TAR Firenze, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 633
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Sentenza 31 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell’art. 117 co.3 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 D.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione degli articoli 183, 242 e 250 della L.R.T. 65/2014.

    L'art. 250 della LRT n. 65/2014 prevede un regime transitorio per i parametri di calcolo, ma la qualificazione degli interventi edilizi spetta allo Stato. Pertanto, i contributi devono essere calcolati sulla base della qualificazione dell'intervento secondo il D.P.R. n. 380/2001.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento.

    La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Incompetenza per carenza di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza manifesta.

    La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 117 co.3 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 D.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione degli articoli 183, 242 e 250 della L.R.T. 65/2014.

    L'art. 250 della LRT n. 65/2014 prevede un regime transitorio per i parametri di calcolo, ma la qualificazione degli interventi edilizi spetta allo Stato. Pertanto, i contributi devono essere calcolati sulla base della qualificazione dell'intervento secondo il D.P.R. n. 380/2001.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento.

    La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Incompetenza per carenza di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza manifesta.

    La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 117 co.3 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 D.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione degli articoli 183, 242 e 250 della L.R.T. 65/2014.

    L'art. 250 della LRT n. 65/2014 prevede un regime transitorio per i parametri di calcolo, ma la qualificazione degli interventi edilizi spetta allo Stato. Pertanto, i contributi devono essere calcolati sulla base della qualificazione dell'intervento secondo il D.P.R. n. 380/2001.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento.

    La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Incompetenza per carenza di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza manifesta.

    La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 117 co.3 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 D.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione degli articoli 183, 242 e 250 della L.R.T. 65/2014.

    L'art. 250 della LRT n. 65/2014 prevede un regime transitorio per i parametri di calcolo, ma la qualificazione degli interventi edilizi spetta allo Stato. Pertanto, i contributi devono essere calcolati sulla base della qualificazione dell'intervento secondo il D.P.R. n. 380/2001.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento.

    La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Incompetenza per carenza di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza manifesta.

    La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 117 co.3 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 D.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione degli articoli 183, 242 e 250 della L.R.T. 65/2014.

    L'art. 250 della LRT n. 65/2014 prevede un regime transitorio per i parametri di calcolo, ma la qualificazione degli interventi edilizi spetta allo Stato. Pertanto, i contributi devono essere calcolati sulla base della qualificazione dell'intervento secondo il D.P.R. n. 380/2001.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento.

    La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Incompetenza per carenza di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza manifesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 633
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 633
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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