Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/02/2022, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00275/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2017, proposto da
ET ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Merico, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Zanardelli, 7;
contro
Comune di Galatina, Responsabile Servizio Edilizia Privata Comune di Galatina, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, del provvedimento prot.35422 del 21.09.2017, con cui il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Privata – Polo Catastale del Comune di Galatina, “diniega il rilascio del premesso di costruire” per l'esecuzione di lavori di civile abitazione in sanatoria ex art.36 DPR 380/01 in località “Petrose”, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, in particolare, ove occorra, della nota prot.25829 del 05.07.2017 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 bis L.241/90, venivano comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché ancora la nota n.40075 del 19.10.17 con cui l'Ufficio ha confermato il diniego precedentemente espresso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. ET ON ha realizzato un immobile in area a destinazione agricola nel Comune di Galatina.
Successivamente ha richiesto il permesso di costruire, ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001.
Con nota 5.7.2017, il Comune di Galatina, ex art. 10- bis L. n. 241/1990, formulava motivi ostativi, ritenuto “ che l’intervento non è conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento stesso (giugno 2016, secondo quanto riportato nella dichiarazione dell’istante in atti) sia al momento della presentazione della domanda (03.01.2017). Infatti, alle date suddette, il terreno del quale il signor ON ET era proprietario (ovvero titolare di altro titolo idoneo al godimento dell’immobile) aveva un’estensione di mq 3.759 (in Catasto al foglio 16 particelle 174, 175, 185 e 186); ebbene, tale estensione è inferiore al lotto minimo d’intervento (mq 10.000) previsto dall’art. 5.2.4 (relativo alla Zona Omogenea E3 - Zone Agricole – nella quale ricade l’intervento) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale di Galatina vigente alle date suddette ”.
I motivi ostativi venivano trasmessi alla posta elettronica del progettista.
Con nota del 21.09.2017, l’Ufficio, rilevato il mancato invio di osservazioni, disponeva il diniego definitivo del permesso a costruire.
Avuta conoscenza di tale diniego, l’odierno ricorrente comunicava all’Ufficio la circostanza della mancata ricezione dei motivi ostativi, chiedendo la revoca del provvedimento definitivo e invitava l’Ufficio a considerare le deduzioni, nella stessa nota riportate, quali osservazioni.
L’Ufficio, con la nota prot. n. 40075 del 19.10.2017, gravata in via cautelativa, confermava il provvedimento di diniego originario, in quanto l’indicazione di un indirizzo p.e.c. doveva considerarsi esaustiva.
Il ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. Con riferimento al diniego del permesso di costruire in sanatoria: Violazione e falsa applicazione art. 36 D.P.R. n. 380/2001 – Violazione NTA Comune di Galatina – Irrazionalità Manifesta – Sviamento di potere;
II. Con riferimento al provvedimento confermativo: Violazione e falsa applicazione norme sulla partecipazione – Sviamento di potere – Travisamento dei fatti – Erroneità manifesta – Violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza.
All’udienza pubblica del 9 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il primo motivo di ricorso non è suscettibile di positiva valutazione.
Con riferimento al rilievo per cui la costituzione abilitante delle aree può intervenire successivamente, anche per l’ipotesi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, la censura sollevata non coglie nel segno. In disparte l’omessa dimostrazione del conseguimento del lotto minimo in data successiva alla realizzazione del manufatto e alla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, la censura non merita di essere condivisa in quanto trascura la precisa formulazione del citato art. 36, che è fermo nel richiedere che “ l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda ”.
L’interpretazione della norma alla quale accede la giurisprudenza è nel senso di valorizzare il presupposto applicativo della doppia conformità di guisa da escludere cittadinanza alla sanatoria giurisprudenziale. Secondo l’orientamento assolutamente prevalente in sede pretoria, infatti, predicare l’operatività della sanatoria giurisprudenziale, consentendo la legittimazione postuma di opere originariamente e sostanzialmente abusive, significa tradire il principio di legalità, rinveniente dagli artt. 24, 97, 101 e 113 Cost., oltre che dall’art. 1, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241, sia in quanto svuoterebbe della sua portata precettiva, certa e vincolante la disciplina urbanistica e edilizia vigente al momento della commissione degli illeciti, sia in quanto, estendendosi l’ambito oggettivo di applicazione del permesso di costruire in sanatoria, se ne violerebbe la tipicità provvedimentale, ancorata dalla norma primaria che lo prevede (art. 36, D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001) alle sole violazioni di ordine formale. Il conseguimento del lotto minimo solo in data successiva alla realizzazione del manufatto e alla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non integra quindi il presupposto per il rilascio del titolo edilizio secondo i due riferimenti temporali normativamente imposti (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 19/05/2015, n. 1038). Né vi sono margini per accedere alla lettura restrittiva della norma, non potendosi ricavare dal suo tratto testuale che il requisito della doppia conformità non sia richiesto in assenza di modifiche della disciplina urbanistica intercorse tra i due momenti in cui la verifica di compatibilità deve essere effettuata. Ciò che invariabilmente richiede la norma, infatti, è che, in relazione a ciascuno di essi, le opere oggetto di sanatoria devono risultare conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.
La censura in esame deve essere, quindi, disattesa.
Deve considerarsi inammissibile il secondo motivo di ricorso proposto in via prudenziale avverso un atto meramente confermativo. Invero, la sostituzione del provvedimento amministrativo impugnato con un nuovo provvedimento (che non sia meramente confermativo) avrebbe reso improcedibile il ricorso, trasferendosi l’interesse del ricorrente dall’annullamento del primo all’annullamento della determinazione sostitutiva. Peraltro, nel caso di specie, tale ipotesi non può configurarsi, poiché il nuovo atto risulta meramente confermativo del precedente.
In conclusione, il ricorso, essendo in parte infondato e in parte inammissibile, deve essere respinto.
Nulla va disposto per le spese, in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO