Sentenza 26 novembre 2025
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- 1. Raffaele TuccilloRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 12 dicembre 2025
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Leggi di più… - 2. Corte di CassazioneRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 20 dicembre 2025
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Leggi di più… - 3. Vociare, scrosci e mobili spostati sono rumori tollerabili non risarcibiliRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 10 dicembre 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31021 del 26 novembre 2025, ha stabilito che diversi rumori tipici della vita quotidiana in condominio — come voci, scrosci d'acqua o lo spostamento dei mobili — rientrano nei normali fastidi della convivenza e non sono automaticamente fonte di risarcimento. Anche se si verificano nelle ore notturne, tali rumori non sono considerati illeciti a meno che non superino concretamente la normale soglia di tollerabilità prevista dall'articolo 844 del Codice civile. Il caso riguardava alcuni proprietari che lamentavano disturbi provenienti dall'unità sovrastante abitata da studenti. La Cassazione ha respinto il ricorso, sottolineando che non basta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/11/2025, n. 31021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31021 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
4.7.2014 n. 15295). La notifica dell'impugnazione così compiuta al legale domiciliatario oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, anziché all'erede personalmente, era nulla per violazione dell'art. 330 ultimo comma c.p.c., che per le notifiche da effettuare oltre un anno dopo la pubblicazione della sentenza impugnata impone la notifica personale ex artt. 137 e ss. c.p.c., ma é stata sanata, per raggiungimento dello scopo ex art. 156 ultimo comma c.p.c., per il fatto che l'erede di D'ZI PE, SI UC, ha notificato tempestivo controricorso ai MA difendendosi nel merito;
ed invero la notifica dell'impugnazione effettuata alla parte 15 di 31 personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato, o eletto, produce non l'inesistenza, ma la nullità della notifica (vedi in tal senso Cass.
3.5.2018 n.10500) ed il principio vale anche nel caso inverso, per cui al vizio della notifica risulta applicabile il meccanismo della sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c.. L'inesistenza della notificazione è infatti configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (Cass. ord.
8.5.2024 n. 12510; Cass.
8.9.2022 n. 26511; Cass. sez. un. 20.7.2016 n. 14916). Superate le eccezioni di rito, si può ora passare all'esame del ricorso principale degli originari attori, esaminando congiuntamente i motivi sopra riportati ai numeri 1), 2) e 3), concernenti l'omessa considerazione del fatto storico decisivo rappresentato dall'art. 8 del regolamento condominiale, la mancata valutazione della vincolatività ex art. 1372 cod. civ. di tale regolamento sia per i proprietari, che per i conduttori e subconduttori degli appartamenti ubicati nel Condominio di Bologna, via Emilia Ponente n. 11, 16 di 31 edificio di edilizia residenziale pubblica, e la motivazione apparente asseritamente resa dall'impugnata sentenza, che nel rigettare la domanda risarcitoria degli originari attori non avrebbe consentito di ricostruire il procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata, peraltro in contraddizione con i documenti prodotti e le dichiarazioni dei testi escussi. Tali motivi, infatti, sono tutti inerenti alla motivazione addotta dalla Corte d'Appello di Bologna per respingere la domanda degli originari attori di risarcimento dei danni subiti per rumori provenienti dagli appartamenti sovrastanti in violazione dell'art. 8 del regolamento condominiale, e sono infondati. La sentenza impugnata, alla pagina 4 terzo capoverso, ha espressamente indicato che il Tribunale aveva ritenuto provati in base alle dichiarazioni testimoniali assunte, alle lettere indirizzate all'amministratore condominiale da parte dei vari condomini ed al verbale dell'assemblea straordinaria del 24.1.2003, l'esistenza delle immissioni rumorose, in violazione dell'art. 8 del regolamento condominiale, e la loro intollerabilità, riconducendole esclusivamente in capo ai proprietari dell'appartamento al primo piano, ed ha poi evidenziato che i primi tre motivi dell'appello principale di AG LL e AG AN riguardavano rispettivamente la prova del disturbo, la violazione del regolamento condominiale e l'intollerabilità dei rumori, e che gli appellanti principali avevano anche contestato la sussistenza del nesso causale tra i rumori e gli asseriti danni degli originari attori, ed ha ritenuto la fondatezza dell'appello pur non menzionando espressamente nella parte motiva la violazione dell'art. 8 del regolamento condominiale. Tale articolo, in conformità all'art. 25 comma 6 lettere a) ed e) della L.R. Emilia Romagna 8.8.2001 n. 24, relativo alle modalità d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, vietava ai condòmini e ai loro eventuali inquilini e subaffittuari: a) “ogni 17 di 31 godimento del proprio alloggio che possa arrecare danno... o che per effetto di rumori...sia di nocumento oppure contrasti il decoro del fabbricato”; g) “...di arrecare disturbo o molestia con rumori o suoni negli intervalli che verranno stabiliti dall'assemblea”. Relativamente all'art. 8 lettera g) del regolamento condominiale gli originari attori non hanno mai allegato e provato che l'assemblea del Condominio di Bologna, via Emilia Ponente n. 11, abbia individuato gli intervalli orari all'interno dei quali qualsivoglia disturbo o molestia sarebbe stato considerato vietato a prescindere dalla considerazione del nocumento provocato, o dell'oggettivo pericolo di danno proprio del rumore riscontrato indicati alla lettera a) dello stesso articolo, per cui la pretesa risarcitoria degli originari attori, accolta in primo grado in relazione alla violazione dell'art. 8 del regolamento condominiale a prescindere dal requisito dell'intollerabilità delle immissioni sonore richiesto dall'art. 844 cod. civ., da rivalutare in secondo grado, imponeva l'accertamento della sussistenza di un nocumento oggettivo, o di un oggettivo pericolo di danno connesso ai rumori riscontrati. Del resto pur potendo prevedere il regolamento condominiale una soglia di tollerabilità dei rumori inferiore rispetto a quella dell'art. 844 cod. civ., ma comunque sufficientemente specifica (vedi in tal senso Cass. ord. 15.5.2024 n.13396; Cass. ord. 11.9.2014 n.19229), occorre ricordare che secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 11.11.2008 n. 26972), affinché possa esservi un danno non patrimoniale, deve aversi la lesione di un diritto della personalità tale da eccedere una certa soglia di offensività rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza, in quanto pregiudizi connotati da futilità devono essere sopportati da ogni persona inserita nel complesso contesto sociale in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone. 18 di 31 Proprio l'accertamento sulla mancata prova di un oggettivo pericolo di danno connesso ai rumori riscontrati é quello che é stato sinteticamente compiuto dalla Corte distrettuale, pur non menzionando espressamente nella parte motiva il regolamento condominiale, vincolante sia per i proprietari di immobili condominiali, che per i loro conduttori e per i subaffittuari. Essa nell'ultimo capoverso di pagina 6 ha infatti indicato che “dalla valutazione delle dichiarazioni testimoniali assunte e dai documenti depositati nel giudizio di primo grado (verbali di polizia municipale, lettere dirette all'amministratore condominiale e verbale dell'assemblea straordinaria del 24.1.2003) non emerge in modo univoco l'attitudine dei rumori descritti di cagionare un effettivo pregiudizio”. In prosieguo la sentenza di appello, pur operando una valutazione complessiva globale, e non analitica, delle ben 23 testimonianze acquisite, ha rilevato che da esse era emersa la provenienza di rumori dagli appartamenti dei convenuti del primo e del secondo piano, ma non una qualificazione in termini convergenti dell'intensità di tali rumori, evidentemente perché alcune testimonianze avevano evidenziato trattarsi di rumori inidonei a produrre un danno oggettivamente apprezzabile agli abitanti dell'appartamento al piano rialzato degli attori, mentre altre (in particolare quelle di due vicini valorizzate dalla sentenza di primo grado) avevano enfatizzato l'intollerabilità di quei rumori. Per superare, quindi, la divergenza sul punto delle testimonianze acquisite, la sentenza impugnata ha tenuto conto, anzitutto, che dai sette verbali di intervento della Polizia municipale acquisiti a seguito delle segnalazioni di rumori compiute dagli originari attori, verbali dotati evidentemente di particolare valore probatorio ed attendibilità per l'imparzialità delle fonti di conoscenza, sono risultati sempre esiti negativi circa la presenza di rumori, o perché gli stessi autori della segnalazione avevano annullato la chiamata, 19 di 31 o perché gli agenti giunti sul posto non avevano rilevato alcunché, ed é poi passata ad esaminare la natura dei rumori riscontrati e gli orari in cui essi sono stati prodotti, non senza evidenziare al primo capoverso di pagina 7, che le considerazioni relative a tali ultimi due elementi venivano svolte anche ai fini della complessiva valutazione dell'intollerabilità delle immissioni sonore (ex art. 844 cod. civ.). La Corte d'Appello di Bologna ha quindi sottolineato che le segnalazioni dei rumori erano state effettuate in orari che non rientravano nella nozione di “tarda notte”, in quanto in quattro occasioni la chiamata della Polizia municipale era avvenuta prima della mezzanotte (di cui due addirittura prima delle ore 23.00) e nelle altre occasioni poco dopo le 24.00, e che i rumori riferiti dai vari testimoni (vociare degli inquilini, scrosciare dell'acqua della doccia, spostamento di mobilio) rientravano nella quotidianità del vivere in una collettività, quale quella propria di un Condominio, per cui non poteva ritenersi raggiunta la prova dell'intollerabilità delle immissioni sonore, né di rumori idonei a cagionare oggettivo pregiudizio agli altri condomini (come richiesto dall'art. 8 lettera a) del regolamento condominiale). Orbene, tale motivazione, pur sintetica, soddisfa il cosiddetto requisito del minimum costituzionale e non può certo considerarsi come una motivazione meramente apparente, in quanto consente pienamente di comprendere le ragioni della statuizione di rigetto delle domande di risarcimento danni da rumore avanzate dagli originari attori, mentre dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non é più sindacabile la motivazione insufficiente. Come recentemente ribadito dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 26.9.2025 n. 26271) “il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione delle sentenze è stato ricondotto al "minimo costituzionale" dalla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Occorre quindi che il vizio 20 di 31 motivazionale lamentato emerga direttamente dal testo del provvedimento impugnato, senza bisogno del confronto con gli atti processuali. L'anomalia motivazionale censurabile in cassazione comprende i casi di assenza materiale o grafica di motivazione, di motivazione apparente, di contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione in se stessa perplessa ed incomprensibile che ne annichilisca la funzione. Si esclude la rilevanza del vizio di "sufficienza" della motivazione, essendo il sindacato cassatorio circoscritto ai soli casi in cui il provvedimento si manifesti privo delle ragioni che dovrebbero supportare la decisione assunta dal giudice, per inefficacia espositiva che si risolva in un'effettiva assenza di giustificazione della sentenza”. Quanto sopra esposto relativamente alla giustificazione data dall'impugnata sentenza anche in ordine al rigetto della domanda degli originari attori di risarcimento danni per intollerabilità dei rumori, dimostra l'infondatezza del motivo 4) del ricorso principale per la parte relativa all'asserita mancanza, o mera apparenza della motivazione, in quanto una motivazione, sia pur sintetica, é stata fornita dalla Corte d'Appello di Bologna, che ha respinto tale domanda in considerazione della natura dei rumori, dell'orario in cui sono stati prodotti e della mancanza di testimonianze convergenti in punto d'intensità delle immissioni sonore provenienti dagli appartamento locati dei convenuti, e dell'esito negativo dei verbali di intervento della Polizia municipale, non potendo del resto attribuire efficacia probatoria alle valutazioni espresse dai testimoni circa la tollerabilità, o l'insopportabilità dei rumori, perchè frutto di giudizi (vedi in tal senso in motivazione Cass. 18.4.2001 n. 5697), e non avendo a disposizione una CTU, ossia lo strumento di natura tecnica che di regola viene utilizzato nei giudizi relativi ad immissioni sonore per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall'art. 844 cod. civ. con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle 21 di 31 conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni, nonchè il loro grado di sopportabilità per le persone (Cass. ord. 23.10.2018 n. 26756; Cass. 20.1.2017 n. 1606). Del pari infondato é il quarto motivo del ricorso principale, nella parte in cui si assume la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte d'Appello proceduto ad un raffronto analitico tra le numerosissime testimonianze acquisite, tra loro divergenti sull'intensità dei rumori provenienti dagli appartamenti locati dei convenuti, al fine di far comprendere le ragioni del suo convincimento sull'attendibilità di alcuni testimoni, piuttosto che di altri, sulla base della loro qualità e vicinanza alle parti e della loro convergenza, e da ultimo, con questo motivo, si auspica inammissibilmente la rivalutazione di alcune testimonianze e documenti ai fini del riconoscimento dell'intollerabilità dei rumori. Non è consentita, però, in sede di legittimità, una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito. In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito. In tema di procedimento civile, infatti, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il peso probatorio di alcune testimonianze rispetto ad altre (vedi in tal senso ex multis Cass. ord.
3.2.2025 n. 2573; Cass. ord. 20.6.2023 n. 17596). 22 di 31 Non é vero, poi, per quanto già esposto, che l'impugnata sentenza non abbia spiegato le ragioni del superamento della divergenza esistente tra le testimonianze acquisite in punto di intensità dei rumori riscontrati, avendo a tal fine valorizzato la natura e l'orario dei rumori in relazione alla normale convivenza in ambito condominiale e l'esito negativo dei verbali di intervento della Polizia municipale, dotati di particolare efficacia probatoria per la loro provenienza ed imparzialità, senza essere obbligata, per l'accertamento complessivo e globale compiuto del materiale istruttorio, ad un partito esame delle 23 testimonianze acquisite e di tutti i documenti depositati. Da ultimo, sul quarto motivo del ricorso principale, le prospettate violazioni degli articoli 115 e 116 c.p.c. non corrispondono ai paradigmi interpretativi elaborati in argomento da questa Corte. Infatti “la deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. sez. un. 30.9.2020 n. 20867), mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.” (Cass. sez. un. 30.9.2020 n. 20867); si deve poi rammentare che "per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di 23 di 31 considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.." (Cass. 1.3.2022 n. 6774; Cass. sez. un. 30.9.2020 n. 20867; Cass. sez. un.
5.8.2016 n. 16598). Passando ora all'esame dei ricorsi incidentali tardivi proposti dagli originari convenuti, ritiene questa Corte di dover esaminare congiuntamente, per priorità logica, il secondo motivo proposto da AG LL e AG AN (2A) ed il secondo motivo proposto da MA IA e MA IO (2B), concernenti la condanna alle spese processuali di primo e di secondo grado pronunciate dalla sentenza impugnata a carico dei AG e dei MA ed a favore dei rispettivi chiamati in causa, poi corretta relativamente ai chiamati in causa dei AG nel corso del giudizio di legittimità, per la parte in cui si lamenta, in entrambi i motivi, la violazione del principio di causalità dell'art. 91 c.p.c., e nel solo motivo dei AG anche la violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione. Tali motivi sono fondati. La sentenza impugnata, infatti, pur avendo respinto le domande di risarcimento danni avanzate dagli originari attori sia nei confronti dei proprietari dell'appartamento al secondo piano, MA IA e MA IO (sul punto confermando la sentenza di primo grado), sia nei confronti di AG LL e AG AN, eredi dei proprietari dell'appartamento al primo piano deceduti nelle more del giudizio, AG PE e LD TA, ha ritenuto di dover condannare i proprietari degli appartamenti del primo e del secondo piano alla rifusione delle spese processuali di primo e di secondo grado in favore dei conduttori rispettivamente chiamati in causa, non avendo i MA ed i AG provato di essersi 24 di 31 attivati presso i conduttori per porre fine alla fonte di disturbo, essendosi essi assunti anche il rischio della condanna alle spese processuali per avere chiamato in garanzia tali loro conduttori. Tutto ciò benché il rigetto di tutte le pretese risarcitorie degli originari attori verso i convenuti avesse reso superfluo l'esame nel merito delle cosiddette domande “di manleva” che questi ultimi avevano avanzato nei confronti dei conduttori che avevano rispettivamente chiamato in causa, come peraltro implicitamente riconosciuto dalla stessa Corte d'Appello all'ultimo capoverso di pagina 7 della motivazione, allorché aveva indicato di dover provvedere sulle domande di manleva proposte dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati in causa “ai soli fini della liquidazione delle spese processuali”, anche se poi contraddittoriamente nel capo 1) del dispositivo ha inserito anche la conferma del rigetto della domanda di manleva dei convenuti. In realtà sia la domanda “di manleva” di MA IA e MA IO, con la quale i MA avevano chiesto di essere tenuti indenni dai conduttori D'anzi PE e PI AS per le somme eventualmente riconosciute a titolo risarcitorio a favore degli attori ed a loro carico, sia la domanda “di manleva” di AG PE e LD TA, con la quale più propriamente essi avevano chiesto che in ipotesi di accoglimento delle pretese risarcitorie degli originari attori, le conduttrici chiamate in causa, De CA PA, Di AS ON, Di CA AN, RI AN AR, FI AN e OC IS, fossero riconosciute responsabili in solido dei danni, in luogo dei proprietari dell'appartamento al primo piano, sulla base delle previsioni del contratto di locazione e del regolamento condominiale, non dovevano essere esaminate nel merito nell'ipotesi verificatasi di rigetto integrale delle pretese risarcitorie degli originari attori. Ne deriva che la Corte distrettuale, per stabilire la sorte delle spese processuali di primo e di secondo 25 di 31 grado dei chiamati in causa, in base all'esito finale della lite, non avrebbe dovuto valutare la fondatezza delle chiamate in causa, ed avrebbe piuttosto dovuto applicare il principio di causalità del quale il principio della soccombenza dell'art. 91 c.p.c. costituisce applicazione, considerando che ad indurre i convenuti a chiamare in causa i conduttori, per evitare conseguenze patrimoniali pregiudizievoli, sulla base delle previsioni dei contratti di locazione e del regolamento condominiale, che vincolavano anche i conduttori ed i subaffittuari, erano state le pretese risarcitorie infondate avanzate dagli originari attori per i rumori provenienti dagli appartamenti del primo e del secondo piano locati, totalmente respinte. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Cass. ord. 7.3.2024 n. 6144; Cass. ord. 18.4.2023 n. 10364; Cass. ord. 1.7.2021 n. 18710; Cass. ord.
6.12.2019 n. 31889). Nel caso qui in esame certamente non ricorrevano ipotesi di chiamate in causa manifestamente infondate, o palesemente temerarie, che avrebbero potuto giustificare una condanna alle spese processuali dei chiamati in causa a carico dei chiamanti nonostante il rigetto delle pretese risarcitorie degli attori. Tali ipotesi si sarebbero potute configurare se i contratti di locazione ed 26 di 31 il regolamento condominiale non avessero previsto l'obbligo dei conduttori, o subaffittuari, di non tenere comportamenti rumorosi contrari al regolamento condominiale in pregiudizio degli altri abitanti del Condominio, o se non vi fosse stata coincidenza tra le condotte moleste lamentate dagli originari attori e quelle imputate dai convenuti ai rispettivi conduttori, o ancora se fossero stati chiamati in causa dei soggetti non aventi la qualità di conduttori degli appartamenti del primo, o del secondo piano, o non abitanti in essi nel periodo delle lamentate turbative. In realtà la condanna alle spese dei convenuti a favore dei terzi chiamati é stata basata su valutazioni di merito relative alle chiamate in causa correttamente compiute dai convenuti, che non andavano affatto effettuate in ragione della superfluità dell'esame delle domande “di manleva” discendenti dal rigetto delle pretese risarcitorie degli originari attori. In alternativa all'applicazione del principio di causalità nei termini sopra indicati, la Corte d'Appello avrebbe al più potuto valutare, come richiesto nel secondo motivo del ricorso incidentale dei AG, la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c.. Per effetto dell'accoglimento nei termini indicati dei secondi motivi dei ricorsi incidentali tardivi dei AG e dei MA (2A e 2B), che comporterà una nuova pronuncia del giudice di rinvio sulla sorte e sull'ammontare delle spese processuali dei terzi chiamati in conformità agli articoli 91 e 92 c.p.c., devono ritenersi assorbite le restanti censure del motivo 2B dei MA, inerenti alle violazioni degli articoli 112 e 113 c.p.c. ed al vizio di motivazione apparente, nonché i motivi 1A e 3A del ricorso incidentale tardivo dei AG e 1B del ricorso incidentale tardivo dei MA, trattandosi sempre di censure afferenti all'avvenuta condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado a favore dei terzi chiamati in causa. 27 di 31 Va infine esaminato il motivo del ricorso principale aggiunto 1C) proposto dagli originari attori il 26.6.2021 contro i convenuti AG e MA avverso il capo 3) del dispositivo della sentenza impugnata per come corretto con l'ordinanza del 16.2/27.4.2021, per avere la Corte d'Appello di Bologna esorbitato dai limiti stabiliti dall'art. 287 c.p.c., che prevede il ricorso alla procedura di correzione nel caso in cui il giudice sia incorso in omissioni, errori materiali, o di calcolo, e non per rimediare ad errori di giudizio, emendabili solo attraverso l'impugnazione, nella specie non proposta dai convenuti nei confronti della condanna alle spese processuali pronunciata in loro favore ed a carico degli originari attori al capo 3) della sentenza n. 2338/2019 del 15.3/26.8.2019 della Corte d'Appello di Bologna. Si dolgono gli originari attori del fatto che mentre originariamente col suddetto capo di sentenza essi erano stati condannati, in base al principio della soccombenza, a rifondere le spese di primo e di secondo grado a AG LL, AG AN, MA IA e MA IO, complessivamente liquidate in € 4.000,00 oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge, a seguito della disposta correzione, sono stati invece condannati a rifondere le spese di primo e di secondo grado, liquidate in favore di AG LL e AG AN in € 4.000,00 oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge per il giudizio di primo grado ed in in € 4.000,00 oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge per il giudizio di secondo grado, e liquidate in favore di MA IA e di MA IO in € 4.000,00 oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge per il giudizio di primo grado ed in € 4.000,00 oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge per il giudizio di secondo grado. Il motivo aggiunto del ricorso principale degli originari attori é fondato. 28 di 31 Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il termine per l'impugnazione di una sentenza, di cui è stata chiesta la correzione, decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ai sensi dell'art. 288 c.p.c., u.c., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure quando l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo alla surrettizia violazione del giudicato (Cass. ord.
9.8.2023 n. 24312), che é appunto l'ipotesi che viene in rilievo nel caso di specie. Va aggiunto che l'impugnazione della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, a norma dell'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, e può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata. Di contro, l'impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della sentenza va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione (Cass. ord. 16.6.2025 n. 16032; Cass. ord.
1.9.2017 n. 20691; Cass. 30.8.2013 n. 19987; Cass.
7.12.2004 n. 22933). Pertanto, essendo stata pubblicata il 27.4.2021 l'ordinanza di correzione, non notificata, e riguardando la censura la legittimità della disposta correzione per asserito superamento dei limiti dell'art. 287 c.p.c., il ricorso aggiuntivo notificato dagli originari attori ricorrenti principali il 26.6.2021, deve ritenersi tempestivo. Nella specie non si lamenta un errore di calcolo e non sussiste un'omissione, atteso che la sentenza impugnata prima della 29 di 31 correzione nell'ultima riga della motivazione, implicitamente riferendosi al rapporto processuale intercorso tra gli originari attori ed i convenuti, perché non oggetto della precedente motivazione inerente alle spese processuali dei chiamati in causa, ha dichiarato di volere applicare il principio della soccombenza e di voler procedere alla liquidazione delle spese nel dispositivo, ed al capo 3) del dispositivo ha condannato RI PE e AR AN a rifondere le spese del primo e del secondo grado di giudizio a AG LL, AG AN, MA IA e MA IO, complessivamente liquidate in € 4.000,00 oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge. Occorre quindi verificare, se la sentenza impugnata sia incorsa in un errore materiale, emendabile attraverso la procedura di correzione. La sentenza n. 16415 del 21.6.2018 delle sezioni unite di questa Corte ha affermato che l'errore materiale consiste in un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione nel provvedimento, purché questa sia evincibile dal confronto fra la parte inficiata dall'errore e le considerazioni contenute nella motivazione, per cui può dedursi che tale errore é dovuto ad una svista o a una disattenzione, e già in precedenza la sentenza n. 16037 del 7.7.2010 del supremo consesso di questa Corte aveva considerato come errore materiale qualsiasi errore, anche non omissivo, che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato (ad esempio la distrazione delle spese a favore del legale antistatario), oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale, ed é ormai pacifica nella giurisprudenza di questa Corte la possibilità di avvalersi della procedura di correzione di errore materiale quando nella motivazione di un provvedimento si manifesti la volontà di condannare una parte alle spese processuali in base al principio 30 di 31 della soccombenza, ma nel dispositivo manchi la liquidazione delle relative spese processuali. Nella specie, però, non vi é alcuna statuizione obbligatoria per legge che non sia stata adottata, e non vi é alcuna apparente distonia tra la motivazione della sentenza impugnata, che ha richiamato per il rapporto processuale tra attori e convenuti il principio della soccombenza rinviando per la liquidazione delle spese relative al dispositivo, ed il capo 3) del dispositivo, nel quale gli attori sono stati coerentemente condannati al pagamento in favore di tutti i convenuti, anche se separatamente costituiti e rappresentati per gruppo familiare, della complessiva somma di €4.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, comprensiva sia delle spese del giudizio di primo grado, che di quelle del giudizio di secondo grado. Mancando quindi un errore materiale, non poteva essere utilizzata dalla Corte d'Appello di Bologna la procedura di correzione di errore materiale per fare lievitare l'importo delle spese processuali dovute dagli attori ai convenuti fino all'importo di € 8.000,00 ciascuno oltre accessori a favore delle coppie degli attuali controricorrenti incidentali tardivi, che per ottenere un risultato siffatto, avrebbero dovuto censurare davanti a questa Corte mediante ricorso, eventuali errori di giudizio per la mancata distinzione delle parti convenute diversamente difese, o per la violazione dei minimi tabellari, o per vizi di motivazione, anziché avvalersi impropriamente della procedura di correzione (vedi in tal senso Cass. ord. 11.12.2020 n. 28323; Cass. 26.7.2019 n. 20309; Cass. 27.2.2019 n. 5733; Cass. 27.6.2013 n.16205; Cass. 14.3.2007 n. 5950; Cass. sez. un. 12.3.2004 n.5165). La sentenza n. 198 del 18.4.1986 delle sezioni unite di questa Corte, del resto, con riguardo alla sentenza che abbia liquidato le spese del processo in favore di più parti vittoriose, in termini globali e cumulativi, ha stabilito che deve escludersi che queste 31 di 31 ultime possano proporre istanza di correzione, a norma degli artt. 287 c.p.c. e ss., per conseguire un riconoscimento separato di dette spese, sotto il profilo del carattere autonomo e distinto delle rispettive posizioni processuali, implicando ciò la denuncia di un errore di giudizio e non di un mero errore materiale, ed il principio é stato più recentemente ribadito dall'ordinanza n. 28323 dell'11.12.2020 di questa Corte proprio in riferimento al caso in cui, come nel caso di specie, la pronuncia abbia inteso conglobare i compensi di più parti in un unico importo. Sulle spese processuali anche di questo giudizio provvederà in base all'esito finale della lite il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo aggiunto del ricorso principale, e per quanto di ragione il secondo motivo dei ricorsi incidentali tardivi di AG LL ed AN e di MA IA e IO, respinge l'originario ricorso principale, assorbiti i restanti motivi dei ricorsi incidentali tardivi, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.11.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NZ CA RE OR