Trib. Palmi, sentenza 10/04/2025, n. 382
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Sentenza 10 aprile 2025

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Il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, ha pronunciato sentenza nel procedimento promosso da una lavoratrice agricola avverso una comunicazione dell'INPS, datata 22 ottobre 2024, con la quale le veniva richiesto il rimborso di € 907,78 per indebita percezione di prestazioni di disoccupazione agricola relative all'anno 2000, a causa della mancata o avvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. La ricorrente, dopo aver visto infruttuoso il ricorso amministrativo, adiva il Tribunale lamentando la prescrizione decennale del diritto dell'INPS alla ripetizione delle somme, atteso che i pagamenti risalivano all'anno 2000 e non vi erano stati atti interruttivi validi. Contestava altresì la genericità del provvedimento dell'ente, privo di elementi chiarificatori sulla causale e sui criteri di calcolo, e invocava i principi giurisprudenziali a tutela dell'affidamento del percettore incolpevole. L'INPS si costituiva sostenendo che l'indebito era sorto a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro e della conseguente cancellazione di giornate lavorative, con erogazione della disoccupazione agricola in data 10 luglio 2001. L'ente riteneva infondata l'eccezione di prescrizione, poiché il termine decorrerebbe dal momento della conoscenza dell'indebito, individuato nella sentenza penale n. 1787/07 pubblicata il 19 novembre 2007, e successivamente interrotto da missive del 7 dicembre 2016, 27 marzo 2017 e 22 ottobre 2024, relative a piani di rateizzazione e solleciti di pagamento.

Il Tribunale di Palmi ha accolto il ricorso, dichiarando estinto per prescrizione il diritto alla restituzione delle somme richieste dall'INPS. Applicando il principio della "ragione più liquida", il giudice ha ritenuto assorbente la questione della prescrizione, esaminando la decorrenza del termine decennale ex art. 2946 c.c., che inizia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c., ovvero dalla data del pagamento. Il Tribunale ha ritenuto che la missiva del 7 dicembre 2016 non interrompesse la prescrizione, poiché non conteneva riferimenti specifici all'indebito in questione e proponeva un piano di rateizzazione generico. Anche i pagamenti di alcune rate, imputati dall'INPS come ricognizione di debito, non erano stati ritenuti idonei a interrompere la prescrizione, sia per la genericità delle ricevute, sia perché il piano rateale era stato predisposto dall'ente e non a seguito di richiesta della parte. Il giudice ha altresì evidenziato che, in ogni caso, la missiva del 7 dicembre 2016 era stata inviata quando il debito era già prescritto, escludendo che la sentenza penale potesse avere valenza sul decorso della prescrizione, in quanto il procedimento penale a carico di terzi non impedisce l'esercizio del diritto di ripetizione. Ad abundatiam, il Tribunale ha rilevato che la falsa dichiarazione dei rapporti di lavoro era nota all'INPS già dal gennaio 2001, ben prima delle comunicazioni interruttive invocate dall'ente. Pertanto, la pretesa dell'INPS è stata dichiarata inesigibile. Le spese di lite sono state poste a carico dell'INPS, liquidate in € 886,00, con distrazione in favore dell'avvocato della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palmi, sentenza 10/04/2025, n. 382
    Giurisdizione : Trib. Palmi
    Numero : 382
    Data del deposito : 10 aprile 2025

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