Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 844/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 844/2018 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Parte_1 P.IVA_1
Napoli, alla Via G. Porzio n. 4, CDN IS G1, presso lo studio dell'Avv. Gianni Scarpato, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Salvatore Cino
- opponente - nei confronti di
Controparte_1
, e
[...] Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano in Napoli, alla via Diaz n. 11
-opposti-
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 24.09.2024.
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Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società sollevava opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento (doc 1 fasc. opponente) con cui il Direttore della CP_1 CP_1 le aveva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 461.337,97 a titolo di canoni e di royalties sui prodotti di caffetteria.
In particolare, parte opponente eccepiva l'inesistenza dell'ingiunzione, perché emessa ai sensi di un r.d.
639/2010 inesistente e per omessa indicazione del soggetto cui era destinata;
eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'Ufficio procedente, nonché il difetto di legittimazione passiva della società opponente;
contestava, inoltre, l'omessa indicazione del titolo contrattuale sulla base del quale l'ingiunzione viene emessa.
Si costituivano ed il eccependo, preliminarmente, l'incompetenza funzionale del CP_2 CP_1
Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli ex art. 25 cpc e contestando le eccezioni sollevate dall'opponente.
La causa, istruita documentalmente, dopo diversi rinvii per carico di ruolo e cambio giudici, all'udienza del 24.09.2024, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta, veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 19 cpc.
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, appare fondata l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte opposta.
La ha infatti citato in giudizio il Parte_1 Controparte_1
; l'art. 25 cpc statuisce che <Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è
[...]
competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda>>.
Rappresenta principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui <La competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 cod. proc. civ. nonché dagli artt. 6 e 7 del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norme, prevale, salve le eccezioni contemplate dall'art. 7 del R.D. n. 1611 del 1933, fra le quali non è compreso il giudizio di falso, su ogni altra competenza, anche se inderogabile>> (Cass. Sez. 1, Ord. n. 17880 del 03/09/2004).
pagina 2 di 3 Appare evidente, sulla base della norma richiamata, che l'eccezione preliminare sollevata dagli opposti siano fondata, con assorbimento delle ulteriori questioni.
Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente che ha introdotto un giudizio innanzi ad un giudice incompetente e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri del d.m. 55/14, tenuto conto del valore della domanda (scaglione fino ad € 520.000,00) e applicando i valori minimi con riferimento alla fase istruttoria e a quella decisionale, data la natura documentale.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede: in accoglimento dell'eccezione preliminare, dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli;
fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale competenza;
condanna parte opponente al pagamento, in favore degli opposti, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.169,50 per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
S.M.C.V., 17/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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