Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1891 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1891 /2024, promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv. GUERRINI ALESSANDRA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Alberto Piana, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole esponendo:
- di aver intrattenuto, dal 2008 al 2019, un rapporto di convivenza more uxorio;
- che dalla loro unione, in data 7.12.2012 in Orvieto (TR) è nato il figlio PE
, riconosciuto da entrambi i genitori.
[...]
- che il rapporto, un tempo felice, si è progressivamente deteriorato e sono venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia sicché i ricorrenti, dal 2019, hanno deciso di interrompere il loro rapporto di convivenza;
- che a seguito dell'interruzione della convivenza si è trasferito Controparte_1 nell'immobile di sua proprietà, sito in Orvieto (TR) mentre si è Parte_1 trasferita, con il figlio minore e con il consenso del padre, nell'immobile sito in Orvieto
ove già vivevano i genitori di lei, proprietari dell'immobile;
- che percepisce uno stipendio mensile di €. 1.700,00 circa per 14 Controparte_1 mensilità, , percepisce uno stipendio mensile medio di € 1.200,00 Parte_1 circa per 12 mensilità; tanto premesso le parti hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento del figlio alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti concordano per l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori.
Il figlio manterrà la residenza anagrafica in Orvieto (TR) Via dei Fiordalisi n. 8, ove vive anche la madre.
2) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, quali quelle relative all'istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte di comune accordo e con il consenso di entrambi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio. In ogni caso, ognuno dei genitori condividerà la responsabilità genitoriale con identici diritti e oneri e parteciperà alla quotidianità del figlio ed entrambi concorreranno alla sua cura al fine di favorirne una crescita serena. Reciprocamente i genitori si impegnano a scambiarsi le comunicazioni e informazioni riguardanti il figlio ed in particolare quelle inerenti lo stato di salute, la vita scolastica e le attività extrascolastiche.
3) Entrambi i genitori si impegnano a mantenere tra loro rapporti civili e rispettosi sempre nell'interesse del figlio, così come è sempre stato dalla fine della convivenza, ed a consentire al figlio il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Entrambi i genitori si impegnano affinché il figlio conservi rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Il SI. avrà il diritto di vedere e tenere con sé il figlio il fine Controparte_1 settimana a settimane alterne, dalle ore 17,30 del sabato alle ore 20.00 della domenica, il tutto compatibilmente con le eSIenze del figlio e salvo suo diverso volere. Durante la settimana potrà vedere il figlio, tenendolo con sé tre pomeriggi a settimana, dalle ore
17,00 alle ore 20,00. Nell'interesse del figlio, la SI.ra riconosce Parte_1 comunque al SI. la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio anche Controparte_1 quotidianamente in qualsiasi momento lo vorrà, al di fuori dei giorni ed orari sopra stabiliti, purché previo accordo e compatibilmente con i desideri, le eSIenze e gli impegni, anche scolastici e sportivi, del minore.
E' comunque fatta salva la possibilità di una frequentazione congiunta dei genitori con il figlio sia nei giorni infrasettimanali, sia in occasione delle domeniche, delle Festività e vacanze previo accordo tra i genitori medesimi e nel rispetto delle eSIenze e dei desideri del figlio.
5) Durante il periodo estivo, luglio-agosto, il figlio potrà trascorrere 15 giorni complessivi, anche consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo da stabilire entro il
31 maggio di ogni anno.
I genitori dovranno comunque comunicarsi i luoghi ed i periodi in cui porteranno con sé il figlio durante le vacanze. In tali periodi ciascun genitore avrà la possibilità di vedere o contattare il figlio previo accordo.
Per quanto riguarda le spese per vacanze e/o i viaggi, questi saranno sopportati integralmente dal genitore accompagnatore senza nulla chiedere all'altro a titolo di rimborso.
Il figlio trascorrerà le festività del Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua alternatamente con l'uno o l'altro genitore secondo il calendario tipo che segue:
- Natale e Santo Stefano: dal pomeriggio del 24 dicembre alle ore 18,00 al 25 dicembre alle ore 16,00 con un genitore e dalle 16 del 25 dicembre fino alle 20 del 26 dicembre con l'altro;
- Capodanno e Epifania: dal 31 dicembre dalle ore 16,00 al 1 gennaio alle ore 18,00 con un genitore e dalle ore 19 del 5 gennaio alle ore 17,00 del 6 gennaio, con l'altro genitore;
- Pasqua: il giorno di Pasqua con un genitore il giorno di pasquetta con l'altro;
Parimenti le altre vacanze scolastiche ed il compleanno del figlio saranno ripartiti tra i genitori alternativamente ogni anno.
6) Il SI. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo di Controparte_1 mantenimento del figlio la somma di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, PE da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c bancario intestato alla SI.ra . Parte_1
7) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie al figlio, così come qualificate nel Protocollo COA Terni
/ Tribunale di Terni del 27.06.2018 (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche -quali apparecchi oculistici, odontoiatrici, visite specialistiche-, scolastiche - tasse, libri di testo, gite di istruzione-, ricreative -corsi sportivi, musicali, viaggi studio e/o vacanze-) che in questa sede si dà per letto e compreso dai ricorrenti e da intendersi parte integrante del presente accordo.
In ogni caso, le spese imprevedibili e comunque quelle straordinarie dovranno essere documentate e previamente concordate, ove possibile.
8) Gli assegni familiari relativi al figlio minore continueranno ad essere percepiti per intero dalla madre.
9) I coniugi prestano reciprocamente e fin d'ora l'assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio a fini turistici del figlio.
10) I ricorrenti dichiarano che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, neppure in parte, le medesime domande o domande connesse. 11) I ricorrenti dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale per il periodo pregresso il deposito dell'odierno ricorso.
12) Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi avvocati alla solidarietà professionale ex art. 68, ora art. 13 comma
8, L.P.F.”
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg.
c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio in collegamento da remoto in data 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti