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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 546/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
in persona del Giudice Dott. Fabio Peloso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 546/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
San Marco n. 2/A, rappresentato e difes LA (C.F. ) C.F._2
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nata a [...], il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3 utteri n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. M .
C.F._4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti, il recesso ex art. 1385 co. 2 c.c. del sig.
[...]
dal contratto preliminare del 21/07/2017 per inadempimento imp Parte_1 esclusivamente alla sig.ra Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. Controparte_1
a vedersi corrisposto ex art. 1385 co. 2 c.c. dalla convenuta sig.ra Parte_1 CP_1 anto versato a quest'ultima a titolo di caparra confirmatoria e con
[...] ta al pagamento nei confronti del sig. del doppio della caparra Parte_1 versata, pari ad € 45.000, per complessivi € 90. quella minore ritenuta di giustizia, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
- Rigettare le domande tutte proposte da parte convenuta con la comparsa di costituzione del 10/01/24. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di cui lo scrivente difensore chiede la distrazione in proprio favore
1 ai sensi dell'art. 93 C.P.C. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con ricorso del 02/08/2024. Si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate da parte convenuta per le ragioni esposte in narrativa. Si chiede in ogni caso di essere abilitati alla prova contraria su tutti i capitoli di prova formulati da parte convenuta ed eventualmente ammessi, con l'escussione dei testi già indicati nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
Per parte convenuta:
Nel merito, per le ragioni di narrativa, respingersi la domanda attorea, con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria ammettersi i seguenti capitoli per interpello e testi:
1. Vero che la casa di Mori oggetto del preliminare di data 21/07/2017 è stata acquistata dai coniugi nel 2001; Parte_1
2. Vero e intestata a perché aveva debiti e Controparte_1 Parte_1 preferiva non avere beni intestati;
3. Vero che il mutuo è sempre stato pagato da;
Parte_1
4. Vero che dopo il preliminare di data 21/0 , pur avendo avuto più Parte_1 volte contatti con la banca, non è riuscito a ottenere l'accollo del mutuo e a liberare
[...]
dalle sue obbligazioni verso la banca;
CP_1
la Banca ha rifiutato l'accollo del mutuo da parte dei;
Parte_1
6. Vero che ha sempre definito l'immob Marco 2/a Parte_1 casa sua, anche nel corso della causa di separazione, invitando più volte ad Controparte_1 andarsene;
7. Vero che nel marzo 2019 ha chiesto a di dare seguito Controparte_1 Parte_1 alla propria obbligazione di dichiarandos dare dal notaio per il rogito. Si indicano a testi il direttore dell'epoca (anni 2018 – 2019) della Cassa Rurale Alto Garda filiale di Mori e l'avv. Chiara Nicoletti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 02/08/2024 e ritualmente notificato alla parte convenuta unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
[...]
evocava in giudizio allegando e deducend Parte_1 Controparte_1 segue:
- con scrittura privata di data 21/07/2017, le parti concludevano un contratto preliminare con cui rometteva di vendere a l'abitazione e il Controparte_1 Parte_1 bo ed. 1903, p.m. 6 e 16, al cui € 45.000,00 versati a titolo di caparra;
- con raccomandata A.R. di data 27/12/2018, invitava Parte_1 CP_1 ad adempiere alla vendita prome ratto de
[...]
- introdotto un primo giudizio da per la pronuncia di risoluzione del Parte_1 contratto per impossibilità sop iva rigettata con sentenza di data 01/02/2024, n 35/2024, di questo Tribunale;
- in data 09/07/2024, tramite il proprio difensore, chiedeva Parte_1
2 stragiudizialmente la corresponsione del doppio della caparra ad Controparte_1 senza esito;
- si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali non Controparte_1 addivenendo alla conclusione del contratto definitivo, conclusione poi divenuta impossibile per il pignoramento e la successiva vendita dei beni immobili oggetto del contratto. In forza di tali ragioni, concludeva domandando la risoluzione Parte_1 del contratto preliminare o il a pagare all'attore Controparte_1 la somma di € 90.000,00, pari al doppio della caparra, con vittoria delle spese di lite. 1.2. Alla prima udienza del 20/11/2024, compariva personalmente la convenuta senza costituirsi. Controparte_1 usa all'udienza dell'11/12/2024 per la verifica della ritualità della prima notifica, che risultava regolare e tempestiva all'esito della produzione dell'avviso di ricevimento e dell'atto notificato, in data 10/12/2024, si costituiva tardivamente la convenuta, con il deposito di comparsa di risposta Nel proprio atto costitutivo, la convenuta opponeva quanto segue:
- evidenziava che i beni immobili oggetto del contratto preliminare erano intestati a lei, ma il mutuo e i pagamenti erano stati sempre sopportati da , che era suo Parte_1 marito;
- contestava di aver mai ricevuto la somma di € 45.000,00 indicata nel contratto preliminare;
- allegava che, a fronte dell'intimazione ad adempiere di di data Parte_1
27/12/2018, lei lo aveva invitato ad accollarsi il mutuo, come contrattualmente previsto e a indicare il nominativo del notaio per il rogito, senza esito, essendosi pertanto risolto il contratto per inadempimento imputabile all'attore;
- eccepiva, pertanto, l'inadempimento dell'attore e, comunque, l'assenza di danno. In forza di tali ragioni, concludeva domandando il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda con vittori
1.4. All'udienza dell'11/12/2024, venivano concessi i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c., quindi, all'udienza del 19/02/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe.
2. Così riassunti lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti, va osservato quanto segue.
3. Parte attrice ha provato documentalmente la conclusione del contratto preliminare di data 21/07/2017, nonché il versamento della somma di € 45.000,00, come da quietanza contenuta all'art. 4 del contratto (Cfr. doc. 1 parte attrice). 3.1. La conclusione del contratto non è peraltro contestata dalla convenuta. 3.2. Parte convenuta contesta di aver ricevuto la somma di € 45.000,00. 3.3. Tale contestazione però è sfornita di ogni prova e contrasta con la quietanza resa nel contratto, non impugnata ex art. 2732 c.c., donde, integrante vera e propria prova legale del fatto.
3.4. Pertanto, devono ritenersi provati sia il contratto preliminare che la dazione della somma di € 45.000,00, da parte dell'attore alla convenuta.
4. Parte attrice ha allegato l'inadempimento di parte convenuta, per non aver quest'ultima stipulato il contratto definitivo e per essersi poi posta nella situazione colpevole di non poter più adempiere, per la vendita forzata a terza degli immobili oggetto del contratto preliminare. 4.1. L'inadempimento non è stato contestato da parte convenuta, che non ha allegato, né ha provato di aver stipulato il contratto definitivo e neppure ha contestato che gli immobili siano stati alienati a terzi nell'ambito di una vendita forzata, donde, l'inadempimento deve ritenersi provato.
3 4.2. Invero, parte convenuta ha però eccepito l'inadempimento di parte attrice, sostenendo che il contratto preliminare si sarebbe risolto anteriormente per colpa di parte attrice, non avendo stipulato il contratto, nonostante l'invito di parte convenuta. 4.3. Con tale deduzione, parte convenuta ha proposto una eccezione di inadempimento o, meglio, una eccezione riconvenzionale di risoluzione del contratto per l'inadempimento di parte attrice. Si tratta di eccezione pacificamente non rilevabile d'ufficio. Infatti, come ha autorevolmente affermato la Suprema Corte, “con riguardo al giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto con prestazioni corrispettive, la reciprocità degli inadempimenti per cui il giudice è tenuto a valutare unitariamente il comportamento dei contraenti al fine di stabilire quale, tra gli inadempimenti reciprocamente contestati, sia il più grave ai fini della risoluzione, non può essere rilevata di ufficio dal giudice, ma deve essere esplicitamente dedotta come contenuto di una domanda riconvenzionale del convenuto di risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore ovvero come contenuto di una eccezione di inadempimento dello stesso, restando escluso che la suddetta domanda od eccezione possa considerarsi proposta per il solo fatto della produzione in giudizio dei documenti che la giustificherebbero” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 8344 del 17/08/1990, Rv. 468884 – 01; Cfr. anche Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 11728 del 05/08/2002, Rv. 556678 - 01). 4.4. La formulazione di tale eccezione è però stata tardiva, atteso che non è stata proposta entro dieci giorni prima della prima udienza, donde, parte convenuta è decaduta dal proporla, a norma dell'art. 281 undecies, co. 3, ultimo periodo, c.p.c. Ne consegue che non può essere esaminata ed è per questa ragione che non sono stati ammessi i mezzi istruttori volti a confermarla.
4.5. Pertanto, è risultato provato e allegato l'inadempimento di parte convenuta, mentre parte convenuta è decaduta dall'eccezione di inadempimento proposta.
5. Con tutta evidenza, in ragione dell'inadempimento di parte convenuta, deve ritenersi risolto il contratto, atteso che la impossibilità imputabile a parte convenuta di cedere gli immobili oggetto della promessa di vendita integra inadempimento di non scarsa importanza.
6. Va peraltro pronunciata la risoluzione del contratto e non il recesso ex art. 1385 c.c., non potendosi convenire con parte attrice che la somma di € 45.000,00 da questa versata a parte convenuta fosse una caparra confirmatoria. Nel contratto, la somma non è espressamente qualificata caparra confirmatoria, né espressamente, né implicitamente, e non è correlata alla funzione di garanzia del vincolo contrattuale, donde, deve ritenersi un mero anticipo sul prezzo. Va infatti ricordato che “la consegna anticipata di una somma di danaro effettuata dall'uno all'altro dei contraenti al momento della conclusione di un negozio ha natura di caparra confirmatoria qualora risulti che le parti abbiano inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 cod. civ., attribuendo all'anticipato versamento non soltanto l'obbiettiva funzione di anticipazione della prestazione dovuta, ma anche quella di rafforzamento e di garanzia del vincolo obbligatorio […]” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 7935 del 23/08/1997, Rv. 507048 - 01).
7. Ne deriva che parte convenuta va condannata alla sola restituzione della somma di € 45.000,00, oltre interessi in misura legale, in favore di parte attrice, non avendo, quest'ultima, dedotto, né provato alcun danno conseguente all'inadempimento, dovendosi pertanto pronunciare solo la condanna alle restituzioni conseguente alla risoluzione del contratto. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, per la semplicità della causa, oltre esborsi (contributo unificato, diritti di iscrizione a ruolo e diritti di notificazione), con distrazione al procuratore antistatario.
4
P.Q.M.
il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione reietta, così provvede:
DICHIARA risolto il contratto preliminare stipulato da e Parte_1 [...]
in data 21/07/2017, per il grave inadempi CP_1 Controparte_1
CONDANNA al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo eressi in misura legale dalla d saldo.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_1
n € 3.809,00, per compenso, € 796,86, per esborsi, oltre Parte_1 se generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione al procuratore antistatario Avv. MICHELE LA.
Rovereto, 17/03/2025
Il Giudice Dott. Fabio Peloso
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
in persona del Giudice Dott. Fabio Peloso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 546/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
San Marco n. 2/A, rappresentato e difes LA (C.F. ) C.F._2
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nata a [...], il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3 utteri n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. M .
C.F._4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti, il recesso ex art. 1385 co. 2 c.c. del sig.
[...]
dal contratto preliminare del 21/07/2017 per inadempimento imp Parte_1 esclusivamente alla sig.ra Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. Controparte_1
a vedersi corrisposto ex art. 1385 co. 2 c.c. dalla convenuta sig.ra Parte_1 CP_1 anto versato a quest'ultima a titolo di caparra confirmatoria e con
[...] ta al pagamento nei confronti del sig. del doppio della caparra Parte_1 versata, pari ad € 45.000, per complessivi € 90. quella minore ritenuta di giustizia, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
- Rigettare le domande tutte proposte da parte convenuta con la comparsa di costituzione del 10/01/24. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di cui lo scrivente difensore chiede la distrazione in proprio favore
1 ai sensi dell'art. 93 C.P.C. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti con ricorso del 02/08/2024. Si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate da parte convenuta per le ragioni esposte in narrativa. Si chiede in ogni caso di essere abilitati alla prova contraria su tutti i capitoli di prova formulati da parte convenuta ed eventualmente ammessi, con l'escussione dei testi già indicati nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
Per parte convenuta:
Nel merito, per le ragioni di narrativa, respingersi la domanda attorea, con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria ammettersi i seguenti capitoli per interpello e testi:
1. Vero che la casa di Mori oggetto del preliminare di data 21/07/2017 è stata acquistata dai coniugi nel 2001; Parte_1
2. Vero e intestata a perché aveva debiti e Controparte_1 Parte_1 preferiva non avere beni intestati;
3. Vero che il mutuo è sempre stato pagato da;
Parte_1
4. Vero che dopo il preliminare di data 21/0 , pur avendo avuto più Parte_1 volte contatti con la banca, non è riuscito a ottenere l'accollo del mutuo e a liberare
[...]
dalle sue obbligazioni verso la banca;
CP_1
la Banca ha rifiutato l'accollo del mutuo da parte dei;
Parte_1
6. Vero che ha sempre definito l'immob Marco 2/a Parte_1 casa sua, anche nel corso della causa di separazione, invitando più volte ad Controparte_1 andarsene;
7. Vero che nel marzo 2019 ha chiesto a di dare seguito Controparte_1 Parte_1 alla propria obbligazione di dichiarandos dare dal notaio per il rogito. Si indicano a testi il direttore dell'epoca (anni 2018 – 2019) della Cassa Rurale Alto Garda filiale di Mori e l'avv. Chiara Nicoletti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 02/08/2024 e ritualmente notificato alla parte convenuta unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
[...]
evocava in giudizio allegando e deducend Parte_1 Controparte_1 segue:
- con scrittura privata di data 21/07/2017, le parti concludevano un contratto preliminare con cui rometteva di vendere a l'abitazione e il Controparte_1 Parte_1 bo ed. 1903, p.m. 6 e 16, al cui € 45.000,00 versati a titolo di caparra;
- con raccomandata A.R. di data 27/12/2018, invitava Parte_1 CP_1 ad adempiere alla vendita prome ratto de
[...]
- introdotto un primo giudizio da per la pronuncia di risoluzione del Parte_1 contratto per impossibilità sop iva rigettata con sentenza di data 01/02/2024, n 35/2024, di questo Tribunale;
- in data 09/07/2024, tramite il proprio difensore, chiedeva Parte_1
2 stragiudizialmente la corresponsione del doppio della caparra ad Controparte_1 senza esito;
- si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali non Controparte_1 addivenendo alla conclusione del contratto definitivo, conclusione poi divenuta impossibile per il pignoramento e la successiva vendita dei beni immobili oggetto del contratto. In forza di tali ragioni, concludeva domandando la risoluzione Parte_1 del contratto preliminare o il a pagare all'attore Controparte_1 la somma di € 90.000,00, pari al doppio della caparra, con vittoria delle spese di lite. 1.2. Alla prima udienza del 20/11/2024, compariva personalmente la convenuta senza costituirsi. Controparte_1 usa all'udienza dell'11/12/2024 per la verifica della ritualità della prima notifica, che risultava regolare e tempestiva all'esito della produzione dell'avviso di ricevimento e dell'atto notificato, in data 10/12/2024, si costituiva tardivamente la convenuta, con il deposito di comparsa di risposta Nel proprio atto costitutivo, la convenuta opponeva quanto segue:
- evidenziava che i beni immobili oggetto del contratto preliminare erano intestati a lei, ma il mutuo e i pagamenti erano stati sempre sopportati da , che era suo Parte_1 marito;
- contestava di aver mai ricevuto la somma di € 45.000,00 indicata nel contratto preliminare;
- allegava che, a fronte dell'intimazione ad adempiere di di data Parte_1
27/12/2018, lei lo aveva invitato ad accollarsi il mutuo, come contrattualmente previsto e a indicare il nominativo del notaio per il rogito, senza esito, essendosi pertanto risolto il contratto per inadempimento imputabile all'attore;
- eccepiva, pertanto, l'inadempimento dell'attore e, comunque, l'assenza di danno. In forza di tali ragioni, concludeva domandando il rigetto Controparte_1 dell'avversa domanda con vittori
1.4. All'udienza dell'11/12/2024, venivano concessi i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c., quindi, all'udienza del 19/02/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe.
2. Così riassunti lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti, va osservato quanto segue.
3. Parte attrice ha provato documentalmente la conclusione del contratto preliminare di data 21/07/2017, nonché il versamento della somma di € 45.000,00, come da quietanza contenuta all'art. 4 del contratto (Cfr. doc. 1 parte attrice). 3.1. La conclusione del contratto non è peraltro contestata dalla convenuta. 3.2. Parte convenuta contesta di aver ricevuto la somma di € 45.000,00. 3.3. Tale contestazione però è sfornita di ogni prova e contrasta con la quietanza resa nel contratto, non impugnata ex art. 2732 c.c., donde, integrante vera e propria prova legale del fatto.
3.4. Pertanto, devono ritenersi provati sia il contratto preliminare che la dazione della somma di € 45.000,00, da parte dell'attore alla convenuta.
4. Parte attrice ha allegato l'inadempimento di parte convenuta, per non aver quest'ultima stipulato il contratto definitivo e per essersi poi posta nella situazione colpevole di non poter più adempiere, per la vendita forzata a terza degli immobili oggetto del contratto preliminare. 4.1. L'inadempimento non è stato contestato da parte convenuta, che non ha allegato, né ha provato di aver stipulato il contratto definitivo e neppure ha contestato che gli immobili siano stati alienati a terzi nell'ambito di una vendita forzata, donde, l'inadempimento deve ritenersi provato.
3 4.2. Invero, parte convenuta ha però eccepito l'inadempimento di parte attrice, sostenendo che il contratto preliminare si sarebbe risolto anteriormente per colpa di parte attrice, non avendo stipulato il contratto, nonostante l'invito di parte convenuta. 4.3. Con tale deduzione, parte convenuta ha proposto una eccezione di inadempimento o, meglio, una eccezione riconvenzionale di risoluzione del contratto per l'inadempimento di parte attrice. Si tratta di eccezione pacificamente non rilevabile d'ufficio. Infatti, come ha autorevolmente affermato la Suprema Corte, “con riguardo al giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto con prestazioni corrispettive, la reciprocità degli inadempimenti per cui il giudice è tenuto a valutare unitariamente il comportamento dei contraenti al fine di stabilire quale, tra gli inadempimenti reciprocamente contestati, sia il più grave ai fini della risoluzione, non può essere rilevata di ufficio dal giudice, ma deve essere esplicitamente dedotta come contenuto di una domanda riconvenzionale del convenuto di risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore ovvero come contenuto di una eccezione di inadempimento dello stesso, restando escluso che la suddetta domanda od eccezione possa considerarsi proposta per il solo fatto della produzione in giudizio dei documenti che la giustificherebbero” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 8344 del 17/08/1990, Rv. 468884 – 01; Cfr. anche Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 11728 del 05/08/2002, Rv. 556678 - 01). 4.4. La formulazione di tale eccezione è però stata tardiva, atteso che non è stata proposta entro dieci giorni prima della prima udienza, donde, parte convenuta è decaduta dal proporla, a norma dell'art. 281 undecies, co. 3, ultimo periodo, c.p.c. Ne consegue che non può essere esaminata ed è per questa ragione che non sono stati ammessi i mezzi istruttori volti a confermarla.
4.5. Pertanto, è risultato provato e allegato l'inadempimento di parte convenuta, mentre parte convenuta è decaduta dall'eccezione di inadempimento proposta.
5. Con tutta evidenza, in ragione dell'inadempimento di parte convenuta, deve ritenersi risolto il contratto, atteso che la impossibilità imputabile a parte convenuta di cedere gli immobili oggetto della promessa di vendita integra inadempimento di non scarsa importanza.
6. Va peraltro pronunciata la risoluzione del contratto e non il recesso ex art. 1385 c.c., non potendosi convenire con parte attrice che la somma di € 45.000,00 da questa versata a parte convenuta fosse una caparra confirmatoria. Nel contratto, la somma non è espressamente qualificata caparra confirmatoria, né espressamente, né implicitamente, e non è correlata alla funzione di garanzia del vincolo contrattuale, donde, deve ritenersi un mero anticipo sul prezzo. Va infatti ricordato che “la consegna anticipata di una somma di danaro effettuata dall'uno all'altro dei contraenti al momento della conclusione di un negozio ha natura di caparra confirmatoria qualora risulti che le parti abbiano inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 cod. civ., attribuendo all'anticipato versamento non soltanto l'obbiettiva funzione di anticipazione della prestazione dovuta, ma anche quella di rafforzamento e di garanzia del vincolo obbligatorio […]” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 7935 del 23/08/1997, Rv. 507048 - 01).
7. Ne deriva che parte convenuta va condannata alla sola restituzione della somma di € 45.000,00, oltre interessi in misura legale, in favore di parte attrice, non avendo, quest'ultima, dedotto, né provato alcun danno conseguente all'inadempimento, dovendosi pertanto pronunciare solo la condanna alle restituzioni conseguente alla risoluzione del contratto. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, per la semplicità della causa, oltre esborsi (contributo unificato, diritti di iscrizione a ruolo e diritti di notificazione), con distrazione al procuratore antistatario.
4
P.Q.M.
il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione reietta, così provvede:
DICHIARA risolto il contratto preliminare stipulato da e Parte_1 [...]
in data 21/07/2017, per il grave inadempi CP_1 Controparte_1
CONDANNA al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo eressi in misura legale dalla d saldo.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_1
n € 3.809,00, per compenso, € 796,86, per esborsi, oltre Parte_1 se generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione al procuratore antistatario Avv. MICHELE LA.
Rovereto, 17/03/2025
Il Giudice Dott. Fabio Peloso
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