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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/12/2024, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 684/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
SENTENZA ex art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 684/2024 V.G. promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. SICHETTI MARIA, come da procura in atti;
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 15.11.2024, da intendersi interamente richiamate e trascritte;
il PM con nota del 14.8.2024 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato congiuntamente le parti, premesso di avere contratto matrimonio in Vasto il 02/07/2005 e che dalla loro unione sono nati i figli e , tuttora Persona_1 Controparte_1 minorenni, visto che i sopravvenuti contrasti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, hanno avanzato domanda di separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1. RECIPROCO RISPETTO I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e civile reciproco rispetto;
2. REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa presso la madre, nell'appartamento di proprietà della SI.ra , Parte_1 sita in Vasto (Ch), alla Via Pietra, n. 9; il SI. si è già allontanato dalla casa coniugale Parte_2 reperendo un'autonoma sistemazione abitativa;
3. RESIDENZA DEI MINORI I minori manterranno la residenza anagrafica in Vasto (Ch), alla Via Pietra n. 9bis/A, presso l'abitazione familiare, e costituirà l'indirizzo di riferimento per consentire anche all'altro genitore l'esplicazione dei propri diritti e doveri di padre. Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori.
4. EDUCAZIONE DEI MINORI Entrambi i genitori eserciteranno unitamente la responsabilità genitoriale sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Entrambi i genitori si impegnano inoltre a seguirli nello studio, ciascuno compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, nonché a vigilare sul rendimento scolastico.
5. REGIME DI FREQUENTAZIONE Il SI. Per_ CP_
potrà avere e tenere con sé i figli e , salvo diverso accordo dei genitori, Parte_2 compatibilmente con gli impegni di salute, scolastici e ricreativi dei minori, secondo il seguente programma, fermo l'impegno da parte del SI. a comunicare alla SI.ra Parte_2 Pt_1 preventivamente, entro un termine congruo, eventuali cambiamenti di orari di lavoro. Si precisa che gli orari, come di seguito indicati, potranno comunque subire modifiche su accordo dei genitori e per motivi di lavori degli stessi e, in particolare, nel periodo estivo, con la cessazione dell'attività scolastica dei figli minori, dovranno ritenersi più elastici. Inoltre, il padre avrà facoltà di incontrare i figli anche in altri giorni della settimana, sempre comunque compatibilmente con le condizioni di salute e con gli impegni scolastici/didattici/sportivi e ludici dei figli minori e sempre previo accordo con l'altro coniuge e dandone adeguato preavviso anche tramite messaggio su telefonia mobile almeno un giorno prima. Durante gli orari di lavoro della SI.ra i figli minori trascorreranno Pt_1 dette ore in compagnia dei nonni materni, i quali saranno autorizzati anche a portare e/o riprendere pagina 2 di 5 i minori da scuola e/o dalle attività ludiche e/o sportive. In caso di impossibilità dei nonni materni, i minori trascorreranno dette ore con i nonni paterni. Naturalmente, i minori potranno vedere e stare con i nonni materni e paterni ogni volta che lo desidereranno, previo accordo dei genitori.
Infrasettimanale e Weekend Durante il periodo scolastico, tutti i giorni il padre accompagnerà i minori a scuola, fatta salva la indisponibilità del padre per motivi giustificati (lavoro, salute), nel qual caso andrà la madre;
il giorno corrispondente al riposo turnistico li avrà con sé dalle 13.00 sino alle
08.00 del mattino successivo, trascorrendo con loro il pranzo, l'intero pomeriggio e il pernottamento, preoccupandosi di seguirli nello svolgimento dei compiti di scuola. Durante il periodo estivo, il padre li avrà con sé anche un altro pomeriggio o un'altra mattina durante la settimana, in base ai turni di lavoro. Vacanze pasquali I figli minori trascorreranno le vacanze pasquali, ossia dal Venerdì Santo alladomenica di Pasqua, con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori, così pure ad anni alterni trascorreranno la festività del lunedì dell'Angelo, sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
Vacanze estive Considerati gli impegni lavorativi dei genitori, nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre una settimana di vacanza, da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno. Qualora i genitori, per eSIenze lavorative, beneficiassero delle ferie annuali in periodi diversi dai mesi estivi, si intende che i minori trascorreranno con i propri genitori i giorni di vacanza al di fuori del periodo estivo ed in coincidenza delle ferie annuali come ai medesimi concesse e autorizzate dal proprio datore di lavoro e sempre compatibilmente con le condizioni di salute e gli impegni scolastici e/o le attività sportive/ludiche dei figli. Vacanze natalizie I figli potranno trascorrere con ciascun genitore ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Compleanni I figli minori trascorreranno e festeggeranno rispettivamente il giorno del compleanno con entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi. Restanti festività Per le altre festività si seguirà, salvo diverso accordo tra i genitori e diversa volontà dei figli, il criterio dell'alternanza annuale, con orari da concordarsi tra i coniugi con congruo anticipo, anche a mezzo messaggio su telefono mobile 6. Parte_3
I SIg.ri e si impegnano a mantenere un contegno di rispetto Parte_1 Parte_2 reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e Per_ CP_ continuativo dei figli e con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7. CASA CONIUGALE La casa coniugale sita in Vasto, alla Via Pietra n. 9/A resta in comproprietà dei SIg.ri e e viene assegnata alla SI.ra in quanto Pt_1 Parte_2 Parte_1 genitore collocatario dei minori, la quale la abiterà unitamente a loro. I SIg.ri e Pt_1 Parte_2
pagina 3 di 5 ripartiranno la retta del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione al 50% pro capite. Il SI.
dichiara di aver già ritirato i propri effetti personali dall'abitazione coniugale;
8. BENI Parte_2
MOBILI REGISTRATI Per quanto riguarda i beni mobili registrati, l'autoveicolo tg DZ131JR, telaio
VF7FCHFXC9A172930, tipo .T.M. modello commerciale Controparte_2 CP_3
CITROEN C3 1.1, immatricolato il 11/12/2009, kx 44,10, cil. 1124. gas liquido, di Controparte_4 proprietà del SI. (cfr. doc. all. n. 9) viene assegnato in proprietà esclusiva alla SI.ra Parte_2
, sia per uso esclusivo e personale, sia per soddisfare le necessità dei minori;
Parte_1
l'autoveicolo tg. DD784VZ e il ciclomotore tg. CP05416(cfr. doc. all. n. 10) resteranno nella proprietà esclusiva del SI. e dallo stesso utilizzati.
9. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI Parte_2
MINORI I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non stabiliscono alcun assegno di mantenimento per sé stessi. Con riferimento a ciascun figlio, il Sig. verserà, invece, entro il Parte_2
15 di ogni mese, l'importo di € 50,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento ordinario sino al mese di ottobre 2024. Dal mese di novembre 2024, verserà, invece, entro il 15 di ogni mese, l'importo di € 200,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT. L'Assegno Unico sarà interamente versato in favore della SI.ra . Entrambi i genitori concorreranno, Parte_1 inoltre, alle spese straordinarie nella misura del 50% pro capite, per la cui regolamentazione si rinvia alle linee guida del CNF del 29 novembre 2017 ”.
L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione depositata, e non contrastano con i principi inderogabili di ordine pubblico, con le norme di legge e con l'interesse della prole minorenne.
pagina 4 di 5 Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Le spese di lite meritano di essere compensate, vista la natura consensuale del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contatto matrimonio in Vasto (CH) il 02/07/2005, trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Vasto (CH) (Atto N. 56 parte II Serie A Anno 2005);
omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così è deciso in Vasto nella camera di conSIlio del 30/11/2024.
Si comunichi.
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
SENTENZA ex art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 684/2024 V.G. promosso da:
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. SICHETTI MARIA, come da procura in atti;
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 15.11.2024, da intendersi interamente richiamate e trascritte;
il PM con nota del 14.8.2024 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato congiuntamente le parti, premesso di avere contratto matrimonio in Vasto il 02/07/2005 e che dalla loro unione sono nati i figli e , tuttora Persona_1 Controparte_1 minorenni, visto che i sopravvenuti contrasti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, hanno avanzato domanda di separazione consensuale alle seguenti condizioni: “1. RECIPROCO RISPETTO I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e civile reciproco rispetto;
2. REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa presso la madre, nell'appartamento di proprietà della SI.ra , Parte_1 sita in Vasto (Ch), alla Via Pietra, n. 9; il SI. si è già allontanato dalla casa coniugale Parte_2 reperendo un'autonoma sistemazione abitativa;
3. RESIDENZA DEI MINORI I minori manterranno la residenza anagrafica in Vasto (Ch), alla Via Pietra n. 9bis/A, presso l'abitazione familiare, e costituirà l'indirizzo di riferimento per consentire anche all'altro genitore l'esplicazione dei propri diritti e doveri di padre. Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori.
4. EDUCAZIONE DEI MINORI Entrambi i genitori eserciteranno unitamente la responsabilità genitoriale sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Entrambi i genitori si impegnano inoltre a seguirli nello studio, ciascuno compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, nonché a vigilare sul rendimento scolastico.
5. REGIME DI FREQUENTAZIONE Il SI. Per_ CP_
potrà avere e tenere con sé i figli e , salvo diverso accordo dei genitori, Parte_2 compatibilmente con gli impegni di salute, scolastici e ricreativi dei minori, secondo il seguente programma, fermo l'impegno da parte del SI. a comunicare alla SI.ra Parte_2 Pt_1 preventivamente, entro un termine congruo, eventuali cambiamenti di orari di lavoro. Si precisa che gli orari, come di seguito indicati, potranno comunque subire modifiche su accordo dei genitori e per motivi di lavori degli stessi e, in particolare, nel periodo estivo, con la cessazione dell'attività scolastica dei figli minori, dovranno ritenersi più elastici. Inoltre, il padre avrà facoltà di incontrare i figli anche in altri giorni della settimana, sempre comunque compatibilmente con le condizioni di salute e con gli impegni scolastici/didattici/sportivi e ludici dei figli minori e sempre previo accordo con l'altro coniuge e dandone adeguato preavviso anche tramite messaggio su telefonia mobile almeno un giorno prima. Durante gli orari di lavoro della SI.ra i figli minori trascorreranno Pt_1 dette ore in compagnia dei nonni materni, i quali saranno autorizzati anche a portare e/o riprendere pagina 2 di 5 i minori da scuola e/o dalle attività ludiche e/o sportive. In caso di impossibilità dei nonni materni, i minori trascorreranno dette ore con i nonni paterni. Naturalmente, i minori potranno vedere e stare con i nonni materni e paterni ogni volta che lo desidereranno, previo accordo dei genitori.
Infrasettimanale e Weekend Durante il periodo scolastico, tutti i giorni il padre accompagnerà i minori a scuola, fatta salva la indisponibilità del padre per motivi giustificati (lavoro, salute), nel qual caso andrà la madre;
il giorno corrispondente al riposo turnistico li avrà con sé dalle 13.00 sino alle
08.00 del mattino successivo, trascorrendo con loro il pranzo, l'intero pomeriggio e il pernottamento, preoccupandosi di seguirli nello svolgimento dei compiti di scuola. Durante il periodo estivo, il padre li avrà con sé anche un altro pomeriggio o un'altra mattina durante la settimana, in base ai turni di lavoro. Vacanze pasquali I figli minori trascorreranno le vacanze pasquali, ossia dal Venerdì Santo alladomenica di Pasqua, con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori, così pure ad anni alterni trascorreranno la festività del lunedì dell'Angelo, sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
Vacanze estive Considerati gli impegni lavorativi dei genitori, nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre una settimana di vacanza, da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno. Qualora i genitori, per eSIenze lavorative, beneficiassero delle ferie annuali in periodi diversi dai mesi estivi, si intende che i minori trascorreranno con i propri genitori i giorni di vacanza al di fuori del periodo estivo ed in coincidenza delle ferie annuali come ai medesimi concesse e autorizzate dal proprio datore di lavoro e sempre compatibilmente con le condizioni di salute e gli impegni scolastici e/o le attività sportive/ludiche dei figli. Vacanze natalizie I figli potranno trascorrere con ciascun genitore ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Compleanni I figli minori trascorreranno e festeggeranno rispettivamente il giorno del compleanno con entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi. Restanti festività Per le altre festività si seguirà, salvo diverso accordo tra i genitori e diversa volontà dei figli, il criterio dell'alternanza annuale, con orari da concordarsi tra i coniugi con congruo anticipo, anche a mezzo messaggio su telefono mobile 6. Parte_3
I SIg.ri e si impegnano a mantenere un contegno di rispetto Parte_1 Parte_2 reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e Per_ CP_ continuativo dei figli e con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7. CASA CONIUGALE La casa coniugale sita in Vasto, alla Via Pietra n. 9/A resta in comproprietà dei SIg.ri e e viene assegnata alla SI.ra in quanto Pt_1 Parte_2 Parte_1 genitore collocatario dei minori, la quale la abiterà unitamente a loro. I SIg.ri e Pt_1 Parte_2
pagina 3 di 5 ripartiranno la retta del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione al 50% pro capite. Il SI.
dichiara di aver già ritirato i propri effetti personali dall'abitazione coniugale;
8. BENI Parte_2
MOBILI REGISTRATI Per quanto riguarda i beni mobili registrati, l'autoveicolo tg DZ131JR, telaio
VF7FCHFXC9A172930, tipo .T.M. modello commerciale Controparte_2 CP_3
CITROEN C3 1.1, immatricolato il 11/12/2009, kx 44,10, cil. 1124. gas liquido, di Controparte_4 proprietà del SI. (cfr. doc. all. n. 9) viene assegnato in proprietà esclusiva alla SI.ra Parte_2
, sia per uso esclusivo e personale, sia per soddisfare le necessità dei minori;
Parte_1
l'autoveicolo tg. DD784VZ e il ciclomotore tg. CP05416(cfr. doc. all. n. 10) resteranno nella proprietà esclusiva del SI. e dallo stesso utilizzati.
9. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI Parte_2
MINORI I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non stabiliscono alcun assegno di mantenimento per sé stessi. Con riferimento a ciascun figlio, il Sig. verserà, invece, entro il Parte_2
15 di ogni mese, l'importo di € 50,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento ordinario sino al mese di ottobre 2024. Dal mese di novembre 2024, verserà, invece, entro il 15 di ogni mese, l'importo di € 200,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT. L'Assegno Unico sarà interamente versato in favore della SI.ra . Entrambi i genitori concorreranno, Parte_1 inoltre, alle spese straordinarie nella misura del 50% pro capite, per la cui regolamentazione si rinvia alle linee guida del CNF del 29 novembre 2017 ”.
L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione depositata, e non contrastano con i principi inderogabili di ordine pubblico, con le norme di legge e con l'interesse della prole minorenne.
pagina 4 di 5 Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Le spese di lite meritano di essere compensate, vista la natura consensuale del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contatto matrimonio in Vasto (CH) il 02/07/2005, trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Vasto (CH) (Atto N. 56 parte II Serie A Anno 2005);
omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così è deciso in Vasto nella camera di conSIlio del 30/11/2024.
Si comunichi.
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
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