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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Concettina EPIFANIO Presidente
Dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Consigliere
Dott.ssa Adele FORESTA Consigliere rel.
Dott. Marco VELTRI Esperto
Dott.ssa Alessandra TRASTEVERE Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritto al n. 1322 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n.
131/2024, pubblicata in data 28.10.2024, trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 24.6.2025, emessa all'esito dell'udienza del 27.5.2025, celebrata, ex art. 127-ter c.p.c., con trattazione scritta, in forza di decreto del Presidente del 5.5.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa, come Parte_1 C.F._1 da procura in calce all'appello, dall'avv. Giovanna Lo Gatto, nel cui studio, in Vibo
Valentia, ha eletto domicilio;
- appellante =
E
(cod. fisc.: , rappresentato e difeso, come Controparte_1 C.F._2 da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Raffaele Carullo, nel cui studio, in Vibo Valentia, ha eletto domicilio;
- appellato =
E
1 Avv. , quale curatore speciale del minore Controparte_2 Persona_1
difeso da se medesimo;
[...]
- appellato =
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 27.5.2025: “…- riformare la Sentenza n. 131/2024 emessa dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro in data 22.10.2024 e pubblicata in data 28/10/2024 all'esito del procedimento RG n. 960/2023
e, per l'effetto: -Revocare la sospensione della responsabilità genitoriale della Sig.ra
[...]
disponendo l'affido condiviso del minore con Parte_1 Persona_1 collocazione prevalente presso la madre , nell'abitazione già da questa posseduta Per_2
e regolarmente abitata, stante il supporto che il sig. genitore di Controparte_3
, si è reso disponibile di offrire, come da dichiarazione resa innanzi al Tribunale, Pt_1 con i connessi aiuti, con costante sorveglianza e controllo da parte dei Servizi Sociali per il tempo ritenuto necessario;
-disporre sulle modalità di visita del padre Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi come da D.M.. n. 55/2014”.
Per rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 27.5.2025: Controparte_1
“…In Via Principale di confermare tutto quanto statuito nella sentenza n. 131/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro in data 22.10.2024 e pubblicata in data 28/10/2024 all'esito del procedimento RG n. 960/2023. In Via subordinata, statuire sull'affido condiviso ai Sig.ri e del Controparte_1 Parte_1 minore con alloggio del minore presso il Padre come già statuito e Persona_1 possibilità per la madre di visite e pernottamenti dello stesso. Con condanna alle spese di giudizio onorari e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito.”.
Per il Curatore Speciale, rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 27.5.2025:
“…evasa dalla Corte la richiesta di cui al punto a) ; ( a) disporre congrua indagine personologica e sulle capacità genitoriali su e , Parte_1 Controparte_1 conseguentemente delegando ai servizi di competenza la strutturazione del programma ove fattibile, che porti i due genitori ad assumersi responsabilmente il munus cui sarebbero chiamati); delegare il Servizio Sociale nel permanere nel coaffido del minore sino al completamento dell'intervento in corso , lo stesso S.S.T. a predisporre il
2 percorso di strutturazione piena delle due figure genitoriali per come si rivelerà in concreto possibile , giungendo a determinare equilibrio che garantisca la miglio presenza possibile di ciascuno dei genitori nella vita del figlio..”.
Per il Procuratore Generale: “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, essendo la sentenza impugnata, sui punti censurati, congruamente motivata”.
PREMESSA IN FATTO
Sulla scorta degli atti di causa la vicenda processuale all'esame della Corte può sintetizzarsi come segue.
Con ricorso, ai sensi dell'art. 333 c.c., depositato il 30.10.2023 il p.m.m. chiedeva, nei confronti di e previa adozione di provvedimento Parte_1 Controparte_1 indifferibile ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c., la sospensione dalla responsabilità genitoriale sul loro figlio minore e l'affido del minore al Servizio Sociale con Per_1 collocamento eterofamiliare e ciò a cagione delle gravi criticità emerse nella gestione degli ambienti e della inadeguatezza dimostrata, da entrambi i giovani genitori, nell'accudimento del bambino in tenerissima età e, nel merito, all'esito dell'audizione di tutte le figure adulte di riferimento, l'individuazione del miglior collocamento sino al buon esito dei percorsi di sostegno, da imporre a carico dei genitori, finalizzati alla emersione di adeguate competenze genitoriali.
Con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c., il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, alla luce delle allegazioni e produzioni del p.m., dichiarava la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, con affido del minore al Servizio Sociale e suo collocamento presso familiari disponibili ovvero, in mancanza, presso idonea struttura insieme alla madre, se consenziente.
A fondamento della decisione il Tribunale osservava che:
- le risultanze assunte erano significative della ricorrenza di una situazione di grave pregiudizio per il minore, esposto ad un clima familiare altamente disfunzionale e a condizioni di degrado igienico sanitario, essendo emerso, da sopralluogo eseguito in data 8.8.2023, che tutti gli ambienti di vita del minore si presentavano “molto sporchi, disordinati e, in particolare, nel bagno tra i servizi igienici si trovavano buste di rifiuti domestici, panni sporchi, escrementi di coniglio residui di cibo per il coniglio oltre che il coniglio stesso, alloggiato in una gabbietta, accanto al bidet. Le imposte della cucina erano chiuse l'ambiente
3 si presentava al buio e maleodorante, nel balconcino della cucina si evidenziava la presenza di due cani circondati da vari escrementi… il minore si trovava all'interno di una culla da campeggio priva di lenzuola, così come il letto matrimoniale, dove sono stati rinvenuti anche mozziconi di sigaretta elettronica”;
- dopo un breve periodo di convivenza presso il nonno materno, la diade madre- figlio veniva collocata presso la struttura “Palazzolo” di Catanzaro, i cui operatori si erano trovati spesso a dover sottolineare alla madre le priorità di cura e di bisogni del figlio;
- erano emerse immaturità e difficoltà relazionali della madre e una forte conflittualità con la suocera;
entrambi i genitori presentavano evidenti difficoltà derivanti da storie familiari conflittuali e apparivano gravati da eccessiva responsabilità in rapporto alla loro giovane età, sebbene fossero affettivamente legati al figlio e disponibili a seguire le indicazioni del servizio sociale.
Confermato, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., il predetto decreto, all'esito dell'istruttoria – nel corso della quale venivano sentiti i genitori e i nonni del minore e acquisite le relazioni della struttura ospitante e dei Servizi – il Tribunale adito, con sentenza n. 131/2024, pubblicata in data 28.10.2024, così provvedeva:
[...] al padre il quale potrà esercitare tutti i Controparte_4 Controparte_1 poteri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale avvalendosi del supporto della nonna paterna quanto all'accudimento quotidiano del bambino;
CONFERMA La sospensione della responsabilità genitoriale disposta nei confronti di Parte_1
[...] PRESCRIVE A Parte_1
- di proseguire al di fuori della struttura i percorsi di sostegno alla genitorialità e psicologico presso il servizio territoriale competente;
- di riprendere un dialogo sereno con l'altro genitore e con la nonna paterna;
[...] : Controparte_5
- a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità, a riprendere un dialogo sereno con l'altro genitore favorendo gli incontri del figlio con la madre secondo le modalità organizzate dal Servizio Sociale;
INCARICA il Servizio Sociale territorialmente competente:
- di proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità nell'interesse di entrambi i genitori favorendo l'autonomia genitoriale di ciascuno;
4 -di svolgere attività di sostegno vigilando sul percorso di crescita del minore ed assicurando il crearsi in breve tempo di una maggiore autonomia del padre anche rispetto alla sua famiglia di origine;
-di organizzare gli incontri della madre con il figlio individuando le più opportune modalità di incontro e favorendo la ripresa di buoni rapporti di Parte_1 con e con la nonna paterna”. Controparte_1
A simile statuizione il Tribunale, richiamato testualmente il contenuto dei provvedimenti indifferibili, perveniva valorizzando sia i contributi dichiarativi acquisiti, sia il contenuto delle relazioni trasmesse dagli operatori nel corso del procedimento.
In particolare, il Tribunale, in rapporto alla madre, evidenziava che la donna, di origini brasiliane, era stata adottata all'età di nove anni e, nel 2019, dopo la separazione dei genitori adottivi, aveva interrotto i rapporti con la madre adottiva. Rilevava, quindi, che dalle relazioni dell' del 16 febbraio 2024, del 18 luglio 2024 e del 7 Controparte_6 ottobre 2024, emergeva che “...a distanza di oltre un anno dall'inserimento della diade, permangono le fragilità, l'umore altalenante, le carenze dell'igiene personale e degli ambienti;
la giovane dimostra immaturità ed insufficiente parsimonia nel gestire il denaro, avendo speso quanto a disposizione prevalentemente per sé stessa senza essere in grado di far fronte ai bisogni del bambino ...; dimostra scarsa capacità nel gestire
l'alimentazione del figlio, quanto alle modalità di somministrazione dei pasti e nella scelta degli alimenti, ... e, nel contempo, nel seguire e stimolare il figlio nella fase di crescita ...; pur seguendo i consigli, la donna non manifesta empatia e costanza nell'esecuzione dei suggerimenti ...; manifesta difficoltà relazionali all'interno della struttura ma anche nei rapporti sentimentali ... ; di recente la giovane madre ha avviato una nuova relazione sentimentale ed ha assunto comportamenti reattivi in struttura lanciando oggetti contro il muro della sua stanza (ventilatore, lampada, bottiglie
d'acqua, deodoranti spray) alla presenza del figlio che scuoteva con violenza (al momento dell'ingresso nella stanza dell'educatrice era intenta ad urlare con il proprio padre durante una videochiamata e minacciava di voler lasciare il bambino in comunità; si allontanava temporaneamente, in preda alla rabbia, per andare a discutere con l'ex fidanzato lasciando il bimbo, terrorizzato ed in lacrime, in braccio all'educatrice)”. La donna, poi, tendeva ad escludere l'altro genitore – con cui aveva interrotto i rapporti – dalle decisioni riguardanti il figlio.
5 In relazione al padre, invece, veniva descritto un percorso positivo di crescita. Il tribunale, infatti, sottolineava che “ oltre a seguire i percorsi di Controparte_1 sostegno e ad avere un buon rapporto con il figlio (dalla rel. del 17.7.2024 si desume che interagisce in modo positivo con il padre, cerca subito il suo contatto sia Per_1 fisico che visivo e si intrattengono per tutto il tempo giocando e divertendosi, tanto che nel momento del congedo il bimbo fatica a distaccarsi. Il signor si mostra CP_1 contento di stare con il figlio) incontrandolo regolarmente secondo quanto previsto dagli operatori, svolge attività lavorativa presso un esercizio commerciale e vive con la propria madre, la quale, sentita dinnanzi a questa si è dimostrata disponibile ad CP_7 accogliere il nipotino e ad occuparsene”.
Sulla scorta di simili dati di fatto, il Tribunale giungeva alla decisione di affidare il minore al padre (con conseguente implicita revoca della sospensione dalla responsabilità genitoriale pronunciata in via temporanea e urgente in corso di causa), quale misura necessaria per assicurare l'immediata tutela delle condizioni di salute del minore, per il quale sarebbe stato altamente pregiudizievole protrarre ulteriormente la permanenza in struttura, data la sua tenerissima età e la persistenza delle criticità della madre.
Avverso la sentenza ha proposto appello dolendosi della decisione, Parte_1 in quanto – a suo giudizio – fondata su una valutazione parziale delle risultanze istruttorie, vista l'omessa considerazione della relazione del Responsabile della struttura del 18.7.2024, in cui si dava atto dei progressi della madre nella cura e nella gestione del figlio, dell'impegno dalla donna mostrato nel seguire i colloqui psicologici, dell'affetto nutrito dal bambino verso la madre, che si era dimostrata, soprattutto nell'ultimo periodo, premurosa e affettuosa, benché consapevole delle sue lacune e di “non essere ancora pronta ad affrontare la vita con il figlio in piena autonomia”.
Criticava, quindi, la pronuncia per non avere considerato che essa appellante sia era impegnata in un percorso di cambiamento e di responsabilizzazione che aveva prodotto evidenti frutti. Lamentava anche che il Tribunale non avesse considerato che “i difetti comportamentali” attribuiti ad essa appellante nella relazione del 7 ottobre 2024 non erano né gravi né rivelatori di una condotta pregiudizievole per il figlio, in quanto non integranti una violazione dei doveri genitoriali, tanto che il bambino si mostrava attaccato alla madre, sereno, socievole e allegro, sicché il suo allontanamento dalla figura materna e la collocazione presso figure a lui quasi estranee non poteva che essere
6 dannoso per il minore stesso, al quale era stato, in tal modo, negato il diritto di vivere nell'ambiente a lui familiare. Difettava, quindi, nella sentenza, secondo l'appellante, una
“valutazione comparativa degli effetti su del trauma dell'allontanamento dalla Per_1 madre rispetto al beneficio atteso”.
Eccepiva anche che il Tribunale avesse deciso la sospensione della responsabilità genitoriale solo sulla scorta delle relazioni e senza disporre accertamenti tecnici sulle capacità di entrambi i genitori e sui rapporti rispettivi con il figlio.
Concludeva, quindi, nei termini in epigrafe riprodotti.
Si costituiva in giudizio il padre del minore, il quale contestava gli Controparte_1 avversi assunti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio anche il curatore speciale del minore, il quale illustrava le criticità di partenza di entrambi i genitori, il percorso evolutivo e di responsabilizzazione che ciascuno di essi aveva affrontato, le criticità e i punti di forza delle rispettive reti familiari e, infine, prospettava “la necessità di progettare il percorso di valutazione dei due genitori di sotto il profilo personologico e della Per_1 capacità genitoriale, inserendo i risultati che ne deriveranno nel programma di autonomizzazione da proporre per giungere alla possibile gestione dell'affido di miche da parte dei suoi stessi genitori”, con la definizione anche del ruolo delle famiglie di provenienza al fine di sfruttarne le potenzialità e limitarne gli aspetti disfunzionali. concludeva in conformità.
Acquisita la relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali incaricati, all'udienza del
27.5.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 24.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze istruttorie e della relazione aggiornata trasmessa dai Servizi
Sociali, l'appello va accolto nei limiti di seguito evidenziati.
È indiscutibile – e, peraltro, neppure contestato – che l'iniziativa del p.m.m. venne in origine giustificata da una condizione di vita del minore assolutamente intollerabile, sia sotto il profilo delle condizioni igienico-sanitarie in cui lo stesso veniva fatto vivere dai genitori, sia sotto il profilo dell'evidente immaturità di questi ultimi, legata in parte alla loro giovane età, in parte ai loro rispettivi vissuti. Tanto, unitamente alla crisi generatasi nella coppia, al fallimento dell'unione, al forte inasprimento dei rapporti tra i due
7 giovani, ha, poi, condotto all'istituzionalizzazione della madre e del bambino e alle vicende che ne sono seguite.
E, tuttavia, è indubitabile che, anche perché messi davanti ai loro limiti e alle loro responsabilità, i due genitori, ciascuno a suo modo e con i suoi tempi, hanno manifestato impegno e buona volontà nei rispettivi percorsi di adultizzazione e crescita, come persone e come genitori, giungendo al termine del percorso – certamente più complesso e lungo per la rispetto all' – ad un grado di maturità e Pt_1 CP_1 consapevolezza maggiore rispetto ai dati di partenza.
Se simile giudizio poteva essere espresso – ed è stato espresso dal Tribunale – in relazione al padre del minore, già all'esito del giudizio di primo Controparte_1 grado, alla luce degli elementi valorizzati dal Tribunale e certamente condivisibili, analogo giudizio può essere espresso oggi anche in relazione alla madre, Parte_1
.
[...]
Già segni – sia pure timidi e non costanti – di acquisizione di maggiori autonomie e consapevolezza emergevano dalla relazione del Responsabile della struttura ospitante del 18.7.2024, nella quale si evidenziava la partecipazione attiva della donna alle attività programmate, la sua maggiore attenzione alle faccende domestiche, l'impegno mostrato nel seguire i colloqui di sostegno psicologico, il suo atteggiamento premuroso verso il figlio e i suoi bisogni ma anche l'instaurazione di rapporti altalenanti con le altre ospiti, la difficoltà, ancora presente, di seguire con costanza i consigli sull'igiene personale e degli ambienti – che rimaneva ancora il suo “punto debole” – e la mancata acquisizione di una completa e piena autonomia nella gestione del figlio nella vita quotidiana.
In effetti a tale relazione faceva seguito, qualche mese dopo, ossia nell'ottobre 2024, un ulteriore aggiornamento da parte del Responsabile della Struttura, in cui si evidenziavano ancora rilevanti carenze comportamentali della donna: simile relazione è quella posta dal Tribunale a principale fondamento della sua decisione e già sopra riportata.
Era, quindi, evidente che il percorso di maturazione e acquisizione delle competenze genitoriali e di autonomia personale non aveva ancora condotto a risultati sufficienti e stabili.
Uscita dalla struttura dopo la pubblicazione della sentenza in questa sede gravata, però, la donna è stata costretta e rimettersi in gioco e ad impegnarsi maggiormente anche per
8 il bene del figlio, dal Tribunale affidato in via esclusiva al padre. I risultati di simile percorso sono decisamente positivi e sono cristallizzati nella relazione di aggiornamento pervenuta alla Corte in data 7.5.2025.
In essa si legge: “La signora trasferitasi subito dopo l'uscita dalla struttura, Parte_1 nella frazione Vena Superiore di Vibo Valentia, ha instaurato con il Servizio scrivente un buon rapporto di fiducia. Ha partecipato regolarmente agli incontri protetti con il figlio fino a dicembre 2024, dove veniva, non essendo automunita, Per_1 accompagnata dal proprio padre che la sostiene in ogni suo bisogno e con il quale il minore, a tutt'oggi, mantiene un rapporto privilegiato essendo a lui particolarmente legato. Dal mese di gennaio u.s., i due nuclei familiari hanno iniziato a gestire autonomamente i momenti di visita, con un buon grado di collaborazione. Parte_1 durante il suo percorso alla genitorialità, ha maturato la consapevolezza degli errori commessi e l'importanza del ruolo materno, dimostrando impegno nella cura del figlio e partecipazione attiva nei momenti in cui le viene affidato spontaneamente. Si evidenzia che, pur non essendo formalmente affidataria, accoglie spesso e con gioia, il minore presso la sua abitazione per più giorni consecutivi, con il consenso del padre e della nonna paterna. Sta dimostrando una significativa evoluzione personale, assumendo anche una rilevante responsabilità nella gestione quotidiana, organizzando la propria routine con migliore stabilità ed autonomia, infatti, dalle visite domiciliari effettuate, si è potuto osservare la sua positiva crescita anche nella gestione della pulizia della casa. Inoltre, sta conseguendo la patente di guida per avere autonomia negli spostamenti, si sta attivando a reperire un lavoro che la impegni nelle ore mattutine per avere la possibilità di dedicarsi al figlio quando l'asilo è chiuso ed è collocato presso di lei. Anche ha avviato una nuova relazione sentimentale Parte_1 con un giovane di Catanzaro conosciuto quando era ancora in struttura e con il quale da novembre 2024, convive. Quest'ultimo risulta essere una persona equilibrata e premurosa, capace di sostenere in situazioni di particolare sconforto dovute Parte_1 alla lontananza del bambino. Con il giovane, ha instaurato un ottimo rapporto Per_1
e partecipa attivamente ai momenti di confronto con i Professionisti. Entrambi i compagni dei sig.ri e , ad oggi sono parte attiva della vita di famiglia CP_1 Pt_1
e del minore. e hanno accettato le reciproche relazioni e da parte Parte_1 CP_1 degli stessi, risulta esserci un'ottimale cooperazione che ha portato tutti ad instaurare
9 rapporti significativamente civili. Alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia la positiva evoluzione del percorso fin qui svolto da entrambi i genitori del minore”.
Nella relazione si sottolinea anche che i turni di lavoro del padre “non consentono oggettivamente allo stesso di avere un rapporto continuativo e gestire tutti i bisogni di
... affidato nel frattempo alle cure della nonna paterna”, la quale, tuttavia “si Per_1 trova a gestire anche un secondo figlio di età inferiore all'anno”, sicché si appoggia presso la casa dei propri genitori residenti a [...]; che, inoltre, come già evidenziato, “pur non essendo formalmente affidataria, la madre, accoglie spesso il bambino presso la sua abitazione, per più giorni consecutivi con il consenso del padre e della nonna paterna”. Simile situazione, a giudizio del Servizio, genera disorientamento nel piccolo con conseguente mancanza di continuità, stabilità educativa e Per_1 confusione generata dalla sofferenza che prova sempre al momento del distacco dalla genitrice, sicché “visti i significativi progressi della madre, che ha dato dimostrazione di costanza nel recupero delle capacità genitoriali e di un acquisito equilibrio personale che le consenta di gestire anche il figlio” il Servizio ritiene utile il collocamento del minore presso la madre “garantendo al padre, i giusti momenti relazionali e valutando l'opportunità di un accompagnamento strutturato nella definizione dei tempi di permanenza del minore presso i due genitori”.
Ebbene, i risultati dell'osservazione da parte dei Servizi sui rapporti tra il minore e i genitori e tra questi ultimi e sui miglioramenti conquistati da entrambi – oltre a rendere doveroso un plauso ad entrambi i giovani, soprattutto per essere stati capaci di anteporre il benessere del figlio anche ai loro iniziali accesi dissidi, generando una situazione di reciproca collaborazione, che ci si augura costituisca risultato ormai permanente ed acquisito – rappresenta adeguata ragione per revocare la sospensione della capacità genitoriale pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'appellante, trattandosi di misura che non ha più motivo di permanere, alla luce del contenuto della relazione come sopra riportato e, in particolare, dell'acquisizione, da parte di , di adeguate Pt_1 competenze genitoriali ed autonomia gestionale, sia pure sempre migliorabili. Ne consegue, dunque, nell'ottica del perseguimento del miglior interesse del minore, il pieno riacquisto, da parte della madre, di tutte le facoltà legate alla genitorialità, comprese le facoltà di compiere scelte per la crescita, l'educazione e l'istruzione del minore, oltre alla rappresentanza di quest'ultimo. È, però, opportuno che i genitori, nella
10 prospettiva di una stabilizzazione sempre maggiore dei risultati ottenuti, continuino i percorsi di sostegno alla genitorialità e che, di riflesso, i Servizi proseguano i percorsi di sostegno alla genitorialità nell'interesse di entrambi i genitori favorendo l'autonomia genitoriale di ciascuno e svolgano attività di sostegno e monitoraggio, vigilando sul percorso di crescita del minore ed assicurando una sempre maggiore ottimizzazione dei risultati di autonomia e responsabilizzazione dei due giovani.
Qui, tuttavia, si arresta la competenza funzionale della Corte, che, invece, non può pronunciarsi né sull'affido, né sul collocamento del minore né sul regime di visita del genitore collocatario – questioni, queste, oggetto di domanda formulata dalla difesa della , non valutate dal Tribunale in ragione della dichiarata sospensione della Pt_1 madre dalla responsabilità genitoriale – che sono appannaggio della competenza funzionale del Tribunale ordinario, secondo la previsione di cui all'art. 38 disp. att.
c.p.c..
È noto, peraltro, che la competenza funzionale non è derogabile per ragioni di connessione, salvo che non sia diversamente disposto. E, infatti, lo stesso art. 38 cit. prevede una deroga a siffatto principio, prescrivendo la concentrazione dei giudizi ma non davanti al Tribunale per i Minorenni, bensì proprio davanti al giudice ordinario, al quale riconosce una vis actractiva. Infatti, il tribunale per i minorenni, adito per l'emanazione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale (artt. 330 e ss.
c.c.), è tenuto a trasmettere gli atti al Tribunale ordinario innanzi al quale già penda o sia, nel frattempo, introdotta una causa relativa al conflitto familiare (ossia una causa di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ovvero di regolamentazione dei rapporti genitori-figli nati fuori dal matrimonio).
Diversamente, ove innanzi al Tribunale Ordinario non penda alcuna causa relativa alla regolamentazione dei rapporti familiari, il Tribunale per i Minorenni (e, dunque, anche la Corte, che, adita in secondo grado, è soggetta, di riflesso, al medesimo riparto di competenze) può esclusivamente emettere (o negare) i provvedimenti de potestate ma non può regolamentare i rapporti derivanti dalla disgregazione della coppia.
Non deve trarre in inganno – nel senso di sostenere una competenza “allargata” del giudice minorile – il fatto che il Tribunale per i Minorenni abbia affidato al Per_1 padre e lo abbia collocato presso l'abitazione della nonna paterna con cui l' CP_1 all'epoca, conviveva. Simile provvedimento, infatti, costituiva il necessario portato: 1.
11 della sospensione della responsabilità genitoriale pronunciata nei confronti della madre, al quale provvedimento doveva attribuirsi immediata e diretta esecuzione e concretezza, atteso che l'unico genitore munito della relativa responsabilità (e, quindi, unico possibile affidatario del figlio) rimaneva il padre, nei cui confronti era stata implicitamente revocata la sospensione dalla responsabilità genitoriale emessa con i provvedimenti indifferibili;
2. della necessità di riportare il minore in famiglia, interrompendo l'istituzionalizzazione.
Tuttavia, una volta venuto meno qualsiasi profilo attinente alla responsabilità genitoriale e, quindi, revocato il provvedimento de potestate emesso, la controversia si riduce ad un ordinario giudizio in cui occorre “solo” individuare il regime di affidamento del minore e il suo collocamento, come per qualsiasi famiglia di fatto disgregata, sicché non vengono più in rilievo quelle specifiche competenze proprie del giudice minorile.
Sarà, quindi, onere della parte che vi ha interesse adire il Tribunale Ordinario territorialmente competente per l'eventuale regolamentazione dei rapporti, secondo i corretti binari processuali. Nelle more, l'organizzazione di fatto realizzata dai genitori nella gestione del minore offre, allo stato, al piccolo una sistemazione sicura sino a quando la materia non venga rivalutata dal giudice competente, con l'istruttoria che sarà
a tal fine ritenuta necessaria, benché ciò non escluda che le parti, nella loro autonomia e con il senso di responsabilità proprio di ogni genitore nel superiore interesse dei figli minori, anche tenuto conto, se del caso, di quanto desumibile dalle relazioni dei Servizi, possano dare un assetto autodeterminato, ancorché differente da quello attuale, al collocamento del figlio e alle frequentazioni con il genitore non collocatario, quantomeno sino alla pronuncia giudiziale, gettando le basi per una definizione concordata degli aspetti rimasti non regolamentati.
La natura degli interessi coinvolti e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale per i Parte_1
12 Minorenni di Catanzaro n. 131/2024, pubblicata in data 28.10.2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la sospensione dalla responsabilità genitoriale sul minore pronunciata nei confronti Persona_1 della madre Parte_1
2. invita e a continuare i percorsi di Parte_1 Controparte_1 sostegno alla genitorialità;
3. incarica il Servizio Sociale di Vibo Valentia di proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità nell'interesse di entrambi i genitori, favorendo l'autonomia genitoriale di ciascuno, e di svolgere attività di sostegno e monitoraggio, vigilando sul percorso di crescita del minore ed assicurando una sempre maggiore ottimizzazione dei risultati di autonomia e responsabilizzazione dei due giovani genitori;
4. dichiara la propria incompetenza funzionale in ordine alla regolamentazione dell'affido del minore, del suo collocamento e delle Persona_1 frequentazioni del minore con i genitori;
5. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
6. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 23.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Concettina Epifanio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Concettina EPIFANIO Presidente
Dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Consigliere
Dott.ssa Adele FORESTA Consigliere rel.
Dott. Marco VELTRI Esperto
Dott.ssa Alessandra TRASTEVERE Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritto al n. 1322 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n.
131/2024, pubblicata in data 28.10.2024, trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 24.6.2025, emessa all'esito dell'udienza del 27.5.2025, celebrata, ex art. 127-ter c.p.c., con trattazione scritta, in forza di decreto del Presidente del 5.5.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa, come Parte_1 C.F._1 da procura in calce all'appello, dall'avv. Giovanna Lo Gatto, nel cui studio, in Vibo
Valentia, ha eletto domicilio;
- appellante =
E
(cod. fisc.: , rappresentato e difeso, come Controparte_1 C.F._2 da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Raffaele Carullo, nel cui studio, in Vibo Valentia, ha eletto domicilio;
- appellato =
E
1 Avv. , quale curatore speciale del minore Controparte_2 Persona_1
difeso da se medesimo;
[...]
- appellato =
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 27.5.2025: “…- riformare la Sentenza n. 131/2024 emessa dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro in data 22.10.2024 e pubblicata in data 28/10/2024 all'esito del procedimento RG n. 960/2023
e, per l'effetto: -Revocare la sospensione della responsabilità genitoriale della Sig.ra
[...]
disponendo l'affido condiviso del minore con Parte_1 Persona_1 collocazione prevalente presso la madre , nell'abitazione già da questa posseduta Per_2
e regolarmente abitata, stante il supporto che il sig. genitore di Controparte_3
, si è reso disponibile di offrire, come da dichiarazione resa innanzi al Tribunale, Pt_1 con i connessi aiuti, con costante sorveglianza e controllo da parte dei Servizi Sociali per il tempo ritenuto necessario;
-disporre sulle modalità di visita del padre Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi come da D.M.. n. 55/2014”.
Per rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 27.5.2025: Controparte_1
“…In Via Principale di confermare tutto quanto statuito nella sentenza n. 131/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro in data 22.10.2024 e pubblicata in data 28/10/2024 all'esito del procedimento RG n. 960/2023. In Via subordinata, statuire sull'affido condiviso ai Sig.ri e del Controparte_1 Parte_1 minore con alloggio del minore presso il Padre come già statuito e Persona_1 possibilità per la madre di visite e pernottamenti dello stesso. Con condanna alle spese di giudizio onorari e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito.”.
Per il Curatore Speciale, rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 27.5.2025:
“…evasa dalla Corte la richiesta di cui al punto a) ; ( a) disporre congrua indagine personologica e sulle capacità genitoriali su e , Parte_1 Controparte_1 conseguentemente delegando ai servizi di competenza la strutturazione del programma ove fattibile, che porti i due genitori ad assumersi responsabilmente il munus cui sarebbero chiamati); delegare il Servizio Sociale nel permanere nel coaffido del minore sino al completamento dell'intervento in corso , lo stesso S.S.T. a predisporre il
2 percorso di strutturazione piena delle due figure genitoriali per come si rivelerà in concreto possibile , giungendo a determinare equilibrio che garantisca la miglio presenza possibile di ciascuno dei genitori nella vita del figlio..”.
Per il Procuratore Generale: “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, essendo la sentenza impugnata, sui punti censurati, congruamente motivata”.
PREMESSA IN FATTO
Sulla scorta degli atti di causa la vicenda processuale all'esame della Corte può sintetizzarsi come segue.
Con ricorso, ai sensi dell'art. 333 c.c., depositato il 30.10.2023 il p.m.m. chiedeva, nei confronti di e previa adozione di provvedimento Parte_1 Controparte_1 indifferibile ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c., la sospensione dalla responsabilità genitoriale sul loro figlio minore e l'affido del minore al Servizio Sociale con Per_1 collocamento eterofamiliare e ciò a cagione delle gravi criticità emerse nella gestione degli ambienti e della inadeguatezza dimostrata, da entrambi i giovani genitori, nell'accudimento del bambino in tenerissima età e, nel merito, all'esito dell'audizione di tutte le figure adulte di riferimento, l'individuazione del miglior collocamento sino al buon esito dei percorsi di sostegno, da imporre a carico dei genitori, finalizzati alla emersione di adeguate competenze genitoriali.
Con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c., il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, alla luce delle allegazioni e produzioni del p.m., dichiarava la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, con affido del minore al Servizio Sociale e suo collocamento presso familiari disponibili ovvero, in mancanza, presso idonea struttura insieme alla madre, se consenziente.
A fondamento della decisione il Tribunale osservava che:
- le risultanze assunte erano significative della ricorrenza di una situazione di grave pregiudizio per il minore, esposto ad un clima familiare altamente disfunzionale e a condizioni di degrado igienico sanitario, essendo emerso, da sopralluogo eseguito in data 8.8.2023, che tutti gli ambienti di vita del minore si presentavano “molto sporchi, disordinati e, in particolare, nel bagno tra i servizi igienici si trovavano buste di rifiuti domestici, panni sporchi, escrementi di coniglio residui di cibo per il coniglio oltre che il coniglio stesso, alloggiato in una gabbietta, accanto al bidet. Le imposte della cucina erano chiuse l'ambiente
3 si presentava al buio e maleodorante, nel balconcino della cucina si evidenziava la presenza di due cani circondati da vari escrementi… il minore si trovava all'interno di una culla da campeggio priva di lenzuola, così come il letto matrimoniale, dove sono stati rinvenuti anche mozziconi di sigaretta elettronica”;
- dopo un breve periodo di convivenza presso il nonno materno, la diade madre- figlio veniva collocata presso la struttura “Palazzolo” di Catanzaro, i cui operatori si erano trovati spesso a dover sottolineare alla madre le priorità di cura e di bisogni del figlio;
- erano emerse immaturità e difficoltà relazionali della madre e una forte conflittualità con la suocera;
entrambi i genitori presentavano evidenti difficoltà derivanti da storie familiari conflittuali e apparivano gravati da eccessiva responsabilità in rapporto alla loro giovane età, sebbene fossero affettivamente legati al figlio e disponibili a seguire le indicazioni del servizio sociale.
Confermato, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., il predetto decreto, all'esito dell'istruttoria – nel corso della quale venivano sentiti i genitori e i nonni del minore e acquisite le relazioni della struttura ospitante e dei Servizi – il Tribunale adito, con sentenza n. 131/2024, pubblicata in data 28.10.2024, così provvedeva:
[...] al padre il quale potrà esercitare tutti i Controparte_4 Controparte_1 poteri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale avvalendosi del supporto della nonna paterna quanto all'accudimento quotidiano del bambino;
CONFERMA La sospensione della responsabilità genitoriale disposta nei confronti di Parte_1
[...] PRESCRIVE A Parte_1
- di proseguire al di fuori della struttura i percorsi di sostegno alla genitorialità e psicologico presso il servizio territoriale competente;
- di riprendere un dialogo sereno con l'altro genitore e con la nonna paterna;
[...] : Controparte_5
- a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità, a riprendere un dialogo sereno con l'altro genitore favorendo gli incontri del figlio con la madre secondo le modalità organizzate dal Servizio Sociale;
INCARICA il Servizio Sociale territorialmente competente:
- di proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità nell'interesse di entrambi i genitori favorendo l'autonomia genitoriale di ciascuno;
4 -di svolgere attività di sostegno vigilando sul percorso di crescita del minore ed assicurando il crearsi in breve tempo di una maggiore autonomia del padre anche rispetto alla sua famiglia di origine;
-di organizzare gli incontri della madre con il figlio individuando le più opportune modalità di incontro e favorendo la ripresa di buoni rapporti di Parte_1 con e con la nonna paterna”. Controparte_1
A simile statuizione il Tribunale, richiamato testualmente il contenuto dei provvedimenti indifferibili, perveniva valorizzando sia i contributi dichiarativi acquisiti, sia il contenuto delle relazioni trasmesse dagli operatori nel corso del procedimento.
In particolare, il Tribunale, in rapporto alla madre, evidenziava che la donna, di origini brasiliane, era stata adottata all'età di nove anni e, nel 2019, dopo la separazione dei genitori adottivi, aveva interrotto i rapporti con la madre adottiva. Rilevava, quindi, che dalle relazioni dell' del 16 febbraio 2024, del 18 luglio 2024 e del 7 Controparte_6 ottobre 2024, emergeva che “...a distanza di oltre un anno dall'inserimento della diade, permangono le fragilità, l'umore altalenante, le carenze dell'igiene personale e degli ambienti;
la giovane dimostra immaturità ed insufficiente parsimonia nel gestire il denaro, avendo speso quanto a disposizione prevalentemente per sé stessa senza essere in grado di far fronte ai bisogni del bambino ...; dimostra scarsa capacità nel gestire
l'alimentazione del figlio, quanto alle modalità di somministrazione dei pasti e nella scelta degli alimenti, ... e, nel contempo, nel seguire e stimolare il figlio nella fase di crescita ...; pur seguendo i consigli, la donna non manifesta empatia e costanza nell'esecuzione dei suggerimenti ...; manifesta difficoltà relazionali all'interno della struttura ma anche nei rapporti sentimentali ... ; di recente la giovane madre ha avviato una nuova relazione sentimentale ed ha assunto comportamenti reattivi in struttura lanciando oggetti contro il muro della sua stanza (ventilatore, lampada, bottiglie
d'acqua, deodoranti spray) alla presenza del figlio che scuoteva con violenza (al momento dell'ingresso nella stanza dell'educatrice era intenta ad urlare con il proprio padre durante una videochiamata e minacciava di voler lasciare il bambino in comunità; si allontanava temporaneamente, in preda alla rabbia, per andare a discutere con l'ex fidanzato lasciando il bimbo, terrorizzato ed in lacrime, in braccio all'educatrice)”. La donna, poi, tendeva ad escludere l'altro genitore – con cui aveva interrotto i rapporti – dalle decisioni riguardanti il figlio.
5 In relazione al padre, invece, veniva descritto un percorso positivo di crescita. Il tribunale, infatti, sottolineava che “ oltre a seguire i percorsi di Controparte_1 sostegno e ad avere un buon rapporto con il figlio (dalla rel. del 17.7.2024 si desume che interagisce in modo positivo con il padre, cerca subito il suo contatto sia Per_1 fisico che visivo e si intrattengono per tutto il tempo giocando e divertendosi, tanto che nel momento del congedo il bimbo fatica a distaccarsi. Il signor si mostra CP_1 contento di stare con il figlio) incontrandolo regolarmente secondo quanto previsto dagli operatori, svolge attività lavorativa presso un esercizio commerciale e vive con la propria madre, la quale, sentita dinnanzi a questa si è dimostrata disponibile ad CP_7 accogliere il nipotino e ad occuparsene”.
Sulla scorta di simili dati di fatto, il Tribunale giungeva alla decisione di affidare il minore al padre (con conseguente implicita revoca della sospensione dalla responsabilità genitoriale pronunciata in via temporanea e urgente in corso di causa), quale misura necessaria per assicurare l'immediata tutela delle condizioni di salute del minore, per il quale sarebbe stato altamente pregiudizievole protrarre ulteriormente la permanenza in struttura, data la sua tenerissima età e la persistenza delle criticità della madre.
Avverso la sentenza ha proposto appello dolendosi della decisione, Parte_1 in quanto – a suo giudizio – fondata su una valutazione parziale delle risultanze istruttorie, vista l'omessa considerazione della relazione del Responsabile della struttura del 18.7.2024, in cui si dava atto dei progressi della madre nella cura e nella gestione del figlio, dell'impegno dalla donna mostrato nel seguire i colloqui psicologici, dell'affetto nutrito dal bambino verso la madre, che si era dimostrata, soprattutto nell'ultimo periodo, premurosa e affettuosa, benché consapevole delle sue lacune e di “non essere ancora pronta ad affrontare la vita con il figlio in piena autonomia”.
Criticava, quindi, la pronuncia per non avere considerato che essa appellante sia era impegnata in un percorso di cambiamento e di responsabilizzazione che aveva prodotto evidenti frutti. Lamentava anche che il Tribunale non avesse considerato che “i difetti comportamentali” attribuiti ad essa appellante nella relazione del 7 ottobre 2024 non erano né gravi né rivelatori di una condotta pregiudizievole per il figlio, in quanto non integranti una violazione dei doveri genitoriali, tanto che il bambino si mostrava attaccato alla madre, sereno, socievole e allegro, sicché il suo allontanamento dalla figura materna e la collocazione presso figure a lui quasi estranee non poteva che essere
6 dannoso per il minore stesso, al quale era stato, in tal modo, negato il diritto di vivere nell'ambiente a lui familiare. Difettava, quindi, nella sentenza, secondo l'appellante, una
“valutazione comparativa degli effetti su del trauma dell'allontanamento dalla Per_1 madre rispetto al beneficio atteso”.
Eccepiva anche che il Tribunale avesse deciso la sospensione della responsabilità genitoriale solo sulla scorta delle relazioni e senza disporre accertamenti tecnici sulle capacità di entrambi i genitori e sui rapporti rispettivi con il figlio.
Concludeva, quindi, nei termini in epigrafe riprodotti.
Si costituiva in giudizio il padre del minore, il quale contestava gli Controparte_1 avversi assunti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio anche il curatore speciale del minore, il quale illustrava le criticità di partenza di entrambi i genitori, il percorso evolutivo e di responsabilizzazione che ciascuno di essi aveva affrontato, le criticità e i punti di forza delle rispettive reti familiari e, infine, prospettava “la necessità di progettare il percorso di valutazione dei due genitori di sotto il profilo personologico e della Per_1 capacità genitoriale, inserendo i risultati che ne deriveranno nel programma di autonomizzazione da proporre per giungere alla possibile gestione dell'affido di miche da parte dei suoi stessi genitori”, con la definizione anche del ruolo delle famiglie di provenienza al fine di sfruttarne le potenzialità e limitarne gli aspetti disfunzionali. concludeva in conformità.
