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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/09/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5439/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) e residente Parte_1 C.F._1
a Duino Aurisina (TS) – frazione Aurisina Cave n. 35 lett. B, rappresentata e difesa dall'avv.
Simona Stefanutto – pec: con CodiceFiscale_2 Email_1
domicilio eletto presso il suo studio in Cervignano del Friuli (UD), Piazza Unità n. 6; ricorrente contro
C.F. , nato a [...] il [...], cittadino CP_1 C.F._3
italiano, e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Novajolli
Fabia, C.F. presso la quale è domiciliato a Trieste, in Via Coroneo n. C.F._4
21 – indirizzo di posta certificata Email_2
Oggetto: disciplina dell'affidamento, regime di visita e contributo al mantenimento della figlia minore C.F. , nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._5
cittadina italiana, residente a [...], Frazione Aurisina Cave n.35
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
pagina 1 di 6 Conclusioni comuni delle parti depositate il 10 settembre 2025
1) Affidamento condiviso tra i genitori della minore e collocamento presso la Persona_1
madre nella residenza di Duino Aurisina, Fraz. Aurisina Cave 35/B.
2) Il padre terrà con sé tre fine settimana al mese, anche non consecutivi, dal venerdì Per_1
dopo scuola a domenica sera dopo cena, entro le 21, e nella settimana senza il weekend, per due giorni infrasettimanali, dalla fine della scuola e rientro a casa della madre la sera del secondo giorno, dopo cena, entro le ore 21. Il calendario verrà comunicato ad inizio di ciascun mese in base ai turni lavorativi. I genitori si accorderanno nei turni necessari per accompagnare e riprendere . Per_1
3) Vacanze estive di tre settimane/21 giorni con ciascun genitore, massimo due/14 giorni consecutivi, vacanze natalizie secondo alternanza dalla fine della scuola al 30/12 sera e dal
30/12 sino al rientro a scuola (con alternanza interna tra Vigilia di Natale e Natale), Pasqua e
TT (come unica festività) ad anni alternati, vacanze scolastiche per il Carnevale al 50% tra i genitori.
4) Vengono fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori.
5) Mantenimento indiretto della figlia minore da parte del signor assegno CP_1
mensile in favore della signora di € 200,00 (con indicizzazione ISTAT annuale Parte_1 con decorrenza dall'ottobre 2025) e 50% delle spese per la mensa scolastica sino alla fine del ciclo delle medie inferiori;
dall'inizio del nuovo ciclo scolastico delle medie superiori, non sussistendo più la spesa della mensa scolastica, l'assegno sarà di € 250,00 mensili, con decorrenza dal mese di settembre e successiva indicizzazione annuale ISTAT a partire da tale data di decorrenza.
6) Assegno unico INPS al 100% alla madre.
7) Spese da Protocollo del Tribunale di Trieste al 50% tra i genitori, disponendo altresì per le spese rimesse all'accordo delle parti, in deroga al citato protocollo, che le comunicazioni tra i genitori possano avvenire anche a mezzo mail/sms/whatsapp o qualsiasi altro sistema di messaggistica adottata dalle parti, il cui ricevimento dovrà essere con lo stesso mezzo confermato dal ricevente, e che la risposta dovrà pervenire entro 10 gg.
8) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
pagina 2 di 6 FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 10 ottobre 2024 ha chiesto al tribunale di Parte_1
regolamentare l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della figlia minore Per_1
esponendo di avere avuto una relazione con relazione terminata da oltre tre CP_1
anni, da cui era nata il [...] la figlia;
che anche dopo la fine della relazione Per_1
la ricorrente aveva accettato che il padre vedesse la minore quando sceglieva di farlo e avendo intensificato la permanenza negli ultimi tempi, la madre aveva notato una certa irritabilità della bambina;
non essendo i genitori riusciti a trovare un accordo, ha deciso di adire il Tribunale, rappresentando le rispettive condizioni economiche;
ha chiesto al tribunale di disporre l'affido condiviso della minore con possibilità per il padre di vederla a weekend alternati, con due pomeriggi ulteriori ponendo a suo carico un contributo di 300 euro al mese, mentre l'AU sarebbe stato percepito integralmente dalla madre.
2. Dopo aver fissato l'udienza di comparizione personale delle parti per il 15 gennaio 2025, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 14 dicembre 2024, offrendo CP_1
una più articolata descrizione della sua relazione con (iniziata nel 2016) Parte_1
riferendo dell'ospitalità che la coppia aveva goduto presso la casa dei suoi genitori, che erano stati di supporto per la giovane coppia, del fatto che la si era laureata in infermieristica e Pt_1
dopo la fine della relazione si era trasferita dapprima in un alloggio a Triste dove Per_1
aveva continuato a godere del supporto e della presenza della nonna paterna, con una sostanziale condivisione dei tempi di permanenza della minore presso i genitori, mentre le cose erano cambiate da quando la madre si era trasferita nel comune di Duino Aurisina, presso il nuovo compagno e la distanza aveva introdotto problemi nella gestione della minore, con una sensibile compressione dei tempi di permanenza presso il padre e lesione del diritto alla bigenitorialità, per cui solo alle tensioni che ne erano derivate tra i genitori dovevano essere imputate le manifestazioni di disagio della bambina;
quanto alla situazione economica, ha rappresentato che stava per essere assunto come vigile del fuoco e che avrebbe dovuto seguire un corso a Roma;
ha chiesto pertanto al tribunale, anche in relazione alla scelta della scuola della minore, di adottare dei provvedimenti indifferibili e urgenti, indicando una scuola sita a metà strada tra i due comuni, disponendo nel merito l'affido condiviso, il collocamento della pagina 3 di 6 minore a settimane alterne presso ciascun genitore, e la conferma di un contributo a suo carico di euro 150 mensili.
3. Il giudice designato, dopo aver sentito personalmente le parti (udienza del 15 gennaio
2025), ha pronunciato la seguente ordinanza:
rilevato che dalla relazione more uxorio tra le parti, intercorsa tra il 2016 e il luglio
2021 è nata il [...]; considerato che Per_1
-la madre risiede attualmente ad Aurisina Cave 35 lett b) insieme al compagno e lavora come dipendente di el ruolo di infermiera presso il distretto di Aurisina;
Pt_2
- il padre risiede a Trieste in via Marsala 8 insieme alla compagna, ha lavorato come operatore sorveglianza antiincendio in ambito ospedaliero e sta seguendo un corso a
Roma per lavorare come vigile del fuoco permanente essendo stato assunto da gennaio come allievo vigile del fuoco;
il corso terminerà a giugno 2025;
i redditi dei genitori, verificati attraverso il (solo) CUD della signora e gli estratti Pt_1 conto del signor possono considerarsi quasi equivalenti: la signora percepisce come CP_1 infermiera uno stipendio di circa 1600 euro al mese e il sig uno stipendio di circa CP_1
1500 euro al mese;
entrambi non sono gravati da oneri di locazione, poiché la signora vive nell'immobile di proprietà del compagno e il sig in un immobile di Pt_1 CP_1 proprietà dei genitori;
il sig sta corrispondendo un contributo al mantenimento di CP_1 euro 150 al mese di cui la signora chiede l'aumento; Pt_1 costituiscono questioni controverse tra le parti sia i tempi di permanenza della minore, sia l'importo del contributo al mantenimento e, con maggiore urgenza (la scadenza delle iscrizioni è pervista per il 10 di febbraio) la scelta della Scuola Primaria dove iscrivere che frequenterà la prima elementare a partire da settembre 2025, in quanto Per_1 mentre la madre propone la Scuola Primaria di Sistiana oppure quella di Santa OC
(dove avrebbe anche una pre-accoglienza alle 7.30), che dista pochi minuti di auto da casa, il padre propone la Scuola Primaria a Opicina (o altra dello stesso Per_2 comprensorio), che si troverebbe a metà strada tra la sua residenza e quella della madre (a circa 15 minuti di distanza).
Dal momento della separazione dei genitori, , anche in ragione dei turni di Per_1 lavoro della madre (all'epoca lavorava presso una casa di riposo), è stata spesso accudita dai nonni paterni e ha frequentato l'asilo di via del Ghirlandaio, venendo inserita in quello attuale dopo il trasferimento di residenza della madre ad Aurisina;
inevitabilmente detto trasferimento ad Aurisina, località presso la quale la madre stabilmente lavora, e il corso di addestramento del padre hanno comportato e comportano dei cambiamenti: sino a gennaio, infatti, stava con il padre due fine settimana al Per_1 mese oltre a un pernotto infrasettimanale;
tuttavia le parti stesse, in udienza, considerando l'impegno attuale del padre, hanno prospettato di concentrare la presenza di Per_1 presso di lui durante tre fine settimana al mese, dato che egli parte per Roma il lunedì e pagina 4 di 6 ritorna il venerdì sera;
dunque potrebbe stare con il papà dal venerdì alla Per_1 domenica sera dopo cena;
questo regime di visite, pur essendo stato prospettato come temporaneo, viene invece considerato da questo giudice una soluzione interessante e degna di poter essere mantenuta nel tempo almeno fino a che non sarà più grande (ossia almeno fino Per_1 alla terza elementare); si ritiene cioè che possa rispondere ad esigenze di stabilità di una bambina di questa età la possibilità di mantenere il proprio habitat in un'area circoscritta, che si identifica nel caso in esame con quella materna;
ad Aurisina la madre abita e lavora, e la scelta di una scuola che si trovi nei pressi dell'abitazione, oltre a ridurre significativamente il tempo delle trasferte, garantisce un immediata reperibilità di uno dei genitori e, soprattutto, consente di instaurare relazioni con i coetanei che frequentano lo stesso plesso scolastico perché abitano nella medesima località.
Pertanto, dovendo adottare i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis
.22 c.p.c questo giudice così
Dispone
1. viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori e collocata presso la Per_1 residenza della madre in DUINO AURISINA, fraz Aurisina Cave 35/B;
2. Il padre potrà tenere con sé per tre weekend al mese, anche non consecutivi, Per_1 dal venerdì dopo scuola alla domenica sera dopo cena (consentendone il rientro a casa entro le 21); i genitori si accorderanno nei turni necessari per accompagnarla e riprenderla;
dal momento in cui il padre terminerà il corso a Roma, potrà riaccompagnare la figlia a scuola direttamente il lunedì mattina;
per le vacanze scolastiche, invece,
potrà rimanere presso il padre in tempi paritari, secondo un calendario che potrà Per_1 essere dettagliato nel corso del procedimento;
3. verrà iscritta alla Scuola Primaria di Santa OC o in quella di Sistiana;
Per_1
4. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, euro
230,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo (spese in cui includere, per questo caso, anche il costo della mensa scolastica);
5. L'AU verrà percepito integralmente dalla madre.
Quanto alle istanze istruttorie, lasciando da parte le registrazioni audio effettuate dal sig sulla cui insidiosa strumentalità si preferisce soprassedere, le prove testimoniali CP_1 dirette a dimostrare la partecipazione dei nonni paterni nella gestione della bambina non sono rilevanti perché relative a circostanze che possono considerarsi pacifiche quanto all'attivo contributo offerto ai giovani genitori
Sono invece rilevanti gli estratti conto (che la signora on ha ancora prodotto) e i Pt_1
CUD nonché ogni altra documentazione elencata all'art.473 bis.12 comma 3, cpc al fine di meglio contemperare secondo i principi di cui all'art. 337 ter, comma 4, cod civ il contributo al mantenimento.
pagina 5 di 6 Nel prosieguo del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo depositando conclusioni condivise da entrambi sottoscritte.
La causa, pertanto, su comune richiesta dei procuratori, che hanno rinunciato al deposito di comparse conclusionali, è stata rimessa al collegio per la decisione il 10 settembre 2025.
4. Il Collegio prende atto delle condizioni concordate dalle parti considerando come le stesse siano coerenti con il principio generale di affidamento condiviso e che i tempi di permanenza presso il padre siano idonei a soddisfare il diritto della minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori e con i parenti dei rispetti rami, assicurandole una costante stabilità durante il tempo ordinario in cui frequenterà la scuola;
anche l'accordo sul contributo economico e la distribuzione degli oneri di spesa straordinaria sono proporzionati ai rispettivi redditi e ai tempi di permanenza della minore
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5439/2024 promossa da
Parte_1
contro
CP_1
prende atto delle condizioni – riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente trascritte - concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento, ai tempi di permeanza della minore e al mantenimento della minore nata il [...] a [...] Per_1
Trieste, 10/09/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
La Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Francesca Ajello Giudice dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5439/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) e residente Parte_1 C.F._1
a Duino Aurisina (TS) – frazione Aurisina Cave n. 35 lett. B, rappresentata e difesa dall'avv.
Simona Stefanutto – pec: con CodiceFiscale_2 Email_1
domicilio eletto presso il suo studio in Cervignano del Friuli (UD), Piazza Unità n. 6; ricorrente contro
C.F. , nato a [...] il [...], cittadino CP_1 C.F._3
italiano, e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Novajolli
Fabia, C.F. presso la quale è domiciliato a Trieste, in Via Coroneo n. C.F._4
21 – indirizzo di posta certificata Email_2
Oggetto: disciplina dell'affidamento, regime di visita e contributo al mantenimento della figlia minore C.F. , nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._5
cittadina italiana, residente a [...], Frazione Aurisina Cave n.35
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
pagina 1 di 6 Conclusioni comuni delle parti depositate il 10 settembre 2025
1) Affidamento condiviso tra i genitori della minore e collocamento presso la Persona_1
madre nella residenza di Duino Aurisina, Fraz. Aurisina Cave 35/B.
2) Il padre terrà con sé tre fine settimana al mese, anche non consecutivi, dal venerdì Per_1
dopo scuola a domenica sera dopo cena, entro le 21, e nella settimana senza il weekend, per due giorni infrasettimanali, dalla fine della scuola e rientro a casa della madre la sera del secondo giorno, dopo cena, entro le ore 21. Il calendario verrà comunicato ad inizio di ciascun mese in base ai turni lavorativi. I genitori si accorderanno nei turni necessari per accompagnare e riprendere . Per_1
3) Vacanze estive di tre settimane/21 giorni con ciascun genitore, massimo due/14 giorni consecutivi, vacanze natalizie secondo alternanza dalla fine della scuola al 30/12 sera e dal
30/12 sino al rientro a scuola (con alternanza interna tra Vigilia di Natale e Natale), Pasqua e
TT (come unica festività) ad anni alternati, vacanze scolastiche per il Carnevale al 50% tra i genitori.
4) Vengono fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori.
5) Mantenimento indiretto della figlia minore da parte del signor assegno CP_1
mensile in favore della signora di € 200,00 (con indicizzazione ISTAT annuale Parte_1 con decorrenza dall'ottobre 2025) e 50% delle spese per la mensa scolastica sino alla fine del ciclo delle medie inferiori;
dall'inizio del nuovo ciclo scolastico delle medie superiori, non sussistendo più la spesa della mensa scolastica, l'assegno sarà di € 250,00 mensili, con decorrenza dal mese di settembre e successiva indicizzazione annuale ISTAT a partire da tale data di decorrenza.
6) Assegno unico INPS al 100% alla madre.
7) Spese da Protocollo del Tribunale di Trieste al 50% tra i genitori, disponendo altresì per le spese rimesse all'accordo delle parti, in deroga al citato protocollo, che le comunicazioni tra i genitori possano avvenire anche a mezzo mail/sms/whatsapp o qualsiasi altro sistema di messaggistica adottata dalle parti, il cui ricevimento dovrà essere con lo stesso mezzo confermato dal ricevente, e che la risposta dovrà pervenire entro 10 gg.
8) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
pagina 2 di 6 FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 10 ottobre 2024 ha chiesto al tribunale di Parte_1
regolamentare l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della figlia minore Per_1
esponendo di avere avuto una relazione con relazione terminata da oltre tre CP_1
anni, da cui era nata il [...] la figlia;
che anche dopo la fine della relazione Per_1
la ricorrente aveva accettato che il padre vedesse la minore quando sceglieva di farlo e avendo intensificato la permanenza negli ultimi tempi, la madre aveva notato una certa irritabilità della bambina;
non essendo i genitori riusciti a trovare un accordo, ha deciso di adire il Tribunale, rappresentando le rispettive condizioni economiche;
ha chiesto al tribunale di disporre l'affido condiviso della minore con possibilità per il padre di vederla a weekend alternati, con due pomeriggi ulteriori ponendo a suo carico un contributo di 300 euro al mese, mentre l'AU sarebbe stato percepito integralmente dalla madre.
2. Dopo aver fissato l'udienza di comparizione personale delle parti per il 15 gennaio 2025, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 14 dicembre 2024, offrendo CP_1
una più articolata descrizione della sua relazione con (iniziata nel 2016) Parte_1
riferendo dell'ospitalità che la coppia aveva goduto presso la casa dei suoi genitori, che erano stati di supporto per la giovane coppia, del fatto che la si era laureata in infermieristica e Pt_1
dopo la fine della relazione si era trasferita dapprima in un alloggio a Triste dove Per_1
aveva continuato a godere del supporto e della presenza della nonna paterna, con una sostanziale condivisione dei tempi di permanenza della minore presso i genitori, mentre le cose erano cambiate da quando la madre si era trasferita nel comune di Duino Aurisina, presso il nuovo compagno e la distanza aveva introdotto problemi nella gestione della minore, con una sensibile compressione dei tempi di permanenza presso il padre e lesione del diritto alla bigenitorialità, per cui solo alle tensioni che ne erano derivate tra i genitori dovevano essere imputate le manifestazioni di disagio della bambina;
quanto alla situazione economica, ha rappresentato che stava per essere assunto come vigile del fuoco e che avrebbe dovuto seguire un corso a Roma;
ha chiesto pertanto al tribunale, anche in relazione alla scelta della scuola della minore, di adottare dei provvedimenti indifferibili e urgenti, indicando una scuola sita a metà strada tra i due comuni, disponendo nel merito l'affido condiviso, il collocamento della pagina 3 di 6 minore a settimane alterne presso ciascun genitore, e la conferma di un contributo a suo carico di euro 150 mensili.
3. Il giudice designato, dopo aver sentito personalmente le parti (udienza del 15 gennaio
2025), ha pronunciato la seguente ordinanza:
rilevato che dalla relazione more uxorio tra le parti, intercorsa tra il 2016 e il luglio
2021 è nata il [...]; considerato che Per_1
-la madre risiede attualmente ad Aurisina Cave 35 lett b) insieme al compagno e lavora come dipendente di el ruolo di infermiera presso il distretto di Aurisina;
Pt_2
- il padre risiede a Trieste in via Marsala 8 insieme alla compagna, ha lavorato come operatore sorveglianza antiincendio in ambito ospedaliero e sta seguendo un corso a
Roma per lavorare come vigile del fuoco permanente essendo stato assunto da gennaio come allievo vigile del fuoco;
il corso terminerà a giugno 2025;
i redditi dei genitori, verificati attraverso il (solo) CUD della signora e gli estratti Pt_1 conto del signor possono considerarsi quasi equivalenti: la signora percepisce come CP_1 infermiera uno stipendio di circa 1600 euro al mese e il sig uno stipendio di circa CP_1
1500 euro al mese;
entrambi non sono gravati da oneri di locazione, poiché la signora vive nell'immobile di proprietà del compagno e il sig in un immobile di Pt_1 CP_1 proprietà dei genitori;
il sig sta corrispondendo un contributo al mantenimento di CP_1 euro 150 al mese di cui la signora chiede l'aumento; Pt_1 costituiscono questioni controverse tra le parti sia i tempi di permanenza della minore, sia l'importo del contributo al mantenimento e, con maggiore urgenza (la scadenza delle iscrizioni è pervista per il 10 di febbraio) la scelta della Scuola Primaria dove iscrivere che frequenterà la prima elementare a partire da settembre 2025, in quanto Per_1 mentre la madre propone la Scuola Primaria di Sistiana oppure quella di Santa OC
(dove avrebbe anche una pre-accoglienza alle 7.30), che dista pochi minuti di auto da casa, il padre propone la Scuola Primaria a Opicina (o altra dello stesso Per_2 comprensorio), che si troverebbe a metà strada tra la sua residenza e quella della madre (a circa 15 minuti di distanza).
Dal momento della separazione dei genitori, , anche in ragione dei turni di Per_1 lavoro della madre (all'epoca lavorava presso una casa di riposo), è stata spesso accudita dai nonni paterni e ha frequentato l'asilo di via del Ghirlandaio, venendo inserita in quello attuale dopo il trasferimento di residenza della madre ad Aurisina;
inevitabilmente detto trasferimento ad Aurisina, località presso la quale la madre stabilmente lavora, e il corso di addestramento del padre hanno comportato e comportano dei cambiamenti: sino a gennaio, infatti, stava con il padre due fine settimana al Per_1 mese oltre a un pernotto infrasettimanale;
tuttavia le parti stesse, in udienza, considerando l'impegno attuale del padre, hanno prospettato di concentrare la presenza di Per_1 presso di lui durante tre fine settimana al mese, dato che egli parte per Roma il lunedì e pagina 4 di 6 ritorna il venerdì sera;
dunque potrebbe stare con il papà dal venerdì alla Per_1 domenica sera dopo cena;
questo regime di visite, pur essendo stato prospettato come temporaneo, viene invece considerato da questo giudice una soluzione interessante e degna di poter essere mantenuta nel tempo almeno fino a che non sarà più grande (ossia almeno fino Per_1 alla terza elementare); si ritiene cioè che possa rispondere ad esigenze di stabilità di una bambina di questa età la possibilità di mantenere il proprio habitat in un'area circoscritta, che si identifica nel caso in esame con quella materna;
ad Aurisina la madre abita e lavora, e la scelta di una scuola che si trovi nei pressi dell'abitazione, oltre a ridurre significativamente il tempo delle trasferte, garantisce un immediata reperibilità di uno dei genitori e, soprattutto, consente di instaurare relazioni con i coetanei che frequentano lo stesso plesso scolastico perché abitano nella medesima località.
Pertanto, dovendo adottare i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 bis
.22 c.p.c questo giudice così
Dispone
1. viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori e collocata presso la Per_1 residenza della madre in DUINO AURISINA, fraz Aurisina Cave 35/B;
2. Il padre potrà tenere con sé per tre weekend al mese, anche non consecutivi, Per_1 dal venerdì dopo scuola alla domenica sera dopo cena (consentendone il rientro a casa entro le 21); i genitori si accorderanno nei turni necessari per accompagnarla e riprenderla;
dal momento in cui il padre terminerà il corso a Roma, potrà riaccompagnare la figlia a scuola direttamente il lunedì mattina;
per le vacanze scolastiche, invece,
potrà rimanere presso il padre in tempi paritari, secondo un calendario che potrà Per_1 essere dettagliato nel corso del procedimento;
3. verrà iscritta alla Scuola Primaria di Santa OC o in quella di Sistiana;
Per_1
4. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, euro
230,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo (spese in cui includere, per questo caso, anche il costo della mensa scolastica);
5. L'AU verrà percepito integralmente dalla madre.
Quanto alle istanze istruttorie, lasciando da parte le registrazioni audio effettuate dal sig sulla cui insidiosa strumentalità si preferisce soprassedere, le prove testimoniali CP_1 dirette a dimostrare la partecipazione dei nonni paterni nella gestione della bambina non sono rilevanti perché relative a circostanze che possono considerarsi pacifiche quanto all'attivo contributo offerto ai giovani genitori
Sono invece rilevanti gli estratti conto (che la signora on ha ancora prodotto) e i Pt_1
CUD nonché ogni altra documentazione elencata all'art.473 bis.12 comma 3, cpc al fine di meglio contemperare secondo i principi di cui all'art. 337 ter, comma 4, cod civ il contributo al mantenimento.
pagina 5 di 6 Nel prosieguo del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo depositando conclusioni condivise da entrambi sottoscritte.
La causa, pertanto, su comune richiesta dei procuratori, che hanno rinunciato al deposito di comparse conclusionali, è stata rimessa al collegio per la decisione il 10 settembre 2025.
4. Il Collegio prende atto delle condizioni concordate dalle parti considerando come le stesse siano coerenti con il principio generale di affidamento condiviso e che i tempi di permanenza presso il padre siano idonei a soddisfare il diritto della minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori e con i parenti dei rispetti rami, assicurandole una costante stabilità durante il tempo ordinario in cui frequenterà la scuola;
anche l'accordo sul contributo economico e la distribuzione degli oneri di spesa straordinaria sono proporzionati ai rispettivi redditi e ai tempi di permanenza della minore
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5439/2024 promossa da
Parte_1
contro
CP_1
prende atto delle condizioni – riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente trascritte - concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento, ai tempi di permeanza della minore e al mantenimento della minore nata il [...] a [...] Per_1
Trieste, 10/09/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
La Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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