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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/12/2024 da
1) con l'Avv. ZARO ALBERTO, presso il quale ha eletto domicilio Parte_1 telematico
E
2) con l'Avv. ZARO ALBERTO , presso il quale ha eletto Parte_2 domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Muggia il 5.12.1998;
(anno 1998, atto n. 76, parte II, serie A)
Dalla loro unione è nata a [...], il [...], la figlia maggiorenne e non Persona_1 autosufficiente.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati di letto e di mensa;
2) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, e pertanto nulla richiedono l'un l'altro a titolo di contributo per il proprio mantenimento;
3) l'abitazione coniugale, sita in Trieste, via Rossetti n. 34, verrà posta in vendita, ed i ricorrenti provvederanno quindi a reperire ciascuno altra sistemazione abitativa;
4) i ricorrenti si impegnano a versare alla loro figlia maggiorenne ma non Persona_1 ancora economicamente autosufficiente, ed attualmente studentessa universitaria fuori sede, a titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di €. 300,00 ciascuno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e ciò entro il giorno 10 di ogni mese, mediante accredito sul c/c FINECO BANK [...] intestato alla stessa;
5) i coniugi contribuiranno in ragione del 40% a carico della signora e del 60% del Pt_1 signor alle spese straordinarie della figlia, così come individuate dal relativo Per_1
Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Trieste, nonché espressamente alle sue spese abitative e di iscrizione universitaria;
6) i ricorrenti dichiarano di avere già risolto separatamente ogni ulteriore questione di carattere patrimoniale, e di non avere pertanto più nulla da pretendere o richiedere l'uno all'altro a qualsivoglia titolo.
7) resi edotti della intervenuta modifica di cui all'art. 12 del D.L. 132/2014, i ricorrenti concordemente optano per il rito processuale originariamente vigente, da ritenersi alternativo e valido in caso di accordo fra i coniugi.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 09/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli