Rigetto
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/05/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03747/2025REG.PROV.COLL.
N. 07481/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7481 del 2024, proposto da
H.C. Hospital Consulting s.p.a. in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. con Ge Medical Systems Italia s.p.a. (mandante), Philips s.p.a. (mandante), Tesi s.r.l. (mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 81530784CE, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bivona e Marianna Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
HE Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Croppo e Marina Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00284/2024, resa tra le parti, sul ricorso proposto per l’annullamento degli esiti della gara bandita
dall’ARCS per l’affidamento dei servizi tecnico/manutentivi integrati delle apparecchiature biomedicali degli enti sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, per un periodo di 48 mesi, attraverso la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di HE Italia s.p.a. e della Regione Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-La presente controversia concerne la gara bandita dall’Azienda regionale per il coordinamento della salute (d’ora in poi ARCS) per l’affidamento dei servizi tecnico/manutentivi integrati delle apparecchiature biomedicali degli enti sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, per un periodo di 48 mesi, attraverso la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.
All’esito delle operazioni di gara risultava aggiudicataria HE Italia s.p.a. (d’ora in poi solo HE) e seconda classificata l’A.T.I. tra la mandataria H.C. Hospital Consulting s.p.a. (d’ora in poi solo H.C.) e le mandanti Ge Medical Systems Italia s.p.a., Philips s.p.a. e Tesi s.r.l.
L’ATI seconda classificata impugnava l’originaria aggiudicazione ottenendone l’annullamento -giusta sentenza del TA Trieste n. 205/2023- in accoglimento dei motivi di ricorso sub 2 e 3, avendo il giudice di prime cure ritenuto insufficiente l’istruttoria di ARCS in merito alle vicende del vissuto professionale di HE; veniva però respinto il primo motivo afferente la presunta violazione dell’art. 80, comma 5 lett. f) del d,lgs n. 50/2016 avendo il TA escluso la sussistenza di una causa di esclusione automatica. La decisione veniva confermata in appello (cfr. sentenza di questa Sezione n. 10994/2023).
L’ARCS pertanto, conformandosi al dictum giudiziale, rieditava la procedura di gara, pervenendo alla conferma dell’aggiudicazione in favore di HE all’esito di una complessa istruttoria svolta in relazione alle situazioni potenzialmente rilevanti ex art. 80, comma 5, lettere c), c- bis ) e c- ter ), del codice dei contratti (cfr. la determinazione ARCS n. 45 del 30.1.2024); avverso tale conferma e gli atti a questa presupposti (tra cui, in particolare, la nuova ammissione alla gara de qua) insorgeva nuovamente H.C., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. seconda classificata.
Nel corso del giudizio, proponeva tre atti di motivi aggiunti –rispettivamente- in data 4 aprile, 20 maggio e 6 giugno 2024, in relazione agli esiti dei ripetuti supplementi di istruttoria e in considerazione delle –presunte- ulteriori omissioni dichiarative, essenzialmente riferite a pronunzie giudiziali sopravvenute ma relative a fatti già dichiarati.
H.C. contestava -in estrema sintesi- le valutazioni esperite dalla stazione appaltante sull’affidabilità tecnico-professionale dell’aggiudicataria e che la Commissione di gara avesse mancato di esprimersi in merito alle nuove condotte omissive dell’aggiudicataria stessa.
Il TA Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 284/2024, respingeva però il ricorso introduttivo unitamente ai primi e secondi motivi aggiunti e dichiarava inammissibile il terzo atto di motivi aggiunti. Avverso tale pronunzia H.C. proponeva il presente appello.
Si costituivano in giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia e HE per resistere al gravame, con atti –rispettivamente- prodotti in data 29 ottobre e 13 novembre 2024, formulando eccezioni preliminari e chiedendone, in ogni caso, il rigetto.
All’udienza del 27 marzo 2025, la causa era trattenuta in decisione.
2.- Si prescinde dalle eccezioni preliminari perché l’appello è infondato nel merito.
2.1.-Le censure della società appellante si concentrano sull’asserita omessa pronunzia della sentenza di prime cure sui singoli motivi di gravame (che dunque H.C. ripropone in appello).
Il giudice di primo grado si sarebbe limitato a richiamare passaggi delle difese di HE e una sentenza del TA CH (la n. 433/2024) pronunziata in riferimento ad una questione non completamente sovrapponibile e che, pertanto, non conterrebbe statuizioni utili a superare tutte le censure concretamente articolate nel presente giudizio; in particolare, il TA avrebbe liquidato tutti i rilievi contenuti nel ricorso introduttivo, nei primi e secondi motivi aggiunti solo richiamando la complessa istruttoria espletata dalla stazione appaltante (pur non rinvenendosi in primo grado alcuna censura di difetto di istruttoria) e affermando apoditticamente la discrezionalità delle conclusioni dell’Amministrazione anziché valutare i rilievi con cui l’odierna appellante avrebbe sindacato la razionalità di quelle conclusioni. Lamenta poi l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità per genericità dei terzi motivi aggiunti, richiamando l’impostazione asseritamente “ chiara ed evidente ” del proprio atto ma nulla aggiungendo a sostegno della specificità dei motivi.
2.2. Le censure così formulate non convincono.
2.2.1.- Il richiamo espresso alle difese di HE, lungi dall’inficiare l’iter logico giuridico seguito dal giudice di prime cure, implica una legittima condivisione in sentenza delle considerazioni ivi svolte e della giurisprudenza ivi richiamata; così come il rinvio alle argomentazioni contenute nella sentenza del TA CO non comporta un’omissione valutativa bensì il rispetto del principio di sinteticità che permea il giudizio amministrativo in generale e in particolare quello in materia di appalti, avendo la decisione invocata valutato le stesse vicende professionali che vengono qui in considerazione (sebbene in riferimento ad una gara diversa) e richiamato consolidati principi -condivisi da unanime giurisprudenza- in merito ai limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa, certamente applicabili alle valutazioni relative all’affidabilità professionale di HE svolte nella fattispecie dalla stazione appaltante.
Piuttosto, l’impostazione seguita nella sentenza gravata risulta condizionata dalla struttura del ricorso e dei motivi aggiunti, incentrati sulla mera elencazione delle vicende professionali di HE rispetto alle quali H.C. ha sostanzialmente richiesto al giudice una –inammissibile sostitutiva- rivalutazione di merito, anche tenuto conto di sentenze sopravvenute non dichiarate dall’aggiudicataria (le sentenze n.4686/2023 del Tribunale di Palermo – sezione specializzata delle imprese e n. 2047/2024 del Tribunale di Bari). Le censure articolate in primo grado (e riproposte in appello sul presupposto che non siano state esaminate) si risolvono infatti in un elenco di –presunte- mancate dichiarazioni ex art. 80 rispetto a fatti (alcuni risalenti, altri ancora sub iudice ) ampiamente valutati dalla stazione appaltante nell’istruttoria condotta in tre fasi e approdata, con il supporto dei plurimi chiarimenti resi dall’aggiudicataria, alla conclusione che non fossero idonei a minarne l’affidabilità; conclusione alla quale la parte appellante pretenderebbe di sostituire le proprie valutazioni pur senza evidenziarne profili di palese illogicità.
Il TA ha conseguentemente elencato quelle stesse vicende, richiamando a sostegno della plausibilità delle conclusioni raggiunte dalla stazione appaltante la citata sentenza del TA CH n. 433/2024, che –si ribadisce- ha valutato le stesse vicende professionali e richiamato quieti principi giurisprudenziali sui limiti del sindacato giurisdizionale in ordine alla valutazione di affidabilità professionale dei concorrenti, destinati a valere anche nella fattispecie, non avendo il giudice di prime cure riscontrato profili di irragionevolezza nelle conclusioni stesse, supportate da articolata istruttoria.
In buona sostanza, incontestato che si sarebbe trattato di cause di esclusione di natura non automatica (e, dunque, a valere quali ipotesi di gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016), il giudice di prime cure non si è limitato a liquidare in modo sbrigativo le molteplici doglianze del ricorso e quelle contenute nei motivi aggiunti (come sostenuto nell’atto di appello) bensì, ripercorse le ipotesi denunziate dall’appellante e già dichiarate in sede procedimentale dall’operatore economico (le vicende penali, le revoche, le risoluzioni e le penali), ha escluso –in assenza di profili di manifesta irrazionalità- di poter sostituire il proprio giudizio a quello della stazione appaltante.
Si ricava agevolmente dai verbali del 15 novembre 2023, del 30 gennaio e del 22 aprile 2024 che la stazione appaltante si sia soffermata su ciascuna delle ipotesi potenzialmente escludenti, valutandole nello specifico e chiarendo i motivi per i quali abbia ritenuto dette ipotesi non espressive di una scarsa affidabilità dell’aggiudicataria; motivando congruamente il proprio convincimento, come ragionevolmente ritenuto dal tribunale di primo grado. La parte appellante non può dunque pretendere di sostituire il proprio opinabile giudizio di affidabilità sull’operatore a quello più volte compiutamente esplicitato dalla stazione appaltante; né questo giudice può –a sua volta- sostituire il proprio convincimento a quello congruamente motivato dell’autorità amministrativa.
Peraltro, nel merito della questione, si deve riassuntivamente rilevare:
- quanto alle vicende penali evocate, che i fatti siano risalenti e che i soggetti interessati si siano dimessi dalla carica fuoriuscendo dalla governance dell’impresa oltre l’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, con conseguente esclusione di un obbligo dichiarativo (quand’anche in concreto dichiarati da HE), dovendo trovare applicazione il terzo comma dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e non già il successivo comma 10 bis come sostenuto dall’odierna appellante;
-quanto alle risoluzioni, revoche e penali contestate, che la stazione appaltante abbia compiutamente e in modo analitico esaminato tutte le vicende professionali, evidenziandone la risalenza nel tempo e indicando i precisi motivi di fatto per i quali le stesse non siano state ritenute incidenti sull’affidabilità dell’operatore; corroborando il proprio giudizio con motivazioni estese all’ esito -positivo per l’impresa aggiudicataria- di alcuni dei procedimenti relativi all’applicazione delle penali, ovvero alla mancata annotazione nel casellario dell’ANAC.
2.2.2.- Né parte appellante allega argomenti dirimenti a sostegno della specificità delle censure articolate con i terzi motivi aggiunti dichiarati inammissibili in primo grado, supportando il gravame proposto avverso la sentenza in questa parte con il mero richiamo alla “completezza” dei suoi atti.
In ogni caso, non appare decisiva la contestazione sollevata con i terzi motivi aggiunti, incentrati sulla violazione di un –asserito- obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni rese in sede di gara in ragione della sopravvenienza di un’ulteriore pronunzia giudiziale (la sentenza n. 2047/2024 del Tribunale di Bari, recante il rigetto dell’azione proposta da HE avverso la risoluzione pronunziata dall’IZS della Puglia e Basilicata con deliberazione n. 218/2016).
E’ invero agli atti che la stazione appaltante abbia valutato la medesima questione in relazione alla –parimenti- sopravvenuta sentenza del Tribunale di Palermo n.4686/2023, recante reiezione dell’azione proposta da HE avverso altra risoluzione contrattuale (questione oggetto dei secondi motivi aggiunti proposti in primo grado), pervenendo alla –ragionevole- conclusione che dovesse escludersene la rilevanza essendo riferita a fatti già valutati dalla stazione appaltante nella seduta del 15.11.2023 e non contenendo in ogni caso un accertamento definitivo, come attestato nel verbale della seduta del 22.4.2024 (depositato in primo grado). Tali argomentazioni sono destinate a valere – mutatis mutandi - con riferimento alla questione sollevata in relazione alla mancata dichiarazione della sopravvenuta pronunzia del tribunale di Bari, oltretutto successiva al verbale del 22 aprile impugnato con il terzo atto di motivi aggiunti (la pubblicazione è invero del 30 aprile 2024).
Di tutta evidenza, pertanto, la non decisività della questione ivi sollevata rispetto al complesso delle valutazioni effettuate dalla stazione appaltante circa l’affidabilità dell’aggiudicataria che, in conclusione, non vengono scalfite dalle censure proposte in giudizio.
3.- L’appello deve dunque essere respinto, con conferma della decisione impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio devono tuttavia essere compensate, in ragione della complessità della vicenda.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO