Art. 3. Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici 1. All' articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non puo' comunque superare quello riferito all'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non puo' comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui e' chiesto il contributo ((...)) ,»; ((1)) b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Il contributo e' erogato in due rate annuali. La prima rata e' versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, e' versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all' articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.
3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via telematica, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalita' pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualita' prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianita' di costituzione e di edizione della testata, la periodicita' e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall' articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e dall' articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprieta' o la gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 .
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 , e' abrogato;
b) all' articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62 , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il prodotto editoriale e' identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacita' distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.»;
c) all' articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica:
a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
e) che produca principalmente informazione;
f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie».
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "La disposizione di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198 , come modificata dal presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge".
a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non puo' comunque superare quello riferito all'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non puo' comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui e' chiesto il contributo ((...)) ,»; ((1)) b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Il contributo e' erogato in due rate annuali. La prima rata e' versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, e' versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all' articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.
3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via telematica, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalita' pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualita' prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianita' di costituzione e di edizione della testata, la periodicita' e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall' articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e dall' articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprieta' o la gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 .
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 , e' abrogato;
b) all' articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62 , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il prodotto editoriale e' identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacita' distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.»;
c) all' articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica:
a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
e) che produca principalmente informazione;
f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie».
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "La disposizione di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198 , come modificata dal presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge".