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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8792 /2024 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
rappr. e dif. dall'avv. BIANCAMANO MARA Parte_1 presso il cui studio elett.nte domicilia in Napoli alla via Toledo n.
156;
- ricorrente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
NAPOLI NORD ;
- resistente
Oggetto: rettifica di attribuzione di sesso
All'udienza del 8.5.25 il procuratore concludeva chiedendo accogliersi le conclusioni di cui al ricorso.
Il P.M. il apponeva il proprio visto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data il 30.10.24, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare il diritto della stessa alla rettificazione di sesso da femminile a maschile , di autorizzare il trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile e di sostituire il proprio nome in , ordinando agli Per_1 ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti.
A sostegno della domanda parte istante deduceva di essere affetta da una condizione di disforia di genere, avendo da sempre evidenziato una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di “ ”, per il quale è già abitualmente conosciuta nei rapporti Per_1 interpersonali
Ha aggiunto di essersi rivolta nel 2023 al Consultorio InConTra, per le Persone
Trans e con Identità non binarie dell' Controparte_1 dell'ASL Napoli 3 Sud attraverso il quale le è stata
[...] diagnosticata la disforia di genere in soggetto femminile senza disordini della differenziazione sessuale (cfr. Relazione Dott.ssa – All.1). Ha precisato Per_2 che dal mese di marzo 2024 pratica terapia ormonale sostitutiva, mascolinizzante, (cfr. relazione Dott.ssa – All.2). Per_3
Successivamente, ha intrapreso un nuovo percorso di assessment psicodiagnostico presso il consultorio InConTra, attraverso il quale le è stata confermata la disforia di genere in soggetto femminile senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di affermazione del genere maschile, già precedentemente diagnosticato
All'udienza dell'8.4.25 la ricorrente sottoposta a libero interrogatorio, confermava quanto dedotto nell'atto introduttivo, insisteva nell'accoglimento dello stesso, precisando di proseguire la terapia.
Sulle conclusioni della parte la causa veniva riservata in decisione.
***
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica,
2 divergenza che impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Premesso che l'istante non è sposato e non ha figli, va rilevato che le relazioni allegate agli atti dimostrano come parte ricorrente sia affetta da disforia di genere e che, il desiderio di appartenere al genere maschile e di avere sentimenti e reazioni tipiche del genere maschile appaiono marcatamente evidenti.
Già dalla prima relazione dell'UOC, redatta nel mese di gennaio 2024, emerge la radicata convinzione di appartenere al sesso maschile.
Inoltre, dalla relazione di aggiornamento dell'ottobre 2024 emerge quanto segue:
3 L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte e che, sin dall'adolescenza ha avuto un comportamento come appartenente al genere maschile e che lo stesso ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso, confermata dalle predette relazioni medico – psicologiche, oltre che dalle dichiarazioni rese all'udienza dell'8.4.2025.
In ordine alla richiesta di autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, osserva a riguardo il tribunale che con sentenza n. 142/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In ragione di ciò, accertata l'irreversibile transizione di dal Parte_1 genere femminile al genere maschile, non è allo stato più necessaria - in virtù del predetto intervento del giudice delle leggi - l'autorizzazione richiesta ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali parte ricorrente potrà liberamente accedere senza necessità di autorizzazione giudiziale.
4 D'altronde anche prima dell'intervento della Corte costituzionale, era orientamento consolidato del tribunale, in conformità alla giurisprudenza anche comunitaria, l'interpretazione normativa secondo cui non dovesse ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico (cfr.
Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015,
c. . CP_2 Per_4
Pertanto, se prima dell'intervento del giudice delle leggi si riteneva di poter accogliere la domanda di rettifica del sesso anche in assenza di previo trattamento chirurgico, ritenuto non necessario ai fini della pronuncia e si procedeva ad autorizzare l'intervento solo se richiesto, provvedendo in caso contrario alla mera rettifica, a seguito della sentenza C. Cost. n. 142/2024, neppure in presenza di espressa richiesta è necessaria l'autorizzazione giudiziale all'effettuazione dei trattamenti chirurgici.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appariva - già prima dell'intervento del giudice costituzionale - il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Tale impostazione è stata recepita nella predetta sentenza della corte costituzionale la quale ha evidenziato che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, evidenziando come la scelta legislativa - non irragionevole in sé e per sé considerata alla luce dell'irreversibilità del mutamento conseguente agli interventi chirurgici – “sia divenuta tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
5 L'evoluzione giurisprudenziale già avviata nel 2015 con le predette sentenze, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. sentenza n.
221 del 2015).
La corte costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico- comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico
(come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n.
180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
Alla luce di ciò ha dichiarato, come detto, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato, ritiene il tribunale di poter accogliere la domanda, con le precisazioni sopra svolte, e per l'effetto di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici della ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla in ordine alla richiesta di autorizzazione, non più necessaria, ad effettuare i trattamenti chirurgici, ai quali parte ricorrente potrà – se ritenuto necessario - liberamente accedere.
Nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, su parere del P.M., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
6 a) dichiara il diritto di nata il [...] a [...], Parte_1
C.F.: alla rettificazione dei dati anagrafici da femminile a C.F._1 maschile, ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti, con la modifica del nome in;
Per_1
b) nulla in ordine all'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di riattribuzione e di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari mediante trattamento medico-chirurgico, per le ragioni di cui in parte motiva;
c) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli, la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di , con conseguente indicazione Parte_1 del sesso maschile nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura "femminile" debba leggersi ed intendersi invece quella " maschile";
d) nulla per le spese di lite;
Così deciso all'esito della camera di consiglio il 17.6.25
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Cristiana Satta Dr.ssa Alessandra Tabarro
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8792 /2024 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
rappr. e dif. dall'avv. BIANCAMANO MARA Parte_1 presso il cui studio elett.nte domicilia in Napoli alla via Toledo n.
156;
- ricorrente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
NAPOLI NORD ;
- resistente
Oggetto: rettifica di attribuzione di sesso
All'udienza del 8.5.25 il procuratore concludeva chiedendo accogliersi le conclusioni di cui al ricorso.
Il P.M. il apponeva il proprio visto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data il 30.10.24, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare il diritto della stessa alla rettificazione di sesso da femminile a maschile , di autorizzare il trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile e di sostituire il proprio nome in , ordinando agli Per_1 ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti.
A sostegno della domanda parte istante deduceva di essere affetta da una condizione di disforia di genere, avendo da sempre evidenziato una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di “ ”, per il quale è già abitualmente conosciuta nei rapporti Per_1 interpersonali
Ha aggiunto di essersi rivolta nel 2023 al Consultorio InConTra, per le Persone
Trans e con Identità non binarie dell' Controparte_1 dell'ASL Napoli 3 Sud attraverso il quale le è stata
[...] diagnosticata la disforia di genere in soggetto femminile senza disordini della differenziazione sessuale (cfr. Relazione Dott.ssa – All.1). Ha precisato Per_2 che dal mese di marzo 2024 pratica terapia ormonale sostitutiva, mascolinizzante, (cfr. relazione Dott.ssa – All.2). Per_3
Successivamente, ha intrapreso un nuovo percorso di assessment psicodiagnostico presso il consultorio InConTra, attraverso il quale le è stata confermata la disforia di genere in soggetto femminile senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di affermazione del genere maschile, già precedentemente diagnosticato
All'udienza dell'8.4.25 la ricorrente sottoposta a libero interrogatorio, confermava quanto dedotto nell'atto introduttivo, insisteva nell'accoglimento dello stesso, precisando di proseguire la terapia.
Sulle conclusioni della parte la causa veniva riservata in decisione.
***
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica,
2 divergenza che impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Premesso che l'istante non è sposato e non ha figli, va rilevato che le relazioni allegate agli atti dimostrano come parte ricorrente sia affetta da disforia di genere e che, il desiderio di appartenere al genere maschile e di avere sentimenti e reazioni tipiche del genere maschile appaiono marcatamente evidenti.
Già dalla prima relazione dell'UOC, redatta nel mese di gennaio 2024, emerge la radicata convinzione di appartenere al sesso maschile.
Inoltre, dalla relazione di aggiornamento dell'ottobre 2024 emerge quanto segue:
3 L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalle menzionate relazioni di parte e che, sin dall'adolescenza ha avuto un comportamento come appartenente al genere maschile e che lo stesso ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso, confermata dalle predette relazioni medico – psicologiche, oltre che dalle dichiarazioni rese all'udienza dell'8.4.2025.
In ordine alla richiesta di autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, osserva a riguardo il tribunale che con sentenza n. 142/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In ragione di ciò, accertata l'irreversibile transizione di dal Parte_1 genere femminile al genere maschile, non è allo stato più necessaria - in virtù del predetto intervento del giudice delle leggi - l'autorizzazione richiesta ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali parte ricorrente potrà liberamente accedere senza necessità di autorizzazione giudiziale.
4 D'altronde anche prima dell'intervento della Corte costituzionale, era orientamento consolidato del tribunale, in conformità alla giurisprudenza anche comunitaria, l'interpretazione normativa secondo cui non dovesse ritenersi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico (cfr.
Corte Cost. 21-10-2015 n. 221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015,
c. . CP_2 Per_4
Pertanto, se prima dell'intervento del giudice delle leggi si riteneva di poter accogliere la domanda di rettifica del sesso anche in assenza di previo trattamento chirurgico, ritenuto non necessario ai fini della pronuncia e si procedeva ad autorizzare l'intervento solo se richiesto, provvedendo in caso contrario alla mera rettifica, a seguito della sentenza C. Cost. n. 142/2024, neppure in presenza di espressa richiesta è necessaria l'autorizzazione giudiziale all'effettuazione dei trattamenti chirurgici.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appariva - già prima dell'intervento del giudice costituzionale - il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Tale impostazione è stata recepita nella predetta sentenza della corte costituzionale la quale ha evidenziato che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, evidenziando come la scelta legislativa - non irragionevole in sé e per sé considerata alla luce dell'irreversibilità del mutamento conseguente agli interventi chirurgici – “sia divenuta tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
5 L'evoluzione giurisprudenziale già avviata nel 2015 con le predette sentenze, ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. sentenza n.
221 del 2015).
La corte costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico- comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico
(come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n.
180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
Alla luce di ciò ha dichiarato, come detto, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato, ritiene il tribunale di poter accogliere la domanda, con le precisazioni sopra svolte, e per l'effetto di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici della ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla in ordine alla richiesta di autorizzazione, non più necessaria, ad effettuare i trattamenti chirurgici, ai quali parte ricorrente potrà – se ritenuto necessario - liberamente accedere.
Nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, su parere del P.M., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
6 a) dichiara il diritto di nata il [...] a [...], Parte_1
C.F.: alla rettificazione dei dati anagrafici da femminile a C.F._1 maschile, ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti, con la modifica del nome in;
Per_1
b) nulla in ordine all'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di riattribuzione e di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari mediante trattamento medico-chirurgico, per le ragioni di cui in parte motiva;
c) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli, la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di , con conseguente indicazione Parte_1 del sesso maschile nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura "femminile" debba leggersi ed intendersi invece quella " maschile";
d) nulla per le spese di lite;
Così deciso all'esito della camera di consiglio il 17.6.25
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Cristiana Satta Dr.ssa Alessandra Tabarro
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