Art. 2.
Le disposizioni del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728 , sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, integrato col decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 330 , e le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211 , sulla disciplina delle iniziative industriali, prorogate con decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 506 , continueranno ad avere effetto fino al 31 ottobre 1948.
Le disposizioni del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728 , sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, integrato col decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 330 , e le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211 , sulla disciplina delle iniziative industriali, prorogate con decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 506 , continueranno ad avere effetto fino al 31 ottobre 1948.