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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 8037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8037 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 9753/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Ferraro Damiano, domiciliata presso la Cancelleria di Parte 1 questo Tribunale
E
Controparte_1 in persona del Ministro in carica - contumace
FATTO E DIRITTO
ha depositato (in data 16.3.2025) ricorso (iscritto a ruolo in data 1. Parte 1
17.3.2025), poi notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni: 66accertare il diritto della ricorrente di ottenere per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023 la carta docente, per l'importo complessivo di euro 1.500,00 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge..." CP 1Nel corso del procedimento, dichiarata la contumacia del convenuto, acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentito il difensore comparso, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza. 2. Parte 1 chiede dunque l'attribuzione della carta elettronica in relazione agli incarichi di docenza a tempo determinato e chiede altresì la condanna del [...] al riconoscimento della carta stessa.Controparte_1
3. L'art. 1, I. n. 107/2015, stabilisce:
"121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile." 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il [...] Controparte_3 e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.".
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del [...] sentite le organizzazioni sindacali rappresentative diControparte_3 categoria.".
Tale normativa prevede dunque l'attribuzione della “carta elettronica" esclusivamente per i docenti di ruolo.
4. La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.10.2023, n. 29961, pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in tema di assegnazione ai docenti precari della "carta elettronica", ha affermato il seguente principio di diritto: "1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico". Alla luce di tali principi i docenti precari (che non abbiano tempestivamente ottenuto la carta elettronica) hanno diritto a conseguire la "carta docente" in relazione agli incarichi di supplenza svolti continuativamente per l'intero anno scolastico
(da data antecedente al 31 dicembre, come altresì precisato nella parte motiva della citata sentenza), purché risultino attualmente inseriti nel sistema scolastico di docenza ("perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo", come si legge nella sentenza stessa).
5. La ricorrente avanza la domanda in esame con riguardo ai seguenti periodi di servizio prestati quale docente precaria (risultanti dai contratti allegati): dal 21.9.2020 al 30.06.2021, dal 6.9.2021 al 30.06.2022 e dal 2.9.2022 al 31.08.2023
La ricorrente ha svolto tali incarichi per ciascun anno scolastico di riferimento continuativamente da data antecedente al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno di ciascun anno scolastico); la medesima risulta altresì attualmente interna al sistema scolastico (sulla base del contratto a tempo indeterminato presso l'istituto Comprensivo “Via F. Laparelli 60” di Roma, depositato). Alla luce dei citati principi di legittimità, Parte 1 ha diritto a ricevere la carta elettronica in relazione agli incarichi di supplenza in oggetto e, conseguentemente, il Controparte_1 va condannato ad attribuire la carta stessa come richiesto nel ricorso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 1,100,01 ad € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo), da distrarsi ex art 93 c.p.c..
PQM
Dichiara il diritto di Parte 1 a ricevere la carta elettronica per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e condanna il Controparte_1 ad attribuirle la carta stessa per tali anni scolastici. Condanna il Controparte_1 al pagamento delle spese processuali della ricorrente, liquidate in € 1030,00, oltre al rimborso del contributo unificato, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 8.7.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'addetta all'UPP, dott.ssa
AR SI IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 9753/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Ferraro Damiano, domiciliata presso la Cancelleria di Parte 1 questo Tribunale
E
Controparte_1 in persona del Ministro in carica - contumace
FATTO E DIRITTO
ha depositato (in data 16.3.2025) ricorso (iscritto a ruolo in data 1. Parte 1
17.3.2025), poi notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni: 66accertare il diritto della ricorrente di ottenere per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023 la carta docente, per l'importo complessivo di euro 1.500,00 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge..." CP 1Nel corso del procedimento, dichiarata la contumacia del convenuto, acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentito il difensore comparso, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza. 2. Parte 1 chiede dunque l'attribuzione della carta elettronica in relazione agli incarichi di docenza a tempo determinato e chiede altresì la condanna del [...] al riconoscimento della carta stessa.Controparte_1
3. L'art. 1, I. n. 107/2015, stabilisce:
"121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile." 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il [...] Controparte_3 e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.".
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del [...] sentite le organizzazioni sindacali rappresentative diControparte_3 categoria.".
Tale normativa prevede dunque l'attribuzione della “carta elettronica" esclusivamente per i docenti di ruolo.
4. La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.10.2023, n. 29961, pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in tema di assegnazione ai docenti precari della "carta elettronica", ha affermato il seguente principio di diritto: "1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico". Alla luce di tali principi i docenti precari (che non abbiano tempestivamente ottenuto la carta elettronica) hanno diritto a conseguire la "carta docente" in relazione agli incarichi di supplenza svolti continuativamente per l'intero anno scolastico
(da data antecedente al 31 dicembre, come altresì precisato nella parte motiva della citata sentenza), purché risultino attualmente inseriti nel sistema scolastico di docenza ("perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo", come si legge nella sentenza stessa).
5. La ricorrente avanza la domanda in esame con riguardo ai seguenti periodi di servizio prestati quale docente precaria (risultanti dai contratti allegati): dal 21.9.2020 al 30.06.2021, dal 6.9.2021 al 30.06.2022 e dal 2.9.2022 al 31.08.2023
La ricorrente ha svolto tali incarichi per ciascun anno scolastico di riferimento continuativamente da data antecedente al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno di ciascun anno scolastico); la medesima risulta altresì attualmente interna al sistema scolastico (sulla base del contratto a tempo indeterminato presso l'istituto Comprensivo “Via F. Laparelli 60” di Roma, depositato). Alla luce dei citati principi di legittimità, Parte 1 ha diritto a ricevere la carta elettronica in relazione agli incarichi di supplenza in oggetto e, conseguentemente, il Controparte_1 va condannato ad attribuire la carta stessa come richiesto nel ricorso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 1,100,01 ad € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo), da distrarsi ex art 93 c.p.c..
PQM
Dichiara il diritto di Parte 1 a ricevere la carta elettronica per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e condanna il Controparte_1 ad attribuirle la carta stessa per tali anni scolastici. Condanna il Controparte_1 al pagamento delle spese processuali della ricorrente, liquidate in € 1030,00, oltre al rimborso del contributo unificato, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 8.7.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'addetta all'UPP, dott.ssa
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