Articolo 2 della Legge 17 ottobre 1991, n. 334
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 novembre 1991
Art. 2. 1. In relazione alla celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del teatro regio di Torino recentemente ricostruito, del cinquantesimo anniversario della stagione lirica alle Terme di Caracalla e del bicentenario della fondazione del teatro La Fenice di Venezia, sono assegnati agli Enti autonomi teatro regio di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia contributi straordinari rispettivamente di lire 7 miliardi, di lire 3 miliardi e di lire 3 miliardi per l'anno 1991.
Entrata in vigore il 13 novembre 1991