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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 18/11/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1112 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025 e vertente tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Parte_4
IA NC, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. DONATI LORENZA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 22.10.2025,
l' Avv. IA NC per , Parte_1 Pt_2
e , conclude come segue:
[...] Parte_3 Parte_4
“(…) voglia l'On. Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE:
Accertata e dichiarata la responsabilità della controparte Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione al
[...] decesso del Sig. condannare il ridetto in Persona_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non
1 patrimoniali subiti dagli attori ricorrenti Parte_1 Parte_3 Pt_2
e nelle rispettive qualità, così come descritti al punto “2.A”
[...] Parte_4 del ricorso introduttivo ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia, o che verrà determinata in via equitativa, con liquidazione del danno all'attualità, risarcimento del danno da lucro cessante dovuto alla mancata disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento, interessi dalla pubblicazione della sentenza, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ponendo le spese di CTU definitivamente ed integralmente a carico di parte convenuta e con rimborso alle parti attrici di quelle anticipate. Accertata e dichiarata la responsabilità della controparte in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in relazione al decesso del Sig. condannare Persona_1 il ridetto in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori ricorrenti
nelle rispettive qualità, così come Parte_1 Parte_3 Parte_2 descritti al punto “2.B” del ricorso introduttivo ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia, o che verrà determinata in via equitativa, con liquidazione del danno all'attualità, risarcimento del danno da lucro cessante dovuto alla mancata disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento, interessi dalla pubblicazione della sentenza, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ponendo le spese di CTU definitivamente ed integralmente
a carico di parte convenuta e con rimborso alle parti attrici di quelle anticipate. IN VIA
SUBORDINATA Accertata e dichiarata la responsabilità della controparte
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 relazione al decesso del Sig. condannare il ridetto Persona_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i
[...] danni non patrimoniali di qualsiasi specie e tipo subiti dagli attori ricorrenti - nelle rispettive qualità già comprovate nel ricorso introduttivo Parte_1 [...]
e - e nella misura che verrà ritenuta di Pt_3 Parte_2 Parte_4 giustizia, o che verrà determinata in via equitativa con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ponendo le spese di
CTU definitivamente ed integralmente a carico di parte convenuta e con rimborso alle parti attrici di quelle anticipate (…)”;
2 l'Avv. DONATI LORENZA per Controparte_1 conclude come segue: “(…) in tesi di merito, respingere la domanda dei ricorrenti per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e di onorari (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato,
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 esponevano che, in data 02.09.2021, – il quale, all'epoca dei fatti, aveva Persona_1 un'età di 55 anni, era obeso (h.161 Kg 112) ed iperteso, in trattamento farmacologico -, si era ricoverato presso il in quanto affetto da Controparte_1 gonartrosi destra avanzata, al fine di sottoporsi ad un intervento chirurgico di protesizzazione mono-compartimentale del ginocchio;
che l'intervento in questione, condotto in anestesia tronculare, era stato eseguito in data 03.09.2021; che, durante il decorso post-operatorio, nella mattina del 04.09.2021, vi era stata la manifestazione di valori di saturazione non fisiologici (sat. 94%), che si erano mantenuti bassi durante tutta la giornata ed erano scesi ancora alla sera dello stesso giorno (93%); che, alle ore
10,45 circa della mattina del ridetto 4 settembre 2021, la sorella aveva Parte_4 chiamato al cellulare , per sincerarsi del suo stato di salute;
che, alla Persona_1 predetta telefonata, aveva partecipato anche , il quale aveva Testimone_1 riscontrato che il cognato appena operato biascicava, non riuscendo a parlare fluentemente al telefono mentre si intratteneva con lui;
che, inoltre, a dire di essa parte ricorrente, dallo studio della cartella clinica, non risultava che fossero state adottate, da parte del personale sanitario del Centro Chirurgico, delle particolari precauzioni, nonostante i fattori di rischio fossero già tutti evidenti;
che, infatti, nella cartella, non erano riportate ulteriori annotazioni fino alle 6.05 del mattino del giorno 05.09.2021, quando era stato trovato morto;
che lo stesso giorno la moglie ed uno dei Persona_1 figli - tutti conviventi con il padre deceduto in Montecchio (TR) alla Via San Savino
n.27 -, avevano sporto denuncia-querela, affinché venisse accertata la causa della morte del loro congiunto;
che, dunque, instauratosi il procedimento penale n. 5223/2021 Mod.
44, a seguito di autopsia ed esame dei vetrini, i consulenti del P.M., prof.
[...]
e dott. , avevano depositato una relazione medico-legale, le cui Per_2 Persona_3
3 argomentazioni erano state poste a fondamento della richiesta e del decreto di archiviazione;
che, tuttavia, i consulenti di parte, dott.ssa e dott. Persona_4 Per_5
nelle loro note medico-legali, avevano sostenuto che le valutazioni espresse dai
[...] periti del PM in merito alla causa della morte del non fossero condivisibili, in Pt_2 quanto, secondo il loro parere, “(…) la causa della asistolia va attribuita a cause naturali conseguenti alle condizioni cardiache di base dell'uomo (quadro di miocardiosclerosi con placca stenosante del tratto distale della coronaria sinistra ramo interventricolare anteriore) (…)” (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo); che, in particolare, il dott. nella propria relazione di parte (cfr. all.to n. 7 al ricorso Per_5 introduttivo), aveva rilevato quanto segue: “(…) vero è che vi fosse una condizione di miocardiosclerosi e di aterosclerosi di un ramo coronarico, ma si deve individuare quale sia la causa che ha scompensato l'equilibrio cardiocircolatorio del p.te che poteva definirsi buono se è vero che, in occasione della visita anestesiologica preoperatoria è stato riconosciuto un rischio ASA2 (rischio molto basso). (…)
[...] presentava una saturazione di O2 non eccellente in fase pre-operatoria che in Per_1 corso di intervento/anestesia presentava valori ancora più bassi fino al 92% in fase post-operatoria e che presentava valori in costante decremento nelle ore e nei giorni successivi senza che mai, da parte del personale sanitario venisse predisposto un supporto di ossigeno che avrebbe evitato il progressivo decadimento della funzione cardio-respiratoria fino alla “crisi acutissima” che lo ha portato alla morte. (…) Ancor più grave, in termini di negligenza comportamentale dei sanitari curanti, l'assenza di una attenta monitorizzazione del p.te nel post operatorio, idonea ad evitare che la
“crisi acutissima”, che non è assolutamente insorta spontaneamente, fosse almeno diagnosticata tempestivamente evitando che le manovre rianimatorie fossero intraprese con il p.te sostanzialmente già morto (…)”; che, dunque, essi ricorrenti, in data
20.03.2023, avevano proposto, presso il Tribunale di Arezzo, un ricorso per accertamento tecnico preventivo;
che, pertanto, era stato instaurato il procedimento per
A.T.P. n. 866/2023 R.G., nell'ambito del quale era stato nominato il Collegio Peritale composto dalla dr.ssa e dal dr. che, non avendo avuto luogo la Per_6 Per_7 conciliazione delle parti, in data 04.03.2024, era stata depositata c.t.u. a firma della dr.ssa , nella quale era riportato, in particolare, quanto segue: “(…) si Persona_8 può affermare che c'è stata una sottovalutazione delle condizioni del paziente per cui
4 non sono stati colti i segni del precario equilibrio emodinamico. La tachicardia sinusale è stata negletta. Era presente una tachicardia sinusale proprio nel tracciato
ECG di ingresso che porta la data del 1/9/2021 ore 13:33. In realtà la tachicardia sinusale rientra fra i segni che devono far sospettare lo scompenso cardiaco.
L'evidenza di fattori di rischio cardiovascolare quale l'ipertensione e l'obesità patologica (di 3° grado), gli edemi declivi, la tachicardia non chiaramente spiegata, avrebbero dovuto indurre i sanitari ad eseguire ulteriori accertamenti, come da algoritmo delle linee guida della società europea di Cardiologia del 2016. Non uno, ma almeno tre elementi sono presenti agli atti, che avrebbero dovuto far iniziare l'iter per la ricerca dello scompenso cardiaco. Dunque, per quanto riguarda il comportamento dei sanitari, questo collegio di CTU individua in particolare, un momento critico nella gestione del paziente nel post-intervento, ed in particolare la sospensione del diuretico, come già detto, il mancato controllo del bilancio idrico (almeno da quanto emergente nella documentazione sanitaria) e altra criticità è evidenziabile alle ore 20.06 del
04.09, quando la saturazione raggiunse i 93% e il paziente si presentava tachicardico.
In tale occasione, tenuto conto dell'anamnesi del paziente, dell'obiettività e dei dati clinici in possesso dei sanitari, sarebbe stato prudenziale ed opportuno eseguire accertamenti volti a individuare, o quanto meno escludere, patologie cardio- respiratorie acute, posto il recente intervento e l'anamnesi del paziente. In particolare, sarebbe stato necessario eseguire una EGA e accertamenti cardiologici (ECG e visita cardiologica con ecocardiogramma). Ciò che però è possibile affermare è che il comportamento incongruo dei sanitari ha determinato, secondo la regola del più probabile che non, una perdita di chances di sopravvivenza che è quantificabile nella misura del 30% (…)” (cfr. all.to n. 10 al ricorso introduttivo); che, tanto premesso, a dire di essi ricorrenti, alla luce di quanto accertato dal Collegio Peritale con la c.t.u. depositata nell'ambito del procedimento per A.T.P. n. 866/2023 R.G., risultava evidente la presenza di una condotta colposa da parte dei sanitari che avevano avuto in cura
; che, pertanto, a dire di essa parte ricorrente, doveva ritenersi sussistente Persona_1 la responsabilità del in relazione al decesso di Controparte_1 Per_1
; che, invero, la sospensione del diuretico ed il mancato controllo del bilancio
[...] idrico, alle ore 20.06 del 4 settembre, quando la saturazione raggiunse i 93% ed il paziente si presentava tachicardico, tenuto conto dell'anamnesi del paziente stesso,
5 dell'obiettività e dei dati clinici in possesso dei sanitari, sarebbe stato prudenziale ed opportuno eseguire accertamenti volti a individuare, o quanto meno escludere, crisi cardio-respiratorie acute, posto il recente intervento e l'anamnesi del paziente;
che, in particolare, la grave negligenza dei sanitari era consistita nella omissione della necessaria esecuzione di una EGA e di doverosi accertamenti cardiologici (ECG e visita cardiologica con ecocardiogramma), in presenza dei quali e delle tempestive successive adatte cure, secondo la regola del più probabile che non, sulla base delle considerazioni espresse dal Collegio Peritale, , nella misura del 30%, non sarebbe morto Persona_1 di acutissimo scompenso cardio respiratorio durante la degenza post operatoria; che, dunque, a dire di essi ricorrenti, si trattava di un caso di responsabilità professionale sanitaria, essendo riscontrabili delle condotte censurabili a carico dei sanitari che ebbero in cura il nel corso della degenza post operatoria, per colpevoli ed inescusabili Pt_2 errori diagnostici e per omesse necessarie cure;
che, pertanto, nel caso in esame, risultava ravvisabile un evento dannoso identificabile nella fattispecie di danno della
“perdita di chance di sopravvivenza”; che, di conseguenza, essi ricorrenti avrebbero avuto diritto a vedersi risarciti tutti i danni subiti in conseguenza dell'evento dannoso de quo; che, segnatamente, essi esponenti richiedevano il risarcimento delle seguenti voci di danno: 1) il danno non patrimoniale sub specie di danno morale iure proprio e di danno da perdita del rapporto parentale;
2) il danno biologico iure hereditario; che, nello specifico, relativamente alla voce di danno sub. 1), veniva precisato che la ricorrente era legata a da un vincolo coniugale per 22 anni - dal Pt_1 Persona_1
27 aprile 1999 sino alla data di morte del marito avvenuta il 5 Settembre 2021 -; che, dal matrimonio erano nati i figli (in data 18 luglio 2000) e Parte_2 Pt_3
(in data 25 settembre 2003); che entrambi i figli convivevano con il padre e la
[...] madre in Montecchio, in Via San Savino n. 27; che, a dire di essi esponenti, era innegabile che la morte di avesse prodotto un enorme perturbamento ed Persona_1 una sofferenza per la la quale era stata privata del compagno di vita e del padre Pt_1 dei propri figli, perdendo ogni sostegno morale ed economico e ritrovandosi sola nell'adempimento del compito di genitore;
che l'inaspettato decesso del alla Pt_2 giovane età di 55, aveva prodotto delle innegabili sofferenze e dolori anche ai figli, nonché una compromissione dell'ordinario e sereno svolgimento della vita, che li aveva visti, giovani, perdere il genitore convivente;
che, inoltre, tale dolore aveva colpito
6 anche la sorella , la quale era legatissima al fratello;
che, ai fini della Parte_4 liquidazione del danno, avrebbe potuto farsi riferimento alle Tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano o presso il Tribunale di Roma;
che, sulla base delle predette
Tabelle, il danno da perdita del rapporto parentale riportato dalla moglie,
[...]
, poteva quantificarsi nella somma di euro 335.006,43; che, invece il danno Parte_1 parentale subito dai figli poteva quantificarsi, rispettivamente, nella somma di euro
323.650,28 quanto a e nella somma di euro 329.328,35 relativamente a Parte_2
che, infine, il danno parentale riportato dalla sorella Parte_3 Parte_4 poteva quantificarsi nella somma di euro 170.342,25; che, relativamente, poi, alla voce di danno sub. 2), veniva evidenziato che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere liquidato il danno biologico iure hereditatis, poiché intercorreva un nesso conseguenziale tra le omesse prestazioni e la possibilità di sopravvivere del de cuius; che, dunque, si configurava un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da patita dal de cuius; che, per la determinazione del risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, la giurisprudenza di legittimità aveva attribuito valore al diritto alla vita in modo equo, ovvero applicando le tabelle per il calcolo del danno biologico;
che, dunque, nel caso di specie, trattandosi di eventi che avevano determinato, secondo la regola del più probabile che non, il decesso del paziente nella misura del 30%, il danno avrebbe potuto essere quantificato nella misura del ridetto 30% (come da consulenza tecnica preventiva) del 100% di invalidità permanente (danno biologico) occorso alla vita del paziente - morto a 55 anni -, facendo riferimento, per la Persona_1 liquidazione, alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano o presso il Tribunale di
Roma; che, dunque, il danno biologico da perdita di chance di sopravvivenza riportato da , sulla base delle predette Tabelle, nella somma di euro 430.692,00, Persona_1 pari al 30% dell'importo di euro 1.435.640,63 (corrispondente ad un danno da invalidità permanente del 100%); che, di conseguenza, la predetta somma avrebbe dovuto essere liquidata, iure hereditatis, in solido tra di loro, in favore della moglie e dei figli di
, nella loro qualità di eredi legittimi del de cuius. Tutto ciò premesso, la Persona_1 parte ricorrente concludeva come segue: “(…) voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: per l'effetto condannare il
7 ridetto al pagamento: i) della somma € 430.692,00= Controparte_1 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo ai signori e e Pt_2 Parte_3 in solido a titolo di risarcimento di danno iure hereditatis per perdita di chance Pt_1 di sopravvivenza occorsa al prossimo congiunto deceduto a causa delle Persona_1 omesse diagnosi di acutissimo scompenso cardio respiratorio e omesse cure, ovvero nella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà equa;
ii) a titolo di risarcimento di danno da perdita parentale di prossimo congiunto alla Signora Pt_1 della somma di € 335.006,43=, alla Signora della somma di € € Parte_3
329.328,35, al Signor della somma di € 323.650,28 e della somma di € Parte_2
85.171,13 alla Signora ovvero nelle maggiori o minori somme che il Parte_4
Giudicante riterrà eque;
- emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge per le quali lo scrivente difensore si dichiara antistatario e ne chiede la formala distrazione (…)”.
Con comparsa depositata in data 20.12.2024, si costituiva
[...]
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato in Controparte_1 fatto ed in diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.
Segnatamente, essa resistente, relativamente al danno biologico iure hereditario per perdita di chance di sopravvivenza, evidenziava che, a dire di essa esponente, non avrebbe potuto essere risarcito il predetto danno biologico iure hereditario, stante la non risarcibilità del danno tanatologico in tutti i suoi aspetti morali e/o dinamico relazionali;
che, dunque, la domanda iure hereditario avrebbe dovuto essere respinta;
che, quanto al danno non patrimoniale iure proprio richiesto dalla controparte, veniva rilevato che il danno morale richiesto dalla controparte risultava già ricompreso all'interno del danno da perdita del rapporto parentale;
che, in ogni caso, a dire di essa parte ricorrente, non avrebbe potuto essere riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale poiché, attraverso la c.t.u. depositata in sede di A.T.P., non era stata accertata la presenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari operanti presso esso Controparte_1
e la morte del paziente;
che, comunque, la richiesta
[...] Persona_1 risarcitoria del danno parentale avanzata dai ricorrenti appariva eccessiva, tenuto conto dei parametri di cui alle relative tabelle. Tutto ciò premesso, la parte resistente
8 concludeva come segue: “(…) in via preliminare, di rito acquisire il fascicolo relativo al procedimento di ATP R.G. n. 866/2023; In tesi di merito, respingere la domanda dei ricorrenti per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e di onorari. In denegata ipotesi, tenuto conto della modesta chance di sopravvivenza liquidare
l'eventuale danno in via equitativa senza utilizzare le Tabelle milanesi e/o romane
(…)”.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. n. 866/2023 R.G.; rigettata la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla parte ricorrente;
all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025, la causa passava in decisione, ex art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c..
****************
Occorre, innanzitutto, partire dall'affrontare la problematica relativa al c.d. an debeatur.
1. L'accertamento dell'asserita responsabilità del per Controparte_1 le condotte colpose (attive e/o omissive) poste in essere dai sanitari, relativamente al trattamento terapeutico (nel settembre del 2021) del paziente Persona_1
In particolare, si osserva che la parte ricorrente – quanto al profilo relativo al c.d. an debeatur - ha richiesto di accertare l'asserita responsabilità del Controparte_1
– quale struttura sanitaria presso la quale era stato
[...] Persona_1 ricoverato in 03.09.2021, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio destro -, in relazione alle eventuali condotte colpose (attive e/o omissive) poste in essere dai sanitari, in ordine al trattamento terapeutico (nel settembre del 2021) del paziente
. Persona_1
Ciò precisato, occorre, innanzitutto, stabilire la natura dell'azione promossa dalla parte ricorrente nei confronti della struttura sanitaria resistente, stabilendo, cioè, se l'asserita responsabilità della parte resistente sia di natura contrattuale oppure se, viceversa, la stessa debba essere ricondotta nell'ambito della responsabilità
9 extracontrattuale.
All'uopo, deve rilevarsi che l'eventuale responsabilità del Controparte_1
– in relazione all'evento dannoso in oggetto – deve essere ricondotta
[...] nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale.
Ed infatti – come verrà di seguito precisato -, deve ritenersi che, nel caso in esame, al momento del ricovero del paziente – pacificamente intervenuto in data 03.09.2021, come attestato anche dalla documentazione sanitaria allegata al fascicolo di parte ricorrente (cfr. all.to n. 3 al ricorso introduttivo) -, tra ed il Persona_1 [...] sia stato instaurato un rapporto di natura contrattuale, Controparte_1 riconducibile al c.d. contratto atipico di spedalità.
A tal proposito, è bene evidenziare che il rapporto che si instaura tra paziente e
[...]
(o ) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni CP_2 Controparte_3 corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta, non solo dal paziente, ma anche da un terzo soggetto), insorgono a carico della Casa di cura
(o dell'Ente), accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e/o dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità della Casa di Cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario (cfr., in tal senso, Cass. Civ.,
Sentenza del 22.09.2015, n. 18610), pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, “(…) non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (…)” (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sentenza del 14.6.2007, n. 13953).
Passando ad affrontare lo specifico caso in esame, si rileva che, nella fattispecie de qua, risulta pacifico tra le parti che, a seguito del ricovero di - intervenuto Persona_1 in data 03.09.2021 (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo) -, tra quest'ultimo e la resistente si sia concluso un c.d. Controparte_4 Controparte_1 contratto atipico di spedalità.
10 Ed infatti, la parte resistente, nel corso del giudizio, non ha espressamente e puntualmente contestato la circostanza che, tra il e la struttura sanitaria in Pt_2 questione, era stato concluso un c.d. contratto atipico di spedalità.
All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il
Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., la circostanza sopra riportata – in quanto non espressamente e puntualmente contestata - deve considerarsi pacifica tra le parti (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Inoltre, nel caso concreto, risulta parimenti pacifico – oltre che comprovato dalla documentazione in atti (cfr. all.to n. 3 al ricorso introduttivo) - che i sanitari che hanno preso in cura il paziente, all'epoca dei fatti, erano legati al Controparte_1 da un contratto di lavoro di tipo subordinato.
[...]
A questo punto, posto che – per quanto appena rilevato -, nel caso in esame, risulta pacifica la conclusione di un c.d. contratto atipico di spedalità tra ed il Persona_1
deve evidenziarsi che, nel corso del giudizio, è stato Controparte_1 accertato l'inadempimento, da parte del personale sanitario operante presso la Struttura resistente, delle proprie prestazioni medico-professionali.
Ed infatti, nel caso di specie, tramite la c.t.u. depositata in data 04.03.2024, nell'ambito del procedimento di A.T.P. n. 886/2023 R.G., è stata accertata la sussistenza, in relazione alla fattispecie in esame, di una responsabilità da parte dei professionisti che hanno preso in cura a partire dal 03.09.2021. Persona_1
A tal proposito, occorre, primariamente, rammentare che, in materia di responsabilità medica, affinché possa ritenersi sussistente l'inadempimento, da parte del personale sanitario operante presso una Casa di Cura, delle proprie prestazioni medico- professionali, è necessario fornire la prova dei seguenti elementi:
11 -) la sussistenza di un evento dannoso lesivo;
-) la presenza di un nesso causale tra l'evento dannoso lesivo e le condotte poste in essere da parte dei sanitari;
-) la presenza di profili di colpa da parte del personale sanitario.
Inoltre, con particolare riferimento all'ipotesi in cui, a seguito dei trattamenti terapeutici, si sia verificata la morte del paziente, la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 5641/2018; Cass. Civ., Ordinanza n.
18568/2024) ha precisato che, anche nel caso in cui non venga dimostrata la presenza di un nesso di causalità tra la condotta del personale sanitario ed il decesso del paziente, la responsabilità della può, comunque, sussistere, qualora risulti provato CP_2 che il comportamento colposo dei sanitari (ad esempio, un errore medico, un ritardo diagnostico o terapeutico) – pur non causando direttamente la morte del paziente -, abbia, in ogni caso, ridotto, in modo apprezzabile e concreto, la probabilità di sopravvivenza e/o di guarigione del paziente.
In altri termini, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nell'ipotesi in cui la condotta del sanitario non abbia determinato la morte del paziente e, tuttavia, venga dimostrata la presenza di un nesso eziologico tra detta condotta e la concreta possibilità di sopravvivenza del paziente, deve, comunque, ritenersi che si sia verificato un evento dannoso risarcibile, rappresentato, non dal decesso del paziente, quanto, piuttosto, dall'apprezzabile riduzione della chance di sopravvivenza (o di guarigione) del paziente medesimo.
In particolare, nella predetta ipotesi, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 5641/2018; Cass. Civ., Ordinanza n.
18568/2024), in presenza di determinati presupposti, risulta sussistente, in capo al paziente (e, di conseguenza, in capo ad i suoi eredi, se è intervenuta la morte del paziente), il diritto a vedersi risarcito del c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza.
All'uopo, occorre evidenziare che il c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza rappresenta una particolare figura di danno risarcibile in ambito civilistico, riconosciuta soprattutto in tema di responsabilità medica.
Nello specifico, si parla di danno da perdita di chance di sopravvivenza quando un soggetto, per effetto di un comportamento colposo del personale sanitario, abbia subito
12 una riduzione della possibilità concreta ed apprezzabile che il soggetto medesimo avrebbe avuto di sopravvivere, qualora fosse stato trattato correttamente dai sanitari.
La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che, in tema di c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza, l'evento dannoso non è costituito dalla certezza della sopravvivenza del paziente, ma dalla probabilità significativa che tale sopravvivenza, in assenza dell'errore medico, avrebbe potuto verificarsi.
In altre parole, nell'ambito del c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza, non viene risarcita la morte del paziente, ma la perdita della possibilità concreta, da parte del paziente, di vivere più a lungo e/o di sopravvivere.
Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) il risarcimento del danno da chance è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto – costituendo una situazione giuridica a sé stante
– suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza
(…)” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 18568/2024; in tal senso anche: Cass. Civ. Sez. III,
Sentenza n. 5641/2018).
Peraltro, la Corte di Cassazione, nella parte motiva della medesima pronuncia, ha, dapprima, precisato che “(…) sussiste una diversità ontologica tra la domanda di risarcimento del danno perdita di chance e quella di risarcimento del danno da perdita del diritto (…)” ed ha, poi, evidenziato che “(…) la domanda risarcitoria del danno da perdita dell'occasione perduta è – per l'oggetto – ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento per mancato raggiungimento del risultato sperato che si caratterizza nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale, ma eventistica (…)” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 18568/2024).
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Civ.,
Ordinanza n. 18568/2024; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 5641/2018), affinché possa ritenersi sussistente il c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza – e, dunque, possa ritenersi sussistente una responsabilità a carico dei sanitari e/o della Casa di Cura
–, è necessaria la presenza, congiunta, di quattro requisiti, ovvero:
a) l'assenza di un nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari ed il decesso del paziente;
b) la presenza di una condotta colposa (es. negligenza, imperizia o imprudenza del
13 medico);
c) la perdita di una concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivenza o di guarigione del paziente – la quale chance non deve essere di natura meramente ipotetica e/o statistica -;
d) la presenza di un nesso causale, di tipo probabilistico, tra la condotta del sanitario e la perdita della possibilità di sopravvivenza.
In particolare, con riferimento al requisito sub. a), la Corte di Cassazione (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Sentenza n. 5641/2018) ha precisato che, se viene accertata, secondo il criterio probabilistico del c.d. “più probabile che non”, l'esistenza di un nesso eziologico tra la morte del paziente e l'errore medico, deve essere esclusa la risarcibilità del c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza, in quanto, in tale ipotesi, il bene giuridico leso è rappresentato dalla stessa vita del paziente e non già dalla probabilità di sopravvivenza e/o di guarigione del medesimo.
Quanto, poi, al presupposto sub. b) – ossia la presenza di una condotta colposa (es. negligenza, imperizia o imprudenza del medico) -, occorre rammentare che la Suprema
Corte, in materia di responsabilità medica, ha sottolineato che, se certamente sussiste la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, ex art. 2236 c.c., quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà; tuttavia, tale disposizione non trova applicazione se la sua condotta è stata negligente o imprudente (cfr. Cass. 01.03.2007, n. 4797; 19.04.2006, n. 9085); inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che sono considerati problemi tecnici di particolare difficoltà quelli che trascendono la preparazione media o che non sono stati ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica (cfr. Cass.
020.2.2005, n. 2042).
Per quanto concerne, invece, il requisito sub. c) – ossia la perdita di una concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivenza o di guarigione del paziente (la quale chance non deve essere di natura meramente ipotetica e/o statistica) -, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che “(…) la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto e attuale (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ.,
Ordinanza n. 18568/2024).
14 Relativamente, infine, al presupposto sub. d) – ossia la presenza di un nesso causale, di tipo probabilistico, tra la condotta del sanitario e la perdita della possibilità di sopravvivenza -, deve evidenziarsi che la prova del nesso causale tra la condotta del personale sanitario e la perdita di chance di sopravvivenza può essere basata su criteri probabilistici, purché vi sia una significativa riduzione delle possibilità di successo terapeutico (cfr., tra le altre, Cass. Civ., sez. III, n. 28985/2019; Cass. Civ., Sez. III, n.
23197/2018).
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da cui questo
Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, ai fini della sussistenza del nesso eziologico, “(…) occorre la verifica dell'accertamento del nesso causale, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta e l'occasione perduta (…)” (cfr.
Cass. Civ., Ordinanza n. 18568/2024).
A tal proposito, con particolare riferimento al nesso eziologico, è bene rammentare che, in base alla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità medica, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra il comportamento del sanitario e il pregiudizio subìto dal paziente, qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico – c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (cfr. Cass. Un. 11.1.2008, nn.
584, 582, 581 e 576; principio di recente ribadito da Cass. 20.2.2015, n. 3390) –, si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi, oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (cfr. in tal senso, Cass. n. 19133/2004 e n. 4400/2004).
Del resto, come è noto, in ambito civilistico, con riferimento all'accertamento del nesso di causalità, trovano applicazione il principio del “più probabile che non” e la regola della prevalenza relativa, con la conseguenza che, con riferimento ai fenomeni per i quali possono essere formulate più ipotesi causali, il Giudice deve scegliere la ricostruzione causale che, in base agli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, ha ricevuto il grado di conferma relativamente maggiore.
L'applicabilità di tali principi, in materia di causalità civile (e, dunque, anche nel settore della responsabilità medica), è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione,
15 la quale ha precisato che “(…) la regola della “prevalenza relativa” della probabilità, rileva – quanto al nesso causale, nel caso di cd. “multifattorialità” nella produzione di un evento dannoso (…) – allorché sullo stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi, e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio, dovendo, invero, essere prese in considerazione solo le ipotesi che sono risultate “più probabili che non”, poiché le ipotesi negative prevalenti non rilevano. Orbene, ricorrendo tale evenienza (…) la regola della prevalenza relativa (…) implica che il giudice scelga come “vero” l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (…)” (cfr. Cass. Civ., sezione terza, ordinanza del
6.7.2020, n. 13872; conforme: Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza del 11.1.2008, n. 582).
In altre parole, qualora si prospettino più possibili cause di un dato evento, il
Giudice deve considerare come provata l'ipotesi che appare come maggiormente probabile, in quanto supportata da un maggior grado di conferma in base agli elementi probatori assunti.
Inoltre, secondo l'opinione della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Civ., Sez. III,
Ordinanza del 6.7.2020, n. 13872), diversamente da quanto avviene in ambito penalistico, nel giudizio civile – e, dunque, anche in materia di responsabilità medica -, il nesso di causalità tra una condotta ed un determinato evento non deve, necessariamente, presentarsi in termini di certezza assoluta, ma, al contrario, risulta sufficiente che si manifestati in termini probabilistici, con la conseguenza che una condotta può essere considerata causa di un dato evento anche qualora, pur non potendosi individuare la causa di un fenomeno con assoluta certezza, tuttavia, in base agli elementi probatori disponibili, l'ipotesi positiva si presenti, comunque, in termini di probabilità maggiori rispetto all'ipotesi negativa;
viceversa, quando l'ipotesi negativa si presenti come maggiormente probabile rispetto a quella positiva, non potrà ritenersi provata la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta e l'evento.
In altri termini, in base a quanto precisato dalla Corte di Cassazione nelle pronunce sopra citate, anche in materia di responsabilità sanitaria e di c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza, facendo applicazione del principio del “più probabile che non” e della regola della prevalenza relativa, potrà ritenersi, in ogni caso, sussistente un rapporto di causalità tra la condotta adottata dal medico (o le condotte adottate da più
16 medici, nell'ipotesi in cui, nella cura del paziente, siano stati coinvolti più professionisti) e l'evento dannoso della perdita della concreta chance di sopravvivenza del paziente, qualora venga accertato, con un sufficiente grado di probabilità – in base ad un giudizio di natura prognostica e facendo applicazione delle leggi scientifiche disponibili –, che la condotta del medico (o le condotte dei vari medici coinvolti) rappresenti la causa – o, comunque, una delle probabili cause – dell'evento dannoso in parola.
Ciò precisato, passando ad affrontare il caso di specie, si osserva che, in applicazione dei principi sopra esposti e tramite la c.t.u. medico-legale depositata in data 04.03.2024 nell'ambito del procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G., è stata accertata, la presenza, relativamente alla fattispecie de qua, di tutti e quattro i presupposti necessari ai fini della risarcibilità del c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza - e, dunque, necessari ai fini della configurabilità di una responsabilità del in relazione all'evento dannoso in oggetto -. Controparte_1
In particolare, partendo dall'affrontare il presupposto sub. a), deve rilevarsi che, in base alla c.t.u., nel caso in esame, non può ritenersi sussistente un nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari ed il decesso di . Persona_1
All'uopo, in primo luogo, si osserva che il Collegio Peritale, formato dalla dr.ssa medico-legale e dal dr. specialista in cardiologia, dopo Persona_8 Persona_9 aver esaminato la cartella clinica del paziente e la ulteriore documentazione sanitaria in atti, ha, dapprima, rilevato che “(…) di anni 55 all'epoca dei fatti, Persona_1 ricordando come il giorno 01.09.2021 eseguiva pre-ospedalizzazione presso il “
[...]
” per intervento programmato di protesizzazione del ginocchio Controparte_1 destro, tra cui visita anestesiologica preoperatoria che attestava l'idoneità alla procedura, attribuendo un ASA score di II (…)” ed ha, poi, aggiunto che “(…) il giorno
02.09.2021 eseguiva il ricovero presso la struttura, ed in data 03.09.2021 fu sottoposto all'intervento chirurgico programmato. Il decorso post-operatorio del signor fu Pt_2 monitorato a cadenza regolare con rilievo di valori di saturazione altalenanti (…)”
(cfr. pag. 27 della c.t.u. depositata in data 04.03.2024, in sede di procedimento di A.T.P.
n. 866/2023).
I c.c.c.t.t.u.u., dopo aver verificato che “(…) la mattina del 05.09.2021, il fu Pt_2 rinvenuto in arresto cardiaco nel proprio letto, nonostante le manovre rianimatorie, ne
17 fu constatato il decesso alle ore 06:25 (…)”, hanno rilevato che “(…) fu eseguito accertamento autoptico su incarico del Pm Dott.ssa accertamento che Persona_10 evidenziò, in sintesi: Cardiomegalia e coronaropatia. Istologicamente si rilevò miocardiosclerosi, ispessimento delle pareti coronariche sinistre, e nel tratto distale dell'IVA aterosclerosi determinante apprezzabile stenosi. Edema polmonare, BPCO
Edema cerebrale. Congestione poli distrettuale (…)” (cfr. pag. 28 della c.t.u.).
Il Collegio Peritale, a pag. 41 della relazione medico-legale depositata in data
04.03.2024 in sede di procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G., nell'individuare la causa del decesso del paziente, ha, poi, attestato che “(…) il meccanismo fisiopatologico che nel caso di specie può aver determinato l'evento terminale, è da ricondurre a due ipotesi, una ischemia miocardica, come appena detto, ovvero uno scompenso cardiaco acuto, come più sopra argomentato (…)” ed ha, altresì, aggiunto che “(…) entrambe le ipotesi, comunque da riferire a patologia cardiaca ed embricatesi tra loro, possono essere sostenute nel caso di specie, ma per questo collegio di CTU, la causa più probabile, anche alla luce delle evidenze microscopiche emerse dall'accertamento autoptico, è quella dello scompenso cardiaco acuto, in soggetto affetto da cardiopatia
(come ben evidenziato all'autopsia, sebbene patologia non chiarita fino a quel momento) su base coronaropatica e ipertensiva (…)”.
Dunque, i c.c.t.t.u.u., quanto alla causa del decesso di , hanno concluso Persona_1 che “(…) sebbene nel caso di specie, possano evocarsi due meccanismi fisiopatologici causativi del decesso di , comunque da riferire a patologia cardiaca, per Persona_1 questo collegio di CTU, la causa più probabile di morte, anche alla luce delle evidenze microscopiche emerse dall'accertamento autoptico, è quella dello scompenso cardiaco acuto, in soggetto affetto da cardiopatia (come ben evidenziato all'autopsia, sebbene patologia non chiarita fino a quel momento) su base coronaropatica e ipertensiva (…)”
(cfr. pag. 49 e 50 della c.t.u.).
Ciò precisato, deve, ora, evidenziarsi che, nonostante dalla c.t.u. emerga la sussistenza di un comportamento negligente e/o imprudente da parte dei sanitari nella gestione del decorso post-operatorio del paziente (cfr. pag. 50 della c.t.u.), tuttavia, tenuto conto delle leggi scientifiche e delle specifiche circostanze del caso concreto, non
è, comunque, possibile affermare, non soltanto con un grado di assoluta certezza, ma neppure con un sufficiente grado di probabilità – in applicazione, cioè, del principio del
18 “più probabile che non” - , che il suddetto comportamento colposo dei sanitari abbia causato o abbia concorso causalmente a determinare il decesso di . Persona_1
Ed infatti, quanto al profilo relativo al nesso eziologico tra le condotte dei sanitari e l'evento morte, il Collegio Peritale, dopo aver determinato la probabile causa della morte del ed aver preso in considerazione le specifiche condizioni del paziente Pt_2 nonché le sue patologie pregresse, ha concluso che “(…) alla luce della causa di morte, come sopra riportata, non è possibile affermare, con ragionamento controfattuale, che con la messa in essere degli accertamenti (doverosi, ma omessi) e quindi di fronte ad un comportamento congruo dei sanitari, si sarebbe potuto evitare, più probabilmente che non , il decesso del )” (cfr. pag. 51 della c.t.u. depositata in data 04.03.2024, Per_1 in sede di procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G.).
In particolare, i c.c.t.t.t.u.u., dopo aver esaminato la cartella clinica e l'ulteriore documentazione medica relativa a , hanno rilevato che “(…) dati rilevanti Persona_1 all'anamnesi sono: ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico che richiedeva
l'impiego di almeno 3 farmaci (amlodipina, perindopril, doxazosina). Il paziente era inoltre in trattamento con furosemide (verosimilmente 25 mg) 1 cp a giorni alterni per edemi declivi. (…)” (cfr. pag. 28 della c.t.u.).
Il Collegio Peritale, dopo aver accertato “(…) la presenza di obesità grave
(patologica o di 3° grado) con indice di massa corporea (IMC) > 40 (…)”, ha, poi, aggiunto che “(…) la presenza di questa condizione fa aumentare il grado di rischio perioperatorio ASA (American Society of Anesthesiologists) portando il paziente dalla classe ASA II alla classe ASA III1 (…)” ed ha, altresì, precisato che “(…) il passaggio dalla classe ASA II alla classe ASA III aumenta di almeno 3-6 volte il rischio di mortalità perioperatoria. Il rischio di mortalità perioperatoria è infatti di 0.3-1.4% per
ASA II, 1.8-4.5% per ASA III2 (…)” (cfr. pag. 29 della c.t.u.).
Dunque, il Collegio Peritale, in punto di valutazione delle preesistenze del paziente, ha evidenziato che “(…) alla luce degli elementi anamnestici e obiettivi non vi è alcuna difficoltà a identificare una cardiopatia ipertrofica indotta dall'ipertensione arteriosa e dalla grave obesità (…)” (cfr. pag. 30 della c.t.u. depositata in data 04.03.2024, in sede di procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G.).
Sempre in relazione alle specifiche caratteristiche e condizioni di salute del paziente
, i consulenti tecnici d'ufficio hanno rilevato che “(…) l'ipertrofia Persona_1
19 ventricolare sinistra rappresenta un importante fattore di rischio indipendente da altre variabili, di mortalità e morbilità cardiovascolare (…)” (cfr. pag. 32 della c.t.u.) ed, ancora, hanno evidenziato che “(…) l'obesità stessa è correlata direttamente alla fibrosi miocardica. La fibrosi cardiaca è fortemente associata all'obesità e alla disfunzione metabolica e può contribuire all'aumentata incidenza di scompenso cardiaco, aritmie atriali e morte cardiaca improvvisa nei soggetti obesi (…)” (cfr. pag.
33 della c.t.u.).
Inoltre, il Collegio Peritale ha sottolineato che, dall'esame dei dati autoptici, nel caso in esame, “(…) è possibile affermare che sono presenti tutti gli elementi che inducono a pensare alla ricorrenza di un edema polmonare acuto tipo SCAPE: 1) Inconfutabile presenza di edema polmonare acuto all'esame autoptico 2) Cardiomiopatia ipertrofica con fibrosi e ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro condizione che predispone alla disfunzione diastolica 3) Obesità, ipertensione 4) Coronaropatia aterosclerotica con stenosi di un importante vaso epicardico 5) Trattamento diuretico per edemi declivi
(…)” (cfr. pag. 39 della c.t.u. depositata in data 04.03.2024, in sede di procedimento di
A.T.P. n. 866/2023 R.G.).
I c.c.t.t.u.u. hanno, poi, aggiunto che “(…) vi è un altro elemento rilevante emerso macroscopicamente all'accertamento autoptico: la stenosi della arteria coronarica di sinistra che, oltre a trovare la sua eziopatogenesi nella obesità ed anche nella ipertensione, può essere causa di evento ischemico acuto con aritmia cardiaca e morte improvvisa, pur in assenza di una trombosi macroscopicamente evidente (…)” (cfr. pag.
40 della c.t.u.).
Dunque, il Collegio Peritale, se, da un lato, ha evidenziato che, durante la gestione post-operatoria del “(…) c'è stata una sottovalutazione delle condizioni del Pt_2 paziente per cui non sono stati colti i segni del precario equilibrio emodinamico (…)”; tuttavia, dall'altro lato, ha concluso che “(…) considerato (…) la causa di morte, alla luce delle considerazioni sopra riportate, non è possibile affermare, con ragionamento controfattuale, che con la messa in essere di tali accertamenti (doverosi, ma omessi) si sarebbe potuto evitare, più probabilmente che non , il decesso del )” (cfr. Per_1 pag. 45 della c.t.u. depositata in data 04.03.2024, in sede di procedimento di A.T.P. n.
866/2023 R.G.).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il Collegio Peritale appaiono il risultato di una
20 indagine analitica, completa, corretta e competente – che non risulta, peraltro, in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.t.p.p.- , le stesse possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
In altri termini, nel caso in esame, alla luce della c.t.u., la morte del Pt_2 determinata da una patologia cardiaca – ed, in particolare, da uno scompenso cardiaco acuto -, non appare riconducibile causalmente al comportamento negligente del personale sanitario che ha preso in cura il paziente durante la fase post-operatoria, poiché, alla luce della c.t.u., non può ritenersi che, detto comportamento, costituisca la causa - o una delle probabili cause – del decesso del paziente, in quanto la tesi negativa, in base ai dati disponibili ed a quanto emerso dalla c.t.u., appare come maggiormente probabile rispetto a quella positiva.
Ed infatti, come evidenziato dal Collegio Peritale, nella fattispecie in esame, appaiono significative le condizioni pregresse del paziente ed, in particolare, le seguenti circostanze:
- che si trovasse in condizioni di significativa obesità; Persona_1
- che il paziente presentasse uno stato ipertensione;
- anche e soprattutto, che il fosse affetto da una forma di cardiopatia. Pt_2
Ebbene, tutti questi fattori, come evidenziato dai c.c.t.t.u.u., inducono a ritenere come maggiormente probabile la tesi che il decesso del non sia stato Pt_2 determinato causalmente dal comportamento (negligente ed imprudente) posto in essere dal personale medico operante presso la struttura sanitaria resistente.
Invero, nel caso in esame, le specifiche circostanze del ovvero l'obesità, Pt_2
l'ipertensione ed, in particolare, la cardiopatia presente nel paziente, inducono a ritenere come maggiormente probabile la tesi secondo cui lo scompenso cardiaco acuto che cagionato la morte di non sia stato determinato dalle condotte negligenti Persona_1 dei medici che hanno gestito la fase post-operatoria del paziente.
Pertanto, alla luce della c.t.u. ed in aderenza all'orientamento giurisprudenziale citato in precedenza (cfr. (cfr. tra le altre Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza del 6.7.2020, n.
13872), sulla base delle peculiari circostanze del caso concreto e facendo applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non” – secondo cui, si ribadisce, un fatto può essere considerato causa di un dato evento qualora, in base agli elementi probatori disponibili, l'ipotesi positiva si presenti in termini di probabilità maggiori rispetto
21 all'ipotesi negativa -, deve ritenersi che, nel caso in esame, non sia stata dimostrata la presenza di un nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari ed il decesso di
(cd. requisito sub. a). Persona_1
Passando, ora, ad affrontare il requisito di cui al sopra citato punto b), deve evidenziarsi che, attraverso la c.t.u., è stata accertata la sussistenza di una condotta colposa da parte del personale medico che ha gestito la cura ed il trattamento sanitario del durante la fase post-operatoria. Pt_2
In particolare, dalla lettura della c.t.u. depositata in data 04.03.2024 – nell'ambito del procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G. -, emerge che, nel caso di specie, il comportamento posto in essere dai sanitari che hanno preso in cura ed assistito il paziente durante il decorso post-operatorio è stato caratterizzato da profili di negligenza, imprudenza ed imperizia.
Invero, dalla lettura della c.t.u., emerge che “(…) c'è stata una sottovalutazione delle condizioni del paziente per cui non sono stati colti i segni del precario equilibrio emodinamico. La tachicardia sinusale è stata negletta. Era presente una tachicardia sinusale proprio nel tracciato ECG di ingresso che porta la data del 1/9/2021 ore
13:33. In realtà la tachicardia sinusale rientra fra i segni che devono far sospettare lo scompenso cardiaco (…)” (cfr. pag. 42 e 43 della c.t.u. depositata in data 04.03.2024, in sede di procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G.).
Inoltre, il Collegio Peritale, ha evidenziato chiaramente che “(…) l'evidenza di fattori di rischio cardiovascolare quale l'ipertensione e l'obesità patologica (di 3° grado), gli edemi declivi, la tachicardia non chiaramente spiegata, avrebbero dovuto indurre i sanitari ad eseguire ulteriori accertamenti, come da algoritmo delle linee guida della società europea di Cardiologia del 2016 (…)” ed ha, altresì specificato che
“(…) il sospetto di scompenso cardiaco dovrebbe partire da elementi derivanti da anamnesi, esame obiettivo ed elettrocardiogramma. Anche un solo elemento (≥ 1 presenti) alterato su tutti quelli riportati dovrebbe spingere ad effettuare il dosaggio dei peptidi natriuretici (aumentati in caso di scompenso) ed eventualmente ad eseguire un ecocardiogramma, o direttamente l'ecocardiogramma nel caso non disponibili o non effettuabili i primi (…)” (cfr. pag. 43 della c.t.u.).
Dunque, i consulenti tecnici d'ufficio hanno rilevato che, nella fattispecie in esame,
“(…) non uno, ma almeno tre elementi sono presenti agli atti, che avrebbero dovuto far
22 iniziare l'iter per la ricerca dello scompenso cardiaco: 1) l'uso di diuretici (punto 4 dell'anamnesi – clinical history), 2) gli edemi alle caviglie (punto 2 dell'esame obiettivo
– physical examination), 3) la tachicardia sinusale obiettivata all'ECG (qualsiasi anormalità – any abnormality) (…)” (cfr. pag. 43 della c.t.u.).
In altri termini, dalla c.t.u., si evince che, nel caso in esame, i medici che hanno preso in cura il durante la fase post-operatoria hanno sospeso la terapia diuretica Pt_2 ed hanno omesso di monitorare regolarmente il bilancio idrico del paziente, ovvero che i predetti medici non hanno effettuato una corretta lettura dei dati clinici ed hanno, altresì, trascurato la rilevanza da attribuire alle specifiche caratteristiche e condizioni del paziente – caratterizzato da obesità ed ipertensione -, omettendo, dunque, di eseguire gli ulteriori accertamenti diagnostici che sarebbero stati necessari ed opportuni.
Ed infatti, dalla lettura della c.t.u., emerge che “(…) per quanto riguarda il comportamento dei sanitari, questo collegio di CTU individua in particolare, un momento critico nella gestione del paziente nel post-intervento, ed in particolare la sospensione del diuretico, come già detto, il mancato controllo del bilancio idrico
(almeno da quanto emergente nella documentazione sanitaria) e altra criticità è evidenziabile alle ore 20.06 del 04.09, quando la saturazione raggiunse i 93% e il paziente si presentava tachicardico (…)”; dalla predetta consulenza tecnica d'ufficio è, altresì, possibile evincere che “(…) in tale occasione, tenuto conto dell'anamnesi del paziente, dell'obiettività e dei dati clinici in possesso dei sanitari, sarebbe stato prudenziale ed opportuno eseguire accertamenti volti a individuare, o quanto meno escludere, patologie cardio-respiratorie acute, posto il recente intervento e l'anamnesi del paziente (…)” (cfr. pag. 44 della c.t.u.).
Inoltre, la dr.ssa medico-legale ed il dr. specialista in Persona_8 Persona_9 cardiologia, hanno evidenziato che “(…) sarebbe stato necessario eseguire una EGA e accertamenti cardiologici (ECG e visita cardiologica con ecocardiogramma), accertamenti che, essendo stati omessi, non è possibile indicare con certezza cosa avrebbero potuto evidenziare, ma con ogni probabilità avrebbero mostrato una disfunzione diastolica e avrebbero dunque permesso l'impostazione di un monitoraggio più attento, quindi anche un ripristino della terapia diuretica (…)” (cfr. pag. 45 della c.t.u.).
In altre parole, tramite la c.t.u., è stata accertato che le condotte adottate dai sanitari
23 durante il trattamento sanitario del nella fase post-operatoria, sono state Pt_2 connotate da una grave negligenza, imprudenza ed imperizia, atteso che, come rilevato dal Collegio Peritale, “(…) tenuto conto dell'anamnesi del paziente, dell'obiettività e dei dati clinici in possesso dei sanitari, sarebbe stato prudenziale ed opportuno eseguire accertamenti volti a individuare, o quanto meno escludere, patologie cardio- respiratorie acute, posto il recente intervento e l'anamnesi del paziente (…)” (cfr. pag.
50 della c.t.u.).
Invero, i c.c.t.t.u.u., dopo aver ribadito, da un lato, che “(…) per quanto riguarda il comportamento dei sanitari, questo collegio di CTU individua in particolare, un momento critico nella gestione del paziente nel post-intervento, ed in particolare la sospensione del diuretico, il mancato controllo del bilancio idrico (almeno da quanto emergente nella documentazione sanitaria) e altra criticità è evidenziabile alle ore
20.06 del 04.09, quando la saturazione raggiunse i 93% e il paziente si presentava tachicardico (…) e, dall'altro lato, che “(…) in tale occasione, tenuto conto dell'anamnesi del paziente, dell'obiettività e dei dati clinici in possesso dei sanitari, sarebbe stato prudenziale ed opportuno eseguire accertamenti volti a individuare, o quanto meno escludere, patologie cardio-respiratorie acute, posto il recente intervento
e l'anamnesi del paziente (…)”; hanno concluso chiaramente che “(…) in particolare, sarebbe stato necessario eseguire una EGA e accertamenti cardiologici (ECG e visita cardiologica con ecocardiogramma), accertamenti che, essendo stati omessi, non è possibile indicare con certezza cosa avrebbero potuto evidenziare, ma con ogni probabilità avrebbero mostrato una disfunzione diastolica e avrebbero dunque permesso l'impostazione di un monitoraggio più attento, quindi anche un ripristino della terapia diuretica (…)” (cfr. pag. 50 e 51 della c.t.u. depositata in data 04.03.2024, in sede di procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G.).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il Collegio Peritale, si ribadisce, appaiono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente – che non risulta, peraltro, in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.t.p.p.- , le stesse possono essere fatte proprie da questo
Giudice unico.
Alla luce della c.t.u., deve, dunque, ritenersi, dimostrata la presenza di una condotta colposa da parte del personale sanitario (requisito sub. b), atteso che i medici operanti
24 presso la resistente risultano aver posto in essere dei comportamenti CP_2 negligenti ed imprudenti, violando, altresì, le linee guida accreditate all'epoca presso la comunità medica e/o le leges artis.
Inoltre, attraverso la c.t.u., risulta accertato anche il presupposto della perdita di una concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivenza (o di guarigione) del paziente
(requisito sub. c), nonché l'ulteriore requisito della presenza di un nesso causale, di natura probabilistico, tra il comportamento negligente del personale sanitario e la perdita della possibilità di sopravvivenza del (requisito sub. d). Pt_2
Ed infatti, dalla lettura della c.t.u. (cfr., in particolare, pag. 45 della c.t.u.), emerge che il Collegio Peritale, dopo aver rilevato la presenza di un comportamento colposo da parte del personale sanitario, sebbene, da un lato, abbia escluso la sussistenza di nesso di causalità tra il suddetto comportamento ed il decesso del tuttavia, dall'altro Pt_2 lato, ha, comunque, accertato la presenza di un nesso eziologico tra le condotte dei medici e la perdita della concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivenza di Per_1
.
[...]
In particolare, i c.c.c.t.t.u.u., dopo aver attestato che “(…) considerato (…) la causa di morte, alla luce delle considerazioni sopra riportate, non è possibile affermare, con ragionamento controfattuale, che con la messa in essere di tali accertamenti (doverosi, ma omessi) si sarebbe potuto evitare, più probabilmente che non , il decesso del Pt_2
(…)”, hanno, in ogni caso, evidenziato che “(…) ciò che però è possibile affermare è che il comportamento incongruo dei sanitari ha determinato, secondo la regola del più probabile che non, una perdita di chances di sopravvivenza che è quantificabile nella misura del 30% (…)” (cfr. pag. 45 della c.t.u. depositata in data 04.03.2024, in sede di procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G.).
In altre parole, il Collegio Peritale, ha accertato che il grave comportamento negligente dei sanitari – consistente nella sospensione del diuretico e nel mancato controllo del bilancio idrico, ovvero nella omissione di quelli accertamenti diagnostici che, considerate le particolari condizioni del paziente (affetto da obesità ed una condizione di ipertensione), sarebbero stati necessari ed opportuni -, tenuto conto delle leggi scientifiche e delle specifiche circostanze del caso concreto e facendo applicazione del principio civilistico del “più probabile che non”, ha, con un elevato grado di probabilità, cagionato a una riduzione, nella misura del 30%, della Persona_1
25 concreta ed apprezzabile possibilità del paziente di sopravvivere e/o guarire.
Dunque, nella fattispecie in esame, alla luce della c.t.u., facendo applicazione delle leggi scientifiche e tenuto conto delle specifiche circostanze del caso concreto, emerge che la significativa riduzione della chance di sopravvivenza del (nella misura Pt_2 del 30%) non si sarebbe, con un elevato grado di probabilità, verificata, nel caso in cui i sanitari che hanno gestito la fase post-operatoria avessero osservato le linee guida e le buone pratiche mediche accreditate presso la comunità scientifica o avessero, comunque, adottato delle condotte di natura prudente ed, in ogni caso, conformi al livello di diligenza qualificato, di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c..
In altri termini, in base agli accertamenti condotti dal Collegio Peritale, nel caso di specie, l'evento dannoso della perdita di chance di sopravvivenza, sulla base di un giudizio prognostico di regolarità causale, non si sarebbe, con ogni probabilità, verificato, qualora i medici che hanno trattato ed assistito il paziente a seguito dell'intervento chirurgico del 04.09.2021 in questione - in osservanza delle linee guide e delle buone pratiche accreditate presso la comunità medica –, tenuto conto dei dati clinici e delle peculiari condizioni del paziente (caratterizzato da obesità ed ipertensione), avessero eseguito tempestivamente i necessari ed opportuni accertamenti diagnostici – quali l'esecuzione di una EGA e di accertamenti cardiologici (ECG e visita cardiologica con ecocardiogramma) –, i quali avrebbero, ragionevolmente, consentito di impostare un monitoraggio più attento del bilancio idrico del paziente e di ripristinare la terapia diuretica.
Ed infatti, il Collegio Peritale – formato dalla dr.ssa medico-legale e Persona_8 dal dr. -, a pag. 51 della propria relazione depositata nell'ambito del Persona_9 procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G., ha ribadito ulteriormente che “(…) è possibile affermare è che il comportamento incongruo dei sanitari ha determinato, secondo la regola del più probabile che non, una perdita di chances di sopravvivenza che è quantificabile nella misura del 30% (…)”.
Poiché le conclusioni a cui è giunto il Collegio Peritale, anche sotto tale profilo, appaiono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente – che non risulta, peraltro, in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.t.p.p. -, dette conclusioni, possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
26 Deve, dunque, ritenersi che, nel caso in esame, tramite la c.t.u., sia stata accertata la sussistenza anche dei requisiti sub. c) – ossia la perdita di una concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivenza o di guarigione del paziente – e sub. d) – ossia la presenza di un nesso causale, di tipo probabilistico, tra la condotta del sanitario e la perdita della possibilità di sopravvivenza -.
Pertanto, alla luce di quanto accertato dal Collegio Peritale nella propria relazione depositata in data 04.03.2024 in sede di A.T.P. n. 866/2023 R.G., deve ritenersi accertata la sussistenza di tutti i presupposti necessari, secondo la giurisprudenza di legittimità, per la risarcibilità del c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza e, dunque, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico dei sanitari e/o della
. CP_2
Di conseguenza, considerato che, tramite la c.t.u., è stato accertato, in relazione, all'evento dannoso rappresentato dalla perdita della possibilità di sopravvivenza di
, un inadempimento professionale da parte dei sanitari operanti presso la Persona_1
convenuta, va da sé che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale Controparte_4 citato (cfr., in tal senso, Cass. 22.9.2015, n. 18610), in forza del contratto di spedalità concluso con il paziente, deve ritenersi sussistente la responsabilità del
[...]
relativamente all'evento dannoso per cui è causa. Controparte_1
Per quanto concerne, poi, l'accertamento in concreto della responsabilità diretta o meno della , occorre evidenziare che, dalla lettura della c.t.u. medico-legale CP_2 depositata in data 04.03.2024 in sede di A.T.P. n. 866/2023 R.G., sembra emergere che i rimproveri e le responsabilità accertati a carico dei sanitari (sovra descritti) siano esclusivamente inerenti alla condotta professionale dei medici che hanno assistito e preso in cura il paziente e non anche alla responsabilità diretta della struttura sanitaria.
Dunque, dal momento che, nel caso in esame, in base alla c.t.u. medico-legale, non risulta accertato l'inadempimento di obbligazioni poste direttamente a carico della clinica, alcuna responsabilità diretta, relativamente all'evento dannoso per cui è causa, sembra, comunque, addebitabile alla struttura Sanitaria Convenuta.
Tuttavia – pur non sembrando, sussistere, nel caso in esame, una responsabilità diretta della convenuta -, il deve, Controparte_4 Controparte_1 comunque, ritenersi responsabile, sia pure in maniera indiretta, relativamente all'evento dannoso in oggetto.
27 Ed infatti, come già evidenziato in precedenza, nel caso in esame, attesa la conclusione tra la paziente e la resistente di un c.d. contratto atipico Controparte_4 di spedalità, deve ritenersi che, per effetto dell'inadempimento delle prestazioni medico- professionali svolte dai sanitari – i quali, all'epoca dei fatti, risultavano legati alla
Sanitaria medesima da un rapporto professionale di lavoro subordinato e, CP_4 comunque, operanti all'interno dell'organizzazione della -, sia sorta Controparte_4
(sia pure indirettamente), relativamente all'evento dannoso in oggetto, una responsabilità anche a carico del (cfr., in tal senso, Controparte_1
Cass. 22.9.2015, n. 18610).
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato e tenuto conto del fatto che, tramite la c.t.u., è stato accertato un inadempimento professionale da parte dei sanitari, deve ritenersi sussistente, in relazione all'evento dannoso da perdita di chance di sopravvivenza di , una responsabilità da parte del Persona_1 Controparte_1
nei confronti della parte ricorrente.
[...]
Non resta, dunque, che dichiarare la sussistenza, nei confronti della parte ricorrente, della responsabilità del in relazione all'evento Controparte_1 dannoso in questione, consistente nella perdita di chance di sopravvivenza di Per_1
.
[...]
2. Il profilo relativo al c.d. quantum debeatur
Passando, ora, ad analizzare la problematica relativa al c.d. quantum debeatur, si osserva che la parte ricorrente ha, in questa sede, richiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno:
1. il danno da perdita del rapporto parentale e/o il danno morale asseritamente riportato, iure proprio, dai familiari di , in conseguenza della Persona_1 perdita del rapporto affettivo sussistente con la vittima primaria;
2. il c.d. danno asseritamente riportato iure hereditatis, ovvero il c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza subito da , in conseguenza Persona_1 dell'inadempimento dei sanitari.
28 Occorre, dunque, partire dal prendere in esame la richiesta risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente iure proprio, di cui al sopra menzionato punto 1).
2.1. Il danno da perdita del rapporto parentale e/o il danno morale asseritamente riportato, iure proprio, dai familiari di , in conseguenza della perdita del Persona_1 rapporto affettivo sussistente con la vittima primaria
All'uopo, è bene evidenziare che, nel caso in esame, la richiesta dei ricorrenti di vedersi riconosciuti i danni asseritamente subiti dai medesimi iure proprio - ovvero il danno da perdita del rapporto parentale e/o il danno morale asseritamente riportato, iure proprio, dai familiari di , in conseguenza della perdita del rapporto Persona_1 affettivo sussistente con la vittima primaria - non può trovare accoglimento.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno è dovuto, soltanto se tale danno rappresenta una “(…) conseguenza immediata e diretta (…)” dell'inadempimento e/o del fatto illecito.
Pertanto, dal momento che, nella fattispecie in parola - come già evidenziato al punto
1) della presente sentenza, in relazione al profilo del c.d. an debeatur -, il decesso di non può considerarsi in nesso di causalità con le condotte colpose poste in Pt_2 essere dai sanitari operanti presso la Casa di Cura resistente, va da sé che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., i ricorrenti non potranno vedersi riconosciuti i danni asseritamente subiti iure proprio.
In altri termini, alcuna somma potrà essere liquidata ai ricorrenti, a titolo di danno, iure proprio, da perdita del rapporto parentale e/o di danno morale, atteso che la liquidazione di dette voci di danno ha, come indefettibile presupposto, la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte del Pt_2
Di conseguenza, alla luce di quanto riferito, non resta che rigettare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto i danni asseritamente riportati dai ricorrenti iure proprio.
Deve, inoltre, evidenziarsi che neppure può essere riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento del c.d. danno da perdita di chance del rapporto parentale.
Ed infatti, se certamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche qualora non sia sussistente un nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il decesso del paziente,
è, comunque, possibile riconoscere ai familiari della vittima il risarcimento del c.d.
29 danno da perdita di chance del rapporto familiare, nel caso in cui venga provato che il comportamento dei medici, non solo ha cagionato al paziente una perdita della sua concreta possibilità di sopravvivenza (c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza), ma ha, anche, privato i familiari della vittima della concreta possibilità di relazione e/o di sviluppo del rapporto familiare (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza n. 13870 del 06.07.2020); tuttavia, nel caso in esame – a prescindere dall'accertamento in concreto – alcuna somma può, in ogni caso, essere liquidata alla parte ricorrente a titolo di c.d. danno da perdita di chance del rapporto parentale, dal momento che i ricorrenti non hanno formulato alcuna richiesta risarcitoria in tal senso.
A tal proposito, è bene rilevare che, nel nostro ordinamento giuridico, in sede di processo civile, trova applicazione il noto principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
sicché, non è possibile, per il Giudice, riconoscere una voce di danno, qualora la stessa non sia stata espressamente richiesta dalla parte.
Invero, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., “(…) il giudice deve pronunciare (…) non oltre i limiti (…)” della domanda.
Inoltre, la Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 5641/18;
Cass. Civ., Sentenza del 17 settembre 2013, n. 21255), ha avuto modo di chiarire che è errato interpretare la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale come perdita di chance, atteso che "(…) va esclusa l'identità sostanziale del petitum nel caso in cui, chiesto il risarcimento per un evento di danno da lesione di un valore/interesse costituzionalmente tutelato (la salute, il rapporto parentale), la domanda muti, in corso di giudizio, in istanza risarcitoria da perdita di chance, attesa la ontologica diversità del bene tutelato (…)”.
Peraltro, anche la più recente giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Tribunale di
Venezia, Sentenza n. 493/2022; Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 839/2024), ha specificato che, qualora la parte abbia chiesto solo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, “(…) il petitum poggia sul dedotto danno da perdita del rapporto parentale e non sul danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale (…)” (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 493 del 2022); pertanto, in tale caso, il Giudice non può liquidare il danno da perdita di chance, poiché la predetta perdita di chance è una voce di danno autonoma, che “(…) deve essere specificatamente formulata (…)” (cfr. Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 839 del 10 settembre 2024).
30 In altre parole, il Giudice non può liquidare un danno da perdita di chance di parentela qualora la parte si sia limitata a richiedere esclusivamente il danno da perdita del rapporto parentale, dal momento che si tratta di voci di danno ontologicamente e giuridicamente diverse.
In particolare, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella parte motiva della medesima pronuncia sopra citata (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 5641/2018), mentre il danno da perdita del rapporto parentale mira a risarcire il pregiudizio morale ed esistenziale subito per la definitiva perdita del legame affettivo con il congiunto;
il c.d. danno da perdita di chance del rapporto parentale, invece, riguarda la perdita della possibilità (non certezza) di godere e/o di sviluppare in futuro quel rapporto familiare, cioè rappresenta una forma di pregiudizio eventuale e probabilistico.
Dunque, poiché il danno da perdita di chance di parentela presuppone un diverso titolo di responsabilità e una diversa prova (ossia la perdita di una concreta possibilità), secondo la Suprema Corte, il Giudice che riconoscesse tale danno da perdita di chance anche in assenza di una espressa richiesta della parte, incorrerebbe nel vizio di extra petizione, in quanto andrebbe “(…) oltre i limiti (…)” della domanda e, pertanto, violerebbe l'art. 112 c.p.c..
Di conseguenza, dal momento che, nel caso in esame, la parte ricorrente non ha avanzato alcuna domanda risarcitoria avente ad oggetto il c.d. danno da perdita di chance di parentela – essendosi, viceversa, limitata a richiedere il riconoscimento solamente del danno da perdita del rapporto parentale -, va da sé che, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. ed alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia (cfr., tra le altre,
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 5641/18; Tribunale di Venezia, Sentenza n. 493/2022;
Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 839/2024), non appare, comunque, possibile riconoscere ai ricorrenti il c.d. danno da perdita di chance del rapporto parentale, in assenza di una richiesta espressa della parte.
A questo punto, occorre passare ad affrontare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno asseritamente subito dalla parte ricorrente iure hereditatis.
2.2. Il c.d. danno asseritamente riportato iure hereditatis, ovvero il c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza subito da , in conseguenza Persona_1 dell'inadempimento dei sanitari
31 A tal proposito, innanzitutto, si osserva che i ricorrenti, sotto tale profilo, hanno richiesto di vedersi liquidato il danno da perdita di chance di sopravvivenza asseritamente riportato dal de cuius (ossia ), in conseguenza del Persona_1 comportamento inadempiente posto in essere dai sanitari operanti presso la Struttura
Sanitaria resistente.
Ciò precisato, deve, primariamente, evidenziarsi che la richiesta risarcitoria in oggetto appare fondata sotto il profilo del c.d. an debeatur.
Ed infatti, come già rilevato al punto 1) della presente sentenza, nel caso in esame, la condotta colposa dei medici – pur non avendo determinato la morte del paziente – ha, in ogni caso, provocato a un danno biologico e, segnatamente, un c.d. danno Persona_1 da perdita di chance di sopravvivenza, atteso che, nel corso del giudizio, è stato accertato che la suddetta condotta colposa dei sanitari ha cagionato al la perdita Pt_2 di una concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivenza.
Ciò posto, occorre, ora, passare ad esaminare il c.d. quantum della richiesta risarcitoria in parola.
All'uopo, è bene, in primo luogo, evidenziare che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, poiché il c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza
“(…) non può essere provato nel suo preciso ammontare (…)”, la predetta voce di danno – qualora, come nel caso in esame, ne risulti provato il c.d. an -, ai sensi dell'art. 1226 c.c., deve essere liquidata “(…) dal giudice con valutazione equitativa (…)”.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Ordinanza n.
18568/2024, Cass. Civ., Ordinanza n. 2861/2025), relativamente alle concrete modalità di applicazione, da parte del Giudice, del c.d. criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., ha avuto modo di precisare che il Giudice non deve, in ogni caso, liquidare il danno da perdita di chance di sopravvivenza come se vi fosse certezza del risultato finale, ma, al contrario, deve parametrarlo alla probabilità della chance.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità, dopo aver ribadito la diversità ontologica tra danno biologico terminale e danno da perdita di chance di sopravvivenza, ha specificato che “(…) il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione e all'apprezzamento del grado di possibilità di
32 realizzazione del risultato (…)” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 18568 dell'08.07.2024).
Inoltre, la Suprema Corte, sempre in punto di valutazione equitativa del c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza, ha, altresì, precisato che “(…) è necessario un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione
(indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma sesto, Cost.), sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Cass. n.
22272/2018; Cass. n. 18795/2021) (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 2861 del
05.02.2025).
La Corte di Cassazione, nella medesima sentenza, ha, poi, aggiunto che “(…) nella specie, il giudice di appello non solo ha dato puntuale risalto ai vari parametri di liquidazione utilizzati, al peso attribuito a ciascuno di essi e al loro combinato operare
(cfr. la sintesi al par. 9.1., che precede e alla quale integralmente si rinvia), ma ha, altresì, optato, in assenza di tabelle preordinate di riferimento, per una stima che – in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. par. 7.1.1., che precede) – non è stata parametrata né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo, avendo come riferimento finale, in coerenza con la configurazione del danno da risarcirsi e degli elementi utili allo scopo (diversamente da quanto incongruamente opinato dal primo giudice in ragione del riferimento al parametro statistico della vita media per ulteriori 50 anni, consentaneo, invero, ad un danno da morte anticipata e non da perdita chance), il moltiplicatore rappresentato dal “numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” (ovvero 5 anni) (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n.
2861 del 05.02.2025).
In altri termini, la Suprema Corte, nella predette pronunce (cfr. Cass. Civ.,
Ordinanza n. 18568 dell'08.07.2024; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 2861 del
33 05.02.2025), ha, sostanzialmente, riconosciuto la legittimità ed avvallato il più recente, ma oramai diffuso, orientamento giurisprudenziale di merito (cfr. tra le altre, Tribunale di Bari, Sentenza n. 1636/2025; Tribunale di Urbino, Sentenza n. 144/2025), secondo cui l'entità del c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza può essere determinata riducendo l'ammontare complessivo del pregiudizio economico da invalidità permanente totale (calcolato con le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano o il
Tribunale di Roma) in maniera proporzionale alla perdita di chance cagionata dall'errore medico, tenendo in considerazione anche l'età del paziente e la sua concreta aspettativa di vita sperata, ovvero, applicando, eventualmente, un coefficiente correttivo, che tenga conto dell'età e delle caratteristiche specifiche del paziente nel singolo caso in esame.
Nello specifico, secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, che questo Giudice intende condividere in quanto avvallato anche dalla Corte di Cassazione (cfr., in particolare, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n.
2861 del 05.02.2025), il c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza può essere quantificato, in via equitativa, secondo i seguenti passaggi:
a) determinazione del danno biologico base, ovvero della somma che sarebbe spettata alla vittima, in caso di invalidità permanente al 100%, secondo le tabelle medico-legali
(es. quelle predisposte dal Tribunale di Milano);
b) suddivisione della somma di cui al punto a) per gli anni di vita attesa, ovvero per il numero di anni che una persona della stessa età della vittima avrebbe, in media, potuto ancora vivere secondo le statistiche Istat;
c) moltiplicazione del risultato ottenuto per gli anni di c.d. vita “sperata”, ovvero per gli anni di vita che si presume che siano stati persi a causa dell'evento lesivo, tenendo in considerazione le eventuali patologie pregresse del paziente ed, in ogni caso, la concrete caratteristiche del soggetto;
d) sottrazione dell'eventuale periodo vissuto dopo l'evento, ovvero del periodo di tempo eventualmente vissuto dopo l'evento lesivo (ossia il trattamento medico);
e) applicazione della percentuale di chance perduta, ovvero della percentuale prudenziale che rappresenta la probabilità di sopravvivenza concretamente persa, basata su evidenze medico-legali.
Dunque, nel caso in esame, facendo applicazione del predetto orientamento giurisprudenziale, il danno da perdita di chance di sopravvivenza riportato da Pt_2
34 – in conseguenza della condotta colposa posta in essere dai medici operanti Per_1 presso la di convenuta – può essere determinato secondo la seguente formula CP_2 CP_2 matematica: danno biologico base calcolato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, per l'ipotesi di invalidità permanente al 100% (c.d. parametro A) : anni di vita attesi (c.d. parametro b) x anni di c.d. vita “sperata” (c.d. parametro C) – anni eventualmente vissuti dopo l'evento lesivo (c.d. parametro D) x la percentuale di chance di sopravvivenza perduta cagionata dall'errore medico (c.d. parametro E).
In particolare, partendo dall'affrontare il c.d. parametro A) – ossia il danno biologico base calcolato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, per l'ipotesi di invalidità permanente al 100% -, innanzitutto, si osserva che, a pag. 2 del ricorso introduttivo, è riportato che , all'epoca dei fatti (ossia nel settembre del 2021) aveva Persona_1 un'età di anni “(…) 55 (…)”.
Dunque, dal momento che la predetta circostanza non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte del va da sé Controparte_1 che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., deve ritenersi pacifico che Per_1
, all'epoca dell'evento dannoso per cui è causa, aveva un'età di anni 55.
[...]
Ciò posto, tenuto conto che, nel caso in esame, occorre determinare il c.d. danno biologico da invalidità permanente totale (ossia corrispondente ad una percentuale di invalidità permanente pari al 100%), poiché trattasi di c.d. macro-invalidità (ossia di invalidità superiore al 9%), si ritiene di poter utilizzare i criteri di calcolo previsti dalla
Tabella – aggiornata - elaborata dal Tribunale di Milano, per il calcolo del danno biologico permanente.
A tal proposito, si precisa che, per quanto concerne la determinazione del predetto danno biologico permanente, il calcolo sarà effettuato sul punto base indicato dalla
Tabella di Milano - aggiornata -, pari ad euro 9.578,80.
Pertanto, facendo i dovuti calcoli, il danno biologico permanente totale (ossia corrispondente ad una percentuale di invalidità permanente pari al 100%) deve essere quantificato in complessivi euro 699.252,00.
Di conseguenza, nel caso in esame, il c.d. parametro A) – ossia l danno biologico base calcolato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, per l'ipotesi di invalidità permanente al 100% - ammonta alla somma, già rivalutata, di euro 699.252,00.
35 Relativamente, poi, al c.d. parametro B) – ossia gli anni di vita attesa -, deve rilevarsi che, dall'esame degli ultimi dati Istat disponibili, emerge che, in Italia, nell'anno 2025,
l'aspettativa di vita media per gli uomini è pari a 81,4 anni.
Dunque, considerato che , all'epoca dell'evento dannoso (ovvero nel Persona_1 settembre del 2021) aveva un'età di anni 55, va da sé, nel caso in esame, gli anni di vita attesa del risultano pari a 26,4; importo, quest'ultimo, così ottenuto: 81,4 Pt_2
(aspettativa di vita media, in Italia, per gli uomini) – 55 (anni che il aveva Pt_2 all'epoca dell'evento dannoso).
Pertanto, nel caso di specie, il c.d. parametro B) (corrispondente agli anni di vita attesa) è pari a 26,4.
Per quanto concerne, invece, il c.d. parametro C) (ossia gli anni di c.d. vita “sperata), deve rilevarsi che, per quanto verrà di seguito precisato, nel caso de quo, non appare possibile far coincidere gli anni di vita attesa (pari a 26,4 anni) con gli anni di vita sperata del Pt_2
Invero, sul punto, appare significativo che, attraverso la c.t.u. depositata in data
04.03.2024 in sede di procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G. – come già rilevato in precedenza in punto di c.d. an debeatur -, sia stato accertato che era un Persona_1 soggetto cardiopatico, oltre che affetto da una significativa ipertensione e da un importante stato di obesità.
Deve, inoltre, evidenziarsi che la parte resistente, all'esito del deposito della predetta c.t.u., ha dedotto espressamente che il deceduto era cardiopatico e che, pertanto, non sarebbe stato possibile, nel caso in esame, far coincidere gli anni di vita attesa con gli anni di vita sperata del (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta Pt_2 depositata dal nel presente giudizio di merito). Controparte_1
Ebbene, la parte ricorrente, a fronte di quanto espressamente dedotto dalla parte resistente, nel corso del presente giudizio, nulla ha riferito sul punto;
sicché, in assenza di qualsiasi precisazione della parte ricorrente, non appare, comunque, possibile, nel caso di specie, far coincidere gli anni di vita attesa con gli anni di vita sperata, tenuto conto della cardiopatia da cui era affetto il Pt_2
Ed infatti, è noto che, in un soggetto cardiopatico, l'aspettativa di vita media può essere significativamente inferiore rispetto alla media nazionale ricavabile dall'analisi dei dati Istat.
36 In particolare, dalla lettura degli studi clinici del settore, è possibile evincere che le malattie cardiovascolari sono tra le principali cause di morte in Italia (soprattutto dopo i
50 anni) e che, inoltre, un uomo con cardiopatia ischemica può avere una riduzione dell'aspettativa di vita di 5/10 anni, se non trattata adeguatamente.
È pur vero che, sempre secondo i predetti studi clinici, con delle terapie moderne, un controllo dei fattori di rischio (come ipertensione, colesterolo, diabete) ed uno stile di vita sano, molti pazienti cardiopatici possono arrivare a vivere oltre i 75–80 anni;
tuttavia, ciò varia notevolmente in considerazione di molteplici fattori, quali, ad esempio, il tipo di patologia cardiaca dalla quale il soggetto è affetto (per es., scompenso cardiaco, aritmie, infarto pregresso, valvulopatie), la gravità della stessa, il trattamento e lo stile di vita del soggetto (ovvero il fatto che il soggetto adotti o meno una dieta mediterranea, svolga o meno un'attività fisica moderata, non assuma o assuma fumo e/o alcol ed adotti o meno un sistema di gestione dello stress).
In altri termini, se certamente un soggetto cardiopatico può vivere anche oltre i 75 anni, tuttavia, la sua concreta aspettativa di vita risulta fortemente influenzata dalla natura e dalla gravità della patologia cardiaca, nonché dalla gestione della malattia e dallo stile di vita adottato dal paziente.
Nello specifico, nel caso in cui il soggetto sia affetto da una patologia cardiopatica, in base agli studi clinici del settore, è possibile far coincidere la concreta aspettativa di vita del soggetto con gli anni di vita attesa soltanto qualora il paziente non sia affetto da una cardiopatia particolarmente grave ed abbia, inoltre, adottato uno stile di vita sano, caratterizzato da un'alimentazione corretta, dalla pratica regolare di attività fisica moderata, dalla non assunzione di fumo e alcol, dall'adozione di un sistema di gestione dello stress, nonché dall'effettuazione degli opportuni controlli medici periodici.
Dunque, poiché la parte ricorrente, nel caso in esame, non solo non ha minimamente provato, ma non ha neppure allegato che la cardiopatia dalla quale era affetto Per_1
non fosse di natura particolarmente grave e che, inoltre, il avesse adottato
[...] Pt_2 uno stile di vita sano - caratterizzato da un'alimentazione corretta, dalla pratica regolare di attività fisica moderata, dalla non assunzione di fumo e alcol, dall'adozione di un sistema di gestione dello stress, nonché dall'effettuazione degli opportuni controlli medici periodici -, va da sé che, in mancanza di detta allegazione e prova, non è possibile, in ogni caso, far coincidere la vita sperata con la vita attesa.
37 Pertanto, considerata la patologia cardiopatica dalla quale era affetto il e Pt_2 tenuto conto di quanto sopra riferito, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, secondo il criterio del c.d. id quod plerumque accidit, la concreta aspettativa di vita del non potesse essere superiore a 73 anni. Persona_1
Di conseguenza, poiché il paziente, all'epoca della morte, aveva un'età di 55 anni, gli anni di c.d. vita “sperata” del risultano pari a 18; importo, quest'ultimo, così Pt_2 ottenuto: 73 (concreta aspettativa di vita del soggetto, tenuto conto della patologia cardiopatica dalla quale era affetto) – 55 (anni che il aveva all'epoca dell'evento Pt_2 dannoso).
Nel caso in esame, il c.d. parametro C) (corrispondente agli anni di c.d. vita sperata) risulta, dunque, pari a 18.
Quanto, poi, al c.d. parametro D) (ossia gli anni eventualmente vissuti dopo l'evento lesivo), occorre rilevare che, nel caso di specie, il predetto parametro deve ritenersi pari a 0, dal momento che è pacifico tra le parti ed anche documentalmente provato che
è deceduto in data 05.09.2021, ovvero solamente pochi giorni dopo Persona_1
l'intervento chirurgico subito in data 03.09.2021.
Infine, relativamente al c.d. parametro E) – ossia la percentuale di chance di sopravvivenza perduta -, si rileva che, attraverso la c.t.u. medico-legale depositata in data 04.03.2024 in sede di procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G., è stato accertato che “(…) il comportamento incongruo dei sanitari ha determinato, secondo la regola del più probabile che non, una perdita di chances di sopravvivenza che è quantificabile nella misura del 30% (…)” (cfr. pag. 51 della c.t.u.).
Dunque, nel caso in esame, la perdita di chance di sopravvivenza cagionata dalla condotta inadempiente dei sanitari (c.d. parametro E), alla luce della c.t.u. medico- legale, può essere quantificata nella percentuale del 30%.
Pertanto, tenuto conto del fatto che il è deceduto solo due giorni dopo Pt_2
l'intervento – sicché il c.d. parametro D (ossia gli anni eventualmente vissuti dopo l'evento lesivo) risulta pari a 0 -, facendo i dovuti calcoli, il danno da perdita di chance di sopravvivenza riportato da deve essere quantificato nella somma Persona_1 complessiva, già rivalutata, di euro 143.028,82, così ottenuta: euro 699.252,00 (c.d. parametro A, ossia il danno biologico permanente totale, calcolato secondo le tabelle del
Tribunale di Milano) : 26,40 (c.d. parametro B, ossia gli anni di vita attesa di un uomo
38 di anni 55, secondo le statistiche Istat) x 18 (c.d. parametro C, ossia gli anni di c.d. vita
“sperata”) x 30% (c.d. parametro E, ossia la percentuale della perdita di chance di sopravvivenza cagionata dall'errore medico).
Non resta, dunque, che dichiarare che il danno da perdita di chance di sopravvivenza subito da , in conseguenza delle condotte colpose (attive e/o omissive) dei Persona_1 sanitari, ammonta alla complessiva somma, già rivalutata, di euro 143.028,82, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
A questo punto, occorre evidenziare che, poiché è, pacificamente, Persona_1 deceduto antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio (e, segnatamente, in data 05.09.2021), va da sé che il danno da perdita di chance di sopravvivenza subito da
– come sopra quantificato – dovrà essere liquidato agli eredi del de cuius, Persona_1 in ragione delle rispettive quote di eredità.
In particolare, dalla lettura della denuncia di successione depositata dalla parte ricorrente (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo), emerge che, nel caso in esame, eredi di sono, rispettivamente, la moglie ed i due figli de de Persona_1 Parte_1 cuius, e Parte_2 Parte_3
Ciò posto, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 581 c.c., “(…) quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi (…)”.
L'art. 542, comma secondo, c.c. prevede, poi, che, quando i figli sono più di uno,
“(…) la divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali (…)”
Pertanto, nel caso di specie, l'importo corrispondente al danno accertato in questa sede relativamente a (pari alla somma di euro 143.028,82), in base ai Persona_1 criteri di riparto dell'eredità di cui agli artt. 581 e 542, comma secondo, c.c., dovrà essere suddiviso, in parti uguali, tra la moglie e ciascuno dei due figli del de cuius, con la conseguenza che, a ciascuno dei tre eredi legittimi, spetterà un importo pari ad 1/3 della somma di cui sopra.
Per l'effetto, ai ricorrenti , e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro qualità di eredi di – e, segnatamente, di moglie e figli del de cuius-, Persona_1 dovrà essere riconosciuto, in favore di ciascuno di essi, l'importo, già rivalutato, di euro
47.676,273 (corrispondente ad 1/3 del danno complessivamente riportato da Pt_2
39 , già rivalutato), oltre gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulla somma Per_1 via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione.
In definitiva, non resta che condannare il al Controparte_1 pagamento:
- in favore di - in qualità di erede (moglie) di -, a titolo Parte_1 Persona_1 di risarcimento del danno, dell'importo complessivo, già rivalutato, di euro 47.676,273
(corrispondente ad 1/3 del danno complessivamente riportato da , già Persona_1 rivalutato), oltre gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione;
- in favore di - in qualità di erede (figlio) di -, a titolo di Parte_2 Persona_1 risarcimento del danno, dell'importo complessivo, già rivalutato, di euro 47.676,273
(corrispondente ad 1/3 del danno complessivamente riportato da , già Persona_1 rivalutato), oltre gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione;
- in favore di - in qualità di erede (figlia) di -, a titolo di Parte_3 Persona_1 risarcimento del danno, dell'importo complessivo, già rivalutato, di euro 47.676,273
(corrispondente ad 1/3 del danno complessivamente riportato da , già Persona_1 rivalutato), oltre gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano - tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e dei limiti in cui la domanda è stata accolta -, come segue:
- quanto al procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G., in euro 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
euro 992,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro
1.701,00 per la fase istruttoria, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- quanto al presente giudizio di merito, in euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 3.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
40 Infine, devono essere poste definitivamente a carico della parte resistente le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G..
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, con ricorso ritualmente notificato, nei confronti del Parte_4 [...] ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
1. dichiara la sussistenza, nei confronti della parte ricorrente, della responsabilità del in relazione all'evento dannoso in Controparte_1 questione, consistente nella perdita di chance di sopravvivenza di;
Persona_1
2. rigetta la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale iure proprio (ovvero il danno da perdita del rapporto parentale e/o il danno morale);
3. dichiara che, nella fattispecie in esame, le condotte colpose (attive e/o omissive) poste in essere dai sanitari – pur non avendo determinato la morte del paziente - hanno cagionato, a , un danno da perdita di chance di sopravvivenza;
Persona_1
4. dichiara che il danno da perdita di chance di sopravvivenza subito da Per_1
, in conseguenza delle condotte colpose (attive e/o omissive) dei sanitari,
[...] ammonta alla somma complessiva, già rivalutata, di euro 143.028,82, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
5. dichiara, altresì, che l'importo corrispondente al danno accertato in questa sede relativamente a - deceduto antecedentemente all'instaurazione del Persona_1 presente giudizio -, dovrà essere liquidato ai ricorrenti , Parte_1
e , nella lora qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Per_1
(e, segnatamente, di moglie e figli del de cuius), in ragione delle rispettive
[...] quote di eredità spettanti a ciascuno di essi, sulla base ai criteri di riparto dell'eredità di cui agli artt. 581 e 542, comma secondo, c.c. – ovvero dovrà essere liquidato, in favore di ciascuno dei predetti ricorrenti, un importo corrispondente ad 1/3 della somma riconosciuta al punto 4) della presente sentenza -;
6. condanna, per l'effetto, il al Controparte_1 pagamento:
41 - in favore di - in qualità di erede (moglie) di Parte_1 Per_1
-, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo, già rivalutato,
[...] di euro 47.676,273 (corrispondente ad 1/3 della somma liquidata al punto 4 della presente sentenza), oltre gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione;
- in favore di - in qualità di erede (figlio) di - Parte_2 Persona_1
, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo, già rivalutato, di euro
47.676,273 (corrispondente ad 1/3 della somma liquidata al punto 4 della presente sentenza), oltre gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione;
- in favore di - in qualità di erede (figlia) di -, Parte_3 Persona_1
a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo, già rivalutato, di euro
47.676,273 (corrispondente ad 1/3 della somma liquidata al punto 4 della presente sentenza), oltre gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione;
7. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
8. condanna il a rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano: - quanto al procedimento di A.T.P. n.
866/2023 R.G.: in euro 286,00 per spese ed euro 3.827,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- quanto al presente giudizio di merito: in euro 545,00 per spese ed euro 9.680,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
9. pone definitivamente a carico del le Controparte_1 spese di c.c.t.t.u.u., come liquidate nel corso del procedimento di A.T.P. n. 866/2023
R.G..
Arezzo, 18.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
42 43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1112 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025 e vertente tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Parte_4
IA NC, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. DONATI LORENZA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 22.10.2025,
l' Avv. IA NC per , Parte_1 Pt_2
e , conclude come segue:
[...] Parte_3 Parte_4
“(…) voglia l'On. Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE:
Accertata e dichiarata la responsabilità della controparte Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione al
[...] decesso del Sig. condannare il ridetto in Persona_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non
1 patrimoniali subiti dagli attori ricorrenti Parte_1 Parte_3 Pt_2
e nelle rispettive qualità, così come descritti al punto “2.A”
[...] Parte_4 del ricorso introduttivo ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia, o che verrà determinata in via equitativa, con liquidazione del danno all'attualità, risarcimento del danno da lucro cessante dovuto alla mancata disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento, interessi dalla pubblicazione della sentenza, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ponendo le spese di CTU definitivamente ed integralmente a carico di parte convenuta e con rimborso alle parti attrici di quelle anticipate. Accertata e dichiarata la responsabilità della controparte in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in relazione al decesso del Sig. condannare Persona_1 il ridetto in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori ricorrenti
nelle rispettive qualità, così come Parte_1 Parte_3 Parte_2 descritti al punto “2.B” del ricorso introduttivo ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia, o che verrà determinata in via equitativa, con liquidazione del danno all'attualità, risarcimento del danno da lucro cessante dovuto alla mancata disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento, interessi dalla pubblicazione della sentenza, con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ponendo le spese di CTU definitivamente ed integralmente
a carico di parte convenuta e con rimborso alle parti attrici di quelle anticipate. IN VIA
SUBORDINATA Accertata e dichiarata la responsabilità della controparte
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 relazione al decesso del Sig. condannare il ridetto Persona_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i
[...] danni non patrimoniali di qualsiasi specie e tipo subiti dagli attori ricorrenti - nelle rispettive qualità già comprovate nel ricorso introduttivo Parte_1 [...]
e - e nella misura che verrà ritenuta di Pt_3 Parte_2 Parte_4 giustizia, o che verrà determinata in via equitativa con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ponendo le spese di
CTU definitivamente ed integralmente a carico di parte convenuta e con rimborso alle parti attrici di quelle anticipate (…)”;
2 l'Avv. DONATI LORENZA per Controparte_1 conclude come segue: “(…) in tesi di merito, respingere la domanda dei ricorrenti per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e di onorari (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato,
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 esponevano che, in data 02.09.2021, – il quale, all'epoca dei fatti, aveva Persona_1 un'età di 55 anni, era obeso (h.161 Kg 112) ed iperteso, in trattamento farmacologico -, si era ricoverato presso il in quanto affetto da Controparte_1 gonartrosi destra avanzata, al fine di sottoporsi ad un intervento chirurgico di protesizzazione mono-compartimentale del ginocchio;
che l'intervento in questione, condotto in anestesia tronculare, era stato eseguito in data 03.09.2021; che, durante il decorso post-operatorio, nella mattina del 04.09.2021, vi era stata la manifestazione di valori di saturazione non fisiologici (sat. 94%), che si erano mantenuti bassi durante tutta la giornata ed erano scesi ancora alla sera dello stesso giorno (93%); che, alle ore
10,45 circa della mattina del ridetto 4 settembre 2021, la sorella aveva Parte_4 chiamato al cellulare , per sincerarsi del suo stato di salute;
che, alla Persona_1 predetta telefonata, aveva partecipato anche , il quale aveva Testimone_1 riscontrato che il cognato appena operato biascicava, non riuscendo a parlare fluentemente al telefono mentre si intratteneva con lui;
che, inoltre, a dire di essa parte ricorrente, dallo studio della cartella clinica, non risultava che fossero state adottate, da parte del personale sanitario del Centro Chirurgico, delle particolari precauzioni, nonostante i fattori di rischio fossero già tutti evidenti;
che, infatti, nella cartella, non erano riportate ulteriori annotazioni fino alle 6.05 del mattino del giorno 05.09.2021, quando era stato trovato morto;
che lo stesso giorno la moglie ed uno dei Persona_1 figli - tutti conviventi con il padre deceduto in Montecchio (TR) alla Via San Savino
n.27 -, avevano sporto denuncia-querela, affinché venisse accertata la causa della morte del loro congiunto;
che, dunque, instauratosi il procedimento penale n. 5223/2021 Mod.
44, a seguito di autopsia ed esame dei vetrini, i consulenti del P.M., prof.
[...]
e dott. , avevano depositato una relazione medico-legale, le cui Per_2 Persona_3
3 argomentazioni erano state poste a fondamento della richiesta e del decreto di archiviazione;
che, tuttavia, i consulenti di parte, dott.ssa e dott. Persona_4 Per_5
nelle loro note medico-legali, avevano sostenuto che le valutazioni espresse dai
[...] periti del PM in merito alla causa della morte del non fossero condivisibili, in Pt_2 quanto, secondo il loro parere, “(…) la causa della asistolia va attribuita a cause naturali conseguenti alle condizioni cardiache di base dell'uomo (quadro di miocardiosclerosi con placca stenosante del tratto distale della coronaria sinistra ramo interventricolare anteriore) (…)” (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo); che, in particolare, il dott. nella propria relazione di parte (cfr. all.to n. 7 al ricorso Per_5 introduttivo), aveva rilevato quanto segue: “(…) vero è che vi fosse una condizione di miocardiosclerosi e di aterosclerosi di un ramo coronarico, ma si deve individuare quale sia la causa che ha scompensato l'equilibrio cardiocircolatorio del p.te che poteva definirsi buono se è vero che, in occasione della visita anestesiologica preoperatoria è stato riconosciuto un rischio ASA2 (rischio molto basso). (…)
[...] presentava una saturazione di O2 non eccellente in fase pre-operatoria che in Per_1 corso di intervento/anestesia presentava valori ancora più bassi fino al 92% in fase post-operatoria e che presentava valori in costante decremento nelle ore e nei giorni successivi senza che mai, da parte del personale sanitario venisse predisposto un supporto di ossigeno che avrebbe evitato il progressivo decadimento della funzione cardio-respiratoria fino alla “crisi acutissima” che lo ha portato alla morte. (…) Ancor più grave, in termini di negligenza comportamentale dei sanitari curanti, l'assenza di una attenta monitorizzazione del p.te nel post operatorio, idonea ad evitare che la
“crisi acutissima”, che non è assolutamente insorta spontaneamente, fosse almeno diagnosticata tempestivamente evitando che le manovre rianimatorie fossero intraprese con il p.te sostanzialmente già morto (…)”; che, dunque, essi ricorrenti, in data
20.03.2023, avevano proposto, presso il Tribunale di Arezzo, un ricorso per accertamento tecnico preventivo;
che, pertanto, era stato instaurato il procedimento per
A.T.P. n. 866/2023 R.G., nell'ambito del quale era stato nominato il Collegio Peritale composto dalla dr.ssa e dal dr. che, non avendo avuto luogo la Per_6 Per_7 conciliazione delle parti, in data 04.03.2024, era stata depositata c.t.u. a firma della dr.ssa , nella quale era riportato, in particolare, quanto segue: “(…) si Persona_8 può affermare che c'è stata una sottovalutazione delle condizioni del paziente per cui
4 non sono stati colti i segni del precario equilibrio emodinamico. La tachicardia sinusale è stata negletta. Era presente una tachicardia sinusale proprio nel tracciato
ECG di ingresso che porta la data del 1/9/2021 ore 13:33. In realtà la tachicardia sinusale rientra fra i segni che devono far sospettare lo scompenso cardiaco.
L'evidenza di fattori di rischio cardiovascolare quale l'ipertensione e l'obesità patologica (di 3° grado), gli edemi declivi, la tachicardia non chiaramente spiegata, avrebbero dovuto indurre i sanitari ad eseguire ulteriori accertamenti, come da algoritmo delle linee guida della società europea di Cardiologia del 2016. Non uno, ma almeno tre elementi sono presenti agli atti, che avrebbero dovuto far iniziare l'iter per la ricerca dello scompenso cardiaco. Dunque, per quanto riguarda il comportamento dei sanitari, questo collegio di CTU individua in particolare, un momento critico nella gestione del paziente nel post-intervento, ed in particolare la sospensione del diuretico, come già detto, il mancato controllo del bilancio idrico (almeno da quanto emergente nella documentazione sanitaria) e altra criticità è evidenziabile alle ore 20.06 del
04.09, quando la saturazione raggiunse i 93% e il paziente si presentava tachicardico.
In tale occasione, tenuto conto dell'anamnesi del paziente, dell'obiettività e dei dati clinici in possesso dei sanitari, sarebbe stato prudenziale ed opportuno eseguire accertamenti volti a individuare, o quanto meno escludere, patologie cardio- respiratorie acute, posto il recente intervento e l'anamnesi del paziente. In particolare, sarebbe stato necessario eseguire una EGA e accertamenti cardiologici (ECG e visita cardiologica con ecocardiogramma). Ciò che però è possibile affermare è che il comportamento incongruo dei sanitari ha determinato, secondo la regola del più probabile che non, una perdita di chances di sopravvivenza che è quantificabile nella misura del 30% (…)” (cfr. all.to n. 10 al ricorso introduttivo); che, tanto premesso, a dire di essi ricorrenti, alla luce di quanto accertato dal Collegio Peritale con la c.t.u. depositata nell'ambito del procedimento per A.T.P. n. 866/2023 R.G., risultava evidente la presenza di una condotta colposa da parte dei sanitari che avevano avuto in cura
; che, pertanto, a dire di essa parte ricorrente, doveva ritenersi sussistente Persona_1 la responsabilità del in relazione al decesso di Controparte_1 Per_1
; che, invero, la sospensione del diuretico ed il mancato controllo del bilancio
[...] idrico, alle ore 20.06 del 4 settembre, quando la saturazione raggiunse i 93% ed il paziente si presentava tachicardico, tenuto conto dell'anamnesi del paziente stesso,
5 dell'obiettività e dei dati clinici in possesso dei sanitari, sarebbe stato prudenziale ed opportuno eseguire accertamenti volti a individuare, o quanto meno escludere, crisi cardio-respiratorie acute, posto il recente intervento e l'anamnesi del paziente;
che, in particolare, la grave negligenza dei sanitari era consistita nella omissione della necessaria esecuzione di una EGA e di doverosi accertamenti cardiologici (ECG e visita cardiologica con ecocardiogramma), in presenza dei quali e delle tempestive successive adatte cure, secondo la regola del più probabile che non, sulla base delle considerazioni espresse dal Collegio Peritale, , nella misura del 30%, non sarebbe morto Persona_1 di acutissimo scompenso cardio respiratorio durante la degenza post operatoria; che, dunque, a dire di essi ricorrenti, si trattava di un caso di responsabilità professionale sanitaria, essendo riscontrabili delle condotte censurabili a carico dei sanitari che ebbero in cura il nel corso della degenza post operatoria, per colpevoli ed inescusabili Pt_2 errori diagnostici e per omesse necessarie cure;
che, pertanto, nel caso in esame, risultava ravvisabile un evento dannoso identificabile nella fattispecie di danno della
“perdita di chance di sopravvivenza”; che, di conseguenza, essi ricorrenti avrebbero avuto diritto a vedersi risarciti tutti i danni subiti in conseguenza dell'evento dannoso de quo; che, segnatamente, essi esponenti richiedevano il risarcimento delle seguenti voci di danno: 1) il danno non patrimoniale sub specie di danno morale iure proprio e di danno da perdita del rapporto parentale;
2) il danno biologico iure hereditario; che, nello specifico, relativamente alla voce di danno sub. 1), veniva precisato che la ricorrente era legata a da un vincolo coniugale per 22 anni - dal Pt_1 Persona_1
27 aprile 1999 sino alla data di morte del marito avvenuta il 5 Settembre 2021 -; che, dal matrimonio erano nati i figli (in data 18 luglio 2000) e Parte_2 Pt_3
(in data 25 settembre 2003); che entrambi i figli convivevano con il padre e la
[...] madre in Montecchio, in Via San Savino n. 27; che, a dire di essi esponenti, era innegabile che la morte di avesse prodotto un enorme perturbamento ed Persona_1 una sofferenza per la la quale era stata privata del compagno di vita e del padre Pt_1 dei propri figli, perdendo ogni sostegno morale ed economico e ritrovandosi sola nell'adempimento del compito di genitore;
che l'inaspettato decesso del alla Pt_2 giovane età di 55, aveva prodotto delle innegabili sofferenze e dolori anche ai figli, nonché una compromissione dell'ordinario e sereno svolgimento della vita, che li aveva visti, giovani, perdere il genitore convivente;
che, inoltre, tale dolore aveva colpito
6 anche la sorella , la quale era legatissima al fratello;
che, ai fini della Parte_4 liquidazione del danno, avrebbe potuto farsi riferimento alle Tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano o presso il Tribunale di Roma;
che, sulla base delle predette
Tabelle, il danno da perdita del rapporto parentale riportato dalla moglie,
[...]
, poteva quantificarsi nella somma di euro 335.006,43; che, invece il danno Parte_1 parentale subito dai figli poteva quantificarsi, rispettivamente, nella somma di euro
323.650,28 quanto a e nella somma di euro 329.328,35 relativamente a Parte_2
che, infine, il danno parentale riportato dalla sorella Parte_3 Parte_4 poteva quantificarsi nella somma di euro 170.342,25; che, relativamente, poi, alla voce di danno sub. 2), veniva evidenziato che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere liquidato il danno biologico iure hereditatis, poiché intercorreva un nesso conseguenziale tra le omesse prestazioni e la possibilità di sopravvivere del de cuius; che, dunque, si configurava un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da patita dal de cuius; che, per la determinazione del risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, la giurisprudenza di legittimità aveva attribuito valore al diritto alla vita in modo equo, ovvero applicando le tabelle per il calcolo del danno biologico;
che, dunque, nel caso di specie, trattandosi di eventi che avevano determinato, secondo la regola del più probabile che non, il decesso del paziente nella misura del 30%, il danno avrebbe potuto essere quantificato nella misura del ridetto 30% (come da consulenza tecnica preventiva) del 100% di invalidità permanente (danno biologico) occorso alla vita del paziente - morto a 55 anni -, facendo riferimento, per la Persona_1 liquidazione, alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano o presso il Tribunale di
Roma; che, dunque, il danno biologico da perdita di chance di sopravvivenza riportato da , sulla base delle predette Tabelle, nella somma di euro 430.692,00, Persona_1 pari al 30% dell'importo di euro 1.435.640,63 (corrispondente ad un danno da invalidità permanente del 100%); che, di conseguenza, la predetta somma avrebbe dovuto essere liquidata, iure hereditatis, in solido tra di loro, in favore della moglie e dei figli di
, nella loro qualità di eredi legittimi del de cuius. Tutto ciò premesso, la Persona_1 parte ricorrente concludeva come segue: “(…) voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: per l'effetto condannare il
7 ridetto al pagamento: i) della somma € 430.692,00= Controparte_1 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo ai signori e e Pt_2 Parte_3 in solido a titolo di risarcimento di danno iure hereditatis per perdita di chance Pt_1 di sopravvivenza occorsa al prossimo congiunto deceduto a causa delle Persona_1 omesse diagnosi di acutissimo scompenso cardio respiratorio e omesse cure, ovvero nella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà equa;
ii) a titolo di risarcimento di danno da perdita parentale di prossimo congiunto alla Signora Pt_1 della somma di € 335.006,43=, alla Signora della somma di € € Parte_3
329.328,35, al Signor della somma di € 323.650,28 e della somma di € Parte_2
85.171,13 alla Signora ovvero nelle maggiori o minori somme che il Parte_4
Giudicante riterrà eque;
- emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge per le quali lo scrivente difensore si dichiara antistatario e ne chiede la formala distrazione (…)”.
Con comparsa depositata in data 20.12.2024, si costituiva
[...]
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato in Controparte_1 fatto ed in diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.
Segnatamente, essa resistente, relativamente al danno biologico iure hereditario per perdita di chance di sopravvivenza, evidenziava che, a dire di essa esponente, non avrebbe potuto essere risarcito il predetto danno biologico iure hereditario, stante la non risarcibilità del danno tanatologico in tutti i suoi aspetti morali e/o dinamico relazionali;
che, dunque, la domanda iure hereditario avrebbe dovuto essere respinta;
che, quanto al danno non patrimoniale iure proprio richiesto dalla controparte, veniva rilevato che il danno morale richiesto dalla controparte risultava già ricompreso all'interno del danno da perdita del rapporto parentale;
che, in ogni caso, a dire di essa parte ricorrente, non avrebbe potuto essere riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale poiché, attraverso la c.t.u. depositata in sede di A.T.P., non era stata accertata la presenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari operanti presso esso Controparte_1
e la morte del paziente;
che, comunque, la richiesta
[...] Persona_1 risarcitoria del danno parentale avanzata dai ricorrenti appariva eccessiva, tenuto conto dei parametri di cui alle relative tabelle. Tutto ciò premesso, la parte resistente
8 concludeva come segue: “(…) in via preliminare, di rito acquisire il fascicolo relativo al procedimento di ATP R.G. n. 866/2023; In tesi di merito, respingere la domanda dei ricorrenti per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e di onorari. In denegata ipotesi, tenuto conto della modesta chance di sopravvivenza liquidare
l'eventuale danno in via equitativa senza utilizzare le Tabelle milanesi e/o romane
(…)”.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di A.T.P. n. 866/2023 R.G.; rigettata la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla parte ricorrente;
all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025, la causa passava in decisione, ex art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c..
****************
Occorre, innanzitutto, partire dall'affrontare la problematica relativa al c.d. an debeatur.
1. L'accertamento dell'asserita responsabilità del per Controparte_1 le condotte colpose (attive e/o omissive) poste in essere dai sanitari, relativamente al trattamento terapeutico (nel settembre del 2021) del paziente Persona_1
In particolare, si osserva che la parte ricorrente – quanto al profilo relativo al c.d. an debeatur - ha richiesto di accertare l'asserita responsabilità del Controparte_1
– quale struttura sanitaria presso la quale era stato
[...] Persona_1 ricoverato in 03.09.2021, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio destro -, in relazione alle eventuali condotte colpose (attive e/o omissive) poste in essere dai sanitari, in ordine al trattamento terapeutico (nel settembre del 2021) del paziente
. Persona_1
Ciò precisato, occorre, innanzitutto, stabilire la natura dell'azione promossa dalla parte ricorrente nei confronti della struttura sanitaria resistente, stabilendo, cioè, se l'asserita responsabilità della parte resistente sia di natura contrattuale oppure se, viceversa, la stessa debba essere ricondotta nell'ambito della responsabilità
9 extracontrattuale.
All'uopo, deve rilevarsi che l'eventuale responsabilità del Controparte_1
– in relazione all'evento dannoso in oggetto – deve essere ricondotta
[...] nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale.
Ed infatti – come verrà di seguito precisato -, deve ritenersi che, nel caso in esame, al momento del ricovero del paziente – pacificamente intervenuto in data 03.09.2021, come attestato anche dalla documentazione sanitaria allegata al fascicolo di parte ricorrente (cfr. all.to n. 3 al ricorso introduttivo) -, tra ed il Persona_1 [...] sia stato instaurato un rapporto di natura contrattuale, Controparte_1 riconducibile al c.d. contratto atipico di spedalità.
A tal proposito, è bene evidenziare che il rapporto che si instaura tra paziente e
[...]
(o ) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni CP_2 Controparte_3 corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta, non solo dal paziente, ma anche da un terzo soggetto), insorgono a carico della Casa di cura
(o dell'Ente), accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e/o dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità della Casa di Cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario (cfr., in tal senso, Cass. Civ.,
Sentenza del 22.09.2015, n. 18610), pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, “(…) non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (…)” (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sentenza del 14.6.2007, n. 13953).
Passando ad affrontare lo specifico caso in esame, si rileva che, nella fattispecie de qua, risulta pacifico tra le parti che, a seguito del ricovero di - intervenuto Persona_1 in data 03.09.2021 (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo) -, tra quest'ultimo e la resistente si sia concluso un c.d. Controparte_4 Controparte_1 contratto atipico di spedalità.
10 Ed infatti, la parte resistente, nel corso del giudizio, non ha espressamente e puntualmente contestato la circostanza che, tra il e la struttura sanitaria in Pt_2 questione, era stato concluso un c.d. contratto atipico di spedalità.
All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il
Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., la circostanza sopra riportata – in quanto non espressamente e puntualmente contestata - deve considerarsi pacifica tra le parti (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Inoltre, nel caso concreto, risulta parimenti pacifico – oltre che comprovato dalla documentazione in atti (cfr. all.to n. 3 al ricorso introduttivo) - che i sanitari che hanno preso in cura il paziente, all'epoca dei fatti, erano legati al Controparte_1 da un contratto di lavoro di tipo subordinato.
[...]
A questo punto, posto che – per quanto appena rilevato -, nel caso in esame, risulta pacifica la conclusione di un c.d. contratto atipico di spedalità tra ed il Persona_1
deve evidenziarsi che, nel corso del giudizio, è stato Controparte_1 accertato l'inadempimento, da parte del personale sanitario operante presso la Struttura resistente, delle proprie prestazioni medico-professionali.
Ed infatti, nel caso di specie, tramite la c.t.u. depositata in data 04.03.2024, nell'ambito del procedimento di A.T.P. n. 886/2023 R.G., è stata accertata la sussistenza, in relazione alla fattispecie in esame, di una responsabilità da parte dei professionisti che hanno preso in cura a partire dal 03.09.2021. Persona_1
A tal proposito, occorre, primariamente, rammentare che, in materia di responsabilità medica, affinché possa ritenersi sussistente l'inadempimento, da parte del personale sanitario operante presso una Casa di Cura, delle proprie prestazioni medico- professionali, è necessario fornire la prova dei seguenti elementi:
11 -) la sussistenza di un evento dannoso lesivo;
-) la presenza di un nesso causale tra l'evento dannoso lesivo e le condotte poste in essere da parte dei sanitari;
-) la presenza di profili di colpa da parte del personale sanitario.
Inoltre, con particolare riferimento all'ipotesi in cui, a seguito dei trattamenti terapeutici, si sia verificata la morte del paziente, la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 5641/2018; Cass. Civ., Ordinanza n.
18568/2024) ha precisato che, anche nel caso in cui non venga dimostrata la presenza di un nesso di causalità tra la condotta del personale sanitario ed il decesso del paziente, la responsabilità della può, comunque, sussistere, qualora risulti provato CP_2 che il comportamento colposo dei sanitari (ad esempio, un errore medico, un ritardo diagnostico o terapeutico) – pur non causando direttamente la morte del paziente -, abbia, in ogni caso, ridotto, in modo apprezzabile e concreto, la probabilità di sopravvivenza e/o di guarigione del paziente.
In altri termini, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nell'ipotesi in cui la condotta del sanitario non abbia determinato la morte del paziente e, tuttavia, venga dimostrata la presenza di un nesso eziologico tra detta condotta e la concreta possibilità di sopravvivenza del paziente, deve, comunque, ritenersi che si sia verificato un evento dannoso risarcibile, rappresentato, non dal decesso del paziente, quanto, piuttosto, dall'apprezzabile riduzione della chance di sopravvivenza (o di guarigione) del paziente medesimo.
In particolare, nella predetta ipotesi, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 5641/2018; Cass. Civ., Ordinanza n.
18568/2024), in presenza di determinati presupposti, risulta sussistente, in capo al paziente (e, di conseguenza, in capo ad i suoi eredi, se è intervenuta la morte del paziente), il diritto a vedersi risarcito del c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza.
All'uopo, occorre evidenziare che il c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza rappresenta una particolare figura di danno risarcibile in ambito civilistico, riconosciuta soprattutto in tema di responsabilità medica.
Nello specifico, si parla di danno da perdita di chance di sopravvivenza quando un soggetto, per effetto di un comportamento colposo del personale sanitario, abbia subito
12 una riduzione della possibilità concreta ed apprezzabile che il soggetto medesimo avrebbe avuto di sopravvivere, qualora fosse stato trattato correttamente dai sanitari.
La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che, in tema di c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza, l'evento dannoso non è costituito dalla certezza della sopravvivenza del paziente, ma dalla probabilità significativa che tale sopravvivenza, in assenza dell'errore medico, avrebbe potuto verificarsi.
In altre parole, nell'ambito del c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza, non viene risarcita la morte del paziente, ma la perdita della possibilità concreta, da parte del paziente, di vivere più a lungo e/o di sopravvivere.
Ed infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) il risarcimento del danno da chance è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto – costituendo una situazione giuridica a sé stante
– suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza
(…)” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 18568/2024; in tal senso anche: Cass. Civ. Sez. III,
Sentenza n. 5641/2018).
Peraltro, la Corte di Cassazione, nella parte motiva della medesima pronuncia, ha, dapprima, precisato che “(…) sussiste una diversità ontologica tra la domanda di risarcimento del danno perdita di chance e quella di risarcimento del danno da perdita del diritto (…)” ed ha, poi, evidenziato che “(…) la domanda risarcitoria del danno da perdita dell'occasione perduta è – per l'oggetto – ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento per mancato raggiungimento del risultato sperato che si caratterizza nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale, ma eventistica (…)” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 18568/2024).
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Civ.,
Ordinanza n. 18568/2024; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 5641/2018), affinché possa ritenersi sussistente il c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza – e, dunque, possa ritenersi sussistente una responsabilità a carico dei sanitari e/o della Casa di Cura
–, è necessaria la presenza, congiunta, di quattro requisiti, ovvero:
a) l'assenza di un nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari ed il decesso del paziente;
b) la presenza di una condotta colposa (es. negligenza, imperizia o imprudenza del
13 medico);
c) la perdita di una concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivenza o di guarigione del paziente – la quale chance non deve essere di natura meramente ipotetica e/o statistica -;
d) la presenza di un nesso causale, di tipo probabilistico, tra la condotta del sanitario e la perdita della possibilità di sopravvivenza.
In particolare, con riferimento al requisito sub. a), la Corte di Cassazione (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Sentenza n. 5641/2018) ha precisato che, se viene accertata, secondo il criterio probabilistico del c.d. “più probabile che non”, l'esistenza di un nesso eziologico tra la morte del paziente e l'errore medico, deve essere esclusa la risarcibilità del c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza, in quanto, in tale ipotesi, il bene giuridico leso è rappresentato dalla stessa vita del paziente e non già dalla probabilità di sopravvivenza e/o di guarigione del medesimo.
Quanto, poi, al presupposto sub. b) – ossia la presenza di una condotta colposa (es. negligenza, imperizia o imprudenza del medico) -, occorre rammentare che la Suprema
Corte, in materia di responsabilità medica, ha sottolineato che, se certamente sussiste la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, ex art. 2236 c.c., quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà; tuttavia, tale disposizione non trova applicazione se la sua condotta è stata negligente o imprudente (cfr. Cass. 01.03.2007, n. 4797; 19.04.2006, n. 9085); inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che sono considerati problemi tecnici di particolare difficoltà quelli che trascendono la preparazione media o che non sono stati ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica (cfr. Cass.
020.2.2005, n. 2042).
Per quanto concerne, invece, il requisito sub. c) – ossia la perdita di una concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivenza o di guarigione del paziente (la quale chance non deve essere di natura meramente ipotetica e/o statistica) -, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che “(…) la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto e attuale (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ.,
Ordinanza n. 18568/2024).
14 Relativamente, infine, al presupposto sub. d) – ossia la presenza di un nesso causale, di tipo probabilistico, tra la condotta del sanitario e la perdita della possibilità di sopravvivenza -, deve evidenziarsi che la prova del nesso causale tra la condotta del personale sanitario e la perdita di chance di sopravvivenza può essere basata su criteri probabilistici, purché vi sia una significativa riduzione delle possibilità di successo terapeutico (cfr., tra le altre, Cass. Civ., sez. III, n. 28985/2019; Cass. Civ., Sez. III, n.
23197/2018).
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da cui questo
Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, ai fini della sussistenza del nesso eziologico, “(…) occorre la verifica dell'accertamento del nesso causale, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta e l'occasione perduta (…)” (cfr.
Cass. Civ., Ordinanza n. 18568/2024).
A tal proposito, con particolare riferimento al nesso eziologico, è bene rammentare che, in base alla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità medica, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra il comportamento del sanitario e il pregiudizio subìto dal paziente, qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico – c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (cfr. Cass. Un. 11.1.2008, nn.
584, 582, 581 e 576; principio di recente ribadito da Cass. 20.2.2015, n. 3390) –, si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi, oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (cfr. in tal senso, Cass. n. 19133/2004 e n. 4400/2004).
Del resto, come è noto, in ambito civilistico, con riferimento all'accertamento del nesso di causalità, trovano applicazione il principio del “più probabile che non” e la regola della prevalenza relativa, con la conseguenza che, con riferimento ai fenomeni per i quali possono essere formulate più ipotesi causali, il Giudice deve scegliere la ricostruzione causale che, in base agli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, ha ricevuto il grado di conferma relativamente maggiore.
L'applicabilità di tali principi, in materia di causalità civile (e, dunque, anche nel settore della responsabilità medica), è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione,
15 la quale ha precisato che “(…) la regola della “prevalenza relativa” della probabilità, rileva – quanto al nesso causale, nel caso di cd. “multifattorialità” nella produzione di un evento dannoso (…) – allorché sullo stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi, e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio, dovendo, invero, essere prese in considerazione solo le ipotesi che sono risultate “più probabili che non”, poiché le ipotesi negative prevalenti non rilevano. Orbene, ricorrendo tale evenienza (…) la regola della prevalenza relativa (…) implica che il giudice scelga come “vero” l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (…)” (cfr. Cass. Civ., sezione terza, ordinanza del
6.7.2020, n. 13872; conforme: Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza del 11.1.2008, n. 582).
In altre parole, qualora si prospettino più possibili cause di un dato evento, il
Giudice deve considerare come provata l'ipotesi che appare come maggiormente probabile, in quanto supportata da un maggior grado di conferma in base agli elementi probatori assunti.
Inoltre, secondo l'opinione della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Civ., Sez. III,
Ordinanza del 6.7.2020, n. 13872), diversamente da quanto avviene in ambito penalistico, nel giudizio civile – e, dunque, anche in materia di responsabilità medica -, il nesso di causalità tra una condotta ed un determinato evento non deve, necessariamente, presentarsi in termini di certezza assoluta, ma, al contrario, risulta sufficiente che si manifestati in termini probabilistici, con la conseguenza che una condotta può essere considerata causa di un dato evento anche qualora, pur non potendosi individuare la causa di un fenomeno con assoluta certezza, tuttavia, in base agli elementi probatori disponibili, l'ipotesi positiva si presenti, comunque, in termini di probabilità maggiori rispetto all'ipotesi negativa;
viceversa, quando l'ipotesi negativa si presenti come maggiormente probabile rispetto a quella positiva, non potrà ritenersi provata la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta e l'evento.
In altri termini, in base a quanto precisato dalla Corte di Cassazione nelle pronunce sopra citate, anche in materia di responsabilità sanitaria e di c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza, facendo applicazione del principio del “più probabile che non” e della regola della prevalenza relativa, potrà ritenersi, in ogni caso, sussistente un rapporto di causalità tra la condotta adottata dal medico (o le condotte adottate da più
16 medici, nell'ipotesi in cui, nella cura del paziente, siano stati coinvolti più professionisti) e l'evento dannoso della perdita della concreta chance di sopravvivenza del paziente, qualora venga accertato, con un sufficiente grado di probabilità – in base ad un giudizio di natura prognostica e facendo applicazione delle leggi scientifiche disponibili –, che la condotta del medico (o le condotte dei vari medici coinvolti) rappresenti la causa – o, comunque, una delle probabili cause – dell'evento dannoso in parola.
Ciò precisato, passando ad affrontare il caso di specie, si osserva che, in applicazione dei principi sopra esposti e tramite la c.t.u. medico-legale depositata in data 04.03.2024 nell'ambito del procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G., è stata accertata, la presenza, relativamente alla fattispecie de qua, di tutti e quattro i presupposti necessari ai fini della risarcibilità del c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza - e, dunque, necessari ai fini della configurabilità di una responsabilità del in relazione all'evento dannoso in oggetto -. Controparte_1
In particolare, partendo dall'affrontare il presupposto sub. a), deve rilevarsi che, in base alla c.t.u., nel caso in esame, non può ritenersi sussistente un nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari ed il decesso di . Persona_1
All'uopo, in primo luogo, si osserva che il Collegio Peritale, formato dalla dr.ssa medico-legale e dal dr. specialista in cardiologia, dopo Persona_8 Persona_9 aver esaminato la cartella clinica del paziente e la ulteriore documentazione sanitaria in atti, ha, dapprima, rilevato che “(…) di anni 55 all'epoca dei fatti, Persona_1 ricordando come il giorno 01.09.2021 eseguiva pre-ospedalizzazione presso il “
[...]
” per intervento programmato di protesizzazione del ginocchio Controparte_1 destro, tra cui visita anestesiologica preoperatoria che attestava l'idoneità alla procedura, attribuendo un ASA score di II (…)” ed ha, poi, aggiunto che “(…) il giorno
02.09.2021 eseguiva il ricovero presso la struttura, ed in data 03.09.2021 fu sottoposto all'intervento chirurgico programmato. Il decorso post-operatorio del signor fu Pt_2 monitorato a cadenza regolare con rilievo di valori di saturazione altalenanti (…)”
(cfr. pag. 27 della c.t.u. depositata in data 04.03.2024, in sede di procedimento di A.T.P.
n. 866/2023).
I c.c.c.t.t.u.u., dopo aver verificato che “(…) la mattina del 05.09.2021, il fu Pt_2 rinvenuto in arresto cardiaco nel proprio letto, nonostante le manovre rianimatorie, ne
17 fu constatato il decesso alle ore 06:25 (…)”, hanno rilevato che “(…) fu eseguito accertamento autoptico su incarico del Pm Dott.ssa accertamento che Persona_10 evidenziò, in sintesi: Cardiomegalia e coronaropatia. Istologicamente si rilevò miocardiosclerosi, ispessimento delle pareti coronariche sinistre, e nel tratto distale dell'IVA aterosclerosi determinante apprezzabile stenosi. Edema polmonare, BPCO
Edema cerebrale. Congestione poli distrettuale (…)” (cfr. pag. 28 della c.t.u.).
Il Collegio Peritale, a pag. 41 della relazione medico-legale depositata in data
04.03.2024 in sede di procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G., nell'individuare la causa del decesso del paziente, ha, poi, attestato che “(…) il meccanismo fisiopatologico che nel caso di specie può aver determinato l'evento terminale, è da ricondurre a due ipotesi, una ischemia miocardica, come appena detto, ovvero uno scompenso cardiaco acuto, come più sopra argomentato (…)” ed ha, altresì, aggiunto che “(…) entrambe le ipotesi, comunque da riferire a patologia cardiaca ed embricatesi tra loro, possono essere sostenute nel caso di specie, ma per questo collegio di CTU, la causa più probabile, anche alla luce delle evidenze microscopiche emerse dall'accertamento autoptico, è quella dello scompenso cardiaco acuto, in soggetto affetto da cardiopatia
(come ben evidenziato all'autopsia, sebbene patologia non chiarita fino a quel momento) su base coronaropatica e ipertensiva (…)”.
Dunque, i c.c.t.t.u.u., quanto alla causa del decesso di , hanno concluso Persona_1 che “(…) sebbene nel caso di specie, possano evocarsi due meccanismi fisiopatologici causativi del decesso di , comunque da riferire a patologia cardiaca, per Persona_1 questo collegio di CTU, la causa più probabile di morte, anche alla luce delle evidenze microscopiche emerse dall'accertamento autoptico, è quella dello scompenso cardiaco acuto, in soggetto affetto da cardiopatia (come ben evidenziato all'autopsia, sebbene patologia non chiarita fino a quel momento) su base coronaropatica e ipertensiva (…)”
(cfr. pag. 49 e 50 della c.t.u.).
Ciò precisato, deve, ora, evidenziarsi che, nonostante dalla c.t.u. emerga la sussistenza di un comportamento negligente e/o imprudente da parte dei sanitari nella gestione del decorso post-operatorio del paziente (cfr. pag. 50 della c.t.u.), tuttavia, tenuto conto delle leggi scientifiche e delle specifiche circostanze del caso concreto, non
è, comunque, possibile affermare, non soltanto con un grado di assoluta certezza, ma neppure con un sufficiente grado di probabilità – in applicazione, cioè, del principio del
18 “più probabile che non” - , che il suddetto comportamento colposo dei sanitari abbia causato o abbia concorso causalmente a determinare il decesso di . Persona_1
Ed infatti, quanto al profilo relativo al nesso eziologico tra le condotte dei sanitari e l'evento morte, il Collegio Peritale, dopo aver determinato la probabile causa della morte del ed aver preso in considerazione le specifiche condizioni del paziente Pt_2 nonché le sue patologie pregresse, ha concluso che “(…) alla luce della causa di morte, come sopra riportata, non è possibile affermare, con ragionamento controfattuale, che con la messa in essere degli accertamenti (doverosi, ma omessi) e quindi di fronte ad un comportamento congruo dei sanitari, si sarebbe potuto evitare, più probabilmente che non , il decesso del )” (cfr. pag. 51 della c.t.u. depositata in data 04.03.2024, Per_1 in sede di procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G.).
In particolare, i c.c.t.t.t.u.u., dopo aver esaminato la cartella clinica e l'ulteriore documentazione medica relativa a , hanno rilevato che “(…) dati rilevanti Persona_1 all'anamnesi sono: ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico che richiedeva
l'impiego di almeno 3 farmaci (amlodipina, perindopril, doxazosina). Il paziente era inoltre in trattamento con furosemide (verosimilmente 25 mg) 1 cp a giorni alterni per edemi declivi. (…)” (cfr. pag. 28 della c.t.u.).
Il Collegio Peritale, dopo aver accertato “(…) la presenza di obesità grave
(patologica o di 3° grado) con indice di massa corporea (IMC) > 40 (…)”, ha, poi, aggiunto che “(…) la presenza di questa condizione fa aumentare il grado di rischio perioperatorio ASA (American Society of Anesthesiologists) portando il paziente dalla classe ASA II alla classe ASA III1 (…)” ed ha, altresì, precisato che “(…) il passaggio dalla classe ASA II alla classe ASA III aumenta di almeno 3-6 volte il rischio di mortalità perioperatoria. Il rischio di mortalità perioperatoria è infatti di 0.3-1.4% per
ASA II, 1.8-4.5% per ASA III2 (…)” (cfr. pag. 29 della c.t.u.).
Dunque, il Collegio Peritale, in punto di valutazione delle preesistenze del paziente, ha evidenziato che “(…) alla luce degli elementi anamnestici e obiettivi non vi è alcuna difficoltà a identificare una cardiopatia ipertrofica indotta dall'ipertensione arteriosa e dalla grave obesità (…)” (cfr. pag. 30 della c.t.u. depositata in data 04.03.2024, in sede di procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G.).
Sempre in relazione alle specifiche caratteristiche e condizioni di salute del paziente
, i consulenti tecnici d'ufficio hanno rilevato che “(…) l'ipertrofia Persona_1
19 ventricolare sinistra rappresenta un importante fattore di rischio indipendente da altre variabili, di mortalità e morbilità cardiovascolare (…)” (cfr. pag. 32 della c.t.u.) ed, ancora, hanno evidenziato che “(…) l'obesità stessa è correlata direttamente alla fibrosi miocardica. La fibrosi cardiaca è fortemente associata all'obesità e alla disfunzione metabolica e può contribuire all'aumentata incidenza di scompenso cardiaco, aritmie atriali e morte cardiaca improvvisa nei soggetti obesi (…)” (cfr. pag.
33 della c.t.u.).
Inoltre, il Collegio Peritale ha sottolineato che, dall'esame dei dati autoptici, nel caso in esame, “(…) è possibile affermare che sono presenti tutti gli elementi che inducono a pensare alla ricorrenza di un edema polmonare acuto tipo SCAPE: 1) Inconfutabile presenza di edema polmonare acuto all'esame autoptico 2) Cardiomiopatia ipertrofica con fibrosi e ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro condizione che predispone alla disfunzione diastolica 3) Obesità, ipertensione 4) Coronaropatia aterosclerotica con stenosi di un importante vaso epicardico 5) Trattamento diuretico per edemi declivi
(…)” (cfr. pag. 39 della c.t.u. depositata in data 04.03.2024, in sede di procedimento di
A.T.P. n. 866/2023 R.G.).
I c.c.t.t.u.u. hanno, poi, aggiunto che “(…) vi è un altro elemento rilevante emerso macroscopicamente all'accertamento autoptico: la stenosi della arteria coronarica di sinistra che, oltre a trovare la sua eziopatogenesi nella obesità ed anche nella ipertensione, può essere causa di evento ischemico acuto con aritmia cardiaca e morte improvvisa, pur in assenza di una trombosi macroscopicamente evidente (…)” (cfr. pag.
40 della c.t.u.).
Dunque, il Collegio Peritale, se, da un lato, ha evidenziato che, durante la gestione post-operatoria del “(…) c'è stata una sottovalutazione delle condizioni del Pt_2 paziente per cui non sono stati colti i segni del precario equilibrio emodinamico (…)”; tuttavia, dall'altro lato, ha concluso che “(…) considerato (…) la causa di morte, alla luce delle considerazioni sopra riportate, non è possibile affermare, con ragionamento controfattuale, che con la messa in essere di tali accertamenti (doverosi, ma omessi) si sarebbe potuto evitare, più probabilmente che non , il decesso del )” (cfr. Per_1 pag. 45 della c.t.u. depositata in data 04.03.2024, in sede di procedimento di A.T.P. n.
866/2023 R.G.).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il Collegio Peritale appaiono il risultato di una
20 indagine analitica, completa, corretta e competente – che non risulta, peraltro, in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.t.p.p.- , le stesse possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
In altri termini, nel caso in esame, alla luce della c.t.u., la morte del Pt_2 determinata da una patologia cardiaca – ed, in particolare, da uno scompenso cardiaco acuto -, non appare riconducibile causalmente al comportamento negligente del personale sanitario che ha preso in cura il paziente durante la fase post-operatoria, poiché, alla luce della c.t.u., non può ritenersi che, detto comportamento, costituisca la causa - o una delle probabili cause – del decesso del paziente, in quanto la tesi negativa, in base ai dati disponibili ed a quanto emerso dalla c.t.u., appare come maggiormente probabile rispetto a quella positiva.
Ed infatti, come evidenziato dal Collegio Peritale, nella fattispecie in esame, appaiono significative le condizioni pregresse del paziente ed, in particolare, le seguenti circostanze:
- che si trovasse in condizioni di significativa obesità; Persona_1
- che il paziente presentasse uno stato ipertensione;
- anche e soprattutto, che il fosse affetto da una forma di cardiopatia. Pt_2
Ebbene, tutti questi fattori, come evidenziato dai c.c.t.t.u.u., inducono a ritenere come maggiormente probabile la tesi che il decesso del non sia stato Pt_2 determinato causalmente dal comportamento (negligente ed imprudente) posto in essere dal personale medico operante presso la struttura sanitaria resistente.
Invero, nel caso in esame, le specifiche circostanze del ovvero l'obesità, Pt_2
l'ipertensione ed, in particolare, la cardiopatia presente nel paziente, inducono a ritenere come maggiormente probabile la tesi secondo cui lo scompenso cardiaco acuto che cagionato la morte di non sia stato determinato dalle condotte negligenti Persona_1 dei medici che hanno gestito la fase post-operatoria del paziente.
Pertanto, alla luce della c.t.u. ed in aderenza all'orientamento giurisprudenziale citato in precedenza (cfr. (cfr. tra le altre Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza del 6.7.2020, n.
13872), sulla base delle peculiari circostanze del caso concreto e facendo applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non” – secondo cui, si ribadisce, un fatto può essere considerato causa di un dato evento qualora, in base agli elementi probatori disponibili, l'ipotesi positiva si presenti in termini di probabilità maggiori rispetto
21 all'ipotesi negativa -, deve ritenersi che, nel caso in esame, non sia stata dimostrata la presenza di un nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari ed il decesso di
(cd. requisito sub. a). Persona_1
Passando, ora, ad affrontare il requisito di cui al sopra citato punto b), deve evidenziarsi che, attraverso la c.t.u., è stata accertata la sussistenza di una condotta colposa da parte del personale medico che ha gestito la cura ed il trattamento sanitario del durante la fase post-operatoria. Pt_2
In particolare, dalla lettura della c.t.u. depositata in data 04.03.2024 – nell'ambito del procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G. -, emerge che, nel caso di specie, il comportamento posto in essere dai sanitari che hanno preso in cura ed assistito il paziente durante il decorso post-operatorio è stato caratterizzato da profili di negligenza, imprudenza ed imperizia.
Invero, dalla lettura della c.t.u., emerge che “(…) c'è stata una sottovalutazione delle condizioni del paziente per cui non sono stati colti i segni del precario equilibrio emodinamico. La tachicardia sinusale è stata negletta. Era presente una tachicardia sinusale proprio nel tracciato ECG di ingresso che porta la data del 1/9/2021 ore
13:33. In realtà la tachicardia sinusale rientra fra i segni che devono far sospettare lo scompenso cardiaco (…)” (cfr. pag. 42 e 43 della c.t.u. depositata in data 04.03.2024, in sede di procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G.).
Inoltre, il Collegio Peritale, ha evidenziato chiaramente che “(…) l'evidenza di fattori di rischio cardiovascolare quale l'ipertensione e l'obesità patologica (di 3° grado), gli edemi declivi, la tachicardia non chiaramente spiegata, avrebbero dovuto indurre i sanitari ad eseguire ulteriori accertamenti, come da algoritmo delle linee guida della società europea di Cardiologia del 2016 (…)” ed ha, altresì specificato che
“(…) il sospetto di scompenso cardiaco dovrebbe partire da elementi derivanti da anamnesi, esame obiettivo ed elettrocardiogramma. Anche un solo elemento (≥ 1 presenti) alterato su tutti quelli riportati dovrebbe spingere ad effettuare il dosaggio dei peptidi natriuretici (aumentati in caso di scompenso) ed eventualmente ad eseguire un ecocardiogramma, o direttamente l'ecocardiogramma nel caso non disponibili o non effettuabili i primi (…)” (cfr. pag. 43 della c.t.u.).
Dunque, i consulenti tecnici d'ufficio hanno rilevato che, nella fattispecie in esame,
“(…) non uno, ma almeno tre elementi sono presenti agli atti, che avrebbero dovuto far
22 iniziare l'iter per la ricerca dello scompenso cardiaco: 1) l'uso di diuretici (punto 4 dell'anamnesi – clinical history), 2) gli edemi alle caviglie (punto 2 dell'esame obiettivo
– physical examination), 3) la tachicardia sinusale obiettivata all'ECG (qualsiasi anormalità – any abnormality) (…)” (cfr. pag. 43 della c.t.u.).
In altri termini, dalla c.t.u., si evince che, nel caso in esame, i medici che hanno preso in cura il durante la fase post-operatoria hanno sospeso la terapia diuretica Pt_2 ed hanno omesso di monitorare regolarmente il bilancio idrico del paziente, ovvero che i predetti medici non hanno effettuato una corretta lettura dei dati clinici ed hanno, altresì, trascurato la rilevanza da attribuire alle specifiche caratteristiche e condizioni del paziente – caratterizzato da obesità ed ipertensione -, omettendo, dunque, di eseguire gli ulteriori accertamenti diagnostici che sarebbero stati necessari ed opportuni.
Ed infatti, dalla lettura della c.t.u., emerge che “(…) per quanto riguarda il comportamento dei sanitari, questo collegio di CTU individua in particolare, un momento critico nella gestione del paziente nel post-intervento, ed in particolare la sospensione del diuretico, come già detto, il mancato controllo del bilancio idrico
(almeno da quanto emergente nella documentazione sanitaria) e altra criticità è evidenziabile alle ore 20.06 del 04.09, quando la saturazione raggiunse i 93% e il paziente si presentava tachicardico (…)”; dalla predetta consulenza tecnica d'ufficio è, altresì, possibile evincere che “(…) in tale occasione, tenuto conto dell'anamnesi del paziente, dell'obiettività e dei dati clinici in possesso dei sanitari, sarebbe stato prudenziale ed opportuno eseguire accertamenti volti a individuare, o quanto meno escludere, patologie cardio-respiratorie acute, posto il recente intervento e l'anamnesi del paziente (…)” (cfr. pag. 44 della c.t.u.).
Inoltre, la dr.ssa medico-legale ed il dr. specialista in Persona_8 Persona_9 cardiologia, hanno evidenziato che “(…) sarebbe stato necessario eseguire una EGA e accertamenti cardiologici (ECG e visita cardiologica con ecocardiogramma), accertamenti che, essendo stati omessi, non è possibile indicare con certezza cosa avrebbero potuto evidenziare, ma con ogni probabilità avrebbero mostrato una disfunzione diastolica e avrebbero dunque permesso l'impostazione di un monitoraggio più attento, quindi anche un ripristino della terapia diuretica (…)” (cfr. pag. 45 della c.t.u.).
In altre parole, tramite la c.t.u., è stata accertato che le condotte adottate dai sanitari
23 durante il trattamento sanitario del nella fase post-operatoria, sono state Pt_2 connotate da una grave negligenza, imprudenza ed imperizia, atteso che, come rilevato dal Collegio Peritale, “(…) tenuto conto dell'anamnesi del paziente, dell'obiettività e dei dati clinici in possesso dei sanitari, sarebbe stato prudenziale ed opportuno eseguire accertamenti volti a individuare, o quanto meno escludere, patologie cardio- respiratorie acute, posto il recente intervento e l'anamnesi del paziente (…)” (cfr. pag.
50 della c.t.u.).
Invero, i c.c.t.t.u.u., dopo aver ribadito, da un lato, che “(…) per quanto riguarda il comportamento dei sanitari, questo collegio di CTU individua in particolare, un momento critico nella gestione del paziente nel post-intervento, ed in particolare la sospensione del diuretico, il mancato controllo del bilancio idrico (almeno da quanto emergente nella documentazione sanitaria) e altra criticità è evidenziabile alle ore
20.06 del 04.09, quando la saturazione raggiunse i 93% e il paziente si presentava tachicardico (…) e, dall'altro lato, che “(…) in tale occasione, tenuto conto dell'anamnesi del paziente, dell'obiettività e dei dati clinici in possesso dei sanitari, sarebbe stato prudenziale ed opportuno eseguire accertamenti volti a individuare, o quanto meno escludere, patologie cardio-respiratorie acute, posto il recente intervento
e l'anamnesi del paziente (…)”; hanno concluso chiaramente che “(…) in particolare, sarebbe stato necessario eseguire una EGA e accertamenti cardiologici (ECG e visita cardiologica con ecocardiogramma), accertamenti che, essendo stati omessi, non è possibile indicare con certezza cosa avrebbero potuto evidenziare, ma con ogni probabilità avrebbero mostrato una disfunzione diastolica e avrebbero dunque permesso l'impostazione di un monitoraggio più attento, quindi anche un ripristino della terapia diuretica (…)” (cfr. pag. 50 e 51 della c.t.u. depositata in data 04.03.2024, in sede di procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G.).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il Collegio Peritale, si ribadisce, appaiono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente – che non risulta, peraltro, in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.t.p.p.- , le stesse possono essere fatte proprie da questo
Giudice unico.
Alla luce della c.t.u., deve, dunque, ritenersi, dimostrata la presenza di una condotta colposa da parte del personale sanitario (requisito sub. b), atteso che i medici operanti
24 presso la resistente risultano aver posto in essere dei comportamenti CP_2 negligenti ed imprudenti, violando, altresì, le linee guida accreditate all'epoca presso la comunità medica e/o le leges artis.
Inoltre, attraverso la c.t.u., risulta accertato anche il presupposto della perdita di una concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivenza (o di guarigione) del paziente
(requisito sub. c), nonché l'ulteriore requisito della presenza di un nesso causale, di natura probabilistico, tra il comportamento negligente del personale sanitario e la perdita della possibilità di sopravvivenza del (requisito sub. d). Pt_2
Ed infatti, dalla lettura della c.t.u. (cfr., in particolare, pag. 45 della c.t.u.), emerge che il Collegio Peritale, dopo aver rilevato la presenza di un comportamento colposo da parte del personale sanitario, sebbene, da un lato, abbia escluso la sussistenza di nesso di causalità tra il suddetto comportamento ed il decesso del tuttavia, dall'altro Pt_2 lato, ha, comunque, accertato la presenza di un nesso eziologico tra le condotte dei medici e la perdita della concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivenza di Per_1
.
[...]
In particolare, i c.c.c.t.t.u.u., dopo aver attestato che “(…) considerato (…) la causa di morte, alla luce delle considerazioni sopra riportate, non è possibile affermare, con ragionamento controfattuale, che con la messa in essere di tali accertamenti (doverosi, ma omessi) si sarebbe potuto evitare, più probabilmente che non , il decesso del Pt_2
(…)”, hanno, in ogni caso, evidenziato che “(…) ciò che però è possibile affermare è che il comportamento incongruo dei sanitari ha determinato, secondo la regola del più probabile che non, una perdita di chances di sopravvivenza che è quantificabile nella misura del 30% (…)” (cfr. pag. 45 della c.t.u. depositata in data 04.03.2024, in sede di procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G.).
In altre parole, il Collegio Peritale, ha accertato che il grave comportamento negligente dei sanitari – consistente nella sospensione del diuretico e nel mancato controllo del bilancio idrico, ovvero nella omissione di quelli accertamenti diagnostici che, considerate le particolari condizioni del paziente (affetto da obesità ed una condizione di ipertensione), sarebbero stati necessari ed opportuni -, tenuto conto delle leggi scientifiche e delle specifiche circostanze del caso concreto e facendo applicazione del principio civilistico del “più probabile che non”, ha, con un elevato grado di probabilità, cagionato a una riduzione, nella misura del 30%, della Persona_1
25 concreta ed apprezzabile possibilità del paziente di sopravvivere e/o guarire.
Dunque, nella fattispecie in esame, alla luce della c.t.u., facendo applicazione delle leggi scientifiche e tenuto conto delle specifiche circostanze del caso concreto, emerge che la significativa riduzione della chance di sopravvivenza del (nella misura Pt_2 del 30%) non si sarebbe, con un elevato grado di probabilità, verificata, nel caso in cui i sanitari che hanno gestito la fase post-operatoria avessero osservato le linee guida e le buone pratiche mediche accreditate presso la comunità scientifica o avessero, comunque, adottato delle condotte di natura prudente ed, in ogni caso, conformi al livello di diligenza qualificato, di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c..
In altri termini, in base agli accertamenti condotti dal Collegio Peritale, nel caso di specie, l'evento dannoso della perdita di chance di sopravvivenza, sulla base di un giudizio prognostico di regolarità causale, non si sarebbe, con ogni probabilità, verificato, qualora i medici che hanno trattato ed assistito il paziente a seguito dell'intervento chirurgico del 04.09.2021 in questione - in osservanza delle linee guide e delle buone pratiche accreditate presso la comunità medica –, tenuto conto dei dati clinici e delle peculiari condizioni del paziente (caratterizzato da obesità ed ipertensione), avessero eseguito tempestivamente i necessari ed opportuni accertamenti diagnostici – quali l'esecuzione di una EGA e di accertamenti cardiologici (ECG e visita cardiologica con ecocardiogramma) –, i quali avrebbero, ragionevolmente, consentito di impostare un monitoraggio più attento del bilancio idrico del paziente e di ripristinare la terapia diuretica.
Ed infatti, il Collegio Peritale – formato dalla dr.ssa medico-legale e Persona_8 dal dr. -, a pag. 51 della propria relazione depositata nell'ambito del Persona_9 procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G., ha ribadito ulteriormente che “(…) è possibile affermare è che il comportamento incongruo dei sanitari ha determinato, secondo la regola del più probabile che non, una perdita di chances di sopravvivenza che è quantificabile nella misura del 30% (…)”.
Poiché le conclusioni a cui è giunto il Collegio Peritale, anche sotto tale profilo, appaiono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente – che non risulta, peraltro, in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.t.p.p. -, dette conclusioni, possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
26 Deve, dunque, ritenersi che, nel caso in esame, tramite la c.t.u., sia stata accertata la sussistenza anche dei requisiti sub. c) – ossia la perdita di una concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivenza o di guarigione del paziente – e sub. d) – ossia la presenza di un nesso causale, di tipo probabilistico, tra la condotta del sanitario e la perdita della possibilità di sopravvivenza -.
Pertanto, alla luce di quanto accertato dal Collegio Peritale nella propria relazione depositata in data 04.03.2024 in sede di A.T.P. n. 866/2023 R.G., deve ritenersi accertata la sussistenza di tutti i presupposti necessari, secondo la giurisprudenza di legittimità, per la risarcibilità del c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza e, dunque, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico dei sanitari e/o della
. CP_2
Di conseguenza, considerato che, tramite la c.t.u., è stato accertato, in relazione, all'evento dannoso rappresentato dalla perdita della possibilità di sopravvivenza di
, un inadempimento professionale da parte dei sanitari operanti presso la Persona_1
convenuta, va da sé che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale Controparte_4 citato (cfr., in tal senso, Cass. 22.9.2015, n. 18610), in forza del contratto di spedalità concluso con il paziente, deve ritenersi sussistente la responsabilità del
[...]
relativamente all'evento dannoso per cui è causa. Controparte_1
Per quanto concerne, poi, l'accertamento in concreto della responsabilità diretta o meno della , occorre evidenziare che, dalla lettura della c.t.u. medico-legale CP_2 depositata in data 04.03.2024 in sede di A.T.P. n. 866/2023 R.G., sembra emergere che i rimproveri e le responsabilità accertati a carico dei sanitari (sovra descritti) siano esclusivamente inerenti alla condotta professionale dei medici che hanno assistito e preso in cura il paziente e non anche alla responsabilità diretta della struttura sanitaria.
Dunque, dal momento che, nel caso in esame, in base alla c.t.u. medico-legale, non risulta accertato l'inadempimento di obbligazioni poste direttamente a carico della clinica, alcuna responsabilità diretta, relativamente all'evento dannoso per cui è causa, sembra, comunque, addebitabile alla struttura Sanitaria Convenuta.
Tuttavia – pur non sembrando, sussistere, nel caso in esame, una responsabilità diretta della convenuta -, il deve, Controparte_4 Controparte_1 comunque, ritenersi responsabile, sia pure in maniera indiretta, relativamente all'evento dannoso in oggetto.
27 Ed infatti, come già evidenziato in precedenza, nel caso in esame, attesa la conclusione tra la paziente e la resistente di un c.d. contratto atipico Controparte_4 di spedalità, deve ritenersi che, per effetto dell'inadempimento delle prestazioni medico- professionali svolte dai sanitari – i quali, all'epoca dei fatti, risultavano legati alla
Sanitaria medesima da un rapporto professionale di lavoro subordinato e, CP_4 comunque, operanti all'interno dell'organizzazione della -, sia sorta Controparte_4
(sia pure indirettamente), relativamente all'evento dannoso in oggetto, una responsabilità anche a carico del (cfr., in tal senso, Controparte_1
Cass. 22.9.2015, n. 18610).
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato e tenuto conto del fatto che, tramite la c.t.u., è stato accertato un inadempimento professionale da parte dei sanitari, deve ritenersi sussistente, in relazione all'evento dannoso da perdita di chance di sopravvivenza di , una responsabilità da parte del Persona_1 Controparte_1
nei confronti della parte ricorrente.
[...]
Non resta, dunque, che dichiarare la sussistenza, nei confronti della parte ricorrente, della responsabilità del in relazione all'evento Controparte_1 dannoso in questione, consistente nella perdita di chance di sopravvivenza di Per_1
.
[...]
2. Il profilo relativo al c.d. quantum debeatur
Passando, ora, ad analizzare la problematica relativa al c.d. quantum debeatur, si osserva che la parte ricorrente ha, in questa sede, richiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno:
1. il danno da perdita del rapporto parentale e/o il danno morale asseritamente riportato, iure proprio, dai familiari di , in conseguenza della Persona_1 perdita del rapporto affettivo sussistente con la vittima primaria;
2. il c.d. danno asseritamente riportato iure hereditatis, ovvero il c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza subito da , in conseguenza Persona_1 dell'inadempimento dei sanitari.
28 Occorre, dunque, partire dal prendere in esame la richiesta risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente iure proprio, di cui al sopra menzionato punto 1).
2.1. Il danno da perdita del rapporto parentale e/o il danno morale asseritamente riportato, iure proprio, dai familiari di , in conseguenza della perdita del Persona_1 rapporto affettivo sussistente con la vittima primaria
All'uopo, è bene evidenziare che, nel caso in esame, la richiesta dei ricorrenti di vedersi riconosciuti i danni asseritamente subiti dai medesimi iure proprio - ovvero il danno da perdita del rapporto parentale e/o il danno morale asseritamente riportato, iure proprio, dai familiari di , in conseguenza della perdita del rapporto Persona_1 affettivo sussistente con la vittima primaria - non può trovare accoglimento.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno è dovuto, soltanto se tale danno rappresenta una “(…) conseguenza immediata e diretta (…)” dell'inadempimento e/o del fatto illecito.
Pertanto, dal momento che, nella fattispecie in parola - come già evidenziato al punto
1) della presente sentenza, in relazione al profilo del c.d. an debeatur -, il decesso di non può considerarsi in nesso di causalità con le condotte colpose poste in Pt_2 essere dai sanitari operanti presso la Casa di Cura resistente, va da sé che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., i ricorrenti non potranno vedersi riconosciuti i danni asseritamente subiti iure proprio.
In altri termini, alcuna somma potrà essere liquidata ai ricorrenti, a titolo di danno, iure proprio, da perdita del rapporto parentale e/o di danno morale, atteso che la liquidazione di dette voci di danno ha, come indefettibile presupposto, la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte del Pt_2
Di conseguenza, alla luce di quanto riferito, non resta che rigettare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto i danni asseritamente riportati dai ricorrenti iure proprio.
Deve, inoltre, evidenziarsi che neppure può essere riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento del c.d. danno da perdita di chance del rapporto parentale.
Ed infatti, se certamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche qualora non sia sussistente un nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il decesso del paziente,
è, comunque, possibile riconoscere ai familiari della vittima il risarcimento del c.d.
29 danno da perdita di chance del rapporto familiare, nel caso in cui venga provato che il comportamento dei medici, non solo ha cagionato al paziente una perdita della sua concreta possibilità di sopravvivenza (c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza), ma ha, anche, privato i familiari della vittima della concreta possibilità di relazione e/o di sviluppo del rapporto familiare (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza n. 13870 del 06.07.2020); tuttavia, nel caso in esame – a prescindere dall'accertamento in concreto – alcuna somma può, in ogni caso, essere liquidata alla parte ricorrente a titolo di c.d. danno da perdita di chance del rapporto parentale, dal momento che i ricorrenti non hanno formulato alcuna richiesta risarcitoria in tal senso.
A tal proposito, è bene rilevare che, nel nostro ordinamento giuridico, in sede di processo civile, trova applicazione il noto principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
sicché, non è possibile, per il Giudice, riconoscere una voce di danno, qualora la stessa non sia stata espressamente richiesta dalla parte.
Invero, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., “(…) il giudice deve pronunciare (…) non oltre i limiti (…)” della domanda.
Inoltre, la Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 5641/18;
Cass. Civ., Sentenza del 17 settembre 2013, n. 21255), ha avuto modo di chiarire che è errato interpretare la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale come perdita di chance, atteso che "(…) va esclusa l'identità sostanziale del petitum nel caso in cui, chiesto il risarcimento per un evento di danno da lesione di un valore/interesse costituzionalmente tutelato (la salute, il rapporto parentale), la domanda muti, in corso di giudizio, in istanza risarcitoria da perdita di chance, attesa la ontologica diversità del bene tutelato (…)”.
Peraltro, anche la più recente giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Tribunale di
Venezia, Sentenza n. 493/2022; Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 839/2024), ha specificato che, qualora la parte abbia chiesto solo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, “(…) il petitum poggia sul dedotto danno da perdita del rapporto parentale e non sul danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale (…)” (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 493 del 2022); pertanto, in tale caso, il Giudice non può liquidare il danno da perdita di chance, poiché la predetta perdita di chance è una voce di danno autonoma, che “(…) deve essere specificatamente formulata (…)” (cfr. Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 839 del 10 settembre 2024).
30 In altre parole, il Giudice non può liquidare un danno da perdita di chance di parentela qualora la parte si sia limitata a richiedere esclusivamente il danno da perdita del rapporto parentale, dal momento che si tratta di voci di danno ontologicamente e giuridicamente diverse.
In particolare, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella parte motiva della medesima pronuncia sopra citata (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 5641/2018), mentre il danno da perdita del rapporto parentale mira a risarcire il pregiudizio morale ed esistenziale subito per la definitiva perdita del legame affettivo con il congiunto;
il c.d. danno da perdita di chance del rapporto parentale, invece, riguarda la perdita della possibilità (non certezza) di godere e/o di sviluppare in futuro quel rapporto familiare, cioè rappresenta una forma di pregiudizio eventuale e probabilistico.
Dunque, poiché il danno da perdita di chance di parentela presuppone un diverso titolo di responsabilità e una diversa prova (ossia la perdita di una concreta possibilità), secondo la Suprema Corte, il Giudice che riconoscesse tale danno da perdita di chance anche in assenza di una espressa richiesta della parte, incorrerebbe nel vizio di extra petizione, in quanto andrebbe “(…) oltre i limiti (…)” della domanda e, pertanto, violerebbe l'art. 112 c.p.c..
Di conseguenza, dal momento che, nel caso in esame, la parte ricorrente non ha avanzato alcuna domanda risarcitoria avente ad oggetto il c.d. danno da perdita di chance di parentela – essendosi, viceversa, limitata a richiedere il riconoscimento solamente del danno da perdita del rapporto parentale -, va da sé che, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. ed alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia (cfr., tra le altre,
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 5641/18; Tribunale di Venezia, Sentenza n. 493/2022;
Tribunale di Frosinone, Sentenza n. 839/2024), non appare, comunque, possibile riconoscere ai ricorrenti il c.d. danno da perdita di chance del rapporto parentale, in assenza di una richiesta espressa della parte.
A questo punto, occorre passare ad affrontare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno asseritamente subito dalla parte ricorrente iure hereditatis.
2.2. Il c.d. danno asseritamente riportato iure hereditatis, ovvero il c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza subito da , in conseguenza Persona_1 dell'inadempimento dei sanitari
31 A tal proposito, innanzitutto, si osserva che i ricorrenti, sotto tale profilo, hanno richiesto di vedersi liquidato il danno da perdita di chance di sopravvivenza asseritamente riportato dal de cuius (ossia ), in conseguenza del Persona_1 comportamento inadempiente posto in essere dai sanitari operanti presso la Struttura
Sanitaria resistente.
Ciò precisato, deve, primariamente, evidenziarsi che la richiesta risarcitoria in oggetto appare fondata sotto il profilo del c.d. an debeatur.
Ed infatti, come già rilevato al punto 1) della presente sentenza, nel caso in esame, la condotta colposa dei medici – pur non avendo determinato la morte del paziente – ha, in ogni caso, provocato a un danno biologico e, segnatamente, un c.d. danno Persona_1 da perdita di chance di sopravvivenza, atteso che, nel corso del giudizio, è stato accertato che la suddetta condotta colposa dei sanitari ha cagionato al la perdita Pt_2 di una concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivenza.
Ciò posto, occorre, ora, passare ad esaminare il c.d. quantum della richiesta risarcitoria in parola.
All'uopo, è bene, in primo luogo, evidenziare che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, poiché il c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza
“(…) non può essere provato nel suo preciso ammontare (…)”, la predetta voce di danno – qualora, come nel caso in esame, ne risulti provato il c.d. an -, ai sensi dell'art. 1226 c.c., deve essere liquidata “(…) dal giudice con valutazione equitativa (…)”.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Ordinanza n.
18568/2024, Cass. Civ., Ordinanza n. 2861/2025), relativamente alle concrete modalità di applicazione, da parte del Giudice, del c.d. criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., ha avuto modo di precisare che il Giudice non deve, in ogni caso, liquidare il danno da perdita di chance di sopravvivenza come se vi fosse certezza del risultato finale, ma, al contrario, deve parametrarlo alla probabilità della chance.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità, dopo aver ribadito la diversità ontologica tra danno biologico terminale e danno da perdita di chance di sopravvivenza, ha specificato che “(…) il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione e all'apprezzamento del grado di possibilità di
32 realizzazione del risultato (…)” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 18568 dell'08.07.2024).
Inoltre, la Suprema Corte, sempre in punto di valutazione equitativa del c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza, ha, altresì, precisato che “(…) è necessario un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione
(indebitamente ridotta al disotto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma sesto, Cost.), sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Cass. n.
22272/2018; Cass. n. 18795/2021) (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 2861 del
05.02.2025).
La Corte di Cassazione, nella medesima sentenza, ha, poi, aggiunto che “(…) nella specie, il giudice di appello non solo ha dato puntuale risalto ai vari parametri di liquidazione utilizzati, al peso attribuito a ciascuno di essi e al loro combinato operare
(cfr. la sintesi al par. 9.1., che precede e alla quale integralmente si rinvia), ma ha, altresì, optato, in assenza di tabelle preordinate di riferimento, per una stima che – in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. par. 7.1.1., che precede) – non è stata parametrata né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo, avendo come riferimento finale, in coerenza con la configurazione del danno da risarcirsi e degli elementi utili allo scopo (diversamente da quanto incongruamente opinato dal primo giudice in ragione del riferimento al parametro statistico della vita media per ulteriori 50 anni, consentaneo, invero, ad un danno da morte anticipata e non da perdita chance), il moltiplicatore rappresentato dal “numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata” (ovvero 5 anni) (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n.
2861 del 05.02.2025).
In altri termini, la Suprema Corte, nella predette pronunce (cfr. Cass. Civ.,
Ordinanza n. 18568 dell'08.07.2024; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 2861 del
33 05.02.2025), ha, sostanzialmente, riconosciuto la legittimità ed avvallato il più recente, ma oramai diffuso, orientamento giurisprudenziale di merito (cfr. tra le altre, Tribunale di Bari, Sentenza n. 1636/2025; Tribunale di Urbino, Sentenza n. 144/2025), secondo cui l'entità del c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza può essere determinata riducendo l'ammontare complessivo del pregiudizio economico da invalidità permanente totale (calcolato con le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano o il
Tribunale di Roma) in maniera proporzionale alla perdita di chance cagionata dall'errore medico, tenendo in considerazione anche l'età del paziente e la sua concreta aspettativa di vita sperata, ovvero, applicando, eventualmente, un coefficiente correttivo, che tenga conto dell'età e delle caratteristiche specifiche del paziente nel singolo caso in esame.
Nello specifico, secondo il più recente ed ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, che questo Giudice intende condividere in quanto avvallato anche dalla Corte di Cassazione (cfr., in particolare, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n.
2861 del 05.02.2025), il c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza può essere quantificato, in via equitativa, secondo i seguenti passaggi:
a) determinazione del danno biologico base, ovvero della somma che sarebbe spettata alla vittima, in caso di invalidità permanente al 100%, secondo le tabelle medico-legali
(es. quelle predisposte dal Tribunale di Milano);
b) suddivisione della somma di cui al punto a) per gli anni di vita attesa, ovvero per il numero di anni che una persona della stessa età della vittima avrebbe, in media, potuto ancora vivere secondo le statistiche Istat;
c) moltiplicazione del risultato ottenuto per gli anni di c.d. vita “sperata”, ovvero per gli anni di vita che si presume che siano stati persi a causa dell'evento lesivo, tenendo in considerazione le eventuali patologie pregresse del paziente ed, in ogni caso, la concrete caratteristiche del soggetto;
d) sottrazione dell'eventuale periodo vissuto dopo l'evento, ovvero del periodo di tempo eventualmente vissuto dopo l'evento lesivo (ossia il trattamento medico);
e) applicazione della percentuale di chance perduta, ovvero della percentuale prudenziale che rappresenta la probabilità di sopravvivenza concretamente persa, basata su evidenze medico-legali.
Dunque, nel caso in esame, facendo applicazione del predetto orientamento giurisprudenziale, il danno da perdita di chance di sopravvivenza riportato da Pt_2
34 – in conseguenza della condotta colposa posta in essere dai medici operanti Per_1 presso la di convenuta – può essere determinato secondo la seguente formula CP_2 CP_2 matematica: danno biologico base calcolato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, per l'ipotesi di invalidità permanente al 100% (c.d. parametro A) : anni di vita attesi (c.d. parametro b) x anni di c.d. vita “sperata” (c.d. parametro C) – anni eventualmente vissuti dopo l'evento lesivo (c.d. parametro D) x la percentuale di chance di sopravvivenza perduta cagionata dall'errore medico (c.d. parametro E).
In particolare, partendo dall'affrontare il c.d. parametro A) – ossia il danno biologico base calcolato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, per l'ipotesi di invalidità permanente al 100% -, innanzitutto, si osserva che, a pag. 2 del ricorso introduttivo, è riportato che , all'epoca dei fatti (ossia nel settembre del 2021) aveva Persona_1 un'età di anni “(…) 55 (…)”.
Dunque, dal momento che la predetta circostanza non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte del va da sé Controparte_1 che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., deve ritenersi pacifico che Per_1
, all'epoca dell'evento dannoso per cui è causa, aveva un'età di anni 55.
[...]
Ciò posto, tenuto conto che, nel caso in esame, occorre determinare il c.d. danno biologico da invalidità permanente totale (ossia corrispondente ad una percentuale di invalidità permanente pari al 100%), poiché trattasi di c.d. macro-invalidità (ossia di invalidità superiore al 9%), si ritiene di poter utilizzare i criteri di calcolo previsti dalla
Tabella – aggiornata - elaborata dal Tribunale di Milano, per il calcolo del danno biologico permanente.
A tal proposito, si precisa che, per quanto concerne la determinazione del predetto danno biologico permanente, il calcolo sarà effettuato sul punto base indicato dalla
Tabella di Milano - aggiornata -, pari ad euro 9.578,80.
Pertanto, facendo i dovuti calcoli, il danno biologico permanente totale (ossia corrispondente ad una percentuale di invalidità permanente pari al 100%) deve essere quantificato in complessivi euro 699.252,00.
Di conseguenza, nel caso in esame, il c.d. parametro A) – ossia l danno biologico base calcolato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, per l'ipotesi di invalidità permanente al 100% - ammonta alla somma, già rivalutata, di euro 699.252,00.
35 Relativamente, poi, al c.d. parametro B) – ossia gli anni di vita attesa -, deve rilevarsi che, dall'esame degli ultimi dati Istat disponibili, emerge che, in Italia, nell'anno 2025,
l'aspettativa di vita media per gli uomini è pari a 81,4 anni.
Dunque, considerato che , all'epoca dell'evento dannoso (ovvero nel Persona_1 settembre del 2021) aveva un'età di anni 55, va da sé, nel caso in esame, gli anni di vita attesa del risultano pari a 26,4; importo, quest'ultimo, così ottenuto: 81,4 Pt_2
(aspettativa di vita media, in Italia, per gli uomini) – 55 (anni che il aveva Pt_2 all'epoca dell'evento dannoso).
Pertanto, nel caso di specie, il c.d. parametro B) (corrispondente agli anni di vita attesa) è pari a 26,4.
Per quanto concerne, invece, il c.d. parametro C) (ossia gli anni di c.d. vita “sperata), deve rilevarsi che, per quanto verrà di seguito precisato, nel caso de quo, non appare possibile far coincidere gli anni di vita attesa (pari a 26,4 anni) con gli anni di vita sperata del Pt_2
Invero, sul punto, appare significativo che, attraverso la c.t.u. depositata in data
04.03.2024 in sede di procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G. – come già rilevato in precedenza in punto di c.d. an debeatur -, sia stato accertato che era un Persona_1 soggetto cardiopatico, oltre che affetto da una significativa ipertensione e da un importante stato di obesità.
Deve, inoltre, evidenziarsi che la parte resistente, all'esito del deposito della predetta c.t.u., ha dedotto espressamente che il deceduto era cardiopatico e che, pertanto, non sarebbe stato possibile, nel caso in esame, far coincidere gli anni di vita attesa con gli anni di vita sperata del (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta Pt_2 depositata dal nel presente giudizio di merito). Controparte_1
Ebbene, la parte ricorrente, a fronte di quanto espressamente dedotto dalla parte resistente, nel corso del presente giudizio, nulla ha riferito sul punto;
sicché, in assenza di qualsiasi precisazione della parte ricorrente, non appare, comunque, possibile, nel caso di specie, far coincidere gli anni di vita attesa con gli anni di vita sperata, tenuto conto della cardiopatia da cui era affetto il Pt_2
Ed infatti, è noto che, in un soggetto cardiopatico, l'aspettativa di vita media può essere significativamente inferiore rispetto alla media nazionale ricavabile dall'analisi dei dati Istat.
36 In particolare, dalla lettura degli studi clinici del settore, è possibile evincere che le malattie cardiovascolari sono tra le principali cause di morte in Italia (soprattutto dopo i
50 anni) e che, inoltre, un uomo con cardiopatia ischemica può avere una riduzione dell'aspettativa di vita di 5/10 anni, se non trattata adeguatamente.
È pur vero che, sempre secondo i predetti studi clinici, con delle terapie moderne, un controllo dei fattori di rischio (come ipertensione, colesterolo, diabete) ed uno stile di vita sano, molti pazienti cardiopatici possono arrivare a vivere oltre i 75–80 anni;
tuttavia, ciò varia notevolmente in considerazione di molteplici fattori, quali, ad esempio, il tipo di patologia cardiaca dalla quale il soggetto è affetto (per es., scompenso cardiaco, aritmie, infarto pregresso, valvulopatie), la gravità della stessa, il trattamento e lo stile di vita del soggetto (ovvero il fatto che il soggetto adotti o meno una dieta mediterranea, svolga o meno un'attività fisica moderata, non assuma o assuma fumo e/o alcol ed adotti o meno un sistema di gestione dello stress).
In altri termini, se certamente un soggetto cardiopatico può vivere anche oltre i 75 anni, tuttavia, la sua concreta aspettativa di vita risulta fortemente influenzata dalla natura e dalla gravità della patologia cardiaca, nonché dalla gestione della malattia e dallo stile di vita adottato dal paziente.
Nello specifico, nel caso in cui il soggetto sia affetto da una patologia cardiopatica, in base agli studi clinici del settore, è possibile far coincidere la concreta aspettativa di vita del soggetto con gli anni di vita attesa soltanto qualora il paziente non sia affetto da una cardiopatia particolarmente grave ed abbia, inoltre, adottato uno stile di vita sano, caratterizzato da un'alimentazione corretta, dalla pratica regolare di attività fisica moderata, dalla non assunzione di fumo e alcol, dall'adozione di un sistema di gestione dello stress, nonché dall'effettuazione degli opportuni controlli medici periodici.
Dunque, poiché la parte ricorrente, nel caso in esame, non solo non ha minimamente provato, ma non ha neppure allegato che la cardiopatia dalla quale era affetto Per_1
non fosse di natura particolarmente grave e che, inoltre, il avesse adottato
[...] Pt_2 uno stile di vita sano - caratterizzato da un'alimentazione corretta, dalla pratica regolare di attività fisica moderata, dalla non assunzione di fumo e alcol, dall'adozione di un sistema di gestione dello stress, nonché dall'effettuazione degli opportuni controlli medici periodici -, va da sé che, in mancanza di detta allegazione e prova, non è possibile, in ogni caso, far coincidere la vita sperata con la vita attesa.
37 Pertanto, considerata la patologia cardiopatica dalla quale era affetto il e Pt_2 tenuto conto di quanto sopra riferito, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, secondo il criterio del c.d. id quod plerumque accidit, la concreta aspettativa di vita del non potesse essere superiore a 73 anni. Persona_1
Di conseguenza, poiché il paziente, all'epoca della morte, aveva un'età di 55 anni, gli anni di c.d. vita “sperata” del risultano pari a 18; importo, quest'ultimo, così Pt_2 ottenuto: 73 (concreta aspettativa di vita del soggetto, tenuto conto della patologia cardiopatica dalla quale era affetto) – 55 (anni che il aveva all'epoca dell'evento Pt_2 dannoso).
Nel caso in esame, il c.d. parametro C) (corrispondente agli anni di c.d. vita sperata) risulta, dunque, pari a 18.
Quanto, poi, al c.d. parametro D) (ossia gli anni eventualmente vissuti dopo l'evento lesivo), occorre rilevare che, nel caso di specie, il predetto parametro deve ritenersi pari a 0, dal momento che è pacifico tra le parti ed anche documentalmente provato che
è deceduto in data 05.09.2021, ovvero solamente pochi giorni dopo Persona_1
l'intervento chirurgico subito in data 03.09.2021.
Infine, relativamente al c.d. parametro E) – ossia la percentuale di chance di sopravvivenza perduta -, si rileva che, attraverso la c.t.u. medico-legale depositata in data 04.03.2024 in sede di procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G., è stato accertato che “(…) il comportamento incongruo dei sanitari ha determinato, secondo la regola del più probabile che non, una perdita di chances di sopravvivenza che è quantificabile nella misura del 30% (…)” (cfr. pag. 51 della c.t.u.).
Dunque, nel caso in esame, la perdita di chance di sopravvivenza cagionata dalla condotta inadempiente dei sanitari (c.d. parametro E), alla luce della c.t.u. medico- legale, può essere quantificata nella percentuale del 30%.
Pertanto, tenuto conto del fatto che il è deceduto solo due giorni dopo Pt_2
l'intervento – sicché il c.d. parametro D (ossia gli anni eventualmente vissuti dopo l'evento lesivo) risulta pari a 0 -, facendo i dovuti calcoli, il danno da perdita di chance di sopravvivenza riportato da deve essere quantificato nella somma Persona_1 complessiva, già rivalutata, di euro 143.028,82, così ottenuta: euro 699.252,00 (c.d. parametro A, ossia il danno biologico permanente totale, calcolato secondo le tabelle del
Tribunale di Milano) : 26,40 (c.d. parametro B, ossia gli anni di vita attesa di un uomo
38 di anni 55, secondo le statistiche Istat) x 18 (c.d. parametro C, ossia gli anni di c.d. vita
“sperata”) x 30% (c.d. parametro E, ossia la percentuale della perdita di chance di sopravvivenza cagionata dall'errore medico).
Non resta, dunque, che dichiarare che il danno da perdita di chance di sopravvivenza subito da , in conseguenza delle condotte colpose (attive e/o omissive) dei Persona_1 sanitari, ammonta alla complessiva somma, già rivalutata, di euro 143.028,82, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
A questo punto, occorre evidenziare che, poiché è, pacificamente, Persona_1 deceduto antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio (e, segnatamente, in data 05.09.2021), va da sé che il danno da perdita di chance di sopravvivenza subito da
– come sopra quantificato – dovrà essere liquidato agli eredi del de cuius, Persona_1 in ragione delle rispettive quote di eredità.
In particolare, dalla lettura della denuncia di successione depositata dalla parte ricorrente (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo), emerge che, nel caso in esame, eredi di sono, rispettivamente, la moglie ed i due figli de de Persona_1 Parte_1 cuius, e Parte_2 Parte_3
Ciò posto, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 581 c.c., “(…) quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi (…)”.
L'art. 542, comma secondo, c.c. prevede, poi, che, quando i figli sono più di uno,
“(…) la divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali (…)”
Pertanto, nel caso di specie, l'importo corrispondente al danno accertato in questa sede relativamente a (pari alla somma di euro 143.028,82), in base ai Persona_1 criteri di riparto dell'eredità di cui agli artt. 581 e 542, comma secondo, c.c., dovrà essere suddiviso, in parti uguali, tra la moglie e ciascuno dei due figli del de cuius, con la conseguenza che, a ciascuno dei tre eredi legittimi, spetterà un importo pari ad 1/3 della somma di cui sopra.
Per l'effetto, ai ricorrenti , e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro qualità di eredi di – e, segnatamente, di moglie e figli del de cuius-, Persona_1 dovrà essere riconosciuto, in favore di ciascuno di essi, l'importo, già rivalutato, di euro
47.676,273 (corrispondente ad 1/3 del danno complessivamente riportato da Pt_2
39 , già rivalutato), oltre gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulla somma Per_1 via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione.
In definitiva, non resta che condannare il al Controparte_1 pagamento:
- in favore di - in qualità di erede (moglie) di -, a titolo Parte_1 Persona_1 di risarcimento del danno, dell'importo complessivo, già rivalutato, di euro 47.676,273
(corrispondente ad 1/3 del danno complessivamente riportato da , già Persona_1 rivalutato), oltre gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione;
- in favore di - in qualità di erede (figlio) di -, a titolo di Parte_2 Persona_1 risarcimento del danno, dell'importo complessivo, già rivalutato, di euro 47.676,273
(corrispondente ad 1/3 del danno complessivamente riportato da , già Persona_1 rivalutato), oltre gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione;
- in favore di - in qualità di erede (figlia) di -, a titolo di Parte_3 Persona_1 risarcimento del danno, dell'importo complessivo, già rivalutato, di euro 47.676,273
(corrispondente ad 1/3 del danno complessivamente riportato da , già Persona_1 rivalutato), oltre gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano - tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e dei limiti in cui la domanda è stata accolta -, come segue:
- quanto al procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G., in euro 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
euro 992,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro
1.701,00 per la fase istruttoria, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- quanto al presente giudizio di merito, in euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 3.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
40 Infine, devono essere poste definitivamente a carico della parte resistente le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del procedimento di A.T.P. n. 866/2023 R.G..
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, con ricorso ritualmente notificato, nei confronti del Parte_4 [...] ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
1. dichiara la sussistenza, nei confronti della parte ricorrente, della responsabilità del in relazione all'evento dannoso in Controparte_1 questione, consistente nella perdita di chance di sopravvivenza di;
Persona_1
2. rigetta la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale iure proprio (ovvero il danno da perdita del rapporto parentale e/o il danno morale);
3. dichiara che, nella fattispecie in esame, le condotte colpose (attive e/o omissive) poste in essere dai sanitari – pur non avendo determinato la morte del paziente - hanno cagionato, a , un danno da perdita di chance di sopravvivenza;
Persona_1
4. dichiara che il danno da perdita di chance di sopravvivenza subito da Per_1
, in conseguenza delle condotte colpose (attive e/o omissive) dei sanitari,
[...] ammonta alla somma complessiva, già rivalutata, di euro 143.028,82, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
5. dichiara, altresì, che l'importo corrispondente al danno accertato in questa sede relativamente a - deceduto antecedentemente all'instaurazione del Persona_1 presente giudizio -, dovrà essere liquidato ai ricorrenti , Parte_1
e , nella lora qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Per_1
(e, segnatamente, di moglie e figli del de cuius), in ragione delle rispettive
[...] quote di eredità spettanti a ciascuno di essi, sulla base ai criteri di riparto dell'eredità di cui agli artt. 581 e 542, comma secondo, c.c. – ovvero dovrà essere liquidato, in favore di ciascuno dei predetti ricorrenti, un importo corrispondente ad 1/3 della somma riconosciuta al punto 4) della presente sentenza -;
6. condanna, per l'effetto, il al Controparte_1 pagamento:
41 - in favore di - in qualità di erede (moglie) di Parte_1 Per_1
-, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo, già rivalutato,
[...] di euro 47.676,273 (corrispondente ad 1/3 della somma liquidata al punto 4 della presente sentenza), oltre gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione;
- in favore di - in qualità di erede (figlio) di - Parte_2 Persona_1
, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo, già rivalutato, di euro
47.676,273 (corrispondente ad 1/3 della somma liquidata al punto 4 della presente sentenza), oltre gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione;
- in favore di - in qualità di erede (figlia) di -, Parte_3 Persona_1
a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo, già rivalutato, di euro
47.676,273 (corrispondente ad 1/3 della somma liquidata al punto 4 della presente sentenza), oltre gli interessi legali da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione;
7. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
8. condanna il a rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano: - quanto al procedimento di A.T.P. n.
866/2023 R.G.: in euro 286,00 per spese ed euro 3.827,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- quanto al presente giudizio di merito: in euro 545,00 per spese ed euro 9.680,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
9. pone definitivamente a carico del le Controparte_1 spese di c.c.t.t.u.u., come liquidate nel corso del procedimento di A.T.P. n. 866/2023
R.G..
Arezzo, 18.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
42 43