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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/07/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 10596/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Andrea Tinelli Presidente Dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore Dott. Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10596/2024 R.G., avente come oggetto:
“attuazione dei provvedimenti sull'affidamento” promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Podavitte
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lucia CP_1 C.F._2
Chiafele
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE Accertata l'illegittimità del trasferimento di residenza operato dalla Sig. per i figli minori ed nel CP_1 Persona_1 Per_2
Comune di Concesio, per tutte le ragioni esposte in narrativa e nell'interesse superiore dei minori, disporre il collocamento della prole presso il padre ad Urago d'Oglio, paese nel quale i minori hanno vissuto sino ad oggi, avendo essi ivi il proprio centro di interessi, i nonni e la scuola. IN VIA SUBORDINATA Accertata l'illegittimità del trasferimento dei figli minori nel Comune di Concesio, ordinare alla convenuta di riportare i figli e la loro residenza nella casa coniugale, come prima dell'illecito trasferimento. IN VIA
ESTREMAMENTE SUBORDINATA Accertato che nel loro interesse superiore, i figli minori debbano poter continuare a frequentare le scuole ad Urago d'Oglio per tutte le ragioni esposte in narrativa, nonché accertata l'illegittimità del trasferimento dei figli minori nel
Comune di Concesio, ordinare alla convenuta di farsi carico del trasporto dei minori presso il padre, gli ascendenti e la scuola di Urago d'Oglio”;
per parte resistente: “IN VIA PRINCIPALE Previo l'esperimento di un percorso di mediazione famigliare teso a dirimere le confliggenti istanze dei genitori, mediazione che la signora fortemente auspica, a nulla essendo valsi purtroppo i pur preziosi e CP_1 valenti interventi dei rispettivi legali (la presente difesa per la convenuta , CP_2 mentre per l'attore, a cominciare dalla dimissionaria Avv. Fabrizia Zanetti e successivamente dal subentrato Avv. Marcello Finazzi del Foro di Bergamo, che a luglio del 2024 ha rinunciato al mandato), proprio al fine di compensare l'impossibilità di un dialogo costruttivo fra le parti, che ha causato e continua a creare molti conflitti famigliari, per ricercare la soluzione più consona ed appropriata, nell'interesse superiore dei figli minori ed , Ergo previa la necessaria sospensione del presente giudizio e la formale Per_1 Per_2 rimessione delle parti avanti all'Organismo di Mediazione famigliare presso l'Ordine degli
Avvocati di Brescia, ove la signora sin fin dal mese di settembre 2024 aveva già CP_1 versato i diritti di avvio della mediazione, per consentire alle parti di esperire il formale procedimento di mediazione con l'intervento di un mediatore professionale (ma che poi è rimasta in sospeso); Accertata la reale utilità e le accoglibili ragioni di opportunità del trasferimento della residenza anagrafica, al momento operato soltanto formalmente dalla signora , anche per i figli minori e , nel comune CP_1 Persona_1 Persona_3 di Concesio alla Via Gaetano Donizzetti n°8 interno 3, per tutte le buone e ponderate ragioni di cui alla espositiva che segue;
Confermare il collocamento dei figli minori presso la madre, autorizzandone il collocamento definitivo nella nuova residenza in Concesio, cittadina alle porte della città di Brescia, che offre alla prole numerose opportunità e soluzioni di gestione di tutte le esigenze dell'infanzia (per ) e di quelle della pre-adolescenza (per Per_2
), comunque volte alla loro inesorabile crescita e giammai alla loro fossilizzazione Per_1 entro i limitati confini del piccolo paese, nella prospettiva della oramai prossima esigenza/necessità di di accostare il “pre-orientamento scolastico” finalizzato Per_1 all'iscrizione dello stesso presso una nuova scuola-istituto (medie superiori), ove egli possa dare espressione a tutte le sue migliori inclinazioni e requisiti, coltivando i/le quali egli possa agire in compensazione delle sue pur lievi fragilità riscontrate nei primi anni dell'apprendimento ed inserimento scolastico, durante i quali entrambi i minori sono stati pur molto volenterosamente seguiti dai quattro (e non solo due) nonni, sia materni che paterni ma pur sempre con tutte le limitazioni culturali che ancora affliggono questi anni difficili di passaggio generazionale;
IN VIA SUBORDINATA
Previo l'esperimento del sopra descritto percorso di mediazione, dal quale esito nulla può essere sin da ora escluso, poiché la persona genitoriale può dirsi tanto più matura ed affidabile nel ruolo genitoriale quanto più essa possa dimostrare di essere incline al miglioramento di sé e al miglioramento delle proprie condizioni di vita e di quelle dei propri figli e del rapporto genitoriale, sia materno che paterno, al miglioramento dell'ambiente in cui i figli stessi possano crescere, con l'abbattimento delle limitazioni imposte dalle rigide frontiere geografico-amministrative (vieppiù di ordine “comunale”, in questo caso che ci occupa), nondimeno dalle rigide concezioni di vita, che confliggono con i desideri e i bisogni dei figli oggi minorenni, individuare quale sia il collocamento più funzionale ed opportuno per i figli minori della coppia genitoriale, cui la signora sin d'ora dichiara di CP_1 volersi adeguare, nell'interesse e per il bene dei figli, purchè da valutarsi attentamente previa eventuale C.T.U., da estendersi all'ambiente (C.T.U. ambientale), onde scovare i possibili quanto denegati elementi e minacce di pericolo per la serena e crescita completa dei figli stessi e del loro essere finalizzati a diventare anch'essi adulti e portatori di istanze promotrici di una crescita, giammai di immobilità e di decrescita culturale e/o, ancor peggio, di aggravamento delle personalissime quanto del tutto rispettabili fragilità e/o difficoltà soggettive, IN OGNI CASO E CONSEGUENTEMENTE Individuare quali siano i rispettivi doveri genitoriali di spostamento e di trasporto dei figli minori, conformandoli con adeguata cura ed attenzione alle rispettive condizioni di vita ed economiche, lavorative e personali dei genitori stessi, i quali in prima persona debbono farsi carico di assolvere i rispettivi ruoli genitoriali e soprattutto di intrattenere un dialogo costruttivo, fra loro stessi genitori;
IN VIA
RICONVENZIONALE Sollecitare una fattiva rimodulazione della regolamentazione dei rispettivi impegni e doveri di visita e/o di presa con sé dei figli, secondo un progetto educativo ben preciso, che tenga conto delle inclinazioni dei figli e dei già intervenuti mutamenti anche delle condizioni di vita e lavorative dei genitori, affinchè se ne possa recepire ovvero in denegata ipotesi di mancata convergenza delle libere volontà, dettare una nuova regolamentazione dei predetti impegni, anche in termini di eventuale concorso alle spese che ciascuno fosse costretto ad anticipare per andare incontro alle mancanze dell'altra parte, regolamentazione che sia suscettibile di una certa flessibilità e che non sia più vincolata ai medesimi orari e scadenze e periodi stabiliti in sede di separazione e rigidamente confermati in sede di divorzio ma che non sono più realisticamente osservabili dalla coppia genitoriale, se non fingendo una realtà che non esiste più. IN VIA EVENTUALE /
RICONVENZIONALE nel caso denegato in cui si rivelasse effettivamente impossibile far raggiungere alla coppia una qualsivoglia convergenza di intenti, modificare l'affidamento da condiviso ad esclusivo stante l'elevato grado di conflittualità e disporre l'affido dei minori alla madre, pur con tutte le conseguenti e più ampie facoltà di visita da parte del padre da regolamentarsi;
IN OGNI CASO Mandare esente la convenuta da qualsivoglia ammonimento e/o penale e/o sanzione e/o risarcimento di qualsivoglia natura, non richieste dal ricorrente, in quanto i minori nei fatti non hanno potuto subìre, neppure potenzialmente, alcun tipo di pregiudizio, in conseguenza del cambio di residenza della madre collocataria e con essa di quella dei figli stessi ed anzi a fortiori proprio perché la convenuta ha agito (sempre) nella massima buona fede, per fini/scopi sempre più convintamente preordinati al bene ed al benessere dei figli stessi e senza alcun intento di comprimere le facoltà di visita del padre e tantomeno quelle dei nonni paterni (sul comportamento dei quali, benchè ritenutamente discutibile, la convenuta si rimette allo stimato parere professionale dell'invocata perizia di un C.T.U., ed ai quali, nondimeno, la convenuta ha pur sempre e regolarmente consentito sia le visite sia i pernottamenti presso gli stessi, oltre a non avere modificato affatto ai figli alcuna abitudine e tantomeno le scuole (secondaria di primo grado e primaria), ove gli stessi figli ad oggi sono iscritti e che stanno frequentando regolarmente. INVIA
RICONVENZIONALE EVENTUALE Nella denegatissima ipotesi di accoglimento delle domande attoree, e comunque anche d'ufficio se ed in quanto ritenuto opportuno, valutare la condotta del signor , che dal 10 marzo 2022 sino al 10 novembre 2023, Parte_1 ovverosia per ben 21 mesi, proprio a partire dal mese in cui la signora ha CP_1 perso il proprio lavoro e durante tutti i mesi a seguire, mentre la signora era CP_1 seriamente impegnata nella ricerca di un nuovo lavoro più confacente alle esigenze famigliari/genitoriali e durante i quali ella ha potuto disporre, quale unico sostentamento, il sussidio della NASpI erogatole dall'INPS e poi le entrate da lavoro dipendente precario (da contratti in prova e/o a tempo determinato per sostituzioni di maternità ecc.), il signor
[...]
ALCUNO SCRUPOLO E SENZA ALCUN REALE NE' GIUSTIFICATO NE' Parte_2
GIUSTIFICABILE MOTIVO, HA INTERROTTO IL PAGAMENTO ALLA SIGNORA CP_1
DELL'ASSEGNO MENSILE DI CONCORSO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI, disposto dal
Tribunale su accordo degli stessi ex coniugi sin dalla sentenza di separazione e poi neppure più rivalutato in sede di divorzio congiunto, arrecando alla signora e ai sui figli un CP_1 pregiudizio tangibile e/o potenziale, in quanto ha di fatto impedito, quantomeno dal 10 marzo
2022 e a tutt'oggi (poiché il debito ancor oggi non è stato onorato se non per la limitata somma di circa duecento euro mensili a partire dal mese di settembre 2024), di godere di quella tranquillità psicologica ed emotiva necessaria alla buona conduzione di un rapporto genitoriale e famigliare e che l'affidamento sulla predetta entrata avrebbe potuto garantire alla signora e ai figli stessi, e che invece nel mentre il signor ha inteso CP_1 Parte_1 volontariamente e deliberatamente minare ed offendere, al fine di perpetrare un non meglio definibile disegno malevolo, ovverosia innegabilmente denotato dalla cosiddetta “malice”
(assimilata al dolo del nostro ordinamento) e sanzionata e ricondotta ai comportamenti di
“punitive damages”, molto diffusi nei paesi di Common law, relativi alla possibile lesione di diritti fondamentali, che la stessa Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n.149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. N.245, suppl. ord. n.5 ha ripreso nell'offrire indicazioni utili per l'interpretazione dell'art.473 bis 39 c.p.c.. Imporre conseguentemente al signor la più adeguata sanzione e/o il più adeguato risarcimento in favore dei Parte_1 figli minori e/od in favore della stessa signora , nelle modalità e/o nella misura CP_1 che sarà ritenuta di giustizia”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/09/2024 rappresentava che questo Tribunale, con Parte_1 sentenza del 15.10.2021, aveva pronunciato sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e e che, tra le statuizioni della Parte_1 CP_1 sentenza vi era l'affido condiviso con collocazione presso la madre dei due figli minori,
ed nonché l'assegnazione alla della casa coniugale, che si Per_1 Persona_3 CP_1 trova nel Comune di Urago d'Oglio. Deduceva il di aver ricevuto, nel luglio del 2024, nella qualità di controinteressato, una Pt_1 comunicazione con la quale veniva informato che la aveva richiesto, ed ottenuto, un CP_1 cambio di residenza dei minori presso il Comune di Concesio, ed in particolare presso l'abitazione del suo nuovo compagno, inserendo anche i minori nello stato di famiglia con quest'ultimo.
Il istava affinché venisse dichiarata l'illegittimità del trasferimento e mutato il Pt_1 collocamento dei minori o, in subordine, venisse disposto il rientro dei minori presso la residenza costituente la casa coniugale sita in Urago d'Oglio.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza delle avversarie domande e CP_1 sollevando molteplici questioni processuali.
Con ordinanza del 4.3.25 venivano rigettate le eccezioni processuali sollevate dalla e CP_1 veniva rimessa la causa al Collegio per la decisione.
Sul trasferimento della e sul contestuale trasferimento della residenza dei minori. CP_1
La questione principale sottesa al presente giudizio è relativa al mutamento di residenza dei minori richiesto dalla la quale si è trasferita presso il comune di Concesio portandosi CP_1 al seguito i figli, senza il preventivo assenso del Pt_1
È sufficiente richiamare l'art. 316 c.c. per affermare che le modalità seguite dalla per CP_1 trasferire la residenza dei minori sono manifestamente illegittime e ostacolano l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del difatti, “i genitori di comune accordo Pt_1 stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”.
In ogni caso, anche volendo prescindere dalle modalità operative con le quali il trasferimento della residenza è stato effettuato, ritiene il Collegio che lo stesso non risponde al primario interesse dei minori, apparendo più finalizzato a consentire alla di proseguire nelle CP_1 proprie nuove scelte di vita, avendo una nuova relazione con soggetto residente in [...]
(tale PI AL) e avendo trovato una nuova occupazione (del tutto analoga a quella precedentemente avuta dalla stessa) proprio nel comune di Concesio.
Ed infatti, la scelta della rende maggiormente difficoltoso sia il rapporto tra i minori e CP_1 il padre sia il rapporto tra i minori e gli ascendenti. Si rammenta, invero, che la gestione di e era già alquanto complessa al momento del divorzio, giacché già all'epoca Per_1 Per_2 le due figure genitoriali abitavano in due distinti Comuni (Urago d'Oglio e Rovato) ed erano soliti richiedere con regolarità aiuto ai nonni paterni (residenti a [...]d'Oglio) e ai nonni materni (residenti a proprio per la gestione pomeridiana dei minori. Inserire in tale CP_1 contesto anche un ulteriore “spostamento”, significa modificare un assetto faticosamente creato, senza che vi sia un effettivo vantaggio per la prole, ma semmai uno svantaggio, giacché si allontanerebbero dai nonni che di costoro si occupano in modo massiccio, proprio per rimediare all'assenza dei genitori dovuta agli impegni lavorativi.
Non può, peraltro, non evidenziarsi come il nuovo contesto abitativo presenti delle criticità non indifferenti, anche in considerazione della presenza di un cane di proprietà del nuovo compagno della che ha morso la piccola , circostanza questa che in aggiunta alle CP_1 Per_2 altre, fa propendere per un giudizio negativo in ordine al nuovo contesto abitativo dei minori e alla rispondenza del trasferimento di residenza in oggetto al primario interesse dei minori.
Del resto, le argomentazioni sopra espresse ricalcano i criteri che la giurisprudenza di merito ha individuato al fine di verificare la conformità del trasferimento di residenza al primario interesse del minore (cfr. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 12 agosto 2014), non sussistendo nel caso de quo nemmeno un indice che consenta di propendere per la rispondenza ai bisogni dei minori del trasferimento a Concesio.
Ed infatti, il trasferimento a Concesio non ha visto migliorare la sua condizione lavorativa, giacché è andata a svolgere lo stesso lavoro che svolgeva a Urago d'Oglio. Neppure si ritiene che la pur legittima esigenza affettiva della possa prevalere sull'esigenza di stabilità e CP_1 serenità dei figli, i quali- si ripete- non avrebbero nessun vantaggio da un trasferimento definitivo a Concesio- specie in considerazione del fatto che la distanza tra Concesio e Urago
d'Oglio consente comunque di mantenere una relazione continuativa con il nuovo partner.
Ne discende che i minori devono far rientro nel comune di Urago d'Oglio, unitamente alla
CP_1
Sul cambio di collocazione dei minori.
Per quanto la condotta della abbia reso maggiormente agevole l'esercizio del diritto CP_1 alla bigenitorialità da parte dei minori e abbia manifestato una non piena comprensione da parte della stessa dei primari bisogni degli stessi, ritiene il Collegio che tali circostanze non siano allo stato sufficienti al fine di mutare la collocazione della prole;
fermo restando che tale decisione ben potrebbe essere successivamente modificata laddove la rifiutasse di fare CP_1 rientro nel comune di Urago d'Oglio.
Sulle restanti domande della CP_1
Le restanti domande della non possono essere accolte, atteso che il procedimento de CP_1 quo era finalizzato all'attuazione del precedente provvedimento pronunziato da questo Tribunale, atteso che la regolamentazione ivi prevista era stata resa maggiormente difficoltosa dalla condotta della madre.
In relazione alle abitudini quotidiane, invece, non è emerso allo stato nessun fatto idoneo a giustificare un mutamento delle precedenti modalità operative.
Neppure appare provata alcuna condotta del idoneo a giustificare l'adozione di Pt_1 provvedimenti sanzionatori nei suoi confronti. Anzi, se vi è una condotta che ha ostacolato il corretto svolgimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale dell'altro genitore è proprio l'arbitrario trasferimento della residenza dei minori da parte della che giustifica CP_1
l'adozione di un ammonimento formale nei di lei confronti.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.: la ricorrente, risultata soccombente su tutte le domande proposte, deve, pertanto, essere condannata a rimborsare a controparte le spese di lite, spese che si liquidano in € 27,00 per anticipazioni ed € 2.905,00 per compensi, oltre accessori di legge (spese generali;
IVA e CPA). Si precisa che sono stati applicati i valori medi indicati dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal
D.M. 147/2022, con esclusione delle fasi istruttoria e decisionale, attesa la modestissima attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dispone il rientro di ed presso l'abitazione familiare sita in Per_1 Persona_3
Urago d'Oglio, con collocazione presso la madre;
2. ammonisce diffidandola dal compiere atti che ostacolino l'esercizio CP_1 della responsabilità genitoriale del Pt_1
3. condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 27,00 per CP_1 anticipazioni ed € 2.905,00 per compensi, oltre accessori di legge (spese generali al 15
%; IVA e CPA)
Così deciso a Brescia nella camera di consiglio del 29.7.25
Il Giudice estensore Costanza Teti
Il Presidente Andrea Tinelli Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio.
TRIBUNALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Andrea Tinelli Presidente Dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore Dott. Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10596/2024 R.G., avente come oggetto:
“attuazione dei provvedimenti sull'affidamento” promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Podavitte
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lucia CP_1 C.F._2
Chiafele
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE Accertata l'illegittimità del trasferimento di residenza operato dalla Sig. per i figli minori ed nel CP_1 Persona_1 Per_2
Comune di Concesio, per tutte le ragioni esposte in narrativa e nell'interesse superiore dei minori, disporre il collocamento della prole presso il padre ad Urago d'Oglio, paese nel quale i minori hanno vissuto sino ad oggi, avendo essi ivi il proprio centro di interessi, i nonni e la scuola. IN VIA SUBORDINATA Accertata l'illegittimità del trasferimento dei figli minori nel Comune di Concesio, ordinare alla convenuta di riportare i figli e la loro residenza nella casa coniugale, come prima dell'illecito trasferimento. IN VIA
ESTREMAMENTE SUBORDINATA Accertato che nel loro interesse superiore, i figli minori debbano poter continuare a frequentare le scuole ad Urago d'Oglio per tutte le ragioni esposte in narrativa, nonché accertata l'illegittimità del trasferimento dei figli minori nel
Comune di Concesio, ordinare alla convenuta di farsi carico del trasporto dei minori presso il padre, gli ascendenti e la scuola di Urago d'Oglio”;
per parte resistente: “IN VIA PRINCIPALE Previo l'esperimento di un percorso di mediazione famigliare teso a dirimere le confliggenti istanze dei genitori, mediazione che la signora fortemente auspica, a nulla essendo valsi purtroppo i pur preziosi e CP_1 valenti interventi dei rispettivi legali (la presente difesa per la convenuta , CP_2 mentre per l'attore, a cominciare dalla dimissionaria Avv. Fabrizia Zanetti e successivamente dal subentrato Avv. Marcello Finazzi del Foro di Bergamo, che a luglio del 2024 ha rinunciato al mandato), proprio al fine di compensare l'impossibilità di un dialogo costruttivo fra le parti, che ha causato e continua a creare molti conflitti famigliari, per ricercare la soluzione più consona ed appropriata, nell'interesse superiore dei figli minori ed , Ergo previa la necessaria sospensione del presente giudizio e la formale Per_1 Per_2 rimessione delle parti avanti all'Organismo di Mediazione famigliare presso l'Ordine degli
Avvocati di Brescia, ove la signora sin fin dal mese di settembre 2024 aveva già CP_1 versato i diritti di avvio della mediazione, per consentire alle parti di esperire il formale procedimento di mediazione con l'intervento di un mediatore professionale (ma che poi è rimasta in sospeso); Accertata la reale utilità e le accoglibili ragioni di opportunità del trasferimento della residenza anagrafica, al momento operato soltanto formalmente dalla signora , anche per i figli minori e , nel comune CP_1 Persona_1 Persona_3 di Concesio alla Via Gaetano Donizzetti n°8 interno 3, per tutte le buone e ponderate ragioni di cui alla espositiva che segue;
Confermare il collocamento dei figli minori presso la madre, autorizzandone il collocamento definitivo nella nuova residenza in Concesio, cittadina alle porte della città di Brescia, che offre alla prole numerose opportunità e soluzioni di gestione di tutte le esigenze dell'infanzia (per ) e di quelle della pre-adolescenza (per Per_2
), comunque volte alla loro inesorabile crescita e giammai alla loro fossilizzazione Per_1 entro i limitati confini del piccolo paese, nella prospettiva della oramai prossima esigenza/necessità di di accostare il “pre-orientamento scolastico” finalizzato Per_1 all'iscrizione dello stesso presso una nuova scuola-istituto (medie superiori), ove egli possa dare espressione a tutte le sue migliori inclinazioni e requisiti, coltivando i/le quali egli possa agire in compensazione delle sue pur lievi fragilità riscontrate nei primi anni dell'apprendimento ed inserimento scolastico, durante i quali entrambi i minori sono stati pur molto volenterosamente seguiti dai quattro (e non solo due) nonni, sia materni che paterni ma pur sempre con tutte le limitazioni culturali che ancora affliggono questi anni difficili di passaggio generazionale;
IN VIA SUBORDINATA
Previo l'esperimento del sopra descritto percorso di mediazione, dal quale esito nulla può essere sin da ora escluso, poiché la persona genitoriale può dirsi tanto più matura ed affidabile nel ruolo genitoriale quanto più essa possa dimostrare di essere incline al miglioramento di sé e al miglioramento delle proprie condizioni di vita e di quelle dei propri figli e del rapporto genitoriale, sia materno che paterno, al miglioramento dell'ambiente in cui i figli stessi possano crescere, con l'abbattimento delle limitazioni imposte dalle rigide frontiere geografico-amministrative (vieppiù di ordine “comunale”, in questo caso che ci occupa), nondimeno dalle rigide concezioni di vita, che confliggono con i desideri e i bisogni dei figli oggi minorenni, individuare quale sia il collocamento più funzionale ed opportuno per i figli minori della coppia genitoriale, cui la signora sin d'ora dichiara di CP_1 volersi adeguare, nell'interesse e per il bene dei figli, purchè da valutarsi attentamente previa eventuale C.T.U., da estendersi all'ambiente (C.T.U. ambientale), onde scovare i possibili quanto denegati elementi e minacce di pericolo per la serena e crescita completa dei figli stessi e del loro essere finalizzati a diventare anch'essi adulti e portatori di istanze promotrici di una crescita, giammai di immobilità e di decrescita culturale e/o, ancor peggio, di aggravamento delle personalissime quanto del tutto rispettabili fragilità e/o difficoltà soggettive, IN OGNI CASO E CONSEGUENTEMENTE Individuare quali siano i rispettivi doveri genitoriali di spostamento e di trasporto dei figli minori, conformandoli con adeguata cura ed attenzione alle rispettive condizioni di vita ed economiche, lavorative e personali dei genitori stessi, i quali in prima persona debbono farsi carico di assolvere i rispettivi ruoli genitoriali e soprattutto di intrattenere un dialogo costruttivo, fra loro stessi genitori;
IN VIA
RICONVENZIONALE Sollecitare una fattiva rimodulazione della regolamentazione dei rispettivi impegni e doveri di visita e/o di presa con sé dei figli, secondo un progetto educativo ben preciso, che tenga conto delle inclinazioni dei figli e dei già intervenuti mutamenti anche delle condizioni di vita e lavorative dei genitori, affinchè se ne possa recepire ovvero in denegata ipotesi di mancata convergenza delle libere volontà, dettare una nuova regolamentazione dei predetti impegni, anche in termini di eventuale concorso alle spese che ciascuno fosse costretto ad anticipare per andare incontro alle mancanze dell'altra parte, regolamentazione che sia suscettibile di una certa flessibilità e che non sia più vincolata ai medesimi orari e scadenze e periodi stabiliti in sede di separazione e rigidamente confermati in sede di divorzio ma che non sono più realisticamente osservabili dalla coppia genitoriale, se non fingendo una realtà che non esiste più. IN VIA EVENTUALE /
RICONVENZIONALE nel caso denegato in cui si rivelasse effettivamente impossibile far raggiungere alla coppia una qualsivoglia convergenza di intenti, modificare l'affidamento da condiviso ad esclusivo stante l'elevato grado di conflittualità e disporre l'affido dei minori alla madre, pur con tutte le conseguenti e più ampie facoltà di visita da parte del padre da regolamentarsi;
IN OGNI CASO Mandare esente la convenuta da qualsivoglia ammonimento e/o penale e/o sanzione e/o risarcimento di qualsivoglia natura, non richieste dal ricorrente, in quanto i minori nei fatti non hanno potuto subìre, neppure potenzialmente, alcun tipo di pregiudizio, in conseguenza del cambio di residenza della madre collocataria e con essa di quella dei figli stessi ed anzi a fortiori proprio perché la convenuta ha agito (sempre) nella massima buona fede, per fini/scopi sempre più convintamente preordinati al bene ed al benessere dei figli stessi e senza alcun intento di comprimere le facoltà di visita del padre e tantomeno quelle dei nonni paterni (sul comportamento dei quali, benchè ritenutamente discutibile, la convenuta si rimette allo stimato parere professionale dell'invocata perizia di un C.T.U., ed ai quali, nondimeno, la convenuta ha pur sempre e regolarmente consentito sia le visite sia i pernottamenti presso gli stessi, oltre a non avere modificato affatto ai figli alcuna abitudine e tantomeno le scuole (secondaria di primo grado e primaria), ove gli stessi figli ad oggi sono iscritti e che stanno frequentando regolarmente. INVIA
RICONVENZIONALE EVENTUALE Nella denegatissima ipotesi di accoglimento delle domande attoree, e comunque anche d'ufficio se ed in quanto ritenuto opportuno, valutare la condotta del signor , che dal 10 marzo 2022 sino al 10 novembre 2023, Parte_1 ovverosia per ben 21 mesi, proprio a partire dal mese in cui la signora ha CP_1 perso il proprio lavoro e durante tutti i mesi a seguire, mentre la signora era CP_1 seriamente impegnata nella ricerca di un nuovo lavoro più confacente alle esigenze famigliari/genitoriali e durante i quali ella ha potuto disporre, quale unico sostentamento, il sussidio della NASpI erogatole dall'INPS e poi le entrate da lavoro dipendente precario (da contratti in prova e/o a tempo determinato per sostituzioni di maternità ecc.), il signor
[...]
ALCUNO SCRUPOLO E SENZA ALCUN REALE NE' GIUSTIFICATO NE' Parte_2
GIUSTIFICABILE MOTIVO, HA INTERROTTO IL PAGAMENTO ALLA SIGNORA CP_1
DELL'ASSEGNO MENSILE DI CONCORSO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI, disposto dal
Tribunale su accordo degli stessi ex coniugi sin dalla sentenza di separazione e poi neppure più rivalutato in sede di divorzio congiunto, arrecando alla signora e ai sui figli un CP_1 pregiudizio tangibile e/o potenziale, in quanto ha di fatto impedito, quantomeno dal 10 marzo
2022 e a tutt'oggi (poiché il debito ancor oggi non è stato onorato se non per la limitata somma di circa duecento euro mensili a partire dal mese di settembre 2024), di godere di quella tranquillità psicologica ed emotiva necessaria alla buona conduzione di un rapporto genitoriale e famigliare e che l'affidamento sulla predetta entrata avrebbe potuto garantire alla signora e ai figli stessi, e che invece nel mentre il signor ha inteso CP_1 Parte_1 volontariamente e deliberatamente minare ed offendere, al fine di perpetrare un non meglio definibile disegno malevolo, ovverosia innegabilmente denotato dalla cosiddetta “malice”
(assimilata al dolo del nostro ordinamento) e sanzionata e ricondotta ai comportamenti di
“punitive damages”, molto diffusi nei paesi di Common law, relativi alla possibile lesione di diritti fondamentali, che la stessa Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n.149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. N.245, suppl. ord. n.5 ha ripreso nell'offrire indicazioni utili per l'interpretazione dell'art.473 bis 39 c.p.c.. Imporre conseguentemente al signor la più adeguata sanzione e/o il più adeguato risarcimento in favore dei Parte_1 figli minori e/od in favore della stessa signora , nelle modalità e/o nella misura CP_1 che sarà ritenuta di giustizia”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/09/2024 rappresentava che questo Tribunale, con Parte_1 sentenza del 15.10.2021, aveva pronunciato sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e e che, tra le statuizioni della Parte_1 CP_1 sentenza vi era l'affido condiviso con collocazione presso la madre dei due figli minori,
ed nonché l'assegnazione alla della casa coniugale, che si Per_1 Persona_3 CP_1 trova nel Comune di Urago d'Oglio. Deduceva il di aver ricevuto, nel luglio del 2024, nella qualità di controinteressato, una Pt_1 comunicazione con la quale veniva informato che la aveva richiesto, ed ottenuto, un CP_1 cambio di residenza dei minori presso il Comune di Concesio, ed in particolare presso l'abitazione del suo nuovo compagno, inserendo anche i minori nello stato di famiglia con quest'ultimo.
Il istava affinché venisse dichiarata l'illegittimità del trasferimento e mutato il Pt_1 collocamento dei minori o, in subordine, venisse disposto il rientro dei minori presso la residenza costituente la casa coniugale sita in Urago d'Oglio.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza delle avversarie domande e CP_1 sollevando molteplici questioni processuali.
Con ordinanza del 4.3.25 venivano rigettate le eccezioni processuali sollevate dalla e CP_1 veniva rimessa la causa al Collegio per la decisione.
Sul trasferimento della e sul contestuale trasferimento della residenza dei minori. CP_1
La questione principale sottesa al presente giudizio è relativa al mutamento di residenza dei minori richiesto dalla la quale si è trasferita presso il comune di Concesio portandosi CP_1 al seguito i figli, senza il preventivo assenso del Pt_1
È sufficiente richiamare l'art. 316 c.c. per affermare che le modalità seguite dalla per CP_1 trasferire la residenza dei minori sono manifestamente illegittime e ostacolano l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del difatti, “i genitori di comune accordo Pt_1 stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”.
In ogni caso, anche volendo prescindere dalle modalità operative con le quali il trasferimento della residenza è stato effettuato, ritiene il Collegio che lo stesso non risponde al primario interesse dei minori, apparendo più finalizzato a consentire alla di proseguire nelle CP_1 proprie nuove scelte di vita, avendo una nuova relazione con soggetto residente in [...]
(tale PI AL) e avendo trovato una nuova occupazione (del tutto analoga a quella precedentemente avuta dalla stessa) proprio nel comune di Concesio.
Ed infatti, la scelta della rende maggiormente difficoltoso sia il rapporto tra i minori e CP_1 il padre sia il rapporto tra i minori e gli ascendenti. Si rammenta, invero, che la gestione di e era già alquanto complessa al momento del divorzio, giacché già all'epoca Per_1 Per_2 le due figure genitoriali abitavano in due distinti Comuni (Urago d'Oglio e Rovato) ed erano soliti richiedere con regolarità aiuto ai nonni paterni (residenti a [...]d'Oglio) e ai nonni materni (residenti a proprio per la gestione pomeridiana dei minori. Inserire in tale CP_1 contesto anche un ulteriore “spostamento”, significa modificare un assetto faticosamente creato, senza che vi sia un effettivo vantaggio per la prole, ma semmai uno svantaggio, giacché si allontanerebbero dai nonni che di costoro si occupano in modo massiccio, proprio per rimediare all'assenza dei genitori dovuta agli impegni lavorativi.
Non può, peraltro, non evidenziarsi come il nuovo contesto abitativo presenti delle criticità non indifferenti, anche in considerazione della presenza di un cane di proprietà del nuovo compagno della che ha morso la piccola , circostanza questa che in aggiunta alle CP_1 Per_2 altre, fa propendere per un giudizio negativo in ordine al nuovo contesto abitativo dei minori e alla rispondenza del trasferimento di residenza in oggetto al primario interesse dei minori.
Del resto, le argomentazioni sopra espresse ricalcano i criteri che la giurisprudenza di merito ha individuato al fine di verificare la conformità del trasferimento di residenza al primario interesse del minore (cfr. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 12 agosto 2014), non sussistendo nel caso de quo nemmeno un indice che consenta di propendere per la rispondenza ai bisogni dei minori del trasferimento a Concesio.
Ed infatti, il trasferimento a Concesio non ha visto migliorare la sua condizione lavorativa, giacché è andata a svolgere lo stesso lavoro che svolgeva a Urago d'Oglio. Neppure si ritiene che la pur legittima esigenza affettiva della possa prevalere sull'esigenza di stabilità e CP_1 serenità dei figli, i quali- si ripete- non avrebbero nessun vantaggio da un trasferimento definitivo a Concesio- specie in considerazione del fatto che la distanza tra Concesio e Urago
d'Oglio consente comunque di mantenere una relazione continuativa con il nuovo partner.
Ne discende che i minori devono far rientro nel comune di Urago d'Oglio, unitamente alla
CP_1
Sul cambio di collocazione dei minori.
Per quanto la condotta della abbia reso maggiormente agevole l'esercizio del diritto CP_1 alla bigenitorialità da parte dei minori e abbia manifestato una non piena comprensione da parte della stessa dei primari bisogni degli stessi, ritiene il Collegio che tali circostanze non siano allo stato sufficienti al fine di mutare la collocazione della prole;
fermo restando che tale decisione ben potrebbe essere successivamente modificata laddove la rifiutasse di fare CP_1 rientro nel comune di Urago d'Oglio.
Sulle restanti domande della CP_1
Le restanti domande della non possono essere accolte, atteso che il procedimento de CP_1 quo era finalizzato all'attuazione del precedente provvedimento pronunziato da questo Tribunale, atteso che la regolamentazione ivi prevista era stata resa maggiormente difficoltosa dalla condotta della madre.
In relazione alle abitudini quotidiane, invece, non è emerso allo stato nessun fatto idoneo a giustificare un mutamento delle precedenti modalità operative.
Neppure appare provata alcuna condotta del idoneo a giustificare l'adozione di Pt_1 provvedimenti sanzionatori nei suoi confronti. Anzi, se vi è una condotta che ha ostacolato il corretto svolgimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale dell'altro genitore è proprio l'arbitrario trasferimento della residenza dei minori da parte della che giustifica CP_1
l'adozione di un ammonimento formale nei di lei confronti.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.: la ricorrente, risultata soccombente su tutte le domande proposte, deve, pertanto, essere condannata a rimborsare a controparte le spese di lite, spese che si liquidano in € 27,00 per anticipazioni ed € 2.905,00 per compensi, oltre accessori di legge (spese generali;
IVA e CPA). Si precisa che sono stati applicati i valori medi indicati dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal
D.M. 147/2022, con esclusione delle fasi istruttoria e decisionale, attesa la modestissima attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dispone il rientro di ed presso l'abitazione familiare sita in Per_1 Persona_3
Urago d'Oglio, con collocazione presso la madre;
2. ammonisce diffidandola dal compiere atti che ostacolino l'esercizio CP_1 della responsabilità genitoriale del Pt_1
3. condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 27,00 per CP_1 anticipazioni ed € 2.905,00 per compensi, oltre accessori di legge (spese generali al 15
%; IVA e CPA)
Così deciso a Brescia nella camera di consiglio del 29.7.25
Il Giudice estensore Costanza Teti
Il Presidente Andrea Tinelli Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio.