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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/09/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1283/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. to LUCIANO Parte_1
MARIAGRAZIA, giusta procura in atti
Opponente
E
, in persona del legale rapp. Controparte_1 te p.t. rappresentata e difesa dall' avv. to LANDOLFO CLAUDIA, giusta mandato in atti
Opposto
E
, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv.to CP_2
SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 25.02.2025 il ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 10.01.2025, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
10020249013590253000 con cui l Controparte_1 richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 10.416,68 in forza di
5 cartelle di pagamento, ma limitatamente alla n. 40020220004998809 afferente a contributi previdenziali IVS dell'anno 2015 eccedenti il minimale per l'importo di € 3.961,51.
Rappresentava che l'azione dell'Amministrazione finanziaria era priva di titolo per effetto della sentenza n. 6001/2024 della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Salerno resa in data 20.12.2024 che aveva annullato l'avviso di accertamento n. TF9011302901 a carico della società
[...]
per i redditi relativi all'anno 2015 e anche quelli Parte_2 relativi allo stesso carico degli altri due soci. Evidenziava che l'avviso di addebito trovava il suo presupposto nell'avviso di accertamento il cui annullamento trascinava con sé anche quello dell'atto di accertamento previdenziale. Eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti.
Per i suesposti motivi, il ricorrente in epigrafe indicato, insistendo per la sospensione del provvedimento impugnato, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro chiedendo:” IN VIA PRELIMINARE -
l'impugnata intimazione sia sospesa, considerato che: a) sulla scorta dei fatti
e dei motivi addotti, appare evidente che gli atti impugnati vadano annullati;
previa fissazione, ex art. 415 2° comma, con proprio decreto in calce al presente ricorso, dell'udienza di comparizione delle parti e discussione dalla causa, invitando le parti a comparire personalmente, con decreto che disponga appunto l'immediata sospensione del provvedimento suindicato;
NEL MERITO - accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare che il debito non sussiste per l'insussistenza di imponibile contributivo per
l'anno 2015; - il diritto a riscuotere i contributi eccedenti il minimale e segnatamente quelli di cui all'avviso di addebito n. 40020220004998809 è in ogni caso prescritto ex art. 3, comma 9, legge 8/08/1995 n. 335; - condannare in solido la resistente Controparte_3
CP_ e l al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, ivi compreso il C.U., il rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge e gli accessori. ”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l deducendo il CP_4 suo difetto di legittimazione passiva, la corretta notifica degli atti e la conseguente interruzione della prescrizione. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_ Si costituiva altresì l chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere atteso lo sgravio dell'avviso di addebito n.
20020220004998809000 sotteso all'intimazione di pagamento in seguito alla comunicazione da parte di della già citata sentenza ad essa CP_4 sfavorevole.
Nelle note di trattazione scritta, parte attrice aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere, chiedendo la condanna di parte opposta alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 19.09.2025, il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili. Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'intervenuto CP_ sgravio dell'avviso di addebito impugnato da parte dell' consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni
(Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92
c.p.c. possano esserci delle ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
In applicazione di tali principi, rileva evidenziare che nella fattispecie che ci occupa non sussistono le ragioni che possono condurre ad una compensazione totale o parziale delle spese processuali. CP_ Ed invero lo sgravio degli avvisi di addebito disposto dall' in data
30.07.2025 è intervenuto solamente dopo il deposito e la notifica dell'atto introduttivo del giudizio sebbene in seguito alla comunicazione da parte di di sentenza ad essa sfavorevole. CP_4
Vero è che è stato l convenuto a provvedere allo sgravio, tuttavia lo CP_5
CP_ stesso non avrebbe potuto provvedere prima all'adempimento non essendo a conoscenza dell'intervenuto contenzioso dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di Salerno e del conseguente annullamento dell'avviso di accertamento sotteso all'atto oggi impugnato, del quale peraltro l
[...]
non ha fatto alcuna menzione nel suo atto Controparte_1 costitutivo. La comunicazione di siffatto annullamento è avvenuta solo in data
29.07.2025, come risulta dalla pec depositata dall . CP_2 Parte attrice è stata dunque costretta ad adire le vie legali a causa del comportamento dell' che non si è attivata Controparte_1 in tempo utile per comunicare all'Istituto previdenziale l'annullamento dell'accertamento ed evitare alla controparte di far valere in giudizio i suoi diritti con il versamento dei conseguenti oneri processuali.
Pertanto, le spese sono a carico dell' e Controparte_1 liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, applicando i minimi stante la semplicità della questione dibattuta, mentre CP_ sono compensate le spese tra parte ricorrente ed .
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l , in persona del legale rapp,. Controparte_1 te pt al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano in euro 852,00, con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, da attribuirsi al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
CP_
3. Compensa le spese processuali tra la parte ricorrente e l' .
Salerno, 19.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino