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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/09/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 564/2023 r.g. proposta
da
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
in qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa agricola, elettivamen- te domiciliato in Petilia Policastro, alla via Arringa, n. 60, presso lo studio dell'avv. Giovanbattista Scordamaglia (cod. fisc. – pec: C.F._2
), che lo rappresenta e difende, unitamente Email_1
all'avv. Teresa Iacometta (pec: Email_2
per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- attore - contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., P. IVA , elettivamente domi- P.IVA_1
ciliata in Catanzaro, alla via Indipendenza, n. 6, presso lo studio dell'avv. Paola
Baiocco (cod. fisc. – pec: ), C.F._3 Email_3
che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta –
1 nonché
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA Controparte_1
, domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale in Catanzaro, P.IVA_2
al Viale Europa, presso la Cittadella regionale, rappresentata e difesa per procu- ra generale alle liti dall'avv. Antonella Coscarella (cod. fisc.
– pec: avvocato3. egione.calabria.it); C.F._4 Emai_4
- convenuta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 7.7.2025, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione della controversia.
FATTO E MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, espo- Parte_1
neva: di aver proposto domanda di partecipazione al bando FSR Calabria
2014/2020; che la domanda era stata inoltrata in data 18.6.2020 per il tramite dell'associazione CAA Liberi Agricoltori di Crotone, come domanda di ricon- ferma annualità 2020; che nessun finanziamento era stato tuttavia assegnato, nonostante i ripetuti solleciti;
che in data 29.11.2022 aveva co- CP_1
municato che la domanda presentava alcune anomalie;
che in data 20.12.2022 egli aveva richiesto all'associazione intermediaria visura relativa allo stato della domanda, la quale non presentava alcuna anomalia, risultando nella fase istrut- toria;
che gli erano stati liquidati i contributi per le annualità 2018, 2021 e 2022.
Tanto premesso, chiedeva l'accertamento del suo diritto alla correspon- sione e liquidazione delle indennità di cui alla domanda n. 04240779183, con ordine di pagamento;
in via subordinata, l'accertamento della responsabilità dell'ente titolare dell'istruttoria e dell'ente preposto alla liquidazione, Regione
2 Calabria e e la condanna al risarcimento dei danni subiti;
in CP_1
via ulteriormente subordinata, il riconoscimento degli interessi legali dal mo- mento della presentazione della domanda.
I.2.- La convenuta costituendosi in giudizio con pro- CP_1
pria comparsa, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in quanto generico, oltre che nello specifico della domanda di risarcimento danni.
Nel merito, deduceva: che l'istruttoria per i Piani di Sviluppo Rurale era di esclusiva competenza della , Dipartimento Agricoltura mentre Controparte_1
era il soggetto pagatore, non potendo procedere a pagamenti se il no- CP_1
minativo del beneficiario non è presente in un elenco predisposto dal
[...]
e trasferito all'organismo pagatore con tempistiche precise;
Controparte_2
che nell'istruttoria curata dal Dipartimento Agricoltura regionale era emerso che le domande presentate da presentavano alcune anomalie;
Parte_1
che successivamente la Regione aveva chiesto l'autorizzazione alla deroga delle anomalie ma la stessa era stata approvata il 26.4.2022 e autorizzata il 27.4.2022, oltre i termini per i pagamenti delle annualità 2019 e 2020 (scaduti il 31.12.2020
e il 31.12.2021), mentre per le altre domande il beneficiario aveva percepito le indennità.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria della nullità dell'atto di citazione e nel merito il rigetto della domanda attorea.
I.3.- Dopo la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, si costitui- va con propria comparsa, deducendo: che l'attore, parteci- Controparte_1
pando alla misura di domanda di sostegno, aveva ricevuto il pagamento delle annualità 2016, 2017, 2018, 2021 e 2022, mentre non aveva ricevuto il pagamento delle domande per il 2019 e 2020; che la domanda per tali ultime annualità ri- sultava positiva, per il SIAN aveva bloccato la funzione di conclusione in quan- to il (coadiuvato dal CAA al quale si era rivolto) aveva errato nel pre- Pt_1
sentare la domanda come nuova domanda di finanziamento invece che come domanda di “mantenimento dell'agricoltura biologica” e il settore regionale
3 preposto l'aveva coadiuvato, segnalando la mancanza all'assistenza tecnica del
SIAN l'8.10.2021, tanto che erano state chiuse e liquidate le annualità 2018 e
2021 ma per le annualità 2019 e 2020 non si era potuto procedere alla liquida- zione a causa dei vincoli temporali imposti dal Reg. (UE) 2021/2116. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
La causa, istruita con ammissione delle produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.7.2025.
* * * *
II. In via preliminare, deve darsi atto che l'attore all'udienza di precisa- zione delle conclusioni ha rinunciato alla domanda subordinata di risarcimento del danno subito ed alla domanda nei confronti di , insistendo nella CP_1
domanda di accertamento del diritto.
III. Occorre provvedere alla ricostruzione della vicenda fattuale e della disciplina giuridica applicabile.
L'attore, titolare di un'azienda agricola, ha presentato in data 18.6.2020 per il tramite di un CAA (Liberi Agricoltori di Crotone), la domanda di parteci- pazione n. 04240779183, Misura 11 agricoltura biologica, nell'ambito del P.S.R.
Regione Calabria 2014/2020.
La domanda di aiuto verte su una misura agroambientale nota come PSR
(programma di sviluppo regionale), che è lo strumento di programmazione comunitaria basato su uno dei fondi comunitari (Fondo Europeo Ag. per lo Svi- luppo Rurale), che permette alle singole Regioni italiane e, nel caso di specie, al- la , di sostenere e finanziare gli interventi del settore agricolo Controparte_1
forestale regionale e accrescere lo sviluppo delle aree rurali. Tale misura, nata dal Regolamento (UE) n.1698/2005 come avente una durata di sette anni
2007/2013, è stata rinnovata per l'agenda 2014/2020 con regolamento UE.
Tenuto conto della rinuncia alla domanda formulata nei confronti di
, non sarà esaminata la domanda formulata nei suoi confronti. CP_1
Nel merito, la domanda non è fondata e dev'essere rigettata.
4 Come esplicato e documentato dalla nei propri atti, la Controparte_1
domanda del è stata erroneamente indirizzata alla Misura 11 Sottomi- Pt_1
sura 1 Tipologia di intervento 1 avente codice 11.1.1. “pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche” che viene presentata dai sogget- ti che non abbiano mai prima esercitato agricoltura biologica. Il avreb- Pt_1
be invece dovuto presentare istanza alla Sottomisura 2, “mantenimento dell'agricoltura biologica”, Tipologia di intervento 1 avente codice 11.2.1.
Sussistendo un'anomalia bloccante sul sistema automatico denominato
SIEN, la si è anche attivata per risolvere il problema e consi- Controparte_1
derare la domanda come rientrante nella Sottomisura 2 invece che in quella 1. Il settore regionale preposto infatti aveva segnalato il problema all'assistenza tec- nica del SIAN con e-mail dell'8.10.2021 (specificando che, nel bando della pre- cedente programmazione 2007 – 2013 riguardante il biologico, il aveva Pt_1
partecipato nell'allora denominata Misura 214 azione 2 senza aver ricevuto premi in quanto non finanziato). L'ufficio preposto aveva anche inviato la nota prot. n. 489267 del 11.11.2021 dalla quale risulta che, in quanto presente nella pratica biologica dal 31.07.2014 al 27.03.2015 (come risultante sul SIB - Sistema
Informativo Biologico nell'apposita sezione Gestione delle Notifiche di Attività
Biologica), tale dato contrastava con la dichiarazione di partecipazione al bando oggetto di causa, dove era stato dichiarato l'avvio al biologico per la prima vol- ta riportando in domanda la Sottomisura 1 “pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche” tipologia d'intervento 1 avente codice 11.1.1.
Mediante l'intervento della “correttivo” rispetto Controparte_1
all'errore in domanda, il è riuscito ad ottenere le indennità per le altre Pt_1
annualità, ma non per quelle oggetto del presente giudizio, in quanto – secondo le previsioni del Regolamento (UE) 2021/2116 – le indennità possono essere pa- gate dal 1 dicembre al 30 giugno dell'anno successivo e alla data di conclusione del procedimento il termine era abbondantemente spirato.
E' evidente, pertanto, come sostenuto dalla , che la dila- Controparte_1
5 tazione dei tempi e la conseguente impossibilità derivata dal decorso del termi- ne per effettuare il pagamento sono stati determinati dalla non corretta compi- lazione della domanda di partecipazione al bando.
Nessuna condanna può essere pertanto emessa nei confronti della
[...]
. Parte_2
La domanda attorea deve essere, pertanto, rigettata.
IV.- Le spese seguono la soccombenza e l'attore dev'essere condannato al rimborso delle spese di lite sostenute dai convenuti, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimen- to ai valori medi dalla tariffa, opportunamente ridotti per la semplicità delle questioni giuridiche controverse, e senza fase istruttoria, non svolta.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di ritualmente notifi- cato, da , nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), in qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa C.F._5
agricola, nei confronti di Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA
[...]
e di , in persona del legale rappresentante p.t., P. P.IVA_1 Controparte_1
IVA (R.G. n. 564/2023), così provvede: P.IVA_2
a) dà atto che l'attore ha rinunciato alla domanda formulata nei confronti di ed alle domande subordinate;
CP_1
b) rigetta la domanda principale;
c) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalle Parte_1
controparti e , che quantifica in € 1.700,00 per ciascuna Controparte_1 CP_1
parte, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Crotone, il 22.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Angiuli
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