Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 09/05/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n° 113/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza ex art. 429 c.p.c., nella causa di previdenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
, elettivamente domiciliato in Miglianico (Ch) – Via Borgo San Rocco Parte_1
n. 10, presso lo studio dell'avv. Sonia Scioli, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
e
in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina Grappone e Roberta Del Sordo, come da procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Chieti presso la propria sede;
- resistente - avente ad oggetto: riconoscimento di pensione di reversibilità in favore di figlio inabile.
Svolgimento del processo
Con atto depositato il 29.02.2024 il ricorrente, figlio superstite di , deceduto in Persona_1
Chieti il 09.06.2023, premesso di essere attualmente disoccupato e privo di reddito, essendo affetto da “esiti di frattura sn trattata con osteosintesi – grave coxartrosi bilaterale in poliartrosi e osteoporosi con discopatia L5-S1 – siti di trombosi poplitea sin con ulcere – oligoentesoartrite – diabete mellito tipo II- IRC – Ipertensione arteriosa” ed altre infermità, assumendo di aver diritto alla pensione ai superstiti in quanto vivente a carico del titolare dell'assegno ed inabile alla data del decesso del proprio dante causa, espletata negativamente la procedura amministrativa, ha citato in
reversibilità a far data dalla domanda (12.07.2023).
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso per l'insussistenza dei CP_1 requisiti della vivenza a carico e dell'inabilità al lavoro al momento della morte del titolare della pensione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo chele attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.
Va premesso che l'art. 22 della Legge 21.7.1965 n. 903, che ha sostituito l'art. 13 della Legge
4.4.1952 n. 218, prevede che, nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro a carico del genitore al momento del decesso spetti una pensione nella misura percentuale prestabilita dalla legge e che si considerano a carico del pensionato o dell'assicurato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Per avere diritto alla pensione di reversibilità occorrono, dunque, due requisiti: quello sanitario dell'inabilità al lavoro e quello della vivenza a carico del titolare della pensione di cui si chiede la reversibilità, requisiti che devono essere presenti al momento del decesso di quest'ultimo.
Ciò chiarito, quanto al requisito della vivenza a carico del titolare della pensione, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare in più occasioni che “il presupposto di fatto della vivenza a carico del titolare della pensione - previsto dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965 per il riconoscimento del diritto del superstite alla pensione di reversibilità - non implica necessariamente che il mantenimento di quest'ultimo sia stato esclusivamente a carico del titolare medesimo, essendo sufficiente che il secondo abbia integrato il reddito del primo perché inidoneo a garantire il suo sostentamento ovvero che sia stato concorrente in misura rilevante, decisiva e comunque prevalente” (Cass. Sez. Lav. 14.2.2013 n. 3678, 1.6.2005 n. 11689, 21.5.1994 n. 5008).
Orbene la parte ricorrente non ha fornito compiuta prova circa il fatto che, al momento del decesso, il genitore provvedesse al suo sostentamento in maniera continuativa.
Infatti non viene documentato che nel giugno 2023 il padre provvedesse al mantenimento preponderante del figlio. In atti non vi sono dichiarazioni dei redditi del padre riferite a varie annualità, nelle quali il ricorrente risulti fiscalmente a carico del padre e risulta allegato al ricorso un documento denominato “Dichiarazione redditi 2023” soggettivamente riferibile al ricorrente, da cui però non risulta il reddito (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
Alcun valore probatorio può poi essere riconosciuto alla “Dichiarazione Sostitutiva ATTO DI
NOTORIETA' attestante la convivenza con il padre alla data del decesso di quest'ultimo con allegata Visura Catastale” (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), nella quale peraltro egli ha dichiarato di avere uno stato di famiglia separato da quello del padre.
L'assenza del requisito amministrativo preclude dunque l'esame di quello cd. sanitario, per cui è stato ritenuto superfluo l'espletamento della richiesta CTU medico-legale.
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ma non ricorrendo nella fattispecie i presupposti della manifesta infondatezza e della temerarietà della pretesa della parte ricorrente, non può pronunciarsi
- ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - la condanna alle spese processuali nei confronti della parte soccombente, dovendosi le stesse compensare integralmente tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Lanciano, il 09.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
-dott.ssa Cristina Di Stefano-