Sentenza 22 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2003, n. 11397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11397 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2003 |
Testo completo
1 1 39 7 /03 Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. 1847/01 Ettore Mercurio Presidente -Cron.25270 Bruno Battimiello Rel. - Consigliere -Rep. Florindo Minichiello -Ud.
7.2.2003 Stefanomaria Evangelista "1 Oggetto: " GA Coletti Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN LI, difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Pietro Messina del Foro di Civitavec- chia, con domicilio eletto in Roma, via Muggia 33 presso l'avv. Pietro Gigante ricorrente contro828 FERROVIE DELLO STATO S.p.A. intimata _ per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Civita- vecchia n° 16/2000 in data 17 dicembre 1999/8 gennaio 2000 (R.G. 528/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2003 dal cons. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. вые 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Civitavecchia, accogliendo l'appello della Ferrovie dello Stato s.p.a., ha respinto la domanda proposta dall'attuale ricorrente suo dipendente cessato dal servizio prima del 31.12.1995 per ottenere, ai sensi dell'art.2120 cod.civ., l'accertamento del diritto al computo, nella base di calcolo della indennità di buonuscita, di alcuni emolumenti che concorrevano a formare, in modo fisso e continuativo, la sua normale retribuzione. Ha osservato il Tribunale che, per i dipendenti collocati a riposo fino al 31.12.1995, il sistema di calcolo della indennità suddetta è regolamentato dall'art. 14 della legge n.829/73 con una disciplina speciale - consistente nel commisurare la buonuscita a una quota dell'80% dell'ultimo stipendio, moltiplicata per il numero di anni di servizio alla quale non è sovrapponibile quella, fondata sul criterio dell'onnicomprensività, prevista in via generale dall'art.2120 cod.civ. per i lavoratori del settore privato. La riferita interpretazione è, secondo il giudice a quo, la sola coerente con il sistema di regolazione del rapporto di lavoro del personale ferroviario, fre considerando che, per l'inclusione della tredicesima mensilità e della indennità integrativa speciale nella ripetuta base di calcolo, non si è fatto riferimento all'art.2120 cod. civ., ma si ני sono resi necessari specifici interventi legislativi (leggi n.75 del 1980 e 87 del 1994), laddove, nella stessa contrattazione collettiva, le competenze accessorie o meglio gli "elementi aggiuntivi della retribuzione" - sono considerati in modo del tutto distinto dallo stipendio in senso proprio, con la sola eccezione della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale. Neppure possono porsi, rispetto a una interpretazione siffatta, eventuali dubbi di legittimità costituzionale, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, atteso che il criterio adottato dalla legge n.829/73 solo in apparenza conduce ad una risultato deteriore per il lavoratore, mentre invece proprio il cumulo e la 3 ........ commistione dei due sistemi porterebbero ad attribuire ai ferrovieri un vantaggio economico difficilmente giustificabile. Per la cassazione di questa sentenza il lavoratore ha proposto ricorso, fondato su tre motivi. Le Ferrovie dello Stato non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.2120 e 2121 c.c. e vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente deduce che il principio della onnicomprensività della base di calcolo delle indennità di fine rapporto è stato affermato da ripetute sentenze della Corte Costituzionale (in particolare, la sent. n.243/93) e che le leggi n.75/80 e n.87/84, che hanno allargato la base di calcolo della indennità di buonuscita, sono effetto della sollecitazione del giudice delle leggi ad uniformare in tal senso i vari trattamenti. Rileva poi che l'intangibilità di tale principio - il quale comporta l'applicabilità anche al rapporto dei ferrovieri degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. non potrebbe essere posta in dubbio da eventuali contrarie previsioni dei CCNL succedutisi nel tempo, sia prima che dopo la novella introdotta con la legge n.297/82, aggiungendo, peraltro, che nella contrattazione collettiva dei ferrovieri, anche successiva a detta legge, non è dato rinvenire alcuna pattuizione derogatrice. Con il secondo motivo, denunciando violazione, per erronea interpretazione, dell'art.14 della legge n. 829 del 1973 e vizio di motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), il ricorrente lamenta che, essendo al momento del collocamento a riposo un lavoratore privato, non siano stati applicati al trattamento di fine rapporto i principi generali di determinazione della base di calcolo propri della normativa privatistica. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art.14 1. n.829 del 1973, nonché delle leggi n.210 del 1985, n.537 del 1993 e n.204 del 1995, le 4 quali fanno sì che, nell'ambito della stessa azienda, vi siano trattamenti altamente differenziati e perciò palesemente discriminatori a seconda del momento di collocamento a riposo, in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità ed equità di cui agli artt.3, 36 e 38 Cost.. I tre motivi che, presentando evidenti profili di connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento. La Corte si è già pronunciata in controversie che presentavano l'identica problematica con le sentenze 27 ottobre 2000 n.14223 ed 11 febbraio 2002 n.1936, dalla seconda delle quali è stato tratto il seguente principio di diritto:"Con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro la data del 31 dicembre 1995, per i quali, a norma degli art. 21 legge n. 210 del 1985 e 13 legge n. 204 del 1995, trova ancora applicazione la disciplina dettata dall'art. 14 legge n. 829 del 1973, l'indennità di buonuscita va commisurata all'ultimo stipendio in base al quale siano stati versati i contributi previdenziali, dovendosi escludere dal relativo calcolo i compensi che, pure erogati in modo continuativo, non rientrino in tale nozione di stipendio, e non potendosi ritenere, al riguardo, che la base di calcolo dell'indennità risulti ampliata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'esclusione dal calcolo dell'indennità integrativa speciale) e del susseguente intervento del legislatore (legge n. 87 del 1994), posto che la necessità di un tale intervento (analogo a quello concernente l'inclusione della tredicesima mensilità) esclude la vigenza di un principio di onnicomprensività o l'introduzione di un analogo principio da parte della stessa Corte costituzionale;
né, d'altra parte, una eventuale disparità di trattamento rispetto ai dipendenti cessati dal servizio successivamente alla suddetta data del 31 dicembre 1995 5 susciterebbe dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Costituzione, in quanto la diversità temporale, diversificando le situazioni, ne impedirebbe il raffronto". A ciò deve aggiungersi (vedi, in motivazione, la già citata sentenza n.14223/00) che le diverse modalità di calcolo della indennità di buonuscita rispetto a quelle del trattamento di fine rapporto non suscitano dubbi di legittimità costituzionale della relativa disciplina neppure in relazione agli artt. 36 e 38 Costituzione;
ove si consideri, per un verso, che la ripetuta indennità, pur se calcolata su una base più ridotta, quanto a voci incluse, è, tuttavia, commisurata all'ultima, di norma più elevata, retribuzione (onde dovrebbe dimostrarsi circostanza dal ricorrente neppure allegata – che, ciò nonostante, essa risulta di ammontare inferiore a quello che si avrebbe applicando i criteri propri del t.f.r.) e, sotto altro profilo, che, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.243 del 1993, quel che rileva ai fini dei principi costituzionali suindicati è il risultato complessivo dei vari meccanismi, nel senso della garanzia di un adeguato bilanciamento tra le limitazioni e i vantaggi previsti da un determinato metodo di calcolo, così da attribuire posizioni sufficientemente perequate a categorie omologhe di soggetti, pur senza dover necessariamente pervenire a trattamenti identici. Per In coerenza con i principi suesposti questa Corte ha inoltre affermato la non computabilità del c.d. premio di esercizio nella indennità di buonuscita dovuta al personale ferroviario collocato a riposo fino al 31 dicembre 1995 (vedi Cass. 10 maggio 2002 n.6738 e successive conformi); rilevando (anche) a tale proposito che, fino alla data suddetta, ogni questione in merito al computo della buonuscita è legislativamente risolta nel senso della esclusione, dalla sua base di calcolo, di ogni emolumento diverso da quelli indicati nel citato art. 14 della legge n. 829 del 1973 e nelle successive modifiche (art. 8 della legge 20 marzo 1980 n. 75 e art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, che hanno aggiunto alla base 6 di calcolo della buonuscita, rispettivamente, la tredicesima mensilità e la percentuale del 60% dell'indennità integrativa speciale), sicché, fino alla medesima data, la contrattazione collettiva poteva disporre soltanto in conformità alla previsione di legge, e non gà stabilire una disciplina autonoma e diversa, a pena di nullità delle relative clausole. Ne discende che il ricorso del lavoratore deve essere rigettato, non avendo il Collegio ragione di discostarsi dalle menzionate pronunce, la cui motivazione fa propria, anche considerando l'assenza di rilievi o argomenti difensivi del ricorrente che dalle stesse non siano stati già confutati. Nulla per le spese, non essendosi la società costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso, in Roma, il 7 febbraio 2003 вите ми ний Il Presidente Il Consigliere estensore Betrach же ERE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2.2 LUG. 2003 A M E IL CANCELLIERE hill 7