Ordinanza collegiale 22 aprile 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00503/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2024, proposto dalla signora CL OR, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Mussato, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Udine, via Dante n. 4 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
- del provvedimento di AGEA prot. 2020.34756 del 21.05.2020 di richiesta di restituzione somme indebitamente percepite notificato in data 29.05.2020;
- di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AG Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa LA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di riassunzione ex art. 15 comma 4 c.p.a., conseguente alla sentenza n. 11381/2024 con cui il Tar Lazio sez IV stralcio ha declinato la propria competenza in favore di questo Tribunale, la ricorrente – in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale - impugna il provvedimento dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA dd 21.5.2020 di richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita, pari ad € 13.626,19, erogata per il regime di pagamento unico relativo alle campagne 2009 e 2010.
1.1. Formula i seguenti motivi di diritto:
“ 1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 81, Reg. CE n. 1122/2009; art. 30 reg. n. 73/2009 CE; art. 48, legge n. 203/1982). Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 3 legge 241/1990): illegittima motivazione per relationem”, deducendo la carenza di motivazione che inficia il provvedimento gravato, che avrebbe considerato elusiva l’attività posta in essere dalla ricorrente senza indicarne le ragioni ed omettendo di considerare la sussistenza dei presupposti atti a configurare una impresa familiare ex art. 230 bis c.c.
“ 2. Violazione del principio del contraddittorio (art. 24 della Costituzione). Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 3, L. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta ”, lamentando l’assenza di una istruttoria in contraddittorio, all’esito della quale l’Amministrazione avrebbe dovuto pervenire ad un accertamento autonomo e completo circa l’effettiva sussistenza di un pagamento indebito, essendosi invece limitata ad un richiamo alle affermazioni della Guardia di Finanza.
“ 3. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 7-8, legge n. 241/1990): violazione del principio del contraddittorio”, in quanto la comunicazione dd 24.6.2019 resa ex art. 7 L. 241/90 sarebbe stata priva dell’indicazione delle ragioni dell’avvio del procedimento, limitandosi ad un generico riferimento ad una indebita percezione del contributo comunitario relativo alle campagne 2009-2010, precludendo in detti termini un effettivo contraddittorio.
“4. Quanto all’intervenuta prescrizione della pretesa restituzione dei contributi asseritamente indebiti: violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 2946 c.c.)”, eccependo, in via subordinata, la prescrizione delle pretese restitutorie vantate da AGEA.
2. L’AGEA ed il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste si sono costituiti in resistenza con atto formale.
3. Con memoria difensiva la ricorrente ha rappresentato l’intervenuto accoglimento da parte di questo Tribunale con sentenza n. 175/2021 del ricorso proposto dal sig. EG IN, figlio dell’odierna ricorrente, avverso il provvedimento di annullamento dei titoli PAC acquisiti dalla stessa per le annate 2011-2016.
4. All’udienza pubblica del 16.4.2025, previo rilievo della sussistenza di un vizio della notifica all’Amministrazione intimata, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Con ordinanza collegiale n. 176 del 22.4.2025, “ considerato che dal deposito in formato digitale delle ricevute di consegna delle pec, il ricorso risulta notificato alle Amministrazioni statali intimate presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, nel cui distretto ha sede il Tribunale adito” e “ritenuto che detto vizio, incidente sulla corretta individuazione del domicilio legale delle Amministrazioni intimate, comporti, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, la nullità della notifica ”, veniva assegnato alla parte ricorrente il termine, di carattere perentorio, di giorni 15 per la rinnovazione delle notifiche del ricorso alle Amministrazioni intimate, rinviando per il prosieguo all’udienza pubblica del 22.10.2025.
6. Con memoria dimessa in vista dell’udienza di merito, la ricorrente ha evidenziato che AGEA avrebbe prodotto in sede giurisdizionale argomentazioni motivazionali a sostegno del provvedimento gravato, nel tentativo di supplire alle carenze di cui il medesimo risulterebbe afflitto.
Ha inoltre ribadito gli assunti difensivi già svolti nel ricorso introduttivo.
7. All’udienza pubblica del 22.10.2025, verificato il corretto adempimento da parte della ricorrente agli incombenti disposti con l’ordinanza 176/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Rileva il Collegio che risulta fondato il primo motivo di ricorso, dovendosi richiamare le considerazioni già formulate da questo Tribunale con la sentenza n. 175/2021 (divenuta definitiva) di accoglimento del ricorso RG 357/2020 proposto dal figlio dell’odierna ricorrente, sig. EG IN, avverso il provvedimento con cui AG aveva disposto l’annullamento dei titoli Pac per le annate 2011-2012-2013-2014-2015-2016, indicati nell’elenco allegato al provvedimento stesso, in quanto “indebitamente attribuiti”, nonché intimata la restituzione dell’importo complessivo di € 17.297,37, corrispondente alla somma degli importi degli aiuti relativi ai detti titoli.
8.1 Anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, va rilevato che il difetto di motivazione che affligge il provvedimento impugnato non rende immediatamente intellegibili e con la dovuta completezza le ragioni poste a base della richiesta di restituzione dei contributi erogati per il settore Domanda unica – Campagne 2009-2010.
8.2 L’atto in parola si limita infatti ad indicare che “ dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria di Pordenone è emerso che ‘Gli accertamenti svolti nei confronti dei proprietari dei fondi agricoli (esterni al nucleo familiare) risultati locatori degli affitti verbali dichiarati dalla sig.ra OR CL, hanno categoricamente smentito in atti di aver intrattenuto alcun tipo di accordo con la stessa, dichiarando di essersi, invece, accordati con il di lei figlio, sig. IN EG (titolare dell’omonima azienda agricola IN EG) e/o padre di quest’ultimo, sig. IN VA; sono state perfino rilevate situazioni in cui non sono stati conclusi contratti né con la sig.ra OR CL né con i sig.ri IN”.
8.3 A tale indicazione fanno poi seguito richiami di normativa e di giurisprudenza contabile in tema di clausola di elusione e di mancata erogazione di pagamenti “ ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”, senza però esternare compiutamente le ragioni per cui tali affermazioni troverebbero applicazione nei confronti della ricorrente.
8.4 Ora, considerando le conseguenze particolarmente pregiudizievoli per la ricorrente prodotte dall’atto impugnato, sarebbe risultata necessaria una chiara e completa motivazione delle ragioni poste a base della contestata elusione e della conseguente richiesta di restituzione, che nel caso di specie è invece carente, dovendosi pertanto rilevare la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 che sancisce l’obbligo di espressa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
9. Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.
10. Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intimata riterrà di adottare nella riedizione del potere, che dovrà conformarsi a quanto espresso in motivazione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, vista la natura procedimentale del vizio rilevato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
LA IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IC | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO