese esposte dalle parti e la documentazione raccolta nel corso del processo hanno rivelato la sussistenza dell'invocata responsabilità ex art. 2495, co. 2, c.c. in capo al NI e ciò in ossequio al principio affermato in giurisprudenza secondo cui “In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495, comma 2, c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi I'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art.
2741, secondo comma, c.c. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento ai dovere di svolgere un' ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali, ha l'onere di allegare e dimostrare che l' intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c.” (Cass. civ., sez. III, 15/1/2020, n. 521).
Orbene, nella specie è anzitutto circostanza non contestata – oltre che riscontrata dalla documentazione in atti – quella per cui il debito della NI s.r.l. nei confronti di CP_1
non è stato indicato nel bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio allegato e nella
[...]
relazione redatta dal liquidatore, non si dà atto del debito in questione (cfr. doc. 6 CP_2
allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 22/2/2021) né ciò è stato dedotto o altrimenti provato dal NI nel presente giudizio, che sul punto – come già anticipato – si è difeso rilevando che “Per altro non è stata proposta alcuna opposizione al d.i. perché la somma è stata pagata da
col quale il ha proseguito il rapporto sin dal 2008” (pag. 2 memoria del Persona_1 CP_1
26/4/2021). La detta difesa, tuttavia, non ha trovato riscontro nel corso del giudizio (non sono state acquisite prove costituende in parte qua) né la documentazione prodotta è risultata utile allo scopo: in particolare, la dichiarazione del 6/11/2008 di apertura di un nuovo esercizio allegata (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione e risposta del 22/2/2021) non è apparsa sufficiente, sia perché non reca una sottoscrizione riferibile a tale sia perché, in ogni caso, non reca la Persona_1
sottoscrizione del sicché non è possibile inferirne la prova del rapporto di locazione tra il CP_1
primo e il secondo. A ciò, poi, si aggiunga che il credito maturato per canoni di locazione da nei confronti di NI s.r.l. per i canoni insoluti da gennaio a maggio 2009, Controparte_1
oltre che per l'aumento Istat da aprile a dicembre 2008, è cristallizzato in un titolo monitorio divenuto definitivo, donde l'irrilevanza delle difese e delle prove volte a dedurne l'insussistenza, tanto più ove si consideri che nella veste di rappresentante legale della società CP_2
debitrice, pur a fronte di quanto eccepito in questa sede non ha inteso proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Deve, dunque, concludersi che il credito oggetto dell'intimazione in questa sede impugnata esisteva
(non essendovi prova della sua estinzione) alla data dell'avvenuta liquidazione e cancellazione della società e inoltre, da un lato, che di tale credito il liquidatore della società, era a CP_2
conoscenza (come si desume, in via dirimente, dal verbale di pignoramento del 29/12/2009 (all. 5 comparsa di costituzione e risposta di ), da cui se ne ricava la presenza attestata Controparte_1
dall'ufficiale giudiziario;
dall'altro lato, che della sussistenza del credito de quo non è stato dato atto nel bilancio di liquidazione (cfr. supra).
A ciò si aggiunge, a riprova e a fondamento dell'addebito mosso nei confronti di ai CP_2
sensi dell'art. 2495, co. 2, c.c., che, come si ricava dalla relazione allegata al bilancio di liquidazione del 20/12/2018, se l'indicazione non ne fosse stata ivi omessa, il debito in questione avrebbe ragionevolmente trovato soddisfacimento all'esito della liquidazione dell'attivo societario.
Si legge, infatti, nella relazione ai soci a firma di dell'avvenuta estinzione di tutti i CP_2
debiti societari, difatti ivi concludendosi che “Alla fine della liquidazione il bilancio si presenta con il solo debito nei confronti delle anticipazioni effettuate dai soci per €. 137.807,27. Stante così le cose si chiede ai soci di rinunciare a dette anticipazioni cosicché non vi siano più né debiti né crediti e si possa terminare la liquidazione senza alcun riparto”. L'attività liquidatoria effettuata in vista della cancellazione ha, dunque, consentito alla società – e al liquidatore – di estinguere l'intera massa passiva e, secondo quanto si ricava dallo stato patrimoniale allegato, di realizzare altresì un utile di esercizio di € 19.658 (cfr. pag. 7 bilancio allegato quale doc. 6 fascicolo di CP_2
cfr. anche il conto economico, a pag. 8), poi assorbito dalle perdite portate a nuovo (€ 167.865) e dal capitale (€ 10.400), così da giungere al risultato economico finale di - € 137.807, quale perdita ascritta dal liquidatore (e dall'assemblea che ha approvato il bilancio finale di liquidazione) alle anticipazioni dei soci. Il bilancio di liquidazione si è, dunque, concluso con un utile di € 19.658, sicché, in mancanza di ulteriori elementi di prova e di ulteriori specificazioni in merito, deve concludersi che anche il credito dell'odierno opposto avrebbe ricevuto un utile ed integrale soddisfacimento all'esito della liquidazione societaria, ciò che supporta non solo l'addebito mosso nei confronti di ma anche l'allegazione del pregiudizio conseguente alla condotta a CP_2
lui ascritta, quindi la pretesa risarcitoria azionata in questa sede nella misura del credito rimasto insoluto.
In coerenza a ciò, la domanda proposta da è fondata e va accolta, con Controparte_1
conseguente condanna di al pagamento in favore del primo della somma di € CP_2
7.258,28, quale importo descritto in seno al precetto come “sorte capitale”, non essendovi ivi la specifica degli interessi maturati e rimanendo estraneo al credito risarcitorio in questione (e, quindi, al credito che sarebbe stato soddisfatto ove il liquidatore lo avesse correttamente considerato nel bilancio di liquidazione) l'importo preteso a titolo di spese giudiziali maturate successivamente.
Le spese del giudizio vanno regolamentate in conformità al principio ex art. 91 c.p.c. e quindi: quanto al rapporto tra e , vanno poste a carico di quest'ultimo, Parte_1 Controparte_1
rimasto soccombente rispetto alla pretesa intimata ai danni della prima;
quanto al rapporto tra CP_2
e , le spese vanno poste a carico del primo, rimasto soccombente
[...] Controparte_1
rispetto al credito azionato nei suoi confronti.
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1190/2020, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza Parte_1
del diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Controparte_1 Parte_1 per il credito di cui all'atto di precetto opposto.
[...]
Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 CP_2 pagamento nei confronti del primo della somma di € 7.258,28.
Condanna a rifondere alla le spese del giudizio che si Controparte_1 Controparte_4 liquidano in € 264,00 per spese e in € 2.540,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite, che si CP_2 Controparte_1
liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 26/03/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano