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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22847 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Rosaria Mauro presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Rosaria Mauro presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2024, e esponevano di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Amalfi (SA) il 02.05.1987, optando per il regime della comunione dei beni
(atto n. 28, p. II, s. B sez. X, Reg. Atti di Matrimonio Anno 1987); che dalla loro unione erano nati i
Per figli , il 30.01.1988, ed , il 02.02.1992, entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti; che la vita coniugale era andata deteriorandosi col trascorrere del tempo per insanabili divergenze nel modo di vivere ed affrontare i problemi familiari;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) la casa coniugale, sita in Napoli in Traversa 5/A BiSInano nr° 33, sarà assegnata ad entrambi
i coniugi, che continueranno a vivere nella medesima, previa divisione della stessa;
all'uopo il SI. si obbliga a porre in essere lavori di ristrutturazione, al fine di edificare una Controparte_1
camera da letto con il bagno ed angolo cottura per la SI.ra ; Parte_1
b) il SI. si obbliga a corrispondere alla moglie, mensilmente, entro il giorno 10 Controparte_1 di ciascun mese, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00), a mezzo bonifico bancario. L'importo suddetto sarà annualmente adeguato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
c) i coniugi acconsentono, sin da ora, al reciproco rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio
e del passaporto;
d) per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...] (atto n. 28, p. II, s. B sez. X, Reg. Atti di Controparte_1
Matrimonio Anno 1987);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AMALFI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio in data 11.4.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. Valeria Rosetti