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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1705/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1255/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932002490932974519 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n. 292 2024 90932974519, notificata il 5.12.24, con la quale è stato chiesto il pagamento della complessiva somma di
€ 2.331,13 inerente a prodromico avviso di accertamento n. TXN M001121, emesso dalla Agenzia delle
Entrate di Catania, dichiarato notificato il 2.9.14 e relativo ad Irpef dell'anno 2009.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per:
- mancanza di presupposti in quanto nessun precedente avviso di accertamento sarebbe stato notificato
(o validamente ed efficacemente notificato) al ricorrente in merito a somme per IRPEF anno d'imposta 2009;
-perenzione e/o estinzione dei relativi tributi in mancanza di atti interruttivi del termine di prescrizione anche decennale;
-prescrizione quinquennale con riguardo alle sanzioni ed agli interessi richiesti in quanto già autonomamente estinti.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento, con vittoria di spese e compensi.
Con atto di costituzione in giudizio del 3.4.2025, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-in via preliminare l'inammissibilità del ricorso poiché l'impugnata intimazione di pagamento, in mancanza di una previsione normativa specifica, non sarebbe atto autonomamente impugnabile se non per vizi propri;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione delle somme richieste in pagamento, posto che a monte sarebbe stato notificato il prodromico avviso di accertamento n. TXNM001121 in data 2.9.2014, divenuto definitivo per omessa impugnazione, e che successivamente sarebbero state notificate le cartelle di pagamento sottostanti l'atto impugnato e che avrebbero interrotto qualsivoglia termine di prescrizione, anche in considerazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsti dal
Legislatore per fronteggiare lo stato di emergenza da COVID-19.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
Con memorie illustrative dell'11.2.2026 il ricorrente replicava alle controdeduzioni dell'Agenzia delle
Entrate di Catania contestando la produzione documentale versata in atti dall'ente impositore relativamente alla notifica del prodromico avviso di accertamento n. TXNM00121 asseritamente consegnato al ricorrente in data 2.9.2014, a motivo che nessun nesso si rileverebbe tra il prodromico accertamento e la notifica prodotta, in altri termini non si riscontrerebbe in relata che l'atto prodromico notificato alla data indicata sia proprio l'accertamento per cui è causa;
pertanto secondo il ricorrente nessun avviso di accertamento potrebbe ritenersi legittimamente e validamente portato a conoscenza del contribuente.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
Pertanto insisteva il ricorrente per l'annullamento dell'atto impugnato anche sotto il profilo dell'estinzione delle somme richieste in pagamento in quanto trattandosi di tributi IRPEF 2009 e non sussistendo atti interruttivi fino alla data di notifica dell'impugnata intimazione, pur tenendosi conto dei periodi di sospensione per COVID-19, tali tributi sarebbero ormai perenti ed estinti per intervenuta prescrizione. In via subordinata il ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità dell'intimazione opposta, limitatamente agli interessi e alle sanzioni, atteso che gli stessi sarebbero interessati dalla prescrizione quinquennale ex art. 20 d. lg. N. 472/97.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico, esaminati gli atti di causa, rileva che il referto di notifica prodotto dall'Agenzia delle Entrate in quanto asseritamente riconducibile all'avviso di accertamento n. TXNM00121, prodromico all'atto impugnato, in effetti non richiama in alcun modo l'atto impositivo, vale a dire che in effetti nessun nesso è dato poter riscontrare tra il prodromico accertamento e la notifica prodotta, ragion per cui, in mancanza di siffatto collegamento essenziale, il citato avviso di accertamento deve ritenersi non formalmente e validamente notificato al ricorrente e, pertanto, l'impugnata intimazione di pagamento va annullata in quanto formalmente non può ritenersi preceduta dal sottostante titolo di credito, ossia il suddetto avviso di accertamento.
Per il suddetto motivo il ricorso è meritevole di accoglimento e, per l'effetto, va annullata l'impugnata intimazione di pagamento.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'impugnata intimazione di pagamento.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Catania al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in € 150,00, oltre IVA ed accessori di legge, se dovuti.
Nulla per le spese nei confronti di AD che non si è costituita in giudizio.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1255/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932002490932974519 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n. 292 2024 90932974519, notificata il 5.12.24, con la quale è stato chiesto il pagamento della complessiva somma di
€ 2.331,13 inerente a prodromico avviso di accertamento n. TXN M001121, emesso dalla Agenzia delle
Entrate di Catania, dichiarato notificato il 2.9.14 e relativo ad Irpef dell'anno 2009.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per:
- mancanza di presupposti in quanto nessun precedente avviso di accertamento sarebbe stato notificato
(o validamente ed efficacemente notificato) al ricorrente in merito a somme per IRPEF anno d'imposta 2009;
-perenzione e/o estinzione dei relativi tributi in mancanza di atti interruttivi del termine di prescrizione anche decennale;
-prescrizione quinquennale con riguardo alle sanzioni ed agli interessi richiesti in quanto già autonomamente estinti.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento, con vittoria di spese e compensi.
Con atto di costituzione in giudizio del 3.4.2025, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-in via preliminare l'inammissibilità del ricorso poiché l'impugnata intimazione di pagamento, in mancanza di una previsione normativa specifica, non sarebbe atto autonomamente impugnabile se non per vizi propri;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione delle somme richieste in pagamento, posto che a monte sarebbe stato notificato il prodromico avviso di accertamento n. TXNM001121 in data 2.9.2014, divenuto definitivo per omessa impugnazione, e che successivamente sarebbero state notificate le cartelle di pagamento sottostanti l'atto impugnato e che avrebbero interrotto qualsivoglia termine di prescrizione, anche in considerazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsti dal
Legislatore per fronteggiare lo stato di emergenza da COVID-19.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
Con memorie illustrative dell'11.2.2026 il ricorrente replicava alle controdeduzioni dell'Agenzia delle
Entrate di Catania contestando la produzione documentale versata in atti dall'ente impositore relativamente alla notifica del prodromico avviso di accertamento n. TXNM00121 asseritamente consegnato al ricorrente in data 2.9.2014, a motivo che nessun nesso si rileverebbe tra il prodromico accertamento e la notifica prodotta, in altri termini non si riscontrerebbe in relata che l'atto prodromico notificato alla data indicata sia proprio l'accertamento per cui è causa;
pertanto secondo il ricorrente nessun avviso di accertamento potrebbe ritenersi legittimamente e validamente portato a conoscenza del contribuente.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
Pertanto insisteva il ricorrente per l'annullamento dell'atto impugnato anche sotto il profilo dell'estinzione delle somme richieste in pagamento in quanto trattandosi di tributi IRPEF 2009 e non sussistendo atti interruttivi fino alla data di notifica dell'impugnata intimazione, pur tenendosi conto dei periodi di sospensione per COVID-19, tali tributi sarebbero ormai perenti ed estinti per intervenuta prescrizione. In via subordinata il ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità dell'intimazione opposta, limitatamente agli interessi e alle sanzioni, atteso che gli stessi sarebbero interessati dalla prescrizione quinquennale ex art. 20 d. lg. N. 472/97.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico, esaminati gli atti di causa, rileva che il referto di notifica prodotto dall'Agenzia delle Entrate in quanto asseritamente riconducibile all'avviso di accertamento n. TXNM00121, prodromico all'atto impugnato, in effetti non richiama in alcun modo l'atto impositivo, vale a dire che in effetti nessun nesso è dato poter riscontrare tra il prodromico accertamento e la notifica prodotta, ragion per cui, in mancanza di siffatto collegamento essenziale, il citato avviso di accertamento deve ritenersi non formalmente e validamente notificato al ricorrente e, pertanto, l'impugnata intimazione di pagamento va annullata in quanto formalmente non può ritenersi preceduta dal sottostante titolo di credito, ossia il suddetto avviso di accertamento.
Per il suddetto motivo il ricorso è meritevole di accoglimento e, per l'effetto, va annullata l'impugnata intimazione di pagamento.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'impugnata intimazione di pagamento.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Catania al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del ricorrente in € 150,00, oltre IVA ed accessori di legge, se dovuti.
Nulla per le spese nei confronti di AD che non si è costituita in giudizio.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)