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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/10/2024, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 14/10/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 722 /2022 R.G. promossa
DA
, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. FRANCHI ALBERTO
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Via Alessandro CP_1 P.IVA_2
Volta n. 100, CA d'DO , presso lo studio dell'avv. ORIGLIO
FRANCESCO che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_3 pro-tempore, con sede in Trento, via del Brennero n. 140 - indirizzo p.e.c.
. Email_1
CONVENUTO avente per OGGETTO: solo danni a cose
Sono comparsi: l'avv. Andrea Freni, in sostituzione dell'avv. Franchi per l'appellante e l'avv. Balletta, in sostituzione dell'avv. Origlio per , i CP_1 quali precisano le conclusioni come da atti e verbali di causa e chiedono la definizione del giudizio.
L'avv. Freni deposita sentenza di questo Tribunale nel procedimento n.
725/2022 R.G.
L'avv. Balletta si riporta alle note conclusive depositate in atti IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
ha proposto appello alla sentenza del Giudice di Pace di
[...]
Naso, n. 131/2021 r. S. con cui lo stesso si è dichiarato incompetente rispetto alla domanda svolta da nei confronti di , assegnando termine CP_1 Pt_1 per la riassunzione innanzi al Giudice di Pace di Patti.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'eccezione di incompetenza CP_1
e comunque la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 339 e 113 cpc.
L'appello è ammissibile.
Ai sensi degli artt. 113 e 339 cpc sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità; si considerano pronunciate secondo equità le sentenze nelle cause il cui valore non ecceda € 1.100,00. In quest'ultimo caso le sentenze possono essere appellate solo per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.
Nel caso in esame l'appellante ha impugnato la sentenza in questione per motivi di competenza, per i quali l'appello è l'unico strumento utilizzabile ai sensi dell'art. 46 cpc (cfr. Cass. Civ. 22186/2020).
L'appello è fondato e va accolto.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva avanti il CP_1
Giudice di Pace di Naso (d'ora innanzi “ ” per Controparte_3 Pt_1 brevità) e la signora per sentire: “1) Ritenere e dichiarare che CP_4
l'odierna attrice ha diritto al pagamento a titolo di spese di noleggio della complessiva somma pari ad Euro 725,90 e/o della somma ritenuta equa dal
Giudice di Pace adito anche a titolo di danno da fermo tecnico. 2) Pronunciare, quindi, sentenza che condanni i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società nella qualità di Parte_2 cessionaria del credito, della somma di Euro 725,90 a titolo di spese di noleggio, per le causali di cui in narrativa, o altra maggiore o minore somma ritenuta equa dal Giudice di Pace adito, anche a titolo di danno da fermo tecnico, oltre interessi fino al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese relative alla fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita;
4)
Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio;
5) Emettere ogni conseguente e necessaria statuizione. 6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio così introdotto per resistere alle domande ex adverso avanzate eccependo Pt_1 in via preliminare l'incompetenza dell'adito Giudice e comunque per chiederne il rigetto in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il giudice di pace adito si è dichiarato incompetente in favore del giudice di
Pace di Patti sulla base del contratto di cessione stipulato tra
[...]
(assicurato ) e (con cui il primo ha ceduto Parte_3 Pt_1 CP_1 alla seconda il credito relativo alle spese di noleggio sostenute a seguito dell'incidente causato da , assicurato con Parte_4 Controparte_5 che, all'art. 8 prevede la competenza esclusiva del Foro di Patti per qualunque controversia.
Tale clausola non può trovare applicazione nei confronti di terzi che non hanno partecipato alla stipula del contratto e, nella specie, nei confronti di
, per la quale operano i criteri generali stabiliti dal codice civile. Pt_1
Va rilevato, tuttavia, che non può trovare applicazione il forum destinatae solutionis invocato da , atteso che il foro del domicilio del creditore CP_1 si applica solo quando la somma di denaro è determinata o determinabile secondo semplici operazioni matematiche e non, come nella fattispecie, quando la somma deve essere liquidata dal Giudice e la sua determinazione richiede indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo matematico: in questo caso l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (Cass. Civ. 9632/2018).
Ne discende che nel caso di specie il foro competente è quello previsto dall'art. 19 cpc con la conseguenza che la sentenza impugnata va riformata e indicato, quale foro competente innanzi al quale riassumere la causa, il
Giudice di Pace di Milano, avendo la la propria sede legale nel Pt_1 circondario del predetto Ufficio Giudiziario.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55/14 e ss.mm. e ii. secondo il valore minimo in considerazione della pronuncia in rito, del tenore delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 131/2021 R.S. del Giudice di Pace di Naso, dichiara, in relazione alla domanda attorea, la competenza del Giudice di Pace di Milano;
condanna la alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_2
, che si liquidano in € 180,00 per compensi del primo grado di Pt_1 giudizio, € 232,00 per compensi del presente giudizio di appello, € 91,50 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
assegna alle parti termine di tre mesi per riassumere la causa innanzi al
Giudice di Pace di Milano.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 14/10/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 722 /2022 R.G. promossa
DA
, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. FRANCHI ALBERTO
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Via Alessandro CP_1 P.IVA_2
Volta n. 100, CA d'DO , presso lo studio dell'avv. ORIGLIO
FRANCESCO che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_3 pro-tempore, con sede in Trento, via del Brennero n. 140 - indirizzo p.e.c.
. Email_1
CONVENUTO avente per OGGETTO: solo danni a cose
Sono comparsi: l'avv. Andrea Freni, in sostituzione dell'avv. Franchi per l'appellante e l'avv. Balletta, in sostituzione dell'avv. Origlio per , i CP_1 quali precisano le conclusioni come da atti e verbali di causa e chiedono la definizione del giudizio.
L'avv. Freni deposita sentenza di questo Tribunale nel procedimento n.
725/2022 R.G.
L'avv. Balletta si riporta alle note conclusive depositate in atti IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
ha proposto appello alla sentenza del Giudice di Pace di
[...]
Naso, n. 131/2021 r. S. con cui lo stesso si è dichiarato incompetente rispetto alla domanda svolta da nei confronti di , assegnando termine CP_1 Pt_1 per la riassunzione innanzi al Giudice di Pace di Patti.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'eccezione di incompetenza CP_1
e comunque la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 339 e 113 cpc.
L'appello è ammissibile.
Ai sensi degli artt. 113 e 339 cpc sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità; si considerano pronunciate secondo equità le sentenze nelle cause il cui valore non ecceda € 1.100,00. In quest'ultimo caso le sentenze possono essere appellate solo per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.
Nel caso in esame l'appellante ha impugnato la sentenza in questione per motivi di competenza, per i quali l'appello è l'unico strumento utilizzabile ai sensi dell'art. 46 cpc (cfr. Cass. Civ. 22186/2020).
L'appello è fondato e va accolto.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva avanti il CP_1
Giudice di Pace di Naso (d'ora innanzi “ ” per Controparte_3 Pt_1 brevità) e la signora per sentire: “1) Ritenere e dichiarare che CP_4
l'odierna attrice ha diritto al pagamento a titolo di spese di noleggio della complessiva somma pari ad Euro 725,90 e/o della somma ritenuta equa dal
Giudice di Pace adito anche a titolo di danno da fermo tecnico. 2) Pronunciare, quindi, sentenza che condanni i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della società nella qualità di Parte_2 cessionaria del credito, della somma di Euro 725,90 a titolo di spese di noleggio, per le causali di cui in narrativa, o altra maggiore o minore somma ritenuta equa dal Giudice di Pace adito, anche a titolo di danno da fermo tecnico, oltre interessi fino al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese relative alla fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita;
4)
Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio;
5) Emettere ogni conseguente e necessaria statuizione. 6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio così introdotto per resistere alle domande ex adverso avanzate eccependo Pt_1 in via preliminare l'incompetenza dell'adito Giudice e comunque per chiederne il rigetto in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il giudice di pace adito si è dichiarato incompetente in favore del giudice di
Pace di Patti sulla base del contratto di cessione stipulato tra
[...]
(assicurato ) e (con cui il primo ha ceduto Parte_3 Pt_1 CP_1 alla seconda il credito relativo alle spese di noleggio sostenute a seguito dell'incidente causato da , assicurato con Parte_4 Controparte_5 che, all'art. 8 prevede la competenza esclusiva del Foro di Patti per qualunque controversia.
Tale clausola non può trovare applicazione nei confronti di terzi che non hanno partecipato alla stipula del contratto e, nella specie, nei confronti di
, per la quale operano i criteri generali stabiliti dal codice civile. Pt_1
Va rilevato, tuttavia, che non può trovare applicazione il forum destinatae solutionis invocato da , atteso che il foro del domicilio del creditore CP_1 si applica solo quando la somma di denaro è determinata o determinabile secondo semplici operazioni matematiche e non, come nella fattispecie, quando la somma deve essere liquidata dal Giudice e la sua determinazione richiede indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo matematico: in questo caso l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (Cass. Civ. 9632/2018).
Ne discende che nel caso di specie il foro competente è quello previsto dall'art. 19 cpc con la conseguenza che la sentenza impugnata va riformata e indicato, quale foro competente innanzi al quale riassumere la causa, il
Giudice di Pace di Milano, avendo la la propria sede legale nel Pt_1 circondario del predetto Ufficio Giudiziario.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55/14 e ss.mm. e ii. secondo il valore minimo in considerazione della pronuncia in rito, del tenore delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 131/2021 R.S. del Giudice di Pace di Naso, dichiara, in relazione alla domanda attorea, la competenza del Giudice di Pace di Milano;
condanna la alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_2
, che si liquidano in € 180,00 per compensi del primo grado di Pt_1 giudizio, € 232,00 per compensi del presente giudizio di appello, € 91,50 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
assegna alle parti termine di tre mesi per riassumere la causa innanzi al
Giudice di Pace di Milano.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella