Articolo 24 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
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21 marzo 2003
Art. 24. Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185,
in materia di rilascio dei passaporti 1. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 , e' sostituita dalla seguente:
"b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potesta' sul figlio;".
2. All' articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni"; b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, puo' essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio"; c) il quarto comma e' abrogato.
3. L' articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 , e' abrogato.
4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 , come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 24:
Comma 1:
- Il testo dell' art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3. Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potesta' o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di
affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potesta' sul figlio;
c) omissis;
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2
di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ;
f) omissis;
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20o anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 17 della citata legge n. 1185/1967 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 17. - Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni. Esso puo' essere dichiarato valido per un periodo piu' breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell'interessato.
Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto puo' essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio.
Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, puo' essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio.
(Comma abrogato).".
Entrata in vigore il 21 marzo 2003
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