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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4805 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Fabio Caiazzo (c.f. ), presso il suo studio elett.te dom.to in C.F._2
S. Anastasia, alla via Pomigliano n. 2, condominio , giusta procura alle liti Controparte_1 rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
P. Iva Exacta Gruppo Iva – c.f. ), con sede Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale in Milano (MI) alla Via V. Betteloni n. 2, e per essa quale procuratore, Controparte_3
(P. Iva Exacta Gruppo Iva - C.F. ), con sede legale in Mondovì
[...] P.IVA_1 P.IVA_3
(CN), alla Via Torino 10/B, in persona dell'Amministratore Delegato (c.f. CP_4
), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Federici (c.f. C.F._3
), presso il suo studio elett.te dom.ta in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. C.F._4
21/N, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 13/05/2025, le parti concludevano come da verbale, riportandosi alle note depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, nella dichiarata qualità di cessionaria Controparte_2 del credito originariamente sorto in capo a otteneva ingiunzione di pagamento, in Controparte_5 danno del NO , per la complessiva somma di euro 8.447,94, oltre interessi e spese Parte_1 della procedura, in ragione del saldo debitore maturato sul rapporto contrattuale n.
0010155004469370.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 1078/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 11/03/2023, interponeva formale opposizione l'ingiunto, muovendo plurimi motivi di doglianza: eccepiva l'improcedibilità della domanda, per non aver l'opposta previamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex d.lsg. 28/2010; disconosceva, ai sensi dell'art. 2719 c.c., tutta la documentazione versata in copia, contestando la paternità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scheda contrattuale;
eccepiva la carenza di legittimazione sostanziale in capo alla cessionaria;
rilevava l'omessa notifica delle vicende traslative del credito intercorse negli anni;
censurava l'idoneità dei documenti offerti a comprovare le ragioni creditorie, in ogni caso prescritte;
denunciava la carenza di prova in ordine alla erogazione del credito e l'opacità delle condizioni contrattuali.
Concludeva, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la società opposta la quale, contestando l'infondatezza delle ragioni addotte dall'opponente, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Denegata la predetta richiesta con ordinanza resa all'udienza dell'11/01/2024 e fallito il tentativo di mediazione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini di cui all'art. 189 c.p.c., fissando l'udienza dell'08/05/2025, differita d'ufficio al 13/05/2025, in ragione dell'assegnazione del fascicolo alla scrivente GOP.
3. Deve darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 28/02/2024), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 28/2010.
La mancata partecipazione dell'opponente, il quale, pur ritualmente invitato al procedimento di mediazione, nulla ha dedotto a giustificazione della propria assenza, comporta l'adozione, nei suoi
2 confronti, del provvedimento di cui all'art. 12 bis, comma 2, D.lgs. 28/2010, applicabile dal Giudice senza alcun margine di discrezionalità, in ragione del precipuo tenore letterale della richiamata norma.
4. Tenuto conto del carattere potenzialmente assorbente della questione, la quale comunque si pone, rispetto alle altre, in posizione di priorità logico-cronologica, va preliminarmente indagata l'eccezione relativa alla effettiva ed attuale titolarità della situazione giuridica attiva azionata dal creditore opposto.
Costituisce indirizzo esegetico stabilmente acquisito alla tradizione giurisprudenziale, quello secondo il quale la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, con la conseguenza che graverà sull'attore il relativo onere di allegazione e prova, salvo l'esplicito riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione.
Sottolinea, peraltro, la Suprema Corte che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, e che le contestazioni relative alla titolarità abbiano natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti
(cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord., 29/02/2024, n. 5478).
Incombe, dunque, sulla società opposta, la quale si è affermata successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di plurime cessioni di crediti identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., l'onere di provare le vicende traslative e l'inclusione del credito litigioso nel perimetro delle operazioni negoziali succedutesi nel tempo (cfr. Cass. civ., ord. 22/02/2022, n. 5857).
Precisa la Corte Regolatrice che “Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (così Cass. ord., 12/05/2021, n. 12611).
5. La società opposta ha dedotto di essere divenuta titolare del credito azionato in giudizio, per averne fatto acquisto, a titolo oneroso e pro soluto, da Vulcan SPV S.r.l, con contratto di cessione dei crediti del 21/12/2021 e successivo accordo modificativo del 25/07/2022, dei quali è stata data pubblicità notizia sulla G.U. Parte II, n. 7 del 20/01/2022 e n. 88 del 30/07/2022.
3 A Vulcan SPV S.r.l. detto credito era pervenuto in forza del contratto di cessione stipulato in data
26/06/2019 con Banca Ifis S.p.A., a sua volta cessionaria di prima avente causa Controparte_6 della originaria titolare Controparte_5
Parte opponente ha aspramente contestato la titolarità attiva, evidenziando l'inattitudine probatoria della documentazione versata in atti a comprovare sia l'esistenza delle cessioni che l'effettiva riconducibilità del credito litigioso nelle operazioni traslative succedutesi nel tempo.
In tema di prova della titolarità del credito, la Corte Regolatrice ha offerto, nei più recenti arresti nomofilattici, puntuali coordinate di natura esegetica ed operativa, che suggeriscono di diversamente modulare l'onus probandi che incombe in capo al cessionario e, conseguentemente, il rigore probatorio dal medesimo esigibile, a seconda che il debitore ceduto contesti semplicemente l'inclusione del credito litigioso nella massa di quelli ceduti in blocco, o, invece, estenda tale contestazione alla esistenza stessa del contratto di cessione.
Va, infatti, sempre distinta – precisa la Suprema Corte – la questione della effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione, dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco
(Cass. ord. 05/11/2020 n. 24798), sicché, ove venga contestato solo tale ultimo profilo, il cessionario può efficacemente dimostrare la propria legittimazione sostanziale producendo l'avviso di cessione pubblicato in G.U., reputato a tal fine idoneo se, rispettato principio di determinatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., non lasci incertezze o ombre di sorta sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, sulla scorta degli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie.
Ove, invece, tali indicazioni siano deficitarie o, come nel caso di specie, sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” (così
Cass. ord. 29/02/2024, n. 5478;), non essendo “sufficiente la prova della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.
58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (così Cass. 13/01/2025, n. 841; Cass.
06/04/2025, n. 9073; cfr. anche Cass. Sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866, secondo la quale in caso di contestazione dell'an della cessione “sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”).
5.1. Con peculiare riferimento alla cessione temporalmente più risalente, parte opposta ha affidato il riscontro della propria titolarità attiva esclusivamente all'avviso di cessione, pubblicato nella G.U.,
Parte II, n. 145 del 13/12/2012 su impulso della cessionaria.
4 Di fronte all'eccezione di parte opponente circa l'esistenza stessa della vicenda successoria, è, allora, evidente, facendo applicazione dei richiamati canoni esegetici, che l'avviso ex art. 58, comma 2,
T.U.B., non possa surrogarsi alla mancata produzione del contratto di cessione, dal quale, invece, sarebbe stato possibile indagare la vicenda traslativa in sé sotto plurimi profili: l'effettivo perfezionarsi della cessione;
il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata al debitore ceduto;
l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata, secondo un criterio di ragionevole certezza e, dunque, sulla base di criteri oggettivi ed agevolmente verificabili (cfr. Trib.
Brindisi, ord. 22/10/2024; Trib. Fermo, 19/01/2024, n. 51).
La pubblicazione in G.U., infatti, non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (così Trib. Napoli
Nord, 14/03/2023 n.1055; Trib. Napoli Nord, 15/06/2023 n. 2553/2023).
“La previsione dell'art. 58, comma 4, si applica nel caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (Cass. 28/02/2020, n. 5617).
L'avviso di G.U., in definitiva, risulta inidoneo a tacitare la doglianza di parte opponente relativa all'esistenza della cessione, intesa non quale mero fatto storico, ma quale effetto giuridico di natura traslativa, che solo consegue al contratto e, dunque, ad una manifestazione di volontà bilaterale, in conformità al principio del consenso traslativo ex art. 1376 c.c. (cfr., Trib. Brindisi, ord. 05/12/2023).
L'estratto in commento, in ragione del precipuo tenore letterale, non avrebbe in ogni caso consentito nemmeno di vagliare positivamente l'attrazione del credito litigioso nel perimetro della dedotta vicenda successoria.
L'avviso, infatti, fa riferimento ai crediti che soddisfacessero, alla data del 30/04/2012, i seguenti criteri, da intendersi cumulativamente, salvo diversa indicazione: crediti chirografari, derivanti da finanziamenti erogati da in forza di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto Controparte_5 di veicoli, beni e/o servizi, contratti di finanziamento personali, carte di credito revolving o altri finanziamenti;
crediti classificati a sofferenza a decorrere dal 24/06/2002 fino al 30/04/2012.
Appare, con ogni evidenza, l'insufficienza dei criteri esposti per la loro eccessiva latitudine, anche temporale, tenuto peraltro conto che la nozione di crediti a sofferenza cristallizza una relatio per genus che difficilmente può valere ad individuare ex se un credito ceduto.
L'avviso di G.U., in definitiva, non reca, in tale sua minima struttura informativa, caratteristiche dei crediti ceduti sufficientemente precise e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito dedotto in giudizio sia stato oggetto della cessione (cfr. Cass. 24/06/2024, n. 17262).
Tale claudicanza probatoria riverbera le proprie negative conseguenze sulle ulteriori vicende circolatorie del credito.
5 In caso di cessioni multiple o a catena, la validità della cessione “a valle” è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo l'antico brocardo nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, sicché il creditore opposto deve dimostrare, con sufficiente determinatezza, l'oggetto della cessione e l'inclusione del credito azionato all'interno delle specifiche operazioni negoziali, mediante idonea produzione documentale, riferita a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale (cfr. Cass. civ., 05/11/2020, n.24798 e Cass. 10518/2016).
La ricostruzione ricognitiva della catena dei trasferimenti si disarticola attraverso un meccanismo di transitività giuridica, tale per cui l'eventuale vulnus probatorio afferente alla operazione cronologicamente precedente si ripercuote su quella temporalmente successiva, generando incertezza in ordine alla effettiva titolarità del credito azionato in capo alla società ultima cessionaria (cfr.
Tribunale Napoli Nord, 04/08/2023, n. 3548).
Tale rilievo rendere del tutto superflua l'indagine relativa alle cessioni cronologicamente successive.
Si evidenzia, tuttavia, per completezza espositiva, l'inadeguatezza probatoria anche del corredo documentale relativo alla cessione intercorsa tra l'odierna opposta e Vulcan Controparte_2
CP_2
Risulta, infatti, che l'originario contratto traslativo sia stato oggetto di successiva rettifica con accordo del 25/07/2022, nel quale le parti hanno esplicitamente convenuto di sostituire integralmente, con efficacia a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di cessione, agli originari allegati 1 (criteri) e
2 (lista dei crediti) del contratto del 21/12/2021, nuovi allegati 1 e 2 dell'accordo modificativo, nei quali si registra, quale specifico criterio di blocco (doc. 02 fascicolo monitorio pag. 5 e 7), la presenza del credito ceduto “nella lista denominata “lista crediti per il deposito – Vulcan II” depositata il 14 gennaio 2022, come sostituita dalla lista depositata in data 26 luglio 2022 presso il notaio
[...]
di Cuneo, non versata in atti. Per_1
La lista notarizzata, tuttavia, costituendo un parametro definitorio dei crediti oggetto di trasferimento, rappresenta un elemento di verifica della corrispondenza biunivoca del credito azionato con i criteri di blocco convenuti tra le parti, in difetto del quale non è possibile includere il credito azionato all'interno dei margini perimetrali della cessione in commento.
Non può, pertanto, essere riconosciuta valenza sostitutiva all'annex omissato dei crediti ceduti (doc.
3 fascicolo monitorio), sfornito di autentica notarile, ma anche privo di qualsivoglia capacità probatoria, in assenza di intestazioni, sottoscrizioni e timbri, nonché di inequivoco e certo collegamento con la specifica operazione traslativa dedotta in giudizio.
Ne discende, per tutti i superiori motivi, l'assoluta indeterminatezza in ordine alla effettiva ed attuale titolarità, in capo alla opposta, del credito per cui la stessa ha agito in via monitoria.
6 6. Alla luce delle considerazioni sovra esposte, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opponente, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
L'opponente va condannato al pagamento in favore dell'Erario di una sanzione pecuniaria per la mancata comparizione al procedimento di mediazione ex art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1078/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 11/03/2023;
2. Condanna l'opposta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge, nonché rimborso del bollo e del contributo unificato, se versati;
3. Condanna l'opponente al versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 23/05/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita Annunziata
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