Acquisita la relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali incaricati, all'udienza del
27.5.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 24.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze istruttorie e della relazione aggiornata trasmessa dai Servizi
Sociali, l'appello va accolto nei limiti di seguito evidenziati.
È indiscutibile – e, peraltro, neppure contestato – che l'iniziativa del p.m.m. venne in origine giustificata da una condizione di vita del minore assolutamente intollerabile, sia sotto il profilo delle condizioni igienico-sanitarie in cui lo stesso veniva fatto vivere dai genitori, sia sotto il profilo dell'evidente immaturità di questi ultimi, legata in parte alla loro giovane età, in parte ai loro rispettivi vissuti. Tanto, unitamente alla crisi generatasi nella coppia, al fallimento dell'unione, al forte inasprimento dei rapporti tra i due
7 giovani, ha, poi, condotto all'istituzionalizzazione della madre e del bambino e alle vicende che ne sono seguite.
E, tuttavia, è indubitabile che, anche perché messi davanti ai loro limiti e alle loro responsabilità, i due genitori, ciascuno a suo modo e con i suoi tempi, hanno manifestato impegno e buona volontà nei rispettivi percorsi di adultizzazione e crescita, come persone e come genitori, giungendo al termine del percorso – certamente più complesso e lungo per la rispetto all' – ad un grado di maturità e Pt_1 CP_1 consapevolezza maggiore rispetto ai dati di partenza.
Se simile giudizio poteva essere espresso – ed è stato espresso dal Tribunale – in relazione al padre del minore, già all'esito del giudizio di primo Controparte_1 grado, alla luce degli elementi valorizzati dal Tribunale e certamente condivisibili, analogo giudizio può essere espresso oggi anche in relazione alla madre, Parte_1
.
[...]
Già segni – sia pure timidi e non costanti – di acquisizione di maggiori autonomie e consapevolezza emergevano dalla relazione del Responsabile della struttura ospitante del 18.7.2024, nella quale si evidenziava la partecipazione attiva della donna alle attività programmate, la sua maggiore attenzione alle faccende domestiche, l'impegno mostrato nel seguire i colloqui di sostegno psicologico, il suo atteggiamento premuroso verso il figlio e i suoi bisogni ma anche l'instaurazione di rapporti altalenanti con le altre ospiti, la difficoltà, ancora presente, di seguire con costanza i consigli sull'igiene personale e degli ambienti – che rimaneva ancora il suo “punto debole” – e la mancata acquisizione di una completa e piena autonomia nella gestione del figlio nella vita quotidiana.
In effetti a tale relazione faceva seguito, qualche mese dopo, ossia nell'ottobre 2024, un ulteriore aggiornamento da parte del Responsabile della Struttura, in cui si evidenziavano ancora rilevanti carenze comportamentali della donna: simile relazione è quella posta dal Tribunale a principale fondamento della sua decisione e già sopra riportata.
Era, quindi, evidente che il percorso di maturazione e acquisizione delle competenze genitoriali e di autonomia personale non aveva ancora condotto a risultati sufficienti e stabili.
Uscita dalla struttura dopo la pubblicazione della sentenza in questa sede gravata, però, la donna è stata costretta e rimettersi in gioco e ad impegnarsi maggiormente anche per
8 il bene del figlio, dal Tribunale affidato in via esclusiva al padre. I risultati di simile percorso sono decisamente positivi e sono cristallizzati nella relazione di aggiornamento pervenuta alla Corte in data 7.5.2025.
In essa si legge: “La signora trasferitasi subito dopo l'uscita dalla struttura, Parte_1 nella frazione Vena Superiore di Vibo Valentia, ha instaurato con il Servizio scrivente un buon rapporto di fiducia. Ha partecipato regolarmente agli incontri protetti con il figlio fino a dicembre 2024, dove veniva, non essendo automunita, Per_1 accompagnata dal proprio padre che la sostiene in ogni suo bisogno e con il quale il minore, a tutt'oggi, mantiene un rapporto privilegiato essendo a lui particolarmente legato. Dal mese di gennaio u.s., i due nuclei familiari hanno iniziato a gestire autonomamente i momenti di visita, con un buon grado di collaborazione. Parte_1 durante il suo percorso alla genitorialità, ha maturato la consapevolezza degli errori commessi e l'importanza del ruolo materno, dimostrando impegno nella cura del figlio e partecipazione attiva nei momenti in cui le viene affidato spontaneamente. Si evidenzia che, pur non essendo formalmente affidataria, accoglie spesso e con gioia, il minore presso la sua abitazione per più giorni consecutivi, con il consenso del padre e della nonna paterna. Sta dimostrando una significativa evoluzione personale, assumendo anche una rilevante responsabilità nella gestione quotidiana, organizzando la propria routine con migliore stabilità ed autonomia, infatti, dalle visite domiciliari effettuate, si è potuto osservare la sua positiva crescita anche nella gestione della pulizia della casa. Inoltre, sta conseguendo la patente di guida per avere autonomia negli spostamenti, si sta attivando a reperire un lavoro che la impegni nelle ore mattutine per avere la possibilità di dedicarsi al figlio quando l'asilo è chiuso ed è collocato presso di lei. Anche ha avviato una nuova relazione sentimentale Parte_1 con un giovane di Catanzaro conosciuto quando era ancora in struttura e con il quale da novembre 2024, convive. Quest'ultimo risulta essere una persona equilibrata e premurosa, capace di sostenere in situazioni di particolare sconforto dovute Parte_1 alla lontananza del bambino. Con il giovane, ha instaurato un ottimo rapporto Per_1
e partecipa attivamente ai momenti di confronto con i Professionisti. Entrambi i compagni dei sig.ri e , ad oggi sono parte attiva della vita di famiglia CP_1 Pt_1
e del minore. e hanno accettato le reciproche relazioni e da parte Parte_1 CP_1 degli stessi, risulta esserci un'ottimale cooperazione che ha portato tutti ad instaurare
9 rapporti significativamente civili. Alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia la positiva evoluzione del percorso fin qui svolto da entrambi i genitori del minore”.
Nella relazione si sottolinea anche che i turni di lavoro del padre “non consentono oggettivamente allo stesso di avere un rapporto continuativo e gestire tutti i bisogni di
... affidato nel frattempo alle cure della nonna paterna”, la quale, tuttavia “si Per_1 trova a gestire anche un secondo figlio di età inferiore all'anno”, sicché si appoggia presso la casa dei propri genitori residenti a [...]; che, inoltre, come già evidenziato, “pur non essendo formalmente affidataria, la madre, accoglie spesso il bambino presso la sua abitazione, per più giorni consecutivi con il consenso del padre e della nonna paterna”. Simile situazione, a giudizio del Servizio, genera disorientamento nel piccolo con conseguente mancanza di continuità, stabilità educativa e Per_1 confusione generata dalla sofferenza che prova sempre al momento del distacco dalla genitrice, sicché “visti i significativi progressi della madre, che ha dato dimostrazione di costanza nel recupero delle capacità genitoriali e di un acquisito equilibrio personale che le consenta di gestire anche il figlio” il Servizio ritiene utile il collocamento del minore presso la madre “garantendo al padre, i giusti momenti relazionali e valutando l'opportunità di un accompagnamento strutturato nella definizione dei tempi di permanenza del minore presso i due genitori”.
Ebbene, i risultati dell'osservazione da parte dei Servizi sui rapporti tra il minore e i genitori e tra questi ultimi e sui miglioramenti conquistati da entrambi – oltre a rendere doveroso un plauso ad entrambi i giovani, soprattutto per essere stati capaci di anteporre il benessere del figlio anche ai loro iniziali accesi dissidi, generando una situazione di reciproca collaborazione, che ci si augura costituisca risultato ormai permanente ed acquisito – rappresenta adeguata ragione per revocare la sospensione della capacità genitoriale pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'appellante, trattandosi di misura che non ha più motivo di permanere, alla luce del contenuto della relazione come sopra riportato e, in particolare, dell'acquisizione, da parte di , di adeguate Pt_1 competenze genitoriali ed autonomia gestionale, sia pure sempre migliorabili. Ne consegue, dunque, nell'ottica del perseguimento del miglior interesse del minore, il pieno riacquisto, da parte della madre, di tutte le facoltà legate alla genitorialità, comprese le facoltà di compiere scelte per la crescita, l'educazione e l'istruzione del minore, oltre alla rappresentanza di quest'ultimo. È, però, opportuno che i genitori, nella
10 prospettiva di una stabilizzazione sempre maggiore dei risultati ottenuti, continuino i percorsi di sostegno alla genitorialità e che, di riflesso, i Servizi proseguano i percorsi di sostegno alla genitorialità nell'interesse di entrambi i genitori favorendo l'autonomia genitoriale di ciascuno e svolgano attività di sostegno e monitoraggio, vigilando sul percorso di crescita del minore ed assicurando una sempre maggiore ottimizzazione dei risultati di autonomia e responsabilizzazione dei due giovani.
Qui, tuttavia, si arresta la competenza funzionale della Corte, che, invece, non può pronunciarsi né sull'affido, né sul collocamento del minore né sul regime di visita del genitore collocatario – questioni, queste, oggetto di domanda formulata dalla difesa della , non valutate dal Tribunale in ragione della dichiarata sospensione della Pt_1 madre dalla responsabilità genitoriale – che sono appannaggio della competenza funzionale del Tribunale ordinario, secondo la previsione di cui all'art. 38 disp. att.
c.p.c..
È noto, peraltro, che la competenza funzionale non è derogabile per ragioni di connessione, salvo che non sia diversamente disposto. E, infatti, lo stesso art. 38 cit. prevede una deroga a siffatto principio, prescrivendo la concentrazione dei giudizi ma non davanti al Tribunale per i Minorenni, bensì proprio davanti al giudice ordinario, al quale riconosce una vis actractiva. Infatti, il tribunale per i minorenni, adito per l'emanazione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale (artt. 330 e ss.
c.c.), è tenuto a trasmettere gli atti al Tribunale ordinario innanzi al quale già penda o sia, nel frattempo, introdotta una causa relativa al conflitto familiare (ossia una causa di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ovvero di regolamentazione dei rapporti genitori-figli nati fuori dal matrimonio).
Diversamente, ove innanzi al Tribunale Ordinario non penda alcuna causa relativa alla regolamentazione dei rapporti familiari, il Tribunale per i Minorenni (e, dunque, anche la Corte, che, adita in secondo grado, è soggetta, di riflesso, al medesimo riparto di competenze) può esclusivamente emettere (o negare) i provvedimenti de potestate ma non può regolamentare i rapporti derivanti dalla disgregazione della coppia.
Non deve trarre in inganno – nel senso di sostenere una competenza “allargata” del giudice minorile – il fatto che il Tribunale per i Minorenni abbia affidato al Per_1 padre e lo abbia collocato presso l'abitazione della nonna paterna con cui l' CP_1 all'epoca, conviveva. Simile provvedimento, infatti, costituiva il necessario portato: 1.
11 della sospensione della responsabilità genitoriale pronunciata nei confronti della madre, al quale provvedimento doveva attribuirsi immediata e diretta esecuzione e concretezza, atteso che l'unico genitore munito della relativa responsabilità (e, quindi, unico possibile affidatario del figlio) rimaneva il padre, nei cui confronti era stata implicitamente revocata la sospensione dalla responsabilità genitoriale emessa con i provvedimenti indifferibili;
2. della necessità di riportare il minore in famiglia, interrompendo l'istituzionalizzazione.
Tuttavia, una volta venuto meno qualsiasi profilo attinente alla responsabilità genitoriale e, quindi, revocato il provvedimento de potestate emesso, la controversia si riduce ad un ordinario giudizio in cui occorre “solo” individuare il regime di affidamento del minore e il suo collocamento, come per qualsiasi famiglia di fatto disgregata, sicché non vengono più in rilievo quelle specifiche competenze proprie del giudice minorile.
Sarà, quindi, onere della parte che vi ha interesse adire il Tribunale Ordinario territorialmente competente per l'eventuale regolamentazione dei rapporti, secondo i corretti binari processuali. Nelle more, l'organizzazione di fatto realizzata dai genitori nella gestione del minore offre, allo stato, al piccolo una sistemazione sicura sino a quando la materia non venga rivalutata dal giudice competente, con l'istruttoria che sarà
a tal fine ritenuta necessaria, benché ciò non escluda che le parti, nella loro autonomia e con il senso di responsabilità proprio di ogni genitore nel superiore interesse dei figli minori, anche tenuto conto, se del caso, di quanto desumibile dalle relazioni dei Servizi, possano dare un assetto autodeterminato, ancorché differente da quello attuale, al collocamento del figlio e alle frequentazioni con il genitore non collocatario, quantomeno sino alla pronuncia giudiziale, gettando le basi per una definizione concordata degli aspetti rimasti non regolamentati.
La natura degli interessi coinvolti e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale per i Parte_1
12 Minorenni di Catanzaro n. 131/2024, pubblicata in data 28.10.2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la sospensione dalla responsabilità genitoriale sul minore pronunciata nei confronti Persona_1 della madre Parte_1
2. invita e a continuare i percorsi di Parte_1 Controparte_1 sostegno alla genitorialità;
3. incarica il Servizio Sociale di Vibo Valentia di proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità nell'interesse di entrambi i genitori, favorendo l'autonomia genitoriale di ciascuno, e di svolgere attività di sostegno e monitoraggio, vigilando sul percorso di crescita del minore ed assicurando una sempre maggiore ottimizzazione dei risultati di autonomia e responsabilizzazione dei due giovani genitori;
4. dichiara la propria incompetenza funzionale in ordine alla regolamentazione dell'affido del minore, del suo collocamento e delle Persona_1 frequentazioni del minore con i genitori;
5. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
6. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 23.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Concettina Epifanio
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