TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/07/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2505/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. HE TI ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 09/04/2025, assunto in decisione in data 25/06/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato GROSSO ELISA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25/06/2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2) L'immobile sito in Seregno (MB) alla via Cadore n. 226 resterà assegnato al coniuge Sig. per ivi Pt_2
Per_ abitarvi unitamente ai figli , e , i quali saranno liberi di frequentare la madre e di Per_1 Per_2 permanere presso la sua abitazione ed ivi di pernottarvi secondo i loro desideri. La Sig.ra Parte_1
Per_ stipulerà un contratto di locazione di un appartamento nelle vicinanze della casa familiare e – stante anche la sua condizione – seppur continuerà ad abitare prevalentemente presso la casa familiare per non destabilizzarne la routine, sarà libera – analogamente ai fratelli - di pernottare con la madre consentendole di modificare le proprie abitudini seguendo i propri tempi e le sue necessità.
3) Il figlio oggi ancora minorenne, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ma Per_1 collocato presso l'abitazione familiare, in Seregno (Mb) alla via Cadore n. 226.
I genitori si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendo le naturali inclinazioni, con l'obbligo di cooperazione tra di loro nell'adempimento della funzione genitoriale, nonché si impegnano reciprocamente a far mantenere rapporti significativi, sia affettivi che di frequentazione del figlio con le rispettive famiglie d'origine.
I genitori si impegnano, altresì, a cooperare e ad organizzarsi in modo tale da garantire la frequentazione del figlio alla Scuola ed il rispetto dei suoi impegni, sia scolastici che extrascolastici, ed esigenze varie. Per_ 4) La figlia oggi ancora minorenne ed affetta da autismo – come da certificazione medica attestante l'invalidità (tanto da essere percettrice di indennità per € 300,00.= versati direttamente sul libretto postale alla stessa intestato e accantonati per il suo futuro) – sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocata presso l'abitazione paterna, vista la sua condizione di fragilità si asseconderanno i suoi tempi e i suoi desideri circa il collocamento e/o il pernotto.
I genitori si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendo le naturali inclinazioni, con l'obbligo di cooperazione tra di loro nell'adempimento della funzione genitoriale, nonché si impegnano reciprocamente a far mantenere rapporti significativi, sia affettivi che di frequentazione del figlio con le rispettive famiglie d'origine.
I genitori si impegnano, altresì, a cooperare e ad organizzarsi in modo tale da garantire la frequentazione della figlia alla Scuola ed il rispetto dei suoi impegni, sia scolastici che extrascolastici, ed esigenze varie.
5) Il figlio ormai maggiorenne, continuerà ad abitare presso la casa familiare con facoltà dello Per_2 stesso – vista la già raggiunta maggiore età – di poter organizzare i pernotti in piena autonomia con l'uno o con l'altro genitore.
6) La madre in considerazione del collocamento prevalente dei figli presso il padre corrisponderà, entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del Sig. a titolo Parte_2 di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di € 350,00 (per tutti i figli cumulativamente) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente.
Inoltre, i coniugi si faranno carico nella misura del 50% ciascuno del pagamento delle spese delle spese straordinarie di tutti e tre i figli, come da Protocollo del Tribunale di Monza del 07.05.2018 e precisamente come segue: SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- Spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o, artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altra parte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile. prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00.=, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. Secondo le Linee Guida condivise del Tribunale di Monza in data 07.05.2018 saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa, saranno, invece, da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum.
Saranno, pertanto, ricomprese nel MANTENIMENTO ORDINARIO:
-Vitto e mensa scolastica,
-Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione,
-Farmaci da banco,
-Abbigliamento, comprese le spese le spese per il cambio di stagione,
-Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi),
-Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno,
-Baby-sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola e dopo-scuola.
7)L'assegno unico verrà percepito dal padre come sino ad ora, mentre le detrazioni per i figli spetteranno ai genitori secondo quanto disposto per legge.
8)La Sig.ra continuerà ad occuparsi delle necessità quotidiane dei figli anche presso l'abitazione Pt_1 paterna avendo pieno e libero accesso alla casa familiare per ogni incombenza pratica relativa ai figli.
9)I coniugi continueranno ad accantonare la somma mensile di € 150,00.= (€ 50,00 per ciascun figlio) destinati ad una polizza BPM Vita stipulata per i tre figli, come fondo di accantonamento.
10)Il conto corrente n. 61141 intestato ad entrambi i coniugi verrà ripartito al 50% tra gli stessi.
11)I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo di passaporto per sé e per i figli, nonché di lasciapassare e carta d'identità valida per l'espatrio.
12)La Sig.ra contribuirà nella misura del 50% al pagamento del mutuo cointestato versando sul Pt_1
c/c del sig. la somma mensile di € 300,00.= sino alla vendita dell'immobile e comunque sino a Pt_2 scadenza del 30.11.2042, oltre a contribuire entrambi al 50% alle sole spese condominiali di natura straordinaria.
13)La Sig.ra si farà carico del pagamento in favore del Difensore per spese e compenso Pt_1 professionale per il presente giudizio, oltre al 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 23.06.2003 a Seregno Parte_1 Parte_2
(MB); Per_
- Dall'unione sono nati i figli (23.10.2005), (22.02.2008) e (22.02.2008); Per_2 Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 25.06.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 09/04/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e he Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Seregno (MB) in data 23.06.2003 (Atto n. 56, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seregno (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE TI ON
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. HE TI ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 09/04/2025, assunto in decisione in data 25/06/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato GROSSO ELISA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25/06/2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
2) L'immobile sito in Seregno (MB) alla via Cadore n. 226 resterà assegnato al coniuge Sig. per ivi Pt_2
Per_ abitarvi unitamente ai figli , e , i quali saranno liberi di frequentare la madre e di Per_1 Per_2 permanere presso la sua abitazione ed ivi di pernottarvi secondo i loro desideri. La Sig.ra Parte_1
Per_ stipulerà un contratto di locazione di un appartamento nelle vicinanze della casa familiare e – stante anche la sua condizione – seppur continuerà ad abitare prevalentemente presso la casa familiare per non destabilizzarne la routine, sarà libera – analogamente ai fratelli - di pernottare con la madre consentendole di modificare le proprie abitudini seguendo i propri tempi e le sue necessità.
3) Il figlio oggi ancora minorenne, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ma Per_1 collocato presso l'abitazione familiare, in Seregno (Mb) alla via Cadore n. 226.
I genitori si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendo le naturali inclinazioni, con l'obbligo di cooperazione tra di loro nell'adempimento della funzione genitoriale, nonché si impegnano reciprocamente a far mantenere rapporti significativi, sia affettivi che di frequentazione del figlio con le rispettive famiglie d'origine.
I genitori si impegnano, altresì, a cooperare e ad organizzarsi in modo tale da garantire la frequentazione del figlio alla Scuola ed il rispetto dei suoi impegni, sia scolastici che extrascolastici, ed esigenze varie. Per_ 4) La figlia oggi ancora minorenne ed affetta da autismo – come da certificazione medica attestante l'invalidità (tanto da essere percettrice di indennità per € 300,00.= versati direttamente sul libretto postale alla stessa intestato e accantonati per il suo futuro) – sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocata presso l'abitazione paterna, vista la sua condizione di fragilità si asseconderanno i suoi tempi e i suoi desideri circa il collocamento e/o il pernotto.
I genitori si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendo le naturali inclinazioni, con l'obbligo di cooperazione tra di loro nell'adempimento della funzione genitoriale, nonché si impegnano reciprocamente a far mantenere rapporti significativi, sia affettivi che di frequentazione del figlio con le rispettive famiglie d'origine.
I genitori si impegnano, altresì, a cooperare e ad organizzarsi in modo tale da garantire la frequentazione della figlia alla Scuola ed il rispetto dei suoi impegni, sia scolastici che extrascolastici, ed esigenze varie.
5) Il figlio ormai maggiorenne, continuerà ad abitare presso la casa familiare con facoltà dello Per_2 stesso – vista la già raggiunta maggiore età – di poter organizzare i pernotti in piena autonomia con l'uno o con l'altro genitore.
6) La madre in considerazione del collocamento prevalente dei figli presso il padre corrisponderà, entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del Sig. a titolo Parte_2 di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di € 350,00 (per tutti i figli cumulativamente) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente.
Inoltre, i coniugi si faranno carico nella misura del 50% ciascuno del pagamento delle spese delle spese straordinarie di tutti e tre i figli, come da Protocollo del Tribunale di Monza del 07.05.2018 e precisamente come segue: SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- Spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o, artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altra parte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile. prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00.=, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. Secondo le Linee Guida condivise del Tribunale di Monza in data 07.05.2018 saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa, saranno, invece, da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum.
Saranno, pertanto, ricomprese nel MANTENIMENTO ORDINARIO:
-Vitto e mensa scolastica,
-Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione,
-Farmaci da banco,
-Abbigliamento, comprese le spese le spese per il cambio di stagione,
-Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi),
-Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno,
-Baby-sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola e dopo-scuola.
7)L'assegno unico verrà percepito dal padre come sino ad ora, mentre le detrazioni per i figli spetteranno ai genitori secondo quanto disposto per legge.
8)La Sig.ra continuerà ad occuparsi delle necessità quotidiane dei figli anche presso l'abitazione Pt_1 paterna avendo pieno e libero accesso alla casa familiare per ogni incombenza pratica relativa ai figli.
9)I coniugi continueranno ad accantonare la somma mensile di € 150,00.= (€ 50,00 per ciascun figlio) destinati ad una polizza BPM Vita stipulata per i tre figli, come fondo di accantonamento.
10)Il conto corrente n. 61141 intestato ad entrambi i coniugi verrà ripartito al 50% tra gli stessi.
11)I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo di passaporto per sé e per i figli, nonché di lasciapassare e carta d'identità valida per l'espatrio.
12)La Sig.ra contribuirà nella misura del 50% al pagamento del mutuo cointestato versando sul Pt_1
c/c del sig. la somma mensile di € 300,00.= sino alla vendita dell'immobile e comunque sino a Pt_2 scadenza del 30.11.2042, oltre a contribuire entrambi al 50% alle sole spese condominiali di natura straordinaria.
13)La Sig.ra si farà carico del pagamento in favore del Difensore per spese e compenso Pt_1 professionale per il presente giudizio, oltre al 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 23.06.2003 a Seregno Parte_1 Parte_2
(MB); Per_
- Dall'unione sono nati i figli (23.10.2005), (22.02.2008) e (22.02.2008); Per_2 Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 25.06.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 09/04/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e he Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Seregno (MB) in data 23.06.2003 (Atto n. 56, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Seregno (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE TI ON