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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 01/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 501/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PIANTANIDA MARINA, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSI CP_1 C.F._2
DIANA, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE con (C.F. ), rappresentato e difeso dalla Curatrice CP_2 C.F._3
Speciale Avv. CATTORINI RAFFAELLA, con domicilio eletto come da procura in atti
CURATRICE SPECIALE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2025 le parti chiedevano concordemente che venisse pronunciata la separazione alle condizioni di seguito integralmente riportate: “
1- affido condiviso e collocamento prevalente di presso la madre, alla quale viene CP_2
assegnata la casa familiare;
2. - frequentazione padre – figlio: week end alterni dal giovedì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando il padre lo riporterà a scuola e tutti i mercoledì dall'uscita da scuola sino alle
19.30. La madre si impegnerà con due mesi di anticipo a chiedere le ferie ed il giorno di riposo nei week end di sua competenza. Ove non fosse possibile, le parti, con due mesi di anticipo, si scambieranno i week end. Detto scambio non modificherà definitivamente il calendario originale. I giorni infrasettimanali verranno, invece, adeguati in base ai turni della madre comunicati il 17 del mese precedente. La madre invierà i turni al padre appena disponibili.
3 - il minore, secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. Il padre terrà il minore anche dei giorni in più nel caso in cui la madre lavori. Il minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà tutte le vacanze pasquali con un genitore;
4 - il minore, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 21 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno;
5- dalla pubblicazione della sentenza il padre verserà alla madre entro il 10 di ogni mese € 300, oltre rivalutazione annuale. L'AU sarà percepito integralmente dalla madre. Le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, e la mensa saranno ripartite al 50%. Per il periodo febbraio – maggio 2024 il padre verserà alla madre €800 entro tre mesi;
6 – spese compensate, spese di CTU e di CS a carico solidale delle parti”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Gravina (Catania) in data 31.07.2015 Pt_1 CP_1
(matrimonio trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 25, Parte I, anno 2015), scegliendo il regime della separazione dei beni.
Dall'unione nasceva il 05.05.2020. CP_2
Con ricorso depositato in data 08.02.2024 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe Pt_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione, con addebito al marito, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale, l'affido condiviso di , con collocamento prevalente presso di sé, CP_2
previo trasferimento a Parigi, e un contributo a carico del per il mantenimento del minore di CP_1 importo pari ad € 450,00, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di Milano.
Pag. 2 di 5 In data 19.04.2024 si costituiva il Sig. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 22.05.2024 le parti concordavano in via provvisoria di quantificare, a partire da giugno 2024, il contributo al mantenimento paterno per in € 200,00, oltre al 50% dei buoni pasto e spese straordinarie, oltre ad integrale percezione CP_2 dell'AU da parte della madre. Inoltre, si impegnavano a continuare a versare la propria quota di mutuo.
Il Giudice Delegato, visto il contrasto tra i genitori sul trasferimento di dall'Italia alla CP_2
Francia, nominava come Curatore Speciale del minore l'Avv. Cattorini Raffaella.
In data 18.07.2024 si costituiva la Curatrice Speciale, la quale chiedeva non autorizzarsi il trasferimento di , con affido condiviso e collocamento prevalente di presso la madre CP_2 CP_2 ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare. Quantificava il quantum del contributo paterno al mantenimento in € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e percezione integrale dell'AU da parte della madre. In via istruttoria domandava espletarsi CTU, volta a verificare la capacità genitoriale dei Sigg.ri e CP_1 Pt_1
Con ordinanza del 25.09.2024, attesa la necessità di verificare la rispondenza del trasferimento in
Francia all'interesse di , considerati i dubbi sollevati dalla madre sulla capacità genitoriale del CP_2
padre, il GD disponeva CTU.
La CTU depositava in data 05.03.2025 elaborato peritale, nel quale non si evidenziavano profili di inadeguatezza genitoriale in capo alle parti ostanti all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Quanto al trasferimento a Parigi evidenziava che quest'ultimo avrebbe costituito “un ennesimo, e più grave, stravolgimento della vita del minore che si troverebbe a cambiare Paese, città, casa, lingua, scuola, compagni e insegnanti. Negli orari di lavoro della mamma dovrebbe essere comunque affidato ad altre figure (nonni materni che dovrebbero nuovamente trasferirsi a casa della figlia o più plausibilmente nuove figure che dovrebbero essere introdotte). Le visite al padre verrebbero concentrate nelle settimane di vacanze scolastiche previste dal calendario francese (1 o 2 settimane ogni mese e mezzo circa); questo implicherebbe il frequente spostamento tra la Francia e l'Italia di un bambino di pochi anni. Inoltre, si troverebbe a trascorrere CP_2
intere settimane in Italia senza alcun impegno scolastico o di altro tipo anche nei giorni infrasettimanali quando il padre sarebbe verosimilmente impegnato con il lavoro e il minore finirebbe per essere nuovamente affidato ai nonni paterni o a figure terze. A lungo andare il minore finirebbe per integrarsi nel nuovo ambiente parigino costruendo le proprie abitudini, le proprie
Pag. 3 di 5 attività e le proprie relazioni in una città estera da cui il padre finirebbe per essere fatalmente escluso” (v. pag. 21).
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 26.03.2025, ut supra interamente riportate.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione, tanto che i coniugi già vivono separati.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigenze della prole. La particolare regolamentazione dei rapporti con il figlio tiene poi conto dei turni lavorativi dei genitori.
Si invitano, inoltre, le parti ad avviare un percorso di Co.ge. Si evidenzia, da un lato, che detto percorso non può essere imposto dal Giudice, dall'altro che appare necessario per garantire il benessere del minore.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
Le parti, inoltre, devono sostenere in via solidale le spese di CTU e del CS. Ai fini della liquidazione delle spese di quest'ultimo, si rileva che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato
e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n.
777/2021).
Co Nel caso di specie, la chiedeva di liquidarle € 2.700, importo già dimezzamento. Co Considerato l'esito della controversia e l'attività effettivamente svolta dalla in quanto nominata successivamente alla prima udienza, ritiene il Collegio che il compenso debba essere liquidato in €
4.000, ancora da dimezzare ove debba essere posto a carico dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
Pag. 4 di 5 1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1
coniugatisi in Gravina (Catania) in data 31.07.2015 (matrimonio trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 25, Parte I, anno 2015) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gravina in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) pone in maniera definitiva le spese di CTU a carico solidale di e Parte_1 [...]
CP_1
4) condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'Erario – o alla Parte_1 CP_1
Curatrice Speciale del minore ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato- le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
5) compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
1/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 501/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PIANTANIDA MARINA, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSI CP_1 C.F._2
DIANA, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE con (C.F. ), rappresentato e difeso dalla Curatrice CP_2 C.F._3
Speciale Avv. CATTORINI RAFFAELLA, con domicilio eletto come da procura in atti
CURATRICE SPECIALE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2025 le parti chiedevano concordemente che venisse pronunciata la separazione alle condizioni di seguito integralmente riportate: “
1- affido condiviso e collocamento prevalente di presso la madre, alla quale viene CP_2
assegnata la casa familiare;
2. - frequentazione padre – figlio: week end alterni dal giovedì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando il padre lo riporterà a scuola e tutti i mercoledì dall'uscita da scuola sino alle
19.30. La madre si impegnerà con due mesi di anticipo a chiedere le ferie ed il giorno di riposo nei week end di sua competenza. Ove non fosse possibile, le parti, con due mesi di anticipo, si scambieranno i week end. Detto scambio non modificherà definitivamente il calendario originale. I giorni infrasettimanali verranno, invece, adeguati in base ai turni della madre comunicati il 17 del mese precedente. La madre invierà i turni al padre appena disponibili.
3 - il minore, secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. Il padre terrà il minore anche dei giorni in più nel caso in cui la madre lavori. Il minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà tutte le vacanze pasquali con un genitore;
4 - il minore, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 21 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno;
5- dalla pubblicazione della sentenza il padre verserà alla madre entro il 10 di ogni mese € 300, oltre rivalutazione annuale. L'AU sarà percepito integralmente dalla madre. Le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, e la mensa saranno ripartite al 50%. Per il periodo febbraio – maggio 2024 il padre verserà alla madre €800 entro tre mesi;
6 – spese compensate, spese di CTU e di CS a carico solidale delle parti”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Gravina (Catania) in data 31.07.2015 Pt_1 CP_1
(matrimonio trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 25, Parte I, anno 2015), scegliendo il regime della separazione dei beni.
Dall'unione nasceva il 05.05.2020. CP_2
Con ricorso depositato in data 08.02.2024 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe Pt_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione, con addebito al marito, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale, l'affido condiviso di , con collocamento prevalente presso di sé, CP_2
previo trasferimento a Parigi, e un contributo a carico del per il mantenimento del minore di CP_1 importo pari ad € 450,00, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di Milano.
Pag. 2 di 5 In data 19.04.2024 si costituiva il Sig. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 22.05.2024 le parti concordavano in via provvisoria di quantificare, a partire da giugno 2024, il contributo al mantenimento paterno per in € 200,00, oltre al 50% dei buoni pasto e spese straordinarie, oltre ad integrale percezione CP_2 dell'AU da parte della madre. Inoltre, si impegnavano a continuare a versare la propria quota di mutuo.
Il Giudice Delegato, visto il contrasto tra i genitori sul trasferimento di dall'Italia alla CP_2
Francia, nominava come Curatore Speciale del minore l'Avv. Cattorini Raffaella.
In data 18.07.2024 si costituiva la Curatrice Speciale, la quale chiedeva non autorizzarsi il trasferimento di , con affido condiviso e collocamento prevalente di presso la madre CP_2 CP_2 ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare. Quantificava il quantum del contributo paterno al mantenimento in € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e percezione integrale dell'AU da parte della madre. In via istruttoria domandava espletarsi CTU, volta a verificare la capacità genitoriale dei Sigg.ri e CP_1 Pt_1
Con ordinanza del 25.09.2024, attesa la necessità di verificare la rispondenza del trasferimento in
Francia all'interesse di , considerati i dubbi sollevati dalla madre sulla capacità genitoriale del CP_2
padre, il GD disponeva CTU.
La CTU depositava in data 05.03.2025 elaborato peritale, nel quale non si evidenziavano profili di inadeguatezza genitoriale in capo alle parti ostanti all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Quanto al trasferimento a Parigi evidenziava che quest'ultimo avrebbe costituito “un ennesimo, e più grave, stravolgimento della vita del minore che si troverebbe a cambiare Paese, città, casa, lingua, scuola, compagni e insegnanti. Negli orari di lavoro della mamma dovrebbe essere comunque affidato ad altre figure (nonni materni che dovrebbero nuovamente trasferirsi a casa della figlia o più plausibilmente nuove figure che dovrebbero essere introdotte). Le visite al padre verrebbero concentrate nelle settimane di vacanze scolastiche previste dal calendario francese (1 o 2 settimane ogni mese e mezzo circa); questo implicherebbe il frequente spostamento tra la Francia e l'Italia di un bambino di pochi anni. Inoltre, si troverebbe a trascorrere CP_2
intere settimane in Italia senza alcun impegno scolastico o di altro tipo anche nei giorni infrasettimanali quando il padre sarebbe verosimilmente impegnato con il lavoro e il minore finirebbe per essere nuovamente affidato ai nonni paterni o a figure terze. A lungo andare il minore finirebbe per integrarsi nel nuovo ambiente parigino costruendo le proprie abitudini, le proprie
Pag. 3 di 5 attività e le proprie relazioni in una città estera da cui il padre finirebbe per essere fatalmente escluso” (v. pag. 21).
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza del 26.03.2025, ut supra interamente riportate.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione, tanto che i coniugi già vivono separati.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, rispettose delle esigenze della prole. La particolare regolamentazione dei rapporti con il figlio tiene poi conto dei turni lavorativi dei genitori.
Si invitano, inoltre, le parti ad avviare un percorso di Co.ge. Si evidenzia, da un lato, che detto percorso non può essere imposto dal Giudice, dall'altro che appare necessario per garantire il benessere del minore.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
Le parti, inoltre, devono sostenere in via solidale le spese di CTU e del CS. Ai fini della liquidazione delle spese di quest'ultimo, si rileva che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato
e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n.
777/2021).
Co Nel caso di specie, la chiedeva di liquidarle € 2.700, importo già dimezzamento. Co Considerato l'esito della controversia e l'attività effettivamente svolta dalla in quanto nominata successivamente alla prima udienza, ritiene il Collegio che il compenso debba essere liquidato in €
4.000, ancora da dimezzare ove debba essere posto a carico dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
Pag. 4 di 5 1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1
coniugatisi in Gravina (Catania) in data 31.07.2015 (matrimonio trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 25, Parte I, anno 2015) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gravina in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) pone in maniera definitiva le spese di CTU a carico solidale di e Parte_1 [...]
CP_1
4) condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'Erario – o alla Parte_1 CP_1
Curatrice Speciale del minore ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato- le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
5) compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
1/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 5 di 5