Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 19/06/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
670/2019
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.670 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 ,
vertente
TRA
(C.F. ) il quale agisce quale procuratore Parte_1 C.F._1
speciale di con l'avv. LEARDINI STEFANO Parte_2
PARTE ATTRICE
E
, già ( con l'avv. CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Lorenzo Rossini
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita medica
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Urbino, contrariis reiectis, acclarata e ritenuta la responsabilità contrattuale di – quale ente Controparte_3
che gestiva i presidi ospedalieri di Sassocorvaro, Fossombrone ed Urbino – per la condotta indiligente ed inadempiente dei medici che ebbero in cura il paziente dal 22 Parte_3
luglio al 9 agosto 2015 ed a seguito della quale è derivata la morte del paziente, condannare la predetta struttura sanitaria, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore di
in atti (doc. n. 1) ed a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, de iure condito e de iure condendo, per i titoli di cui in narrativa, determinati nella somma di €
703.020,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, sia per l'importo complessivo, sia per ogni singola posta risarcitoria, che risulterà di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA qualora il Giudice ritenga che la fattispecie concreta debba essere sussunta nell'ambito della perdita di chances di guarigione, condannare Controparte_4
– in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore di
[...] Parte_2
e per essa al suo procuratore speciale – – in forza di procura speciale
[...] Parte_1
depositata in atti, al pagamento a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale del 40% della somma suindicata e quindi della somma di € 281.208,00, o di quella diversa somma, maggiore o minore, anche per ogni singola posta risarcitoria, che risulterà di giustizia.
In ogni caso, oltre agli interessi compensativi ed alla rivalutazione monetaria sui singoli montanti deflattivi dalla data dell'illecito al saldo effettivo.
Con la condanna della resistente alla rifusione delle spese esenti per contributo unificato, copie autentiche e spese di notifiche, nonché ai compensi per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c, rubricato al nr. 836/2018 RGC, compresi i compensi dei C.T.U. e , come da fatture, Pt_4 Pt_5
che si producono (doc.nn. 21-22), dell'Ausiliario del C.T. di parte attrice – Dott. , come Per_1
da fattura che si produce (doc. n. 23), nonché alle spese ed ai compensi del presente giudizio.»
PARTE RESISTENTE: In via principale: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la domanda della ricorrente.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, condannare al minor importo che dovesse venire accertato in corso di causa.
Con vittoria di spese e onorari, oltre ad accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
*** Parte attrice promuove ricorso ex art. 702 bis, convenendo in giudizio (ora CP_2
) per il riconoscimento della responsabilità sanitaria per il decesso di CP_1 Parte_3
, figlio della attrice, e quindi della condanna al risarcimento dei danni subiti, esponendo
[...]
che:
- In data 22 luglio 2015 accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale Parte_3 di Fossombrone a causa dell'insorgenza, da alcuni giorni, di iperpiressia (temperatura corporea 39°
C) associata ad agitazione e difficoltà nel dormire;
- Somministratagli terapia antibiotica ed antipiretica, il paziente veniva trasferito nella medesima giornata presso il P.S. dell'Ospedale di Urbino, con diagnosi di “iperpiressia persistente e resistente a terapia”.
- Dall'ospedale di Urbino il paziente veniva nuovamente trasferito presso l'ospedale di
Sassocorvaro, ove veniva ricoverato con diagnosi di “febbre ed epatite di ndd”
- Nei giorni a seguire nel diario clinico veniva annotato “febbre, vigile, collaborante”
(in data 24.07.2015) e “stamane temperatura corporea 39°C” (in data 25.07.2015). Dopo tre giorni di permanenza presso il suddetto nosocomio, in data 25 luglio 2015 il paziente veniva nuovamente trasferito, iperpiretico, presso l'U.O. dell'Ospedale di Urbino. Controparte_5
- In appena 4 giorni il paziente veniva trasferito da Fossombrone a Urbino, da Urbino
a Sassocorvaro e da Sassocorvaro ancora a Urbino.
- Nonostante le ripetute indicazioni provenienti dagli specialisti contattati (neurologo e infettivologo), il paziente anziché essere trasferito in una struttura sanitaria dotata del reparto di neurologia – affinché potesse esser studiata l'origine della febbre e adottato il conseguente necessario e utile trattamento terapeutico – il paziente ancora una volta veniva trasferito (in data
01.08.2015) presso la U.O. di Medicina di Urbino, ossia in ambiente sanitario privo del reparto di neurologia
- Nonostante il paziente non rispondesse alle terapie antibiotiche e antipiretiche, il paziente veniva trasferito nuovamente presso l'Ospedale di Urbino, anziché verso l'
[...]
ovvero altra struttura, anche extraregionale, dotata di un reparto di neurologia;
Controparte_6
- Durante l'ultima degenza presso l'ospedale di Urbino venivano annotati nel diario clinico:
• ancora febbrile, vigile, collaborante (04 agosto 2015);
• paziente vigile e collaborante. Richiesto trasferimento presso la neurologia Pesaro. Nella medesima giornata era stilata missiva dal Direttore dell'U.O. di Urbino, indirizzata ai colleghi di
Pesaro, con cui “si richiede trasferimento per il Sig. . Persiste però febbre di Parte_3 verosimile natura centrale, meritevole di ulteriore approfondimento diagnostico in ambito specialistico” (05 agosto 2015);
• “attende eventuale trasferimento presso Neurologia Pesaro” (06 agosto);
• in data 07 agosto il Direttore di U.O. di medicina di Urbino formulava ulteriore missiva ai colleghi della Neurologia di con le stesse motivazioni della precedente formulata alla CP_1
Neurologia di Pesaro;
• in data 08 agosto veniva sollecitata nuovamente la Neurologia di Pesaro;
• in data 09 agosto 2015, alle ore 3.00, si ricontatta il collega rianimatore per eventuale trasferimento presso la rianimazione. Ore 3.00 non disponibilità di posti letto in rianimazione
(neppure presso lo stesso ospedale vi era disponibilità ad accogliere il paziente). Ore 9 si constata il decesso (il 09.08.2015, all'età di 49 anni);
-Dal 22 luglio al 9 agosto 2015 il paziente non è mai stato ricoverato presso un reparto di
Neurologia,
-Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. notificato in data 12.12.2018 la sig.ra , Parte_2
madre di ed unica congiunta, aveva promosso azione di ATP per accertare la Parte_3 responsabilità medica dell' in ordine al decesso di . Nel corso di detto CP_2 Parte_3 giudizio il CTU riconosceva una perdita di chance di sopravvivenza quantificabile nell'ordine del
40%
La richiesta riguardava il danno jure hereditatis: danno tanatologico, danno morale e biologico, danno per la violazione del diritto all'autodeterminazione in ordine al percorso sanitario
(danno da omessa informazione circa la necessità di cure specialistiche presso neurologia,
l'esistenza di strutture adeguate a diagnosticare la patologia, che il paziente avrebbe sicuramente scelto, qualora ne fosse stato informato), danno da perdita di chance;
nonché il danno jure proprio della madre attrice, convivente: il danno morale, danno patrimoniale emergente per spese funerarie e consulenza medica Prof. danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita del Persona_2
contributo al mantenimento, essendo la madre attrice percettrice unicamente della pensione di anzianità di Euro 500 mensili (mentre il figlio percepiva circa 20.000 euro annui)
Si costituiva poi , sostenendo che non era stata accertata CP_2 CP_1
alcuna condotta colpevole in capo alla struttura sanitaria in quanto i CTU avevano affermato di non essere a conoscenza di linee guida che descrivessero il percorso terapeutico in caso di FUO, e che il paziente era comunque stato sottoposto a ripetuti ed accurati accertamenti diagnostici;
che comunque il paziente non era stato in grado di accedere ad una Struttura Specialistica di secondo livello, non per colpa della convenuta, perché l' non può essere responsabile dei posti letto di CP_2 un'altra azienda ospedaliera ed è stato accertato che i medici che avevano in cura il Sig si Pt_3
erano attivati per un trasferimento presso la struttura di CP_1
- Contestava l'“inadeguata gestione del caso clinico derivata da palese deficit di macro organizzazione sanitaria dell'Area vasta 1 di che di fatto ha precluso CP_2
l'accesso ad una diagnostica efficace e disponibile all'interno dell' medesima” perché: a) La CP_2
diagnostica cui si riferivano il CTU ed il suo ausiliario non era disponibile in bensì presso la CP_2
Azienda Ospedaliera di Ancona. b) Non esistevano – né esistono al momento - percorsi formalmente istituzionalizzati che indichino ai clinici eventuali modalità organizzative tramite i quali far afferire alla struttura ospedaliera di pazienti affetti da febbre di origine CP_1
sconosciuta. c) I sanitari che ebbero in cura il paziente – inizialmente a Fossombrone, poi a
Sassocorvaro, successivamente di nuovo a Fossombrone ed infine ad Urbino – si adoperarono, dato il persistere del quadro clinico ingravescente senza risoluzione nonostante il trattamento antibiotico, affinché si potesse accedere a struttura specialistica neurologica di secondo livello, senza trovare posto letto disponibile, perché la indisponibilità di posti letto è condizione insormontabile, alla quale nulla può opporre la struttura periferica inviante. Inoltre ribadivano che una diversa gestione del paziente non avrebbe comunque comportato ad una diversa evoluzione dell'iter clinico. Afferma che trattandosi di sinistro avvenuto in data 26/07/2014 e successivamente a gennaio 2015, trova applicazione la normativa della l. Balduzzi n. 158/2012 e che con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017, la stessa non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11 novembre 2019 n. 28994),
Il tenore letterale dell'art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e l'intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano che il danneggiato ha l'onere di provare. In ogni caso l'alleggerimento della responsabilità (anche) civile del medico
“ospedaliero”, che deriva dall'applicazione del criterio di imputazione della responsabilità risarcitoria indicato dalla legge Balduzzi (art. 2043 c.c.), non ha alcuna incidenza sulla distinta responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata (sia essa parte del o una impresa CP_7
privata non convenzionata), che è comunque di tipo “contrattuale” ex art. 1218 c.c. (sia che si ritenga che l'obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del sia che si preferisca far derivare tale obbligo dalla conclusione del contratto atipico di CP_7
“spedalità” o “assistenza sanitaria” con la sola accettazione del paziente presso la struttura)
Pertanto, l'azione per l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria in ordine al risarcimento del danno avanzato dal danneggiato, risponde ai canoni della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., il cui onere probatorio implica che il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533; Cass. 11 febbraio 2021, n. 3587). In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la Cassazione ha da tempo chiarito che è “onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del più probabile che non (Cass. 7 dicembre
2017, n. 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. Il concetto di imprevedibilità va inteso nel senso oggettivo della “non imputabilità ex art. 1218 c.c, in quanto la non prevedibilità dell'evento, che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza o imperizia nella condotta dell'agente, è giudizio che appartiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso.” (Cass. Civ. Sez. III sentenza n.
10050/2022).
Nelle responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali, l'evento di danno, consiste nella lesione dell'interesse finale del creditore, distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art. 1174 c.c., consistente nell'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis ed il nesso di causalità materiale rientra nel tema di prova di spettanza del debitore, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Nel caso in cui, come quello in esame, si faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivati al paziente da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, “l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse;
è invece onere del convenuto, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza o la perizia richieste dal caso concreto, o che
l'inadempimento (o l'inadempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907).” (Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 10050/2022).
Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la prova della sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento dannoso assume connotazioni proprie e diverse rispetto a quelle che regolano l'accertamento causale nel processo penale, in virtù della diversa funzione svolta dal sistema della responsabilità civile: non già quella di sanzionare un comportamento colpevole a fronte della commissione di un reato, bensì, in primis, quella di riparare un danno. Sul punto varie pronunce hanno precisato che: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso.” (Cass. civ. n. 16123/2010; cfr anche Cass.
S.U. n. 576/2008).
Da quanto esposto, discende la necessità di accertare la relazione tra la condotta, attiva o omissiva del danneggiante e l'evento dannoso, sulla base della regola del “più probabile che non”, che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate probabilità di evitare l'evento dannoso, superiori a quelle opposte.
Inoltre, l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "piu' probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno. Provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. Al contrario, l'incertezza del risultato sperato è posta alla base della risarcibilità della chance perduta
(Cass., n. 12906 del 26/06/2020, a titolo esemplificativo).
In particolare, con particolare riferimento alla domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte (Sez. 3, Sentenza n. 28993 del 11/11/2019) ha elaborato i seguenti principi:
- la domanda giudiziale che configuri una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditatis) e un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale fatto valere dai parenti iure proprio, ripete il suo autonomo fondamento (e la autonomia del conseguente petitum processuale) in ragione dell'incertezza sull'anticipazione dell'evento morte;
- le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale,. L'evento di danno e' costituito dalla perdita anticipata della vita e dall'impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli.
La medesima pronuncia (Cass. n. 28993/2019 cit.) ha poi enucleato le seguenti ipotesi:
"A) La condotta (commissiva o piu' spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione (…). In tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sara' attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.
B) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata (…). In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualita', senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioe', che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilita' di un vita piu' lunga e di qualita' migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilita' di un risultato migliore", bensi' dalla certezza (o rilevante probabilita') di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali. C) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualita' ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l'evento di danno (e il danno risarcibile) sara' in tal caso rappresentato da tale
(diversa e peggiore) qualita' della vita (intesa altresi' nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purche' allegato e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance).
D) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualita' della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento.
E) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioe', espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualita' di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilita' - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sara' risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilita' perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilita', serieta', consistenza".
Il CTU, nel caso di specie, ha previamente riportato la storia clinica del paziente, esponendo:
“il Sig. , di anni 49, all'epoca dei fatti oggetto della presente valutazione ed Parte_3
affetto da encefalopatia familiare ed epilessia in trattamento farmacologico (con topiramato, dintoina e levetiracetam) dall'età di tre anni, accedeva presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Fossombrone a causa dell'insorgenza da alcuni giorni di iperpiressia (temperatura corporea 39°C) associata ad agitazione e difficoltà nel dormire. Previa somministrazione di terapia antibiotica ed antipiretica, il paziente era trasferito in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Urbino (22 luglio 2015), e da qui ricoverato in medesima giornata presso il Reparto di Medicina spedale di Sassocorvaro con diagnosi di febbre ed epatite di ndd. La diagnosi di dimissione Pt_2 dall'Ospedale di Fossombrone era di “iperpiressia persi-stente e resistente a terapia antipiretica, antibiotica ed antifungina ad ampio spettro in paziente con epilessia farmaco-resistente (in terapia con Topiramato, Levetiracetam e Difenilidantoina) su encefalopatia familiare, minimo versamento pleurico basale, anemia macrocitica, lieve piastrinopenia, lieve iponatriemia, steatosi epatica.”
Durante la degenza presso il nosocomio di Fossombrone il consulente neurologo invitava a valutare l'ipotesi di una febbre iatrogena da Topiramato con il suggerimen-to di uno switch terapeutico graduale da a e il trasferimento in un Reparto Parte_6 Parte_7
Neurologico.Dopo tre giorni di permanenza presso il suddetto nosocomio, in data 25 Luglio 2015, il paziente era quindi trasferito, iperpiretico, presso l'U.O. dell'Ospedale di CP_5
Fossombrone, ove permaneva fino al giorno 1 Agosto 2018, allor-quando era ulteriormente trasferito, ancora febbrile, presso l'U.O. spedale di Controparte_8
Urbino.
Ivi permaneva, in condizioni cliniche in progressivo peggioramento, fino alle prime ore del giorno 9 Agosto 2015, allorquando ne era constatato il decesso.
Eseguito riscontro diagnostico, era posta diagnosi di “prostatite acuta;
ipertermia; insufficienza multiorgano;
edema polmonare terminale”.
In particolare, l'esame del cervello non presentava alterazioni macroscopiche e microscopiche di rilievo. È importante ricordare come il paziente avesse presentato una temperatura corporea superiore a 38° C persistente e resistente alle terapie praticate.
Ciò significa che, alla luce del decorso clinico e del reperto autoptico, il caso può essere inquadrato in una FUO (febbre di origine sconosciuta).
Merita una sottolineatura, tuttavia, l'ipotesi patogenetica di una febbre centrale da un farmaco antiepilettico, il Topiramato che il paziente assumeva da lungo tempo, in associazione con altri antiepilettici, per una severa forma di epilessia.
In letteratura sono certamente presenti segnalazioni della possibilità che il sia Parte_6
responsabile di febbre centrale (Ziad, 2005), tuttavia, numerosi case-reports sottolineano come caratteristica la presenza di ipoidrosi in corso di iperpires-sia (De Carolis 2003) , mentre durante
l'accertamento peritale una congiunta del pa-ziente ha ribadito la occorrenza di sudorazione profusa da parte del paziente. Quanto sopra quindi ridimensiona anche l'ipotesi iatrogena formulata.
Inoltre, in corso di degenza il signor veniva sottoposto a molte-plici Parte_3
indagini laboratoristiche e morfologiche (TAC ed ecografie) rivelatesi tutte incon-clusive (fino all'avvenuto decesso concretizzatosi in data 9 agosto 2015).
Su tale scorta, richiamando la rassegna del BMJ best practice (ampliando quanto già chiaramente affermato nella precedente e citata rassegna del 2010) si apprende che “per i pazienti con FUO in cui la diagnostica convenzionale non ha dato esito, la to-mografia ad emissione di positroni con fluorodesossiglucosio dovrebbe essere considera-ta fra i primi strumenti diagnostici”.
Tale assunto riprende, tra l'altro, la metanalisi sul valore della FDG-PET/PET-CT nella valutazione della FUO di Dong e coll. (2011), laddove gli Autori affermavano che la FDG-PET possa essere un imaging più adatto degli imaging anatomico convenziona-le per la valutazione di
FUO. Inoltre l'integrazione tra FDG-PET/CT permette un im-portante incremento di sensibilità e Perso specificità nella diagnosi di . D'altra parte in letteratura già a partire dal 2007 ( e coll. Per_4
2009, Balink e coll, 2009 e c2010, Varghese 2010, Hersch e coll.2014,) si possono ritrovare lavori scientifici a favore di un ricorso precoce a questa metodica ad alta specificità e sensibilità, in caso
Perso di negati-vità della ai test diagnostici tradizionali.
Va tuttavia anche detto che gli Scriventi CTU non sono a conoscenza di Linee Gui-da
Regionali (nella fattispecie Regione Marche) o nazionali ufficialmente validate dalle Società
Scientifiche che descrivano il percorso diagnostico terapeutico in caso di FUO, salvo ricordare una determina di AIFA (novembre 2012) che ha autorizzato specifi-camente l'uso del fluorodesossiglucosio per la diagnosi di FUO in Italia in quanto tale diagnostica permetterebbe
“l'individuazione di foci anomali che permettono la diagnosi eziologica in caso di febbre di origine sconosciuta”.
Con riferimento pertanto al caso del Sig. si dà atto che il è stato Parte_3 Parte_8
sequenzialmente trasferito nei Reparti di Medicina Interna degli Ospedali di Sassocorvaro,
Fossombrone ed Urbino fino al momento del decesso.
Progressivamente si è fatta strada nei Sanitari la consapevolezza della gravità del quadro clinico, sempre più evidente malgrado la negatività di tutte le indagini espleta-te (intendendo per tutte quelle metodiche di indagine disponibili nelle sedi di ricove-ro, sedi da considerarsi periferiche in relazione alla complessità terapeutica del caso). Tuttavia non si è mai potuto fare accedere il paziente ad una Struttura Specialistica di Secondo Livello. Risultavano infatti inutili i contatti telefonici diretti con Reparti Spe-cialistici della Regione Marche per una asserita indisponibilità di posti letto nei Repar-ti interessati senza che fosse possibile elaborare una strategia d'urgenza per una pato-logia progressivamente ingravescente.
Ciò ha fatto sì che una carente organizzazione a livello di Area Vasta N° 1 di CP_2
abbia precluso al paziente la possibilità di accesso ad un più elevato livello di indagine, ricordando anche come presso il Policlinico di sia disponibile la me-todica di FDG-PET/CT. CP_1
In definitiva, una inadeguata gestione del caso clinico, sostenuta anche da un pale-se deficit di macro-organizzazione sanitaria dell' di che di fatto ha precluso CP_2 CP_2
l'accesso ad una diagnostica efficace e disponibile all'interno dell' medesima, ha comportato CP_2 una concreta perdita di chances diagnostiche ed eventualmente anche terapeutiche per evitarne il decesso.”
Il CTU pertanto concludeva che “emerge dall'indagine epicritica della storia clinica del
Sig. la sussistenza di un danno da perdita di chance di sopravvivenza Parte_3 rubricabile nell'ordine del 40%, in considerazione del tempo intercorso tra la possibile diagnosi ed il decesso.”
In sede di osservazioni dei consulenti di parte, il CTU ha ribadito la sostanziale incertezza quanto all'evitabilità dell'evento in ragione della condotta alternativa, sebbene sottolineando la causalità del ritardo diagnostico in relazione alla morte del paziente :“totale della degenza”, quindi,
è calcolabile nell'ordine di 18 giorni.
Orbene, come ampiamente citato nella bibliografia di cui in CTU, affinché si possa ipotizzare in ottica ex ante la possibilità di una FUO devono passare almeno 10 giorni di ricovero.
Questo perché l'esecuzione di una specifica lista di indagini è da ammettersi dopo almeno 7 giorni di ricovero (cfr. pag. 15 della CTU) che nel caso di specie possono essere “allargati” ad almeno 10 giorni in quanto tra le ipotesi diagnostiche vi era anche la febbre centrale da Parte_6
(farmaco assunto dal che prevedeva una osservazione clinica relativa alla sudorazione più CP_9
attenta e prolungata.
“Quanto sopra, ai fini di chiarezza tecnica, ci permette di rilevare come la condotta degli
Specialisti dell' sia stata ineccepibile nei primi 10 giorni di sorveglianza clinico- CP_2
assistenziale. Ciò significa che restano da giudicare eventi alternativi per i restanti 8 giorni di sopravvenuta (ipotetica) degenza presso il Policlinico di CP_1
Si è già scritto che “…Circa il 20% dei pazienti con FUO documentata non hanno mai avuto una diagnosi certa, tuttavia, la prognosi è abitualmente favorevole: nella maggior parte dei casi la febbre si risolve spontaneamente in quattro o più settimane con necessi tà di un monitoraggio continuo ed attento fino al raggiungimento di una diagnosi o alla risoluzione spontanea della ipertermia…”.
Continuando quindi nella nostra ipotetica ricostruzione il Sig. Parte_3
sarebbe arrivato presso il nosocomio di laddove sarebbe stata formulata diagnosi di FUO CP_1
(sollecitata dal Dott. e dell'Avv. S. Leardini). Il problema di fondo rimane però il fatto Persona_5
che FUO significa che siamo di fronte ad una patologia ancora non nota che esclude il riconoscimento della causa della febbre e la relativa terapia. Non ci vengono peraltro incontro le risultanze necroscopiche che parlano di edema polmonare ed insufficienza multi-organo, classici segni di collasso cardio-respiratorio terminale attribuibile – di fatto – a quasi tutte le patologie conosciute in ambito medico. In altri e più precisi termini, a circa 8 giorni dal decesso non si sarebbe ancora saputa la causa e/o l'origine della patologia (con relativo trattamento da praticarsi e sue eventuali possibilità curative).
Trattasi, parafrasando la nota Sentenza della Corte di Cassazione, della “classica” condotta colpevole dei che ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto, da CP_10
esprimesi in termini di insanabile incertezza, per quanto apprezzabile e consistente.
D'altro canto la permanenza in una struttura ospedaliera di II livello per circa una settimana, pur essendo in presenza di patologia di media gravità (ricordando che la FUO palesa nella maggior parte dei casi una evoluzione benigna anche in assenza di terapie mirate), fa ritenere con ragionevole attendibilità una perdita di chance di sopravvivenza di apprezzabile entità (da cui il Collegio ha derivato la percentuale del 40%).
Si evidenzia che il CTU ipotizza che in caso di trasferimento in altra struttura sanitaria, il paziente avrebbe ricevuto cure adeguate, pur in carenza di Linee Guida regionali e nazionale.
Tuttavia non si è mai potuto fare accedere il paziente ad una Struttura Specialistica di Secondo
Livello. Risultavano infatti inutili i contatti telefonici diretti con Reparti Specialistici della Regione
Marche per una asserita indisponibilità di posti letto nei Reparti interessati senza che fosse possibile elaborare una strategia d'urgenza per una patologia progressivamente ingravescente. Ciò ha fatto sì che una carente organizzazione a livello di Area Vasta N° 1 di abbia CP_2
precluso al paziente la possibilità di accesso ad un più elevato livello di indagine, ricordando anche come presso il Policlinico di sia disponibile la metodica di FDG-PET/CT. CP_1
In definitiva, una inadeguata gestione del caso clinico, sostenuta anche da un palese deficit di macro-organizzazione sanitaria dell' di che di fatto ha precluso CP_2 CP_2
l'accesso ad una diagnostica efficace e disponibile all'interno dell' medesima, ha comportato CP_2
una concreta perdita di chances diagnostiche ed eventualmente anche terapeutiche per evitarne il decesso….”.
Il paziente poteva essere comunque trasferito in altre strutture sanitarie, ed in ogni caso, visto che la condotta causale in termini di danno da perdita di chance è il ritardo diagnostico,
l'azienda Ospedaliera di Ancona, come dice il CTU a pag. 25 dell'elaborato peritale, è “deputata a questo tipo di indagini, che va chiaramente prevista ed inserita in un contesto diagnostico complessivo”.
La condotta colpevole dei sanitari ha avuto come conseguenza un evento di danno incerto che è rappresentato dalla perdita di un'apprezzabile chance di sopravvivere in capo al paziente. La condotta medica ha presentato una significativa carenza, ovvero l'omesso trasferimento presso una struttura diagnostica di secondo livello per esami specifici in relazione alla patologia esistente, che avrebbero incrementato le chance di sopravvivenza del paziente, negli ultimi 8 giorni di degenza prima del decesso.
Sebbene infatti sia stato constatato il corretto operato dei sanitari quanto ai primi dieci giorni di degenza, ed in ogni caso, la sostituzione del farmaco utilizzato sarebbe stata rischiosa in relazione allo sviluppo di ulteriori sintomi e patologie, una consulenza specialistica ed in particolare Pers tramite la metodica di FDG-PET/CT avrebbe aumentato le possibilità di successo quanto alla , in relazione all'individuazione di specifiche terapie da adottare.
Quindi, in ragione della conclusioni del CTU, è accertabile la lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, in relazione alla perdita di chances a carattere non patrimoniale consistente nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile, da liquidare in via equitativa, soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28993)
Esclusa la risarcibilità jure hereditatis di un danno da perdita della vita (Cass. SSUU 15350 del 2015), è diversamente configurabile e trasmissibile il danno subito dalla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta (Cass. n. 26727 del 2018; Cass. n. 21060 del 2016; Cass. n. 23183 del 2014; Cass. n. 22218 del 2014) e di danno morale consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (Cass. n. 13537 del 2014; Cass. n. 7126 del
2013; Cass. n. 2564 del 2012). Se va quindi esclusa la risarcibilità del danno da morte o
“tanatologico” inteso come danno “da perdita della vita”, gli eredi possono invece chiedere ed ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute quando la morte sia sopravvenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla lesione, tale da consentire il consolidamento dei postumi prima del decesso (lasso di tempo che di norma si ritiene sussistente per sopravvivenze superiori alle ventiquattro ore), con particolare apprezzamento della componente di sofferenza psichica (c.d. “danno morale catastrofale”) che deve ritenersi sussistente quando la vittima sia rimasta lucida e cosciente nell'intervallo (anche minimo) tra le lesioni e la morte, e sia stata dunque in condizione di percepire l'imminenza della propria fine (c.d. “lucidità agonica” o
“formido mortis”: v. Cass. 18056/2019, Cass. 17577/2019, Cass. 16592/2019, Cass. 26727/2018,
Cass. 21060/2016, Cass. 23183/2014, Cass. 22228/2014 e Cass. 15491/2014).
La liquidazione del danno così enucleato può essere effettuata in via equitativa ex art. 1226
c.c. tenendo conto, per quanto riguarda la componente del danno biologico “terminale” dell'indennizzo da invalidità temporanea assoluta, e per il danno morale, della componente di personalizzazione che tenga conto dell'evoluzione della patologia e del grado di sofferenza patita.
Invero, in tal senso, è noto che “in tema di liquidazione del danno biologico jure successionis, il principio secondo cui l'ammontare del risarcimento deve essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente (Cass. 32916/
2022).
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema corte di Cassazione, "la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale” (cassazione civile, Sez. III sentenza n. 12987/2022).
Ciò detto, il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30/08/2022, n.25541; Cass. 21/03/2022, n.9010; Cass. 24/04/2019, n.11212, ex multis). (Cass. ordinanza n. 4571 del 14 febbraio 2023).
Quindi il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo)".
Ciò detto, in termini di onere probatorio relativo alla perdita del rapporto parentale degli stretti congiunti, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale - quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli - non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Sul punto, è stato condivisibilmente affermato che, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite" (Cass. Civ., Sez. VI, 15/02/2018 - ud. 14/12/2017, n. 3767; Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2019, n. 23632)”.
Esclusa la risarcibilità del danno tanatologico (ed anche quello terminale, in considerazione dell'incertezza relativa al nesso causale con l'evento morte), l'unica voce che va presa in considerazione, rispetto a quanto accertato dal CTU, è il danno da perdita di chance relativa alla sopravvivenza
Il paziente al momento della morte aveva 49 anni;
la vita media di un uomo, nel 2015 era di
80 anni;
pertanto si calcola un'aspettativa di vita di altri 31 anni. Tuttavia, l'aspettativa di vita per un uomo affetto da epilessia può essere ridotta fino a dieci anni, per cui la soglia deve essere ridotta a 21.
Al fine di individuare un parametro equitativo per stabilire il valore di un anno di vita del defunto si ritiene di poter utilizzare le Tabelle di MI per la liquidazione della inabilità temporanea totale: si considera il valore massimo tabellare giornaliero relativo ad inabilità temporanea assoluta incrementato del 50% in ragione del fatto che il bene salute ed il bene vita non risultano sovrapponibili, pertanto è corretto differenziare un giorno di vita perduto da un giorno trascorso nell'inabilità (euro 99+49,5); il valore ottenuto (148,50) viene moltiplicato per il giorni di vita perduti (148,5 euro x 7665 gg) = euro 1.138.252,5. Poiché la condotta colpevole dei sanitari non ha determinato il decesso dell' bensì la perdita di chance di sopravvivenza dello Pt_3 stesso, la somma riconosciuta a titolo risarcitorio non può essere superiore al 50% dell'importo calcolato come sopra (Euro 569.126,25), atteso che una misura superiore presupporrebbe un'incidenza causale certa della condotta medica sulla riduzione della vita. Posto che nel caso concreto, tenuto conto delle omissioni riscontrate e della natura delle patologie dell' è Pt_3
stata ritenuta sussistente una chance di sopravvivenza del 40%, il risarcimento è liquidabile per
Euro 227.650,50 (40% di euro 569.126,25)
Sul danno da violazione del consenso per carenza di informazioni sulla possibilità di essere trasferito in altre strutture, esso rientra già nella liquidazione precedente in quanto, per il principio dell'onnicomprensività della liquidazione del danno, tale voce attiene in ogni caso alla possibilità della chance di successo di sopravvivenza per la medesima condotta contestata.
Il danno non patrimoniale subito dalla madre per la perdita della possibilità di proseguire il rapporto parentale con il figlio va liquidato applicando i parametri tabellari previsti dalle Tabelle di
MI 2024 (poi devalutati alla data dell'evento e rivalutati), opportunamente decurtati in considerazione della natura meramente potenziale di tale rapporto, per ragioni non riconducibili all'operato dei sanitari. Posto che il risarcimento da perdita del rapporto parentale che spetterebbe all'attrice è pari ad Euro € 308.969,00, il danno da perdita di chance di proseguire il rapporto parentale con il congiunto, calcolato secondo il criterio sopra indicato, può essere liquidato in Euro
61.793,80
Il danno patrimoniale per perdita del contributo al mantenimento, tenuto conto che nel caso di specie il reddito netto ammonta a circa 16.500 euro annui, la quota può essere determinata in circa il 70% (considerato che trattasi di madre convivente già percettrice di pensione) = Euro 4.950, moltiplicato per un coefficiente del 9,12 (considerato che la danneggiata aveva 74 anni) = Euro
45.144. Effettuato il calcolo in proporzione alla percentuale riconosciuta, la somma da liquidare è euro 9.028,80 (40% del 50% come da criterio di calcolo sopra indicato)
A questi importi vanno aggiunte le spese funerarie per € 1.800,00 ed € 1.220,00 quale rimborso della spesa sostenuta per la consulenza medico legale del Prof. per Persona_2 complessivi € 3.020,00 ed in percentuale euro 604,00
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione della percentuale riconosciuta.
Sono poste per intero, a carico di parte soccombente, le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
❖ Accoglie la domanda
❖ Condanna al pagamento dell'importo di euro 299.078,10 quale somma CP_1
(salvo errori di calcolo) di tutte le voci di danno, patrimoniale e non, come specificato nella parte motiva, in favore di parte attrice, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 9 agosto 2015 (data dell'evento morte) al saldo;
❖ Condanna al pagamento delle spese legali (già calcolate in percentuale) CP_1
in favore dell'attore che liquida in euro 8.980,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge nonchè al rimborso del CU versato
Cont
❖ Pone definitivamente a carico di le spese di CTU.
Così deciso in Urbino il 05/06/25
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )