TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/11/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
CE ON
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
620/2021
Tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Annese Carlo
Attore
e
Controparte_1
rappresentato e difeso da se medesimo, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
e
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Quero Michele
Pag. 1 a 8 Convenuti
e
Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to Corsa Francesco
e
Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to Palmieri Pasquale
Chiamate in causa
(da ) Controparte_1
All'esito della fase istruttoria, i difensori delle parti, alla udienza del 27 ottobre
2025, precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa fosse decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 2 c.p.c, con sentenza da depositare entro giorni trenta.
Ricostruzione dei Fatti.
con atto di citazione, depositato telematicamente, in data Parte_1
18.2.2021, ha esposto, al Tribunale di Brindisi, che , dante causa Persona_1 di esso attore e di , concludeva un contratto preliminare di vendita di Controparte_5 un terreno di sua proprietà con e l'avv.to e che, Controparte_2 Controparte_1 verificatasi la condizione risolutiva espressa, i promissari acquirenti avevano agito dinanzi al Tribunale di Brindisi per ottenere la restituzione della caparra confirmatoria pari a complessive € 85.000,00.
Ha evidenziato, ancora, l'attore che con sentenza n. 228/2016 il Tribunale di
Brindisi accoglieva la domanda e condannava e al Controparte_5 Parte_1 pagamento di € 42.500,00 ciascuno in favore di e Controparte_2 CP_1
oltre al pagamento delle spese legali liquidate in € 12.780,00, oltre
[...] accessori di legge, e che i creditori, in forza di tale titolo, avviavano la procedura esecutiva n. 255/2016 sottoponendo a pignoramento immobiliare due beni immobili
Pag. 2 a 8 di sua proprietà ovvero la quota indivisa di un fondo rustico in Torre Canne e la villa storica, residenza di famiglia, sita nella Selva di Fasano.
Ha, ancora, esposto l'attore che la procedura è proseguita con la vendita e l'aggiudicazione della porzione di terreno per € 25.000,00 e della villa ad un prezzo di
€ 330.000,00.
L'attore ha, quindi, lamentato un eccesso nell'utilizzo del mezzo esecutivo, posto che a fronte di un credito modesto è stato assoggettato a procedura esecutiva un patrimonio immobiliare del valore effettivo di oltre € 1.000.000,00.
L'istante ha richiamato, sul punto, il principio del giusto processo ritenendo che i due creditori abbiano utilizzato, in modo distorto, gli strumenti processuali consentiti dalla legge tanto da determinare, pur nel perseguimento di un interesse lecito, un ingiustificato sacrificio per la controparte.
A riguardo, ha evidenziato che il credito avrebbe potuto trovare soddisfazione, in via alternativa, attraverso il pignoramento di altri beni immobili di proprietà, in luogo dell'abitazione.
L'attore, nel fare riferimento alla giurisprudenza in materia di iscrizione di ipoteca su beni il cui valore complessivo ecceda l'importo del credito garantito, ha invocato, a carico dei convenuti, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli immobili in € 941.246,00 oltre al danno morale di € 2.000.000,00.
Ha, quindi, concluso per la condanna di e Controparte_2 Controparte_1 al pagamento della somma complessiva di € 2.941.246,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese.
Con comparsa di risposta si è costituito il il quale ha negato ogni addebito CP_1 adducendo la piena libertà del creditore di scegliere il mezzo esecutivo più opportuno per il soddisfacimento del proprio credito e sottolineando come il debitore non abbia, tempestivamente, fatto ricorso a tutti quegli strumenti forniti dalla legge per evitare la vendita del bene pignorato.
Ha, altresì, evidenziato come nessun altro bene tra quelli indicati dal Pt_1 avrebbe potuto dare garanzie per il recupero del credito e che il ricavato della vendita dei beni, avvenuta a prezzo di mercato, consenta appena il soddisfacimento del credito
Pag. 3 a 8 vantato visto l'intervento nella procedura di un creditore privilegiato in quanto assistito da mutuo ipotecario e da un altro creditore chirografario.
Ha escluso l'applicabilità nella fattispecie in oggetto dell'art. 96 c.p.c. in quanto la relativa domanda doveva, essere, necessariamente proposta dinanzi al CE che decide la causa nel merito, ovvero dinanzi al CE dell'esecuzione nel procedimento n. 255/2016 RGE, evidenziando che la medesima domanda era stata già avanzata nel corso della suddetta procedura ed era stata rigettata senza che la decisione fosse impugnata dal debitore.
Ha, infine, contestato il quantum eccependo la nullità della citazione per assoluta indeterminatezza dell'oggetto ed ha concluso chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di lite oltre al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3° c.p.c. ed alla revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 136 D.P.R. n. 115/2002.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attrice, ha chiesto di essere manlevato rispetto a quanto sarebbe tenuto a pagare in favore dell'attore dalle compagnie e Controparte_6 [...] con le quali è stata stipulata assicurazione contro i rischi derivanti dalla CP_4 responsabilità civile nell'esercizio della professione.
A seguito di provvedimento autorizzativo, il ha notificato atto di chiamata CP_1 in causa alle predette compagnie, con citazione per l'udienza del 10.07.2023.
Con comparsa di risposta di pressoché identico contenuto, ad eccezione della richiesta di chiamata in causa, si è costituito anche il convenuto Controparte_2 concludendo come in atti.
All'esito della fase istruttoria, i difensori delle parti, alla udienza del 27 ottobre
2025, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione senza termini, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 2 c.p.c, con sentenza da depositare entro giorni trenta.
Motivi della Decisione
Sulla eccezione preliminare, sollevata nell'interesse dei convenuti, di inammissibilità della domanda ex art. 96 , secondo comma c.p.c.
Detta eccezione, preliminare ed assorbente, è fondata.
Pag. 4 a 8 Nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1 chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dei convenuti CP_2
e Avv. ex art. 96 comma 2° c.p.c. anche se nel corpo
[...] CP_1 CP_1 dell'atto di citazione fa riferimento anche al comma 1° e 3° del suddetto articolo.
Sul punto, deve rilevarsi che l'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale.
In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione.
Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo.
(in tal senso Cass. Civ. 21.092021 n. 25748)
Ed invero, l'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito.
Ed ancora, “La domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. può essere proposta solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità e del danno, non solo perché nessun CE può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse
Pag. 5 a 8 separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati” ( Cass. Civ. n. 12642 del
26.11.1992 ).
“In tema di responsabilità aggravata, la norma dell'art. 96 c.p.c., nell'affidare al
CE avanti al quale si è <> ( primo comma ) ed a quello che ha compiuto l'accertamento << l'inesistenza del diritto >> ( secondo comma ) il compito di essere investito della relativa istanza, non pone una regola di competenza, cioè non indica avanti a quale CE si può esercitare un'azione di cui l'istanza è espressione, ma disciplina un fenomeno che si colloca all'interno di un processo già pendente e che si esprime nell'esercizio da parte del litigante di un potere all'interno di esso – quello di formulazione di un'istanza ( e non della proposizione di un'azione ) – il cui esercizio impone al CE di provvedere sull'oggetto della richiesta, la quale dunque, è strettamente collegata e connessa all'agire od al resistere in giudizio.
Ne discende che il potere di rivolgere l'istanza, essendo previsto come potere endoprocessuale collegato e connesso all'azione od alla resistenza in giudizio, non può essere considerato ( salvo il caso eccezionale che il suo esercizio sia rimasto precluso in quel processo da ragioni attinenti alla sua struttura e non dipendenti dall'inerzia di parte ) come potere esercitabile al di fuori del processo e, quindi, suscettibile di essere esercitato avanti ad altro CE, cioè in via di azione autonoma” ( Cass. Civ. n. 9297 del 18.04.2007 ).
Ciò posto, deve aggiungersi che il ha già formulato istanza ex art. 96 c.p.c. Pt_1 con richiesta di risarcimento del danno per eccesso del mezzo esecutivo nell'ambito della procedura n. 255/2016 ( documento n. 72 prodotto dalla difesa dell'Avv. ) CP_1
e la stessa è stata rigettata in data 22.01.2020 con provvedimento del CE dell'esecuzione (documento n. 75 prodotto dalla difesa dell'Avv. ) il quale CP_1 contestualmente ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito che però non è stato avviato dal debitore, che in tal modo ha prestato acquiescenza al provvedimento. A tanto consegue, la impossibilità del l'attore di far valere la propria pretesa risarcitoria in un separato ed autonomo giudizio come quello in oggetto.
Opportunità consentita eccezionalmente nell'ipotesi in cui ricorrano circostanze contingenti attinenti la struttura del processo, non dipendenti dall'inerzia della parte.
Conclusivamente, la domanda attrice va, dunque, rigettata per inammissibilità.
In ogni caso, ove fosse stato possibile procedere allo scrutinio delle argomentazioni svolte dall'attore, a sostegno della propria domanda, deve convenirsi Pag. 6 a 8 per la insussistenza, nel caso in esame, dei requisiti previsti dall'art. 96 c.p.c., comma secondo.
Ed invero, condizione indefettibile per l'applicabilità della responsabilità aggravata prevista dal comma 1° dell'art. 96 c.p.c., oltre alla sussistenza della mala fede o colpa grave ( assenti comunque nel caso di specie ), è la soccombenza totale della parte che ha agito o resistito in giudizio e nei cui confronti si chiede il risarcimento del danno ( Cass. Civ. n. 21590 del 12.10.2009 ).
Parimenti il comma 2° dell'art. 96 c.p.c. richiede, quale presupposto necessario per la condanna al risarcimento dell'attore o del creditore procedente che abbia agito senza la normale prudenza, l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata.
L'attore imputa ai creditori procedenti la violazione dell' art. 2875 c.c. che, però, si riferisce alla diversa ipotesi di eccesso del valore dei beni ipotecati qualora superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti.
La sentenza della Cassazione Civile n. 6533 del 05.04.2016 ( citata a pag. 8 dell'atto di citazione ), nel riconoscere la responsabilità aggrava ex art. 96 2° comma c.p.c. in caso di iscrizione di ipoteca sproporzionata rispetto all'importo del credito, indica quale requisito imprescindibile l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale che, nel caso esaminato dalla Corte, è stato accertato con l'accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal debitore.
La Suprema Corte, infine, conferma nella motivazione il saldo principio secondo cui la potestas iudicandi sull'illecito processuale ex art. 96 c.p.c. è riservata al CE cui spetta conoscere il merito della controversia.
Anche l'altra sentenza della Cassazione menzionata dall'attore ( a pag. 12 dell'atto di citazione), nell'esaminare il caso di un credito relativo ad una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada per la quale è stato iscritto il fermo del veicolo, riconosce la responsabilità ex art. 96 c.p.c. per sproporzione tra il valore della somma iscritta a ruolo ed il valore dell'autovettura subordinandola, però, all'accertamento dell'inesistenza del diritto per cui è stata eseguita che, nel caso esaminato, è stato compiuto con la sentenza che ha dichiarato la nullità della misura cautelare in quanto illegittima.
Pag. 7 a 8 Il preteso danneggiato, dunque, non può invocare una eccedenza dei beni rispetto alla cautela dovuta ad abuso del diritto della garanzia patrimoniale ex art. 96 c.p.c. senza che il diritto di credito vantato si sia rivelato inesistente.
E in questo senso il CE dell'esecuzione, nella procedura n. 255/2016 RGE con il provvedimento di rigetto della domanda formulata dal ex art. 96 c.p.c. Pt_1
(documento n. 75 prodotto dalla difesa dell'Avv. ) ha correttamente premesso Pt_1 che il debito non è mai venuto meno e che i creditori hanno agito legittimamente per soddisfarlo.
Dunque nessuno dei presupposti essenziali per l'applicazione dei commi 1° e 2° dell'art. 96 c.p.c. può ritenersi soddisfatto con la conseguenza che la domanda, proposta ai sensi del medesimo articolo, va rigettata.
Al rigetto della domanda attrice, consegue la condanna del al pagamento Pt_1 delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, esclusivamente, in favore dei convenuti e con compensazione di esse tra Controparte_1 Controparte_2 attore e le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi nella persona del
CE ON
Dott. Antonio Sardiello definitivamente decidendo sulla domanda introdotta da con atto di citazione, depositato Parte_1 telematicamente, in data 18.2.2021, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda attrice.
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, esclusivamente, in favore dei convenuti che liquida in complessivi € 7.500,00, per ciascuno, oltre accessori come per legge.
3) Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Brindisi 10 novembre 2025 Il CE
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
CE ON
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
620/2021
Tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Annese Carlo
Attore
e
Controparte_1
rappresentato e difeso da se medesimo, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
e
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv.to Quero Michele
Pag. 1 a 8 Convenuti
e
Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to Corsa Francesco
e
Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to Palmieri Pasquale
Chiamate in causa
(da ) Controparte_1
All'esito della fase istruttoria, i difensori delle parti, alla udienza del 27 ottobre
2025, precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa fosse decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 2 c.p.c, con sentenza da depositare entro giorni trenta.
Ricostruzione dei Fatti.
con atto di citazione, depositato telematicamente, in data Parte_1
18.2.2021, ha esposto, al Tribunale di Brindisi, che , dante causa Persona_1 di esso attore e di , concludeva un contratto preliminare di vendita di Controparte_5 un terreno di sua proprietà con e l'avv.to e che, Controparte_2 Controparte_1 verificatasi la condizione risolutiva espressa, i promissari acquirenti avevano agito dinanzi al Tribunale di Brindisi per ottenere la restituzione della caparra confirmatoria pari a complessive € 85.000,00.
Ha evidenziato, ancora, l'attore che con sentenza n. 228/2016 il Tribunale di
Brindisi accoglieva la domanda e condannava e al Controparte_5 Parte_1 pagamento di € 42.500,00 ciascuno in favore di e Controparte_2 CP_1
oltre al pagamento delle spese legali liquidate in € 12.780,00, oltre
[...] accessori di legge, e che i creditori, in forza di tale titolo, avviavano la procedura esecutiva n. 255/2016 sottoponendo a pignoramento immobiliare due beni immobili
Pag. 2 a 8 di sua proprietà ovvero la quota indivisa di un fondo rustico in Torre Canne e la villa storica, residenza di famiglia, sita nella Selva di Fasano.
Ha, ancora, esposto l'attore che la procedura è proseguita con la vendita e l'aggiudicazione della porzione di terreno per € 25.000,00 e della villa ad un prezzo di
€ 330.000,00.
L'attore ha, quindi, lamentato un eccesso nell'utilizzo del mezzo esecutivo, posto che a fronte di un credito modesto è stato assoggettato a procedura esecutiva un patrimonio immobiliare del valore effettivo di oltre € 1.000.000,00.
L'istante ha richiamato, sul punto, il principio del giusto processo ritenendo che i due creditori abbiano utilizzato, in modo distorto, gli strumenti processuali consentiti dalla legge tanto da determinare, pur nel perseguimento di un interesse lecito, un ingiustificato sacrificio per la controparte.
A riguardo, ha evidenziato che il credito avrebbe potuto trovare soddisfazione, in via alternativa, attraverso il pignoramento di altri beni immobili di proprietà, in luogo dell'abitazione.
L'attore, nel fare riferimento alla giurisprudenza in materia di iscrizione di ipoteca su beni il cui valore complessivo ecceda l'importo del credito garantito, ha invocato, a carico dei convenuti, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli immobili in € 941.246,00 oltre al danno morale di € 2.000.000,00.
Ha, quindi, concluso per la condanna di e Controparte_2 Controparte_1 al pagamento della somma complessiva di € 2.941.246,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese.
Con comparsa di risposta si è costituito il il quale ha negato ogni addebito CP_1 adducendo la piena libertà del creditore di scegliere il mezzo esecutivo più opportuno per il soddisfacimento del proprio credito e sottolineando come il debitore non abbia, tempestivamente, fatto ricorso a tutti quegli strumenti forniti dalla legge per evitare la vendita del bene pignorato.
Ha, altresì, evidenziato come nessun altro bene tra quelli indicati dal Pt_1 avrebbe potuto dare garanzie per il recupero del credito e che il ricavato della vendita dei beni, avvenuta a prezzo di mercato, consenta appena il soddisfacimento del credito
Pag. 3 a 8 vantato visto l'intervento nella procedura di un creditore privilegiato in quanto assistito da mutuo ipotecario e da un altro creditore chirografario.
Ha escluso l'applicabilità nella fattispecie in oggetto dell'art. 96 c.p.c. in quanto la relativa domanda doveva, essere, necessariamente proposta dinanzi al CE che decide la causa nel merito, ovvero dinanzi al CE dell'esecuzione nel procedimento n. 255/2016 RGE, evidenziando che la medesima domanda era stata già avanzata nel corso della suddetta procedura ed era stata rigettata senza che la decisione fosse impugnata dal debitore.
Ha, infine, contestato il quantum eccependo la nullità della citazione per assoluta indeterminatezza dell'oggetto ed ha concluso chiedendo il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di lite oltre al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3° c.p.c. ed alla revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 136 D.P.R. n. 115/2002.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attrice, ha chiesto di essere manlevato rispetto a quanto sarebbe tenuto a pagare in favore dell'attore dalle compagnie e Controparte_6 [...] con le quali è stata stipulata assicurazione contro i rischi derivanti dalla CP_4 responsabilità civile nell'esercizio della professione.
A seguito di provvedimento autorizzativo, il ha notificato atto di chiamata CP_1 in causa alle predette compagnie, con citazione per l'udienza del 10.07.2023.
Con comparsa di risposta di pressoché identico contenuto, ad eccezione della richiesta di chiamata in causa, si è costituito anche il convenuto Controparte_2 concludendo come in atti.
All'esito della fase istruttoria, i difensori delle parti, alla udienza del 27 ottobre
2025, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione senza termini, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 2 c.p.c, con sentenza da depositare entro giorni trenta.
Motivi della Decisione
Sulla eccezione preliminare, sollevata nell'interesse dei convenuti, di inammissibilità della domanda ex art. 96 , secondo comma c.p.c.
Detta eccezione, preliminare ed assorbente, è fondata.
Pag. 4 a 8 Nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1 chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dei convenuti CP_2
e Avv. ex art. 96 comma 2° c.p.c. anche se nel corpo
[...] CP_1 CP_1 dell'atto di citazione fa riferimento anche al comma 1° e 3° del suddetto articolo.
Sul punto, deve rilevarsi che l'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale.
In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione.
Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo.
(in tal senso Cass. Civ. 21.092021 n. 25748)
Ed invero, l'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito.
Ed ancora, “La domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. può essere proposta solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità e del danno, non solo perché nessun CE può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse
Pag. 5 a 8 separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati” ( Cass. Civ. n. 12642 del
26.11.1992 ).
“In tema di responsabilità aggravata, la norma dell'art. 96 c.p.c., nell'affidare al
CE avanti al quale si è <> ( primo comma ) ed a quello che ha compiuto l'accertamento << l'inesistenza del diritto >> ( secondo comma ) il compito di essere investito della relativa istanza, non pone una regola di competenza, cioè non indica avanti a quale CE si può esercitare un'azione di cui l'istanza è espressione, ma disciplina un fenomeno che si colloca all'interno di un processo già pendente e che si esprime nell'esercizio da parte del litigante di un potere all'interno di esso – quello di formulazione di un'istanza ( e non della proposizione di un'azione ) – il cui esercizio impone al CE di provvedere sull'oggetto della richiesta, la quale dunque, è strettamente collegata e connessa all'agire od al resistere in giudizio.
Ne discende che il potere di rivolgere l'istanza, essendo previsto come potere endoprocessuale collegato e connesso all'azione od alla resistenza in giudizio, non può essere considerato ( salvo il caso eccezionale che il suo esercizio sia rimasto precluso in quel processo da ragioni attinenti alla sua struttura e non dipendenti dall'inerzia di parte ) come potere esercitabile al di fuori del processo e, quindi, suscettibile di essere esercitato avanti ad altro CE, cioè in via di azione autonoma” ( Cass. Civ. n. 9297 del 18.04.2007 ).
Ciò posto, deve aggiungersi che il ha già formulato istanza ex art. 96 c.p.c. Pt_1 con richiesta di risarcimento del danno per eccesso del mezzo esecutivo nell'ambito della procedura n. 255/2016 ( documento n. 72 prodotto dalla difesa dell'Avv. ) CP_1
e la stessa è stata rigettata in data 22.01.2020 con provvedimento del CE dell'esecuzione (documento n. 75 prodotto dalla difesa dell'Avv. ) il quale CP_1 contestualmente ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito che però non è stato avviato dal debitore, che in tal modo ha prestato acquiescenza al provvedimento. A tanto consegue, la impossibilità del l'attore di far valere la propria pretesa risarcitoria in un separato ed autonomo giudizio come quello in oggetto.
Opportunità consentita eccezionalmente nell'ipotesi in cui ricorrano circostanze contingenti attinenti la struttura del processo, non dipendenti dall'inerzia della parte.
Conclusivamente, la domanda attrice va, dunque, rigettata per inammissibilità.
In ogni caso, ove fosse stato possibile procedere allo scrutinio delle argomentazioni svolte dall'attore, a sostegno della propria domanda, deve convenirsi Pag. 6 a 8 per la insussistenza, nel caso in esame, dei requisiti previsti dall'art. 96 c.p.c., comma secondo.
Ed invero, condizione indefettibile per l'applicabilità della responsabilità aggravata prevista dal comma 1° dell'art. 96 c.p.c., oltre alla sussistenza della mala fede o colpa grave ( assenti comunque nel caso di specie ), è la soccombenza totale della parte che ha agito o resistito in giudizio e nei cui confronti si chiede il risarcimento del danno ( Cass. Civ. n. 21590 del 12.10.2009 ).
Parimenti il comma 2° dell'art. 96 c.p.c. richiede, quale presupposto necessario per la condanna al risarcimento dell'attore o del creditore procedente che abbia agito senza la normale prudenza, l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata.
L'attore imputa ai creditori procedenti la violazione dell' art. 2875 c.c. che, però, si riferisce alla diversa ipotesi di eccesso del valore dei beni ipotecati qualora superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti.
La sentenza della Cassazione Civile n. 6533 del 05.04.2016 ( citata a pag. 8 dell'atto di citazione ), nel riconoscere la responsabilità aggrava ex art. 96 2° comma c.p.c. in caso di iscrizione di ipoteca sproporzionata rispetto all'importo del credito, indica quale requisito imprescindibile l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale che, nel caso esaminato dalla Corte, è stato accertato con l'accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal debitore.
La Suprema Corte, infine, conferma nella motivazione il saldo principio secondo cui la potestas iudicandi sull'illecito processuale ex art. 96 c.p.c. è riservata al CE cui spetta conoscere il merito della controversia.
Anche l'altra sentenza della Cassazione menzionata dall'attore ( a pag. 12 dell'atto di citazione), nell'esaminare il caso di un credito relativo ad una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada per la quale è stato iscritto il fermo del veicolo, riconosce la responsabilità ex art. 96 c.p.c. per sproporzione tra il valore della somma iscritta a ruolo ed il valore dell'autovettura subordinandola, però, all'accertamento dell'inesistenza del diritto per cui è stata eseguita che, nel caso esaminato, è stato compiuto con la sentenza che ha dichiarato la nullità della misura cautelare in quanto illegittima.
Pag. 7 a 8 Il preteso danneggiato, dunque, non può invocare una eccedenza dei beni rispetto alla cautela dovuta ad abuso del diritto della garanzia patrimoniale ex art. 96 c.p.c. senza che il diritto di credito vantato si sia rivelato inesistente.
E in questo senso il CE dell'esecuzione, nella procedura n. 255/2016 RGE con il provvedimento di rigetto della domanda formulata dal ex art. 96 c.p.c. Pt_1
(documento n. 75 prodotto dalla difesa dell'Avv. ) ha correttamente premesso Pt_1 che il debito non è mai venuto meno e che i creditori hanno agito legittimamente per soddisfarlo.
Dunque nessuno dei presupposti essenziali per l'applicazione dei commi 1° e 2° dell'art. 96 c.p.c. può ritenersi soddisfatto con la conseguenza che la domanda, proposta ai sensi del medesimo articolo, va rigettata.
Al rigetto della domanda attrice, consegue la condanna del al pagamento Pt_1 delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, esclusivamente, in favore dei convenuti e con compensazione di esse tra Controparte_1 Controparte_2 attore e le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi nella persona del
CE ON
Dott. Antonio Sardiello definitivamente decidendo sulla domanda introdotta da con atto di citazione, depositato Parte_1 telematicamente, in data 18.2.2021, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda attrice.
2) Condanna l'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, esclusivamente, in favore dei convenuti che liquida in complessivi € 7.500,00, per ciascuno, oltre accessori come per legge.
3) Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Brindisi 10 novembre 2025 Il CE
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 8 a 8