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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3454/2024
Il Tribunale di Napoli Nord Prima Sezione Civile riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3454 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 25 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...], il [...], RT
c.f. , residente in [...]in Campania C.F._1
alla via San Vito n. 85/B ed elettivamente domiciliata in Melito di Napoli alla via Rose 10/A presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Di Gennaro, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
, nato a [...], il CP_1
7/5/1980, c.f. , residente in [...]in C.F._2
Campania alla via San Vito n. 85/B ed elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli alla via Nicola Capasso n.31 presso lo studio dell'Avv. Michele De Lise che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 17 settembre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
27/5/2003 in Giugliano in Campania (NA), dal quale sono nati due figli, (nata l'[...]) maggiorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente, (nato il Per_2
Pag. 2 di 7 25/1/2010) minorenne, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
- i coniugi, vivranno separati nel mutuo rispetto.
- il figlio minorenne è affidato ad entrambi i Per_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, con l'impegno per entrambi di consultarsi reciprocamente e tempestivamente relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, che riguardano e riguarderanno il figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
- La casa familiare, sita in Giugliano in Campania (NA), alla via San Vito n.85/B, è di proprietà di entrambi i coniugi. L'immobile sarà assegnato alla sig.ra , Pt_1
che vivrà in esso con i due figli, ed . Per_1 Per_2
Saranno a carico della sig.ra le utenze e le quote Pt_1
condominiali ordinarie, mentre per le quote straordinarie i coniugi provvederanno in misura del 50%.
- Relativamente al calendario di visita padre/figlio, il padre potrà incontrare il figlio minore , di anni 14, Per_2
liberamente e secondo la volontà e disponibilità del figlio, accordandosi di volta in volta con la madre. Tuttavia, nella denegata ipotesi di disaccordo si stabilisce il seguente calendario: il padre incontrerà il figlio nei giorni
Pag. 3 di 7 del martedì e del giovedì, dalle ore 17:00, alle ore 22:00.
Inoltre trascorrerà con il padre il fine settimana, a Per_2
settimane alterne, dalle ore 13.00 del sabato, alle ore
21.00 della domenica. Inoltre il figlio trascorrerà con il padre, in alternanza con la madre, le festività natalizie e quelle pasquali. Per le vacanze estive trascorrerà Per_2
15 giorni, anche non consecutivi, del mese di luglio e/o di agosto - da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno- con il padre e lo stesso periodo con la madre.
Resta inteso che durante questi periodi sarà sospeso il calendario di visita con l'altro genitore.
- Il sig. si obbliga alla corresponsione in favore della CP_1
sig.ra , dell'assegno di mantenimento per i figli Pt_1
nella misura complessiva di €500,00 mensili (€ 300,00 in favore di , ed €200, in favore di ) da Per_2 Per_1
corrispondere anticipatamente non oltre il giorno 05 di ciascun mese. La suddetta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Inoltre, il sig. CP_1
si obbliga alla corresponsione in misura del 50% delle spese straordinarie necessarie di natura medica, ludico/ricreativa e scolastica.
- Il sig. continuerà ad incassare integralmente CP_1
l'assegno unico.
- I coniugi sono cointestatari del contratto di mutuo accesso presso la banca per l'acquisto della casa Controparte_2
familiare, di proprietà comune in misura del 50%
Pag. 4 di 7 ciascuno, identificata al catasto fabbricati del Comune di
Giugliano in Campania al Foglio 64, Part. 22, Sub 004 -
0033 - 0069.
- Il sig. dichiara di sollevare la sig.ra CP_1
da ogni obbligo relativo al suddetto RT
mutuo, accollandosi integralmente lo stesso. Inoltre. provvederà, entro il 31.12.2024, a sua cura e spese alla rinegoziazione del mutuo, alle comunicazioni alla banca ed ai conseguenti adempimenti, liberando la sig.ra
[...]
da ogni ulteriore obbligazione. I coniugi Pt_1
provvederanno a chiudere il conto cointestato una volta ultimate le suddette formalità.
- I coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni ulteriore rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, anche relativamente agli arredi ed agli effetti personali e doni di nozze.
- Visto l'art. 3 lett. B della I. 21/11/1967 n. 1185, cosi come novellato dall'art. 24, 1. 3/2003, i genitori si concedono espressamente il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio, per il figlio minore . Per_2
- I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento e dichiarano di non aver più null'altro a pretendere, reciprocamente.
Pag. 5 di 7 Con note il depositate il 3 febbraio 2025 e l'11 febbraio 2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 25/2/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 3/3/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Quanto al punto relativo al mutuo, nella parte in cui il ha CP_1
dichiarato di sollevare la dal pagamento dello stesso , Pt_1
il Tribunale si limita a una presa d'atto trattandosi di accordi estranei all'oggetto del presente procedimento.
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di RT
, nata a [...], il [...] e
[...] CP_1
nato a [...], il [...] , alle
[...]
condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (Atto n.37, P. I, S./ Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3454/2024
Il Tribunale di Napoli Nord Prima Sezione Civile riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3454 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 25 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...], il [...], RT
c.f. , residente in [...]in Campania C.F._1
alla via San Vito n. 85/B ed elettivamente domiciliata in Melito di Napoli alla via Rose 10/A presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Di Gennaro, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
, nato a [...], il CP_1
7/5/1980, c.f. , residente in [...]in C.F._2
Campania alla via San Vito n. 85/B ed elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli alla via Nicola Capasso n.31 presso lo studio dell'Avv. Michele De Lise che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 17 settembre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
27/5/2003 in Giugliano in Campania (NA), dal quale sono nati due figli, (nata l'[...]) maggiorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente, (nato il Per_2
Pag. 2 di 7 25/1/2010) minorenne, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
- i coniugi, vivranno separati nel mutuo rispetto.
- il figlio minorenne è affidato ad entrambi i Per_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, con l'impegno per entrambi di consultarsi reciprocamente e tempestivamente relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, che riguardano e riguarderanno il figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
- La casa familiare, sita in Giugliano in Campania (NA), alla via San Vito n.85/B, è di proprietà di entrambi i coniugi. L'immobile sarà assegnato alla sig.ra , Pt_1
che vivrà in esso con i due figli, ed . Per_1 Per_2
Saranno a carico della sig.ra le utenze e le quote Pt_1
condominiali ordinarie, mentre per le quote straordinarie i coniugi provvederanno in misura del 50%.
- Relativamente al calendario di visita padre/figlio, il padre potrà incontrare il figlio minore , di anni 14, Per_2
liberamente e secondo la volontà e disponibilità del figlio, accordandosi di volta in volta con la madre. Tuttavia, nella denegata ipotesi di disaccordo si stabilisce il seguente calendario: il padre incontrerà il figlio nei giorni
Pag. 3 di 7 del martedì e del giovedì, dalle ore 17:00, alle ore 22:00.
Inoltre trascorrerà con il padre il fine settimana, a Per_2
settimane alterne, dalle ore 13.00 del sabato, alle ore
21.00 della domenica. Inoltre il figlio trascorrerà con il padre, in alternanza con la madre, le festività natalizie e quelle pasquali. Per le vacanze estive trascorrerà Per_2
15 giorni, anche non consecutivi, del mese di luglio e/o di agosto - da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno- con il padre e lo stesso periodo con la madre.
Resta inteso che durante questi periodi sarà sospeso il calendario di visita con l'altro genitore.
- Il sig. si obbliga alla corresponsione in favore della CP_1
sig.ra , dell'assegno di mantenimento per i figli Pt_1
nella misura complessiva di €500,00 mensili (€ 300,00 in favore di , ed €200, in favore di ) da Per_2 Per_1
corrispondere anticipatamente non oltre il giorno 05 di ciascun mese. La suddetta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Inoltre, il sig. CP_1
si obbliga alla corresponsione in misura del 50% delle spese straordinarie necessarie di natura medica, ludico/ricreativa e scolastica.
- Il sig. continuerà ad incassare integralmente CP_1
l'assegno unico.
- I coniugi sono cointestatari del contratto di mutuo accesso presso la banca per l'acquisto della casa Controparte_2
familiare, di proprietà comune in misura del 50%
Pag. 4 di 7 ciascuno, identificata al catasto fabbricati del Comune di
Giugliano in Campania al Foglio 64, Part. 22, Sub 004 -
0033 - 0069.
- Il sig. dichiara di sollevare la sig.ra CP_1
da ogni obbligo relativo al suddetto RT
mutuo, accollandosi integralmente lo stesso. Inoltre. provvederà, entro il 31.12.2024, a sua cura e spese alla rinegoziazione del mutuo, alle comunicazioni alla banca ed ai conseguenti adempimenti, liberando la sig.ra
[...]
da ogni ulteriore obbligazione. I coniugi Pt_1
provvederanno a chiudere il conto cointestato una volta ultimate le suddette formalità.
- I coniugi dichiarano di aver regolato tra loro ogni ulteriore rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, anche relativamente agli arredi ed agli effetti personali e doni di nozze.
- Visto l'art. 3 lett. B della I. 21/11/1967 n. 1185, cosi come novellato dall'art. 24, 1. 3/2003, i genitori si concedono espressamente il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio, per il figlio minore . Per_2
- I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento e dichiarano di non aver più null'altro a pretendere, reciprocamente.
Pag. 5 di 7 Con note il depositate il 3 febbraio 2025 e l'11 febbraio 2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 25/2/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 3/3/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Quanto al punto relativo al mutuo, nella parte in cui il ha CP_1
dichiarato di sollevare la dal pagamento dello stesso , Pt_1
il Tribunale si limita a una presa d'atto trattandosi di accordi estranei all'oggetto del presente procedimento.
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di RT
, nata a [...], il [...] e
[...] CP_1
nato a [...], il [...] , alle
[...]
condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (Atto n.37, P. I, S./ Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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