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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/05/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 335/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. GUARNA ANDREA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'odierna ricorrente, premesso di essere attualmente docente, alle dipendenze del , di esserlo stata Controparte_1 per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e di non aver percepito la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121
L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e, per l'effetto, pagina1 di 6
condannare il resistente al pagamento del contributo alla CP_1 formazione di parte ricorrente.
2.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso.
[...]
3.- Deve, in via preliminare, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da parte del in capo CP_1
a parte ricorrente per mancata prova dei requisiti soggettivi, avendo la docente depositato unitamente al ricorso introduttivo, contratto a tempo determinato stipulato tra la stessa ed il con decorrenza CP_2 giuridica dal 22.11.2024 e cessazione al 30.06.2025.
4.- Nel merito si osserva che la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo e che i D.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti di ruolo “sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2 DPCM 32313/15) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche “i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297
e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (DPCM 28 novembre 2016).
4.1.- Si osserva che alcuna giustificazione può sorreggere un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, così come chiarito dalla Corte di Giustizia
Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale
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docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
A tali conclusioni è, altresì, giunta la Corte di Cassazione, chiarendo che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. (C. 29961/2023) CP_1
La Corte di cassazione aggiunge, altresì, che l'attribuzione della
Carta è connessa ad una “didattica annuale”, così come evincibile dai primi due commi dell'art. 4 L. 124/1999, trattandosi in entrambi i casi
“di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certa”.
4.2.- Contrariamente a quanto sostenuto dal inoltre, con la CP_1 pronuncia richiamata la Corte di Cassazione non ha inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza c.d. breve o saltuaria, ma ha escluso “dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”.
Tenuto conto della finalità del beneficio, cioè quella di fornire durante l'intero anno scolastico uno strumento di formazione al docente, si reputa che il diritto al bonus debba riconoscersi anche a pagina3 di 6
tutte le supplenze che siano equiparabili, sotto il profilo temporale e della continuità didattica, agli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
4.3.- Come chiarito dalla predetta pronuncia, inoltre, la carta docente
“spetta, pur in assenza di domanda” ed indipendentemente dalla circostanza che il docente abbia anticipato la spesa, posto che
“l'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette CP_1
a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180
c.c.)” (C. 29961/2023).
4.4.- Nell'ipotesi di specie, la supplenza di parte ricorrente per l'annualità 2021/2022, in cui ha sostanzialmente coperto il periodo scolastico in via continuativa, può essere ricondotta alle ipotesi di cui alla predetta disposizione, dal momento che il contratto di lavoro ha avuto decorrenza dal mese di dicembre fino al termine delle attività didattiche.
Al contrario, con riferimento all'anno scolastico 2023/2024, parte ricorrente ha dato prova di aver ricoperto la docenza il periodo su spezzone orario inferiore al 50 per cento e per sole 5 ore dal
14.12.2023 al 08.06.2024, "insufficiente a ritenere equiparabile la prestazione resa ai fini della spettanza del beneficio e tale da potere equiparare il servizio reso con quello prestato da un docente di ruolo, seppur part-time”, residuando il periodo dal 28.09.2023 al 13.12.2023 di 18 ore, non potendo, pertanto, essere riconosciuto per il suddetto anno scolastico il beneficio preteso. (Tribunale di Grosseto, Sentenza
n. 320/2024 del 26-09-2024).
Deve, inoltre, essere disattesa l'esigibilità del beneficio per l'anno scolastico 2024/2025 in assenza di decreto ministeriale, con il quale pagina4 di 6
Cont il è chiamato annualmente a definire l'importo nominale della Carta docente, tenuto conto delle risorse disponibili.
Si osserva, infatti, che, a seguito di modifica introdotta con l'art. 1, comma 572, L. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025), l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non prevede più il riconoscimento della Carta elettronica per un “importo nominale di euro 500”, ma soltanto “fino ad euro 500”, rimettendo l'individuazione annuale di detto importo ad un decreto del , di concerto con Controparte_1 il delle finanze, sulla base del numero dei Controparte_3 docenti aventi diritto al beneficio e delle risorse di cui al comma
123.
Pertanto, deve ritenersi che, nelle more dell'emanazione di detto decreto, non possa riconoscersi il beneficio per l'anno scolastico in corso.
5.- Posto che l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, correttamente parte ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di 500,00 euro tramite la Carta Docente, per l' anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
5.1.- Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per l'anno scolastico di servizio svolto in virtù del contratto a tempo determinato indicato da parte ricorrente, il va quindi CP_1 condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
6.- Le spese del presente giudizio sono liquidate in ragione del valore della causa, della limitata attività svolta e della serialità delle questioni trattate, come da dispositivo, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P Q M
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DICHIARA il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per l'anno scolastico 2021/2022 e condanna il all'adozione di ogni atto necessario per Controparte_1 consentirne il godimento tramite la Carta Docente;
PONE in capo all'amministrazione resistente le spese del giudizio, liquidate in euro 321,00 a titolo di compensi professionali, oltre al
15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 20/05/2025
Il giudice
Luca Coppola
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