Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2034/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. PIVA PAOLO e Stefano Piva, con elezione di domicilio in Parma, viale Toschi, n.
4, presso e nello studio dell'avv. PIVA PAOLO;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. TARATETA GENOEFFA e dell'avv. FALCO MASSIMILIANO , con elezione di domicilio in VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 33 NAPOLI, presso e nello studio dell'avv.
TARATETA GENOEFFA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
pagina 1 di 15
Conclusioni per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Parma, ogni contraria istanza disattesa, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, in via preliminare e in primo luogo ammettere e, quindi, autorizzare l'acquisizione al fascicolo della dichiarazione dei redditi del ricorrente per l'anno
2023, del bilancio della società Meccanica Italia Spa relativo all'esercizio 2023 nonché del bilancio provvisorio della società Meccanica Italia Spa approvato dal CDA al 31/07/2024 poiché documenti sopravvenuti alla chiusura dell'istruttoria e sicuramente rilevanti ai fini del decidere e, conseguentemente, anche in considerazione della rilevanza della nuova documentazione versata in atti, riconvocare il CTU a chiarimenti con particolare riferimento all'evoluzione più recente del reddito disponibile del ricorrente e del suo patrimonio complessivo. E, quindi, all'esito, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c., 1) Disporre
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione preferenziale presso la madre Per_1
Signora e con diritto per il padre Signor di frequentare Controparte_1 Parte_1
liberamente la figlia e, inoltre ed in particolare, di tenerla con sé: - un fine settimana alternato dal sabato mattina fino al lunedì mattina;
- almeno una settimana durante le vacanze natalizie;
- almeno tre giorni consecutivi durante le festività pasquali;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno in base alle reciproche esigenze;
2) Disporre a carico del Sig. quale contributo al mantenimento della figlia minore il Parte_1 Per_1
versamento della somma mensile di Euro 300,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di mantenimento ordinario oltre al 100% di tutte le spese straordinarie (mediche, ricreative, scolastiche, sportive, etc.); 3) Dichiarare e accertare, in tal senso valutati anche gli esiti dell'istruttoria, che nessun assegno divorzile dovrà essere corrisposto dal Signor alla Signora Parte_1
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa” Controparte_1
Conclusioni per parte resistente: “Disporre l'affidamento condiviso della piccola collocata Per_1
presso la madre, che potrà cambiare residenza;
Il padre potrà vedere la figlia tutte le volte che vorrà compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore garantendogli almeno due fine settimana al mese dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera ore 20:00; una settimana durante le vacanze natalizie;
almeno tre giorni consecutivi durante le festività pasquali;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno entro il 30.06 in base alle esigenze reciproche e della minore;
Determinare l'assegno a carico del padre quale pagina 2 di 15 contributo al mantenimento della piccola fissando l'importo mensile pari ad euro 1.700,00 Per_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di mantenimento ordinario oltre al 60% di tutte le spese straordinarie (mediche, ricreative, scolastiche, sportive, etc.); In ordine all'assegno divorzile rigettare la domanda avanzata dal sig. e determinare lo stesso nella misura di Parte_1
euro 1.750,00 mensili da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ciascun mese;
Disporre che il sig. paghi tutte le spese sia ordinarie che straordinarie dell'abitazione sita in Parte_1
Collecchio alla via Atene 27, attualmente occupata esclusivamente dalla figlia In ordine Per_2 all'assegno divorzile rigettare la domanda avanzata dal sig. e determinare lo stesso nella Parte_1
misura di euro 1.750,00 mensili da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ciascun mese rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT - mantenendo ferme le reciproche volontà in sede di separazione;
Disporre che il sig. paghi tutte le spese sia ordinarie che straordinarie Parte_1 dell'abitazione sita in Collecchio alla via Atene 27, attualmente occupata esclusivamente dalla figlia
Vinte spese e competenze di lite con attribuzione” Per_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.6.2020 adiva il Tribunale di Parma allegando Parte_1
che: in data 27.3.1999 aveva contratto matrimonio con con decreto del 24.5.2019 il Controparte_1
Tribunale di Parma aveva omologato la separazione dei coniugi;
la sig.ra pur avendo piena CP_1
capacità lavorativa, non aveva ancora reperito un'occupazione; ella era proprietaria di due immobili,
l'uno in Collecchio, locato al canone mensile di euro 500,00, ed uno sito a Napoli;
in sede di separazione i coniugi avevano previsto che alla sig.ra spettasse l'assegnazione della casa CP_1
familiare, ma che egli si sarebbe fatto carico di tutti i costi legati all'immobile e che avrebbe provveduto all'integrale mantenimento delle figlie;
la figlia maggiore, era maggiorenne ed Per_2
economicamente autosufficiente;
era ancora minorenne e risiedeva stabilmente presso la casa Per_1
materna. Tanto premesso, il ricorrente insisteva affinché il Tribunale volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, prevedendo l'affidamento condiviso di nonché Per_1
il suo collocamento prevalente presso la madre, alla quale doveva essere assegnata la casa coniugale, con diritto del padre a vedere la figlia a fine settimana alternati. Con riferimento ai provvedimenti economici, insisteva affinché il proprio contributo al mantenimento di fosse quantificato nella Per_1
misura di euro 300,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, senza prevedere alcunché a titolo di assegno divorzile per la sig.ra Inoltre, il ricorrente confermava la sua disponibilità, già CP_1
pagina 3 di 15 manifestata in sede di separazione consensuale, a farsi carico integralmente delle spese e degli oneri per finanziamento legati alla casa familiare, oltre a sostenere integralmente la retribuzione del personale impiegato nelle pulizie della casa familiare.
Con memoria depositata in data 12.10.2020 si costituiva nel presente giudizio la sig.ra CP_1 deducendo che: in sede di omologa della separazione consensuale il sig. si era altresì Parte_1
impegnato a farsi carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile di Collecchio, via Aldo Moro, di esclusiva proprietà della moglie, di sostenere i costi abitativi per la moglie e Per_1
qualora avessero deciso di fare rientro a Napoli, nonché quelli derivanti dall'autovettura di proprietà della sig.ra i coniugi si erano altresì accordati nel senso che il padre si facesse carico CP_1
integralmente delle spese straordinarie per le figlie e corrispondesse alla moglie un contributo per il suo mantenimento di mensili euro 1.750,00; in costanza di matrimonio, ella non aveva mai svolto attività lavorativa, in accordo con il marito, in modo da potersi integralmente dedicare ai bisogni della famiglia;
ella aveva manifestato al marito la propria volontà di perseguire i propri studi per conseguire il diploma, ma egli si era opposto;
dopo la separazione aveva tentato invano di reperire un'occupazione in supermercati o come addetta alle pulizie;
ella si era temporaneamente trasferita a Napoli per prestare assistenza al padre anziano, circostanza già nota alle parti in sede di accordo di separazione, tanto che era espressamente prevista tale eventualità. Tanto premesso, la resistente ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché a quella di affidamento condiviso e collocamento prevalente presso di lei di ma ha insistito affinché fosse previsto a carico del sig. Per_1 Parte_1
l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di euro 1.700,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, per il mantenimento di oltre ad euro 1.750,00 a titolo di assegno divorzile. Per_1
Con ordinanza del 22.10.2020, in via provvisoria ed urgente, il Presidente del Tribunale confermava tutte le statuizioni di cui al decreto di omologa, fatta eccezione per quanto attiene all'obbligo paterno di provvedere al mantenimento di ormai economicamente autosufficiente, prevedendo altresì Per_2
l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra per il mantenimento indiretto di Parte_1 CP_1
la somma mensile di euro 450,00. Per_1
Correttamente proseguito il giudizio innanzi al Giudice istruttore, con sentenza depositata in data
16.6.2021 il Tribunale di Parma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
pagina 4 di 15 Istruita la causa mediante indagine sui redditi e sul patrimonio a disposizione del sig. Parte_1
delegata prima alla Guardia di Finanza e, successivamente ad un CTU, con ordinanza del 24.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Sul regime di affidamento, collocamento e visite con il genitore non collocatario per Per_1
La figlia minore della coppia, è nata in data [...] e quindi raggiungerà la maggiore età Per_1 nell'ottobre di quest'anno.
Tra le parti non vi è mai stata contestazione in merito al fatto che dovesse essere confermato l'affidamento condiviso di già previsto in sede di separazione, né nel corso del giudizio sono Per_1
emersi indici di inidoneità genitoriale delle parti, che comporterebbero una modifica al predetto regime di affidamento. Pertanto, in conformità alla previsione di cui all'art. 337 ter, comma III, c.c., i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse della minore, potendo invece gestire in autonomia le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano Per_1
Del pari, deve essere confermato il collocamento di in via prevalente presso la madre, tenuto Per_1
conto che la minore si è trasferita da tempo con la madre a Napoli, dove frequenta la scuola. Anche sotto questo aspetto, del resto, vi è la piena condivisione da parte di entrambe le parti.
Stante il prossimo raggiungimento della maggiore età da parte della figlia, le visite tra e il padre Per_1
potranno essere autonomamente organizzate tra loro.
Sul contributo paterno al mantenimento della minore
Stante l'assenza di conflitto tra le parti in relazione ai profili attinenti alla gestione della minore, la presente causa è proseguita unicamente per la determinazione dei profili economici accessori al divorzio.
Con particolare riferimento al contributo paterno al mantenimento di il sig. ha Per_1 Parte_1
insistito affinché questo venga ridotto nella misura di euro 300,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, mentre la sig.ra ha chiesto che venga quantificato in mensili euro 1.700,00, Parte_1
oltre al 60% delle spese straordinarie.
È necessario premettere che, in sede di separazione consensuale, le parti non hanno stabilito una quantificazione del mantenimento paterno di limitandosi a prevedere che il padre si sarebbe Per_1
fatto carico in via integrale dei bisogni della minore, che, all'epoca, ancora viveva a Collecchio
pagina 5 di 15 unitamente alla madre e alla sorella, presso la casa familiare. L'onere paterno al mantenimento della minore è stato poi quantificato dal Presidente del Tribunale in mensili euro 450,00, oltre al 100% delle spese straordinarie.
In punto di quantificazione degli oneri di mantenimento dei genitori verso i figli, la previsione di cui all'art. 337, comma IV, c.c., stabilisce che ogni genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di unione e dai tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori.
Pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, è necessario muovere dall'analisi della situazione economica delle parti.
I redditi a disposizione della sig.ra sono facilmente ricostruibili, in quanto ella non svolge CP_1
attività lavorativa ed è proprietaria unicamente di due immobili, pacificamente acquistati in costanza di unione con provvista proveniente dal marito, l'uno in Napoli, dove la stessa attualmente risiede insieme a e l'altro a Collecchio, che ha messo a rendita, percependo un canone di locazione pari a Per_1
mensili euro 500,00 (v. doc. n. 3, fascicolo ricorrente).
Per quanto attiene alle sostanze a disposizione del sig. queste sono state indagate a mezzo Parte_1
di CTU contabile. Come emerge dalla CTU, il ricorrente è titolare di partecipazioni in diverse società.
In particolare, egli è titolare: del 50% del capitale sociale di Meccanica Italia S.p.A.; del 50% di
Saldotecnick S.r.l.; del 45% di International Trading S.r.l.; del 50% di Immparma S.r.l.; del 25% di
Fade S.r.l. Il CTU ha provveduto a stimare il valore delle partecipazioni sociali del ricorrente, che ammonta a: euro 643.968,00 per quanto attiene a Meccanica Italia S.p.A.; a zero per quanto attiene a
Saldotecnick S.r.l., stante la perdita che ha registrato la società nell'ultimo anno di esercizio;
28.127,00 con riferimento a International Trading S.r.l.; per Immparma S.r.l. euro 70.573,00; 65.549,00 con riferimento a Fade S.r.l. Pertanto, il valore complessivo delle partecipazioni sociali facenti capo al ricorrente è pari ad euro 808.217,00.
Come rilevato dal CTU, sulla stima del valore delle partecipazioni non incide il calo di fatturato di
Meccanica Italia S.p.A., così come emergente dal bilancio al 31.12.2023, che pure il CTU ha preso in considerazione alla luce delle osservazioni avanzate dal CTP di parte ricorrente. Ed infatti, il valore della quota non può dipendere da contingenze del singolo esercizio.
pagina 6 di 15 Inoltre, il ricorrente ha a sua disposizione risparmi che, nel primo trimestre del 2023, ammontavano ad euro 53.330,74. A questi devono essere aggiunti ulteriori euro 78.000,00, pari ai crediti per finanziamenti soci che egli vanta nei confronti delle società partecipate.
Il sig. è altresì usufruttuario di quella che un tempo era la casa familiare, sita in Parte_1
Collecchio, avendone ceduto la nuda proprietà alle figlie in corso di causa, immobile di grande metratura (1375 mq2), comprensivo di box auto. Del pari, nella stessa occasione ha provveduto a cedere alle figlie anche la nuda proprietà di un box auto e cantina sempre siti in Collecchio, via Berlino.
Alla luce di tali trasferimenti immobiliari, egli allo stato è rimasto proprietario di un altro box auto in
Collecchio, nonché di un appartamento sito in Parma, in via Emilia Ovest. Il CTU, detratto il valore del mutuo residuo contratto per l'acquisto dell'ex casa familiare, nonché dell'immobile di Parma, ha stimato che il valore del patrimonio immobiliare facente capo al ricorrente è pari ad euro 224.526,00.
Il ricorrente è inoltre proprietario di veicoli e motoveicoli d'epoca, il cui il valore ammonta ad euro
61.200,00.
Con riferimento al reddito netto a disposizione del ricorrente, il CTU ha quantificato che per l'anno di imposta 2019 il ricorrente poteva beneficiare di una somma mensile pari ad euro 5.396,00, per l'anno di imposta 2020 pari ad euro 6.258,00, per il 2021 pari ad euro 8.133,00 e per il 2022 pari ad euro
17.773,00 (già detratti i finanziamenti). All'atto della conclusione delle operazioni peritali non erano ancora scaduti i termini per il deposito di documentazione reddituale relativa all'anno di imposta 2023
e il dato, disponibile soltanto in forma di bozza, evidenziava un reddito netto pari ad euro 81.868,00, pari a mensili euro 6.822,00, quindi molto inferiore rispetto a quanto registrato nell'anno precedente.
Tale dato trova riscontro nella versione definitiva del modello “persone fisiche” anno 2024 versato in atti da parte ricorrente unitamente alle note del 14.10.2024. Tuttavia, come sottolineato dal CTU, tale dato è necessariamente parziale, in quanto non tiene conto di eventuali ulteriori componenti di reddito
(quali tipicamente dividendi) riscontrabili unicamente dagli estratti dei conti bancari del sig.
che egli non ha prodotto. Parte_1
Osserva il Collegio che le conclusioni a cui è pervenuto il CTU risultano pienamente condivisibili, tenuto conto che il reddito disponibile è stato calcolato avuto riguardo agli effettivi redditi percepiti dal ricorrente nel corso dell'anno, detraendo le imposte, le rate dei mutui, i canoni di locazione, nonché altri oneri deducibili (come, per esempio, il quantum dovuto al coniuge per il mantenimento), facendo quindi emergere l'ammontare netto effettivamente a disposizione del ricorrente.
pagina 7 di 15 Alla luce delle condizioni economiche delle parti, così come compendiate, non vi è dubbio che sussiste tra le parti una netta sperequazione reddituale, tanto che, in sede di separazione consensuale, il ricorrente, ben consapevole di tale circostanza, si era offerto di contribuire integralmente al mantenimento ordinario e straordinario di Per_1
Rispetto all'epoca della separazione, risultano certamente aumentate le esigenze di che nel Per_1
2019 aveva soltanto dodici anni, mentre, come specificato, ora è prossima al raggiungimento della maggiore età. Inoltre, a fronte della grande distanza che sussiste tra le abitazioni dei genitori, è ora la madre a doversi fare integralmente delle esigenze della minore, che vede il padre soltanto sporadicamente, mentre, quando l'intero nucleo viveva nella provincia di Parma, erano previsti ampi tempi di visita tra il padre e la minore. Anche di tale circostanza, in quanto sopravvenuta rispetto alla separazione, occorrerà tener conto. Peraltro, la condizione economica paterna risulta ulteriormente migliorata rispetto all'anno nel quale le parti siglarono gli accordi di separazione, in quanto, oltre ad essere tornato in possesso della casa familiare, la cui nuda proprietà ha poi deciso di donare alle figlie, all'epoca poteva beneficiare di un reddito disponibile netto mensile pari ad euro 5.396,00, mentre tale componente è aumentata sino ad euro 17.773,00 per il 2022. Quand'anche si dovesse fare riferimento al reddito netto disponibile del ricorrente per il periodo di imposta 2023, dato che, come evidenziato, non è completo, in ogni caso questo risulterebbe superiore di 1.500,00 euro rispetto a quello del 2019, essendo pari ad euro 6.822,00. Si aggiunga che, rispetto all'epoca della separazione, il ricorrente non è più tenuto al mantenimento di che ha raggiunto l'autosufficienza economica prima Per_2 dell'introduzione del presente giudizio.
Tanto premesso, risulta evidente che la somma mensile di euro 450,00 non è sufficiente a garantire alla minore il mantenimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di unione, nonché di soddisfare le attuali esigenze della ragazza. Deve quindi prevedersi che, a far data dal gennaio 2022, vale a dire da quando il sig. ha fatto registrare un netto miglioramento del proprio reddito, il ricorrente Parte_1
corrisponda alla resistente, per il mantenimento indiretto della minore, la somma mensile di euro
1000,00, oltre a farsi carico del 100% delle spese straordinarie per la minore.
pagina 8 di 15 Sull'assegno divorzile
Anche con riferimento all'assegno divorzile le parti non hanno trovato un accordo, in quanto il resistente ha insistito affinché nulla sia previsto in favore della resistente a tale titolo, mentre la resistente ha richiesto la conferma dell'importo già previsto in sede di separazione.
A tal riguardo è necessario premettere che i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile divergono radicalmente da quelli necessari per la previsione di un contributo al mantenimento per il coniuge economicamente più debole in sede di separazione. Difatti, mentre all'atto della separazione si prevede che il coniuge versi all'altro quanto necessario per mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di unione, in sede di divorzio l'assegno è riconosciuto in base a parametri differenti. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che tale assegno non ha soltanto natura assistenziale, ma al contempo svolge anche una funzione “compensativa – equilibratrice”, da collegare causalmente “alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità di situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare” (v. Cass. S.U. n.
18287/18). Ha aggiunto la Suprema Corte che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Il presupposto per riconoscere l'assegno di divorzio non
è, quindi, né il raffronto con il pregresso tenore di vita, né il solo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica del richiedente, ma è la stessa funzione dell'assegno di divorzio- che comprende anche un contenuto perequativo-compensativo- a condurre, quale declinazione costituzionale del principio di solidarietà, “al riconoscimento di un contributo che, partendo dalle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi deve tener conto non soltanto del raggiungimento
pagina 9 di 15 di un grado di autonomia tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”.
Le Sezioni Unite hanno posto su un piano del tutto paritetico i criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio evidenziandone, peraltro, l'incidenza concorrente e non separabile sia sul piano attributivo che determinativo. Ne consegue che l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. Ove sia accertato, anche mediante presunzioni che l'implementazione del patrimonio familiare sia avvenuta per l'impegno professionale prevalente od esclusivo di uno dei coniugi e che, allo scioglimento del vincolo, ciò abbia quanto meno concorso a determinare la condizione di squilibrio economico patrimoniale accertata, in favore di uno di essi, deve ritenersi che la liberazione almeno prevalente dagli impegni domestico-familiari, ha consentito o favorito la costruzione di più solide basi professionali e reddituali grazie alle quali si e implementato il patrimonio familiare e/o quello personale del coniuge con maggiore solidità economica patrimoniale e reddituale (v. Cass. sent. n. 35434/23). Per fornire questo quadro probatorio comparativo si può ricorrere alla prova presuntiva fondata su una chiara fotografia della conduzione della vita familiare, senza che sia necessario fornire riscontro specifico della comune determinazione iniziale verso la definizione dei ruoli (v. Cass. sent. n. 4328/24), essendo sufficiente che risulti ben delineato chi si occupa prevalentemente della vita domestica e, ove presenti, della cura dei figli. Del pari non vi è bisogno della puntuale determinazione dell'entità dello spostamento patrimoniale determinatosi a favore di un coniuge, una volta che lo squilibrio non sia contestabile, nonché della precisa quantificazione della perdita economica subita per il mancato impegno esclusivo o prevalente in un'occupazione produttiva di reddito o, infine, della prova specifica della rinuncia alle aspirazioni pagina 10 di 15 professionali del richiedente, una volta che la conduzione della vita familiare si sia caratterizzata per il ruolo prevalente od esclusivo svolto da uno dei due coniugi (v. Cass. sent. n. 27945/23).
In questo senso rilevano, quali parametri concreti per la valutazione del giudice, in primo luogo la sussistenza di una disparità economica valutata all'esito di un giudizio di comparazione, ed inoltre l'età dei richiedenti, la durata del vincolo, la possibilità o meno di recuperare un percorso professionale, le aspettative eventualmente sacrificate in funzione della costruzione della relazione familiare.
A fronte della ricostruzione delle reciproche condizioni economiche delle parti in precedenza offerta, sussiste un'evidente disparità economica tra il patrimonio e i redditi a disposizione delle parti, tenuto conto che, come evidenziato, la sig.ra può contare unicamente sul reddito da locazione CP_1 dell'immobile di Collecchio, insufficiente per permetterle di raggiungere l'autosufficienza economica, ammontando a mensili euro 500,00.
A detta del ricorrente, la sig.ra godrebbe di piena capacità lavorativa, cosicché sarebbe CP_1 riconducibile a sua colpa la decisione di astenersi dall'attività lavorativa e pertanto nulla le sarebbe dovuto a titolo di assegno divorzile. A tal riguardo non si può non considerare che, così come allegato dalla resistente e mai contestato dal ricorrente, quando le parti contrassero matrimonio, nel 1999, la sig.ra aveva soltanto vent'anni e non aveva mai svolto attività lavorativa. Di comune CP_1
accordo con il marito, ella decise di trasferirsi a Parma per seguire il marito e costruire una famiglia e, dopo poco, nacquero le due figlie, cosicché ella non fece mai ingresso nel mondo del lavoro. La scelta, che si deve ritenere necessariamente condivisa, in quanto portata avanti per tutti i vent'anni di matrimonio, è stata quella che il sig. avrebbe contribuito economicamente al ménage Parte_1
familiare, tramite la propria attività lavorativa, mentre la sig.ra si sarebbe impegnata nella CP_1
cura della famiglia e dei figli in misura prevalente. A fronte di tali evidenze e del fatto che la sig.ra ha 46 anni di età e non ha alcuna esperienza lavorativa alle spalle, si deve ritenere che ella CP_1
potrebbe al più ottenere un'occupazione che non richiede una capacità lavorativa specifica e che in ogni caso non le permetterebbe di raggiungere l'autosufficienza economica. Inoltre, non si può non rilevare che la sig.ra risulta attualmente impegnata nella cura del padre anziano, Parte_1
circostanza che riduce ulteriormente il tempo che ella potrebbe dedicare ad un'ipotetica attività lavorativa. Pertanto, sussiste il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, conseguente al netto squilibrio tra i redditi e il patrimonio delle parti e all'oggettiva impossibilità della sig.ra di Parte_1
procurarsi mezzi sufficienti a raggiungere l'autosufficienza economica.
pagina 11 di 15 Ricorre anche il profilo perequativo- compensativo dell'assegno divorzile, poiché, come precisato, è rimasta del tutto incontestata l'allegazione per la quale i coniugi avevano deciso, di comune accordo, che la sig.ra assumesse un ruolo trainante nella conduzione della vita familiare, così CP_1
permettendo al coniuge di dedicarsi appieno alla sua remunerativa attività imprenditoriale. Ed infatti, non si può non considerare che la liberazione, almeno prevalente, del sig. dagli impegni Parte_1
domestico-familiari ha consentito a quest'ultimo di costruire più solide basi professionali e reddituali, grazie alle quali si è implementato il patrimonio familiare e personale del sig. . Parte_1
Tanto premesso, non si può non considerare anche un ulteriore dato certamente rilevante ai fini della determinazione dell'assetto patrimoniale nella fase post coniugale, vale a dire che, in costanza di unione, la sig.ra ha potuto acquistare due immobili, l'uno sito in Napoli e l'altro in CP_1
Collecchio, con provvista interamente proveniente dal marito. Tale scelta, operata dai coniugi in costanza di unione, certamente ha contribuito al contenimento dello squilibrio patrimoniale esistente tra le parti, in ottica di compensare la sig.ra per gli sforzi fatti a seguito dell'assunzione del CP_1
ruolo endofamiliare trainante.
Alla luce di queste risultanze, unitamente al fatto che il matrimonio ha avuto una lunga durata, essendo stato contratto nel 1999, il Collegio ritiene congruo riconoscere alla sig.ra un assegno CP_1
divorzile di importo mensile pari ad euro 1.000,00.
Deve altresì dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della sig.ra a proporre la domanda CP_1
relativa all'obbligo del ricorrente di farsi carico integralmente delle spese dell'immobile di Collecchio, via Atene, ex casa familiare. Ed infatti, come rilevato in precedenza, la nuda proprietà di tale immobile
è stata donata dal ricorrente alle figlie, che se ne è riservato l'usufrutto, cosicché saranno queste ultime, eventualmente, a dover agire nei confronti del padre affinché provveda alla manutenzione dell'immobile.
Sulle spese di lite
Tenuto conto che sono state accolte le pretese della sig.ra a vedersi riconoscere un assegno CP_1
divorzile, nonché un contributo per il mantenimento della figlia, seppur in misura minore rispetto alle domande, il sig. è tenuto a rifonderle i 2/3 delle spese di lite del presente giudizio, Parte_1
rimanendo compensato l'ulteriore 1/3. Tali spese devono essere liquidate avuto riguardo ai parametri di pagina 12 di 15 cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, e sono pari ad euro
7.616,00.
Le spese di CTU devono essere poste, in via definitiva, a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2034/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Conferma l'affidamento condiviso di I genitori potranno assumere in autonomia le Per_1
decisioni relative all'ordinaria amministrazione nell'interesse della figlia;
2. Conferma la collocazione prevalente di presso la madre;
Per_1
3. Dispone che il padre possa incontrare la figlia secondo tempi da loro liberamente concordati;
4. Dispone che, a far data dal gennaio 2022, corrisponda a Parte_1 [...]
quale contributo al mantenimento della figlia, euro 1.000,00 mensili, rivalutabili CP_1
annualmente secondo gli indici Istat costo della vita, oltre al 100% delle spese straordinarie così elencate: spese straordinarie extra assegno, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva
(lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal
SSN; interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN; cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pagina 13 di 15 programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
pagina 14 di 15 SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
5. Dispone che, a far data dalla sentenza non definitiva di divorzio, Parte_1
corrisponda a a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro Controparte_1
1.000,00, somma rivalutabile secondo indici ISTAT;
6. Liquida le spese di lite in complessivi euro 7.616,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie, condannando al pagamento in favore di dei Parte_1 Controparte_1
2/3 delle stesse, compensando tra le parti l'ulteriore 1/3;
7. Pone in via definitiva le spese di CTU in capo ad entrambe le parti, che se ne faranno carico nella misura della metà ciascuno.
Così deciso in data 18.3.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale di Parma.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
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