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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2050/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2331/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 2075/2011, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 24.1.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dal prof. avv. Severino Nappi (C.F.: C.F._2
) e dall'avvocato Francesco Percuoco (C.F.: C.F._3
) in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di appello C.F._4
APPELLANTI
E
(C.F. ) e (C.F. P_ C.F._5 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Solazzo (C.F.: CF C.F._6
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._7
costituzione in appello
APPELLATI
NONCHE'
(C.F.: ) in persona Controparte_3 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore (C.F.: Controparte_4 , rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Cascone C.F._8
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._9
costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Responsabilità per danni da infiltrazioni
Conclusioni: per gli appellanti: “… in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, l'Ecc.ma Corte adita voglia così provvedere: a) accertare e dichiarare che tutte le domande attoree verso gli appellanti sono infondate in fatto e diritto per i motivi esposti negli atti difensivi a cui ci si riporta;
b) subordinatamente, in applicazione dell'articolo 1126 cc, parametrare la responsabilità come per legge;
2) munire la sentenza di clausola se per legge prevista;
3) condannare gli appellati o chi di loro tenutovi al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio. Si reitera l'istanza di rinnovo della CTU tecnicamente errata e basata su gravi errori … In subordine, si chiede introitarsi la causa a sentenza”; per gli appellati e : “… si riporta alla comparsa P_ Controparte_2
conclusionale ed alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c. e dunque, alle conclusioni ivi rassegnate da aversi per integralmente ripetute e trascritte, con la più ampia impugnativa di tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e concluso. L'Avv. Solazzo chiede, pertanto, che la causa venga decisa con condanna alle spese e compensi di parte appellante giusta nota spese che si deposita”; per l'appellato “ … si riporta alle Controparte_3
conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione in appello di cui insiste per
l'integrale accoglimento, con la più ampia impugnativa di tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto e chiede, pertanto, che la causa venga decisa, con i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e repliche ex artt. 352 e 190 c.p.c.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1.
Con citazione notificata il 17.01.2011 e convenivano, P_ Controparte_2
innanzi al Tribunale di Napoli, e nonché il Parte_1 Parte_2
e premesso di essere, rispettivamente, Controparte_3
proprietaria ed usufruttuario dell'immobile sito in alla Via Andrea Vaccaro n. CP_3
28, interno 35, piano VI, facente parte del fabbricato denominato “Amministrazione condominiale ”, deducevano che i convenuti Controparte_3 Parte_1
e erano proprietari dell'appartamento sovrastante servito
[...] Parte_2
dal terrazzo di copertura dello stabile, in uso esclusivo e di proprietà degli stessi;
che l'immobile di essi istanti, tra la fine del 2008 e gli inizi del 2009, veniva danneggiato a causa di quotidiane infiltrazioni d'acqua, a tutt'oggi perduranti, provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà dell - in corrispondenza al Pt_1
lastrico solare dell'edificio; che in conseguenza di tali infiltrazioni l'abitazione aveva subito danni alle
contro
-soffittature in gesso con conseguente distacco dell'intonaco, imbimbimento e rigonfiamento delle mura e presenza di macchie d'umidità diffuse in tutte le camere, nella cucina e nei bagni nonché a parte del mobilio ed ai terrazzi in particolare ai balconi con veduta che presentavano macchie e scrostamenti di pitture per il costante stillicidio d'acqua; che di tale evento dannoso era stato prontamente informato, ciascuno per quanto di competenza, il nonché CP_3 Parte_1
, per la verifica dello stato dei luoghi e la stima dei danni subiti;
che nelle
[...]
more, l'Amministrazione condominiale conferiva l'incarico di accertare le cause e riscontrare le problematiche segnalate all'Arch. che, nello stendere la propria Per_1
relazione tecnica, confermava la permanenza delle lamentate infiltrazioni;
che in sede di assemblea il 30/06/2009, il Condominio deliberava la disponibilità all'eliminazione delle cause dei lamentati danni, ove ad esso ascrivibili, mentre analoga disponibilità non veniva resa dall' ; che intrapreso un procedimento Pt_1
ex art.696 c.p.c. per accertamento tecnico preventivo con ricorso, si costituivano e , i quali resistevano e il Tribunale ammetteva la CTU richiesta Pt_1 Pt_2
affidandogli il compito di edificare lo stato dei luoghi e determinare le cause e i danni patiti;
che il CTU nominato confermava la sussistenza dei fenomeni infiltrativi ed i danni lamentati e accertava che “una notevole concausa rappresentano sia l'esistenza di grossi vasi di piante che provocano ristagni d'acqua come chiaramente indica la documentazione fotografica allegata sia il profilato d'alluminio posto lungo il bordo del terrazzo;
quest'ultimo se da un lato impediva lo stillicidio delle acque sulle sottostanti proprietà dall'altro arresta il flusso delle acque secondo le pendenze create, convogliandole tutte nelle pluviali con incremento della lunghezza del percorso e con aumento della portata”; che in seguito, né il Condominio, né i coniugi provvedevano alla riparazione del danno ed all'eliminazione Parte_3
delle cause;
che come emerso dalla CTU e come riscontrabile dai rilievi fotografici, i convenuti , avevano sul terrazzo del proprio appartamento un Parte_4
numero elevatissimo di piante - alcune anche di notevoli dimensioni e peso - ed evidentemente avevano dotato tale “giardino” di un sistema di irrigazione con temporizzatore.
Ritenendo dunque, sulla scorta pure delle risultanze evidenziate nella perizia elaborata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, che i danni lamentati fossero da ricondurre ai convenuti, gli attori insistevano affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… confermare che le infiltrazioni nell'appartamento degli attori, ciascuno per quanto di spettanza ed in virtù del relativo diritto reale goduto, dipendono dalle cause e dalle concause individuate nella perizia stesa dall'CTU Ing. in sede di accertamento tecnico preventivo …e, per l'effetto condannare i Per_2
Convenuti in favore degli attori: - alternativamente pro-quota e/o in solido tra loro al pagamento, dell'importo di €.7.729,48 oltre interessi oppure in quella diversa somma ritenuta necessaria al ripristino dello status quo ante;
- alternativamente pro- quota e/o in solido tra loro al pagamento dell'importo di €.5000,00 o in quella diversa e maggiore somma … per il risarcimento del danno biologico ed alla vita di relazione degli attori od anche a titolo di danno estetico all'appartamento dello stesso - alternativamente pro-quota e/o in solido tra loro al pagamento dell'importo di €.2000,00 o in quella diversa e maggiore somma ritenuta di Giustizia e determinata equitativamente od anche a mezzo CTU per il risarcimento del danno agli arredi ed ai tendaggi. - ciascuno per quanto di ragione all'eliminazione delle cause e delle concause delle manifestatesi infiltrazioni ordinando i lavori che risulteranno idonei allo scopo e che verranno individuati anche eventualmente a mezzo CTU.
Si costituivano e i quali resistevano chiedendo Parte_1 Parte_2
il rigetto della domanda.
Si costituiva anche il , il quale, in particolare, chiedeva, in prima battuta, CP_3
di dichiarare che lo stesso non ha contribuito al determinarsi delle infiltrazioni e dei relativi danni, essendo entrambi da ascriversi ai convenuti e , per le Pt_1 CP_5
modifiche strutturali apportate al terrazzo di loro proprietà e per l'apposizione di vasi di piante di grandi dimensioni, e dunque, di porre l'intera condanna al risarcimento dei danni a carico degli stessi, tenendo indenne il da ogni addebito;
in CP_3
subordine, determinare la quota di corresponsabilità dei convenuti nella causazione delle infiltrazioni e dei conseguenti danni e conseguentemente, limitare l'eventuale condanna del alla minor somma risultante dalla quota di CP_3
corresponsabilità.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., nel corso dell'istruttoria veniva disposta l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP (R.G. n. 34710/2009) e la nomina di CTU tecnica. All'udienza del 5.07.2018, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza n. 2331/2019 pubblicata il 1.03.2019, il Tribunale di Napoli così statuiva:
“a) in accoglimento, condanna in solido e ad Parte_1 Parte_2
eseguire le opere e i lavori come dettagliatamente indicati nel paragrafo 5 della CTU in atti dell'ing. del 25/2/13; Persona_3
b) condanna altresì in solido essi a pagare a e Controparte_6 P_
, a titolo di risarcimento-danni, la complessiva somma di euro Controparte_2
2.889,78 oltre rivalutazione ed interessi legali dall'1/1/09, come in motivazione;
c) rigetta nel resto;
d) condanna, infine, essi a pagare in favore di detti Controparte_6
le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.000 di cui euro Parte_5
250 per esborsi, oltre spese di CTU come in parte motiva, ed oltre spese forfettarie
(15%) - CPA-IVA come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 1.03.2019, con citazione notificata il 16.04.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, e Parte_1 Parte_2
interponevano appello - iscritto a ruolo il 26.04.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… a) accertare e dichiarare che tutte le domande attoree verso gli appellanti sono infondate in fatto e diritto per i motivi esposti negli atti difensivi a cui ci si riporta;
b) subordinatamente, in applicazione dell'articolo 1126 cc, parametrare la responsabilità come per legge;
2) munire la sentenza di clausola se per legge prevista;
3) condannare gli appellati o chi di loro tenutovi al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio”.
Si costituivano e i quali resistevano al gravame e ne CP_7 Controparte_2
chiedevano il rigetto.
Si costituiva il , il quale, parimenti, chiedeva il Controparte_3
rigetto del gravame.
Alla prima udienza di comparizione del 10.01.2020 la causa veniva rinviata al
4.02.2022 per la precisazione delle conclusioni, rinviata per esigenze di ruolo.
Mediante decreto del 7.06.2024 veniva nominato quale relatore della causa un
Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 7.06.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 19.9.2024 e memoria di replica il 8.10.2024, Il depositava comparsa conclusionale il 2.9.2024 e memoria di replica il CP_3
8.10.2024, mentre e depositavano comparsa CP_7 Controparte_2
conclusionale il 2.9.2024 e memoria di replica l'8.10.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 24.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 24.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha, in accoglimento della domanda attorea, così statuito:
<<…, in esito ad ampia verifica tecnica svolta dall'incaricato perito d'ufficio, ai tre sopralluoghi dallo stesso effettuati, inclusi i saggi all'uopo eseguiti, il consulente medesimo al punto “4.6” ha in particolare ed infine ritenuto, nel suo elaborato del
25/2/13, che - sul terrazzo in questione e in direzione del sottostante all'alloggio attoreo - “è in atto una lenta infiltrazione verticale diretta che interessa il lato nord - ovest... (e che) è possibile ricondurre le cause d'infiltrazione a: 1).l'installazione di una scossalina perimetrale di alluminio, posizionata per evitare che l'acqua calda cada dal bordo del terrazzo e che: a.impedisce il naturale deflusso delle acque verso
l'esterno con il suo conseguente ristagno;
b.aumenta il tempo di permanenza dell'acqua sulla terrazza che deve percorrere un lungo tratto prima di raggiungere
l'imbocco della pluviale, 2).la presenza di fessure tra le mattonelle che potrebbero rappresentare potenziali vie di infiltrazione...; 3). l'eccessivo numero e dimensione delle piante ...: a.il cui peso può creare sovrapressioni sull'impermeabilizzazione del terrazzo che possono dare origine a microfessurazioni che, degenerando, diventano vie preferenziali per l'infiltrazione d'acqua; b.allo stesso ristagno di acqua al di sotto dei vasi stessi;
4).notevole quantità d'acqua che interessa e accelera il processo
d'usura della terrazza lato nord - ovest”.
A ben vedere, dunque, il CTU-Trombetti ascrive in sostanza i lamentati danni infiltrativi sia alla presenza di detta installata bordatura perimetrale di alluminio che - pur se evita tracimazioni pluviali- impedisce tuttavia il naturale deflusso acqueo e ne aumenta anzi la permanenza sul terrazzo;
sia alla presenza di fessurazioni tra le mattonelle del terrazzo stesso (visibili anche in alcuni riflessi fotografici); sia alla eccessiva numerosità e dimensione delle piante, il cui sovrappeso può originare microfessurazioni infiltrative, oltre a favorire l'accumulo di acqua ristagnante sotto i relativi vasi;
sia appunto infine alla notevole quantità di acqua che accelera l'usura del lato nord-ovest del terrazzo (peraltro, si è già visto che anche il CTU ing.
[...]
nell'ambito dell'acquisito ATP, ha rilevato che -oltre al transito in strada di Per_4
mezzi pesanti e alla riferita carbonatazione- costituiscano “notevole concausa” delle infiltrazioni in esame la premessa bordalina in alluminio e l'eccessività delle piante ubicate sul posto, con tutti gli effetti infiltrativi del caso già segnalati;
pur se, invero, appare di maggiore dettaglio la successiva CTU - espletata nel corrente Per_3
giudizio, in quanto fondata anche su tre accurati saggi tecnici che non sembrano invece parimenti svolti in occasione del detto ATP).
Insomma, nell'insieme, appare dimostrato che - nella parte eziologicamente essenziale - la scossalina in questione e le troppe piante in situ generino i reclamati pregiudizi infiltrativi per cui è causa (con una prima integrazione peritale del
2/11/13, il CTU - confuta anche le osservazioni di parte convenuta, Per_3
ribadendo tra l'altro che la camera da letto presenta estesa area con un elevato grado di ammaloramento da infiltrazione verticale diretta: v. CTU integrativa in atti).
Ma se l'eccessiva presenza vegetale risulta direttamente ascrivibile ai titolari dell'appartamento sovrastante (che sul terrazzo hanno sistemato - o non hanno rimosso negli anni- le troppe piante ivi riscontrate), diverso è a dirsi - in ipotesi - in ordine alla installazione (eseguita o non rimossa) della bordatura alluminiale, nel senso che questa avrebbe però anche positivamente evitato dannosi fenomeni di sgocciolamento sui piani sottostanti. Di talché, rimane da verificare se tale utile risultato (evitare stillicidi da tracimazione) fosse però raggiungibile anche con tecnica diversa da quella della scossalina medesima, adoperata invece dagli odierni convenuti.
Ebbene, il consulente, con ulteriore risposta (ai nuovi chiesti chiarimenti) dell'11/1/16, ed utilizzando altresì la planimetria già redatta dal CTU ing. Per_5
nel detto ATP, ha evidenziato che la pendenza del terrazzo era stata ritenuta
[...]
evidentemente sufficiente dall'allora originario progettista e soprattutto che, una
“accurata progettazione nel rifacimento della pavimentazione e delle rispettive pendenze del terrazzo e un accurato posizionamento degli imbocchi di pluviale, che tengano conto di maggiori portate d'acqua, dei fattori climatici e della quantità
d'acqua utilizzata dai fruitori del terrazzo (stesso), potranno sicuramente sanare tale problematica, rendendo superfluo l'uso di una scossalina in alluminio” (enfasi dello scrivente).
In riassuntiva sintesi, i lamentati danni, percepibili anche nei plurimi allegati riflessi fotografici, appaiono in sostanza tecnicamente ricondotti -in modo ragionevole e condivisibile- alla imperfetta tenuta del terrazzo sovrastante fessurato, alla installazione (o non rimozione) di scossalina e alla eccessività di piante ivi ubicate, ciò che, nei modi cennati (per i quali più ampiamente si rinvia al dettaglio peritale in atti), ha dunque cagionato le qui azionate conseguenze pregiudizievoli.
Sicché, in tale prospettiva, appare nell'an acclarata la sola responsabilità di
e nella causazione del danno in parola Parte_1 Parte_2
(derivante dal terrazzo di loro pacifico uso esclusivo), con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità dell'evocato ente condominiale: infatti, le Sezioni Unite (n.
9449/16), risolvendo annosa questione, affermano si, in linea generale, la responsabilità concorrente del titolare di uso esclusivo del terrazzo a livello - di copertura dello stabile- (ex art. 2051 c.c.) e del Condominio (ex artt. 2043 e 1130
c.c.) tenendo tuttavia “in disparte il caso in cui risulti provato che il titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello sia responsabile dei danni provocati ad altre unità immobiliari presenti nell'edificio per effetto di una condotta che abbia essa stessa provocato l'infiltrazione e quindi il danno...”. Sicché, nel sovrapponibile caso di specie, ove non è disconosciuto da parte convenuta tale suo pacifico uso esclusivo (invero univoco), ne discende che avendo la stessa singolarmente ed autonomamente provocato i danni infiltrativi rivenienti dal terrazzo
(mediante scossalina-piante-fessurazioni) allora essa ne risponde in questa sede, in applicazione della richiamata eccezione di nomofilachia, in forma altrettanto esclusiva (è poi ovvio che se dai titoli di provenienza - qui non prodotti - dovesse addirittura risultare la proprietà sul terrazzo di , questi ultimi Controparte_8
risulterebbero allora a fortiori responsabili del rilevato illecito civile).
Deve poi precisarsi che - per la chiesta eliminazione delle cause di infiltrazione -
l'ing. ha testualmente ribadito nei resi chiarimenti che “Anche Persona_6
nell'ottica della eliminazione delle cause dei danni indicate al (suddetto) punto 4.6 della relazione peritale, gli interventi per la eliminazione dei vizi indicati nel computo metrico di cui al (paragrafo) 5 della relazione peritale sono comunque indispensabili, atteso il danneggiamento subito dalla pavimentazione che ha comportato e che potrà comportare fenomeni di infiltrazione” (enfasi dello scrivente)
(in detto paragrafo 5, cui specificamente si rinvia, sono appunto via via dettagliatamente indicati i “lavori a misura” all'uopo occorrenti, di demolizione- pavimentazione, rimozione-manto impermeabile, demolizione-massetti, traporti di materiale, membrana-bitume, massetto di sottofondo, pavimentazione-cotto, spicconature, raschiature, ecc.): ebbene, siffatti lavori devono essere eseguiti da
, a propria cura e spese, in accoglimento della corrispondente Controparte_6
domanda attorea (v. sopra) nel punto in cui questa ha ad oggetto la chiesta emissione dell'ordine -rivolto a controparte- di eliminare le cause delle dimostrate infiltrazioni;
inoltre, l'esecuzione degli “indispensabili” lavori di cui al richiamato paragrafo 5 sembra rendere anche superflue, o – meglio - assorbite, le ricordate attività almeno parzialmente alternative e finalizzate ad evitare l'uso della scossalina, come indicate nella integrazione peritale dell'11/1/16).
In secondo luogo, occorre poi ora meglio dettagliare l'entità dei pregiudizi in conseguenza subiti (dagli odierni attori). Si è già detto che siffatti danni, sufficientemente elencati in citazione, hanno poi trovato primo riscontro nelle fotografie prodotte dai medesimi istanti.
Il CTU-Trombetti, con le proprie foto ed i propri rilievi, ha poi in pratica confermato la natura e l'entità dei danni stessi (riscontrati nell'alloggio sottostante), come ricondotti al fenomeno infiltrativo in questione (macchie di umidità, imbibimento di porzioni di pareti, ammaloramenti di controsoffitte, ecc.): più precisamente, lo stesso consulente ha tra l'altro evidenziato, con annessi rilievi fotografici (v. anche foto da
n. 13 a n. 16), che nel “soggiorno e nelle due camere da letto sono presenti i segni più evidenti di un ammaloramento delle stesse controsoffitte ... Nella camera n. 1, dove non è presente controsoffittatura, sono visibili segni di rigonfiamento dell'intonaco e muffa nell'angolo lato nord della stessa camera”: v., amplius, tale consulenza in atti del 25/2/13, anche in riferimento agli esiti degli eseguiti saggi tecnici.
Il complessivo pregiudizio da infiltrazione dell'alloggio attoreo viene condivisibilmente stimato dal CTU in euro 2.889,78.
I detti devono essere dunque condannati ex art. 2051 c.c. al Controparte_6
pagamento di tale importo, oltre accessori che a loro volta vanno corrisposti, come da costante insegnamento di legittimità a partire da SSUU 1712/95, a mezzo interessi legali da computarsi a decorrere dal danno - qui riferibile all'inizio del 2009 - su siffatto capitale come rivalutato anno per anno e non, ab initio, sull'importo interamente rivalutato.
Infine, quanto al danno biologico (genericamente) invocato dagli attori, occorre osservare che, pur nel comprensibile disagio conseguente agli acclarati pregiudizi infiltrativi, tuttavia una tale apprezzabile sofferenza psicofisica non appare idoneamente dimostrata;
infatti, seppure vi sia un altrui comportamento fastidioso o disturbatorio, occorre in ogni caso la prova rigorosa di tale danno biologico che, nel caso in rassegna, non risulta però fornita (rispetto al danno non patrimoniale -che include il danno biologico che include a sua volta il profilo relazionale-, secondo
Cass.7513/18 per i pregiudizi affermati dalle parti occorre soprattutto accertare se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito, dimostrazione nella specie non significativamente intervenuta).
Sicché, l'ultima istanza risarcitoria va dunque respinta.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano Controparte_6
come in dispositivo, incluse le spese di CTU se-come è verosimile- esse siano state anticipate dagli attori. Vanno invece integralmente compensate le spese giudiziali con il convenuto condominio”.
§ 4.
Con il primo motivo, parte appellante si duole delle risultanze della ctu, siccome contengono incongruenze, affermazioni illogiche e scientificamente errate;
assume che il CTU ha assunto un sovraccarico del terrazzo di copertura valutando erroneamente ed in modo approssimativo la sua capacità di carico;
che il sovraccarico che il terrazzo può sopportare è fino a 400 kg/mq ed è un limite entro il quale, per legge, nessuna responsabilità può essere addebitata ad essi appellanti;
che anche volendo ammettere che il limite sia quello inferiore “portato dal regolamento di condominio”, come dice il CTU, resterebbe comunque indimostrato il suo superamento;
che il CTU, senza procedere ad alcun accertamento concreto, ha
“stimato” che, in più punti, vi sarebbero 3 piante da 50 kg. per ogni mq, mentre per sostenere che è stato superato il limite consentito dal Regolamento condominiale sul terrazzo si sarebbero dovute contare 90 mq x 3 = 270 piante, cosa non vera, visto che lo stesso CTU ne ha contate “circa” 70, pari a un carico, che (utilizzando lo stesso opinabile criterio del CTU), sarebbe quindi pari a 50 Kg x 70/90 mq per un totale di
39,00 kg/mq, ovvero, inferiore al limite stabilito dal predetto regolamento condominiale;
che se, viceversa, il solaio non fosse in grado di ripartire bene i sovraccarichi, allora ci troveremmo in presenza di un difetto di costruzione che non solo andrebbe dimostrato ma che, soprattutto, non potrebbe essere addebitato ad essi appellanti;
che, dalla visione delle foto dei soffitti dell'appartamento degli odierni appellati e da quanto relazionato dal CTU non emergono tangibili segni di lesioni all'intradosso dei solai che avrebbero potuto far supporre un eccesso di carico;
che il ristagno dell'acqua sul terrazzo, ammesso che si verifichi, non è un argomento convincente per le infiltrazioni al piano inferiore al pari delle fessure nel pavimento che possono verificarsi nel tempo per assestamenti dovuti a svariati motivi;
che i terrazzi esposti alle intemperie, comunque pavimentati, assorbono, sempre e comunque, parte delle acque meteoriche, o acque di lavaggio/innaffiatura, imbibendo i massetti di sottopavimento che, in pratica, soprattutto nel periodo invernale, restano per molto tempo saturi di acqua;
che la presenza dell'acqua sulla guaina, sia che arrivi dal normale assorbimento da parte del pavimento/massetto sia che arrivi per
“presunte” lesioni a pavimento, non costituisce nessuna anomalia;
che l'acqua di
“assorbimento” defluisce sulla guaina parimenti all'acqua che scorre sul sovrastante pavimento, con la differenza che tale scorrimento avviene nel massetto di sabbia e cemento e quindi è lentissimo;
che, pertanto, un eccesso di acqua sul pavimento con una guaina integra non può dare origine a nessun improprio utilizzo del terrazzo;
che le guaine, poste in opera tra il massetto di sottopavimento e il massetto delle pendenze, sono deputate proprio ad impedire che l'acqua possa infiltrarsi nel sottostante solaio;
che il CTU addebita a delle “sovrapressioni” sulla guaina dovute a un presunto e indimostrato eccessivo carico il motivo delle lesioni nella stessa e alla sua perdita di “tenuta” all'acqua; che se così fosse, poiché, secondo il CTU, si sarebbero verificate lesioni che farebbero passare l'acqua, se ne deduce che il massetto di sottopavimento e lo stesso pavimento dovrebbero presentare pronunciate e ben visibili lesioni o avvallamenti che, viceversa, il CTU non ha rinvenuto;
che le lesioni nelle connessure del pavimento, che sono state osservate dal CTU, sono quindi frutto di movimenti dovuti a dilatazioni termiche o vibrazioni e non ad eccesso di carico del solaio;
che le guaine, per come sono strutturate, hanno la capacità di dilatarsi senza rompersi;
che, tuttavia, anche guaine di buona/ottima qualità con il tempo, “invecchiando” tendono a cristallizzarsi, cioè a perdere la loro capacità di allungarsi e deformarsi per consentire possibili “movimenti” del pavimento e del massetto senza perdere la loro tenuta e/o a lesionarsi;
che per la perdita di integrità della guaina, la cui vetustà non è stata oggetto di accertamento, si sono verificate le riscontrate infiltrazioni;
che riguardo alle responsabilità che il CTU attribuisce ad essi appellanti in relazione alla presenza di una scossalina e alla luce di quanto fin qui argomentato, un'abbondanza d'acqua non può costituire motivo di infiltrazione in presenza di una guaina integra.
Con il secondo motivo, parte appellante si lamenta dell'erronea applicazione dell'art. 1126 cc, posto che in materia di ripartizione delle spese di manutenzione di lastrici solari e terrazze a livello che provocano danni da infiltrazioni agli immobili sottostanti, le Sezioni Unite hanno affermato che qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni e l'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene sia il in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei CP_3
controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, in mancanza di rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, nella specie mancata;
che il Tribunale, pur ponendosi il problema della ripartizione delle responsabilità, lo ha risolto in modo erroneo, giacché a fronte di almeno tre causali individuate in imperfetta tenuta del terrazzo sovrastante fessurato, installazione (o non rimozione) di scossalina, eccessività di piante ivi ubicate, imputa l'intera responsabilità della vicenda ai soli utilizzatori del lastrico ritenendoli colpevoli di tutto;
che si tratta di un problema di manutenzione del terrazzo di copertura, che necessita del rifacimento dell'impermeabilizzazione e del pavimento;
che, peraltro, le scossaline sono una striscia di lamiera o altro materiale che viene posta a protezione delle parti esterne dei punti di giunzione di un edificio, allo scopo di impedire infiltrazioni di acqua, sicché le stesse costituiscano una componente essenziale del terrazzo le cui spese vanno parimenti ripartite ai sensi dell'art. 1126 c.c.; che peraltro, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo a livello deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 cod. civ., senza che rilevi la riconducibilità delle infiltrazioni a difetti ricollegabili alle caratteristiche costruttive. § 5.
I motivi di gravame, su trascritti, tesi ad escludere la responsabilità imputata agli odierni appellanti circa i danni da infiltrazioni riscontratati nell'appartamento dei coniugi e , sono infornati. P_ CP_2
In primo luogo, va evidenziato che l'incarico peritale ammesso in primo grado ha avuto ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei danni e delle cause
<attribuibili alle parti e la misura con cui ciascuna di esse ha contribuito al verificarsi dei danni.>>. Ne consegue l'infondatezza della deduzione secondo cui non
è stata accertata la vetustà e, dunque, il grado di manutenzione della guaina.
A prescindere dalla considerazione che già in primo grado il ctp di parte odierna appellante ha sollevato contestazioni sulle risultanze peritali circa i carichi presunti relativi alle piante presenti sul terrazzo in questione, siccome non effettuata alcuna misurazione – cfr. pag. 8 delle risposte ai chiarimenti depositati il 14.10.2013 -, va evidenziato che nei detti chiarimenti si legge: <la condizione principale è sicuramente l'installazione di una scossalina perimetrale di alluminio, posizionata per evitare che l'acqua cada dal bordo del terrazzo, che impedisce il naturale deflusso delle acque verso l'esterno con il suo conseguente ristagno aumentando il tempo di permanenza dell'acqua sulla terrazza che deve percorrere un lungo tratto prima di raggiungere l'imbocco della pluviale. … Altra condizione è la presenza di fessure tra le mattonelle che potrebbero rappresentare potenziali vie d'infiltrazione e
l'eccessivo numero e dimensione delle piante il cui peso può creare soppressioni sull'impermeabilizzazione del terrazzo che possono dare origine a microfessurazioni che degenerando diventano vie preferenziali per l'infiltrazione di acqua. L'eccessivo numero di piante è una condizione che, se pur di minor importanza, può rappresentare una potenziale problematica …>>.
Le dette considerazioni peritali non depongono nel senso che è stata accertata, quale causa delle accertate infiltrazioni, la presenza di un numero eccessivo di vasi, ma è stato solo ipotizzato che quest'ultimi possano creare pressioni eccessive sulla guaina con conseguente deterioramento. Diverso discorso riguarda, invece, i descritti effetti della presenza della detta scossalina, posto che, come si evince alle pag. 8 e 9 dei chiarimenti detti, sono stati effettuati rilievi specifici circa il ristagno di acqua che provoca la presenza della scossalina.
Ne consegue l'irrilevanza delle contestazioni circa le modalità con le quali sono state accertata quantità e peso delle piante presenti sul terrazzo.
Infondata è altresì la deduzione secondo cui che, peraltro, le scossaline sono una striscia di lamiera posta a protezione delle parti esterne dei punti di giunzione di un edificio, allo scopo di impedire infiltrazioni di acqua, sicché rappresentano una componente essenziale del terrazzo le cui spese vanno ripartite ai sensi dell'art. 1126
c.c. Ed invero, nella specie non è contestato che trattasi di scossalina installata per evitare fenomeni di gocciolamento sui piani sottostanti conseguenti all'innaffiatura delle piante ubicate sul terrazzo, posto, come emerge dall'impugnata sentenza, non oggetto di censura sul punto, l'originaria pendenza del terrazzo era sufficiente per far defluire l'acqua e impedire ristagni. Peraltro, secondo orientamento della Suprema
Corte, il è obbligato ad eseguire le attività di conservazione e di CP_3
manutenzione straordinaria del bene, ma non ad eliminarne i vizi costruttivi originari del terrazzo di proprietà esclusiva, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, al quale sono addebitali i danni conseguenti ai detti vizi, perché involgono la sola responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 23680 del
21/11/2016; Cass. n. 08/07/2021, n. 19556).
Di certo, poi, la presenza di acqua sulla guaina non rappresenta un'anomalia, mentre i ristagni di acqua, non saltuari, rappresentano una possibile causa di infiltrazioni, poiché danneggiano la guaina, la cui integrità non esclude la necessità di pluviali e pendenze che hanno, per l'appunto, la funzione di evitare perduranti ristagni di acqua e tale funzione è praticamente elisa dalla presenza della detta scossalina.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 1226 c.c., posto che dagli accertamenti peritali emerge l'imputabilità delle infiltrazioni alla condotta dei proprietari del terrazzo.
§ 6. In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 26.000,00 in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione della non particolare complessità della controversia e dell'attività in concreto espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con citazione notificata il 16.04.2019, Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti in via solidale al pagamento, in favore di
[...]
e , delle spese processuali del grado di appello, che P_ Controparte_2
liquida in € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) condanna gli appellanti in via solidale al pagamento, in favore del
[...]
delle spese processuali del grado di appello, Controparte_9
che liquida in € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti,
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30.1.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il funzionario APP dr. P_0
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2050/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2331/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 2075/2011, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 24.1.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dal prof. avv. Severino Nappi (C.F.: C.F._2
) e dall'avvocato Francesco Percuoco (C.F.: C.F._3
) in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di appello C.F._4
APPELLANTI
E
(C.F. ) e (C.F. P_ C.F._5 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Solazzo (C.F.: CF C.F._6
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._7
costituzione in appello
APPELLATI
NONCHE'
(C.F.: ) in persona Controparte_3 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore (C.F.: Controparte_4 , rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Cascone C.F._8
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._9
costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Responsabilità per danni da infiltrazioni
Conclusioni: per gli appellanti: “… in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, l'Ecc.ma Corte adita voglia così provvedere: a) accertare e dichiarare che tutte le domande attoree verso gli appellanti sono infondate in fatto e diritto per i motivi esposti negli atti difensivi a cui ci si riporta;
b) subordinatamente, in applicazione dell'articolo 1126 cc, parametrare la responsabilità come per legge;
2) munire la sentenza di clausola se per legge prevista;
3) condannare gli appellati o chi di loro tenutovi al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio. Si reitera l'istanza di rinnovo della CTU tecnicamente errata e basata su gravi errori … In subordine, si chiede introitarsi la causa a sentenza”; per gli appellati e : “… si riporta alla comparsa P_ Controparte_2
conclusionale ed alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c. e dunque, alle conclusioni ivi rassegnate da aversi per integralmente ripetute e trascritte, con la più ampia impugnativa di tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e concluso. L'Avv. Solazzo chiede, pertanto, che la causa venga decisa con condanna alle spese e compensi di parte appellante giusta nota spese che si deposita”; per l'appellato “ … si riporta alle Controparte_3
conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione in appello di cui insiste per
l'integrale accoglimento, con la più ampia impugnativa di tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto e chiede, pertanto, che la causa venga decisa, con i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e repliche ex artt. 352 e 190 c.p.c.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1.
Con citazione notificata il 17.01.2011 e convenivano, P_ Controparte_2
innanzi al Tribunale di Napoli, e nonché il Parte_1 Parte_2
e premesso di essere, rispettivamente, Controparte_3
proprietaria ed usufruttuario dell'immobile sito in alla Via Andrea Vaccaro n. CP_3
28, interno 35, piano VI, facente parte del fabbricato denominato “Amministrazione condominiale ”, deducevano che i convenuti Controparte_3 Parte_1
e erano proprietari dell'appartamento sovrastante servito
[...] Parte_2
dal terrazzo di copertura dello stabile, in uso esclusivo e di proprietà degli stessi;
che l'immobile di essi istanti, tra la fine del 2008 e gli inizi del 2009, veniva danneggiato a causa di quotidiane infiltrazioni d'acqua, a tutt'oggi perduranti, provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà dell - in corrispondenza al Pt_1
lastrico solare dell'edificio; che in conseguenza di tali infiltrazioni l'abitazione aveva subito danni alle
contro
-soffittature in gesso con conseguente distacco dell'intonaco, imbimbimento e rigonfiamento delle mura e presenza di macchie d'umidità diffuse in tutte le camere, nella cucina e nei bagni nonché a parte del mobilio ed ai terrazzi in particolare ai balconi con veduta che presentavano macchie e scrostamenti di pitture per il costante stillicidio d'acqua; che di tale evento dannoso era stato prontamente informato, ciascuno per quanto di competenza, il nonché CP_3 Parte_1
, per la verifica dello stato dei luoghi e la stima dei danni subiti;
che nelle
[...]
more, l'Amministrazione condominiale conferiva l'incarico di accertare le cause e riscontrare le problematiche segnalate all'Arch. che, nello stendere la propria Per_1
relazione tecnica, confermava la permanenza delle lamentate infiltrazioni;
che in sede di assemblea il 30/06/2009, il Condominio deliberava la disponibilità all'eliminazione delle cause dei lamentati danni, ove ad esso ascrivibili, mentre analoga disponibilità non veniva resa dall' ; che intrapreso un procedimento Pt_1
ex art.696 c.p.c. per accertamento tecnico preventivo con ricorso, si costituivano e , i quali resistevano e il Tribunale ammetteva la CTU richiesta Pt_1 Pt_2
affidandogli il compito di edificare lo stato dei luoghi e determinare le cause e i danni patiti;
che il CTU nominato confermava la sussistenza dei fenomeni infiltrativi ed i danni lamentati e accertava che “una notevole concausa rappresentano sia l'esistenza di grossi vasi di piante che provocano ristagni d'acqua come chiaramente indica la documentazione fotografica allegata sia il profilato d'alluminio posto lungo il bordo del terrazzo;
quest'ultimo se da un lato impediva lo stillicidio delle acque sulle sottostanti proprietà dall'altro arresta il flusso delle acque secondo le pendenze create, convogliandole tutte nelle pluviali con incremento della lunghezza del percorso e con aumento della portata”; che in seguito, né il Condominio, né i coniugi provvedevano alla riparazione del danno ed all'eliminazione Parte_3
delle cause;
che come emerso dalla CTU e come riscontrabile dai rilievi fotografici, i convenuti , avevano sul terrazzo del proprio appartamento un Parte_4
numero elevatissimo di piante - alcune anche di notevoli dimensioni e peso - ed evidentemente avevano dotato tale “giardino” di un sistema di irrigazione con temporizzatore.
Ritenendo dunque, sulla scorta pure delle risultanze evidenziate nella perizia elaborata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, che i danni lamentati fossero da ricondurre ai convenuti, gli attori insistevano affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… confermare che le infiltrazioni nell'appartamento degli attori, ciascuno per quanto di spettanza ed in virtù del relativo diritto reale goduto, dipendono dalle cause e dalle concause individuate nella perizia stesa dall'CTU Ing. in sede di accertamento tecnico preventivo …e, per l'effetto condannare i Per_2
Convenuti in favore degli attori: - alternativamente pro-quota e/o in solido tra loro al pagamento, dell'importo di €.7.729,48 oltre interessi oppure in quella diversa somma ritenuta necessaria al ripristino dello status quo ante;
- alternativamente pro- quota e/o in solido tra loro al pagamento dell'importo di €.5000,00 o in quella diversa e maggiore somma … per il risarcimento del danno biologico ed alla vita di relazione degli attori od anche a titolo di danno estetico all'appartamento dello stesso - alternativamente pro-quota e/o in solido tra loro al pagamento dell'importo di €.2000,00 o in quella diversa e maggiore somma ritenuta di Giustizia e determinata equitativamente od anche a mezzo CTU per il risarcimento del danno agli arredi ed ai tendaggi. - ciascuno per quanto di ragione all'eliminazione delle cause e delle concause delle manifestatesi infiltrazioni ordinando i lavori che risulteranno idonei allo scopo e che verranno individuati anche eventualmente a mezzo CTU.
Si costituivano e i quali resistevano chiedendo Parte_1 Parte_2
il rigetto della domanda.
Si costituiva anche il , il quale, in particolare, chiedeva, in prima battuta, CP_3
di dichiarare che lo stesso non ha contribuito al determinarsi delle infiltrazioni e dei relativi danni, essendo entrambi da ascriversi ai convenuti e , per le Pt_1 CP_5
modifiche strutturali apportate al terrazzo di loro proprietà e per l'apposizione di vasi di piante di grandi dimensioni, e dunque, di porre l'intera condanna al risarcimento dei danni a carico degli stessi, tenendo indenne il da ogni addebito;
in CP_3
subordine, determinare la quota di corresponsabilità dei convenuti nella causazione delle infiltrazioni e dei conseguenti danni e conseguentemente, limitare l'eventuale condanna del alla minor somma risultante dalla quota di CP_3
corresponsabilità.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., nel corso dell'istruttoria veniva disposta l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP (R.G. n. 34710/2009) e la nomina di CTU tecnica. All'udienza del 5.07.2018, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza n. 2331/2019 pubblicata il 1.03.2019, il Tribunale di Napoli così statuiva:
“a) in accoglimento, condanna in solido e ad Parte_1 Parte_2
eseguire le opere e i lavori come dettagliatamente indicati nel paragrafo 5 della CTU in atti dell'ing. del 25/2/13; Persona_3
b) condanna altresì in solido essi a pagare a e Controparte_6 P_
, a titolo di risarcimento-danni, la complessiva somma di euro Controparte_2
2.889,78 oltre rivalutazione ed interessi legali dall'1/1/09, come in motivazione;
c) rigetta nel resto;
d) condanna, infine, essi a pagare in favore di detti Controparte_6
le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.000 di cui euro Parte_5
250 per esborsi, oltre spese di CTU come in parte motiva, ed oltre spese forfettarie
(15%) - CPA-IVA come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 1.03.2019, con citazione notificata il 16.04.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, e Parte_1 Parte_2
interponevano appello - iscritto a ruolo il 26.04.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… a) accertare e dichiarare che tutte le domande attoree verso gli appellanti sono infondate in fatto e diritto per i motivi esposti negli atti difensivi a cui ci si riporta;
b) subordinatamente, in applicazione dell'articolo 1126 cc, parametrare la responsabilità come per legge;
2) munire la sentenza di clausola se per legge prevista;
3) condannare gli appellati o chi di loro tenutovi al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio”.
Si costituivano e i quali resistevano al gravame e ne CP_7 Controparte_2
chiedevano il rigetto.
Si costituiva il , il quale, parimenti, chiedeva il Controparte_3
rigetto del gravame.
Alla prima udienza di comparizione del 10.01.2020 la causa veniva rinviata al
4.02.2022 per la precisazione delle conclusioni, rinviata per esigenze di ruolo.
Mediante decreto del 7.06.2024 veniva nominato quale relatore della causa un
Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 7.06.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 19.9.2024 e memoria di replica il 8.10.2024, Il depositava comparsa conclusionale il 2.9.2024 e memoria di replica il CP_3
8.10.2024, mentre e depositavano comparsa CP_7 Controparte_2
conclusionale il 2.9.2024 e memoria di replica l'8.10.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 24.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 24.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha, in accoglimento della domanda attorea, così statuito:
<<…, in esito ad ampia verifica tecnica svolta dall'incaricato perito d'ufficio, ai tre sopralluoghi dallo stesso effettuati, inclusi i saggi all'uopo eseguiti, il consulente medesimo al punto “4.6” ha in particolare ed infine ritenuto, nel suo elaborato del
25/2/13, che - sul terrazzo in questione e in direzione del sottostante all'alloggio attoreo - “è in atto una lenta infiltrazione verticale diretta che interessa il lato nord - ovest... (e che) è possibile ricondurre le cause d'infiltrazione a: 1).l'installazione di una scossalina perimetrale di alluminio, posizionata per evitare che l'acqua calda cada dal bordo del terrazzo e che: a.impedisce il naturale deflusso delle acque verso
l'esterno con il suo conseguente ristagno;
b.aumenta il tempo di permanenza dell'acqua sulla terrazza che deve percorrere un lungo tratto prima di raggiungere
l'imbocco della pluviale, 2).la presenza di fessure tra le mattonelle che potrebbero rappresentare potenziali vie di infiltrazione...; 3). l'eccessivo numero e dimensione delle piante ...: a.il cui peso può creare sovrapressioni sull'impermeabilizzazione del terrazzo che possono dare origine a microfessurazioni che, degenerando, diventano vie preferenziali per l'infiltrazione d'acqua; b.allo stesso ristagno di acqua al di sotto dei vasi stessi;
4).notevole quantità d'acqua che interessa e accelera il processo
d'usura della terrazza lato nord - ovest”.
A ben vedere, dunque, il CTU-Trombetti ascrive in sostanza i lamentati danni infiltrativi sia alla presenza di detta installata bordatura perimetrale di alluminio che - pur se evita tracimazioni pluviali- impedisce tuttavia il naturale deflusso acqueo e ne aumenta anzi la permanenza sul terrazzo;
sia alla presenza di fessurazioni tra le mattonelle del terrazzo stesso (visibili anche in alcuni riflessi fotografici); sia alla eccessiva numerosità e dimensione delle piante, il cui sovrappeso può originare microfessurazioni infiltrative, oltre a favorire l'accumulo di acqua ristagnante sotto i relativi vasi;
sia appunto infine alla notevole quantità di acqua che accelera l'usura del lato nord-ovest del terrazzo (peraltro, si è già visto che anche il CTU ing.
[...]
nell'ambito dell'acquisito ATP, ha rilevato che -oltre al transito in strada di Per_4
mezzi pesanti e alla riferita carbonatazione- costituiscano “notevole concausa” delle infiltrazioni in esame la premessa bordalina in alluminio e l'eccessività delle piante ubicate sul posto, con tutti gli effetti infiltrativi del caso già segnalati;
pur se, invero, appare di maggiore dettaglio la successiva CTU - espletata nel corrente Per_3
giudizio, in quanto fondata anche su tre accurati saggi tecnici che non sembrano invece parimenti svolti in occasione del detto ATP).
Insomma, nell'insieme, appare dimostrato che - nella parte eziologicamente essenziale - la scossalina in questione e le troppe piante in situ generino i reclamati pregiudizi infiltrativi per cui è causa (con una prima integrazione peritale del
2/11/13, il CTU - confuta anche le osservazioni di parte convenuta, Per_3
ribadendo tra l'altro che la camera da letto presenta estesa area con un elevato grado di ammaloramento da infiltrazione verticale diretta: v. CTU integrativa in atti).
Ma se l'eccessiva presenza vegetale risulta direttamente ascrivibile ai titolari dell'appartamento sovrastante (che sul terrazzo hanno sistemato - o non hanno rimosso negli anni- le troppe piante ivi riscontrate), diverso è a dirsi - in ipotesi - in ordine alla installazione (eseguita o non rimossa) della bordatura alluminiale, nel senso che questa avrebbe però anche positivamente evitato dannosi fenomeni di sgocciolamento sui piani sottostanti. Di talché, rimane da verificare se tale utile risultato (evitare stillicidi da tracimazione) fosse però raggiungibile anche con tecnica diversa da quella della scossalina medesima, adoperata invece dagli odierni convenuti.
Ebbene, il consulente, con ulteriore risposta (ai nuovi chiesti chiarimenti) dell'11/1/16, ed utilizzando altresì la planimetria già redatta dal CTU ing. Per_5
nel detto ATP, ha evidenziato che la pendenza del terrazzo era stata ritenuta
[...]
evidentemente sufficiente dall'allora originario progettista e soprattutto che, una
“accurata progettazione nel rifacimento della pavimentazione e delle rispettive pendenze del terrazzo e un accurato posizionamento degli imbocchi di pluviale, che tengano conto di maggiori portate d'acqua, dei fattori climatici e della quantità
d'acqua utilizzata dai fruitori del terrazzo (stesso), potranno sicuramente sanare tale problematica, rendendo superfluo l'uso di una scossalina in alluminio” (enfasi dello scrivente).
In riassuntiva sintesi, i lamentati danni, percepibili anche nei plurimi allegati riflessi fotografici, appaiono in sostanza tecnicamente ricondotti -in modo ragionevole e condivisibile- alla imperfetta tenuta del terrazzo sovrastante fessurato, alla installazione (o non rimozione) di scossalina e alla eccessività di piante ivi ubicate, ciò che, nei modi cennati (per i quali più ampiamente si rinvia al dettaglio peritale in atti), ha dunque cagionato le qui azionate conseguenze pregiudizievoli.
Sicché, in tale prospettiva, appare nell'an acclarata la sola responsabilità di
e nella causazione del danno in parola Parte_1 Parte_2
(derivante dal terrazzo di loro pacifico uso esclusivo), con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità dell'evocato ente condominiale: infatti, le Sezioni Unite (n.
9449/16), risolvendo annosa questione, affermano si, in linea generale, la responsabilità concorrente del titolare di uso esclusivo del terrazzo a livello - di copertura dello stabile- (ex art. 2051 c.c.) e del Condominio (ex artt. 2043 e 1130
c.c.) tenendo tuttavia “in disparte il caso in cui risulti provato che il titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello sia responsabile dei danni provocati ad altre unità immobiliari presenti nell'edificio per effetto di una condotta che abbia essa stessa provocato l'infiltrazione e quindi il danno...”. Sicché, nel sovrapponibile caso di specie, ove non è disconosciuto da parte convenuta tale suo pacifico uso esclusivo (invero univoco), ne discende che avendo la stessa singolarmente ed autonomamente provocato i danni infiltrativi rivenienti dal terrazzo
(mediante scossalina-piante-fessurazioni) allora essa ne risponde in questa sede, in applicazione della richiamata eccezione di nomofilachia, in forma altrettanto esclusiva (è poi ovvio che se dai titoli di provenienza - qui non prodotti - dovesse addirittura risultare la proprietà sul terrazzo di , questi ultimi Controparte_8
risulterebbero allora a fortiori responsabili del rilevato illecito civile).
Deve poi precisarsi che - per la chiesta eliminazione delle cause di infiltrazione -
l'ing. ha testualmente ribadito nei resi chiarimenti che “Anche Persona_6
nell'ottica della eliminazione delle cause dei danni indicate al (suddetto) punto 4.6 della relazione peritale, gli interventi per la eliminazione dei vizi indicati nel computo metrico di cui al (paragrafo) 5 della relazione peritale sono comunque indispensabili, atteso il danneggiamento subito dalla pavimentazione che ha comportato e che potrà comportare fenomeni di infiltrazione” (enfasi dello scrivente)
(in detto paragrafo 5, cui specificamente si rinvia, sono appunto via via dettagliatamente indicati i “lavori a misura” all'uopo occorrenti, di demolizione- pavimentazione, rimozione-manto impermeabile, demolizione-massetti, traporti di materiale, membrana-bitume, massetto di sottofondo, pavimentazione-cotto, spicconature, raschiature, ecc.): ebbene, siffatti lavori devono essere eseguiti da
, a propria cura e spese, in accoglimento della corrispondente Controparte_6
domanda attorea (v. sopra) nel punto in cui questa ha ad oggetto la chiesta emissione dell'ordine -rivolto a controparte- di eliminare le cause delle dimostrate infiltrazioni;
inoltre, l'esecuzione degli “indispensabili” lavori di cui al richiamato paragrafo 5 sembra rendere anche superflue, o – meglio - assorbite, le ricordate attività almeno parzialmente alternative e finalizzate ad evitare l'uso della scossalina, come indicate nella integrazione peritale dell'11/1/16).
In secondo luogo, occorre poi ora meglio dettagliare l'entità dei pregiudizi in conseguenza subiti (dagli odierni attori). Si è già detto che siffatti danni, sufficientemente elencati in citazione, hanno poi trovato primo riscontro nelle fotografie prodotte dai medesimi istanti.
Il CTU-Trombetti, con le proprie foto ed i propri rilievi, ha poi in pratica confermato la natura e l'entità dei danni stessi (riscontrati nell'alloggio sottostante), come ricondotti al fenomeno infiltrativo in questione (macchie di umidità, imbibimento di porzioni di pareti, ammaloramenti di controsoffitte, ecc.): più precisamente, lo stesso consulente ha tra l'altro evidenziato, con annessi rilievi fotografici (v. anche foto da
n. 13 a n. 16), che nel “soggiorno e nelle due camere da letto sono presenti i segni più evidenti di un ammaloramento delle stesse controsoffitte ... Nella camera n. 1, dove non è presente controsoffittatura, sono visibili segni di rigonfiamento dell'intonaco e muffa nell'angolo lato nord della stessa camera”: v., amplius, tale consulenza in atti del 25/2/13, anche in riferimento agli esiti degli eseguiti saggi tecnici.
Il complessivo pregiudizio da infiltrazione dell'alloggio attoreo viene condivisibilmente stimato dal CTU in euro 2.889,78.
I detti devono essere dunque condannati ex art. 2051 c.c. al Controparte_6
pagamento di tale importo, oltre accessori che a loro volta vanno corrisposti, come da costante insegnamento di legittimità a partire da SSUU 1712/95, a mezzo interessi legali da computarsi a decorrere dal danno - qui riferibile all'inizio del 2009 - su siffatto capitale come rivalutato anno per anno e non, ab initio, sull'importo interamente rivalutato.
Infine, quanto al danno biologico (genericamente) invocato dagli attori, occorre osservare che, pur nel comprensibile disagio conseguente agli acclarati pregiudizi infiltrativi, tuttavia una tale apprezzabile sofferenza psicofisica non appare idoneamente dimostrata;
infatti, seppure vi sia un altrui comportamento fastidioso o disturbatorio, occorre in ogni caso la prova rigorosa di tale danno biologico che, nel caso in rassegna, non risulta però fornita (rispetto al danno non patrimoniale -che include il danno biologico che include a sua volta il profilo relazionale-, secondo
Cass.7513/18 per i pregiudizi affermati dalle parti occorre soprattutto accertare se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito, dimostrazione nella specie non significativamente intervenuta).
Sicché, l'ultima istanza risarcitoria va dunque respinta.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano Controparte_6
come in dispositivo, incluse le spese di CTU se-come è verosimile- esse siano state anticipate dagli attori. Vanno invece integralmente compensate le spese giudiziali con il convenuto condominio”.
§ 4.
Con il primo motivo, parte appellante si duole delle risultanze della ctu, siccome contengono incongruenze, affermazioni illogiche e scientificamente errate;
assume che il CTU ha assunto un sovraccarico del terrazzo di copertura valutando erroneamente ed in modo approssimativo la sua capacità di carico;
che il sovraccarico che il terrazzo può sopportare è fino a 400 kg/mq ed è un limite entro il quale, per legge, nessuna responsabilità può essere addebitata ad essi appellanti;
che anche volendo ammettere che il limite sia quello inferiore “portato dal regolamento di condominio”, come dice il CTU, resterebbe comunque indimostrato il suo superamento;
che il CTU, senza procedere ad alcun accertamento concreto, ha
“stimato” che, in più punti, vi sarebbero 3 piante da 50 kg. per ogni mq, mentre per sostenere che è stato superato il limite consentito dal Regolamento condominiale sul terrazzo si sarebbero dovute contare 90 mq x 3 = 270 piante, cosa non vera, visto che lo stesso CTU ne ha contate “circa” 70, pari a un carico, che (utilizzando lo stesso opinabile criterio del CTU), sarebbe quindi pari a 50 Kg x 70/90 mq per un totale di
39,00 kg/mq, ovvero, inferiore al limite stabilito dal predetto regolamento condominiale;
che se, viceversa, il solaio non fosse in grado di ripartire bene i sovraccarichi, allora ci troveremmo in presenza di un difetto di costruzione che non solo andrebbe dimostrato ma che, soprattutto, non potrebbe essere addebitato ad essi appellanti;
che, dalla visione delle foto dei soffitti dell'appartamento degli odierni appellati e da quanto relazionato dal CTU non emergono tangibili segni di lesioni all'intradosso dei solai che avrebbero potuto far supporre un eccesso di carico;
che il ristagno dell'acqua sul terrazzo, ammesso che si verifichi, non è un argomento convincente per le infiltrazioni al piano inferiore al pari delle fessure nel pavimento che possono verificarsi nel tempo per assestamenti dovuti a svariati motivi;
che i terrazzi esposti alle intemperie, comunque pavimentati, assorbono, sempre e comunque, parte delle acque meteoriche, o acque di lavaggio/innaffiatura, imbibendo i massetti di sottopavimento che, in pratica, soprattutto nel periodo invernale, restano per molto tempo saturi di acqua;
che la presenza dell'acqua sulla guaina, sia che arrivi dal normale assorbimento da parte del pavimento/massetto sia che arrivi per
“presunte” lesioni a pavimento, non costituisce nessuna anomalia;
che l'acqua di
“assorbimento” defluisce sulla guaina parimenti all'acqua che scorre sul sovrastante pavimento, con la differenza che tale scorrimento avviene nel massetto di sabbia e cemento e quindi è lentissimo;
che, pertanto, un eccesso di acqua sul pavimento con una guaina integra non può dare origine a nessun improprio utilizzo del terrazzo;
che le guaine, poste in opera tra il massetto di sottopavimento e il massetto delle pendenze, sono deputate proprio ad impedire che l'acqua possa infiltrarsi nel sottostante solaio;
che il CTU addebita a delle “sovrapressioni” sulla guaina dovute a un presunto e indimostrato eccessivo carico il motivo delle lesioni nella stessa e alla sua perdita di “tenuta” all'acqua; che se così fosse, poiché, secondo il CTU, si sarebbero verificate lesioni che farebbero passare l'acqua, se ne deduce che il massetto di sottopavimento e lo stesso pavimento dovrebbero presentare pronunciate e ben visibili lesioni o avvallamenti che, viceversa, il CTU non ha rinvenuto;
che le lesioni nelle connessure del pavimento, che sono state osservate dal CTU, sono quindi frutto di movimenti dovuti a dilatazioni termiche o vibrazioni e non ad eccesso di carico del solaio;
che le guaine, per come sono strutturate, hanno la capacità di dilatarsi senza rompersi;
che, tuttavia, anche guaine di buona/ottima qualità con il tempo, “invecchiando” tendono a cristallizzarsi, cioè a perdere la loro capacità di allungarsi e deformarsi per consentire possibili “movimenti” del pavimento e del massetto senza perdere la loro tenuta e/o a lesionarsi;
che per la perdita di integrità della guaina, la cui vetustà non è stata oggetto di accertamento, si sono verificate le riscontrate infiltrazioni;
che riguardo alle responsabilità che il CTU attribuisce ad essi appellanti in relazione alla presenza di una scossalina e alla luce di quanto fin qui argomentato, un'abbondanza d'acqua non può costituire motivo di infiltrazione in presenza di una guaina integra.
Con il secondo motivo, parte appellante si lamenta dell'erronea applicazione dell'art. 1126 cc, posto che in materia di ripartizione delle spese di manutenzione di lastrici solari e terrazze a livello che provocano danni da infiltrazioni agli immobili sottostanti, le Sezioni Unite hanno affermato che qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni e l'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene sia il in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei CP_3
controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, in mancanza di rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, nella specie mancata;
che il Tribunale, pur ponendosi il problema della ripartizione delle responsabilità, lo ha risolto in modo erroneo, giacché a fronte di almeno tre causali individuate in imperfetta tenuta del terrazzo sovrastante fessurato, installazione (o non rimozione) di scossalina, eccessività di piante ivi ubicate, imputa l'intera responsabilità della vicenda ai soli utilizzatori del lastrico ritenendoli colpevoli di tutto;
che si tratta di un problema di manutenzione del terrazzo di copertura, che necessita del rifacimento dell'impermeabilizzazione e del pavimento;
che, peraltro, le scossaline sono una striscia di lamiera o altro materiale che viene posta a protezione delle parti esterne dei punti di giunzione di un edificio, allo scopo di impedire infiltrazioni di acqua, sicché le stesse costituiscano una componente essenziale del terrazzo le cui spese vanno parimenti ripartite ai sensi dell'art. 1126 c.c.; che peraltro, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo a livello deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 cod. civ., senza che rilevi la riconducibilità delle infiltrazioni a difetti ricollegabili alle caratteristiche costruttive. § 5.
I motivi di gravame, su trascritti, tesi ad escludere la responsabilità imputata agli odierni appellanti circa i danni da infiltrazioni riscontratati nell'appartamento dei coniugi e , sono infornati. P_ CP_2
In primo luogo, va evidenziato che l'incarico peritale ammesso in primo grado ha avuto ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei danni e delle cause
<attribuibili alle parti e la misura con cui ciascuna di esse ha contribuito al verificarsi dei danni.>>. Ne consegue l'infondatezza della deduzione secondo cui non
è stata accertata la vetustà e, dunque, il grado di manutenzione della guaina.
A prescindere dalla considerazione che già in primo grado il ctp di parte odierna appellante ha sollevato contestazioni sulle risultanze peritali circa i carichi presunti relativi alle piante presenti sul terrazzo in questione, siccome non effettuata alcuna misurazione – cfr. pag. 8 delle risposte ai chiarimenti depositati il 14.10.2013 -, va evidenziato che nei detti chiarimenti si legge: <la condizione principale è sicuramente l'installazione di una scossalina perimetrale di alluminio, posizionata per evitare che l'acqua cada dal bordo del terrazzo, che impedisce il naturale deflusso delle acque verso l'esterno con il suo conseguente ristagno aumentando il tempo di permanenza dell'acqua sulla terrazza che deve percorrere un lungo tratto prima di raggiungere l'imbocco della pluviale. … Altra condizione è la presenza di fessure tra le mattonelle che potrebbero rappresentare potenziali vie d'infiltrazione e
l'eccessivo numero e dimensione delle piante il cui peso può creare soppressioni sull'impermeabilizzazione del terrazzo che possono dare origine a microfessurazioni che degenerando diventano vie preferenziali per l'infiltrazione di acqua. L'eccessivo numero di piante è una condizione che, se pur di minor importanza, può rappresentare una potenziale problematica …>>.
Le dette considerazioni peritali non depongono nel senso che è stata accertata, quale causa delle accertate infiltrazioni, la presenza di un numero eccessivo di vasi, ma è stato solo ipotizzato che quest'ultimi possano creare pressioni eccessive sulla guaina con conseguente deterioramento. Diverso discorso riguarda, invece, i descritti effetti della presenza della detta scossalina, posto che, come si evince alle pag. 8 e 9 dei chiarimenti detti, sono stati effettuati rilievi specifici circa il ristagno di acqua che provoca la presenza della scossalina.
Ne consegue l'irrilevanza delle contestazioni circa le modalità con le quali sono state accertata quantità e peso delle piante presenti sul terrazzo.
Infondata è altresì la deduzione secondo cui che, peraltro, le scossaline sono una striscia di lamiera posta a protezione delle parti esterne dei punti di giunzione di un edificio, allo scopo di impedire infiltrazioni di acqua, sicché rappresentano una componente essenziale del terrazzo le cui spese vanno ripartite ai sensi dell'art. 1126
c.c. Ed invero, nella specie non è contestato che trattasi di scossalina installata per evitare fenomeni di gocciolamento sui piani sottostanti conseguenti all'innaffiatura delle piante ubicate sul terrazzo, posto, come emerge dall'impugnata sentenza, non oggetto di censura sul punto, l'originaria pendenza del terrazzo era sufficiente per far defluire l'acqua e impedire ristagni. Peraltro, secondo orientamento della Suprema
Corte, il è obbligato ad eseguire le attività di conservazione e di CP_3
manutenzione straordinaria del bene, ma non ad eliminarne i vizi costruttivi originari del terrazzo di proprietà esclusiva, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, al quale sono addebitali i danni conseguenti ai detti vizi, perché involgono la sola responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 23680 del
21/11/2016; Cass. n. 08/07/2021, n. 19556).
Di certo, poi, la presenza di acqua sulla guaina non rappresenta un'anomalia, mentre i ristagni di acqua, non saltuari, rappresentano una possibile causa di infiltrazioni, poiché danneggiano la guaina, la cui integrità non esclude la necessità di pluviali e pendenze che hanno, per l'appunto, la funzione di evitare perduranti ristagni di acqua e tale funzione è praticamente elisa dalla presenza della detta scossalina.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 1226 c.c., posto che dagli accertamenti peritali emerge l'imputabilità delle infiltrazioni alla condotta dei proprietari del terrazzo.
§ 6. In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 26.000,00 in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione della non particolare complessità della controversia e dell'attività in concreto espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con citazione notificata il 16.04.2019, Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti in via solidale al pagamento, in favore di
[...]
e , delle spese processuali del grado di appello, che P_ Controparte_2
liquida in € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) condanna gli appellanti in via solidale al pagamento, in favore del
[...]
delle spese processuali del grado di appello, Controparte_9
che liquida in € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti,
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30.1.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il funzionario APP dr. P_0