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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/11/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1437/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Roccasalva, giusta procura in atti ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
Rizza, giusta procura in atti resistente e con l'intervento del P.M. in sede (che ha apposto il proprio visto in data 5.7.2024) –
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 24/05/2024 e ritualmente notificato, – Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con , il 28/3/2019, a Modica (RG) e CP_1 che dall'unione coniugale era nata la figlia (22/8/2020) - chiedeva a questo Tribunale la Per_1 pronuncia della separazione tra i coniugi, disponendo l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, il collocamento della stessa presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare, la regolamentazione dei tempi di frequentazione padre-figlia, l'obbligo a carico del resistente di corrispondere alla madre l'assegno di € 300,00 al mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta, depositata il 21/10/2024, si costituiva , il quale CP_1 confermava la sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi, aderiva alle domande di separazione e di affidamento condiviso della figlia, ma contestava la misura del contributo al mantenimento chiesto dalla ricorrente per la figlia e chiedeva che venisse determinato in €
150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, in ragione del suo stato di pagina 1 di 3 disoccupazione, degli ampi tempi che di fatto la figlia trascorreva con il padre, nonché della circostanza che la lavorava ed era proprietaria di immobili, tra cui la casa familiare. Pt_1
All'udienza del 24.10.2024, le parti comparivano personalmente innanzi al giudice delegato e venivano da questi sentite separatamente;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 27/12/2024, il Giudice Delegato, in via temporanea ed urgente, affidava la minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 collocandola in via prevalente presso la madre, alla quale assegnava la casa familiare, regolamentando i tempi di permanenza della minore presso il padre e ponendo a carico del
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando a la CP_1 Parte_1 somma di € 200,00 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da considerarsi al netto dell'assegno unico universale, attribuito per intero alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 7.3.2025, rispettivamente depositate il
28/02/2025 (per ) e il 6/3/2025 (per ), le parti chiedevano di Parte_1 CP_1 confermare le condizioni di separazione statuite in via provvisoria con l'ordinanza ex art. 473- bis.22 c.p.c. e, viste le conclusioni congiunte, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, va, innanzitutto, pronunciata la separazione tra e Parte_1 CP_1
alla luce dell'adesione a tale domanda da parte del resistente e del fatto che è venuta
[...] meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, i quali, comparsi all'udienza del
24/10/2024, hanno dichiarato che non esiste alcuna possibilità di riconciliazione tra loro.
Rilevato, inoltre, che entrambe le parti hanno chiesto di confermare le condizioni di separazione, siccome disposte in via temporanea ed urgente dal Giudice Delegato, il Collegio, in via definitiva, affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, non sussistendo Per_1 motivi ostativi al riguardo.
Sotto tale profilo, inoltre, va precisato che continuerà ad essere collocata presso la Per_1 madre ( ); al riguardo, essendo la madre già comproprietaria con terzi della casa Parte_1 familiare, non si può tecnicamente assegnare quest'ultima alla madre stessa, occorrendo, per la pronuncia di assegnazione della casa familiare, che essa appartenga o in via esclusiva al genitore non collocatario, o anche a quest'ultimo, in comune con il genitore richiedente.
Stante la richiesta concorde delle parti, va disposta in via definitiva la seguente regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia presso il padre, salvo diverso accordo tra i genitori:
1) il 1° e il 3° fine settimana di ciascun mese dalle ore 18.00 del venerdì sino alla mattina del successivo lunedì, quando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
2) nelle settimane in cui la figlia trascorrerà il fine settimana con la madre, dalle Per_1 ore 18.00 del mercoledì sino al mattino del giorno successivo, quando il padre la accompagnerà a scuola;
pagina 2 di 3 3) per quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale o Capodanno;
4) per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti ad anni alterni, la festività di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
5) per due settimane durante le vacanze estive.
Quanto al contributo al mantenimento di da parte del padre, va confermato Per_1
l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere a , a tale titolo, la somma di Parte_1
€ 200,00 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, importo da considerarsi al netto dell'assegno unico universale, attribuito per intero alla madre, secondo il comune intendimento delle parti, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia. In considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti, si giustifica l'integrale compensazione tra queste delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1437/2024 R.G. sulla domanda dei coniugi e Parte_1 CP_1
PRONUNCIA la separazione personale dei predetti coniugi, uniti in matrimonio con rito civile a Modica il
28/3/2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune predetto al n. 6, parte I, Serie , Ufficio 1, anno 2019, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune ex art. 69 D.P.R:
396/2000.
AFFIDA la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori, collocandola in via prevalente Per_1 presso la madre, con facoltà per il padre di vederla ed averla con sé nei tempi e modi indicati in parte motiva.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di , CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, la somma di €
200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, importo da considerarsi al netto dell'assegno unico universale, attribuito per intero alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia.
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 30.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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