Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.672/2025
VERBALE DI UDIENZA del 10/04/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. SCRIVA DOMENICA che si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento.
È, altresì, presente ai fini della pratica forense, la dott.ssa . Persona_1
Per l'avv. Enrico Maria Albanese Marvasi per delega dell'avv. ADORNATO CP_1
DARIO, che si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nel procedimento iscritto al n. 672 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Scriva, giusta procura in atti;
Parte_1
1
E
in persona del Controparte_2
suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà e Dario
Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_2
Notaio in Fiumicino resistente
All'udienza del 10 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 13,28, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: indebito – disoccupazione agricola
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2025, la ricorrente in epigrafe esponeva di essere stata bracciante agricola fino alla data della pensione e di aver ricevuto dall' , una CP_1 comunicazione, datata 22 ottobre 2024, con la quale veniva informata che “...per il periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2000 sulla prestazione disoccupazione agricola ….., ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 907,78 per i seguenti motivi : sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettante a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi".
Avverso il provvedimento proponeva ricorso al Comitato CI , rimasto senza CP_1
esito.
Reputata non fondata la richiesta, adiva il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del lavoro e della previdenza al fine di sentire accertare che nulla doveva restituire all per le CP_1
causali di cui al provvedimento opposto.
A fondamento della domanda eccepiva la prescrizione decennale del diritto dell' alla CP_1 ripetizione delle somme indebitamente erogate attinenti a pagamenti effettuati nell'anno 2000, in assenza di atti interruttivi del decorso prescrizionale.
Rilevava ancora la genericità delle indicazioni fornite dall'ente nel provvedimento impugnato, che si assumeva privo di elementi chiarificatori della causale e dei criteri di calcolo degli importi richiesti;
in ogni caso reputava non ripetibili le somme erogate per i principi elaborati dalla giurisprudenza a tutela dell'affidamento del percettore incolpevole.
2 L' si costituiva in giudizio spiegando che l'indebito per cui è causa nasceva CP_1 dall'erogazione della disoccupazione agricola riferita all'anno 2000, corrisposta in data
10.07.2001 e poi rivelatasi non dovuta per effetto del disconoscimento del rapporto di lavoro con conseguente cancellazione di 151 giornate di lavoro e l'acquisizione dell'indebito, a suo carico, per la somma percepita a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2000, essendo venuto meno il requisito di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
L'istituto reputa infondata l'eccezione di prescrizione in quanto il relativo termine decorrerebbe dal momento in cui l'Ente ha avuto conoscenza del fatto che ha dato luogo alla revoca della prestazione, riconducibile alla sentenza penale n. 1787/07 pubblicata il
19.11.2007 a carico d del datore di lavoro , alla quale sono seguiti gli Parte_2 adempimenti amministrativi di contestazione dell'indebito.
Rispetto a questa data la prescrizione sarebbe poi stata interrotta dalla notifica della missiva datata 07.12.2016 notificata il 29.12.2016 con cui si proponeva un pagamento rateale di 12 rate e dalla missiva datata 27.03.2017 notificata in data 11.4.2017 con cui si inviavano i bollettini delle ulteriori rate e, infine dal sollecito pagamento dell'importo residuo di € 907,78 del 22.10.2024 notificata in data 14.11.2024, oggetto del presente giudizio.
Così sintetizzate le posizioni delle parti all'udienza odierna la causa, istruita solo con i documenti allegati dalle parti, è decisa.
Il ricorso merita di essere accolto.
Va premesso che è ormai consolidato, nell'elaborazione giurisprudenziale, il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
È sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
3 Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che, nella specie, la causa possa essere decisa in punto di assorbente doglianza di intervenuta prescrizione del credito.
Nel caso che ci occupa, la pretesa restitutoria dell' ha per oggetto il pagamento di CP_1 somme erogate a titolo di disoccupazione agricola in data 10.07.2001 di cui l'istituto assume l'indebito pagamento a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro e conseguente cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli.
La difesa dell' deduce che la missiva datata 07.12.2016, che risulta notificata in data 29 CP_1
07.12.2016, abbia interrotto la prescrizione.
A ben vedere la suddetta comunicazione non contiene alcun riferimento all'indebito oggetto di giudizio, proponendosi alla ricorrente un piano di piano di rateizzazione in 12 rate della somma di € 1.210,36, senza specificare la causale della richiesta.
L' sostiene, ancora, che il pagamento di tre rate del piano di rientro, contabilizzate nelle CP_1
date 18.5.2017, 16.6.2017 e 20.7.2017, assume valore di ricognizione di debito, con effetto ancora una volta interruttivo del decorso del termine. Ma neppure le suddette ricevute di pagamento consentono di verificarne l'imputabilità all'indebito per cui è causa.
A prescindere che, in ogni caso, al pagamento di alcune rate del debito non può certo ricollegarsi la volontà di riconoscimento dell'intero debito, anche in considerazione della circostanza che il piano rateale era stato predisposto dall' e non a seguito di richiesta CP_1
della parte.
Osserva il giudice che, in ogni caso, la suddetta missiva è stata inviata quando il debito era già prescritto atteso che, ovviamente, nessuna valenza ha sul decorso della prescrizione la riferita sentenza penale dalla cui pubblicazione l'istituto sembra ricollegare il decorso della prescrizione.
La fattispecie in esame deve essere inquadrata nel paradigma dell'art. 2033 c.c., avendo ad oggetto l'esercizio del diritto di ripetere il pagamento indebito.
Soggiace, pertanto, al termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. il cui decorso, ai sensi dell'art. 2935 c.c. inizia dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Non è revocabile in dubbio che il predetto termine di prescrizione cominci a decorrere dalla data del pagamento.
Certamente il procedimento penale a carico di soggetto diverso dal titolare del debito non può essere considerato fatto impeditivo dell'esercizio del diritto.
Anzi la suprema Corte non ricollega il siffatto effetto neppure al procedimento penale a carico del debitore. ( L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne
4 ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della prescrizione per l'azione di annullamento del licenziamento illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la documentazione a tal fine necessaria, se non all'esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti).
(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 22072 del 11 settembre 2018)
Ad abundatiam si osserva che, nel caso di specie, la falsa dichiarazione della sussistenza di rapporti di lavoro in agricoltura era nota all' sin dal gennaio del 2001 a seguito di CP_1
segnalazione del servizio ispettivo del ministero del lavoro che comunicava di aver trasmesso informativa di reato alla procura della repubblica di Palmi nei confronti dell'azienda datrice, evidenziando la sussistenza di sufficienti elementi per ritenere fittizi i rapporti di lavoro, laddove, invece la sentenza che ha definito il procedimento ha deciso non doversi procedere per morte dell'imputato, senza alcuna statuizione in merito alla fondatezza dell'imputazione.
Va da sé che le successive missive indicate dall' sono pervenute in epoca successiva al CP_1
maturarsi della prescrizione.
La pretesa dell' è, dunque, inesigibile. CP_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda eccezione, deduzione ed istanza disattese, così provvede:
accoglie il ricorso;
dichiara estinto per prescrizione il diritto alla restituzione delle somme portate dalla richiesta pervenuta alla ricorrente in data 22.10.2024; condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 886,00, primo CP_1
scaglione cause di previdenza, esclusa la fase istruttoria, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato che ne ha fatto richiesta.
Palmi, lì 10 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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