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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23-1/2025
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati:
dott. Giorgio Jachia Presidente dott. Fabio Miccio giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 23 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da in data Parte_1
10.01.2025 per l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F./P.IVA con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via Sistina n. 121;
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, allegando e deducendo:
[...]
-di essere creditrice della complessiva somma di € 68.498,32 in forza del decreto ingiuntivo n. 16810/2023 emesso dal Tribunale di Roma, dichiarato esecutivo da parte del Tribunale di Roma mediante il decreto di esecutorietà n. cron. 2812/2024 del 06.02.2024; -la notifica del suddetto titolo unitamente all'atto di precetto andata a buon fine solo nei confronti del legale rappresentante della società resistente sig. cfr. doc. 12 ricorso); CP_2
-l'infruttuoso tentativo di pignoramento mobiliare esperito presso la sede legale della resistente (cfr. doc. 13 e 14 ricorso);
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Considerato che, nel caso di specie,
-sono pervenute le informative richieste ai sensi dell'art. 42 CCII da che documentano l'esistenza di ulteriori esposizioni CP_3 debitorie a carico della resistente per complessivi € 12.049,21 (cfr. allegati fascicolo telematico).
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti risultanze:
1)competenza di questo Tribunale quale Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 27 D. Lgs
12 gennaio 2019, n. 14);
2) qualità di imprenditore commerciale del debitore trattandosi nella specie di società a responsabilità limitata;
3) dimostrazione dello stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
a) dal perdurante inadempimento, risalente quantomeno al 2023, relativo al suindicato credito portato dal titolo ottenuto definitivamente esecutivo, nonché dall'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie documentate da (cfr. allegati fascicolo CP_3 telematico);
b) dallo stato di scioglimento e liquidazione volontaria della resistente dal 03.10.2023. Osserva sul punto il Collegio, stante lo scioglimento e la messa in liquidazione della società debitrice e volendo accedere al condivisibile orientamento giurisprudenziale per il quale: “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra
i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”
(vedasi sent. Cass. n.25167/2016; n. 21834/09; n. 19141/06; n.
6170/03);
- rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
(C.F./P.IVA con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Sistina n. 121-,
NOMINA la dott.ssa Francesca Vitale Giudice Delegato alla procedura e Curatore l'Avv. LEONARDO VECCHIONE
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 15.01.2026 ore 9.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Francesca Vitale dott. Giorgio Jachia
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati:
dott. Giorgio Jachia Presidente dott. Fabio Miccio giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 23 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da in data Parte_1
10.01.2025 per l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F./P.IVA con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via Sistina n. 121;
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, allegando e deducendo:
[...]
-di essere creditrice della complessiva somma di € 68.498,32 in forza del decreto ingiuntivo n. 16810/2023 emesso dal Tribunale di Roma, dichiarato esecutivo da parte del Tribunale di Roma mediante il decreto di esecutorietà n. cron. 2812/2024 del 06.02.2024; -la notifica del suddetto titolo unitamente all'atto di precetto andata a buon fine solo nei confronti del legale rappresentante della società resistente sig. cfr. doc. 12 ricorso); CP_2
-l'infruttuoso tentativo di pignoramento mobiliare esperito presso la sede legale della resistente (cfr. doc. 13 e 14 ricorso);
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Considerato che, nel caso di specie,
-sono pervenute le informative richieste ai sensi dell'art. 42 CCII da che documentano l'esistenza di ulteriori esposizioni CP_3 debitorie a carico della resistente per complessivi € 12.049,21 (cfr. allegati fascicolo telematico).
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti risultanze:
1)competenza di questo Tribunale quale Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 27 D. Lgs
12 gennaio 2019, n. 14);
2) qualità di imprenditore commerciale del debitore trattandosi nella specie di società a responsabilità limitata;
3) dimostrazione dello stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
a) dal perdurante inadempimento, risalente quantomeno al 2023, relativo al suindicato credito portato dal titolo ottenuto definitivamente esecutivo, nonché dall'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie documentate da (cfr. allegati fascicolo CP_3 telematico);
b) dallo stato di scioglimento e liquidazione volontaria della resistente dal 03.10.2023. Osserva sul punto il Collegio, stante lo scioglimento e la messa in liquidazione della società debitrice e volendo accedere al condivisibile orientamento giurisprudenziale per il quale: “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra
i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”
(vedasi sent. Cass. n.25167/2016; n. 21834/09; n. 19141/06; n.
6170/03);
- rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
(C.F./P.IVA con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Sistina n. 121-,
NOMINA la dott.ssa Francesca Vitale Giudice Delegato alla procedura e Curatore l'Avv. LEONARDO VECCHIONE
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 15.01.2026 ore 9.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Francesca Vitale dott. Giorgio Jachia