Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 2862/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Ucci (C.F. ) del foro di Avellino in virtù di procura C.F._1 agli atti, elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale Email_1
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- APPELLATA contumace
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, con sede in Torre del Greco (NA,) via Marconi n. 66,
- APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1576/2023 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott.ssa Giovanna Cellini, resa nel giudizio n. 5051/2019 RG, pubblicata il 10.05.2023, - impugnazione estratto ruolo
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 7
e l' per sentir accertare l'illegittimità dell'estratto di ruolo Parte_1 Controparte_3 contenente la cartella esattoriale n. 07120100066765163000 e dichiarare non dovuta la somma di euro 7.926,36 in essa indicata in quanto relativa a crediti prescritti.
La causa veniva iscritta dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, al numero di R.G.
5051/2019 ed assegnata al G.d.P. dott.ssa Giovanna Cellini.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo: l'improcedibilità Parte_1 dell'atto di citazione per violazione degli artt. 165 c.p.c. e 9 legge 53/1994; l'inammissibilità per incompetenza per territorio del Giudice di pace adito;
l'inammissibilità dell'atto di opposizione per carenza di interesse dell'attore; l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di citazione in opposizione e l'incompetenza per materia del Giudice di Pace;
l'infondatezza nel merito stante la regolare notificazione della cartella di pagamento e degli atti successivi;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in presenza di atti interruttivi. Chiedeva quindi in via preliminare di dichiarare il rigetto della domanda attorea in quanto improponibile, inammissibile e/o improcedibile e, in via più subordinata, nel merito infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 1576/2023, depositata in data 10.05.2023, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta l'opposizione ammissibile, dichiarava prescritto il diritto di credito, condannando l' alla refusione delle spese processuali nei confronti dell'opponente, con CP_4 distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di quest'ultimo.
Avverso detta sentenza presentava appello l' con atto di Parte_1
citazione notificato in data 05.06.2023, insistendo per la declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo rilasciato all'appellata su sua richiesta - violazione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; la carenza di interesse ad agire;
in ogni caso, nel merito evidenziava la corretta notifica della cartella di pagamento per cui i termini prescrizionali dovevano essere ritenuti interrotti;
l' incompetenza per materia del Giudice di Pace in primo grado a favore del Giudice del lavoro. La cartella n. 07120100066765163000 oggetto di opposizione concerneva anche pretese contributive di pertinenza dell' Parte_2
.
[...]
Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte in primo grado da CP_1 perché inammissibili o, in via subordinata, nel merito infondate in fatto e in diritto con
[...] vittoria di spese e compensi legali di lite per entrambi i gradi di giudizio. pagina 2 di 7 In data 30.12.2024 il Giudice assegnava la causa a sentenza.
Va dichiarata la contumacia sia di che dell' , che, pur regolarmente Controparte_1 CP_5 citate, come attestano le relate di notifica, a mezzo pec, in data 05.06.2023, non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio di appello.
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di incompetenza per materia del giudice di pace adito in favore del giudice del Lavoro. In primo grado è stato impugnata la cartella esattoriale n.
07120100066765163000 dell'importo di € 7.926,36 scaturente dal residuo corrente a carico dell' per sanzioni amministrative e maggiorazioni legge 689/81. Dall'estratto Controparte_3 ruolo depositato in primo grado dall' a carico dell'ente impositore di CP_4 CP_6
Castellammare di Stabia non risulta alcun residuo corrente, pertanto il ricorrente non aveva alcun interesse a chiamare in giudizio anche l' non essendo in contestazione alcun addebito. CP_6
Tanto ritenuto, è possibile dunque inquadrare correttamente i termini della doglianza proposta da in primo grado. Controparte_1
Giova premettere che l'azione esperita dall'appellata in primo grado andava e va più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno: in forza della detta (diversa) qualificazione si imponeva e si impone, anche alla luce degli arresti giurisprudenziali (il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 26283 del
6.9.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico pagina 3 di 7 motivo di gravame dell' sul punto) di un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce CP_4 della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12del DPR 602/1973, introdotta dal DL
21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Sul punto, va osservato che Suprema Corte di Cassazione ha escluso l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto ruolo (Cass. sent. 17/09/2019, n. 23076; Cass. SSUU. Sent. n. 19704/2015;
l'accesso alla tutela giurisdizionale anticipata, ossia mediante l'impugnazione del ruolo o della cartella esattoriale, che si pretenderebbe conosciuto/a tramite l'estratto di ruolo consegnato dall'Agente della Riscossione al debitore richiedente, senza attendere la notifica dell'atto riscossivo successivo, non sorretto da un interesse concreto ed attuale del contribuente a valersene (Cass. 22946/2016 e Cass. 20618/2018).
L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è sancita, inoltre, nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 [in vigore dal 21/12/2021], a tenore del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile”.
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene Cass., Sez. un., n. 22798 del
19.07.22.
Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
pagina 4 di 7 La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n.
546/92 tra quelli impugnabili.
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie,
Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la norma in questione il legislatore, nei regolari specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire.
Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza
(o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Nel dettaglio, dopo aver ribadito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, il Legislatore è intervenuto, nella seconda parte del comma 4 bis, dell'art.12 DPR 602/1973 a prevedere le casistiche in cui, invece, l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso), “per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
pagina 5 di 7 Tali casistiche sono accomunate dal rilievo che, nelle stesse, in ragione dell'emersione del pregiudizio in parola, “l'esigenza di tutela giudiziale si palesa indifferibile”.
Si tratta, secondo le SS. UU. della Suprema Corte, di casi tassativi e non esemplificativi (“I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”
Cass. SS UU 26283/2022).
Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite sopra richiamate hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
La circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla
Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021. La mancanza di qualsivoglia minaccia di esazione e la considerazione del lungo tempo trascorso, rendono evidente la totale assenza di un effettivo interesse della parte ad adire il giudice al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito.
Parte appellata in primo grado non ha provato né tantomeno allegato i possibili pregiudizi che potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale né tantomeno si verte in alcuna delle casistiche declinate all'art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
Né la mera proposizione dell'istanza di sgravio costituisce motivo per ritenere ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, non rientrando nelle ipotesi tassativamente tipizzate.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione pagina 6 di 7 del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del g.d.p.) dal momento che il giudizio è stato intrapreso allorché non era ancora consolidato l'orientamento
(atto di citazione di primo grado notificato in data 19.04.2019) poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse ed in ogni caso non era ancora intervenuto il legislatore disciplinando la fattispecie (per l'ipotesi di inesistente o invalida notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado da avverso il ruolo contenente la cartella n. Controparte_1
07120100066765163000;
2) compensa le spese tra le parti, riformando anche in parte qua la sentenza di primo grado.
Torre Annunziata, così deciso il 28.01.2025
Il Giudice
Dott. Emanuela Musi
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